Ordinanza collegiale 17 febbraio 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 30/06/2025, n. 1134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 1134 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/06/2025
N. 01134/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00458/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 458 del 2024, proposto da
Curatela Fallimento Valle Crati S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Montano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Spezzano della Sila, Pianeta Verde Soc. Coop.va a R.L. e Maria Lionardi, non costituiti in giudizio;
per l'ottemperanza
della sentenza civile passata in giudicato del Tribunale di Cosenza n. 122/2017 (confermata da sentenza civile della Corte d''Appello di Catanzaro n. 196/2019);
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2025 il dott. Vittorio Carchedi; presente il difensore di parte ricorrente, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- con sentenza del 17 gennaio 2017, n. 122, il Tribunale di Cosenza ha condannato il Comune di Spezzano della Sila (in solido con Pianeta Verde Soc. Cooperativa a R.L. e la Ditta individuale “AUTOFFICINE LIONARDI FERRUCCIO di LIONARDI Maria”) alla rifusione, in favore della ricorrente, delle spese di lite, liquidate in euro 9.000,00, oltre spese forfettarie, IVA e CPA, come per legge;
- la pronuncia, sul punto, è stata confermata dalla sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro del 5 febbraio 2019, n. 196;
- la sentenza di appello non è stata impugnata ed è passata in giudicato, come da attestazione della Cancelleria;
- con diffida notificata a mezzo PEC in data 28 settembre 2023, parte ricorrente ha chiesto l’esecuzione di quanto previsto dal titolo mediante il pagamento delle somme dovute;
- con ricorso notificato il 4 marzo 2024, depositato nella Segreteria in data 15 marzo 2024, parte ricorrente ha adito questo Tribunale Amministrativo Regionale per l’esecuzione del giudicato nascente dal titolo, chiedendo che sia ordinato all’amministrazione il pagamento delle somme ivi indicate a titolo di rifusione delle spese di lite del giudizio di primo grado;
- parte ricorrente avanza, altresì, richiesta di interessi dal deposito della sentenza di primo grado fino al definitivo integrale soddisfo;
- l’amministrazione non si è costituita in giudizio,
Considerato che:
- l’amministrazione ha l’obbligo di adempiere integralmente le pretese della parte ricorrente (fatto salvo il diritto di regresso nei confronti degli altri condannati in solido), basate sulla decisione giurisdizionale di cui sopra, che risulta passata in giudicato;
- l’amministrazione non ha dato prova, come era suo onere, di avere dato esecuzione al provvedimento giurisdizionale, pagando le spese di lite cui era stata condannata;
- sussistono, pertanto, tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 ss. del c.p.a.;
- in ordine alla domanda sugli interessi, va accolta parzialmente;
- infatti, posto che nulla ha previsto il titolo, devono dirsi dovuti gli interessi corrispettivi da computarsi al saggio legale, ai sensi dell’art. 1282 c.c.;
- tuttavia, la loro decorrenza non può essere computata a partire dalla data di deposito della sentenza di primo grado (come richiesto da parte ricorrente), ma, come più volte affermato dalla giurisprudenza amministrativa, dalla data del passaggio in giudicato della sentenza costituente il titolo alla base della pretesa (cfr. TAR Abruzzo - Pescara, sez. I, 5 settembre 2023, n. 288, secondo il quale “[l] a somma, dovuta a titolo di spese giudiziali deve essere maggiorata dagli interessi legali (interessi corrispettivi, ex art. 1282 c.c.), a decorrere dalla data del passaggio in giudicato della sentenza costituente il titolo alla base della pretesa e fino al soddisfo ”; nonché TAR Toscana, sez. I, 23 maggio 2017, n. 728, secondo il quale “ occorre infatti considerare che, ai sensi dell’art. 112, comma 3, del d.lgs. n. 104/2010, può essere proposta azione di condanna al pagamento degli interessi maturati dopo il passaggio in giudicato della sentenza da ottemperare, in difetto di precisazioni, nella sentenza stessa, circa la decorrenza di essi (TAR Lazio, Roma, II bis, 2.5.2016, n. 4943). Invero, solo dalla data del passaggio in giudicato della sentenza si perfeziona l'accertamento giudiziale e il suo effetto costitutivo, per cui solo dalla stessa data sorgono i conseguenti obblighi (Cass. civ., 11.6.2004, n. 11097; TAR Trentino Alto Adige, Trento, I, 9.12.2015, n. 514; idem, 9.11.2015, n. 453) ”)
Ritenuto, pertanto, che:
- in accoglimento del ricorso in esame, va dichiarato l’obbligo dell’amministrazione intimata di ottemperare integralmente al giudicato nascente dalla decisione innanzi richiamata;
- è opportuno, al riguardo, assegnare all’amministrazione il termine di giorni 60 per l’adempimento, decorrente dalla data di notifica della presente sentenza;
- in caso di inerzia dell’amministrazione oltre il predetto termine, a tanto debba provvedere, quale Commissario ad acta, il Segretario comunale di Zumpano, con facoltà di delega a dirigente o funzionario del medesimo Comune di Zumpano, che, avvalendosi dei poteri a ciò necessari, provvederà, scaduto il termine di giorni 60, a seguito di istanza della parte ricorrente, a dare integrale esecuzione al giudicato di cui è questione, nonché a corrispondere le spese liquidate con la presente sentenza;
- in caso di intervento del Commissario ad acta, il compenso a quest’ultimo spettante, sarà liquidato, dietro sua richiesta, con separato decreto, e dovrà essere posto a carico dell’amministrazione inadempiente;
- le spese di giudizio, liquidate nella misura fissata in dispositivo, debbano essere poste, a carico dell’amministrazione inadempiente;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto:
a) dichiara l’obbligo del Comune di Spezzano della Sila di provvedere, entro 60 giorni dalla notificazione a cura della ricorrente della presente sentenza, all’esecuzione del giudicato nascente dal decreto di cui in epigrafe mediante pagamento delle somme in essa indicate a titolo di rifusione delle spese di lite, al netto delle somme già corrisposte;
b) nomina Commissario ad acta il Segretario comunale di Zumpano, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario del medesimo Comune di Zumpano, affinché provveda a quanto previsto sub a), scaduto il termine di 60 giorni, entro i successivi 90 giorni decorrenti da apposita istanza della parte ricorrente, ove l’amministrazione non abbia provveduto;
c) condanna il Comune di Spezzano della Sila al pagamento, in favore di parte ricorrente, di spese e competenze del presente giudizio che liquida in euro 1.286,00, oltre al rimborso del contributo unificato e delle spese generali nella misura del 15%, nonché oltre a IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Ivo Correale, Presidente
Francesco Tallaro, Consigliere
Vittorio Carchedi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Vittorio Carchedi | Ivo Correale |
IL SEGRETARIO