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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 14/07/2025, n. 3324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3324 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice Paola Marino, nella causa iscritta al N. 6982/2023 R.G.L., promossa
D A
, rappresentato e difeso dall'avv. GRECO GIUSEPPE Parte_1
EMANUELE e dall'avv. GIRANDOLI MICHELANGELO ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori predetti in INDIRIZZO
TELEMATICO
- ricorrente -
C O N T R O
A.R.N.A.S. - Controparte_1
[...] Parte_2 Parte_3
, in persona del legale rappresentate pro tempore, rappresentato
[...]
e difeso dall'avv. TRIGONA GIOVANNI ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore predetto in INDIRIZZO TELEMATICO
- resistente -
e nei confronti
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_2
dall'avv. SPARACINO MARIA GRAZIA e dall'avv. RIZZO ADRIANA
GIOVANNA ed elettivamente domiciliato presso Avvocatura INPS in VIA F.
LAURANA n. 59, PALERMO
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 18/06/2025, per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso dalla Cancelleria
e hanno depositato note, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico, S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O
La Giudice, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, ogni altra domanda ed eccezione reietta: dichiara che la parte ricorrente ha prestato attività di lavoro Parte_1
subordinato in favore dell'
[...]
Controparte_3
dal 24/07/2006 al 31/12/2024;
[...]
condanna L
[...]
Controparte_3
al pagamento in favore della parte ricorrente, nei limiti della
[...]
eccepita prescrizione quinquennale, della somma di € 41.444,01, a titolo di differenze retributive, ivi inclusi interessi legali dal dovuto al 30/04/2025, oltre ulteriori interessi legali da detta data al saldo effettivo, ex art. 2126 c.c., e della somma di € 18.867,84, a titolo di TFR, ivi inclusi interessi legali dal dovuto al
30/04/2025, calcolati per la qualifica di operatore socio-sanitario specializzato, categoria A del CCNL applicato dalla resistente, di cui ha svolto di fatto le mansioni nel periodo predetto, sino al 31/12/2024; condanna l
[...]
Controparte_3
a costituire il rapporto previdenziale della parte ricorrente
[...] [...]
con l' in relazione al rapporto di lavoro come sopra Parte_1 CP_2
accertato e a versare all' medesimo la somma € 40.989,32, a titolo di CP_4
contribuzione non versata sulla retribuzione sino al 31/12/2024, nei limiti della eccepita prescrizione quinquennale;
dichiara l'abusiva reiterazione oltre il termine massimo di 36 mesi dei rapporti di lavoro di fatto a tempo determinato come sopra dichiarati sussistenti tra la parte ricorrente e l' dal 24/07/2006 al 31/12/2024, e condanna l' CP_5 [...]
Controparte_3 al risarcimento in
[...] CP_3
favore del ricorrente del danno derivante dall'accertata abusiva reiterazione dei medesimi, che quantifica in complessivi € 15.374,88, pari a 12 mensilità dell'ultima retribuzione che avrebbe dovuto essere percepita dal ricorrente in esecuzione dei rapporti di lavoro come sopra accertati, oltre interessi come per legge.
Condanna la resistente
[...]
Controparte_3
alla rifusione, in favore della parte
[...]
ricorrente e dell' delle spese di lite, che liquida per la parte ricorrente in CP_2
complessivi € 12.000,00, per compensi professionali, oltre rimborso spese generali
15%, CU, CPA e IVA, se dovuti come per legge, di cui dispone la distrazione in favore dell'avv. GRECO GIUSEPPE EMANUELE e dell'avv. GIRANDOLI
MICHELANGELO, antistatari, e per l' in complessivi € 2.500,00, per CP_2
compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, CPA e IVA, se dovuti come per legge.
Pone definitivamente a carico dell
[...]
Controparte_3
le spese di C.T.U. liquidate con separato decreto.
[...]
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 31/05/2023 parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' – estendendo il contraddittorio Controparte_6
anche nei confronti dell' –, chiedendo la condanna della parte convenuta al CP_2
pagamento delle differenze retributive e di TFR, anche ex art. 2126 c.c., al riconoscimento della sua anzianità di servizio, sia ai fini giuridici che contributivi e pensionistici, al versamento in favore dell' dei maggiori contributi maturati CP_2
in ragione del rapporto di subordinazione svoltosi sin dal luglio 2006 e sino al momento del deposito del ricorso e successivamente, e, in ogni caso, al risarcimento del danno da abusiva reiterazione dei contratti, di cui chiedeva l'accertamento, per le ragioni compiutamente ed estesamente esposte in ricorso. A sostegno delle superiori pretese il ricorrente, ex pip incluso nel bacino
“Emergenza ”, innanzitutto, ha dedotto che a partire dal luglio 2006 - CP_3
prima formalmente gestito dalla poi assunto dalla CP_7 Controparte_8
fino al 2013 e successivamente sulla base di convenzioni stipulate dall on CP_5
il Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali della Regione
Siciliana - avrebbe svolto attività di lavoro subordinato in favore dell CP_5
(formalmente ente utilizzatore dei progetti), con mansioni di assistente socio- sanitario specializzato (superiori e diverse da quelle previste nelle apposite convenzioni che regolavano l'esecuzione dei progetti), espletate con le medesime modalità dei dipendenti aziendali. Ha argomentato, quindi, circa il carattere subordinato della prestazione resa (anche in considerazione del venir meno della matrice assistenziale del rapporto) e, quindi, circa il suo diritto alla percezione ex art. 2126 c.c. delle consequenziali differenze retributive, al riconoscimento dell'anzianità di servizio ed alla regolarizzazione contributiva del rapporto.
Si costituiva in giudizio la parte convenuta , Controparte_6
eccependo la decadenza e la prescrizione dei crediti eventualmente maturati in data antecedente al quinquennio calcato a ritroso a far data dalla notifica del ricorso;
nel merito, invece, ha chiesto il rigetto del ricorso, contestandone la fondatezza, anche in relazione ai conteggi effettuati in ricorso.
Con la memoria di costituzione l' ha chiesto l'accoglimento della domanda CP_2
attorea previo accertamento del rapporto di lavoro subordinato e comunque nei limiti dell'eccepita prescrizionale quinquennale.
La causa veniva istruita mediante prove testimoniali e CTU contabile.
Nelle note conclusionali e sostitutive dell'udienza, i procuratori delle parti insistevano nei propri atti e argomentavano le loro conclusioni e richieste;
indi, la causa viene decisa con la presente sentenza completa di dispositivo e motivi della decisione, mediante il suo deposito nel fascicolo telematico.
Preliminarmente, va esaminata l'eccezione di prescrizione, tempestivamente sollevata dall' convenuta. CP_3 Come è recentemente stato chiarito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte e poi ribadito anche in alcune pronunce successive, la prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori nel pubblico impiego contrattualizzato - sia nei rapporti a tempo indeterminato, sia in quelli a tempo determinato, e anche in caso successione di contratti a termine - decorre, per i crediti che nascono nel corso del rapporto lavorativo, dal giorno della loro insorgenza e, per quelli che maturano alla cessazione, a partire da tale data, sia perché non è configurabile un metus del cittadino verso la pubblica amministrazione sia perché, nei rapporti a tempo determinato, il mancato rinnovo del contratto integra un'apprensione che costituisce una mera aspettativa di fatto, non giustiziabile per la sua irrilevanza giuridica (Cass. Sez. U - Sentenza n. 36197/2023).
Peraltro, recentemente la Corte di Cassazione, proprio in tema di rapporti sorti con una matrice assistenziale e non lavorativa, quali quelli degli LSU - affini a quelli degli ex PIP oggetto di causa, sotto questo profilo -, ha avuto modo di precisare che “Se, infatti, la qualificazione formale di un rapporto come lavoro socialmente utile non impedisce di accertare che nel concreto il rapporto abbia avuto carattere diverso, configurando un vero e proprio lavoro subordinato, è proprio da tale affermazione che discende la conclusione per cui il rapporto in questione resta comunque escluso da un orizzonte di stabilizzazione, con conseguente piena valenza del principio che afferma la decorrenza della prescrizione anche in costanza di rapporto, non ravvisandosi anche in tale ipotesi alcun metus correlato alla (inesistente) perdita di possibilità di vedere il rapporto stabilizzato ed anzi risultando a maggior ragione che la prospettiva del rinnovarsi del rapporto di lavoro socialmente utile presenta il carattere di mera aspettativa di fatto” (Cass. civ., sez. lav., n. 11628/2024).
Alla luce delle superiori argomentazioni sulla piena decorrenza della prescrizione anche in costanza di rapporto, pure di mero fatto, con la P.A., dunque, in caso di accoglimento della domanda del ricorrente, dovrebbero ritenersi prescritti tutti i crediti retributivi eventualmente spettanti al lavoratore per il periodo antecedente al 2/01/2015 (data così individuata calcolando un quinquennio a ritroso rispetto al primo atto interruttivo della prescrizione, cioè la pec di diffida del 2/1/2020 allegata al ricorso e la cui ricezione non è stata contestata da parte convenuta).
Anche l'eccezione di prescrizione quinquennale dei contributi previdenziali sollevata dall' deve reputarsi fondata, in ragione della natura pubblicistica ed CP_2
obbligatoria della medesima.
Risolte le questioni preliminari, va osservato quanto segue.
A sostegno della tesi per cui la parte resistente avrebbe abusato della prestazione di parte ricorrente, impiegandolo oltre i limiti delle convenzioni stipulate con gli enti gestori come un normale lavoratore subordinato, parte ricorrente ha dedotto sostanzialmente due elementi: la durata del rapporto quasi ultraventennale (dal
2006 al 2024) ed il suo inserimento, come quello degli altri ex Pip, nell'organizzazione aziendale predisposta per la realizzazione degli scopi istituzionali della convenuta, con assegnazione di mansioni del tutto analoghe a quelle dei dipendenti di ruolo.
Ora, se la straordinaria durata del rapporto è pacifica tra le parti (in ossequio alle convenzioni via via stipulate, secondo la convenuta;
a prescindere dalle medesime convenzioni, secondo il ricorrente), l'inserimento di parte ricorrente nell'organizzazione aziendale risulta contestato dalla parte resistente, ma con argomentazioni che non convincono: il fatto che parte ricorrente osservasse un orario di lavoro (di 24 e poi di 30 ore settimanali) diverso dai lavoratori formalmente assunti (circostanza di per sé non dirimente, visto che due lavoratori subordinati possono certamente essere assunti ed impiegati con un orario diverso), il mancato esercizio del potere disciplinare (ch'è, peraltro, soltanto uno degli indici della subordinazione, a prescindere dal carattere soltanto labiale delle relativa allegazione difensiva) e l'esclusione della sottoposizione di parte ricorrente alla
“vigilanza del polo unico delle visite fiscali presso l' (pienamente conforme CP_2
alla veste formale del rapporto), infatti, sono elementi da valutarsi alla luce della pacifica circostanza per cui il personale ex Pip veniva impiegato come “importante supporto” al personale di ruolo, svolgendo mansioni non predeterminate al momento dell' assegnazione da parte degli enti gestori, che, a differenza dei primi, secondo questa giudice depongono univocamente, insieme ad una durata del rapporto palesemente incompatibile con qualsiasi finalità di formazione ed inserimento, a favore della tesi della subordinazione sostenuta da parte ricorrente.
