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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 31/01/2025, n. 193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 193 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE DI PADOVA
Sezione I Civile
In persona del Giudice unico, dott.ssa Paola Rossi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 7030/2023 del Ruolo Generale introdotto con atto di citazione in data 12.12.2023
PROMOSSO DA
nata a [...] il [...], ed ivi residente in [...]
Armendola n. 18 (Codice Fiscale: ), rappresentata e difesa dagli avvocati C.F._1
Di Chiara Sergio, del foro di Ferrara e Bolognesi Guelfi Luca del foro di Ferrara, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo giusta mandato in calce all'atto di citazione
Attore
CONTRO
con sede legale in Roma, via G. Grezar 14, Controparte_1
c.f. in persona del suo Legale rapp.te pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. P.IVA_1
Antonino Magliulo del Foro di Napoli ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuta
NONCHÈ CONTRO
pagina 1 di 14 (C.F.: , in persona del Controparte_2 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore, organicamente patrocinata dall'Avvocatura Distrettuale
dello Stato di Venezia, presso i cui uffici, in piazza San Marco n. 63 è ex lege domiciliata
Convenuta
E CONTRO n persona del rappresentante legale pro tempore, con sede Controparte_3
legale in Torino (TO), Piazza San Carlo 156 (Codice Fiscale: P.IVA_3
Convenuta terza pignorata (contumace)
Oggetto: fase di merito opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi ex artt. 615 co. 2 e 617
co. 2 c.p.c.
Conclusioni dell'attore come da foglio di PC del 10.10.2024: “NEL MERITO: 1.
ACCERTARE E DICHIARARE, che in persona del legale Controparte_4
rappresentante pro tempore non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata per i motivi esposti in premessa, per inesistenza e/o nullità dell'atto di pignoramento dei crediti verso terzi ex art. 72-
bis DPR 602/1973 n. 07784202100000161001; 2. ACCERTARE E DICHIARARE, che per i motivi di cui in atti l'intervenuta prescrizione dei crediti portati da Controparte_4
in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido con
[...]
, in persona del legale r.p.t. nella cartella Controparte_5
esattoriale n. 30020150000008629000 del 16/3/2015 rinominata 07720207150132952503; 3.
ACCERTARE E DICHIARARE, che per i motivi di cui in atti l'intervenuta inapplicabilità della pretesa di in persona del legale rappresentante pro tempore, in Controparte_4
pagina 2 di 14 solido con , in persona del Controparte_5
legale r.p.t., nella cartella esattoriale n. 30020150000008629000 del 16/3/2015 rinominata
07720207150132952503, essendo la limitazione della responsabilità dei soci limitata ad un terzo.
4. IN OGNI CASO: Con vittoria di spese, competenze, rimb. forf. CPA ed IVA, a favore del difensore che si dichiara antistatario”
Conclusioni della convenuta come da note scritte del Controparte_6
29.11.2024: “- In via pregiudiziale, dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario per essere munito di giurisdizione il giudice amministrativo in sede esclusiva;
- In via preliminare
DICHIARARE l'inammissibilità della domanda per decadenza dal termine perentorio di legge essendo stata proposta oltre il termine di legge dalla notifica della cartella n.
07720207150132952503 (precedentemente denominata 30020150000008629000) sottesa al pignoramento, nonché oltre il termine di legge dalla notifica dell'intimazione di pagamento n
07720219002816158000 (cfr. all. 6-6.1); - Sempre in via preliminare rigettare tutte le domande proposte da controparte nei confronti dell' perché tardive, Controparte_6
inammissibili, improcedibili ed infondate in fatto e diritto, per le ragioni esposte nel corpo del presente atto;
Nel merito: - In via principale in relazione alle eccezioni inerenti la formazione del ruolo dichiarare carente l'azione proposta nei confronti dell' Controparte_6
della legittimazione passiva e che il suo operato venga considerato privo di censure dall'On.le
Giudicante, in quanto del tutto esente da responsabilità; - Accertare e dichiarare l'inammissibilità
della domanda per avvenuta regolare notifica della cartella di pagamento sottesa al pignoramento dei crediti verso terzi impugnato;
- Accertare e dichiarare la ritualità e regolarità della notifica a pagina 3 di 14 mezzo pec dell'atto di pignoramento impugnato, nonché la legittimità dell'operato dell'agente di
Riscossione e per l'effetto dichiarare l'inammissibilità dell'avversa domanda;
- Accertare e dichiarare la validità del titolo esecutivo costituito dalla cartella di pagamento, sottesa al pignoramento presso terzi, nonché la legittimità della somma ivi richiesta, per i motivi esposti nel presente atto;
- Accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'eccezione di prescrizione e rigettare la domanda della ricorrente perché tardiva, inammissibile, improcedibile e priva di fondamento giuridico in fatto ed in diritto e per i motivi sopra esposti e perché inammissibili,
improcedibili, tardive ed infondate, rigettare la richiesta di condanna alle spese almeno per quanto di spettanza all' dell' ; - Con vittoria di spese, diritti ed Controparte_6
onorari con attribuzione in favore del sottoscritto procuratore Antonino Magliulo che si dichiara antistatario.”
