Trib. Pescara, sentenza 24/11/2025, n. 1269
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Sentenza 24 novembre 2025

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Il Tribunale di Pescara, in funzione di giudice unico, ha pronunciato sentenza nella causa promossa da una società (Parte_1) avverso il precetto con cui le era stato intimato il pagamento di € 184.904,30, oltre interessi e spese, fondato su un contratto di finanziamento stipulato nel 2010. La società opponente ha sollevato eccezioni preliminari di difetto di legittimazione attiva della controparte (Controparte_1 e Controparte_2) e di impossibilità di procedere ad espropriazione per mancanza della dichiarazione ex art. 50 TUB, nonché nullità del precetto per vizio formale e incertezza sul quantum. Nel merito, ha dedotto la violazione dell'art. 1346 c.c. e delle norme sulla trasparenza bancaria, la nullità parziale del contratto con ricalcolo del piano di ammortamento ex art. 117, comma 7, lett. a) TUB, l'applicazione di interessi anatocistici e la sussistenza di un TAEG difforme da quello contrattualmente previsto. La società opposta ha contestato le argomentazioni avversarie, chiedendone il rigetto.

Il Tribunale ha rigettato l'opposizione, ritenendo infondate le eccezioni e i motivi di merito sollevati. Quanto alla legittimazione attiva, ha ritenuto provata la titolarità del credito in capo alla società opposta attraverso la produzione del contratto di finanziamento, della dichiarazione di cessione del credito da parte della BNL e della relativa pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, conformemente all'orientamento giurisprudenziale che ammette la prova della cessione con ogni mezzo. Ha altresì escluso l'obbligo di produrre l'estratto conto certificato ex art. 50 TUB, non trattandosi di opposizione a decreto ingiuntivo e avendo il credito origine da un contratto di mutuo, pur avendo l'opposta comunque prodotto tale documentazione. Riguardo all'incertezza del precetto, ha ritenuto la somma dettagliatamente ricostruita nelle sue componenti, con chiara indicazione del capitale residuo, delle rate scadute, degli interessi e degli interessi di mora. In merito alla trasparenza contrattuale e alla nullità parziale, il Tribunale ha affermato che il contratto di mutuo contiene tutti gli elementi per la determinazione univoca delle obbligazioni, inclusi importo, durata, numero delle rate e ripartizione tra capitale e interessi, rendendo impossibile ravvisare indeterminabilità dell'oggetto. Ha altresì escluso l'anatocismo dalla capitalizzazione composta e ha ritenuto irrilevante l'erronea indicazione del TAEG, poiché la normativa di cui all'art. 125 bis TUB è applicabile solo alla clientela consumatrice, qualità non rivestita dalla società opponente, e il finanziamento eccede i limiti previsti per l'applicazione di tale disciplina. Di conseguenza, ha condannato la società opponente al pagamento delle spese legali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Pescara, sentenza 24/11/2025, n. 1269
    Giurisdizione : Trib. Pescara
    Numero : 1269
    Data del deposito : 24 novembre 2025

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