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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 24/11/2025, n. 1269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 1269 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 3561/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESCARA
SEZIONE CIVILE
nella persona della Dott.ssa Cleonice G. CORDISCO in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n.3561 ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
(P.I. ), in persona del legale rappresentante “pro tempore”, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Di Rocco come da procura in atti
OPPONENTE
E
(C.F. , P. I. , e per essa, nella qualità di procuratrice Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3 speciale, (C.F. P.I. ), in persona del procuratore, Controparte_2 P.IVA_4 P.IVA_5 rappresentata e difesa dall'avv. Pietro Davide Sarti come da procura in atti OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a precetto.
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la in persona del legale rappresentante Parte_1
“pro tempore”, conveniva in giudizio, davanti a questo Tribunale, la e per essa, Controparte_1
1 nella qualità di procuratrice speciale, la in persona del legale Controparte_2 rappresentante “pro tempore”, e proponeva opposizione avverso il precetto con cui le era stato ingiunto il pagamento della somma di euro 184.904,30, oltre interessi e spese, fondato sul titolo esecutivo costituito dal contratto di finanziamento ai rogiti del notaio del 23.09.2010 - Per_1 mutuo n. 6100056 di originari € 300.000,00 -, intercorso tra la società opponente e la
[...]
Controparte_3
A sostegno, la eccepiva, in via preliminare, il difetto di legittimazione attiva della Parte_1
, contestando la titolarità del credito;
sempre in via preliminare, lamentava Controparte_2
l'impossibilità di procedere ad espropriazione per mancanza della dichiarazione ex art. 50 TUB nonché la nullità del precetto per vizio formale dell'atto ed incertezza sul quantum dovuto, in assenza sia del saldaconto che dell'estratto conto.
Nel merito, eccepiva la violazione dell'art. 1346 c.c. e delle norme sulla trasparenza bancaria, nonché la nullità parziale del contratto con ricalcolo del piano di ammortamento ex art. 117 comma
7 lett. a) TUB;
l'applicazione di interessi anatocistici;
la sussistenza di un AE diverso e superiore rispetto a quello previsto in contratto.
Sulla base di tanto, e previa richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, l'opponente formulava le seguenti conclusioni:
“NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE:
accertare e dichiarare la violazione dell'art. 1346 C.C. e delle norme sulla trasparenza (art. 117
TUB, del CICR 4.3.2003, CIRC. Banca d'Italia n. 229/99) e/o la nullità parziale del contratto con ricalcolo del piano di ammortamento ex art. 117, comma VII, lett. A, TUB, con applicazione di interessi anatocistici e, per l'effetto, in accoglimento di tutte le domande e ragioni sopra riportate al paragrafo C), dichiarare illegittimo, invalido, inefficace e, comunque, revocare l'Atto di Precetto notificato in data 25.09.2023 alla in persona del l.r.p.t.; Parte_1
IN SUBORDINATA IPOTESI:
accertare e dichiarare la presenza di un Taeg nell'atto integrativo e di quietanza difforme ed inferiore rispetto a quello concretamente applicato e ricalcolato pari al 3,2281% e/o la violazione di norme imperative inderogabili determinanti la nullità del contratto di finanziamento con ricalcolo del piano di ammortamento ai tassi BOT ex art. 117 TUB e per l'effetto dichiarare
l'illegittimità, l'invalidità e/o l'inefficacia dell'atto di precetto opposto per tutti i motivi di cui in
2 premessa con conseguente revoca dell'atto medesimo, ed in particolare, per nullità delle clausole contenute nel contratto di mutuo variabile per violazione di norme imperative.
Con vittoria di spese ed onorari per compenso professionale, accessori compresi”.
Costituitasi in giudizio, la società opposta contestava puntualmente l'assunto avversario, di cui chiedeva il rigetto.
Con ordinanza del 5 aprile 2024 il precedente istruttore accoglieva l'istanza di sospensione avanzata in via cautelare dalla società istante;
detto provvedimento veniva revocato dal Collegio in sed di reclamo, con ordinanza resa in data 8 luglio 2024.
La proposta opposizione è infondata e, pertanto, deve essere rigettata.
Ed invero, con riferimento all'eccepito difetto di legittimazione attiva della odierna opposta, si osserva come quest'ultima abbia prodotto documentazione idonea a dimostrare la propria titolarità del credito.
Ed invero, il contratto di finanziamento del 23 settembre 2010, ai rogiti del notaio Per_1
(unitamente a quello integrativo del 14.10.2023) è proprio quello sottoscritto da con Pt_1
BNL, costituente titolo esecutivo (allegati 5 e 6 alla comparsa di risposta).
