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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/12/2025, n. 13116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13116 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO -V.le Giulio Cesare n.54
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Proc.N.15254/2025 R. Gen
La Giudice designata dott.ssa Cristina Monterosso nella causa TRA
elettivamente domiciliata in Roma alla Via Fabio Parte_1
Massimo n. 45, presso lo studio dell'Avv. Nadia Candeloro che la rappresenta giusta procura allegata al ricorso.
RICORRENTE E
in persona del suo Controparte_1
Presidente e legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma alla via Ciro il Grande, 21, rappresentato e difeso dalla funzionaria GIULIA MORETTI, in virtù di delega del Direttore della Filale Metropolitana Roma Flaminio, elettivamente domiciliato in Roma, presso la sede Roma CP_1
Flaminio via Giulio Romano 46
RESISTENTE
all'udienza del 18.12.2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA DISPOSITIVO Dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di pagamento della indennità di accompagnamento. Rigetta la domanda in ordine alla condanna al pagamento degli interessi legali e della rivalutazione monetaria sui ratei liquidati. Compensa le spese di lite tra le parti in misura pari all'80% delle stesse e condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente CP_1 in misura pari al 20% delle stesse, quota che si liquida in €566,16 per compensi ,oltre spese generali (15%) , oltre il 20% delle spese del contributo unificato e oltre IVA e CPA da distrarsi in favore del difensore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario. Roma 18.12.2025
La GIUDICE
Dott.ssa Cristina Monterosso FATTO 1.Con ricorso depositato in data 24.4.2025 e ritualmente notificato in data 23.6.2025 la ricorrente indicata in epigrafe conveniva in giudizio l' CP_1 davanti al giudice del lavoro di Roma avanzando le seguenti conclusioni: CP_
“Accogliere il presente ricorso e per l'effetto condannare l' in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore della ricorrente, dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 Legge n. 18/80 con decorrenza della domanda amministrativa, oltre interessi e rivalutazione legale dalle singole scadenze fino al soddisfo;
2) condannare, in ogni caso, l'Ente competente al pagamento delle spese di lite, comprese le competenze e gli onorari, oltre IVA e CPA maggiorate in virtù del ricorso redatto con collegamenti ipertestuali agli allegati ex art. 4 del D.M. 55/2014 comma 1 bis da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario ” Deduceva che all'esito negativo dell'iter amministrativo aveva presentato ricorso per ATP e che il giudice aveva omologato con decreto del 6.12.2024 le risultanze della CTU che accertava la sussistenza delle condizioni sanitarie per beneficiare dell'indennità di accompagnamento ex art.1 L.18/1980 dalla domanda amministrativa . Deduceva che aveva notificato a in data 16.12.2024 il decreto di CP_1 omologa e la documentazione necessaria alla liquidazione (modello AP70), ma che l' non aveva liquidato il beneficio. CP_1
Avanzava pertanto le richieste sopra riportate .
2.Si costituiva in data 18.7.2025 l' allegando il provvedimento di CP_1 liquidazione del beneficio del 6.5.2025 e specificando che era stato disposto il pagamento della prima rata per il 3.6.2025 e chiedendo la cessazione della materia del contendere e/o l'inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso .
3.Alla udienza del 26.6.2025 parte ricorrente contestava quanto dedotto da specificando che il pagamento del rateo era avvenuto a luglio 2025 e non CP_1
a giugno 2025 e che gli arretrati erano stati pagati in data 1.9.2025 e che non erano stati pagati gli interessi sulle somme dovute e chiedeva la condanna al pagamento degli interessi dal 120° giorno dal 1.8.2023 e la condanna dell'
CP_1 alle spese. L' deduceva che la prima rata era stata pagata a giugno 2025 e
CP_1 chiedeva l'esibizione dell'estratto del conto corrente di parte ricorrente. Il giudice rinviava la causa alla udienza del 18.12.2025 con termine per note e per deposito dell'estratto del conto corrente ove era stato effettuato il pagamento del beneficio . Alla udienza del 18.12.2025 parte ricorrente dava atto del pagamento della sorte capitale e dei ratei da luglio 2025 e chiedeva la condanna dell' al
CP_1 pagamento degli interessi legali maturati dal 121° giorno dal riconoscimento della prestazione del 1.8.2023 sino all'effettivo pagamento e la condanna dell' alle spese
CP_1
L' chiedeva la cessazione della materia del contendere con CP_1 compensazione delle spese e contestava la decorrenza degli interessi pretesa da parte ricorrente. All'esito della camera di consiglio è stata pronunciata sentenza. DIRITTO 4.In via preliminare occorre specificare che parte ricorrente deduce di aver diritto al pagamento della indennità di accompagnamento dalla domanda amministrativa senza specificare in ricorso la data di detta domanda amministrativa. La CTU relativa al procedimento di ATP allegata al ricorso evidenzia che la domanda era stata presentata in data 26.7.2023 (allegato 2 parte ricorrente). Il decreto di omologa ha omologato le risultanze della CTU con riconoscimento del requisito sanitario dalla data della domanda amministrativa. La ricorrente ha provato la sussistenza dei requisiti socio economici per beneficiare del pagamento del citato beneficio , fatto non contestato da , CP_1 ed ha quindi diritto al pagamento del citato beneficio dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa. Ed infatti l' con provvedimento T08 del 6.5.2025 ha liquidato gli arretrati CP_1 del 1.8.2023 al 31.5.2025 per complessivi €11.727,02 ( allegato ). CP_1
5.L ha dedotto che il primo rateo del beneficio è stato pagato a giugno CP_1
2025, mentre parte ricorrente ha dedotto che il pagamento del primo rateo è avvenuto a luglio 2025 e che gli arretarti sono stati pagati a settembre 2025. La documentazione allegata da parte ricorrente conferma che il primo rateo è stato pagato a luglio 2025 e che in data 1.9.2025 è stato pagato l'importo di
€12.278,67, importo nettamente superiore a quanto indicato nel prospetto di liquidazione . CP_1
A settembre 2025 sono quindi stati pagati sia gli arretrati che gli interessi legali dovuti.
6.Al riguardo in sede di ricorso parte ricorrente aveva richiesto la condanna di interessi e rivalutazione monetaria sulle somme liquidate. Tuttavia in merito ai benefici assistenziali è dovuto solo il maggior importo previsto dagli interessi legali. La domanda di pagamento della rivalutazione monetaria deve quindi essere rigettata.
7.Inoltre, gli interessi, a seguito di procedimento di ATP non sono dovuti da 120 giorni dalla data della decorrenza del beneficio ( in questo caso indicata dall'1.8.2023), bensì dalla avvenuta consegna all' del modello AP70. CP_1
Si richiama al riguardo quanto statuito dalla Cassazione con Sentenza 22089/2021: “In sede di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., la decorrenza del termine di 120 giorni posto dal comma 5, seconda parte, per il pagamento della prestazione all'esito dell'omologa del requisito sanitario, postula l'esigibile collaborazione dell'assistito, mediante il sollecito inoltro all'ente previdenziale, nelle forme da quest'ultimo previste, delle informazioni aggiornate concernenti gli altri requisiti del diritto alla prestazione richiesta, sicché, prima del compimento degli adempimenti CP_ incombenti sull'assistito, va esclusa la responsabilità dell per l'eventuale ritardo nell'erogazione della prestazione.” Agli atti è documentato che la parte ricorrente ha inviato all' il CP_1
16.12.2024 il modello AP70 necessario per la liquidazione del beneficio. Prima dell'invio del modello AP 70 quindi nessun interesse poteva decorrere a carico dell' non avendo l' tutti gli elementi per poter effettuare la
CP_1 CP_1 liquidazione del beneficio. É provato dalla documentazione depositata da che l' ha liquidato
CP_1 CP_1 il beneficio in data 6.5.2025 e quindi dopo poco più di un mese oltre i 120 giorni decorrenti dal 16.12.2024. Tale liquidazione è comunque avvenuta dopo il deposito del ricorso ma prima della notifica dello stesso. Alla data della notifica del ricorso pertanto parte ricorrente era ben consapevole che l' , sia pure con qualche ritardo, aveva
CP_1 liquidato il beneficio. Gli interessi sono quindi dovuti con decorrenza dal 121° giorno dal 16.12.2024 e quindi dal 16.4.2025 alla data della liquidazione dell' del 6.5.2025.
CP_1
Al riguardo tuttavia, avuto riguardo al pagamento risultante sull'estratto conto della ricorrente in data 1.9.2025, l'importo degli arretrati pagato da è CP_1 sicuramente comprensivo degli interessi essendo nettamente superiore a quanto indicato nel provvedimento T08 del 6.5.2025. Deve essere dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di pagamento della indennità di accompagnamento avendo l' CP_1 depositato la documentazione attestante liquidazione del beneficio in data
6.5.2025 ed essendo pacifico che i ratei sono stati pagati così come gli arretrati. Infatti anche il difensore di parte ricorrente ha confermato l'avvenuto pagamento della sorte capitale insistendo tuttavia nel mancato pagamento degli interessi pretesi con decorrenza dal 121° giorno del riconoscimento del beneficio e cioè dal 1.8.2023 , domanda come detto da rigettare atteso che l' ha pagato gli interessi sui ratei maturati ma sul minor periodo dovuto e CP_1 sopra precisato.