Conclusioni della convenuta come da comparsa di costituzione e risposta del CP_5
14.05.2024: “- In via pregiudiziale, dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario per essere munito di giurisdizione il giudice amministrativo in sede esclusiva;
- In via ulteriormente pregiudiziale, dichiarare l'opposizione proposta inammissibile;
- In via principale, nel merito,
dichiarare l'opposizione proposta manifestamente infondata, in fatto e diritto, nonché sfornita di prova;
- con rifusione di spese ed onorari.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione depositato in data 12.12.2023 la sig.ra introduceva la fase Parte_1
di merito del giudizio di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi avverso il pignoramento presso terzi ex art. 72-bis d.P.R. 602/1973 n. 07784202100000161001, relativo alla cartella pagina 4 di 14 esattoriale n. 30020150000008629000 del 16.03.2015, rinominata CP_5
07720207150132952503, notificato a mezzo pec da (in Controparte_6
seguito in data 26.11.2021 a e iscritto a ruolo il 09.09.2021 CP_7 Controparte_8
(RG 1900/2021) per un credito di € 680.964,63.
Esponeva l'attrice che il GE, letta l'opposizione depositata il 12.12.2021, sospendeva la procedura inaudita altera parte in data 28.12.2021 e che due giorni dopo tale decreto veniva notificato all'Ente incaricato della riscossione e alla terza pignorata. Veniva successivamente integrato il contraddittorio con l' (di seguito ), Controparte_5 CP_5
ma si apprendeva in seguito che, nelle more, la aveva versato ad le somme CP_8 CP_7
pignorate, pari a € 13.703,90 pur in pendenza della sospensiva. La procedura esecutiva veniva definita con ordinanza in data 07.06.2023, con la quale il GE, dott. preso atto del Per_1
versamento effettuato dalla banca revocava della sospensiva, assegnando termini per l'introduzione della fase di merito e compensando le spese.
Le doglianze attoree sono articolate in sette motivi, che si possono così riassumere:
1) Nullità del pignoramento notificato via pec, in quanto, secondo l'attrice, tale modalità di notifica non sarebbe adeguata e conforme alle norme poste a tutela del contribuente;
2) Inesistenza dell'atto di pignoramento, poiché costituito da copia informatica priva di idonea attestazione di conformità, nonché inviato da un indirizzo pec non ufficiale;
3) Manifesta nullità del pignoramento per violazione dell'art. 492 c.p.c., non essendovi riportato l'avviso di cui al comma 4;
pagina 5 di 14 4) Manifesta inesistenza del credito e del titolo esecutivo, disconoscendo l'attore gli estratti di ruolo prodotti da nella fase cautelare innanzi al GE;
Controparte_6
5) Intervenuta prescrizione del credito in applicazione di termine quinquennale, dal momento che dalla notifica della cartella del 16.03.2015 non sarebbero stati posti in essere atti interruttivi;
6) Violazione dei patti sociali, in quanto il debito in origine faceva capo alla
[...]
, cessata in data 28/1/2019, di cui la Parte_2
era socia per 1/3; Pt_1
7) Illegittimo versamento delle somme pignorate dal terzo nonostante la sospensiva.
Il 24.02.2024 si costituiva , esponendo, in primo luogo, che Controparte_6
nelle more l'attrice aveva proposto reclamo ex art. 669-terdecies avverso l'ordinanza che aveva rigettato l'opposizione in fase cautelare;
reclamo che veniva anch'esso rigettato dal Collegio,
ravvisando la carenza di interesse alla sospensiva della procedura già definita stante il pagamento del terzo. Contestava in fatto e in diritto tutto quanto ex adverso dedotto, preliminarmente eccependo l'inammissibilità della domanda per mancata impugnazione degli atti prodromici, tra cui la cartella notificata da in data 16.03.2015. Replicava ampiamente a tutti i motivi di CP_5
opposizione, eccependo, inoltre, il difetto di legittimazione passiva in relazione a tutti gli atti prodromici all'iscrizione a ruolo, di competenza dell'ente impositore.
Si costituiva in data 14.05.2024 eccependo, per quanto concerne il merito della pretesa, CP_5
il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quello amministrativo, ai sensi dell'art. 133 co.1 lettera t) del c.p.a. Eccepiva altresì l'inammissibilità delle doglianze attoree pagina 6 di 14 riguardanti il merito della pretesa in ragione della già avvenuta impugnazione in sede amministrativa di tutti i precedenti provvedimenti relativi alle singole annate del prelievo supplementare per superamento delle c.d. quote latte e produceva i relativi atti e i provvedimenti del TAR che rigettavano o dichiaravano perenti i ricorsi proposti dall'attrice. Esponeva, poi, che la stessa attrice aveva chiesto una rateizzazione delle singole intimazioni di pagamento,
comportamento costituente riconoscimento di debito e interruzione del termine decennale (e non quinquennale) di prescrizione. Deduceva la regolarità della notifica della cartella esattoriale del
16.03.2015 alla , i cui debiti, Parte_2 Parte_2
dal momento della cancellazione dal Registro delle Imprese, avvenuta il 28.01.2019, si sono trasmessi ai soci illimitatamente e solidalmente responsabili. Contestava, infine, la sussistenza di patti parasociali di limitazione della responsabilità in favore della . Pt_1
All'udienza del 15.05.2024 parte attrice eccepiva la tardività della costituzione di , con CP_5
conseguente inutilizzabilità di tutti i documenti da questa prodotti;
contestava l'eccezione di difetto di giurisdizione venendo nel caso di specie in contestazione solo la prescrizione del credito e non il quantum della pretesa. contestava le difese attoree ribadendo la regolarità CP_7
della notifica della cartella esattoriale. Entrambi chiedevano fissarsi udienza di discussione.
non compariva. CP_5
Il giudice fissava udienza di rimessione della causa in decisione in vista della qauale la sig.ra depositava comparsa conclusionale. In esito all'udienza la causa veniva trattenuta in Pt_1
decisione.
pagina 7 di 14 MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre rilevare che la costituzione di è tardiva, essendo stata depositata CP_5
comparsa di costituzione e risposta solamente il giorno antecedente la prima udienza. Di
conseguenza, essendo il thema decidendum e il thema probandum circoscritti a quanto dedotto,
al massimo, con le memorie ex art. 171-ter c.p.c., non possono essere posti alla base della presente decisione le produzioni documentali del 14.05.2024.