Tale credito, come si evince dagli atti (cfr. doc. 8 e 16 prodotti con la comparsa di costituzione e allegato 19 alla seconda memoria dell'opposta), corrisponde alla posizione anagrafica NOVESEI n.
303246255 e al mutuo 6100056.
L'opposta ha altresì prodotto la dichiarazione di cessione a favore di da parte CP_1 CP_1 della BNL, sottoscritta da e su specifica carta intestata BNL Parte_2 Persona_2
(doc. 11), con prova dei relativi poteri di firma (doc. 12, 13, 14).
In tale dichiarazione si legge: “Con la presente dichiariamo che il credito vantato dalla scrivente nei confronti della società in oggetto e derivante dai rapporti sopra specificati, è rientrato, con i relativi diritti accessori, azioni, garanzie reali e/o personali e quant'altro di ragione, nell'operazione di cessione pro soluto di crediti perfezionata in data 3/12/2021 - ai sensi degli artt.
1, 4 e 7.1 della L. 130/1999 - in favore di ... Della cessione è stata data notizia CP_1 mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte Seconda n. 149 del
16 dicembre 2021 alla quale espressamente ci richiamiamo e vi rimandiamo. Ad oggi la predetta
è titolare esclusiva, a tutti gli effetti di legge, delle ragioni di credito in parola CP_1
3 vantate nei confronti del nominativo in oggetto e dei suoi garanti, in virtù della predetta rituale cessione del credito”.
La Gazzetta Ufficiale richiamata è quella prodotta dall'opposta (doc. 10), con rifermento alla notifica di avvenuta cessione.
Ed ancora, in base alla suddetta dichiarazione degli organi di BNL, i rapporti ceduti con riferimento alla posizione “NDG: 303246255 DENOMINAZIONE: , sono dettagliatamente Parte_1 indicati, e tra questi risulta anche, per quello che qui interessa: “EX RAPPORTO: 28739617008
RAPPORTO CRESO: 6100056”.
Sulla scorta di tale documentazione, ben può ritenersi dimostrata la titolarità del credito in capo alla
. CP_1
In proposito, occorre rilevare che "il contratto di cessione di crediti in blocco non risulta soggetto a forme sacramentali o comunque particolari al fine specifico della sua validità", sicchè la prova della cessione può essere fornita con ogni mezzo e anche mediante te- stimonianze o presunzioni (cfr. Cass. n. 5617/20; Cass. n. 10200/21; Corte Appello L'Aquila
18/02/2022, n. 268; Corte Appello Torino, 15/03/2022 n. 297).
In particolare, in base al consolidato orientamento giurisprudenziale, la dichiarazione del cedente comunicata dal cessionario al debitore ceduto mediante la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo, rappresenta un elemento documentale importante, potenzialmente decisivo e come tale ammissibile anche in grado di appello, al fine di dimostrare la titolarità del credito in capo alla cessionaria (Cass. n. 10200/21 cit.).
E, d'altro canto, la circostanza per cui il creditore procedente sia nella disponibilità del titolo esecutivo, come nella specie, può essere spiegata solo in forza dell'acquisita titolarità del credito.
Di qui il rigetto dell'eccezione in esame.
Parimenti infondata è la doglianza relativa al mancato rispetto dell'art. 50 TUB, a mente del quale
“La Banca d'Italia e le banche possono chiedere il decreto d'ingiunzione previsto dall'art. 633 del codice di procedura civile anche in base all'estratto conto, certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca interessata, il quale deve altresì dichiarare che il credito
è vero e liquido”; nel caso che ci occupa, poiché non si verte in tema di opposizione a decreto ingiuntivo e originando il credito da un contratto di mutuo, non sussisteva l'onere per la creditrice di produrre l'estratto conto certificato ex art. 50 TUB.
4 Ad ogni buon conto, l'opposta ha prodotto, in corso di causa (doc. 19 allegato alla seconda memoria), documentazione della BNL in data 19.4.2018 relativa all'estratto conto di Pt_1 con riferimento al mutuo in esame, e certificazione ex art. 50 TUB.
Quale ulteriore motivo di opposizione, la ha dedotto la incertezza del precetto con Parte_1 riferimento al quantum.
In realtà, il precetto contiene una chiara ricostruzione del credito, per cui alla data del 31 luglio
2023 il credito della era pari ad euro 184.904,30. Controparte_1
Nel dettaglio, come si legge sul punto nell'atto oggi impugnato, il suddetto importo risulta costituito come segue:
€ 115.384,80 per capitale residuo a scadere;
€ 15.576,40 per quota capitale delle rate scadute e rimaste insolute;
€ 729,24 per quota interessi delle rate scadute e rimaste insolute;
€ 53.213,85 per interessi di mora su importo capitale maturati sino al 31/07/2023;
e così per un ammontare complessivo dovuto di € 184.904,30, oltre interessi moratori maturati e maturandi al tasso contrattualmente previsto e comunque entro i limiti del tasso soglia tempo per tempo vigente, a decorrere dal 01.08.2023 (compreso) e sino all'effettivo soddisfo.
