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Sentenza 1 novembre 2025
Sentenza 1 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 01/11/2025, n. 9952 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9952 |
| Data del deposito : | 1 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
VIII SEZIONE CIVILE in persona del giudice unico , dott. Barbara Di Tonto, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n°1249 del Ruolo Generale degli Affari Con- tenziosi dell'anno 2023 avente ad OGGETTO: appello avverso sentenza giudice di pace
TRA
(P.IVA in persona del Parte_1 P.IVA_1
l.r.p.t., elett.te dom.ta in Pompei (Na) alla Via Lepanto n. 84, presso lo studio degli Avv.ti Anna Camera (C.F. e Valentina C.F._1
PE ( C.F. ), dalle quali è rappr.ta e difesa in vir- C.F._2 tù di procura versata in atti;
- APPELLANTE
E
(P. IVA ), rappresentata Controparte_1 P.IVA_2
e difesa dagli Avv.ti Stefano Taurini (c.f. ) e Maurizio C.F._3
ZA (c.f. ) come da procura versata in atti, ed CodiceFiscale_4 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Sabina Senopia, sito a Napoli, Corso Vittorio Emanuele n. 20/b;
- APPELLATA
E
., residente in [...]al Vico Conte di Mola n. 62 Controparte_2
- APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti e verbali di causa nonché da memorie conclusive in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio all'insegnamento della Suprema Corte (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 19/10/2006, n. 22409).
1
Con atto di citazione in appello, introduttivo del presente giudizio, la a proposto gravame avverso la sentenza Parte_1
n° 22012/22, emessa dal Giudice di Napoli in data 13 giugno 2022, depositata in cancelleria in data 15 giugno 2022, che rigettava la domanda attorea proposta dall'odierna istante contro
[...]
e ., al fine di ottenere il Controparte_1 Controparte_2 pagamento del servizio prestato in seguito al sinistro stradale del 16/04/2014, in forza del contratto di concessione di servizi concluso con il ed avente ad oggetto il ripristino delle condizioni di Controparte_3 sicurezza stradale e la reintegra delle matrici ambientali, compromesse dal verificarsi di incidenti stradali, secondo il seguente dispositivo “ 1. dichiara la contumacia di;
2. rigetta la domanda di Controparte_2 parte attrice e la domanda spiegata in riconvenzionale dalla convenuta per quanto esposto in motivazione;
3. compensa Controparte_4 tra le parti le spese di lite.”
L'appellante ha precisato che, a seguito del sinistro stradale del 16 aprile 2014, interveniva sui luoghi del sinistro per ripulire il sedime stradale, in virtù di un contratto di concessione di servizi stipulato con il CP_3
e ricorreva al Giudice di pace per ottenere dai convenuti il
[...] pagamento dell'importo di euro 673,93 per il servizio prestato.
In particolare, l'appellante ha censurato la gravata sentenza deducendo la “violazione delle norme sul procedimento e di natura sostanziale;
la violazione dei principi regolatori della materia attinenti alla disciplina di cui al Codice degli Appalti e nello specifico della Concessione dei servizi;
la carenza, erroneità, contraddittorietà ed insufficienza della motivazione;
l'errata valutazione dei fatti e degli elementi di prova posti a fondamento della domanda e della conseguente erronea applicazione delle norme di diritto;
l'errata qualificazione della domanda;
la mancata ammissione della consulenza tecnico d'ufficio, con conseguente irragionevole limitazione del diritto di difesa di cui all'art. 24 della Costituzione”; ha concluso per la riforma della sentenza di primo grado, con la conseguente condanna della società appellata
[...]
e di , in solido, al pagamento Controparte_1 Controparte_2 dell'importo di € 673,93 per il servizio prestato;
il tutto oltre interessi legali dall'evento al soddisfo, con rivalutazione monetaria, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, con attribuzione.
Si costituiva in appello la eccependo, in Controparte_1 via preliminare, l'inammissibilità dell'atto di appello redatto in violazione dell'art. 339, terzo comma c.p.c.; nel merito chiedeva il rigetto della domanda attorea, infondata in fatto e in diritto, e la conferma della gravata sentenza;
vinte le spese e le competenze di lite.
Pur regolarmente citata, non si costituiva in appello , Controparte_2 rimanendo contumace.
Trattata la causa, all'udienza cartolare del 07.07.2025 il Tribunale riservava la causa in decisione, concedendo alle parti i termini di cui 2
all'art. 190 c.p.c.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia dell'appellata
[...]