Ciò nonostante, l'opposizione non può trovare accoglimento per le ragioni che seguono.
1) Infondato è il primo motivo di opposizione, con cui l'attrice chiede accertarsi la nullità
dell'atto di pignoramento notificato via pec.
L'art 49 DPR 602/1973 prevede che “
2. Il procedimento di espropriazione forzata è regolato
dalle norme ordinarie applicabili in rapporto al bene oggetto di esecuzione, in quanto non
derogate dalle disposizioni del presente capo e con esso compatibili;
gli atti relativi a tale
procedimento sono notificati con le modalità previste dall'articolo 26. 3. Le funzioni demandate
agli ufficiali giudiziari sono esercitate dagli ufficiali della riscossione” laddove l'art. 26 a sua volta statuisce che la notificazione “può essere eseguita con le modalità e ai domicili digitali
stabiliti dall'articolo 60-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600”. Che tale disposizione, a differenza di quanto preteso dall'attrice, possa allo stato trovare concreta attuazione è confermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte che anche da ultimo
(Cass. civ., Sez. V, Ord., (data ud. 21/12/2023) 27/02/2024, n. 5201) ha precisato che “il comma
1bis. dell'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, che autorizza la notifica della cartella di pagamento
a mezzo pec, è stato aggiunto dall'art. 38, comma 4, del d.l. n. 78 del 2010, conv. in l. n. 122 del pagina 8 di 14 2010, a decorrere dal 31 maggio 2010, con la conseguenza che la notifica di cui si duole la
società ricorrente è perfettamente valida.”
Il pignoramento deve pertanto ritenersi validamente notificato.
2) Infondato è anche il secondo motivo, con cui si contesta l'inesistenza del pignoramento, sia in quanto è stata notificata copia informatica priva di attestazione di conformità, sia perché la notifica proveniva da indirizzo pec diverso da quello ufficiale di Controparte_4
reperibile nei pubblici registri.
In merito alla prima censura, osserva il giudice che nessuna “attestazione di conformità” è
prevista dalla legge, non trattandosi peraltro di atto giudiziale.
Quanto poi alla seconda censura, attinente all'indirizzo pec del mittente, osserva il giudice che la questione è stata di recente oggetto di numerose pronunce di legittimità, che hanno escluso la necessità che le notifiche via pec effettuate dall'agente per la riscossione debbano provenire da indirizzo iscritto nei pubblici registri. Afferma infatti la Suprema Corte (da ultimo Cass. civ.,
Sez. V, Ord., (data ud. 17/04/2024) 13/06/2024, n. 16494) che “ va data continuità al principio
più volte espresso da questa Corte secondo cui, laddove l'agente della riscossione abbia
effettuato la notifica per mezzo di un indirizzo p.e.c. non risultante nei pubblici registri (RegInde,
INI-Pec e Ipa) non si verifica alcuna nullità della notifica;
- viene infatti in rilievo, in questo
caso, il rispetto dei canoni di leale collaborazione e buona fede che informano il rapporto fra
Amministrazione e contribuente;
di conseguenza, poiché l'estraneità dell'indirizzo del mittente
dal registro INI-Pec non inficia ex se la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da
cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorre che la pagina 9 di 14 parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla
ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico
presente in tale registro, del quale però, come nella specie, sia evidente ictu oculi la provenienza
(così, fra le altre, Cass. n. 982/2023)”. Principio che deve trovare applicazione anche alla notifica del pignoramento, stante l'applicazione, come già osservato, delle norme previste per la notifica delle cartelle di pagamento.
Tornando al caso di specie, deve osservarsi che dal dominio dell'indirizzo pec utilizzato,
t, è chiaramente desumibile che si tratti Email_1
dell'ente incaricato della riscossione e nessun dubbio pare aver avuto anche il debitore, che ha ritualmente proposto opposizione avverso l'atto di pignoramento.
3) Infondato è anche il terzo motivo di opposizione, con cui viene eccepita la nullità del pignoramento per violazione dell'art. 492 c.p.c., mancando nell'atto di pignoramento l'avviso di cui al quarto comma della norma, secondo cui “il pignoramento deve contenere l'avvertimento
che a norma dell'art 615 secondo comma terzo periodo l'opposizione è inammissibile se è
proposta dopo che è stata disposta la vendita o l'assegnazione (…)”.
Va in primo luogo osservato che il pignoramento di cui trattasi è avvenuto ai sensi dell'art 72 bis
DPR 602/1973, che non prevede la necessità di un tale avviso. In ogni caso, anche a ritenere applicabile anche al pignoramento diretto da parte dell'agente per la riscossione la norma in contestazione, tale assenza non è certo tale da inficiare la validità del pignoramento, anche in considerazione del fatto che nessun pregiudizio ha in concreto subito la a causa del Pt_1
pagina 10 di 14 mancato avviso dato che l'opponente, come già ricordato, ha proposto rituale opposizione nei termini di legge.