Come evidente, la somma precettata è determinata e chiaramente ricostruita in tutte le sue componenti, né è normativamente richiesto che il credito sia aggiornato al giorno di notifica del precetto.
A tanto si aggiunga che creditrice ha comunque sviluppato (doc. 15) il conteggio al fine di renderlo ulteriormente chiaro, illustrando lo specifico prospetto degli interessi moratori quantificati nei relativi periodi di riferimento. In proposito, si evidenzia che la somma di euro 115.384,80 è perfettamente coincidente con quella indicata nella lettera di messa in mora indirizzata dalla BNL alla così come quelle di € 15.576,40 ed € 729,24 (la cui sommatoria, difatti, equivale ad Pt_1 euro 16.305,64 (si veda il doc. 8 di parte opposta).
L'assunto della società istante appare dunque infondato.
Ed ancora. L'opponente ha lamentato la mancata allegazione, da parte dell'istituto di credito, del piano di ammortamento al momento della stipula nonché la mancata pattuizione del TAE (Tasso
5 annuo effettivo) e la mancata indicazione nel contratto del regime finanziario di capitalizzazione (se semplice o composto), gli importi delle rate iniziali e l'ammontare totale della quota interessi.
Sulla base di tanto, ha quindi ritenuto che non venisse soddisfatta “la necessità di trasparenza contrattuale” di cui all'art. 117, comma 4, TUB, “rendendo incerto ed indeterminato ovvero indeterminabile l'ammontare della quantità degli interessi da restituire e del risultato finale dell'operazione ai sensi dell'art. 1346 c.c.”.
In realtà, il contratto di mutuo in oggetto (si vedano in particolare gli artt. 2 e 3) contiene tutti gli elementi per la determinazione in modo univoco delle obbligazioni della società mutuataria, contenendo la chiara indicazione dell'importo erogato, la durata del prestito, il numero delle rate e, per ognuna, la quota di capitale e degli interessi, secondo riferimento EU (valore determinabile)
e il relativo divisore.
La mutuataria, dunque, ha avuto la piena conoscenza, nei limiti possibili, degli elementi giuridici ed economici del contratto con conseguente impossibilità di ravvisare una qualche indeterminabilità dell'oggetto, rinvenendosi dallo stesso contratto il costo dell'operazione, accettato dalla odierna opponente.
Ed analoghe considerazioni valgono con riferimento all'omessa informazione del regime finanziario il quale, insieme al tipo di ammortamento, non integra "tassi, prezzi o condizioni" che il contratto deve determinare a pena di nullità ex art. 117 comma 6 TUB.
Quanto all'applicazione di interessi anatocistici, si osserva come la consulenza di parte muova da un presupposto scorretto, ovvero che l'adozione del regime di capitalizzazione composta comporti necessariamente anatocismo.
Al contrario, la capitalizzazione composta è del tutto eterogenea rispetto all'anatocismo ed è solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro.
Senza considerare che, ogni caso, sempre secondo la relazione di parte in atti, il nuovo saldo rideterminato ex art. 117, comma 7, TUB è pari ad euro 101.011,97 a debito della mutuataria per cui, pur volendo accogliere dette conclusioni, il credito della mutuante risulta comunque sussistente e considerevole.
Da ultimo, l'istante lamenta l'indicazione del AE difforme ed inferiore rispetto a quello concretamente applicato.
6 Ebbene, secondo l'orientamento giurisprudenziale condiviso dal Tribunale, “l'ipotetica erronea indicazione del AE/ISC non comporta la nullità della clausola né ai sensi dell'art. 1346 c.c. né ai sensi dell'art. 117 TUB, esulando la fattispecie concreta dalle ipotesi tassative previste dalle suddette disposizioni normative. […]. L'indicatore sintetico di costo non è infatti un ulteriore tasso o costo dell'operazione ma rappresenta un dato sintetico che riassume i costi pattuiti. L'erronea indicazione di tale dato non incide sulla validità della pattuizione dei singoli costi che lo compongono ove naturalmente tali costi siano stati validamente convenuti” (Trib. Monza, 13 dicembre 2016).
Nella specie, il contratto prevede l'espressa pattuizione di tutte le condizioni economiche regolanti il rapporto, nonchè l'indicazione del AE.
L'indicatore non comporta costi ulteriori per il cliente, svolgendo unicamente una funzione informativa, consistente nel consentire al cliente medesimo di rappresentarsi in modo aderente alla realtà il costo totale dell'operazione di credito. In tali termini, si comprende agevolmente la sua irrilevanza ai fini della valida conclusione del contratto.