, regolarmente citata (cfr. citazione in appello notificata CP_2 allegata al fascicolo di parte appellante) e non costituita nel presente gravame.
Tanto premesso, va esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione degli artt.339 e 113 с.р.с. formulata dall'appellata Ed invero, le sentenze del giudice di pace rese in Controparte_5 controversie di valore non superiore a euro 1100 sono da considerare sempre pronunciate secondo equità per testuale disposizione normativa, anche se il giudicante abbia applicato una norma di legge ritenuta corrispondente all'equità, ovvero abbia espressamente menzionato norme di diritto senza alcun riferimento all'equità, dovendosi, in tale ultima ipotesi, presumere implicita la corrispondenza, "sic et simpliciter", della norma giuridica applicata alla regola di equità.
La sentenza qui impugnata (n° 22012/22, emessa dal Giudice di Napoli in data 13 giugno 2022 e depositata in cancelleria in data 15 giugno 2022) rigettava la domanda con cui l'attrice aveva chiesto la condanna dei convenuti al pagamento della somma di € 673,93, oltre IVA, ovvero di quella somma maggiore o minore individuata dal giudice (cfr. citazione in prime cure).
Va, pertanto, rigettata l'eccezione svolta in via preliminare dalla appellata secondo cui, essendo stata la sentenza di primo grado pronunciata secondo equità - avendo la causa un valore pari ad euro 673,93 -, l'appello proposto dalla sarebbe Parte_1 inammissibile in quanto formulato in violazione dei vincoli imposti dall'art. 339, comma 3, c.p.c.
Ed invero, parte appellante ha chiesto, in primo grado, la condanna dei convenuti al pagamento, in solido tra loro, della somma di euro 673,93, oltre IVA, o di “quella maggiore o minore che riterrà di giustizia oltre rivalutazione monetaria e agli interessi di legge”.
Tale domanda è determinata nell'ammontare, in misura inferiore ad euro 1.100,00, ma è accompagnata dalla richiesta di quella diversa somma maggiore che dovesse essere ritenuta di giustizia: ciò comporta che la causa deve ritenersi di valore indeterminato, non essendo stata sollevata dalla assicurazione appellata tempestiva contestazione ai sensi dell'art. 14 c.p.c., con la conseguenza che la sentenza è appellabile senza i limiti prescritti dall'art. 339 c.p.c. (cfr. Cass. n. 9432/2012; nello stesso senso, Cass. n. 3290/2018 secondo cui “per stabilire se una sentenza del giudice di pace sia stata pronunciata secondo equità, e sia quindi appellabile solo nei limiti di cui all'art. 339, comma 3, c.p.c., occorre avere riguardo non già al contenuto della decisione, ma al valore della causa, da determinarsi secondo i principi di cui agli artt. 10 e ss. c.p.c., e senza tenere conto del valore indicato dall'attore ai fini del
3
pagamento del contributo unificato. Pertanto, ove l'attore abbia formulato dinanzi al giudice di pace una domanda di condanna al pagamento di una somma di denaro inferiore a millecento euro (limite dei giudizi di equità cd. necessaria, ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.c.), accompagnandola però con la richiesta della diversa ed eventualmente "maggior somma che sarà ritenuta di giustizia", la causa deve ritenersi - in difetto di tempestiva contestazione ai sensi dell'art. 14 c.p.c. - di valore indeterminato, e la sentenza che la conclude è appellabile senza i limiti prescritti dall'art. 339 c.p.c.”).
Nel merito, l'appellante censurava la gravata sentenza deducendo che, secondo il giudice di pace, non era legittimato a richiedere il risarcimento del danno ex art. 2054 c.c., con condanna dell'assicuratore del danneggiante per carenza di valido titolo, risultando la società attrice estranea all'evento sinistroso;
censurava, altresì, il giudice di prime cure che aveva ritenuto l'obbligo di ripristino della strada di natura sanzionatoria, non compresa nella garanzia RC. Lamentava, quindi, l'appellante che il giudice di pace sarebbe incorso nella
“violazione delle norme sul procedimento e di natura sostanziale;
nella violazione dei principi regolatori della materia attinenti alla disciplina di cui al Codice degli Appalti e nello specifico della Concessione dei servizi;
nella carenza, erroneità, contraddittorietà ed insufficienza della motivazione;
nella errata valutazione dei fatti e degli elementi di prova posti a fondamento della domanda e della conseguente erronea applicazione delle norme di diritto;
nella errata qualificazione della domanda;
nella mancata ammissione della consulenza tecnico d'ufficio con conseguente irragionevole limitazione del diritto di difesa di cui all'art. 24 della Costituzione” e, pertanto, nell'erronea valutazione delle risultanze istruttorie ex art. 115 c.p.c.”; concludeva chiedendo di accertare e dichiarare la propria legittimazione ad agire ex art. 2054 c.c.; accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità di , in Controparte_2 qualità di conducente e proprietaria dell'autoveicolo t.g. EA896EP nella causazione del sinistro;
per l'effetto, condannare la Controparte_4
e , in solido, al pagamento della somma di €
[...] Controparte_2
673,93 ovvero di quella differente, maggiore o minore che dovesse essere quantificata (anche a seguito di CTU).
