Cass. civ., sez. II, sentenza 25/09/2007, n. 19936
CASS
Sentenza 25 settembre 2007

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Qualora due fondi siano separati da un fosso, non è possibile parlare di fondi tra loro confinanti, dal che deriva l'inapplicabilità dell'art. 892 cod. civ. in riferimento agli alberi che uno dei due proprietari abbia piantato, all'interno del proprio fondo, in relazione al confine con il fosso. Inoltre, poiché il fosso si presume, fino a prova contraria, di proprietà comune (art. 897 cod. civ.), il diritto di ciascuno dei comproprietari si estende - sia pure nei limiti della relativa quota - fino all'una ed all'altra riva, con la conseguenza che il rispetto delle distanze legali, in riferimento alle piantagioni esistenti nel fosso, va valutato partendo dall'argine di proprietà del vicino. Tale disciplina non consente, comunque, l'impianto indiscriminato di alberi nel fosso, trattandosi di attività sottoposta al regime dell'art. 1102 cod. civ. in materia di uso della cosa comune.

Commentari2

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 25/09/2007, n. 19936
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 19936
Data del deposito : 25 settembre 2007

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