Tanto chiarito, il problema che si pone è quale sia la sanzione in caso di omissione o di inesatta indicazione del AE/ISC.
Ebbene, mentre per i tassi e gli interessi propriamente intesi soccorre la disposizione di cui all'art. 117, comma 6, TUB, ai sensi della quale "Sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonchè quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati", con riferimento alle clausole del contratto relative a costi che non siano stati inclusi, ovvero siano stati inclusi in modo non corretto nel AE indicato in contratto, la norma di riferimento è unicamente quella di cui all'art. 125 bis TUB la quale sancisce, tra l'altro, la nullità di dette clausole e la loro sostituzione ex lege secondo le modalità di cui al comma settimo della stessa disposizione.
Tale disciplina, tuttavia, è specificamente circoscritta alla clientela consumatrice, con le eccezioni di cui all'art. 122, comma 1, TUB.
Ebbene, la disposizione in esame deve ritenersi nel concreto soggettivamente inapplicabile, poiché la società opponente non riveste, evidentemente, la qualità di consumatore.
Sotto altro profilo, il richiamato art. 122 T.U.B., lett. a) e f), espressamente esclude dal suo ambito di applicazione i casi in cui, pur essendo il contraente un consumatore, il contratto abbia ad oggetto
7 "finanziamenti di importo superiore a 75.000 euro", nonchè i "finanziamenti garantiti da ipoteca su beni immobili aventi una durata superiore a 5 anni".
Nel caso di specie, trattandosi di finanziamento di importo pari ad euro 300.000,00, avente durata superiore a 5 anni e garantito da ipoteca immobiliare, la normativa di cui sopra non può trovare applicazione anche sotto tale ulteriore aspetto.
Nè - sotto altro profilo - le conseguenze invocate dall'istante possono desumersi dall'applicazione dell'art. 117, commi 6 e 7, TUB, atteso che - come sopra rilevato - la disciplina in essi contenuti riguarda tematiche differenti da quella qui controversa, relativa all'ISC/AE ed alle conseguenze della sua erronea indicazione in contratto.
D'altra parte, se così non fosse, non si comprenderebbe il senso della previsione di cui all'art. 125 bis, commi 6 e 7, TUB: ove, infatti, le medesime conseguenze scaturissero dall'applicazione del richiamato art. 117, commi 6 e 7 TUB (che contiene disposizioni relative alla generalità dei contratti bancari), il legislatore non avrebbe avuto ragione alcuna di prevedere, nello specifico settore del credito al consumo, una disciplina ad hoc relativamente al AE (cfr. Tribunale
Bologna, 9 gennaio 2018 n.24).
Invero, l'erronea indicazione dell' in un contratto non disciplinato dall'art. 125 bis TUB Pt_3 può unicamente comportare conseguenze risarcitorie, dovendo tuttavia in tal caso il cliente fornire la prova che, ove gli fosse stato correttamente rappresentato il costo complessivo del credito, non avrebbe stipulato il contratto di finanziamento (ad esempio, perchè lo avrebbe stipulato con altro intermediario, le cui indicazioni relativamente all' fossero state veritiere, ma Pt_3 apparentemente superiori;
prova che, in ogni caso, nella specie è del tutto mancata).
Conseguentemente, la maggioritaria giurisprudenza di merito (condivisa dal Tribunale) ha escluso l'applicabilità dell'art. 117 TUB all'ipotesi di errata indicazione del predetto indice in tutti i contratti non regolati dal Capo II del Titolo VI relativo al "credito ai consumatori" nell'ambito di applicazione definito dalle rilevantissime esclusioni di cui all'art. 122 (cfr. Tribunale Bologna, 28 giugno 2016; Tribunale Milano, 26 ottobre 2017 n.10832; Tribunale Bologna, 20 luglio 2017
n.20759).
Anche il motivo in esame, dunque, appare privo di fondamento.
Sulla base delle esposte argomentazioni, che non rendono necessario disporre la invocata CTU, deve concludersi per l'integrale rigetto dell'opposizione, con ogni conseguenza di legge in ordine alle spese di lite, liquidate come da dispositivo.
8
P.Q.M.