L'appello è del tutto infondato e va rigettato per quanto di seguito indicato.
La motivazione della sentenza impugnata appare puntualmente rispondente ai fatti di causa, nonché all'applicazione alla fattispecie concreta delle relative norme di diritto (processuale e sostanziale), come risultante dalla espletata istruttoria, per cui non è passibile di censura alcuna.
Ed invero appare infondata la censura mossa alla sentenza di primo grado, riassumibile nella errata qualificazione giuridica della fattispecie oggetto di causa nella errata motivazione e nella errata valutazione del
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compendio probatorio prodotto da parte appellante a sostegno della propria domanda.
Sul punto va evidenziato che le incongruenze ed erroneità denunciate dall'appellante in merito alla valutazione dei fatti e delle risultanze istruttorie non si rinvengono da parte di questo Tribunale, che ritiene di evidenziare in contrario la correttezza giuridica e la coerenza logico – formale delle argomentazioni svolte dal giudice di prime cure, al quale spetta, in via esclusiva, ai sensi dell'art. 116 c.p.c., il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge che non paiono ricorrere nel caso in esame, ove si discute di arbitrarietà della decisione fondata su valutazioni soggettive del giudicante). E' principio peraltro pacifico in giurisprudenza che “il giudice deve fondare il proprio convincimento sull'esame e la valutazione di tutte le risultanze istruttorie comunque acquisite al giudizio, dando conto in motivazione di aver valutato tutti gli elementi decisivi ed enunciando le ragioni della preferenza accordata all'uno piuttosto che all'altro” (cfr. Cass. Civ., 18 ottobre 1991, n. 11041; Cass. Civ., sez. lav., 04 marzo 1981, n. 1272; Cass. Civ., sez. lav., 04 maggio 1979, n. 2565). L'operato del primo giudice nella valutazione dei fatti in relazione ai mezzi istruttori assunti in corso di giudizio non risulta, quindi, passibile di censura alcuna ma, anzi, risultando pienamente conforme ai predetti principi di libero apprezzamento e di completezza nella valutazione delle prove, del tutto condivisibile da questo Tribunale.
La motivazione che ha condotto al convincimento in merito al rigetto della domanda appare quindi pienamente supportata dalle argomentazioni logico - giuridiche espresse nella impugnata pronuncia, motivazione fondata correttamente sulle prove acquisite nel corso del giudizio di primo grado.
Il giudice di prime cure correttamente ha ritenuto che la società attrice, non essendo soggetto danneggiato dal sinistro, non avesse titolo ad esperire le azioni previste dal Codice delle Assicurazioni nei confronti del responsabile civile e della compagnia assicurativa, precisando che l'atto stipulato dall'appellante con il Capo della Polizia Municipale non poteva intendersi come titolo idoneo a radicare la legittimazione ad agire.
Alla luce di tali considerazioni la sentenza del primo giudice ha coerentemente individuato il thema decidendum, ha posto al centro della propria disamina i fatti controversi, ha eseguito correttamente la valutazione degli elementi di prova in relazione alle specifiche allegazioni delle parti e ha applicato la norma ritenuta corretta.