7.Le spese devono essere compensate in misura pari all'80% delle stesse attesa la parziale reciproca soccombenza virtuale avendo l' liquidato il CP_1 beneficio dopo oltre 120 giorni dall'invio del modello AP 70 necessario per acquisire i dati per la liquidazione ma oltre un mese prima della notifica del ricorso ed essendo quindi provato che al momento della notifica del ricorso la ricorrente era a conoscenza della avvenuta liquidazione del beneficio da parte dell' . Sussiste reciproca soccombenza virtuale anche in ordine al CP_1 pagamento della rivalutazione monetaria e degli interessi richiesti per un periodo superiore da parte ricorrente . Il fatto che il pagamento degli arretrati sia avvenuto successivamente non rileva atteso che per importi superiori a 10.000,00 euro l' è tenuto ad effettuare CP_1 per legge verifiche integrate con altri Enti quale CP_2
L' deve essere condannato al pagamento in favore di parte ricorrente della CP_1 residua quota del 20% delle spese di lite, quota che si liquida tenendo conto dell'aumento fino al 5% del compenso ex art.4 comma 1 bis DM 55/2014 in
€566,16 per compensi [( 2696 + 5% = 2830,80)--80% = 566,16] oltre spese generali (15%) , oltre il 20% delle spese del contributo unificato e oltre IVA e CPA da distrarsi in favore del difensore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di pagamento della indennità di accompagnamento. Rigetta la domanda in ordine alla condanna al pagamento degli interessi legali e della rivalutazione monetaria sui ratei liquidati. Compensa le spese di lite tra le parti in misura pari all'80% delle stesse e condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente CP_1 in misura pari al 20% delle stesse, quota che si liquida in €566,16 per compensi ,oltre spese generali (15%) , oltre il 20% delle spese del contributo unificato e oltre IVA e CPA da distrarsi in favore del difensore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario. Roma 18.12.2025
La GIUDICE
Dott.ssa Cristina Monterosso
IV SEZIONE LAVORO -V.le Giulio Cesare n.54
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Proc.N.15254/2025 R. Gen
La Giudice designata dott.ssa Cristina Monterosso nella causa TRA
elettivamente domiciliata in Roma alla Via Fabio Parte_1
Massimo n. 45, presso lo studio dell'Avv. Nadia Candeloro che la rappresenta giusta procura allegata al ricorso.
RICORRENTE E
in persona del suo Controparte_1
Presidente e legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma alla via Ciro il Grande, 21, rappresentato e difeso dalla funzionaria GIULIA MORETTI, in virtù di delega del Direttore della Filale Metropolitana Roma Flaminio, elettivamente domiciliato in Roma, presso la sede Roma CP_1
Flaminio via Giulio Romano 46
RESISTENTE
all'udienza del 18.12.2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA DISPOSITIVO Dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di pagamento della indennità di accompagnamento. Rigetta la domanda in ordine alla condanna al pagamento degli interessi legali e della rivalutazione monetaria sui ratei liquidati. Compensa le spese di lite tra le parti in misura pari all'80% delle stesse e condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente CP_1 in misura pari al 20% delle stesse, quota che si liquida in €566,16 per compensi ,oltre spese generali (15%) , oltre il 20% delle spese del contributo unificato e oltre IVA e CPA da distrarsi in favore del difensore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario. Roma 18.12.2025
La GIUDICE
Dott.ssa Cristina Monterosso FATTO 1.Con ricorso depositato in data 24.4.2025 e ritualmente notificato in data 23.6.2025 la ricorrente indicata in epigrafe conveniva in giudizio l' CP_1 davanti al giudice del lavoro di Roma avanzando le seguenti conclusioni: CP_
“Accogliere il presente ricorso e per l'effetto condannare l' in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore della ricorrente, dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 Legge n. 18/80 con decorrenza della domanda amministrativa, oltre interessi e rivalutazione legale dalle singole scadenze fino al soddisfo;
2) condannare, in ogni caso, l'Ente competente al pagamento delle spese di lite, comprese le competenze e gli onorari, oltre IVA e CPA maggiorate in virtù del ricorso redatto con collegamenti ipertestuali agli allegati ex art. 4 del D.M. 55/2014 comma 1 bis da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario ” Deduceva che all'esito negativo dell'iter amministrativo aveva presentato ricorso per ATP e che il giudice aveva omologato con decreto del 6.12.2024 le risultanze della CTU che accertava la sussistenza delle condizioni sanitarie per beneficiare dell'indennità di accompagnamento ex art.1 L.18/1980 dalla domanda amministrativa . Deduceva che aveva notificato a in data 16.12.2024 il decreto di CP_1 omologa e la documentazione necessaria alla liquidazione (modello AP70), ma che l' non aveva liquidato il beneficio. CP_1
Avanzava pertanto le richieste sopra riportate .