4) Infondato è anche il quarto motivo di opposizione, con cui l'attrice eccepisce la manifesta inesistenza del credito e del titolo esecutivo.
Premesso che non possono esaminarsi in questa sede le doglianze sul merito della pretesa,
essendovi giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo secondo quanto previsto dall'art. 133 co. 1 lettera t) c.p.a., deve rilevarsi che l'estratto di ruolo prodotto sub doc. 2 e 3 da CP_7
è sufficiente a provare il credito. Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, infatti, “In
tema di riscossione dei crediti, l'estratto di ruolo è la fedele riproduzione della parte del ruolo
relativa alla o alle pretese creditorie azionate verso il debitore con la cartella esattoriale,
contenente tutti gli elementi essenziali per identificare la persona del debitore, la causa e
l'ammontare della pretesa creditoria. Ne consegue che esso costituisce idonea prova della entità
e della natura del credito portato dalla cartella esattoriale ivi indicata, anche ai fini della
verifica della natura tributaria o meno del credito azionato e quindi della verifica della
giurisdizione del giudice adito.” (Così Cass. civ., Sez. III, 09/06/2016, n. 11794). Dall'estratto di ruolo prodotto da si comprende chiaramente chi sia il debitore (la sig.ra ), quale CP_7 Pt_1
sia l'ente impositore ( , che ha notificato la cartella esattoriale il 16.03.2015) e la ragione CP_5
della pretesa (prelievo latte sulle consegne). Peraltro, è presente l'asseverazione della conformità
dell'estratto al ruolo reso esecutivo e non sussistono ragioni per metterne in dubbio l'autenticità,
laddove il “disconoscimento” dei documenti prodotti è svolto in maniera del tutto generica e quindi inammissibile. pagina 11 di 14 5) Infondate sono anche le doglianze in punto di prescrizione del credito.
Ritiene il giudice che, a differenza di quanto preteso da parte attrice, non trova applicazione nel caso di specie il termine quinquennale di prescrizione, dovendo trovare applicazione il termine decennale, come statuito anche da ultimo dalla giurisprudenza che ha precisato che: “ Il termine
di prescrizione applicabile al prelievo supplementare in materia di quote latte è quello ordinario
decennale di cui all'art. 2946 c.c., non essendo applicabile né la prescrizione quinquennale di
cui all'art. 2948 c.c. né il termine breve di cui all'art. 3, comma 1, del Regolamento CE 2988/95,
trattandosi di crediti derivanti da norme europee regolatrici del mercato e non di prestazioni
periodiche” (Cons Stato sentenza n. 6079/2024).
Pertanto, considerato che i prelievi per superamento delle c.d. quote latte maturano al termine dell'annata lattiero-casearia, che ha decorrenza dal 1° aprile al 31 marzo successivo, la notifica della cartella da parte di in data 16.03.2015 ha efficacemente interrotto il decorrere della CP_5
prescrizione, poi nuovamente interrotto dalla notifica dell'intimazione di pagamento da parte di alla sig.ra il 18.11.2021, cui è seguito il pignoramento. A nulla rileva in contrario CP_7 Pt_1
che la cartella sia stata notificata da alla società agricola di cui la debitrice era socia CP_5
illimitatamente responsabile, invece che alla stessa, dal momento che i soci Pt_1
illimitatamente responsabili rispondono con il proprio patrimonio dei debiti sociali (nelle more la società è stata peraltro cancellata dal registro delle imprese) e deve inoltre trovare applicazione l'art 1310 c.c. secondo cui “Gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro uno
dei debitori in solido, oppure uno dei creditori in solido interrompe la prescrizione contro il
comune debitore, hanno effetto riguardo agli altri debitori o agli altri creditori”. pagina 12 di 14 6) Irrilevante è infine la pretesa sussistenza di pattuizioni tra soci della Parte_2
di e che limiterebbero la responsabilità della a 1/3 Parte_2 Parte_2 Pt_1
dei debiti. Non solo la circostanza non è provata ma la stessa è comunque del tutto inconferente ai fini di causa, potendo semmai avere rilievo interno per i soci ai fini della ripartizione dei debiti.
Nei confronti dei terzi, invece, i soci restano solidalmente e illimitatamente responsabili per i debiti della società secondo la disposizione del codice civile.
L'opposizione è pertanto infondata e nessun diritto alla restituzione delle somme pignorate sussiste in capo alla . Pt_1
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo ai sensi del d.m. 55/2014,
fissando come valore della causa la cifra pignorata, € 13.703,90, e applicando i parametri medi.
Tutto ciò premesso e considerato;
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa 7030/2023 R.G., ogni diversa istanza,
eccezione e deduzione disattesa:
Rigetta l'opposizione.
Condanna la sig.ra a rifondere a ed a Parte_1 Controparte_4 [...]
le spese di lite che si liquidano, in favore di ciascuna, Controparte_2
in € 5.077,00 per compensi, oltre rimborso spese generali 15%, Iva e cpa come per legge, da distrarsi, per quanto concerne , in favore del difensore Avv. Controparte_6
Antonino Magliulo dichiaratosi antistatario.
