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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 19/05/2025, n. 2060 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2060 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1035/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Marina Mangosi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1035/2023 promossa da:
C.F. ATTRICE Parte_1 P.IVA_1
con l'avv. Paolo Macchion
contro
(C.F. ) CONVENUTA Controparte_1 P.IVA_2 con l'avv. Giuseppe De Rosa
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni avversa istanza, eccezione e deduzione: IN VIA
PRINCIPALE E NEL MERITO: dichiarare risolto per esclusivo fatto e colpa della società
C.F. il contratto di acquisto del macchinario Controparte_2 P.IVA_2
denominato “Rettifica tangenziale Kent” matricola 901063-4, di cui all'ordine n. 2022-ORF1-
0000049 del 30 marzo 2022 stante il totale inadempimento della società convenuta e, per
l'effetto, condannare quest'ultima alla restituzione in favore della della Parte_1
somma di € 5.124,00, oltre interessi ex D. Lgs.vo n. 231/2002 dal 31 marzo 2022 al saldo effettivo, oltre al risarcimento del danno patito dall'attrice nella misura di € 3.172,00 quali pagina 1 di 6 spese sostenute dalla per la messa in funzione del macchinario e la vana Parte_1
ricerca della risoluzione delle problematiche, con interessi e rivalutazione monetaria dal fatto al saldo effettivo. Spese di giudizio e di C.T.U. integralmente rifuse.
Per parte convenuta:
Piaccia al tribunale respingere la domanda attrice. Con vittoria di spese e competenze di lite
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
premesso: Parte_1
- di aver acquistato la macchina “ Rettifica tangenziale Kent usata matricola 901063-4” al prezzo di € € 5.124,00 dalla (di seguito anche;
Controparte_1 CP_1
- che il macchinario era stato ad essa consegnato in data 6.4.22 e successivamente installato dal personale specializzato della società in data Parte_2
4.5.22;
- che già in fase di installazione e messa in funzione il personale dell'officina meccanica specializzata aveva riscontrato che, una volta collegata la macchina alla linea elettrica, un tubo idraulico del massello di distribuzione sotto il carro perdeva copiosamente olio;
- che, una volta sostituito il tubo idraulico, la macchina aveva continuato ad avere problemi di pressione alla centrale idraulica con il conseguente arresto automatico della macchina stessa a protezione termica del motore;
- che il vizio era stato tempestivamente denunciato alla venditrice in data 9.5.22 e nuovamente ribadito con comunicazione mail inviata a il 10.5.22; CP_1
tutto ciò premesso, espletato invano il tentativo di negoziazione assistita, conveniva in giudizio chiedendo dichiararsi risolto il contratto stipulato, per esclusivo fatto e colpa CP_1
della venditrice, con conseguente condanna di quest'ultima alla restituzione della somma di €
5.124,00, oltre interessi ex D. Lgs.vo n. 231/2002 dal 31.3.22 al saldo effettivo, ed al risarcimento del danno nella misura di € 3.172,00 quali spese sostenute per la messa in funzione del macchinario e la successiva ricerca della risoluzione delle problematiche, con pagina 2 di 6 interessi e rivalutazione monetaria dal fatto al saldo effettivo.
Si costituiva la convenuta contestando le allegazioni di controparte ed osservando che la macchina era stata acquistata con la clausola «come vista e piaciuta», e quindi, a suo dire, in deroga alla garanzia per vizi di cui al secondo comma dell'art. 1490 c.c., come da ordine di acquisto n. 2022-ORF1-0000049 del 30.3.2022 prodotto dalla stessa attrice;
chiedeva, pertanto, il rigetto delle domande.