Tanto premesso, sulla base del criterio della c.d. ragione più liquida (cfr. 5
desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., che consente al giudice di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica. In applicazione del predetto criterio, infatti, il giudice, senza dover necessariamente seguire, nella stesura delle motivazioni, l'ordine logico delle diverse questioni articolate e dedotte dalle parti, può decidere la causa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - in quanto assorbente, senza che sia necessario esaminare previamente le altre: cfr. Cass. 12002/2014; Cass. 17214/2016), nel caso di specie, quand'anche volesse ritenersi, secondo quanto prospettato con il primo motivo di impugnazione, che l'applicazione degli artt. 15 e 211 C.d.S. alla fattispecie oggetto del presente giudizio non escluda l'astratta configurabilità di un danno risarcibile - da individuarsi nel pregiudizio patrimoniale subito dal a titolo di danno emergente, Controparte_3 corrispondente all'obbligazione di effettuare un esborso pari ai costi di ripristino dello stato dei luoghi in conseguenza del sinistro occorso in data 16.4.2014 - l'accoglimento dell'appello sarebbe precluso dall'assenza di valida ed idonea prova circa la valida attribuzione alla CP_6
del potere di riscuotere quanto spettante al
[...] CP_3
[...]
L'odierno appellante fonda la propria legittimazione ad agire nei confronti degli appellati sugli atti prodotti in primo grado;
ebbene da tali atti non si rileva il conferimento alla odierna società appellante del potere di agire in nome e per conto del Nel caso di specie, viene in rilievo Controparte_3 un atto di natura privatistica con cui l'ente ha inteso disporre dei propri poteri concernenti un credito di diritto privato - ossia il diritto al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2054 c.c., conseguente alla ritenuta responsabilità (di natura extracontrattuale) nella causazione del sinistro del 2014 - di cui l'ente medesimo assume di essere titolare. Risulta, quindi, inconferente il richiamo all'art. 107 TUEL che fa riferimento all'adozione di “atti e provvedimenti amministrativi” e attribuisce ai dirigenti “c) la stipulazione dei contratti;
d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
e) …; f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie” ma ai fini della “attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati” dagli organi di governo dell'ente. Il Comandante ad interim del Servizio Autonomo di Polizia Locale del Comune di Napoli, non ha adottato un atto amministrativo, né ha adempiuto al compito di attuare un obiettivo o un programma definito con un atto di indirizzo di un organo di governo dell'ente.
6
Risulta, inoltre, del tutto irrilevante che la competenza in materia di sicurezza e viabilità stradale spetti alla Polizia Municipale posto che, nel caso in esame, non sono stati posti in essere atti come esplicazione delle attribuzioni della Polizia Municipale, ma atti riguardanti un credito di diritto privato di asserita titolarità del Controparte_3
In assenza di ogni prova circa l'attribuzione, da parte del Controparte_3
- e, per esso, del Sindaco -, del potere di agire in nome e per conto dell'ente al Comandante ad interim del Servizio Autonomo di Polizia Locale, deve escludersi che la possa fondare la propria Parte_1 legittimazione sulle facoltà allo stesso conferite con gli atti prodotti in giudizio.
Pertanto, l'appello deve essere rigettato, con la conseguente conferma della sentenza in questa sede impugnata.
Quanto alle spese di lite, va evidenziato che, nel caso di rigetto del gravame, il giudice d'appello non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, essendo tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c, la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (cfr. Cass. n. 9064/2018 secondo cui “Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione”; in tal senso anche Cass. n. 11423/2016).
Pertanto, in assenza di uno specifico motivo di impugnazione incidentale da parte dell'appellata, oggetto di regolazione sono solo le spese del presente grado di giudizio che seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del DM 55/2014 (come modificato dal DM147/22) come da dispositivo in favore della assicurazione - unico appellato CP_1 costituito - tenuto conto del valore della controversia (domanda di valore indeterminabile a complessità bassa) e dell'attività processuale effettivamente svolta, applicando i valori minimi stante la particolare semplicità delle questioni affrontate per le fasi studio e introduttiva, in assenza di fase istruttoria, non essendo stata svolta attività propria di tale fase da valutare e compendiare in sede di scritti conclusivi.