Si comunichi. pagina 13 di 14 Padova, 30.01.2025
Il Giudice
Paola Rossi
pagina 14 di 14
Sezione I Civile
In persona del Giudice unico, dott.ssa Paola Rossi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 7030/2023 del Ruolo Generale introdotto con atto di citazione in data 12.12.2023
PROMOSSO DA
nata a [...] il [...], ed ivi residente in [...]
Armendola n. 18 (Codice Fiscale: ), rappresentata e difesa dagli avvocati C.F._1
Di Chiara Sergio, del foro di Ferrara e Bolognesi Guelfi Luca del foro di Ferrara, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo giusta mandato in calce all'atto di citazione
Attore
CONTRO
con sede legale in Roma, via G. Grezar 14, Controparte_1
c.f. in persona del suo Legale rapp.te pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. P.IVA_1
Antonino Magliulo del Foro di Napoli ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuta
NONCHÈ CONTRO
pagina 1 di 14 (C.F.: , in persona del Controparte_2 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore, organicamente patrocinata dall'Avvocatura Distrettuale
dello Stato di Venezia, presso i cui uffici, in piazza San Marco n. 63 è ex lege domiciliata
Convenuta
E CONTRO n persona del rappresentante legale pro tempore, con sede Controparte_3
legale in Torino (TO), Piazza San Carlo 156 (Codice Fiscale: P.IVA_3
Convenuta terza pignorata (contumace)
Oggetto: fase di merito opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi ex artt. 615 co. 2 e 617
co. 2 c.p.c.
Conclusioni dell'attore come da foglio di PC del 10.10.2024: “NEL MERITO: 1.
ACCERTARE E DICHIARARE, che in persona del legale Controparte_4
rappresentante pro tempore non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata per i motivi esposti in premessa, per inesistenza e/o nullità dell'atto di pignoramento dei crediti verso terzi ex art. 72-
bis DPR 602/1973 n. 07784202100000161001; 2. ACCERTARE E DICHIARARE, che per i motivi di cui in atti l'intervenuta prescrizione dei crediti portati da Controparte_4
in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido con
[...]
, in persona del legale r.p.t. nella cartella Controparte_5
esattoriale n. 30020150000008629000 del 16/3/2015 rinominata 07720207150132952503; 3.
ACCERTARE E DICHIARARE, che per i motivi di cui in atti l'intervenuta inapplicabilità della pretesa di in persona del legale rappresentante pro tempore, in Controparte_4
pagina 2 di 14 solido con , in persona del Controparte_5
legale r.p.t., nella cartella esattoriale n. 30020150000008629000 del 16/3/2015 rinominata
07720207150132952503, essendo la limitazione della responsabilità dei soci limitata ad un terzo.
4. IN OGNI CASO: Con vittoria di spese, competenze, rimb. forf. CPA ed IVA, a favore del difensore che si dichiara antistatario”
Conclusioni della convenuta come da note scritte del Controparte_6
29.11.2024: “- In via pregiudiziale, dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario per essere munito di giurisdizione il giudice amministrativo in sede esclusiva;
- In via preliminare
DICHIARARE l'inammissibilità della domanda per decadenza dal termine perentorio di legge essendo stata proposta oltre il termine di legge dalla notifica della cartella n.
07720207150132952503 (precedentemente denominata 30020150000008629000) sottesa al pignoramento, nonché oltre il termine di legge dalla notifica dell'intimazione di pagamento n
07720219002816158000 (cfr. all. 6-6.1); - Sempre in via preliminare rigettare tutte le domande proposte da controparte nei confronti dell' perché tardive, Controparte_6
inammissibili, improcedibili ed infondate in fatto e diritto, per le ragioni esposte nel corpo del presente atto;
Nel merito: - In via principale in relazione alle eccezioni inerenti la formazione del ruolo dichiarare carente l'azione proposta nei confronti dell' Controparte_6
della legittimazione passiva e che il suo operato venga considerato privo di censure dall'On.le
Giudicante, in quanto del tutto esente da responsabilità; - Accertare e dichiarare l'inammissibilità
della domanda per avvenuta regolare notifica della cartella di pagamento sottesa al pignoramento dei crediti verso terzi impugnato;
- Accertare e dichiarare la ritualità e regolarità della notifica a pagina 3 di 14 mezzo pec dell'atto di pignoramento impugnato, nonché la legittimità dell'operato dell'agente di
Riscossione e per l'effetto dichiarare l'inammissibilità dell'avversa domanda;
- Accertare e dichiarare la validità del titolo esecutivo costituito dalla cartella di pagamento, sottesa al pignoramento presso terzi, nonché la legittimità della somma ivi richiesta, per i motivi esposti nel presente atto;
- Accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'eccezione di prescrizione e rigettare la domanda della ricorrente perché tardiva, inammissibile, improcedibile e priva di fondamento giuridico in fatto ed in diritto e per i motivi sopra esposti e perché inammissibili,
improcedibili, tardive ed infondate, rigettare la richiesta di condanna alle spese almeno per quanto di spettanza all' dell' ; - Con vittoria di spese, diritti ed Controparte_6
onorari con attribuzione in favore del sottoscritto procuratore Antonino Magliulo che si dichiara antistatario.”