2.Si costituiva in data 18.7.2025 l' allegando il provvedimento di CP_1 liquidazione del beneficio del 6.5.2025 e specificando che era stato disposto il pagamento della prima rata per il 3.6.2025 e chiedendo la cessazione della materia del contendere e/o l'inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso .
3.Alla udienza del 26.6.2025 parte ricorrente contestava quanto dedotto da specificando che il pagamento del rateo era avvenuto a luglio 2025 e non CP_1
a giugno 2025 e che gli arretrati erano stati pagati in data 1.9.2025 e che non erano stati pagati gli interessi sulle somme dovute e chiedeva la condanna al pagamento degli interessi dal 120° giorno dal 1.8.2023 e la condanna dell'
CP_1 alle spese. L' deduceva che la prima rata era stata pagata a giugno 2025 e
CP_1 chiedeva l'esibizione dell'estratto del conto corrente di parte ricorrente. Il giudice rinviava la causa alla udienza del 18.12.2025 con termine per note e per deposito dell'estratto del conto corrente ove era stato effettuato il pagamento del beneficio . Alla udienza del 18.12.2025 parte ricorrente dava atto del pagamento della sorte capitale e dei ratei da luglio 2025 e chiedeva la condanna dell' al
CP_1 pagamento degli interessi legali maturati dal 121° giorno dal riconoscimento della prestazione del 1.8.2023 sino all'effettivo pagamento e la condanna dell' alle spese
CP_1
L' chiedeva la cessazione della materia del contendere con CP_1 compensazione delle spese e contestava la decorrenza degli interessi pretesa da parte ricorrente. All'esito della camera di consiglio è stata pronunciata sentenza. DIRITTO 4.In via preliminare occorre specificare che parte ricorrente deduce di aver diritto al pagamento della indennità di accompagnamento dalla domanda amministrativa senza specificare in ricorso la data di detta domanda amministrativa. La CTU relativa al procedimento di ATP allegata al ricorso evidenzia che la domanda era stata presentata in data 26.7.2023 (allegato 2 parte ricorrente). Il decreto di omologa ha omologato le risultanze della CTU con riconoscimento del requisito sanitario dalla data della domanda amministrativa. La ricorrente ha provato la sussistenza dei requisiti socio economici per beneficiare del pagamento del citato beneficio , fatto non contestato da , CP_1 ed ha quindi diritto al pagamento del citato beneficio dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa. Ed infatti l' con provvedimento T08 del 6.5.2025 ha liquidato gli arretrati CP_1 del 1.8.2023 al 31.5.2025 per complessivi €11.727,02 ( allegato ). CP_1
5.L ha dedotto che il primo rateo del beneficio è stato pagato a giugno CP_1
2025, mentre parte ricorrente ha dedotto che il pagamento del primo rateo è avvenuto a luglio 2025 e che gli arretarti sono stati pagati a settembre 2025. La documentazione allegata da parte ricorrente conferma che il primo rateo è stato pagato a luglio 2025 e che in data 1.9.2025 è stato pagato l'importo di
€12.278,67, importo nettamente superiore a quanto indicato nel prospetto di liquidazione . CP_1
A settembre 2025 sono quindi stati pagati sia gli arretrati che gli interessi legali dovuti.
6.Al riguardo in sede di ricorso parte ricorrente aveva richiesto la condanna di interessi e rivalutazione monetaria sulle somme liquidate. Tuttavia in merito ai benefici assistenziali è dovuto solo il maggior importo previsto dagli interessi legali. La domanda di pagamento della rivalutazione monetaria deve quindi essere rigettata.
