TAR Brescia, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 227
TAR
Sentenza 16 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Vizio di motivazione per difetto di indicazione degli elementi di pericolosità

    Il Tribunale ha ritenuto che i provvedimenti di respingimento non fossero motivati sulla pericolosità, bensì su ragioni di salute pubblica legate alla pandemia da Covid-19, come indicato nei provvedimenti stessi. L'Albania rientrava negli elenchi degli Stati soggetti a restrizioni. I ricorrenti non hanno provato le loro esigenze di salute con la prescritta dichiarazione sostitutiva e, anche se l'avessero fatto, sarebbero stati comunque soggetti all'isolamento fiduciario di quattordici giorni, impedendo loro di sottoporsi alle visite mediche programmate.

  • Rigettato
    Domanda risarcitoria

    La domanda risarcitoria è stata respinta sia perché i provvedimenti impugnati sono stati ritenuti legittimi, sia per la mancanza di prova dei danni subiti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Brescia, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 227
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
    Numero : 227
    Data del deposito : 16 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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