Art. 1.
Il Governo della Repubblica e' autorizzato a provvedere all'aumento da 1 miliardo 12 milioni a 1.959.200.000 dollari USA - del peso e del titolo in vigore al 1 luglio 1944 - della quota di partecipazione dell'Italia al capitale della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (BIRS), il cui statuto e' stato approvato e reso esecutivo con legge 23 marzo 1947, n. 132 .
Il Governo della Repubblica e' autorizzato a provvedere all'aumento da 1 miliardo 12 milioni a 1.959.200.000 dollari USA - del peso e del titolo in vigore al 1 luglio 1944 - della quota di partecipazione dell'Italia al capitale della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (BIRS), il cui statuto e' stato approvato e reso esecutivo con legge 23 marzo 1947, n. 132 .