Conclusioni della convenuta come da comparsa di costituzione e risposta del CP_5
14.05.2024: “- In via pregiudiziale, dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario per essere munito di giurisdizione il giudice amministrativo in sede esclusiva;
- In via ulteriormente pregiudiziale, dichiarare l'opposizione proposta inammissibile;
- In via principale, nel merito,
dichiarare l'opposizione proposta manifestamente infondata, in fatto e diritto, nonché sfornita di prova;
- con rifusione di spese ed onorari.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione depositato in data 12.12.2023 la sig.ra introduceva la fase Parte_1
di merito del giudizio di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi avverso il pignoramento presso terzi ex art. 72-bis d.P.R. 602/1973 n. 07784202100000161001, relativo alla cartella pagina 4 di 14 esattoriale n. 30020150000008629000 del 16.03.2015, rinominata CP_5
07720207150132952503, notificato a mezzo pec da (in Controparte_6
seguito in data 26.11.2021 a e iscritto a ruolo il 09.09.2021 CP_7 Controparte_8
(RG 1900/2021) per un credito di € 680.964,63.
Esponeva l'attrice che il GE, letta l'opposizione depositata il 12.12.2021, sospendeva la procedura inaudita altera parte in data 28.12.2021 e che due giorni dopo tale decreto veniva notificato all'Ente incaricato della riscossione e alla terza pignorata. Veniva successivamente integrato il contraddittorio con l' (di seguito ), Controparte_5 CP_5
ma si apprendeva in seguito che, nelle more, la aveva versato ad le somme CP_8 CP_7
pignorate, pari a € 13.703,90 pur in pendenza della sospensiva. La procedura esecutiva veniva definita con ordinanza in data 07.06.2023, con la quale il GE, dott. preso atto del Per_1
versamento effettuato dalla banca revocava della sospensiva, assegnando termini per l'introduzione della fase di merito e compensando le spese.
Le doglianze attoree sono articolate in sette motivi, che si possono così riassumere:
1) Nullità del pignoramento notificato via pec, in quanto, secondo l'attrice, tale modalità di notifica non sarebbe adeguata e conforme alle norme poste a tutela del contribuente;
2) Inesistenza dell'atto di pignoramento, poiché costituito da copia informatica priva di idonea attestazione di conformità, nonché inviato da un indirizzo pec non ufficiale;
3) Manifesta nullità del pignoramento per violazione dell'art. 492 c.p.c., non essendovi riportato l'avviso di cui al comma 4;
pagina 5 di 14 4) Manifesta inesistenza del credito e del titolo esecutivo, disconoscendo l'attore gli estratti di ruolo prodotti da nella fase cautelare innanzi al GE;
Controparte_6
5) Intervenuta prescrizione del credito in applicazione di termine quinquennale, dal momento che dalla notifica della cartella del 16.03.2015 non sarebbero stati posti in essere atti interruttivi;
6) Violazione dei patti sociali, in quanto il debito in origine faceva capo alla
[...]
, cessata in data 28/1/2019, di cui la Parte_2
era socia per 1/3; Pt_1
7) Illegittimo versamento delle somme pignorate dal terzo nonostante la sospensiva.
Il 24.02.2024 si costituiva , esponendo, in primo luogo, che Controparte_6
nelle more l'attrice aveva proposto reclamo ex art. 669-terdecies avverso l'ordinanza che aveva rigettato l'opposizione in fase cautelare;
reclamo che veniva anch'esso rigettato dal Collegio,
ravvisando la carenza di interesse alla sospensiva della procedura già definita stante il pagamento del terzo. Contestava in fatto e in diritto tutto quanto ex adverso dedotto, preliminarmente eccependo l'inammissibilità della domanda per mancata impugnazione degli atti prodromici, tra cui la cartella notificata da in data 16.03.2015. Replicava ampiamente a tutti i motivi di CP_5
opposizione, eccependo, inoltre, il difetto di legittimazione passiva in relazione a tutti gli atti prodromici all'iscrizione a ruolo, di competenza dell'ente impositore.
Si costituiva in data 14.05.2024 eccependo, per quanto concerne il merito della pretesa, CP_5
il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quello amministrativo, ai sensi dell'art. 133 co.1 lettera t) del c.p.a. Eccepiva altresì l'inammissibilità delle doglianze attoree pagina 6 di 14 riguardanti il merito della pretesa in ragione della già avvenuta impugnazione in sede amministrativa di tutti i precedenti provvedimenti relativi alle singole annate del prelievo supplementare per superamento delle c.d. quote latte e produceva i relativi atti e i provvedimenti del TAR che rigettavano o dichiaravano perenti i ricorsi proposti dall'attrice. Esponeva, poi, che la stessa attrice aveva chiesto una rateizzazione delle singole intimazioni di pagamento,
comportamento costituente riconoscimento di debito e interruzione del termine decennale (e non quinquennale) di prescrizione. Deduceva la regolarità della notifica della cartella esattoriale del
16.03.2015 alla , i cui debiti, Parte_2 Parte_2
dal momento della cancellazione dal Registro delle Imprese, avvenuta il 28.01.2019, si sono trasmessi ai soci illimitatamente e solidalmente responsabili. Contestava, infine, la sussistenza di patti parasociali di limitazione della responsabilità in favore della . Pt_1
All'udienza del 15.05.2024 parte attrice eccepiva la tardività della costituzione di , con CP_5
conseguente inutilizzabilità di tutti i documenti da questa prodotti;
contestava l'eccezione di difetto di giurisdizione venendo nel caso di specie in contestazione solo la prescrizione del credito e non il quantum della pretesa. contestava le difese attoree ribadendo la regolarità CP_7
della notifica della cartella esattoriale. Entrambi chiedevano fissarsi udienza di discussione.
non compariva. CP_5
Il giudice fissava udienza di rimessione della causa in decisione in vista della qauale la sig.ra depositava comparsa conclusionale. In esito all'udienza la causa veniva trattenuta in Pt_1
decisione.
pagina 7 di 14 MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre rilevare che la costituzione di è tardiva, essendo stata depositata CP_5
comparsa di costituzione e risposta solamente il giorno antecedente la prima udienza. Di
conseguenza, essendo il thema decidendum e il thema probandum circoscritti a quanto dedotto,
al massimo, con le memorie ex art. 171-ter c.p.c., non possono essere posti alla base della presente decisione le produzioni documentali del 14.05.2024.