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1-quater dell'art. 13 del DPR 30.5.2002, n. 115, così come inserito dall' art. 1, comma 17, L. 24 7
dicembre 2012, n. 228 ed applicabile, ai sensi del successivo art. 18, dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge
“quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, VIII SEZIONE civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza. n° 22012/22, emessa dal Giudice di Napoli in data 13 giugno 2022 e depositata in cancelleria in data 15 giugno 2022, così provvede
1. dichiara la contumacia di;
Controparte_2
2. rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza n° 22012/22, emessa dal Giudice di Napoli in data 13 giugno 2022, depositata in cancelleria in data 15 giugno 2022;
3. condanna al pagamento in favore Parte_1 di delle spese di lite del presente Controparte_1 grado di giudizio che si liquidano in euro 2906 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge;
4. dà atto della sussistenza dei presupposti per ritenere l' appellante tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Napoli il 31.10.2025
IL GIUDICE Dr.ssa Barbara DI TONTO
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
VIII SEZIONE CIVILE in persona del giudice unico , dott. Barbara Di Tonto, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n°1249 del Ruolo Generale degli Affari Con- tenziosi dell'anno 2023 avente ad OGGETTO: appello avverso sentenza giudice di pace
TRA
(P.IVA in persona del Parte_1 P.IVA_1
l.r.p.t., elett.te dom.ta in Pompei (Na) alla Via Lepanto n. 84, presso lo studio degli Avv.ti Anna Camera (C.F. e Valentina C.F._1
PE ( C.F. ), dalle quali è rappr.ta e difesa in vir- C.F._2 tù di procura versata in atti;
- APPELLANTE
E
(P. IVA ), rappresentata Controparte_1 P.IVA_2
e difesa dagli Avv.ti Stefano Taurini (c.f. ) e Maurizio C.F._3
ZA (c.f. ) come da procura versata in atti, ed CodiceFiscale_4 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Sabina Senopia, sito a Napoli, Corso Vittorio Emanuele n. 20/b;
- APPELLATA
E
., residente in [...]al Vico Conte di Mola n. 62 Controparte_2
- APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti e verbali di causa nonché da memorie conclusive in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio all'insegnamento della Suprema Corte (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 19/10/2006, n. 22409).
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Con atto di citazione in appello, introduttivo del presente giudizio, la a proposto gravame avverso la sentenza Parte_1
n° 22012/22, emessa dal Giudice di Napoli in data 13 giugno 2022, depositata in cancelleria in data 15 giugno 2022, che rigettava la domanda attorea proposta dall'odierna istante contro
[...]
e ., al fine di ottenere il Controparte_1 Controparte_2 pagamento del servizio prestato in seguito al sinistro stradale del 16/04/2014, in forza del contratto di concessione di servizi concluso con il ed avente ad oggetto il ripristino delle condizioni di Controparte_3 sicurezza stradale e la reintegra delle matrici ambientali, compromesse dal verificarsi di incidenti stradali, secondo il seguente dispositivo “ 1. dichiara la contumacia di;
2. rigetta la domanda di Controparte_2 parte attrice e la domanda spiegata in riconvenzionale dalla convenuta per quanto esposto in motivazione;
3. compensa Controparte_4 tra le parti le spese di lite.”
L'appellante ha precisato che, a seguito del sinistro stradale del 16 aprile 2014, interveniva sui luoghi del sinistro per ripulire il sedime stradale, in virtù di un contratto di concessione di servizi stipulato con il CP_3
e ricorreva al Giudice di pace per ottenere dai convenuti il
[...] pagamento dell'importo di euro 673,93 per il servizio prestato.
In particolare, l'appellante ha censurato la gravata sentenza deducendo la “violazione delle norme sul procedimento e di natura sostanziale;
la violazione dei principi regolatori della materia attinenti alla disciplina di cui al Codice degli Appalti e nello specifico della Concessione dei servizi;
la carenza, erroneità, contraddittorietà ed insufficienza della motivazione;
l'errata valutazione dei fatti e degli elementi di prova posti a fondamento della domanda e della conseguente erronea applicazione delle norme di diritto;
l'errata qualificazione della domanda;
la mancata ammissione della consulenza tecnico d'ufficio, con conseguente irragionevole limitazione del diritto di difesa di cui all'art. 24 della Costituzione”; ha concluso per la riforma della sentenza di primo grado, con la conseguente condanna della società appellata
[...]
e di , in solido, al pagamento Controparte_1 Controparte_2 dell'importo di € 673,93 per il servizio prestato;
il tutto oltre interessi legali dall'evento al soddisfo, con rivalutazione monetaria, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, con attribuzione.
Si costituiva in appello la eccependo, in Controparte_1 via preliminare, l'inammissibilità dell'atto di appello redatto in violazione dell'art. 339, terzo comma c.p.c.; nel merito chiedeva il rigetto della domanda attorea, infondata in fatto e in diritto, e la conferma della gravata sentenza;
vinte le spese e le competenze di lite.
Pur regolarmente citata, non si costituiva in appello , Controparte_2 rimanendo contumace.
Trattata la causa, all'udienza cartolare del 07.07.2025 il Tribunale riservava la causa in decisione, concedendo alle parti i termini di cui 2
all'art. 190 c.p.c.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia dell'appellata
[...]