Il Tribunale di Pescara, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dalla in persona del legale rappresentante “pro tempore”, Parte_1 nei confronti della e per essa, nella qualità di procuratrice speciale, la Controparte_1 [...]
in persona del legale rappresentante “pro tempore”, ogni ulteriore istanza, Controparte_2 difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) rigetta l'opposizione;
b) per l'effetto, condanna la società opponente al pagamento delle spese di lite, liquidate nella misura di euro 14.103,00 per compenso professionale, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Pescara, il 21 novembre 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Cleonice G. Cordisco
9 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESCARA
SEZIONE CIVILE
nella persona della Dott.ssa Cleonice G. CORDISCO in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n.3561 ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
(P.I. ), in persona del legale rappresentante “pro tempore”, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Di Rocco come da procura in atti
OPPONENTE
E
(C.F. , P. I. , e per essa, nella qualità di procuratrice Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3 speciale, (C.F. P.I. ), in persona del procuratore, Controparte_2 P.IVA_4 P.IVA_5 rappresentata e difesa dall'avv. Pietro Davide Sarti come da procura in atti OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a precetto.
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la in persona del legale rappresentante Parte_1
“pro tempore”, conveniva in giudizio, davanti a questo Tribunale, la e per essa, Controparte_1
1 nella qualità di procuratrice speciale, la in persona del legale Controparte_2 rappresentante “pro tempore”, e proponeva opposizione avverso il precetto con cui le era stato ingiunto il pagamento della somma di euro 184.904,30, oltre interessi e spese, fondato sul titolo esecutivo costituito dal contratto di finanziamento ai rogiti del notaio del 23.09.2010 - Per_1 mutuo n. 6100056 di originari € 300.000,00 -, intercorso tra la società opponente e la
[...]
Controparte_3
A sostegno, la eccepiva, in via preliminare, il difetto di legittimazione attiva della Parte_1
, contestando la titolarità del credito;
sempre in via preliminare, lamentava Controparte_2
l'impossibilità di procedere ad espropriazione per mancanza della dichiarazione ex art. 50 TUB nonché la nullità del precetto per vizio formale dell'atto ed incertezza sul quantum dovuto, in assenza sia del saldaconto che dell'estratto conto.
Nel merito, eccepiva la violazione dell'art. 1346 c.c. e delle norme sulla trasparenza bancaria, nonché la nullità parziale del contratto con ricalcolo del piano di ammortamento ex art. 117 comma
7 lett. a) TUB;
l'applicazione di interessi anatocistici;
la sussistenza di un AE diverso e superiore rispetto a quello previsto in contratto.
Sulla base di tanto, e previa richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, l'opponente formulava le seguenti conclusioni:
“NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE:
accertare e dichiarare la violazione dell'art. 1346 C.C. e delle norme sulla trasparenza (art. 117
TUB, del CICR 4.3.2003, CIRC. Banca d'Italia n. 229/99) e/o la nullità parziale del contratto con ricalcolo del piano di ammortamento ex art. 117, comma VII, lett. A, TUB, con applicazione di interessi anatocistici e, per l'effetto, in accoglimento di tutte le domande e ragioni sopra riportate al paragrafo C), dichiarare illegittimo, invalido, inefficace e, comunque, revocare l'Atto di Precetto notificato in data 25.09.2023 alla in persona del l.r.p.t.; Parte_1
IN SUBORDINATA IPOTESI:
accertare e dichiarare la presenza di un Taeg nell'atto integrativo e di quietanza difforme ed inferiore rispetto a quello concretamente applicato e ricalcolato pari al 3,2281% e/o la violazione di norme imperative inderogabili determinanti la nullità del contratto di finanziamento con ricalcolo del piano di ammortamento ai tassi BOT ex art. 117 TUB e per l'effetto dichiarare
l'illegittimità, l'invalidità e/o l'inefficacia dell'atto di precetto opposto per tutti i motivi di cui in
2 premessa con conseguente revoca dell'atto medesimo, ed in particolare, per nullità delle clausole contenute nel contratto di mutuo variabile per violazione di norme imperative.
Con vittoria di spese ed onorari per compenso professionale, accessori compresi”.
Costituitasi in giudizio, la società opposta contestava puntualmente l'assunto avversario, di cui chiedeva il rigetto.
Con ordinanza del 5 aprile 2024 il precedente istruttore accoglieva l'istanza di sospensione avanzata in via cautelare dalla società istante;
detto provvedimento veniva revocato dal Collegio in sed di reclamo, con ordinanza resa in data 8 luglio 2024.
La proposta opposizione è infondata e, pertanto, deve essere rigettata.
Ed invero, con riferimento all'eccepito difetto di legittimazione attiva della odierna opposta, si osserva come quest'ultima abbia prodotto documentazione idonea a dimostrare la propria titolarità del credito.
Ed invero, il contratto di finanziamento del 23 settembre 2010, ai rogiti del notaio Per_1
(unitamente a quello integrativo del 14.10.2023) è proprio quello sottoscritto da con Pt_1
BNL, costituente titolo esecutivo (allegati 5 e 6 alla comparsa di risposta).