Ciò nonostante, l'opposizione non può trovare accoglimento per le ragioni che seguono.
1) Infondato è il primo motivo di opposizione, con cui l'attrice chiede accertarsi la nullità
dell'atto di pignoramento notificato via pec.
L'art 49 DPR 602/1973 prevede che “
2. Il procedimento di espropriazione forzata è regolato
dalle norme ordinarie applicabili in rapporto al bene oggetto di esecuzione, in quanto non
derogate dalle disposizioni del presente capo e con esso compatibili;
gli atti relativi a tale
procedimento sono notificati con le modalità previste dall'articolo 26. 3. Le funzioni demandate
agli ufficiali giudiziari sono esercitate dagli ufficiali della riscossione” laddove l'art. 26 a sua volta statuisce che la notificazione “può essere eseguita con le modalità e ai domicili digitali
stabiliti dall'articolo 60-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600”. Che tale disposizione, a differenza di quanto preteso dall'attrice, possa allo stato trovare concreta attuazione è confermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte che anche da ultimo
(Cass. civ., Sez. V, Ord., (data ud. 21/12/2023) 27/02/2024, n. 5201) ha precisato che “il comma
1bis. dell'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, che autorizza la notifica della cartella di pagamento
a mezzo pec, è stato aggiunto dall'art. 38, comma 4, del d.l. n. 78 del 2010, conv. in l. n. 122 del pagina 8 di 14 2010, a decorrere dal 31 maggio 2010, con la conseguenza che la notifica di cui si duole la
società ricorrente è perfettamente valida.”
Il pignoramento deve pertanto ritenersi validamente notificato.
2) Infondato è anche il secondo motivo, con cui si contesta l'inesistenza del pignoramento, sia in quanto è stata notificata copia informatica priva di attestazione di conformità, sia perché la notifica proveniva da indirizzo pec diverso da quello ufficiale di Controparte_4
reperibile nei pubblici registri.
In merito alla prima censura, osserva il giudice che nessuna “attestazione di conformità” è
prevista dalla legge, non trattandosi peraltro di atto giudiziale.
Quanto poi alla seconda censura, attinente all'indirizzo pec del mittente, osserva il giudice che la questione è stata di recente oggetto di numerose pronunce di legittimità, che hanno escluso la necessità che le notifiche via pec effettuate dall'agente per la riscossione debbano provenire da indirizzo iscritto nei pubblici registri. Afferma infatti la Suprema Corte (da ultimo Cass. civ.,
Sez. V, Ord., (data ud. 17/04/2024) 13/06/2024, n. 16494) che “ va data continuità al principio
più volte espresso da questa Corte secondo cui, laddove l'agente della riscossione abbia
effettuato la notifica per mezzo di un indirizzo p.e.c. non risultante nei pubblici registri (RegInde,
INI-Pec e Ipa) non si verifica alcuna nullità della notifica;
- viene infatti in rilievo, in questo
caso, il rispetto dei canoni di leale collaborazione e buona fede che informano il rapporto fra
Amministrazione e contribuente;
di conseguenza, poiché l'estraneità dell'indirizzo del mittente
dal registro INI-Pec non inficia ex se la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da
cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorre che la pagina 9 di 14 parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla
ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico
presente in tale registro, del quale però, come nella specie, sia evidente ictu oculi la provenienza
(così, fra le altre, Cass. n. 982/2023)”. Principio che deve trovare applicazione anche alla notifica del pignoramento, stante l'applicazione, come già osservato, delle norme previste per la notifica delle cartelle di pagamento.
Tornando al caso di specie, deve osservarsi che dal dominio dell'indirizzo pec utilizzato,
t, è chiaramente desumibile che si tratti Email_1
dell'ente incaricato della riscossione e nessun dubbio pare aver avuto anche il debitore, che ha ritualmente proposto opposizione avverso l'atto di pignoramento.
3) Infondato è anche il terzo motivo di opposizione, con cui viene eccepita la nullità del pignoramento per violazione dell'art. 492 c.p.c., mancando nell'atto di pignoramento l'avviso di cui al quarto comma della norma, secondo cui “il pignoramento deve contenere l'avvertimento
che a norma dell'art 615 secondo comma terzo periodo l'opposizione è inammissibile se è
proposta dopo che è stata disposta la vendita o l'assegnazione (…)”.
Va in primo luogo osservato che il pignoramento di cui trattasi è avvenuto ai sensi dell'art 72 bis
DPR 602/1973, che non prevede la necessità di un tale avviso. In ogni caso, anche a ritenere applicabile anche al pignoramento diretto da parte dell'agente per la riscossione la norma in contestazione, tale assenza non è certo tale da inficiare la validità del pignoramento, anche in considerazione del fatto che nessun pregiudizio ha in concreto subito la a causa del Pt_1
pagina 10 di 14 mancato avviso dato che l'opponente, come già ricordato, ha proposto rituale opposizione nei termini di legge.