Espletata l'istruttoria, la causa è stata rimessa in decisione il 20.2.25 con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Oggetto del giudizio è l'azione di garanzia per vizi della cosa venduta esercitata dall'acquirente ex art. 1490 c.c. Parte_1
Con indirizzo giurisprudenziale consolidato la S.C. ha affermato che la garanzia per vizi
“non va collocata nella prospettiva obbligatoria e la responsabilità che essa pone in capo al venditore va qualificata come una responsabilità contrattuale speciale, interamente disciplinata dalle norme dettate sulla vendita. Il presupposto di tale responsabilità è ….
l'imperfetta attuazione del risultato traslativo (e quindi la violazione della lex contractus) per la presenza, nella cosa venduta, di vizi che la rendono inidonea all'uso cui è destinata o ne diminuiscono in modo apprezzabile il valore. Si tratta di una responsabilità che prescinde da ogni giudizio di colpevolezza del venditore e si fonda soltanto sul dato obiettivo dell'esistenza dei vizi;
essa si traduce nella soggezione del venditore all'esercizio dei due rimedi edilizi di cui può avvalersi il compratore, al quale è anche riconosciuto il diritto al risarcimento dei danni, salvo che il venditore provi di aver senza colpa ignorato i vizi” (ex multis Cass. SS.UU.
11748/19 in motivazione); è poi sul compratore che grava l'onere di offrire la prova dell'esistenza dei vizi lamentati (ibid).
Nella specie, la presenza della problematica denunciata dall'attrice è stata accertata dal
CTU ing. dalla relazione depositata, priva di vizi logici ed esaurientemente Persona_1
motivata (rispetto alla quale non sono state formulate censure dal difensore della convenuta) si legge, infatti “Il vizio di mancato funzionamento in automatico è certamente presente. Sono
pagina 3 di 6 state effettuate varie prove in fase di sopralluogo ed è stato appurato che il vizio è presente e non è aggirabile. Ogni volta che si cerca di far funzionare il motore della pompa idraulica che alimenta il funzionamento automatico questa dopo pochi secondi si arresta a causa dell'intervento dell'interruttore termico di protezione che alimenta il suddetto motore. La causa diretta individuata in sede di sopralluogo è il collegamento del motore ad un interruttore termico sottodimensionato (2,1 amp max) anziché a quello previsto da schema elettrico
(presente all'interno del pannello elettrico, sullo sportello) di circa 7 amp. Il motivo di tale manomissione, sicuramente non involontaria, non è chiaro….quello che è certo è che non è possibile sia stata apportata per errore o per caso durante il trasporto o installazione” (pagg.
5-6).
L'ausiliario ha poi riscontrato l'assenza di marcatura e dichiarazione CE, il che esclude la commerciabilità della macchina nell'Unione Europea se non come “macchina non funzionante per pezzi di ricambio /revamping” (pag. 5), così come la sua utilizzabilità, salvo messa a norma della stessa.
I testi escussi hanno poi ulteriormente confermato le allegazioni dell'attrice. In particolare, il teste rappresentante legale della ha Parte_2 Parte_2
confermato l'attività compiuta presso la sede della società attrice al fine di tentare di mettere in funzione la macchina ed i problemi riscontrati;
gli ulteriori testi escussi, , Tes_1 Tes_2
e tutti dipendenti della hanno confermato gli interventi
[...] Testimone_3 Parte_1
svolti dal nei due sopralluoghi presso la sede della società. Pt_2
Priva di pregio è la difesa della convenuta, secondo cui l'operatività della garanzia sarebbe esclusa dalla presenza, nel contratto della clausola “come vista e piaciuta” posto che tale clausola esonera il venditore dalla garanzia per i vizi esclusivamente con riferimento a quelli riconoscibili con la normale diligenza e non taciuti in mala fede sicché, anche in considerazione dei principi fondamentali della buona fede e dell'equità del sinallagma contrattuale, essa non può riferirsi ai vizi occulti emersi dopo i normali controlli eseguiti anteriormente l'acquisto (ex multis: Cass. 11/07/2024, n. 19061; Cass. 19/10/2016, n. 21204).