Tale credito, come si evince dagli atti (cfr. doc. 8 e 16 prodotti con la comparsa di costituzione e allegato 19 alla seconda memoria dell'opposta), corrisponde alla posizione anagrafica NOVESEI n.
303246255 e al mutuo 6100056.
L'opposta ha altresì prodotto la dichiarazione di cessione a favore di da parte CP_1 CP_1 della BNL, sottoscritta da e su specifica carta intestata BNL Parte_2 Persona_2
(doc. 11), con prova dei relativi poteri di firma (doc. 12, 13, 14).
In tale dichiarazione si legge: “Con la presente dichiariamo che il credito vantato dalla scrivente nei confronti della società in oggetto e derivante dai rapporti sopra specificati, è rientrato, con i relativi diritti accessori, azioni, garanzie reali e/o personali e quant'altro di ragione, nell'operazione di cessione pro soluto di crediti perfezionata in data 3/12/2021 - ai sensi degli artt.
1, 4 e 7.1 della L. 130/1999 - in favore di ... Della cessione è stata data notizia CP_1 mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte Seconda n. 149 del
16 dicembre 2021 alla quale espressamente ci richiamiamo e vi rimandiamo. Ad oggi la predetta
è titolare esclusiva, a tutti gli effetti di legge, delle ragioni di credito in parola CP_1
3 vantate nei confronti del nominativo in oggetto e dei suoi garanti, in virtù della predetta rituale cessione del credito”.
La Gazzetta Ufficiale richiamata è quella prodotta dall'opposta (doc. 10), con rifermento alla notifica di avvenuta cessione.
Ed ancora, in base alla suddetta dichiarazione degli organi di BNL, i rapporti ceduti con riferimento alla posizione “NDG: 303246255 DENOMINAZIONE: , sono dettagliatamente Parte_1 indicati, e tra questi risulta anche, per quello che qui interessa: “EX RAPPORTO: 28739617008
RAPPORTO CRESO: 6100056”.
Sulla scorta di tale documentazione, ben può ritenersi dimostrata la titolarità del credito in capo alla
. CP_1
In proposito, occorre rilevare che "il contratto di cessione di crediti in blocco non risulta soggetto a forme sacramentali o comunque particolari al fine specifico della sua validità", sicchè la prova della cessione può essere fornita con ogni mezzo e anche mediante te- stimonianze o presunzioni (cfr. Cass. n. 5617/20; Cass. n. 10200/21; Corte Appello L'Aquila
18/02/2022, n. 268; Corte Appello Torino, 15/03/2022 n. 297).
In particolare, in base al consolidato orientamento giurisprudenziale, la dichiarazione del cedente comunicata dal cessionario al debitore ceduto mediante la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo, rappresenta un elemento documentale importante, potenzialmente decisivo e come tale ammissibile anche in grado di appello, al fine di dimostrare la titolarità del credito in capo alla cessionaria (Cass. n. 10200/21 cit.).
E, d'altro canto, la circostanza per cui il creditore procedente sia nella disponibilità del titolo esecutivo, come nella specie, può essere spiegata solo in forza dell'acquisita titolarità del credito.
Di qui il rigetto dell'eccezione in esame.
Parimenti infondata è la doglianza relativa al mancato rispetto dell'art. 50 TUB, a mente del quale
“La Banca d'Italia e le banche possono chiedere il decreto d'ingiunzione previsto dall'art. 633 del codice di procedura civile anche in base all'estratto conto, certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca interessata, il quale deve altresì dichiarare che il credito
è vero e liquido”; nel caso che ci occupa, poiché non si verte in tema di opposizione a decreto ingiuntivo e originando il credito da un contratto di mutuo, non sussisteva l'onere per la creditrice di produrre l'estratto conto certificato ex art. 50 TUB.
4 Ad ogni buon conto, l'opposta ha prodotto, in corso di causa (doc. 19 allegato alla seconda memoria), documentazione della BNL in data 19.4.2018 relativa all'estratto conto di Pt_1 con riferimento al mutuo in esame, e certificazione ex art. 50 TUB.
Quale ulteriore motivo di opposizione, la ha dedotto la incertezza del precetto con Parte_1 riferimento al quantum.
In realtà, il precetto contiene una chiara ricostruzione del credito, per cui alla data del 31 luglio
2023 il credito della era pari ad euro 184.904,30. Controparte_1
Nel dettaglio, come si legge sul punto nell'atto oggi impugnato, il suddetto importo risulta costituito come segue:
€ 115.384,80 per capitale residuo a scadere;
€ 15.576,40 per quota capitale delle rate scadute e rimaste insolute;
€ 729,24 per quota interessi delle rate scadute e rimaste insolute;
€ 53.213,85 per interessi di mora su importo capitale maturati sino al 31/07/2023;
e così per un ammontare complessivo dovuto di € 184.904,30, oltre interessi moratori maturati e maturandi al tasso contrattualmente previsto e comunque entro i limiti del tasso soglia tempo per tempo vigente, a decorrere dal 01.08.2023 (compreso) e sino all'effettivo soddisfo.