Siffatto convincimento, del resto, ha trovato piena conferma nelle prove orali assunte, dalle quali è emerso che parte ricorrente – ad onta dello svolgimento di un inferiore orario di lavoro, del resto di recente aumentato, - svolgeva le medesime mansioni degli operatori socio sanitari di ruolo, alternandosi in turno con i medesimi, nonché nella documentazione acquisita e relativa all'esecuzione del rapporto tra le parti, del tutto analoga a quella del rapporto di lavoro subordinato dei dipendenti di ruolo (v. timbrature e giustificativi esibiti in giudizio dalla resistente su ordine del giudice).
Le considerazioni che precedono conducono il Tribunale a ritenere accertato lo svolgimento da parte del ricorrente di attività lavorativa subordinata sin dal
24/07/2006, allorquando il medesimo veniva impiegato dalla convenuta al di fuori di qualsivoglia progetto, sino al 31/12/2024, data di cessazione del rapporto (a decorrere dall'1/01/2025 il ricorrente è stato assunto a tempo indeterminato da una società diversa dall' resistente). CP_3
La domanda di pagamento delle differenze retributive non può, quindi, che trovare accoglimento, ex art. 2126 c.c..
Infatti, parte ricorrente ha allegato di aver svolto mansioni certamente riconducibili al profilo di ausiliario specializzato previsto dalla Categoria A del
CCNL di categoria e la convenuta non ha specificamente contestato lo svolgimento di tale attività (cfr. memoria in cui non viene precisata l'attività diversa in concreto svolta dal ricorrente), che è risultata provata anche sulla scorta delle prove orali e documentali assunte.
Nella specie, inoltre, va considerato che tra le differenze retributive devono essere incluse le quote di TFR, spettanti agli omologhi lavoratori a tempo indeterminato alla cessazione del rapporto, qui, come detto, cessato il 31/12/2024, calcolate dal CTU, al pari delle differenze retributive. Per le ragioni appena esposte, condivisi i conteggi operati dal C.T.U. nella relazione, ed in particolare nell'ultima relazione di chiarimenti depositata, la resistente va condannata al pagamento in favore di parte ricorrente della somma complessiva indicata in dispositivo, a titolo di differenze retributive e di TFR, calcolate nella relazione dal CTU anche sulla base delle osservazioni delle parti, oltre gli accessori di legge dal dovuto al saldo, come per legge.
In particolare, deve reputarsi esatta l'ipotesi di calcolo esposta dal CTU che tiene conto della prescrizione quinquennale eccepita dall' conforme ai criteri CP_3
stabiliti nei quesiti e a quello della omogeneità degli importi del minuendo e del sottraendo, nonché aderente alle risultanze delle prove testimoniali e documentali, in relazione alle mansioni svolte e ai periodi in cui le prestazioni lavorative sono state rese.
Dal giorno di maturazione del diritto spettano, infatti, altresì a parte ricorrente gli accessori di cui all'art. 429 c.p.c. e cioè gli interessi al tasso legale e l'eventuale ulteriore somma spettante a titolo di differenza tra questi ultimi e l'eventuale maggior importo della rivalutazione monetaria, in ossequio dunque all'assetto normativo introdotto dagli artt. 16, comma 6 della legge 312/1991 e art. 22, comma 36 della legge 724/1994, che non consente il cumulo tra tali due voci sulle somme liquidate a titoli di differenze retributive.
Accertato il carattere subordinato della prestazione resa da parte ricorrente in favore della resistente, poi, quest'ultima va contestualmente condannata al pagamento della contribuzione previdenziale e assistenziale maturata nei limiti della prescrizione quinquennale eccepita dall' (cfr., per l'affermazione di tale CP_2
regola in una caso analogo, Cass., sez. lav., ordinanza n. 3314 del 5 febbraio 2019:
“in tema di pubblico impiego privatizzato, qualora si accerti che la prestazione lavorativa resa in favore di un ente pubblico non economico, in forza di un contratto formalmente qualificato di collaborazione autonoma ex art. 7 del d.lgs. n. 165 del 2001, ha di fatto assunto i caratteri della subordinazione, sulla base di indici sintomatici quali la continuità della prestazione lavorativa, l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione datoriale e l'assenza dei presupposti di legittimità richiesti dallo stesso art. 7, sussiste a carico dell'ente l'obbligo di versamento della contribuzione previdenziale e assistenziale, che trova fondamento nell'art. 2126 c.c.”).
L'accertamento della natura subordinata del rapporto, infatti, comporta – sempre ex art. 2126 c.c. - l'obbligo per la resistente di costituire il relativo rapporto previdenziale con l' e la sua condanna al pagamento in favore di quest'ultimo CP_2
dei conseguenti contributi previdenziali dovuti, nei limiti della prescrizione quinquennale, correttamente calcolati dal C.T.U. nelle richiamate relazioni e chiarimenti e indicati in dispositivo, oltre accessori come per legge.
L'autonoma domanda volta al riconoscimento dell'anzianità di servizio, invece, secondo questa giudice va ritenuta inammissibile per carenza d'interesse e comunque non potrebbe trovare accoglimento, visto che parte ricorrente non ha dedotto a quale fine dovrebbe valere tale riconoscimento, considerato che viene dedotta l'assenza di alcuna prospettiva di stabilizzazione, presso la resistente, ove l'assunzione è avvenuta da parte di una società terza.
La ricostruzione della carriera, con il riconoscimento dei servizi pre-ruolo, infatti, può essere operata solo in seguito all'assunzione in ruolo del dipendente pubblico
(anche privatizzato), mentre non potrebbe essere effettuata prima di questo momento, atteso che, nella specie, il rapporto qui riconosciuto è un rapporto di lavoro di fatto, la cui tutela si esplica unicamente ex art. 2126 c.c., in relazione al rapporto di lavoro reso di fatto, mediante la corresponsione a tale titolo delle differenze retributive (anche di anzianità) fra quanto percepito e quanto sarebbe stato spettante in esecuzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le medesime mansioni. Nella fattispecie il ricorrente è stato assunto a tempo indeterminato da una società diversa dall' resistente. CP_3
Da ultimo, per quanto concerne la domanda risarcitoria per l'abusiva reiterazione di rapporti di lavoro a tempo determinato va osservato quanto segue.
E' noto che “nel lavoro pubblico contrattualizzato, in caso di abuso del contratto a tempo determinato da parte di una P.A., il dipendente, che abbia subito l'illegittima precarizzazione del rapporto di impiego, ha diritto, fermo restando il divieto di trasformazione in rapporto a tempo indeterminato di cui all'art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001, al risarcimento del danno previsto dalla medesima disposizione, con esonero dall'onere probatorio, nella misura e nei limiti dell'indennità di cui all'art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010; poiché il danno presunto, qualificabile come "danno comunitario", non ha ad oggetto la nullità del termine dei singoli contratti bensì la loro abusiva reiterazione, in conformità al canone di effettività della tutela affermato dalla Corte di Giustizia UE, sentenza 7 maggio 2018, in C-494/16, tale indennità va liquidata una sola volta e non in riferimento ad ogni contratto di cui venga accertata
l'illegittimità” (Cass., sez. lav., ordinanza n. 2175 dell'1 febbraio 2021).
Nel caso di specie, - diversamente da quanto ritenuto in precedenza da questa giudice, anche in adesione ad altra precedente decisione di questo Tribunale (cfr. sent. n. 885/2023, dott. Montalto) - il rapporto intrattenuto fra le parti, in virtù di convenzioni reiterate nel tempo, si è accertato in fatto avere mutato la propria natura assistenziale in quella di rapporto di lavoro subordinato, sì da doversi configurare come una successione di rapporti di lavoro a termine (vedi Cass. civ., sez. lav., n. 11628/2024, sopra citata, sul rapporto degli LSU), reiterati ben oltre il termine di 36 mesi.
Proprio per questa ragione, del resto, questa giudice ha mutato orientamento anche in relazione all'applicabilità alla fattispecie della prescrizione quinquennale, decorrente anche in costanza di rapporto: l'accertamento in fatto della natura subordinata del rapporto – formalmente di natura assistenziale – in essere fra le parti deve portare a ritenerlo sovrapponibile a un rapporto di lavoro subordinato di fatto, a termine, il cui termine è stato reiterato tante volte quante sono state rinnovate le relative convenzioni che stavano alla base del rapporto assistenziale.
Questo è il fondamento giuridico sia dell'applicabilità della prescrizione quinquennale delle differenze retributive da corrispondere ex art. 2126 c.c. per il rapporto di lavoro di fatto prestato, decorrente anche nel corso del medesimo, sia della declaratoria dell'abusiva reiterazione dei rapporti di lavoro a termine accertati, con conseguente condanna della parte datoriale al risarcimento del danno cd. comunitario.
Questa giudice, in precedenti sentenze emesse in analoghe ipotesi, aveva ritenuto
– al contrario – che parte ricorrente non lavorasse per la convenuta in forza di contratti a termine, bensì nell'ambito di un rapporto di convenzione con la
Regione Siciliana e l' pur concretamente travalicando i limiti di tale rapporto CP_2
assistenziale.
Tale impostazione aveva comportato come conseguenza, da un lato, la ritenuta inapplicabilità della prescrizione relativa ai crediti di lavoro - che non poteva decorrere nell'ambito di un formalmente regolare rapporto di natura assistenziale, del tutto privo di qualsivoglia tutela giuslavoristica, - e, d'altra parte, il rigetto della domanda di risarcimento del danno da abusiva reiterazione di contratti a tempo determinato – valutando che la resistente ha “abusato” della forza lavoro della parte ricorrente, ma che tale condotta si ponesse al di fuori del perimetro di tutela dei rapporti di lavoro a tempo determinato cui la giurisprudenza in tema di reiterazione abusiva dei contratti a termine si riferisce.
Preso atto, tuttavia, della più recente citata giurisprudenza del Supremo Collegio, ritiene questa giudice di dovere mutare il proprio orientamento, qualificando il rapporto accertato come di fatto svolto fra le parti come una successione di contratti di lavoro a tempo determinato.