Va poi aggiunto che, nello specifico caso che qui interessa, nell'ordine di acquisto pagina 4 di 6 prodotto dall'attrice (doc. 2), e non contestato da controparte, la macchina era indicata come
“perfettamente funzionante” ed “esente da vizi”.
In conclusione, accertata la sussistenza del mancato funzionamento della macchina, la domanda di risoluzione del contratto va accolta, con conseguente condanna della venditrice alla restituzione del corrispettivo ricevuto oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo (Cass.
Sez. 1, 20/03/2018, n. 6911).
Va altresì accolta la domanda di risarcimento del danno concernente la spesa sostenuta dall'attrice per tentare di far funzionare il macchinario, pari ad € 3172,00, importo documentato
(doc. 16 e 17 attrice) e comunque non specificatamente contestato da controparte. Trattandosi di debito risarcitorio, a tale importo va aggiunta la rivalutazione dalla data del relativo esborso, nonché gli interessi compensativi sulla somma devalutata e rivalutata di anno in anno (Cass.
26202/22); sulla somma complessiva (capitale rivalutato ed interessi) devono aggiungersi gli interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo effettivo.
Le spese seguono la soccombenza;
sempre in virtù del principio della soccombenza le spese della consulenza tecnica vanno poste interamente a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara la risoluzione del contratto stipulato tra e Parte_1 CP_3
per grave inadempimento di quest'ultima;
[...]
2) condanna alla restituzione della somma di € 5124,00 oltre Controparte_3
interessi legali dal 20.5.22 al saldo;
3) condanna al pagamento in favore della attrice della somma di Controparte_3
€ 3172,00 oltre rivalutazione ed interessi legali come in motivazione;
4) condanna altresì a rimborsare a parte attrice le spese di lite, Controparte_3
che si liquidano in € 280,12 per spese ed € 5.077,00 per compenso, oltre i.v.a., c.p.a e pagina 5 di 6 spese generali come per legge.
Brescia, 19/05/2025
Il Giudice
Marina Mangosi
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Marina Mangosi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1035/2023 promossa da:
C.F. ATTRICE Parte_1 P.IVA_1
con l'avv. Paolo Macchion
contro
(C.F. ) CONVENUTA Controparte_1 P.IVA_2 con l'avv. Giuseppe De Rosa
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni avversa istanza, eccezione e deduzione: IN VIA
PRINCIPALE E NEL MERITO: dichiarare risolto per esclusivo fatto e colpa della società
C.F. il contratto di acquisto del macchinario Controparte_2 P.IVA_2
denominato “Rettifica tangenziale Kent” matricola 901063-4, di cui all'ordine n. 2022-ORF1-
0000049 del 30 marzo 2022 stante il totale inadempimento della società convenuta e, per
l'effetto, condannare quest'ultima alla restituzione in favore della della Parte_1
somma di € 5.124,00, oltre interessi ex D. Lgs.vo n. 231/2002 dal 31 marzo 2022 al saldo effettivo, oltre al risarcimento del danno patito dall'attrice nella misura di € 3.172,00 quali pagina 1 di 6 spese sostenute dalla per la messa in funzione del macchinario e la vana Parte_1
ricerca della risoluzione delle problematiche, con interessi e rivalutazione monetaria dal fatto al saldo effettivo. Spese di giudizio e di C.T.U. integralmente rifuse.