, regolarmente citata (cfr. citazione in appello notificata CP_2 allegata al fascicolo di parte appellante) e non costituita nel presente gravame.
Tanto premesso, va esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione degli artt.339 e 113 с.р.с. formulata dall'appellata Ed invero, le sentenze del giudice di pace rese in Controparte_5 controversie di valore non superiore a euro 1100 sono da considerare sempre pronunciate secondo equità per testuale disposizione normativa, anche se il giudicante abbia applicato una norma di legge ritenuta corrispondente all'equità, ovvero abbia espressamente menzionato norme di diritto senza alcun riferimento all'equità, dovendosi, in tale ultima ipotesi, presumere implicita la corrispondenza, "sic et simpliciter", della norma giuridica applicata alla regola di equità.
La sentenza qui impugnata (n° 22012/22, emessa dal Giudice di Napoli in data 13 giugno 2022 e depositata in cancelleria in data 15 giugno 2022) rigettava la domanda con cui l'attrice aveva chiesto la condanna dei convenuti al pagamento della somma di € 673,93, oltre IVA, ovvero di quella somma maggiore o minore individuata dal giudice (cfr. citazione in prime cure).
Va, pertanto, rigettata l'eccezione svolta in via preliminare dalla appellata secondo cui, essendo stata la sentenza di primo grado pronunciata secondo equità - avendo la causa un valore pari ad euro 673,93 -, l'appello proposto dalla sarebbe Parte_1 inammissibile in quanto formulato in violazione dei vincoli imposti dall'art. 339, comma 3, c.p.c.
Ed invero, parte appellante ha chiesto, in primo grado, la condanna dei convenuti al pagamento, in solido tra loro, della somma di euro 673,93, oltre IVA, o di “quella maggiore o minore che riterrà di giustizia oltre rivalutazione monetaria e agli interessi di legge”.
Tale domanda è determinata nell'ammontare, in misura inferiore ad euro 1.100,00, ma è accompagnata dalla richiesta di quella diversa somma maggiore che dovesse essere ritenuta di giustizia: ciò comporta che la causa deve ritenersi di valore indeterminato, non essendo stata sollevata dalla assicurazione appellata tempestiva contestazione ai sensi dell'art. 14 c.p.c., con la conseguenza che la sentenza è appellabile senza i limiti prescritti dall'art. 339 c.p.c. (cfr. Cass. n. 9432/2012; nello stesso senso, Cass. n. 3290/2018 secondo cui “per stabilire se una sentenza del giudice di pace sia stata pronunciata secondo equità, e sia quindi appellabile solo nei limiti di cui all'art. 339, comma 3, c.p.c., occorre avere riguardo non già al contenuto della decisione, ma al valore della causa, da determinarsi secondo i principi di cui agli artt. 10 e ss. c.p.c., e senza tenere conto del valore indicato dall'attore ai fini del
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pagamento del contributo unificato. Pertanto, ove l'attore abbia formulato dinanzi al giudice di pace una domanda di condanna al pagamento di una somma di denaro inferiore a millecento euro (limite dei giudizi di equità cd. necessaria, ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.c.), accompagnandola però con la richiesta della diversa ed eventualmente "maggior somma che sarà ritenuta di giustizia", la causa deve ritenersi - in difetto di tempestiva contestazione ai sensi dell'art. 14 c.p.c. - di valore indeterminato, e la sentenza che la conclude è appellabile senza i limiti prescritti dall'art. 339 c.p.c.”).
Nel merito, l'appellante censurava la gravata sentenza deducendo che, secondo il giudice di pace, non era legittimato a richiedere il risarcimento del danno ex art. 2054 c.c., con condanna dell'assicuratore del danneggiante per carenza di valido titolo, risultando la società attrice estranea all'evento sinistroso;
censurava, altresì, il giudice di prime cure che aveva ritenuto l'obbligo di ripristino della strada di natura sanzionatoria, non compresa nella garanzia RC. Lamentava, quindi, l'appellante che il giudice di pace sarebbe incorso nella
“violazione delle norme sul procedimento e di natura sostanziale;
nella violazione dei principi regolatori della materia attinenti alla disciplina di cui al Codice degli Appalti e nello specifico della Concessione dei servizi;
nella carenza, erroneità, contraddittorietà ed insufficienza della motivazione;
nella errata valutazione dei fatti e degli elementi di prova posti a fondamento della domanda e della conseguente erronea applicazione delle norme di diritto;
nella errata qualificazione della domanda;
nella mancata ammissione della consulenza tecnico d'ufficio con conseguente irragionevole limitazione del diritto di difesa di cui all'art. 24 della Costituzione” e, pertanto, nell'erronea valutazione delle risultanze istruttorie ex art. 115 c.p.c.”; concludeva chiedendo di accertare e dichiarare la propria legittimazione ad agire ex art. 2054 c.c.; accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità di , in Controparte_2 qualità di conducente e proprietaria dell'autoveicolo t.g. EA896EP nella causazione del sinistro;
per l'effetto, condannare la Controparte_4
e , in solido, al pagamento della somma di €
[...] Controparte_2
673,93 ovvero di quella differente, maggiore o minore che dovesse essere quantificata (anche a seguito di CTU).