In tale diversa prospettiva, le differenze retributive derivanti dallo svolgimento di fatto di detti rapporti di lavoro, ex art. 2126 c.c., si prescrivono in cinque anni dalla maturazione del diritto, decorrendo la prescrizione anche nel corso del rapporto.
L'accertamento che detti contratti a tempo determinato sono stati reiterati nel tempo – mediante le convenzioni che sorreggevano il rapporto di natura assistenziale – più volte e per circa diciotto anni, e, quindi ben al di là dei 36 mesi che costituiscono il limite massimo imposto dalla Direttiva Europea sul lavoro a tempo determinato, in assenza di altre specifiche giustificazioni, comporta, inoltre,
l'accoglimento della domanda di risarcimento del danno da abusiva reiterazione di contratti a tempo determinato.
Del resto, in tema di rapporti formalmente di natura assistenziale come quelli intrattenuti dagli LSU con Enti in forza di convenzioni, già la Corte di Cassazione, con Sentenza 27 ottobre 2017, n. 25675, aveva affermato: “…16. Tanto premesso, va ricordato che la Corte di giustizia ha affermato che la direttiva 1999/70/CE e l'accordo quadro ad essa allegato devono essere interpretati nel senso che essi si applicano ai contratti e rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi con le amministrazioni e gli altri enti del settore pubblico
(decisioni causa C-177/10, ; sentenza 7 settembre 2006, In causa C-53/04, Persona_1
e causa C- 212/04, . Per_2 Per_3 Per_4
Ed Infatti, come affermato, tra le altre, nella sentenza CGUE 26 novembre 2014, Per_5
e a., nelle cause riunite C-22/13, da C-61/13 a C-63/13 e C-418/13, dalla formulazione stessa della clausola 2, punto 1, dell'accordo quadro, risulta che l'ambito di applicazione di quest'ultimo è concepito in senso ampio, poiché riguarda in generale i «lavoratori a tempo determinato con un contratto di assunzione o un rapporto di lavoro disciplinato dalla legge, dai contratti collettivi o dalla prassi in vigore di ciascuno Stato membro». Inoltre, la definizione della nozione di «lavoratore a tempo determinato» ai sensi dell'accordo quadro, enunciata alla clausola
3, punto 1, di quest'ultimo, include tutti i lavoratori, senza operare distinzioni basate sulla natura pubblica o privata del loro datore di lavoro e a prescindere dalla qualificazione del loro contratto in diritto interno (cfr., sentenza CGUE 3 luglio 2014, e a., cause riunite Per_6
C-362/13, C-363/13 e C-407/13).
17. Diverse sentenza della CGUE sono intervenute in merito alla portata della direttiva e dell'accordo quadro.
18. Nella fattispecie in esame, in particolare, assume rilievo la decisione della CGUE n. 157 del 15 marzo 2012, in causa C-157/11, , ove si è affermato, con riguardo al punto 1 Per_7
della clausola 2, che «Tenuto conto degli obiettivi perseguiti dall'accordo quadro (...), si deve rilevare che la qualificazione formale, da parte del legislatore nazionale, del rapporto costituito tra una persona che svolge lavori socialmente utili e l'amministrazione pubblica per cui vengono effettuati questi lavori non può escludere che a detta persona debba tuttavia essere conferita la qualità di lavoratore in base al diritto nazionale, se tale qualifica formale è solamente fittizia e nasconde in tal modo un reale rapporto di lavoro ai sensi di tale diritto».
La CGUE ha inoltre affermato, nella suddetta sentenza, richiamando il punto 2 della clausola 2 dell'accordo quadro, che «tuttavia anche se il giudice del rinvio dovesse giungere alla conclusione che, tenuto conto delle sue caratteristiche e delle circostanze in cui vengono effettuati i lavori socialmente utili da persone quali il ricorrente principale, il rapporto tra quest'ultimo e l'amministrazione pubblica italiana che lo ha assunto costituisce, in realtà, un rapporto di lavoro ai sensi del diritto nazionale, occorre comunque ricordare che la clausola 2, punto 2, dell'accordo quadro conferisce agli Stati membri un margine di discrezionalità riguardo all'applicazione dell'accordo quadro a talune categorie di contratti o di rapporti di lavoro. Infatti, la clausola 2, punto 2, dell'accordo quadro offre agli Stati membri e/o alle parti sociali la facoltà di sottrarre al campo di applicazione di tale accordo quadro i "rapporti di formazione professionale iniziale e di apprendistato" nonché i "contratti e rapporti di lavoro definiti nel quadro di un programma specifico di formazione, inserimento e riqualificazione professionale pubblico o che usufruisca di contributi pubblici"».
Precisa la CGUE nella sentenza IO (par. 56) che l'applicazione dei criteri stabiliti sul fondamento di detto potere discrezionale deve essere indubbiamente effettuata in modo trasparente e poter essere controllata per impedire che un lavoratore impiegato in un programma che non rientri nelle categorie elencate nella clausola 2, punto 2, dell'accordo quadro sia privato della tutela che quest'ultimo intende garantirgli (cfr., sentenza CGUE
8 settembre 2011 , C-177/10, par. 77, intervenuta con riguardo alla clausola Persona_1
4 dell'accordo quadro).
19. Dunque l'applicabilità dell'accordo sussiste in presenza delle condizioni di cui al punto 1 della clausola 2, e in mancanza dei casi di sottrazione di cui al punto 2, lettere a) e b), della clausola 2.
20. La Corte d'Appello erroneamente ha fatto discendere la non applicabilità della disciplina dell'accordo quadro ai contratti per cui è causa in ragione della riconducibilità delle fonti regionali che prevedono le fattispecie legali alla potestà legislativa concorrente ex art 17, comma 1, lettera
f), dello statuto di autonomia, operando una assimilazione tra la materia "legislazione sociale;
rapporti di lavoro" e, in particolare (pag. 3 della sentenza di appello, grassetto) il punto 2, lettera
b), della clausola 2 "contratti e rapporti di lavoro definiti nel quadro di un programma specifico di formazione, inserimento e riqualificazione professionale pubblico o che usufruisca di contributi pubblici", senza un compiuto e osteso vaglio dei rapporti di lavoro in questione con riguardo non solo alle fonti, ma all'atto negoziale costitutivo e al concreto conformarsi degli stessi in ragione dell'attività prestata, senza effettuare quindi, correttamente il processo di sussunzione della fattispecie concreta in quella astratta, disciplinata dal legislatore, al fine di ravvisare le condizioni di esclusione dell'applicabilità dell'accordo quadro, così dando luogo, nei sensi indicati nella presente motivazione, ai vizi prospettati dal ricorrente con il primo motivo di ricorso
(cfr., Cass., n. 18715 del 2016).
Va ricordato che il giudice nazionale costituisce un elemento essenziale nell'ordinamento giuridico comunitario: situato all' "incrocio" di diversi sistemi giuridici, esso è in grado di fornire un rilevante contributo all'applicazione effettiva del diritto comunitario e, in definitiva, allo sviluppo del processo d'integrazione europea (CGUE sentenza 30 settembre 2003, Per_8
in causa C-224/01).
[...]
21. Occorre, altresì, rilevare che la affermata diversità strutturale dei contratti in questione rispetto agli ordinari contratti di lavoro a termine, che ne escluderebbe la riconducibilità all'accordo quadro, non può trarsi, come argomenta la Corte d'Appello né dalle generali esigenze di natura politicosociale che ne avrebbero costituito l'origine, né dalla finalità (che la
Corte d'Appello assume quale causa dello schema negoziale legale) di superare il rapporto assistenziale costituito dal lavoro socialmente utile contemperando l'esigenza di mantenere i livelli occupazionali e il contenimento della spesa pubblica con quella della stabilizzazione del personale precario proveniente dal regime transitorio dei lavoratori socialmente utili, da cui deriverebbe la causa tipica degli stessi, atteso che ai fini della non applicabilità dell'accordo quadro in ragione della clausola
2 dell'accordo quadro medesimo, deve procedersi all'esame del contratto e del concreto connotarsi del rapporto rispetto alla disciplina che prevede le fattispecie legali escluse. 22. In relazione agli istituti di cui al punto 2 della clausola 2 dell'accordo quadro, si può ricordare che, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, il contratto di apprendistato, nella prima fase è caratterizzata da una causa mista, atteso che al normale scambio tra prestazione di lavoro e retribuzione si aggiunge l'elemento specializzante costituito dallo scambio tra attività lavorativa e formazione professionale, mentre, nella seconda, qualora non intervenga recesso ex art. 2118 c.c., il rapporto (unico) continua con la causa tipica del lavoro subordinato
(Cass., n. 17373 del 2017).
A sua volta, il contratto di formazione e lavoro, pur costituendo una specie del "genus" contratto di lavoro a tempo determinato, è dotato di una propria autonomia funzionale in quanto caratterizzato - a differenza dell'ordinario contratto a termine - da una causa complessa comprensiva di una finalità di formazione per consentire al lavoratore l'acquisizione della professionalità necessaria per immettersi nel mondo del lavoro (Cass., n. 8715 del 2017, n.
22866 del 2013).
Scopo del contratto di formazione e lavoro è quello di favorire un ingresso guidato dei giovani nel mondo del lavoro, attraverso un rapporto che dia loro anche gli strumenti per apprendere una determinata professionalità (Cass., n. 17603 del 2014), e gli obiettivi indicati nel progetto di formazione devono essere trasfusi nel contratto (Cass., n. 2247 del 2006, 6068 del 2014).
23. Con riguardo al punto 1 della clausola 2, occorre ricordare, tenuto conto di quanto affermato dalla sentenza CGUE IO, le statuizioni della giurisprudenza di legittimità in merito ai lavori socialmente utili, con riguardo alla sussistenza o meno di un rapporto di lavoro subordinato
Cass. n. 6100 del 2017 ha affermato che «(...) non può qualificarsi quale rapporto di lavoro subordinato, né a termine, né a tempo indeterminato, l'occupazione temporanea in lavori socialmente utili dei lavoratori che beneficiano del trattamento di cassa integrazione straordinaria
a norma del d.l. n. 366 del 1987, art. 3, convertito nella legge n. 452 del 1987, dalla quale scaturisce un rapporto speciale che coinvolge più soggetti (...) con una matrice assistenziale, ma con una componente formativa diretta alla riqualificazione del personale in cassa integrazione per una possibile ricollocazione».
Con l'ordinanza Cass., n.17101 del 2017, tuttavia, si è chiarito che: «In tema di occupazione di lavori socialmente utili o per pubblica utilità, la qualificazione normativa di tale rapporto speciale, avente matrice assistenziale e componente formativa, non esclude che in concreto il rapporto possa avere le caratteristiche di un ordinario rapporto di lavoro subordinato con conseguente applicazione dell'art. 2126 cod. civ. e, ai fini della qualificazione come rapporto di lavoro prestato di fatto alle dipendenze di una pubblica Amministrazione», rileva che il lavoratore risulti effettivamente inserito nella organizzazione pubblicistica e adibito ad un servizio rientrante nei fini istituzionali dell'Amministrazione, non rilevando in senso contrario l'assenza di un atto formale di nomina, né che si tratti di un rapporto a termine, e neppure che il rapporto sia affetto da nullità per violazione delle norme imperative sul divieto di nuove assunzioni.