Per parte convenuta:
Piaccia al tribunale respingere la domanda attrice. Con vittoria di spese e competenze di lite
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
premesso: Parte_1
- di aver acquistato la macchina “ Rettifica tangenziale Kent usata matricola 901063-4” al prezzo di € € 5.124,00 dalla (di seguito anche;
Controparte_1 CP_1
- che il macchinario era stato ad essa consegnato in data 6.4.22 e successivamente installato dal personale specializzato della società in data Parte_2
4.5.22;
- che già in fase di installazione e messa in funzione il personale dell'officina meccanica specializzata aveva riscontrato che, una volta collegata la macchina alla linea elettrica, un tubo idraulico del massello di distribuzione sotto il carro perdeva copiosamente olio;
- che, una volta sostituito il tubo idraulico, la macchina aveva continuato ad avere problemi di pressione alla centrale idraulica con il conseguente arresto automatico della macchina stessa a protezione termica del motore;
- che il vizio era stato tempestivamente denunciato alla venditrice in data 9.5.22 e nuovamente ribadito con comunicazione mail inviata a il 10.5.22; CP_1
tutto ciò premesso, espletato invano il tentativo di negoziazione assistita, conveniva in giudizio chiedendo dichiararsi risolto il contratto stipulato, per esclusivo fatto e colpa CP_1
della venditrice, con conseguente condanna di quest'ultima alla restituzione della somma di €
5.124,00, oltre interessi ex D. Lgs.vo n. 231/2002 dal 31.3.22 al saldo effettivo, ed al risarcimento del danno nella misura di € 3.172,00 quali spese sostenute per la messa in funzione del macchinario e la successiva ricerca della risoluzione delle problematiche, con pagina 2 di 6 interessi e rivalutazione monetaria dal fatto al saldo effettivo.
Si costituiva la convenuta contestando le allegazioni di controparte ed osservando che la macchina era stata acquistata con la clausola «come vista e piaciuta», e quindi, a suo dire, in deroga alla garanzia per vizi di cui al secondo comma dell'art. 1490 c.c., come da ordine di acquisto n. 2022-ORF1-0000049 del 30.3.2022 prodotto dalla stessa attrice;
chiedeva, pertanto, il rigetto delle domande.
Espletata l'istruttoria, la causa è stata rimessa in decisione il 20.2.25 con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Oggetto del giudizio è l'azione di garanzia per vizi della cosa venduta esercitata dall'acquirente ex art. 1490 c.c. Parte_1
Con indirizzo giurisprudenziale consolidato la S.C. ha affermato che la garanzia per vizi
“non va collocata nella prospettiva obbligatoria e la responsabilità che essa pone in capo al venditore va qualificata come una responsabilità contrattuale speciale, interamente disciplinata dalle norme dettate sulla vendita. Il presupposto di tale responsabilità è ….
l'imperfetta attuazione del risultato traslativo (e quindi la violazione della lex contractus) per la presenza, nella cosa venduta, di vizi che la rendono inidonea all'uso cui è destinata o ne diminuiscono in modo apprezzabile il valore. Si tratta di una responsabilità che prescinde da ogni giudizio di colpevolezza del venditore e si fonda soltanto sul dato obiettivo dell'esistenza dei vizi;
essa si traduce nella soggezione del venditore all'esercizio dei due rimedi edilizi di cui può avvalersi il compratore, al quale è anche riconosciuto il diritto al risarcimento dei danni, salvo che il venditore provi di aver senza colpa ignorato i vizi” (ex multis Cass. SS.UU.
11748/19 in motivazione); è poi sul compratore che grava l'onere di offrire la prova dell'esistenza dei vizi lamentati (ibid).
Nella specie, la presenza della problematica denunciata dall'attrice è stata accertata dal
CTU ing. dalla relazione depositata, priva di vizi logici ed esaurientemente Persona_1
motivata (rispetto alla quale non sono state formulate censure dal difensore della convenuta) si legge, infatti “Il vizio di mancato funzionamento in automatico è certamente presente. Sono
pagina 3 di 6 state effettuate varie prove in fase di sopralluogo ed è stato appurato che il vizio è presente e non è aggirabile. Ogni volta che si cerca di far funzionare il motore della pompa idraulica che alimenta il funzionamento automatico questa dopo pochi secondi si arresta a causa dell'intervento dell'interruttore termico di protezione che alimenta il suddetto motore. La causa diretta individuata in sede di sopralluogo è il collegamento del motore ad un interruttore termico sottodimensionato (2,1 amp max) anziché a quello previsto da schema elettrico
(presente all'interno del pannello elettrico, sullo sportello) di circa 7 amp. Il motivo di tale manomissione, sicuramente non involontaria, non è chiaro….quello che è certo è che non è possibile sia stata apportata per errore o per caso durante il trasporto o installazione” (pagg.