L'appello è del tutto infondato e va rigettato per quanto di seguito indicato.
La motivazione della sentenza impugnata appare puntualmente rispondente ai fatti di causa, nonché all'applicazione alla fattispecie concreta delle relative norme di diritto (processuale e sostanziale), come risultante dalla espletata istruttoria, per cui non è passibile di censura alcuna.
Ed invero appare infondata la censura mossa alla sentenza di primo grado, riassumibile nella errata qualificazione giuridica della fattispecie oggetto di causa nella errata motivazione e nella errata valutazione del
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compendio probatorio prodotto da parte appellante a sostegno della propria domanda.
Sul punto va evidenziato che le incongruenze ed erroneità denunciate dall'appellante in merito alla valutazione dei fatti e delle risultanze istruttorie non si rinvengono da parte di questo Tribunale, che ritiene di evidenziare in contrario la correttezza giuridica e la coerenza logico – formale delle argomentazioni svolte dal giudice di prime cure, al quale spetta, in via esclusiva, ai sensi dell'art. 116 c.p.c., il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge che non paiono ricorrere nel caso in esame, ove si discute di arbitrarietà della decisione fondata su valutazioni soggettive del giudicante). E' principio peraltro pacifico in giurisprudenza che “il giudice deve fondare il proprio convincimento sull'esame e la valutazione di tutte le risultanze istruttorie comunque acquisite al giudizio, dando conto in motivazione di aver valutato tutti gli elementi decisivi ed enunciando le ragioni della preferenza accordata all'uno piuttosto che all'altro” (cfr. Cass. Civ., 18 ottobre 1991, n. 11041; Cass. Civ., sez. lav., 04 marzo 1981, n. 1272; Cass. Civ., sez. lav., 04 maggio 1979, n. 2565). L'operato del primo giudice nella valutazione dei fatti in relazione ai mezzi istruttori assunti in corso di giudizio non risulta, quindi, passibile di censura alcuna ma, anzi, risultando pienamente conforme ai predetti principi di libero apprezzamento e di completezza nella valutazione delle prove, del tutto condivisibile da questo Tribunale.
La motivazione che ha condotto al convincimento in merito al rigetto della domanda appare quindi pienamente supportata dalle argomentazioni logico - giuridiche espresse nella impugnata pronuncia, motivazione fondata correttamente sulle prove acquisite nel corso del giudizio di primo grado.
Il giudice di prime cure correttamente ha ritenuto che la società attrice, non essendo soggetto danneggiato dal sinistro, non avesse titolo ad esperire le azioni previste dal Codice delle Assicurazioni nei confronti del responsabile civile e della compagnia assicurativa, precisando che l'atto stipulato dall'appellante con il Capo della Polizia Municipale non poteva intendersi come titolo idoneo a radicare la legittimazione ad agire.
Alla luce di tali considerazioni la sentenza del primo giudice ha coerentemente individuato il thema decidendum, ha posto al centro della propria disamina i fatti controversi, ha eseguito correttamente la valutazione degli elementi di prova in relazione alle specifiche allegazioni delle parti e ha applicato la norma ritenuta corretta.
Tanto premesso, sulla base del criterio della c.d. ragione più liquida (cfr. 5
desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., che consente al giudice di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica. In applicazione del predetto criterio, infatti, il giudice, senza dover necessariamente seguire, nella stesura delle motivazioni, l'ordine logico delle diverse questioni articolate e dedotte dalle parti, può decidere la causa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - in quanto assorbente, senza che sia necessario esaminare previamente le altre: cfr. Cass. 12002/2014; Cass. 17214/2016), nel caso di specie, quand'anche volesse ritenersi, secondo quanto prospettato con il primo motivo di impugnazione, che l'applicazione degli artt. 15 e 211 C.d.S. alla fattispecie oggetto del presente giudizio non escluda l'astratta configurabilità di un danno risarcibile - da individuarsi nel pregiudizio patrimoniale subito dal a titolo di danno emergente, Controparte_3 corrispondente all'obbligazione di effettuare un esborso pari ai costi di ripristino dello stato dei luoghi in conseguenza del sinistro occorso in data 16.4.2014 - l'accoglimento dell'appello sarebbe precluso dall'assenza di valida ed idonea prova circa la valida attribuzione alla CP_6
del potere di riscuotere quanto spettante al
[...] CP_3
[...]
