Sentenza 25 settembre 2007
Massime • 1
Qualora due fondi siano separati da un fosso, non è possibile parlare di fondi tra loro confinanti, dal che deriva l'inapplicabilità dell'art. 892 cod. civ. in riferimento agli alberi che uno dei due proprietari abbia piantato, all'interno del proprio fondo, in relazione al confine con il fosso. Inoltre, poiché il fosso si presume, fino a prova contraria, di proprietà comune (art. 897 cod. civ.), il diritto di ciascuno dei comproprietari si estende - sia pure nei limiti della relativa quota - fino all'una ed all'altra riva, con la conseguenza che il rispetto delle distanze legali, in riferimento alle piantagioni esistenti nel fosso, va valutato partendo dall'argine di proprietà del vicino. Tale disciplina non consente, comunque, l'impianto indiscriminato di alberi nel fosso, trattandosi di attività sottoposta al regime dell'art. 1102 cod. civ. in materia di uso della cosa comune.
Commentari • 2
- 1. Gelsomini, distanza dal confine e accordo tra viciniAngelo Greco · https://www.laleggepertutti.it/ · 21 agosto 2024
- 2. Alberi troppo vicini al confine? Estirpazione e risarcimento danniRedazione Giuridica · https://www.brocardi.it/ · 3 maggio 2016
A molti sarà certo capitato di lamentarsi che il vicino di casa abbia piantato un albero troppo vicino al confine e di chiedersi se la distanza osservata sia legittima o meno. Per quanto riguarda alberi e piante, il codice civile contiene delle regole precise, che stabiliscono a quanta distanza dal confine gli stessi possono essere piantati. È chiaro, infatti, che gli alberi piantati troppo vicino al confine potrebbero danneggiare la nostra proprietà, sia impedendo il passaggio di luce e aria, sia perché col passare del tempo potrebbero invadere il nostro fondo. La legge distingue, innanzitutto, gli alberi ad alto fusto (vale a dire gli alberi che superano i tre metri d'altezza) , che …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 25/09/2007, n. 19936 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19936 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2007 |
Testo completo
19936/07 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto foudi di proprietà esclusiva separenti da fosso di pre SEZIONE SECONDA CIVILE prieta comune distanze legali Leyli albour Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo CALFAPIETRA Presidente R.G.N. 8027/03 Dott. Vincenzo COLARUSSO Consigliere Cron. 19936 Consigliere Rep. 6407 Dott. Umberto GOLDONI TROMBETTA Rel. Consigliere Ud. 23/05/06 Dott. Francesca Consigliere Dott. Francesco Paolo FIORE ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: GN MA, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE ANGELICO 36/B, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO SCARDIGLI, difeso dagli avvocati NUNZIO VENINATA, BARBARA MATTAFIRRI, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
INGLESE AURELIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ARCHIMEDE 143, presso lo studio dell'avvocato ANDREA BADANAI, difeso dall'avvocato ANGELO DI PIETRO, giusta delega in atti;
2006 controricorrente n. 1253/02 del Tribunale di 1174 avverso la sentenza R -1- LIVORNO, depositata il 10/07/02; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/05/06 dal Consigliere Dott. Francesca TROMBETTA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ignazio PATRONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. 772 -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 31.12.96 IO NI convenne in giudizio davanti al G.d.P. di Piombino Aurelio Inglese perché fosse condannato: ad estirpare gli alberi posti .a distanza illegale nella zona di confine tra le rispettive proprietà site nel comune di Campiglia Marittima loc. Cafaggio via delle Volpaiole;
nonché a rimuovere le piante di alto fusto site, FT2 all'interno e lungo la sponda del fosso di confine, a distanza illegale ed ostacolanti il regolare deflusso delle acque;
ed infine a tagliare i rami degli alberi protesi nel proprio fondo. L'Inglese, costituitosi, contestava la domanda assumendo che tutte le piante erano poste a. distanza legale;
