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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 227 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00482/2021 REG.RIC.
Pubblicato il 16/02/2026
N. 00227 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00482/2021 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 482 del 2021, proposto da
-OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Mario Tartaglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e U.T.G. - Prefettura di Brescia, in persona rispettivamente del
Ministro e del Prefetto pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
Polizia di Stato - Polizia di Frontiera presso lo scalo di Orio al Serio (BG), non costituita in giudizio;
per l'annullamento N. 00482/2021 REG.RIC.
dei decreti di respingimento alla frontiera emessi e notificati brevi manu il 12.5.2021 dalla Polizia di Stato, II Zona Polizia di Frontiera, – Ufficio Polizia di Frontiera presso lo scalo aereo Orio al Serio (BG), nonché di ogni altro atto preordinato, preliminare, precedente, successivo, consequenziale o comunque connesso, e per il risarcimento dei danni.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell'U.T.G. -
Prefettura di Brescia;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, c.p.a.;
Relatore nell'udienza di smaltimento del giorno 6 febbraio 2026 il dott. Alessandro
FE;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I ricorrenti, provenienti dall'Albania, sono stati respinti alla frontiera dell'aeroporto di
Orio al Serio (BG) con provvedimenti emessi e notificati il 12.5.2021.
I ricorrenti hanno impugnato i provvedimenti con ricorso notificato il 9.7.2021 e depositato il 4.8.2021, dopo il quale non hanno svolto alcuna difesa.
L'Amministrazione si è costituita solo formalmente.
DIRITTO
1.- I ricorrenti muovono dall'assunto che i verbali di respingimento siano fondati sulla ritenuta loro pericolosità per l'ordine pubblico, e lamentano che quei verbali non rechino alcuna indicazione, neanche per implicito o per relationem, sugli elementi dai N. 00482/2021 REG.RIC.
quali sarebbe stata desunta la loro pericolosità, sicché sarebbero viziati per difetto di motivazione.
Fanno presente che effettivamente -OMISSIS- ha precedenti penali, divenuti irrevocabili nel 2007 e nel 2008, per i quali è stato condannato a 6 anni e 6 mesi di reclusione (dichiarata la continuazione dei reati separatamente giudicati), di cui 3 coperti dall'indulto, ma sostengono che si tratti di fatti risalenti e che -OMISSIS- ha chiesto la riabilitazione al Tribunale di Lecce in data 1.12.2020.
-OMISSIS- invece non ha alcun precedente penale.
Osservano che entrambi si sono già recati in Italia numerose volte per lo svolgimento di visite mediche, senza che mai fossero incorsi nel respingimento alla frontiera.
2.- I ricorrenti sostengono inoltre che avevano l'esigenza di recarsi in Italia per viste mediche e controlli, cui si sottopongono periodicamente, come da documentazione che producono.
3.- Il ricorso è infondato, perché i due provvedimenti sono motivati adducendo non la pericolosità dei ricorrenti per l'ordine pubblico, bensì ragioni di salute pubblica legate alle esigenze di contenimento della pandemia da Covid-19, che all'epoca (maggio
2021) era in pieno corso.
3.1.- Nei due provvedimenti, infatti, è stata barrata la crocetta sulla voce che recita “È considerato pericoloso per l'ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica
o le relazioni internazionali di uno degli Stati membri dell'Unione Europea (art. 4, comma 3, d.lgs. 25 luglio 1998, numero 286”. Poi, nella riga immediatamente sottostante, destinata ai “Commenti”, è stato scritto: “DPCM DEL 02 MARZO 2021 E
SUCCESSIVO DL (Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ART. 49, 50 E 51)”.
Il citato D.P.C.M., all'art. 49, prevedeva il divieto di ingresso nel territorio nazionale alle persone che, nei quattordici giorni antecedenti, avessero transitato o soggiornato negli Stati e territori di cui all'elenco E dell'allegato 20, salvo che ricorresse uno dei N. 00482/2021 REG.RIC.
motivi specificati nella disposizione, tra i quali “esigenze di salute” (lett. c), motivi da comprovarsi mediante dichiarazione ai sensi dell'art. 50, comma 1, cioè dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà ex artt. 46-47 D.P.R. 445/2000.