24. Come si è già osservato con l'ordinanza Cass., n. 17372 del 2017, sia pure con riguardo alla diversa controversia relativa alla applicazione della progressione economica orizzontale a lavoratori assunti dall'amministrazione comunale con contratti a tempo determinato e parziale ex lege legge n. 85 del 1995, l'esame della fattispecie in ragione della disciplina legale, statale, regionale, ed eurounitaria, anche con riguardo alle relative interferenze, non può prescindere dall'osteso vaglio analitico dei contratti posti a fondamento della domanda dei ricorrenti in relazione a numero, oggetto, causale e durata dei contratti stipulati tra i lavoratori ed il Comune, qualifiche e mansioni previste, non bastando la qualificazione formale del rapporto, come operata da parte del legislatore regionale.
25. Infine, si osserva che le Sezioni Unite, con la sentenza n. 5072 del 2016, nel dettare le modalità di determinazione del danno risarcibile di cui all'art.
36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001 hanno ricordato che la Corte costituzionale (sentenza 27 marzo 2003, n. 89) ha ritenuto che l'art. 36 d.lgs.
n. 165 del 2001), per la parte in cui non consente, a-differenza di quanto accade nel rapporto di lavoro privato, che la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori possa dar luogo a rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le pubbliche amministrazioni, non viola gli artt. 3 e 97 Cost. È, infatti, giustificata la scelta del legislatore di ricollegare alla violazione di quelle disposizioni conseguenze di carattere esclusivamente risarcitorio, dato che il principio dell'accesso mediante concorso - enunciato dall'art. 97 Cost., a presidio delle esigenze di imparzialità e buon andamento dell'amministrazione - rende non omogeneo il rapporto di impiego alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni rispetto al rapporto alle dipendenze di datori privati.
Pertanto, in presenza di una violazione della disciplina del contratto a termine nel lavoro pubblico contrattualizzato non può aver luogo la trasformazione del rapporto di lavoro a termine in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come invece prospettato dai ricorrenti nel secondo motivo di ricorso, dovendo trovare applicazione i principi enunciati da Cass.,
S.U., n. 5072 del 2016.”.
La portata dissuasiva che il risarcimento deve conseguire in un'ottica di legittimità comunitaria e costituzionale (art. 117 Cost.) dell'art. 36 D.lg.vo n. 165/2001, infatti, richiede che il danno “per l'abusiva reiterazione dei contratti” sia presunto e determinato tra un minimo e un massimo secondo l'art.32, comma 5, della legge n.183/2010.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte, anche più di recente, con la sentenza n.
5542/2023, nel pronunciarsi in tema di contratti a termine stipulati con una e ritenendone il carattere eminentemente Controparte_9
pubblicistico, ha riaffermato i principi già enucleati in tema di contratti a termine per il pubblico impiego contrattualizzato, secondo cui i contratti stipulati in violazione di un divieto di legge sono radicalmente e integralmente nulli, ex art. 1418, comma 1, c.c., atteso che il divieto di conversione dei contratti a tempo indeterminato preclude la possibilità di applicare le regole della nullità parziale della sola clausola appositiva del termine: “… come già evidenziato da Cass. S.U. n. 26704 del 2007 «se il legislatore vieta, in determinate circostanze, di stipulare il contratto e, nondimeno, il contratto viene stipulato, e la sua stessa esistenza a porsi in contrasto con la norma imperativa;
e non par dubbio che ne discenda la nullità dell'atto per ragioni - se così può dirsi - ancor più radicali di quelle dipendenti dalla contrarietà a norma imperativa del contenuto dell'atto medesimo».
In tali casi, quindi, si e in presenza di un contratto di lavoro nullo, rispetto al quale le tutele, sul piano del diritto interno, sono solo quelle assicurate dall'art. 2126 cod. civ…..
24. Né si puo sostenere che la conversione del rapporto a termine dovrebbe necessariamente derivare dalla necessaria conformazione al diritto dell'Unione ed in particolare alla clausola 5 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE.
Precisato, in premessa, che la richiamata clausola viene in rilievo nei soli casi in cui si sia in presenza di una reiterazione abusiva del contratto, va detto che la Corte di Giustizia nella decisione del 25 ottobre 2018, in causa C-331/17, ha ribadito, ai punti 59 e 60 della motivazione, l'interpretazione consolidata secondo cui «la clausola 5, punto 2, dell'accordo quadro lascia, in linea di principio, agli Stati membri la cura di determinare a quali condizioni i contratti
o i rapporti di lavoro a tempo determinato vadano considerati come conclusi a tempo indeterminato. Da ciò discende che l'accordo quadro non prescrive le condizioni in presenza delle quali si può fare uso dei contratti a tempo determinato (sentenza del 26 novembre 2014, Per_5
e a., C-22/13, da C-61/13 a C-63/13 e C-418/13, EU:C:2014:2401, punto 80, nonché ordinanza dell'11 dicembre 2014, C-86/14, non pubblicata, Persona_9
EU:C:2014:2447, punto 47). .. Tuttavia, affinché una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che vieta, nel settore delle fondazioni lirico-sinfoniche, la trasformazione in contratto di lavoro a tempo indeterminato di una successione di contratti a tempo determinato, possa essere considerata conforme all'accordo quadro, l'ordinamento giuridico interno dello Stato membro interessato deve prevedere, in tale settore, un'altra misura effettiva per evitare, ed eventualmente sanzionare, l'utilizzo abusivo di una successione di contratti a tempo determinato (v., per analogia, sentenze del 14 settembre 2016, e Persona_10 Per_11
C-184/15 e C-197/15, EU:C:2016:680, punto 41, nonché del 7 marzo 2018,
[...]
C-494/16, EU:C:2018:166, punto 34).». Per_12
Ha, conseguentemente, ritenuto non conforme al diritto dell'Unione la richiamata normativa sul presupposto che, una volta esclusa la conversione, l'ordinamento nazionale non assicurerebbe alcuna misura idonea a sanzionare l'abuso ( punto 62 ove si legge: « Ne deriva che l'ordinamento giuridico italiano non comprende, nel settore delle fondazioni lirico-sinfoniche, nessuna misura effettiva, ai sensi della giurisprudenza citata al punto 60 della presente sentenza, che sanzioni
l'utilizzo abusivo di contratti a tempo determinato, e ciò sebbene il personale di tale settore, contrariamente ai lavoratori di cui trattasi nella causa che ha condotto alla sentenza del 7 marzo
2018, (C-494/16, EU:C:2018:166, punti 35 e 36), non abbia diritto Per_12
all'attribuzione di un'indennità ai fini del risarcimento del danno subito»).
24.1. In realtà la misura rimediale del risarcimento del danno é riconosciuta dall'ordinamento nazionale in ogni ipotesi di responsabilità contrattuale o extracontrattuale ed anche qualora venga in rilievo un contratto invalido (art. 1338 cod. civ.).
L'art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001, applicabile alle Pubbliche
Amministrazioni, nella parte in cui prescrive che «il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di norme imperative» (disposizione, questa, integralmente ripresa per i dipendenti delle fondazioni lirico sinfoniche dall'art. 29, comma 3 ter, del
d.lgs. n. 81 del 2015, come modificato dal d.l. n. 59 del 2019) e specificazione di un principio di carattere generale, sicche gli argomenti sulla base dei quali queste Sezioni Unite, con sentenza n. 5072 del 15 marzo 2016, hanno ritenuto necessaria, a fronte della legittima previsione della non convertibilità dei rapporti a termine, un'agevolazione probatoria che conduca al riconoscimento ed alla liquidazione del «danno comunitario», necessari, in caso di reiterazione abusiva del contratto a tempo determinato, per conformare il diritto interno a quello dell'Unione, possono essere estesi anche alle fattispecie nelle quali la conversione, per la qualità soggettiva del datore di lavoro e per la natura del rapporto del quale si discute, sia impedita da norme diverse dall'art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001, che nulla di specifico prevedano quanto alla pretesa risarcitoria.”.
Deve, quindi, concludersi che in ipotesi, come quella di specie, di domanda diretta al risarcimento del danno da abusiva reiterazione di contratti di lavoro a tempo determinato di fatto svolti alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, ciò che si fa valere non è la nullità del termine apposto ai singoli contratti di lavoro, ai fini della prosecuzione del rapporto, bensì la violazione di una norma imperativa, anche di carattere sovranazionale obbligatorio, che vieta la reiterazione nel tempo, oltre la durata massima prevista, di contratti a tempo determinato di cui in sé non viene contestato alcun profilo di invalidità, violazione che determina un'invalidità, rectius nullità dell'intero rapporto di lavoro, estrinseca rispetto ai singoli contratti.
Nella fattispecie, il rapporto assistenziale formalmente in essere fra le parti è stato più volte reiterato, come detto in premessa, sulla scorta di diverse convenzioni, ma si è svolto di fatto come rapporto di lavoro subordinato, con la conseguenza di essersi svolto di fatto esattamente come lo sarebbe stato in virtù di successivi contratti a termine rinnovati o prorogati nel tempo.
Nella specie, quindi, come è pacifico, detti rapporti di lavoro di fatto del ricorrente sono stati reiterati per una durata ben superiore a trentasei mesi, di talché si è incontrovertibilmente verificato "l'abuso" inteso quale fonte di danno presunto secondo i principi sopra delineati.
Va, di conseguenza, accolta la domanda formulata dal ricorrente, di condanna dell'Azienda resistente al pagamento dell'indennità risarcitoria a titolo di risarcimento del cd. danno comunitario, che, in ragione della durata dei rapporti per circa diciotto anni, senza prospettive di stabilizzazione, va quantificata in 12 mensilità dell'ultima retribuzione che avrebbe dovuto essere percepita per il rapporto di lavoro svolto di fatto, che emerge dai conteggi del C.T.U., in relazione all'ultimo periodo del 2024.
Vanno conclusivamente emesse le statuizioni di cui al dispositivo.
Le spese di lite di parte ricorrente, liquidate e distratte come in dispositivo, e quelle dell' pure ivi liquidate, seguono la soccombenza assolutamente CP_2
prevalente della parte resistente, al pari delle spese di C.T.U., liquidate con separato decreto, che pure vanno poste a suo carico.
P.Q.M.
Come sopra. Così deciso in Palermo, lì 14/07/2025 - a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 18/06/2025.