e ne chiedeva il rigetto. Espletata l'istruttoria, con acquisizione di espletamento di C.T.U., richiesta di documenti, informative, il G.d.P. con sentenza N° 24/98, in accoglimento della domanda attorea condannava il convenuto, a rimuovere alcune piantagioni poste a distanza inferiore alla legale dal confine dell'attore, così come individuate nell'espletata C.T.U. nonché al pagamento delle spese del 3 giudizio. Su impugnazione principale dell'Inglese ed incidentale del NI, che insisteva per rimuovere le altre piante, poste dal confine a distanza ritenuta illegale, nonché quelle poste all'interno del fosso, il Tribunale di Livorno, con sentenza 10.7.2002, in riforma della sentenza impugnata, rigettava le domande proposte dal NI, compensava fra le parti le spese de primo grado di giudizio, condannando l'appellato al FT2 pagamento di quelle di secondo grado. Precisato che è pacifica la natura comune del fosso posto tra le due proprietà, afferma il Tribunale che, in assenza di specifica previsione legale, fra i criteri per la misurazione delle distanze prospettati dalle parti (dall'argine NI, secondo l'Inglese; o dall'argine Inglese, secondo il NI) debba preferirsi quello prospettato dall'Inglese, per cui è a partire dall'argine NI che debbono prendersi le misure necessarie a verificare il rispetto delle distanze da parte del fondo confinante;
e ciò sia perché la ratio della disciplina in materia di distanze tra alberi è diversa da quella dettata per canali e fossi dall'art. 891 c.c.; sia perché, diversamente 4 si arriverebbe all'assurdo di dover distanziare i propri alberi dal proprio confine. Ne consegue, per il Tribunale, che nessuna pianta deve essere rimossa perché nessuna dista meno di tre metri a partire dall'argine del fosso dal lato della proprietà NI. Specifica, ancora 11 Tribunale, per le piante site all'interno del fosso Pisciarello, di proprietà comune, che l'interessat:o avrebbe dovuto prospettare il mancato rispetto delle norme sulla comunione, segnalando che i.:n FT2 primo grado la domanda, sul punto, pareva essere subordinata all'esistenza di un ostacolo a.l regolare deflusso delle acque, escluso dalla C.T.U., sul punto non contestata. Ravvisa, infine, il Tribunale la sussistenza d.;i giusti motivi per compensare integralmente le spese del I° grado di giudizio, avendo il Gadagnini nel corso del giudizio, alla domanda rinunciato, relativa al taglio dei rami sporgenti nel SUO fondo. Avverso tale sentenza ricorre in Cassazione i NI con quattro motivi di ricorso. Resiste con controricorso l'Inglese. MOTIVI DELLA DECISIONE 5 Deduce il ricorrente a motivi di impugnazione.
1. La violazione e falsa applicazione degli artt. 892, 897 c.civ., e 113 c.p.c. -per avere i.l Tribunale erroneamente ritenuto che la distanza degli alberi, siti nel fosse di proprietà comune, debba essere misurata dall'argine NI;
consentendosi con ciò di piantare alberi all'interno del fosso, in contrasto con la sua destinazione naturale di far defluire le acque;
ed oltre la metà della larghezza del FT2 fosso (variabile da 4 m. a 7 m.), sulla Colet Equashapuri, dovendo la propecietà! proprietà dei fondi contigui presumersi estesa fino alla metà del fosso interposto;
2. La violazione e falsa applicazione degli artt. 892, 1102 c.civ., ex art. 360 N 3 c.p.c. -per avere il Tribunale erroneamente ritenuto, cor riferimento alle piante site nella proprietà comune, che non venga in discussione il rispetto delle distanze legali, ma se mai il mancato rispetto delle norme sulla comunione, NONOSTANTE: A) le norme sulle distanze legali siano applicabili anche nei rapporti tra il bene in comunione ed il singolo comunista, ove siano compatibili con le norme relative all'uso delle cose comuni;
e nella specie l'art. 892 c.c. non sia incompatibile con l'art. 1102 c.c.; B) nella specie le due querce segnalate nell'ultima conclusionale del NI non rispettino mé la distanza dal confine ex art. 892 C.C., IMÉ quella di m. 3 dall'argine NI;
3. la violazione e falsa applicazione dell'art. 92 c.p.c. ex art. 360 N 3 c.p.c. -per aver il Tribunale erroneamente condannato il NI. al pagamento delle spese del giudizio di appello sull'erroneo presupposto della soccombenza del FT2 medesimo, NONOSTANTE l'Inglese, secondo il criterio ritenuto valido dal Tribunale sarebbe stato tenuto ad abbattere le due querce che si trovavano a meno di tre metri di distanza. dall'argine NI e quindi il NI sarebbe risultato vittorioso e le spese del giudizio non si sarebbero potute porre a suo carico;
4. la contraddittorietà della motivazione su un punto decisivo della controversia ai sensi dell'art. 360 N 5 c.p.c. -per avere il Tribunale contraddittoriamente ritenuto che il fosso fosse di proprietà comune e che l'Inglese, nonostante ciò avesse il diritto di piantare alberi oltre 案 la mezzeria del fosso, cioè oltre la di lui 7 proprietà del fosso stesso, da cui l'assurda ed illogica conclusione che la proprietà del fosso per il NI verrebbe a dipendere dal tipo di albero che l'Ingl ese decidesse di piantare nel fosso comune. Il ricorso è infondato. Quanto al primo motivo va, infatti, precisato che, essendo i fondi delle parti separati da un fosso, non è possibile parlare di fondi tra loro confinanti;
da cui l'inapplicabilità dell'art. 892 FT2 c. civ. con riferimento agli alberi piantati dall'Inglese all'interno del proprio fondo, im relazione al confine con il fosso, del fondo d proprietà esclusiva del NI;
