Art. 2.
Quando trattasi di militari dispersi durante la guerra 1940-45, se il ricorso iniziato e' stato corredato della dichiarazione di irreperibilita' del militare, rilasciata dalla competente autorita', e sempre che nello stesso caso non siano state presentate opposizioni ai sensi dell' articolo 727 del Codice di procedura civile , il giudice istruttore ha facolta' di non eseguire la procedura istruttoria di cui all'art. 728 del Codice predetto.
Quando trattasi di militari dispersi durante la guerra 1940-45, se il ricorso iniziato e' stato corredato della dichiarazione di irreperibilita' del militare, rilasciata dalla competente autorita', e sempre che nello stesso caso non siano state presentate opposizioni ai sensi dell' articolo 727 del Codice di procedura civile , il giudice istruttore ha facolta' di non eseguire la procedura istruttoria di cui all'art. 728 del Codice predetto.