La Giudice
Paola Marino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice Paola Marino, nella causa iscritta al N. 6982/2023 R.G.L., promossa
D A
, rappresentato e difeso dall'avv. GRECO GIUSEPPE Parte_1
EMANUELE e dall'avv. GIRANDOLI MICHELANGELO ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori predetti in INDIRIZZO
TELEMATICO
- ricorrente -
C O N T R O
A.R.N.A.S. - Controparte_1
[...] Parte_2 Parte_3
, in persona del legale rappresentate pro tempore, rappresentato
[...]
e difeso dall'avv. TRIGONA GIOVANNI ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore predetto in INDIRIZZO TELEMATICO
- resistente -
e nei confronti
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_2
dall'avv. SPARACINO MARIA GRAZIA e dall'avv. RIZZO ADRIANA
GIOVANNA ed elettivamente domiciliato presso Avvocatura INPS in VIA F.
LAURANA n. 59, PALERMO
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 18/06/2025, per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso dalla Cancelleria
e hanno depositato note, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico, S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O
La Giudice, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, ogni altra domanda ed eccezione reietta: dichiara che la parte ricorrente ha prestato attività di lavoro Parte_1
subordinato in favore dell'
[...]
Controparte_3
dal 24/07/2006 al 31/12/2024;
[...]
condanna L
[...]
Controparte_3
al pagamento in favore della parte ricorrente, nei limiti della
[...]
eccepita prescrizione quinquennale, della somma di € 41.444,01, a titolo di differenze retributive, ivi inclusi interessi legali dal dovuto al 30/04/2025, oltre ulteriori interessi legali da detta data al saldo effettivo, ex art. 2126 c.c., e della somma di € 18.867,84, a titolo di TFR, ivi inclusi interessi legali dal dovuto al
30/04/2025, calcolati per la qualifica di operatore socio-sanitario specializzato, categoria A del CCNL applicato dalla resistente, di cui ha svolto di fatto le mansioni nel periodo predetto, sino al 31/12/2024; condanna l
[...]
Controparte_3
a costituire il rapporto previdenziale della parte ricorrente
[...] [...]
con l' in relazione al rapporto di lavoro come sopra Parte_1 CP_2
accertato e a versare all' medesimo la somma € 40.989,32, a titolo di CP_4
contribuzione non versata sulla retribuzione sino al 31/12/2024, nei limiti della eccepita prescrizione quinquennale;
dichiara l'abusiva reiterazione oltre il termine massimo di 36 mesi dei rapporti di lavoro di fatto a tempo determinato come sopra dichiarati sussistenti tra la parte ricorrente e l' dal 24/07/2006 al 31/12/2024, e condanna l' CP_5 [...]
Controparte_3 al risarcimento in
[...] CP_3
favore del ricorrente del danno derivante dall'accertata abusiva reiterazione dei medesimi, che quantifica in complessivi € 15.374,88, pari a 12 mensilità dell'ultima retribuzione che avrebbe dovuto essere percepita dal ricorrente in esecuzione dei rapporti di lavoro come sopra accertati, oltre interessi come per legge.
Condanna la resistente
[...]
Controparte_3
alla rifusione, in favore della parte
[...]
ricorrente e dell' delle spese di lite, che liquida per la parte ricorrente in CP_2
complessivi € 12.000,00, per compensi professionali, oltre rimborso spese generali
15%, CU, CPA e IVA, se dovuti come per legge, di cui dispone la distrazione in favore dell'avv. GRECO GIUSEPPE EMANUELE e dell'avv. GIRANDOLI
MICHELANGELO, antistatari, e per l' in complessivi € 2.500,00, per CP_2
compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, CPA e IVA, se dovuti come per legge.
Pone definitivamente a carico dell
[...]
Controparte_3
le spese di C.T.U. liquidate con separato decreto.
[...]
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 31/05/2023 parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' – estendendo il contraddittorio Controparte_6
anche nei confronti dell' –, chiedendo la condanna della parte convenuta al CP_2
pagamento delle differenze retributive e di TFR, anche ex art. 2126 c.c., al riconoscimento della sua anzianità di servizio, sia ai fini giuridici che contributivi e pensionistici, al versamento in favore dell' dei maggiori contributi maturati CP_2
in ragione del rapporto di subordinazione svoltosi sin dal luglio 2006 e sino al momento del deposito del ricorso e successivamente, e, in ogni caso, al risarcimento del danno da abusiva reiterazione dei contratti, di cui chiedeva l'accertamento, per le ragioni compiutamente ed estesamente esposte in ricorso. A sostegno delle superiori pretese il ricorrente, ex pip incluso nel bacino
“Emergenza ”, innanzitutto, ha dedotto che a partire dal luglio 2006 - CP_3
prima formalmente gestito dalla poi assunto dalla CP_7 Controparte_8
fino al 2013 e successivamente sulla base di convenzioni stipulate dall on CP_5
il Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali della Regione
Siciliana - avrebbe svolto attività di lavoro subordinato in favore dell CP_5
(formalmente ente utilizzatore dei progetti), con mansioni di assistente socio- sanitario specializzato (superiori e diverse da quelle previste nelle apposite convenzioni che regolavano l'esecuzione dei progetti), espletate con le medesime modalità dei dipendenti aziendali. Ha argomentato, quindi, circa il carattere subordinato della prestazione resa (anche in considerazione del venir meno della matrice assistenziale del rapporto) e, quindi, circa il suo diritto alla percezione ex art. 2126 c.c. delle consequenziali differenze retributive, al riconoscimento dell'anzianità di servizio ed alla regolarizzazione contributiva del rapporto.
Si costituiva in giudizio la parte convenuta , Controparte_6
eccependo la decadenza e la prescrizione dei crediti eventualmente maturati in data antecedente al quinquennio calcato a ritroso a far data dalla notifica del ricorso;
nel merito, invece, ha chiesto il rigetto del ricorso, contestandone la fondatezza, anche in relazione ai conteggi effettuati in ricorso.
Con la memoria di costituzione l' ha chiesto l'accoglimento della domanda CP_2
attorea previo accertamento del rapporto di lavoro subordinato e comunque nei limiti dell'eccepita prescrizionale quinquennale.
La causa veniva istruita mediante prove testimoniali e CTU contabile.
Nelle note conclusionali e sostitutive dell'udienza, i procuratori delle parti insistevano nei propri atti e argomentavano le loro conclusioni e richieste;
indi, la causa viene decisa con la presente sentenza completa di dispositivo e motivi della decisione, mediante il suo deposito nel fascicolo telematico.
Preliminarmente, va esaminata l'eccezione di prescrizione, tempestivamente sollevata dall' convenuta. CP_3 Come è recentemente stato chiarito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte e poi ribadito anche in alcune pronunce successive, la prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori nel pubblico impiego contrattualizzato - sia nei rapporti a tempo indeterminato, sia in quelli a tempo determinato, e anche in caso successione di contratti a termine - decorre, per i crediti che nascono nel corso del rapporto lavorativo, dal giorno della loro insorgenza e, per quelli che maturano alla cessazione, a partire da tale data, sia perché non è configurabile un metus del cittadino verso la pubblica amministrazione sia perché, nei rapporti a tempo determinato, il mancato rinnovo del contratto integra un'apprensione che costituisce una mera aspettativa di fatto, non giustiziabile per la sua irrilevanza giuridica (Cass. Sez. U - Sentenza n. 36197/2023).
Peraltro, recentemente la Corte di Cassazione, proprio in tema di rapporti sorti con una matrice assistenziale e non lavorativa, quali quelli degli LSU - affini a quelli degli ex PIP oggetto di causa, sotto questo profilo -, ha avuto modo di precisare che “Se, infatti, la qualificazione formale di un rapporto come lavoro socialmente utile non impedisce di accertare che nel concreto il rapporto abbia avuto carattere diverso, configurando un vero e proprio lavoro subordinato, è proprio da tale affermazione che discende la conclusione per cui il rapporto in questione resta comunque escluso da un orizzonte di stabilizzazione, con conseguente piena valenza del principio che afferma la decorrenza della prescrizione anche in costanza di rapporto, non ravvisandosi anche in tale ipotesi alcun metus correlato alla (inesistente) perdita di possibilità di vedere il rapporto stabilizzato ed anzi risultando a maggior ragione che la prospettiva del rinnovarsi del rapporto di lavoro socialmente utile presenta il carattere di mera aspettativa di fatto” (Cass. civ., sez. lav., n. 11628/2024).
Alla luce delle superiori argomentazioni sulla piena decorrenza della prescrizione anche in costanza di rapporto, pure di mero fatto, con la P.A., dunque, in caso di accoglimento della domanda del ricorrente, dovrebbero ritenersi prescritti tutti i crediti retributivi eventualmente spettanti al lavoratore per il periodo antecedente al 2/01/2015 (data così individuata calcolando un quinquennio a ritroso rispetto al primo atto interruttivo della prescrizione, cioè la pec di diffida del 2/1/2020 allegata al ricorso e la cui ricezione non è stata contestata da parte convenuta).
Anche l'eccezione di prescrizione quinquennale dei contributi previdenziali sollevata dall' deve reputarsi fondata, in ragione della natura pubblicistica ed CP_2
obbligatoria della medesima.
Risolte le questioni preliminari, va osservato quanto segue.
A sostegno della tesi per cui la parte resistente avrebbe abusato della prestazione di parte ricorrente, impiegandolo oltre i limiti delle convenzioni stipulate con gli enti gestori come un normale lavoratore subordinato, parte ricorrente ha dedotto sostanzialmente due elementi: la durata del rapporto quasi ultraventennale (dal
2006 al 2024) ed il suo inserimento, come quello degli altri ex Pip, nell'organizzazione aziendale predisposta per la realizzazione degli scopi istituzionali della convenuta, con assegnazione di mansioni del tutto analoghe a quelle dei dipendenti di ruolo.
Ora, se la straordinaria durata del rapporto è pacifica tra le parti (in ossequio alle convenzioni via via stipulate, secondo la convenuta;
a prescindere dalle medesime convenzioni, secondo il ricorrente), l'inserimento di parte ricorrente nell'organizzazione aziendale risulta contestato dalla parte resistente, ma con argomentazioni che non convincono: il fatto che parte ricorrente osservasse un orario di lavoro (di 24 e poi di 30 ore settimanali) diverso dai lavoratori formalmente assunti (circostanza di per sé non dirimente, visto che due lavoratori subordinati possono certamente essere assunti ed impiegati con un orario diverso), il mancato esercizio del potere disciplinare (ch'è, peraltro, soltanto uno degli indici della subordinazione, a prescindere dal carattere soltanto labiale delle relativa allegazione difensiva) e l'esclusione della sottoposizione di parte ricorrente alla
“vigilanza del polo unico delle visite fiscali presso l' (pienamente conforme CP_2
alla veste formale del rapporto), infatti, sono elementi da valutarsi alla luce della pacifica circostanza per cui il personale ex Pip veniva impiegato come “importante supporto” al personale di ruolo, svolgendo mansioni non predeterminate al momento dell' assegnazione da parte degli enti gestori, che, a differenza dei primi, secondo questa giudice depongono univocamente, insieme ad una durata del rapporto palesemente incompatibile con qualsiasi finalità di formazione ed inserimento, a favore della tesi della subordinazione sostenuta da parte ricorrente.