L'Albania, dalla quale provenivano i ricorrenti, rientrava nel suddetto elenco E.
3.2.- I ricorrenti non hanno dimostrato di avere comprovato, mediante la prescritta dichiarazione sostitutiva, le loro esigenze di salute che giustificavano l'ingresso in
Italia.
Peraltro quelle esigenze non avrebbero potuto comunque essere soddisfatte, giacché i ricorrenti sono arrivati in Italia alla frontiera aerea di Orio al Serio il 12.5.2021 e hanno dimostrato che avevano prenotato delle visite mediche per i due giorni successivi (13
e 14.5.2021), ma non avrebbero potuto comunque sottoporvisi, viste le disposizioni dell'art. 51 D.P.C.M. cit., pure richiamato nei provvedimenti impugnati, le quali prescrivevano loro, una volta entrati in Italia, di mettersi in isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso un'abitazione o una dimora da indicare nella dichiarazione sostitutiva.
4.- Nel ricorso i sig.ri -OMISSIS- hanno chiesto anche la condanna dell'Amministrazione resistente al risarcimento dei danni, con riserva di quantificarne l'importo nei successivi atti difensivi, ma la domanda non è stata illustrata nel corpo del ricorso né negli atti successivi, e non è stata fornita la preannunciata quantificazione dei danni. La domanda risarcitoria va respinta, sia perché i provvedimenti impugnati non sono illegittimi, sia per mancanza di qualsivoglia prova dei danni che essi avrebbero arrecato ai ricorrenti.
5.- Le spese possono essere compensate, considerato che l'Amministrazione si è costituita senza svolgere difese.
P.Q.M. N. 00482/2021 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui agli artt. 2-septies e 52, commi 1 e
2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonché all'art. 9, paragrafi 1 e 4, e per -OMISSIS- anche all'art. 10, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute dei ricorrenti.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LO IC, Presidente
Giovanni Giardino, Primo Referendario
Alessandro FE, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Alessandro FE LO IC N. 00482/2021 REG.RIC.
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Pubblicato il 16/02/2026
N. 00227 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00482/2021 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 482 del 2021, proposto da
-OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Mario Tartaglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e U.T.G. - Prefettura di Brescia, in persona rispettivamente del
Ministro e del Prefetto pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
Polizia di Stato - Polizia di Frontiera presso lo scalo di Orio al Serio (BG), non costituita in giudizio;
per l'annullamento N. 00482/2021 REG.RIC.
dei decreti di respingimento alla frontiera emessi e notificati brevi manu il 12.5.2021 dalla Polizia di Stato, II Zona Polizia di Frontiera, – Ufficio Polizia di Frontiera presso lo scalo aereo Orio al Serio (BG), nonché di ogni altro atto preordinato, preliminare, precedente, successivo, consequenziale o comunque connesso, e per il risarcimento dei danni.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell'U.T.G. -
Prefettura di Brescia;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, c.p.a.;
Relatore nell'udienza di smaltimento del giorno 6 febbraio 2026 il dott. Alessandro
FE;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I ricorrenti, provenienti dall'Albania, sono stati respinti alla frontiera dell'aeroporto di
Orio al Serio (BG) con provvedimenti emessi e notificati il 12.5.2021.
I ricorrenti hanno impugnato i provvedimenti con ricorso notificato il 9.7.2021 e depositato il 4.8.2021, dopo il quale non hanno svolto alcuna difesa.
L'Amministrazione si è costituita solo formalmente.
DIRITTO
1.- I ricorrenti muovono dall'assunto che i verbali di respingimento siano fondati sulla ritenuta loro pericolosità per l'ordine pubblico, e lamentano che quei verbali non rechino alcuna indicazione, neanche per implicito o per relationem, sugli elementi dai N. 00482/2021 REG.RIC.
quali sarebbe stata desunta la loro pericolosità, sicché sarebbero viziati per difetto di motivazione.