Come evidente, la somma precettata è determinata e chiaramente ricostruita in tutte le sue componenti, né è normativamente richiesto che il credito sia aggiornato al giorno di notifica del precetto.
A tanto si aggiunga che creditrice ha comunque sviluppato (doc. 15) il conteggio al fine di renderlo ulteriormente chiaro, illustrando lo specifico prospetto degli interessi moratori quantificati nei relativi periodi di riferimento. In proposito, si evidenzia che la somma di euro 115.384,80 è perfettamente coincidente con quella indicata nella lettera di messa in mora indirizzata dalla BNL alla così come quelle di € 15.576,40 ed € 729,24 (la cui sommatoria, difatti, equivale ad Pt_1 euro 16.305,64 (si veda il doc. 8 di parte opposta).
L'assunto della società istante appare dunque infondato.
Ed ancora. L'opponente ha lamentato la mancata allegazione, da parte dell'istituto di credito, del piano di ammortamento al momento della stipula nonché la mancata pattuizione del TAE (Tasso
5 annuo effettivo) e la mancata indicazione nel contratto del regime finanziario di capitalizzazione (se semplice o composto), gli importi delle rate iniziali e l'ammontare totale della quota interessi.
Sulla base di tanto, ha quindi ritenuto che non venisse soddisfatta “la necessità di trasparenza contrattuale” di cui all'art. 117, comma 4, TUB, “rendendo incerto ed indeterminato ovvero indeterminabile l'ammontare della quantità degli interessi da restituire e del risultato finale dell'operazione ai sensi dell'art. 1346 c.c.”.
In realtà, il contratto di mutuo in oggetto (si vedano in particolare gli artt. 2 e 3) contiene tutti gli elementi per la determinazione in modo univoco delle obbligazioni della società mutuataria, contenendo la chiara indicazione dell'importo erogato, la durata del prestito, il numero delle rate e, per ognuna, la quota di capitale e degli interessi, secondo riferimento EU (valore determinabile)
e il relativo divisore.
La mutuataria, dunque, ha avuto la piena conoscenza, nei limiti possibili, degli elementi giuridici ed economici del contratto con conseguente impossibilità di ravvisare una qualche indeterminabilità dell'oggetto, rinvenendosi dallo stesso contratto il costo dell'operazione, accettato dalla odierna opponente.
Ed analoghe considerazioni valgono con riferimento all'omessa informazione del regime finanziario il quale, insieme al tipo di ammortamento, non integra "tassi, prezzi o condizioni" che il contratto deve determinare a pena di nullità ex art. 117 comma 6 TUB.
Quanto all'applicazione di interessi anatocistici, si osserva come la consulenza di parte muova da un presupposto scorretto, ovvero che l'adozione del regime di capitalizzazione composta comporti necessariamente anatocismo.
Al contrario, la capitalizzazione composta è del tutto eterogenea rispetto all'anatocismo ed è solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro.
Senza considerare che, ogni caso, sempre secondo la relazione di parte in atti, il nuovo saldo rideterminato ex art. 117, comma 7, TUB è pari ad euro 101.011,97 a debito della mutuataria per cui, pur volendo accogliere dette conclusioni, il credito della mutuante risulta comunque sussistente e considerevole.
Da ultimo, l'istante lamenta l'indicazione del AE difforme ed inferiore rispetto a quello concretamente applicato.
6 Ebbene, secondo l'orientamento giurisprudenziale condiviso dal Tribunale, “l'ipotetica erronea indicazione del AE/ISC non comporta la nullità della clausola né ai sensi dell'art. 1346 c.c. né ai sensi dell'art. 117 TUB, esulando la fattispecie concreta dalle ipotesi tassative previste dalle suddette disposizioni normative. […]. L'indicatore sintetico di costo non è infatti un ulteriore tasso o costo dell'operazione ma rappresenta un dato sintetico che riassume i costi pattuiti. L'erronea indicazione di tale dato non incide sulla validità della pattuizione dei singoli costi che lo compongono ove naturalmente tali costi siano stati validamente convenuti” (Trib. Monza, 13 dicembre 2016).
Nella specie, il contratto prevede l'espressa pattuizione di tutte le condizioni economiche regolanti il rapporto, nonchè l'indicazione del AE.
L'indicatore non comporta costi ulteriori per il cliente, svolgendo unicamente una funzione informativa, consistente nel consentire al cliente medesimo di rappresentarsi in modo aderente alla realtà il costo totale dell'operazione di credito. In tali termini, si comprende agevolmente la sua irrilevanza ai fini della valida conclusione del contratto.