Siffatto convincimento, del resto, ha trovato piena conferma nelle prove orali assunte, dalle quali è emerso che parte ricorrente – ad onta dello svolgimento di un inferiore orario di lavoro, del resto di recente aumentato, - svolgeva le medesime mansioni degli operatori socio sanitari di ruolo, alternandosi in turno con i medesimi, nonché nella documentazione acquisita e relativa all'esecuzione del rapporto tra le parti, del tutto analoga a quella del rapporto di lavoro subordinato dei dipendenti di ruolo (v. timbrature e giustificativi esibiti in giudizio dalla resistente su ordine del giudice).
Le considerazioni che precedono conducono il Tribunale a ritenere accertato lo svolgimento da parte del ricorrente di attività lavorativa subordinata sin dal
24/07/2006, allorquando il medesimo veniva impiegato dalla convenuta al di fuori di qualsivoglia progetto, sino al 31/12/2024, data di cessazione del rapporto (a decorrere dall'1/01/2025 il ricorrente è stato assunto a tempo indeterminato da una società diversa dall' resistente). CP_3
La domanda di pagamento delle differenze retributive non può, quindi, che trovare accoglimento, ex art. 2126 c.c..
Infatti, parte ricorrente ha allegato di aver svolto mansioni certamente riconducibili al profilo di ausiliario specializzato previsto dalla Categoria A del
CCNL di categoria e la convenuta non ha specificamente contestato lo svolgimento di tale attività (cfr. memoria in cui non viene precisata l'attività diversa in concreto svolta dal ricorrente), che è risultata provata anche sulla scorta delle prove orali e documentali assunte.
Nella specie, inoltre, va considerato che tra le differenze retributive devono essere incluse le quote di TFR, spettanti agli omologhi lavoratori a tempo indeterminato alla cessazione del rapporto, qui, come detto, cessato il 31/12/2024, calcolate dal CTU, al pari delle differenze retributive. Per le ragioni appena esposte, condivisi i conteggi operati dal C.T.U. nella relazione, ed in particolare nell'ultima relazione di chiarimenti depositata, la resistente va condannata al pagamento in favore di parte ricorrente della somma complessiva indicata in dispositivo, a titolo di differenze retributive e di TFR, calcolate nella relazione dal CTU anche sulla base delle osservazioni delle parti, oltre gli accessori di legge dal dovuto al saldo, come per legge.
In particolare, deve reputarsi esatta l'ipotesi di calcolo esposta dal CTU che tiene conto della prescrizione quinquennale eccepita dall' conforme ai criteri CP_3
stabiliti nei quesiti e a quello della omogeneità degli importi del minuendo e del sottraendo, nonché aderente alle risultanze delle prove testimoniali e documentali, in relazione alle mansioni svolte e ai periodi in cui le prestazioni lavorative sono state rese.
Dal giorno di maturazione del diritto spettano, infatti, altresì a parte ricorrente gli accessori di cui all'art. 429 c.p.c. e cioè gli interessi al tasso legale e l'eventuale ulteriore somma spettante a titolo di differenza tra questi ultimi e l'eventuale maggior importo della rivalutazione monetaria, in ossequio dunque all'assetto normativo introdotto dagli artt. 16, comma 6 della legge 312/1991 e art. 22, comma 36 della legge 724/1994, che non consente il cumulo tra tali due voci sulle somme liquidate a titoli di differenze retributive.
Accertato il carattere subordinato della prestazione resa da parte ricorrente in favore della resistente, poi, quest'ultima va contestualmente condannata al pagamento della contribuzione previdenziale e assistenziale maturata nei limiti della prescrizione quinquennale eccepita dall' (cfr., per l'affermazione di tale CP_2
regola in una caso analogo, Cass., sez. lav., ordinanza n. 3314 del 5 febbraio 2019:
“in tema di pubblico impiego privatizzato, qualora si accerti che la prestazione lavorativa resa in favore di un ente pubblico non economico, in forza di un contratto formalmente qualificato di collaborazione autonoma ex art. 7 del d.lgs. n. 165 del 2001, ha di fatto assunto i caratteri della subordinazione, sulla base di indici sintomatici quali la continuità della prestazione lavorativa, l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione datoriale e l'assenza dei presupposti di legittimità richiesti dallo stesso art. 7, sussiste a carico dell'ente l'obbligo di versamento della contribuzione previdenziale e assistenziale, che trova fondamento nell'art. 2126 c.c.”).
L'accertamento della natura subordinata del rapporto, infatti, comporta – sempre ex art. 2126 c.c. - l'obbligo per la resistente di costituire il relativo rapporto previdenziale con l' e la sua condanna al pagamento in favore di quest'ultimo CP_2
dei conseguenti contributi previdenziali dovuti, nei limiti della prescrizione quinquennale, correttamente calcolati dal C.T.U. nelle richiamate relazioni e chiarimenti e indicati in dispositivo, oltre accessori come per legge.
L'autonoma domanda volta al riconoscimento dell'anzianità di servizio, invece, secondo questa giudice va ritenuta inammissibile per carenza d'interesse e comunque non potrebbe trovare accoglimento, visto che parte ricorrente non ha dedotto a quale fine dovrebbe valere tale riconoscimento, considerato che viene dedotta l'assenza di alcuna prospettiva di stabilizzazione, presso la resistente, ove l'assunzione è avvenuta da parte di una società terza.
La ricostruzione della carriera, con il riconoscimento dei servizi pre-ruolo, infatti, può essere operata solo in seguito all'assunzione in ruolo del dipendente pubblico
(anche privatizzato), mentre non potrebbe essere effettuata prima di questo momento, atteso che, nella specie, il rapporto qui riconosciuto è un rapporto di lavoro di fatto, la cui tutela si esplica unicamente ex art. 2126 c.c., in relazione al rapporto di lavoro reso di fatto, mediante la corresponsione a tale titolo delle differenze retributive (anche di anzianità) fra quanto percepito e quanto sarebbe stato spettante in esecuzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le medesime mansioni. Nella fattispecie il ricorrente è stato assunto a tempo indeterminato da una società diversa dall' resistente. CP_3
Da ultimo, per quanto concerne la domanda risarcitoria per l'abusiva reiterazione di rapporti di lavoro a tempo determinato va osservato quanto segue.
E' noto che “nel lavoro pubblico contrattualizzato, in caso di abuso del contratto a tempo determinato da parte di una P.A., il dipendente, che abbia subito l'illegittima precarizzazione del rapporto di impiego, ha diritto, fermo restando il divieto di trasformazione in rapporto a tempo indeterminato di cui all'art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001, al risarcimento del danno previsto dalla medesima disposizione, con esonero dall'onere probatorio, nella misura e nei limiti dell'indennità di cui all'art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010; poiché il danno presunto, qualificabile come "danno comunitario", non ha ad oggetto la nullità del termine dei singoli contratti bensì la loro abusiva reiterazione, in conformità al canone di effettività della tutela affermato dalla Corte di Giustizia UE, sentenza 7 maggio 2018, in C-494/16, tale indennità va liquidata una sola volta e non in riferimento ad ogni contratto di cui venga accertata
l'illegittimità” (Cass., sez. lav., ordinanza n. 2175 dell'1 febbraio 2021).
Nel caso di specie, - diversamente da quanto ritenuto in precedenza da questa giudice, anche in adesione ad altra precedente decisione di questo Tribunale (cfr. sent. n. 885/2023, dott. Montalto) - il rapporto intrattenuto fra le parti, in virtù di convenzioni reiterate nel tempo, si è accertato in fatto avere mutato la propria natura assistenziale in quella di rapporto di lavoro subordinato, sì da doversi configurare come una successione di rapporti di lavoro a termine (vedi Cass. civ., sez. lav., n. 11628/2024, sopra citata, sul rapporto degli LSU), reiterati ben oltre il termine di 36 mesi.
Proprio per questa ragione, del resto, questa giudice ha mutato orientamento anche in relazione all'applicabilità alla fattispecie della prescrizione quinquennale, decorrente anche in costanza di rapporto: l'accertamento in fatto della natura subordinata del rapporto – formalmente di natura assistenziale – in essere fra le parti deve portare a ritenerlo sovrapponibile a un rapporto di lavoro subordinato di fatto, a termine, il cui termine è stato reiterato tante volte quante sono state rinnovate le relative convenzioni che stavano alla base del rapporto assistenziale.
Questo è il fondamento giuridico sia dell'applicabilità della prescrizione quinquennale delle differenze retributive da corrispondere ex art. 2126 c.c. per il rapporto di lavoro di fatto prestato, decorrente anche nel corso del medesimo, sia della declaratoria dell'abusiva reiterazione dei rapporti di lavoro a termine accertati, con conseguente condanna della parte datoriale al risarcimento del danno cd. comunitario.
Questa giudice, in precedenti sentenze emesse in analoghe ipotesi, aveva ritenuto
– al contrario – che parte ricorrente non lavorasse per la convenuta in forza di contratti a termine, bensì nell'ambito di un rapporto di convenzione con la
Regione Siciliana e l' pur concretamente travalicando i limiti di tale rapporto CP_2
assistenziale.
Tale impostazione aveva comportato come conseguenza, da un lato, la ritenuta inapplicabilità della prescrizione relativa ai crediti di lavoro - che non poteva decorrere nell'ambito di un formalmente regolare rapporto di natura assistenziale, del tutto privo di qualsivoglia tutela giuslavoristica, - e, d'altra parte, il rigetto della domanda di risarcimento del danno da abusiva reiterazione di contratti a tempo determinato – valutando che la resistente ha “abusato” della forza lavoro della parte ricorrente, ma che tale condotta si ponesse al di fuori del perimetro di tutela dei rapporti di lavoro a tempo determinato cui la giurisprudenza in tema di reiterazione abusiva dei contratti a termine si riferisce.
Preso atto, tuttavia, della più recente citata giurisprudenza del Supremo Collegio, ritiene questa giudice di dovere mutare il proprio orientamento, qualificando il rapporto accertato come di fatto svolto fra le parti come una successione di contratti di lavoro a tempo determinato.