Fanno presente che effettivamente -OMISSIS- ha precedenti penali, divenuti irrevocabili nel 2007 e nel 2008, per i quali è stato condannato a 6 anni e 6 mesi di reclusione (dichiarata la continuazione dei reati separatamente giudicati), di cui 3 coperti dall'indulto, ma sostengono che si tratti di fatti risalenti e che -OMISSIS- ha chiesto la riabilitazione al Tribunale di Lecce in data 1.12.2020.
-OMISSIS- invece non ha alcun precedente penale.
Osservano che entrambi si sono già recati in Italia numerose volte per lo svolgimento di visite mediche, senza che mai fossero incorsi nel respingimento alla frontiera.
2.- I ricorrenti sostengono inoltre che avevano l'esigenza di recarsi in Italia per viste mediche e controlli, cui si sottopongono periodicamente, come da documentazione che producono.
3.- Il ricorso è infondato, perché i due provvedimenti sono motivati adducendo non la pericolosità dei ricorrenti per l'ordine pubblico, bensì ragioni di salute pubblica legate alle esigenze di contenimento della pandemia da Covid-19, che all'epoca (maggio
2021) era in pieno corso.
3.1.- Nei due provvedimenti, infatti, è stata barrata la crocetta sulla voce che recita “È considerato pericoloso per l'ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica
o le relazioni internazionali di uno degli Stati membri dell'Unione Europea (art. 4, comma 3, d.lgs. 25 luglio 1998, numero 286”. Poi, nella riga immediatamente sottostante, destinata ai “Commenti”, è stato scritto: “DPCM DEL 02 MARZO 2021 E
SUCCESSIVO DL (Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ART. 49, 50 E 51)”.
Il citato D.P.C.M., all'art. 49, prevedeva il divieto di ingresso nel territorio nazionale alle persone che, nei quattordici giorni antecedenti, avessero transitato o soggiornato negli Stati e territori di cui all'elenco E dell'allegato 20, salvo che ricorresse uno dei N. 00482/2021 REG.RIC.
motivi specificati nella disposizione, tra i quali “esigenze di salute” (lett. c), motivi da comprovarsi mediante dichiarazione ai sensi dell'art. 50, comma 1, cioè dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà ex artt. 46-47 D.P.R. 445/2000.
L'Albania, dalla quale provenivano i ricorrenti, rientrava nel suddetto elenco E.
3.2.- I ricorrenti non hanno dimostrato di avere comprovato, mediante la prescritta dichiarazione sostitutiva, le loro esigenze di salute che giustificavano l'ingresso in
Italia.
Peraltro quelle esigenze non avrebbero potuto comunque essere soddisfatte, giacché i ricorrenti sono arrivati in Italia alla frontiera aerea di Orio al Serio il 12.5.2021 e hanno dimostrato che avevano prenotato delle visite mediche per i due giorni successivi (13
e 14.5.2021), ma non avrebbero potuto comunque sottoporvisi, viste le disposizioni dell'art. 51 D.P.C.M. cit., pure richiamato nei provvedimenti impugnati, le quali prescrivevano loro, una volta entrati in Italia, di mettersi in isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso un'abitazione o una dimora da indicare nella dichiarazione sostitutiva.
4.- Nel ricorso i sig.ri -OMISSIS- hanno chiesto anche la condanna dell'Amministrazione resistente al risarcimento dei danni, con riserva di quantificarne l'importo nei successivi atti difensivi, ma la domanda non è stata illustrata nel corpo del ricorso né negli atti successivi, e non è stata fornita la preannunciata quantificazione dei danni. La domanda risarcitoria va respinta, sia perché i provvedimenti impugnati non sono illegittimi, sia per mancanza di qualsivoglia prova dei danni che essi avrebbero arrecato ai ricorrenti.
5.- Le spese possono essere compensate, considerato che l'Amministrazione si è costituita senza svolgere difese.
P.Q.M. N. 00482/2021 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui agli artt. 2-septies e 52, commi 1 e
2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonché all'art. 9, paragrafi 1 e 4, e per -OMISSIS- anche all'art. 10, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute dei ricorrenti.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LO IC, Presidente
Giovanni Giardino, Primo Referendario
Alessandro FE, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Alessandro FE LO IC N. 00482/2021 REG.RIC.
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.