5-6).
L'ausiliario ha poi riscontrato l'assenza di marcatura e dichiarazione CE, il che esclude la commerciabilità della macchina nell'Unione Europea se non come “macchina non funzionante per pezzi di ricambio /revamping” (pag. 5), così come la sua utilizzabilità, salvo messa a norma della stessa.
I testi escussi hanno poi ulteriormente confermato le allegazioni dell'attrice. In particolare, il teste rappresentante legale della ha Parte_2 Parte_2
confermato l'attività compiuta presso la sede della società attrice al fine di tentare di mettere in funzione la macchina ed i problemi riscontrati;
gli ulteriori testi escussi, , Tes_1 Tes_2
e tutti dipendenti della hanno confermato gli interventi
[...] Testimone_3 Parte_1
svolti dal nei due sopralluoghi presso la sede della società. Pt_2
Priva di pregio è la difesa della convenuta, secondo cui l'operatività della garanzia sarebbe esclusa dalla presenza, nel contratto della clausola “come vista e piaciuta” posto che tale clausola esonera il venditore dalla garanzia per i vizi esclusivamente con riferimento a quelli riconoscibili con la normale diligenza e non taciuti in mala fede sicché, anche in considerazione dei principi fondamentali della buona fede e dell'equità del sinallagma contrattuale, essa non può riferirsi ai vizi occulti emersi dopo i normali controlli eseguiti anteriormente l'acquisto (ex multis: Cass. 11/07/2024, n. 19061; Cass. 19/10/2016, n. 21204).
Va poi aggiunto che, nello specifico caso che qui interessa, nell'ordine di acquisto pagina 4 di 6 prodotto dall'attrice (doc. 2), e non contestato da controparte, la macchina era indicata come
“perfettamente funzionante” ed “esente da vizi”.
In conclusione, accertata la sussistenza del mancato funzionamento della macchina, la domanda di risoluzione del contratto va accolta, con conseguente condanna della venditrice alla restituzione del corrispettivo ricevuto oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo (Cass.
Sez. 1, 20/03/2018, n. 6911).
Va altresì accolta la domanda di risarcimento del danno concernente la spesa sostenuta dall'attrice per tentare di far funzionare il macchinario, pari ad € 3172,00, importo documentato
(doc. 16 e 17 attrice) e comunque non specificatamente contestato da controparte. Trattandosi di debito risarcitorio, a tale importo va aggiunta la rivalutazione dalla data del relativo esborso, nonché gli interessi compensativi sulla somma devalutata e rivalutata di anno in anno (Cass.
26202/22); sulla somma complessiva (capitale rivalutato ed interessi) devono aggiungersi gli interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo effettivo.
Le spese seguono la soccombenza;
sempre in virtù del principio della soccombenza le spese della consulenza tecnica vanno poste interamente a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara la risoluzione del contratto stipulato tra e Parte_1 CP_3
per grave inadempimento di quest'ultima;
[...]
2) condanna alla restituzione della somma di € 5124,00 oltre Controparte_3
interessi legali dal 20.5.22 al saldo;
3) condanna al pagamento in favore della attrice della somma di Controparte_3
€ 3172,00 oltre rivalutazione ed interessi legali come in motivazione;
4) condanna altresì a rimborsare a parte attrice le spese di lite, Controparte_3
che si liquidano in € 280,12 per spese ed € 5.077,00 per compenso, oltre i.v.a., c.p.a e pagina 5 di 6 spese generali come per legge.
Brescia, 19/05/2025
Il Giudice
Marina Mangosi
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