In tale diversa prospettiva, le differenze retributive derivanti dallo svolgimento di fatto di detti rapporti di lavoro, ex art. 2126 c.c., si prescrivono in cinque anni dalla maturazione del diritto, decorrendo la prescrizione anche nel corso del rapporto.
L'accertamento che detti contratti a tempo determinato sono stati reiterati nel tempo – mediante le convenzioni che sorreggevano il rapporto di natura assistenziale – più volte e per circa diciotto anni, e, quindi ben al di là dei 36 mesi che costituiscono il limite massimo imposto dalla Direttiva Europea sul lavoro a tempo determinato, in assenza di altre specifiche giustificazioni, comporta, inoltre,
l'accoglimento della domanda di risarcimento del danno da abusiva reiterazione di contratti a tempo determinato.
Del resto, in tema di rapporti formalmente di natura assistenziale come quelli intrattenuti dagli LSU con Enti in forza di convenzioni, già la Corte di Cassazione, con Sentenza 27 ottobre 2017, n. 25675, aveva affermato: “…16. Tanto premesso, va ricordato che la Corte di giustizia ha affermato che la direttiva 1999/70/CE e l'accordo quadro ad essa allegato devono essere interpretati nel senso che essi si applicano ai contratti e rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi con le amministrazioni e gli altri enti del settore pubblico
(decisioni causa C-177/10, ; sentenza 7 settembre 2006, In causa C-53/04, Persona_1
e causa C- 212/04, . Per_2 Per_3 Per_4
Ed Infatti, come affermato, tra le altre, nella sentenza CGUE 26 novembre 2014, Per_5
e a., nelle cause riunite C-22/13, da C-61/13 a C-63/13 e C-418/13, dalla formulazione stessa della clausola 2, punto 1, dell'accordo quadro, risulta che l'ambito di applicazione di quest'ultimo è concepito in senso ampio, poiché riguarda in generale i «lavoratori a tempo determinato con un contratto di assunzione o un rapporto di lavoro disciplinato dalla legge, dai contratti collettivi o dalla prassi in vigore di ciascuno Stato membro». Inoltre, la definizione della nozione di «lavoratore a tempo determinato» ai sensi dell'accordo quadro, enunciata alla clausola
3, punto 1, di quest'ultimo, include tutti i lavoratori, senza operare distinzioni basate sulla natura pubblica o privata del loro datore di lavoro e a prescindere dalla qualificazione del loro contratto in diritto interno (cfr., sentenza CGUE 3 luglio 2014, e a., cause riunite Per_6
C-362/13, C-363/13 e C-407/13).
17. Diverse sentenza della CGUE sono intervenute in merito alla portata della direttiva e dell'accordo quadro.
18. Nella fattispecie in esame, in particolare, assume rilievo la decisione della CGUE n. 157 del 15 marzo 2012, in causa C-157/11, , ove si è affermato, con riguardo al punto 1 Per_7
della clausola 2, che «Tenuto conto degli obiettivi perseguiti dall'accordo quadro (...), si deve rilevare che la qualificazione formale, da parte del legislatore nazionale, del rapporto costituito tra una persona che svolge lavori socialmente utili e l'amministrazione pubblica per cui vengono effettuati questi lavori non può escludere che a detta persona debba tuttavia essere conferita la qualità di lavoratore in base al diritto nazionale, se tale qualifica formale è solamente fittizia e nasconde in tal modo un reale rapporto di lavoro ai sensi di tale diritto».
La CGUE ha inoltre affermato, nella suddetta sentenza, richiamando il punto 2 della clausola 2 dell'accordo quadro, che «tuttavia anche se il giudice del rinvio dovesse giungere alla conclusione che, tenuto conto delle sue caratteristiche e delle circostanze in cui vengono effettuati i lavori socialmente utili da persone quali il ricorrente principale, il rapporto tra quest'ultimo e l'amministrazione pubblica italiana che lo ha assunto costituisce, in realtà, un rapporto di lavoro ai sensi del diritto nazionale, occorre comunque ricordare che la clausola 2, punto 2, dell'accordo quadro conferisce agli Stati membri un margine di discrezionalità riguardo all'applicazione dell'accordo quadro a talune categorie di contratti o di rapporti di lavoro. Infatti, la clausola 2, punto 2, dell'accordo quadro offre agli Stati membri e/o alle parti sociali la facoltà di sottrarre al campo di applicazione di tale accordo quadro i "rapporti di formazione professionale iniziale e di apprendistato" nonché i "contratti e rapporti di lavoro definiti nel quadro di un programma specifico di formazione, inserimento e riqualificazione professionale pubblico o che usufruisca di contributi pubblici"».
Precisa la CGUE nella sentenza IO (par. 56) che l'applicazione dei criteri stabiliti sul fondamento di detto potere discrezionale deve essere indubbiamente effettuata in modo trasparente e poter essere controllata per impedire che un lavoratore impiegato in un programma che non rientri nelle categorie elencate nella clausola 2, punto 2, dell'accordo quadro sia privato della tutela che quest'ultimo intende garantirgli (cfr., sentenza CGUE
8 settembre 2011 , C-177/10, par. 77, intervenuta con riguardo alla clausola Persona_1
4 dell'accordo quadro).
19. Dunque l'applicabilità dell'accordo sussiste in presenza delle condizioni di cui al punto 1 della clausola 2, e in mancanza dei casi di sottrazione di cui al punto 2, lettere a) e b), della clausola 2.
20. La Corte d'Appello erroneamente ha fatto discendere la non applicabilità della disciplina dell'accordo quadro ai contratti per cui è causa in ragione della riconducibilità delle fonti regionali che prevedono le fattispecie legali alla potestà legislativa concorrente ex art 17, comma 1, lettera
f), dello statuto di autonomia, operando una assimilazione tra la materia "legislazione sociale;
rapporti di lavoro" e, in particolare (pag. 3 della sentenza di appello, grassetto) il punto 2, lettera
b), della clausola 2 "contratti e rapporti di lavoro definiti nel quadro di un programma specifico di formazione, inserimento e riqualificazione professionale pubblico o che usufruisca di contributi pubblici", senza un compiuto e osteso vaglio dei rapporti di lavoro in questione con riguardo non solo alle fonti, ma all'atto negoziale costitutivo e al concreto conformarsi degli stessi in ragione dell'attività prestata, senza effettuare quindi, correttamente il processo di sussunzione della fattispecie concreta in quella astratta, disciplinata dal legislatore, al fine di ravvisare le condizioni di esclusione dell'applicabilità dell'accordo quadro, così dando luogo, nei sensi indicati nella presente motivazione, ai vizi prospettati dal ricorrente con il primo motivo di ricorso
(cfr., Cass., n. 18715 del 2016).
Va ricordato che il giudice nazionale costituisce un elemento essenziale nell'ordinamento giuridico comunitario: situato all' "incrocio" di diversi sistemi giuridici, esso è in grado di fornire un rilevante contributo all'applicazione effettiva del diritto comunitario e, in definitiva, allo sviluppo del processo d'integrazione europea (CGUE sentenza 30 settembre 2003, Per_8
in causa C-224/01).
[...]
21. Occorre, altresì, rilevare che la affermata diversità strutturale dei contratti in questione rispetto agli ordinari contratti di lavoro a termine, che ne escluderebbe la riconducibilità all'accordo quadro, non può trarsi, come argomenta la Corte d'Appello né dalle generali esigenze di natura politicosociale che ne avrebbero costituito l'origine, né dalla finalità (che la
Corte d'Appello assume quale causa dello schema negoziale legale) di superare il rapporto assistenziale costituito dal lavoro socialmente utile contemperando l'esigenza di mantenere i livelli occupazionali e il contenimento della spesa pubblica con quella della stabilizzazione del personale precario proveniente dal regime transitorio dei lavoratori socialmente utili, da cui deriverebbe la causa tipica degli stessi, atteso che ai fini della non applicabilità dell'accordo quadro in ragione della clausola
2 dell'accordo quadro medesimo, deve procedersi all'esame del contratto e del concreto connotarsi del rapporto rispetto alla disciplina che prevede le fattispecie legali escluse. 22. In relazione agli istituti di cui al punto 2 della clausola 2 dell'accordo quadro, si può ricordare che, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, il contratto di apprendistato, nella prima fase è caratterizzata da una causa mista, atteso che al normale scambio tra prestazione di lavoro e retribuzione si aggiunge l'elemento specializzante costituito dallo scambio tra attività lavorativa e formazione professionale, mentre, nella seconda, qualora non intervenga recesso ex art. 2118 c.c., il rapporto (unico) continua con la causa tipica del lavoro subordinato
(Cass., n. 17373 del 2017).
A sua volta, il contratto di formazione e lavoro, pur costituendo una specie del "genus" contratto di lavoro a tempo determinato, è dotato di una propria autonomia funzionale in quanto caratterizzato - a differenza dell'ordinario contratto a termine - da una causa complessa comprensiva di una finalità di formazione per consentire al lavoratore l'acquisizione della professionalità necessaria per immettersi nel mondo del lavoro (Cass., n. 8715 del 2017, n.
22866 del 2013).
Scopo del contratto di formazione e lavoro è quello di favorire un ingresso guidato dei giovani nel mondo del lavoro, attraverso un rapporto che dia loro anche gli strumenti per apprendere una determinata professionalità (Cass., n. 17603 del 2014), e gli obiettivi indicati nel progetto di formazione devono essere trasfusi nel contratto (Cass., n. 2247 del 2006, 6068 del 2014).
23. Con riguardo al punto 1 della clausola 2, occorre ricordare, tenuto conto di quanto affermato dalla sentenza CGUE IO, le statuizioni della giurisprudenza di legittimità in merito ai lavori socialmente utili, con riguardo alla sussistenza o meno di un rapporto di lavoro subordinato
Cass. n. 6100 del 2017 ha affermato che «(...) non può qualificarsi quale rapporto di lavoro subordinato, né a termine, né a tempo indeterminato, l'occupazione temporanea in lavori socialmente utili dei lavoratori che beneficiano del trattamento di cassa integrazione straordinaria
a norma del d.l. n. 366 del 1987, art. 3, convertito nella legge n. 452 del 1987, dalla quale scaturisce un rapporto speciale che coinvolge più soggetti (...) con una matrice assistenziale, ma con una componente formativa diretta alla riqualificazione del personale in cassa integrazione per una possibile ricollocazione».
Con l'ordinanza Cass., n.17101 del 2017, tuttavia, si è chiarito che: «In tema di occupazione di lavori socialmente utili o per pubblica utilità, la qualificazione normativa di tale rapporto speciale, avente matrice assistenziale e componente formativa, non esclude che in concreto il rapporto possa avere le caratteristiche di un ordinario rapporto di lavoro subordinato con conseguente applicazione dell'art. 2126 cod. civ. e, ai fini della qualificazione come rapporto di lavoro prestato di fatto alle dipendenze di una pubblica Amministrazione», rileva che il lavoratore risulti effettivamente inserito nella organizzazione pubblicistica e adibito ad un servizio rientrante nei fini istituzionali dell'Amministrazione, non rilevando in senso contrario l'assenza di un atto formale di nomina, né che si tratti di un rapporto a termine, e neppure che il rapporto sia affetto da nullità per violazione delle norme imperative sul divieto di nuove assunzioni.