7.Inoltre, gli interessi, a seguito di procedimento di ATP non sono dovuti da 120 giorni dalla data della decorrenza del beneficio ( in questo caso indicata dall'1.8.2023), bensì dalla avvenuta consegna all' del modello AP70. CP_1
Si richiama al riguardo quanto statuito dalla Cassazione con Sentenza 22089/2021: “In sede di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., la decorrenza del termine di 120 giorni posto dal comma 5, seconda parte, per il pagamento della prestazione all'esito dell'omologa del requisito sanitario, postula l'esigibile collaborazione dell'assistito, mediante il sollecito inoltro all'ente previdenziale, nelle forme da quest'ultimo previste, delle informazioni aggiornate concernenti gli altri requisiti del diritto alla prestazione richiesta, sicché, prima del compimento degli adempimenti CP_ incombenti sull'assistito, va esclusa la responsabilità dell per l'eventuale ritardo nell'erogazione della prestazione.” Agli atti è documentato che la parte ricorrente ha inviato all' il CP_1
16.12.2024 il modello AP70 necessario per la liquidazione del beneficio. Prima dell'invio del modello AP 70 quindi nessun interesse poteva decorrere a carico dell' non avendo l' tutti gli elementi per poter effettuare la
CP_1 CP_1 liquidazione del beneficio. É provato dalla documentazione depositata da che l' ha liquidato
CP_1 CP_1 il beneficio in data 6.5.2025 e quindi dopo poco più di un mese oltre i 120 giorni decorrenti dal 16.12.2024. Tale liquidazione è comunque avvenuta dopo il deposito del ricorso ma prima della notifica dello stesso. Alla data della notifica del ricorso pertanto parte ricorrente era ben consapevole che l' , sia pure con qualche ritardo, aveva
CP_1 liquidato il beneficio. Gli interessi sono quindi dovuti con decorrenza dal 121° giorno dal 16.12.2024 e quindi dal 16.4.2025 alla data della liquidazione dell' del 6.5.2025.
CP_1
Al riguardo tuttavia, avuto riguardo al pagamento risultante sull'estratto conto della ricorrente in data 1.9.2025, l'importo degli arretrati pagato da è CP_1 sicuramente comprensivo degli interessi essendo nettamente superiore a quanto indicato nel provvedimento T08 del 6.5.2025. Deve essere dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di pagamento della indennità di accompagnamento avendo l' CP_1 depositato la documentazione attestante liquidazione del beneficio in data
6.5.2025 ed essendo pacifico che i ratei sono stati pagati così come gli arretrati. Infatti anche il difensore di parte ricorrente ha confermato l'avvenuto pagamento della sorte capitale insistendo tuttavia nel mancato pagamento degli interessi pretesi con decorrenza dal 121° giorno del riconoscimento del beneficio e cioè dal 1.8.2023 , domanda come detto da rigettare atteso che l' ha pagato gli interessi sui ratei maturati ma sul minor periodo dovuto e CP_1 sopra precisato.
7.Le spese devono essere compensate in misura pari all'80% delle stesse attesa la parziale reciproca soccombenza virtuale avendo l' liquidato il CP_1 beneficio dopo oltre 120 giorni dall'invio del modello AP 70 necessario per acquisire i dati per la liquidazione ma oltre un mese prima della notifica del ricorso ed essendo quindi provato che al momento della notifica del ricorso la ricorrente era a conoscenza della avvenuta liquidazione del beneficio da parte dell' . Sussiste reciproca soccombenza virtuale anche in ordine al CP_1 pagamento della rivalutazione monetaria e degli interessi richiesti per un periodo superiore da parte ricorrente . Il fatto che il pagamento degli arretrati sia avvenuto successivamente non rileva atteso che per importi superiori a 10.000,00 euro l' è tenuto ad effettuare CP_1 per legge verifiche integrate con altri Enti quale CP_2
L' deve essere condannato al pagamento in favore di parte ricorrente della CP_1 residua quota del 20% delle spese di lite, quota che si liquida tenendo conto dell'aumento fino al 5% del compenso ex art.4 comma 1 bis DM 55/2014 in
€566,16 per compensi [( 2696 + 5% = 2830,80)--80% = 566,16] oltre spese generali (15%) , oltre il 20% delle spese del contributo unificato e oltre IVA e CPA da distrarsi in favore del difensore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di pagamento della indennità di accompagnamento. Rigetta la domanda in ordine alla condanna al pagamento degli interessi legali e della rivalutazione monetaria sui ratei liquidati. Compensa le spese di lite tra le parti in misura pari all'80% delle stesse e condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente CP_1 in misura pari al 20% delle stesse, quota che si liquida in €566,16 per compensi ,oltre spese generali (15%) , oltre il 20% delle spese del contributo unificato e oltre IVA e CPA da distrarsi in favore del difensore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario. Roma 18.12.2025
La GIUDICE
Dott.ssa Cristina Monterosso