4) Infondato è anche il quarto motivo di opposizione, con cui l'attrice eccepisce la manifesta inesistenza del credito e del titolo esecutivo.
Premesso che non possono esaminarsi in questa sede le doglianze sul merito della pretesa,
essendovi giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo secondo quanto previsto dall'art. 133 co. 1 lettera t) c.p.a., deve rilevarsi che l'estratto di ruolo prodotto sub doc. 2 e 3 da CP_7
è sufficiente a provare il credito. Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, infatti, “In
tema di riscossione dei crediti, l'estratto di ruolo è la fedele riproduzione della parte del ruolo
relativa alla o alle pretese creditorie azionate verso il debitore con la cartella esattoriale,
contenente tutti gli elementi essenziali per identificare la persona del debitore, la causa e
l'ammontare della pretesa creditoria. Ne consegue che esso costituisce idonea prova della entità
e della natura del credito portato dalla cartella esattoriale ivi indicata, anche ai fini della
verifica della natura tributaria o meno del credito azionato e quindi della verifica della
giurisdizione del giudice adito.” (Così Cass. civ., Sez. III, 09/06/2016, n. 11794). Dall'estratto di ruolo prodotto da si comprende chiaramente chi sia il debitore (la sig.ra ), quale CP_7 Pt_1
sia l'ente impositore ( , che ha notificato la cartella esattoriale il 16.03.2015) e la ragione CP_5
della pretesa (prelievo latte sulle consegne). Peraltro, è presente l'asseverazione della conformità
dell'estratto al ruolo reso esecutivo e non sussistono ragioni per metterne in dubbio l'autenticità,
laddove il “disconoscimento” dei documenti prodotti è svolto in maniera del tutto generica e quindi inammissibile. pagina 11 di 14 5) Infondate sono anche le doglianze in punto di prescrizione del credito.
Ritiene il giudice che, a differenza di quanto preteso da parte attrice, non trova applicazione nel caso di specie il termine quinquennale di prescrizione, dovendo trovare applicazione il termine decennale, come statuito anche da ultimo dalla giurisprudenza che ha precisato che: “ Il termine
di prescrizione applicabile al prelievo supplementare in materia di quote latte è quello ordinario
decennale di cui all'art. 2946 c.c., non essendo applicabile né la prescrizione quinquennale di
cui all'art. 2948 c.c. né il termine breve di cui all'art. 3, comma 1, del Regolamento CE 2988/95,
trattandosi di crediti derivanti da norme europee regolatrici del mercato e non di prestazioni
periodiche” (Cons Stato sentenza n. 6079/2024).
Pertanto, considerato che i prelievi per superamento delle c.d. quote latte maturano al termine dell'annata lattiero-casearia, che ha decorrenza dal 1° aprile al 31 marzo successivo, la notifica della cartella da parte di in data 16.03.2015 ha efficacemente interrotto il decorrere della CP_5
prescrizione, poi nuovamente interrotto dalla notifica dell'intimazione di pagamento da parte di alla sig.ra il 18.11.2021, cui è seguito il pignoramento. A nulla rileva in contrario CP_7 Pt_1
che la cartella sia stata notificata da alla società agricola di cui la debitrice era socia CP_5
illimitatamente responsabile, invece che alla stessa, dal momento che i soci Pt_1
illimitatamente responsabili rispondono con il proprio patrimonio dei debiti sociali (nelle more la società è stata peraltro cancellata dal registro delle imprese) e deve inoltre trovare applicazione l'art 1310 c.c. secondo cui “Gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro uno
dei debitori in solido, oppure uno dei creditori in solido interrompe la prescrizione contro il
comune debitore, hanno effetto riguardo agli altri debitori o agli altri creditori”. pagina 12 di 14 6) Irrilevante è infine la pretesa sussistenza di pattuizioni tra soci della Parte_2
di e che limiterebbero la responsabilità della a 1/3 Parte_2 Parte_2 Pt_1
dei debiti. Non solo la circostanza non è provata ma la stessa è comunque del tutto inconferente ai fini di causa, potendo semmai avere rilievo interno per i soci ai fini della ripartizione dei debiti.
Nei confronti dei terzi, invece, i soci restano solidalmente e illimitatamente responsabili per i debiti della società secondo la disposizione del codice civile.
L'opposizione è pertanto infondata e nessun diritto alla restituzione delle somme pignorate sussiste in capo alla . Pt_1
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo ai sensi del d.m. 55/2014,
fissando come valore della causa la cifra pignorata, € 13.703,90, e applicando i parametri medi.
Tutto ciò premesso e considerato;
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa 7030/2023 R.G., ogni diversa istanza,
eccezione e deduzione disattesa:
Rigetta l'opposizione.
Condanna la sig.ra a rifondere a ed a Parte_1 Controparte_4 [...]
le spese di lite che si liquidano, in favore di ciascuna, Controparte_2
in € 5.077,00 per compensi, oltre rimborso spese generali 15%, Iva e cpa come per legge, da distrarsi, per quanto concerne , in favore del difensore Avv. Controparte_6
Antonino Magliulo dichiaratosi antistatario.
Si comunichi. pagina 13 di 14 Padova, 30.01.2025
Il Giudice
Paola Rossi
pagina 14 di 14