24. Come si è già osservato con l'ordinanza Cass., n. 17372 del 2017, sia pure con riguardo alla diversa controversia relativa alla applicazione della progressione economica orizzontale a lavoratori assunti dall'amministrazione comunale con contratti a tempo determinato e parziale ex lege legge n. 85 del 1995, l'esame della fattispecie in ragione della disciplina legale, statale, regionale, ed eurounitaria, anche con riguardo alle relative interferenze, non può prescindere dall'osteso vaglio analitico dei contratti posti a fondamento della domanda dei ricorrenti in relazione a numero, oggetto, causale e durata dei contratti stipulati tra i lavoratori ed il Comune, qualifiche e mansioni previste, non bastando la qualificazione formale del rapporto, come operata da parte del legislatore regionale.
25. Infine, si osserva che le Sezioni Unite, con la sentenza n. 5072 del 2016, nel dettare le modalità di determinazione del danno risarcibile di cui all'art.
36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001 hanno ricordato che la Corte costituzionale (sentenza 27 marzo 2003, n. 89) ha ritenuto che l'art. 36 d.lgs.
n. 165 del 2001), per la parte in cui non consente, a-differenza di quanto accade nel rapporto di lavoro privato, che la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori possa dar luogo a rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le pubbliche amministrazioni, non viola gli artt. 3 e 97 Cost. È, infatti, giustificata la scelta del legislatore di ricollegare alla violazione di quelle disposizioni conseguenze di carattere esclusivamente risarcitorio, dato che il principio dell'accesso mediante concorso - enunciato dall'art. 97 Cost., a presidio delle esigenze di imparzialità e buon andamento dell'amministrazione - rende non omogeneo il rapporto di impiego alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni rispetto al rapporto alle dipendenze di datori privati.
Pertanto, in presenza di una violazione della disciplina del contratto a termine nel lavoro pubblico contrattualizzato non può aver luogo la trasformazione del rapporto di lavoro a termine in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come invece prospettato dai ricorrenti nel secondo motivo di ricorso, dovendo trovare applicazione i principi enunciati da Cass.,
S.U., n. 5072 del 2016.”.
La portata dissuasiva che il risarcimento deve conseguire in un'ottica di legittimità comunitaria e costituzionale (art. 117 Cost.) dell'art. 36 D.lg.vo n. 165/2001, infatti, richiede che il danno “per l'abusiva reiterazione dei contratti” sia presunto e determinato tra un minimo e un massimo secondo l'art.32, comma 5, della legge n.183/2010.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte, anche più di recente, con la sentenza n.
5542/2023, nel pronunciarsi in tema di contratti a termine stipulati con una e ritenendone il carattere eminentemente Controparte_9
pubblicistico, ha riaffermato i principi già enucleati in tema di contratti a termine per il pubblico impiego contrattualizzato, secondo cui i contratti stipulati in violazione di un divieto di legge sono radicalmente e integralmente nulli, ex art. 1418, comma 1, c.c., atteso che il divieto di conversione dei contratti a tempo indeterminato preclude la possibilità di applicare le regole della nullità parziale della sola clausola appositiva del termine: “… come già evidenziato da Cass. S.U. n. 26704 del 2007 «se il legislatore vieta, in determinate circostanze, di stipulare il contratto e, nondimeno, il contratto viene stipulato, e la sua stessa esistenza a porsi in contrasto con la norma imperativa;
e non par dubbio che ne discenda la nullità dell'atto per ragioni - se così può dirsi - ancor più radicali di quelle dipendenti dalla contrarietà a norma imperativa del contenuto dell'atto medesimo».
In tali casi, quindi, si e in presenza di un contratto di lavoro nullo, rispetto al quale le tutele, sul piano del diritto interno, sono solo quelle assicurate dall'art. 2126 cod. civ…..
24. Né si puo sostenere che la conversione del rapporto a termine dovrebbe necessariamente derivare dalla necessaria conformazione al diritto dell'Unione ed in particolare alla clausola 5 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE.
Precisato, in premessa, che la richiamata clausola viene in rilievo nei soli casi in cui si sia in presenza di una reiterazione abusiva del contratto, va detto che la Corte di Giustizia nella decisione del 25 ottobre 2018, in causa C-331/17, ha ribadito, ai punti 59 e 60 della motivazione, l'interpretazione consolidata secondo cui «la clausola 5, punto 2, dell'accordo quadro lascia, in linea di principio, agli Stati membri la cura di determinare a quali condizioni i contratti
o i rapporti di lavoro a tempo determinato vadano considerati come conclusi a tempo indeterminato. Da ciò discende che l'accordo quadro non prescrive le condizioni in presenza delle quali si può fare uso dei contratti a tempo determinato (sentenza del 26 novembre 2014, Per_5
e a., C-22/13, da C-61/13 a C-63/13 e C-418/13, EU:C:2014:2401, punto 80, nonché ordinanza dell'11 dicembre 2014, C-86/14, non pubblicata, Persona_9
EU:C:2014:2447, punto 47). .. Tuttavia, affinché una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che vieta, nel settore delle fondazioni lirico-sinfoniche, la trasformazione in contratto di lavoro a tempo indeterminato di una successione di contratti a tempo determinato, possa essere considerata conforme all'accordo quadro, l'ordinamento giuridico interno dello Stato membro interessato deve prevedere, in tale settore, un'altra misura effettiva per evitare, ed eventualmente sanzionare, l'utilizzo abusivo di una successione di contratti a tempo determinato (v., per analogia, sentenze del 14 settembre 2016, e Persona_10 Per_11
C-184/15 e C-197/15, EU:C:2016:680, punto 41, nonché del 7 marzo 2018,
[...]
C-494/16, EU:C:2018:166, punto 34).». Per_12
Ha, conseguentemente, ritenuto non conforme al diritto dell'Unione la richiamata normativa sul presupposto che, una volta esclusa la conversione, l'ordinamento nazionale non assicurerebbe alcuna misura idonea a sanzionare l'abuso ( punto 62 ove si legge: « Ne deriva che l'ordinamento giuridico italiano non comprende, nel settore delle fondazioni lirico-sinfoniche, nessuna misura effettiva, ai sensi della giurisprudenza citata al punto 60 della presente sentenza, che sanzioni
l'utilizzo abusivo di contratti a tempo determinato, e ciò sebbene il personale di tale settore, contrariamente ai lavoratori di cui trattasi nella causa che ha condotto alla sentenza del 7 marzo
2018, (C-494/16, EU:C:2018:166, punti 35 e 36), non abbia diritto Per_12
all'attribuzione di un'indennità ai fini del risarcimento del danno subito»).
24.1. In realtà la misura rimediale del risarcimento del danno é riconosciuta dall'ordinamento nazionale in ogni ipotesi di responsabilità contrattuale o extracontrattuale ed anche qualora venga in rilievo un contratto invalido (art. 1338 cod. civ.).
L'art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001, applicabile alle Pubbliche
Amministrazioni, nella parte in cui prescrive che «il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di norme imperative» (disposizione, questa, integralmente ripresa per i dipendenti delle fondazioni lirico sinfoniche dall'art. 29, comma 3 ter, del
d.lgs. n. 81 del 2015, come modificato dal d.l. n. 59 del 2019) e specificazione di un principio di carattere generale, sicche gli argomenti sulla base dei quali queste Sezioni Unite, con sentenza n. 5072 del 15 marzo 2016, hanno ritenuto necessaria, a fronte della legittima previsione della non convertibilità dei rapporti a termine, un'agevolazione probatoria che conduca al riconoscimento ed alla liquidazione del «danno comunitario», necessari, in caso di reiterazione abusiva del contratto a tempo determinato, per conformare il diritto interno a quello dell'Unione, possono essere estesi anche alle fattispecie nelle quali la conversione, per la qualità soggettiva del datore di lavoro e per la natura del rapporto del quale si discute, sia impedita da norme diverse dall'art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001, che nulla di specifico prevedano quanto alla pretesa risarcitoria.”.
Deve, quindi, concludersi che in ipotesi, come quella di specie, di domanda diretta al risarcimento del danno da abusiva reiterazione di contratti di lavoro a tempo determinato di fatto svolti alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, ciò che si fa valere non è la nullità del termine apposto ai singoli contratti di lavoro, ai fini della prosecuzione del rapporto, bensì la violazione di una norma imperativa, anche di carattere sovranazionale obbligatorio, che vieta la reiterazione nel tempo, oltre la durata massima prevista, di contratti a tempo determinato di cui in sé non viene contestato alcun profilo di invalidità, violazione che determina un'invalidità, rectius nullità dell'intero rapporto di lavoro, estrinseca rispetto ai singoli contratti.
Nella fattispecie, il rapporto assistenziale formalmente in essere fra le parti è stato più volte reiterato, come detto in premessa, sulla scorta di diverse convenzioni, ma si è svolto di fatto come rapporto di lavoro subordinato, con la conseguenza di essersi svolto di fatto esattamente come lo sarebbe stato in virtù di successivi contratti a termine rinnovati o prorogati nel tempo.
Nella specie, quindi, come è pacifico, detti rapporti di lavoro di fatto del ricorrente sono stati reiterati per una durata ben superiore a trentasei mesi, di talché si è incontrovertibilmente verificato "l'abuso" inteso quale fonte di danno presunto secondo i principi sopra delineati.
Va, di conseguenza, accolta la domanda formulata dal ricorrente, di condanna dell'Azienda resistente al pagamento dell'indennità risarcitoria a titolo di risarcimento del cd. danno comunitario, che, in ragione della durata dei rapporti per circa diciotto anni, senza prospettive di stabilizzazione, va quantificata in 12 mensilità dell'ultima retribuzione che avrebbe dovuto essere percepita per il rapporto di lavoro svolto di fatto, che emerge dai conteggi del C.T.U., in relazione all'ultimo periodo del 2024.
Vanno conclusivamente emesse le statuizioni di cui al dispositivo.
Le spese di lite di parte ricorrente, liquidate e distratte come in dispositivo, e quelle dell' pure ivi liquidate, seguono la soccombenza assolutamente CP_2
prevalente della parte resistente, al pari delle spese di C.T.U., liquidate con separato decreto, che pure vanno poste a suo carico.
P.Q.M.
Come sopra. Così deciso in Palermo, lì 14/07/2025 - a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 18/06/2025.
La Giudice
Paola Marino