inapplicabilità valevole, rispettivamente, anche per il NI nei confronti del terreno di proprietà esclusiva del Desio. Inoltre, poiché l'area occupata dal fosso è di proprietà comune delle parti, in base alla presunzione di cui all'art. 897 C.C., che non può ritenersi vinta da contrarie risultanze catastali (e su ciò le parti, ormai, non controvertono più); ne consegue che, avendo il diritto di ciascun comproprietario ad oggetto l'area del fosso, nella sua interezza ed estendendosi per tal motivo i 8 confini degli immobili delle parti, rispettivamente sino all'una ed all'altra riva (v. sent. 1 406/79) - anche se limitatamente alla quota di proprietà di ciascuno per l'area del fosso corretta deve ritenersi la decisione del Tribunale che, in ordine alle piante esistenti nel fosso, misura la distanza legale di esse dall'argine del NI e non da quello del Desio. Non sono, invero, applicabili alla fattispecie, per la diversità della relativa ratio, né i criteri FTz stabiliti dall'art. 891 C.C. per la misurazione della distanza dei fossi о canali dal confine, ispirati all'esigenza di scongiurare il pericolo di franamento nei confronti del fondo vicino;
né :i criteri che la giurisprudenza di questa corte ha elaborato con riferimento alle distanze fra costruzioni su fondi separati da una striscia di. terreno, essendo la relativa disciplina normativa dettata dall'esigenza di evitare le intercapedini dannose;
mentre la normativa disciplinante la distanza degli alberi rispetto al confine è volta ad evitare la propagazione delle radici degli alberi sui fondi altrui, l'estensione dell'ombra. delle fronde di essi sugli stessi fondi, onde delle culture, del impedire il danneggiamento 9 panorama del vicino ecc.; esigenze che con riferimento agli alberi insistenti sulla proprietà esclusiva, non confinante con l'altra proprietà esclusiva, NON sussistono;
e che per le piante (alberi) insistenti sul fosso di proprietà comune risultano tutelate con il rispetto delle distanze calcolate con riferimento agli argini opposti ai rispettivi confini di proprietà esclusiva. Devesi, inoltre, rilevare che, ritenere legittimo il criterio di misurazione della distanza degli FTz alberi dal confine, così come individuato dla Tribunale, non comporta necessariamente aprire la via all'impianto indiscriminato di alberi 0 di altre coltivazioni, nel fosso, trattandosi, comunque, di attività sottoposte alla disciplina dell'art. 1102 c.civ., che, in tanto possono essere consentite, in quanto non alterino la destinazione naturale del fondo che è quella del deflusso delle acque dei fondi di proprietà esclusiva delle parti;
e che, nella specie, come affermato dal CTU le cui valutazioni sono state fatte proprie dal Tribunale, non risulta alterata dalle piante esistenti in loco, tenuto conto del loro posizionamento. Infondato è, pertanto, il primo motivo di ricorso. Anche il secondo e quarto motivo di ricorso, da 10 trattarsi congiuntamente perché connessi, sono infondati e vanno respinti. Infatti, quanto alle distanze legali delle piante esistenti nel fosso di proprietà comun e, l'affermazione del Tribunale (secondo cui non veniva in discussione il rispetto delle distanze legali) si spiega con l'avvenuto accertamento di fatto, insindacabile in questa sede, che nessuna delle piante (alberi) dista meno di tre metri FTZ dall'argine NI;
cosicchè le questioni che, secondo il Tribunale, avrebbero potuto coinvolgere le parti, non potevano attenere che al rispetto (o rispetto) delle norme sulla comunione;
mancato norme la cui violazione il Tribunale afferma essere stata dedotta solo con riferimento all'asserito ostacolo che gli alberi avrebbero opposto al deflusso delle acque;
ostacolo che la sentenza ha escluso sulla base delle risultanze del C.T.U.. Non sussistono, quindi, né le violazioni di legge, né la contraddittorietà della motivazione dedotti. Infondato è, anche, il terzo motivo di ricorso, in quanto il NI, con la riforma della sentenza di ΤΟ grado, e quindi, con l'esclusione della condanna all'abbattimento dei tre alberi, comminata dal G.d.P., è risultato totalmente soccombente, con 11 la conseguenza che, correttamente le spese del grado sono state poste a suo carico. Il ricorso va, pertanto, respinto. Segue alla soccombenza la condanna del ricorrente al pagamento in favore del resistente, delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo. FT2
P.Q.M.
la corte rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento in favore della controparte, delle spese del presente giudizio, liquidate in € 1200,00 per onorari, oltre € 100,00 per spese vive. Così deciso in Roma il 23.5.2006. Il Presidente. Il Consigliere est. Francesca Trombetter est, IL CANCELLI C Dott.ssa Donatella D'Anna toma, 25 SET, 2007 IL CANCELLIERE CI 12