L'odierno appellante fonda la propria legittimazione ad agire nei confronti degli appellati sugli atti prodotti in primo grado;
ebbene da tali atti non si rileva il conferimento alla odierna società appellante del potere di agire in nome e per conto del Nel caso di specie, viene in rilievo Controparte_3 un atto di natura privatistica con cui l'ente ha inteso disporre dei propri poteri concernenti un credito di diritto privato - ossia il diritto al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2054 c.c., conseguente alla ritenuta responsabilità (di natura extracontrattuale) nella causazione del sinistro del 2014 - di cui l'ente medesimo assume di essere titolare. Risulta, quindi, inconferente il richiamo all'art. 107 TUEL che fa riferimento all'adozione di “atti e provvedimenti amministrativi” e attribuisce ai dirigenti “c) la stipulazione dei contratti;
d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
e) …; f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie” ma ai fini della “attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati” dagli organi di governo dell'ente. Il Comandante ad interim del Servizio Autonomo di Polizia Locale del Comune di Napoli, non ha adottato un atto amministrativo, né ha adempiuto al compito di attuare un obiettivo o un programma definito con un atto di indirizzo di un organo di governo dell'ente.
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Risulta, inoltre, del tutto irrilevante che la competenza in materia di sicurezza e viabilità stradale spetti alla Polizia Municipale posto che, nel caso in esame, non sono stati posti in essere atti come esplicazione delle attribuzioni della Polizia Municipale, ma atti riguardanti un credito di diritto privato di asserita titolarità del Controparte_3
In assenza di ogni prova circa l'attribuzione, da parte del Controparte_3
- e, per esso, del Sindaco -, del potere di agire in nome e per conto dell'ente al Comandante ad interim del Servizio Autonomo di Polizia Locale, deve escludersi che la possa fondare la propria Parte_1 legittimazione sulle facoltà allo stesso conferite con gli atti prodotti in giudizio.
Pertanto, l'appello deve essere rigettato, con la conseguente conferma della sentenza in questa sede impugnata.
Quanto alle spese di lite, va evidenziato che, nel caso di rigetto del gravame, il giudice d'appello non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, essendo tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c, la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (cfr. Cass. n. 9064/2018 secondo cui “Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione”; in tal senso anche Cass. n. 11423/2016).
Pertanto, in assenza di uno specifico motivo di impugnazione incidentale da parte dell'appellata, oggetto di regolazione sono solo le spese del presente grado di giudizio che seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del DM 55/2014 (come modificato dal DM147/22) come da dispositivo in favore della assicurazione - unico appellato CP_1 costituito - tenuto conto del valore della controversia (domanda di valore indeterminabile a complessità bassa) e dell'attività processuale effettivamente svolta, applicando i valori minimi stante la particolare semplicità delle questioni affrontate per le fasi studio e introduttiva, in assenza di fase istruttoria, non essendo stata svolta attività propria di tale fase da valutare e compendiare in sede di scritti conclusivi.
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1-quater dell'art. 13 del DPR 30.5.2002, n. 115, così come inserito dall' art. 1, comma 17, L. 24 7
dicembre 2012, n. 228 ed applicabile, ai sensi del successivo art. 18, dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge
“quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, VIII SEZIONE civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza. n° 22012/22, emessa dal Giudice di Napoli in data 13 giugno 2022 e depositata in cancelleria in data 15 giugno 2022, così provvede
1. dichiara la contumacia di;
Controparte_2
2. rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza n° 22012/22, emessa dal Giudice di Napoli in data 13 giugno 2022, depositata in cancelleria in data 15 giugno 2022;
3. condanna al pagamento in favore Parte_1 di delle spese di lite del presente Controparte_1 grado di giudizio che si liquidano in euro 2906 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge;
4. dà atto della sussistenza dei presupposti per ritenere l' appellante tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Napoli il 31.10.2025
IL GIUDICE Dr.ssa Barbara DI TONTO
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