Tanto chiarito, il problema che si pone è quale sia la sanzione in caso di omissione o di inesatta indicazione del AE/ISC.
Ebbene, mentre per i tassi e gli interessi propriamente intesi soccorre la disposizione di cui all'art. 117, comma 6, TUB, ai sensi della quale "Sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonchè quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati", con riferimento alle clausole del contratto relative a costi che non siano stati inclusi, ovvero siano stati inclusi in modo non corretto nel AE indicato in contratto, la norma di riferimento è unicamente quella di cui all'art. 125 bis TUB la quale sancisce, tra l'altro, la nullità di dette clausole e la loro sostituzione ex lege secondo le modalità di cui al comma settimo della stessa disposizione.
Tale disciplina, tuttavia, è specificamente circoscritta alla clientela consumatrice, con le eccezioni di cui all'art. 122, comma 1, TUB.
Ebbene, la disposizione in esame deve ritenersi nel concreto soggettivamente inapplicabile, poiché la società opponente non riveste, evidentemente, la qualità di consumatore.
Sotto altro profilo, il richiamato art. 122 T.U.B., lett. a) e f), espressamente esclude dal suo ambito di applicazione i casi in cui, pur essendo il contraente un consumatore, il contratto abbia ad oggetto
7 "finanziamenti di importo superiore a 75.000 euro", nonchè i "finanziamenti garantiti da ipoteca su beni immobili aventi una durata superiore a 5 anni".
Nel caso di specie, trattandosi di finanziamento di importo pari ad euro 300.000,00, avente durata superiore a 5 anni e garantito da ipoteca immobiliare, la normativa di cui sopra non può trovare applicazione anche sotto tale ulteriore aspetto.
Nè - sotto altro profilo - le conseguenze invocate dall'istante possono desumersi dall'applicazione dell'art. 117, commi 6 e 7, TUB, atteso che - come sopra rilevato - la disciplina in essi contenuti riguarda tematiche differenti da quella qui controversa, relativa all'ISC/AE ed alle conseguenze della sua erronea indicazione in contratto.
D'altra parte, se così non fosse, non si comprenderebbe il senso della previsione di cui all'art. 125 bis, commi 6 e 7, TUB: ove, infatti, le medesime conseguenze scaturissero dall'applicazione del richiamato art. 117, commi 6 e 7 TUB (che contiene disposizioni relative alla generalità dei contratti bancari), il legislatore non avrebbe avuto ragione alcuna di prevedere, nello specifico settore del credito al consumo, una disciplina ad hoc relativamente al AE (cfr. Tribunale
Bologna, 9 gennaio 2018 n.24).
Invero, l'erronea indicazione dell' in un contratto non disciplinato dall'art. 125 bis TUB Pt_3 può unicamente comportare conseguenze risarcitorie, dovendo tuttavia in tal caso il cliente fornire la prova che, ove gli fosse stato correttamente rappresentato il costo complessivo del credito, non avrebbe stipulato il contratto di finanziamento (ad esempio, perchè lo avrebbe stipulato con altro intermediario, le cui indicazioni relativamente all' fossero state veritiere, ma Pt_3 apparentemente superiori;
prova che, in ogni caso, nella specie è del tutto mancata).
Conseguentemente, la maggioritaria giurisprudenza di merito (condivisa dal Tribunale) ha escluso l'applicabilità dell'art. 117 TUB all'ipotesi di errata indicazione del predetto indice in tutti i contratti non regolati dal Capo II del Titolo VI relativo al "credito ai consumatori" nell'ambito di applicazione definito dalle rilevantissime esclusioni di cui all'art. 122 (cfr. Tribunale Bologna, 28 giugno 2016; Tribunale Milano, 26 ottobre 2017 n.10832; Tribunale Bologna, 20 luglio 2017
n.20759).
Anche il motivo in esame, dunque, appare privo di fondamento.
Sulla base delle esposte argomentazioni, che non rendono necessario disporre la invocata CTU, deve concludersi per l'integrale rigetto dell'opposizione, con ogni conseguenza di legge in ordine alle spese di lite, liquidate come da dispositivo.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Pescara, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dalla in persona del legale rappresentante “pro tempore”, Parte_1 nei confronti della e per essa, nella qualità di procuratrice speciale, la Controparte_1 [...]
in persona del legale rappresentante “pro tempore”, ogni ulteriore istanza, Controparte_2 difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) rigetta l'opposizione;
b) per l'effetto, condanna la società opponente al pagamento delle spese di lite, liquidate nella misura di euro 14.103,00 per compenso professionale, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Pescara, il 21 novembre 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Cleonice G. Cordisco
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