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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/07/2025, n. 9956 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9956 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 31026/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto: RT IE Presidente
Filomena Albano Giudice
FA AB Giudice relatore
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 31026/2024, vertente tra
Parte_1 nata il [...] a [...] con il patrocinio dell'avv. Andrea Cipriani e
Parte_2 nata il [...] a [...] con il patrocinio dell'avv. Andrea De Matteis
-ricorrenti- nonché con l'intervento del Pubblico Ministero
-interventore ex lege-
OGGETTO: regolamentazione delle condizioni sull'esercizio della responsabilità genitoriale sulle figlie minori (classe 2013) e Persona_1
(classe 2018). Persona_2
Ragioni di fatto e di diritto della decisione ha chiesto all'intestato Tribunale di regolamentare le Parte_1
condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale sulle figlie minori
1 e , nate dalla relazione more uxorio intrattenuta con Per_1 Persona_2
la resistente.
costituitasi in giudizio, ha rappresentato Parte_2
preliminarmente di aver raggiunto con il un'intesa in ordine alle Pt_1
modalità di affidamento e gestione delle figlie minori, chiedendo dunque di omologare le condizioni di cui all'accordo intervenuto tra le parti in data 16 aprile 2025.
Le parti, con le note scritte in sostituzione dell'udienza del 5 giugno 2025 hanno confermato le loro conclusioni congiunte e che di seguito si trascrivono:
“PREMESSO CHE
1. le parti, senza mai contrarre matrimonio, hanno convissuto more-uxorio dall'anno 2010 al mese di settembre del 2022 e dalla loro unione sono nate a Roma TI AP il 26 maggio 2013 (C.F. ), C.F._1 oggi di 11 anni, e il 12 aprile 2018 (C.F. Per_2 Persona_2
, oggi di 7 anni. C.F._2
2. Le parti hanno da sempre vissuto a Roma, stabilendo la loro casa familiare in via Paolo Ferrari n. 22, di proprietà della madre del sig.
la signora dove hanno sempre Parte_3 Controparte_1
vissuto anche le figlie, sin dalla loro nascita.
3. Successivamente, essendo sorti tra loro dei problemi relazionali ed essendo finita l'unione sentimentale, i genitori hanno deciso di separarsi e quindi non vivono più insieme dal mese di settembre del 2022, avendo il sig. trasferito la propria residenza in Roma, Via Magnago Parte_1
n. 29.
4. Con ricorso del 22 luglio 2024, il sig. a adito il Tribunale Parte_1
Ordinario di Roma affinché provvedesse a regolare l'affidamento, il diritto di visita ed il mantenimento delle figlie. È stato dunque incardinato un
2 procedimento innanzi alla Sezione Prima - Giudice Dottoressa Roberta
Nocella - R.G.N. 31026/2024, con prima udienza di comparizione delle parti fissata per il giorno 8 maggio 2025.
5. Detto ricorso, unitamente al relativo Decreto di fissazione di udienza è stato notificato alla signora il 7 settembre 2024. Tutto Parte_2
ciò premesso, le parti, assistiti dai rispettivi procuratori, hanno concordato di regolare i loro futuri rapporti e quelli con le loro figlie alle seguenti
CONDIZIONI
1) Le premesse formano parte integrante del presente accordo.
2) I signori e provvederanno Parte_2 Parte_3
autonomamente al proprio mantenimento, essendo entrambi economicamente autosufficienti e percependo redditi simili.
3) Le figlie oggi minorenni e rimarranno Persona_2 Persona_1
affidate ad entrambi i genitori, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per ciò che riguarda le questioni di ordinaria amministrazione e congiunto per le questioni di straordinaria amministrazione.
4) Le figlie resteranno collocate prevalentemente presso la madre, nella casa che è sempre stata la loro dimora familiare di proprietà della madre del sig. la signora sita in Parte_3 Controparte_1
Roma, via Paolo Ferrari n. 22, ove le minori manterranno la propria residenza abituale.
5) Il diritto del padre di far visita alle figlie verrà regolato come segue:
- il padre avrà diritto di averle e tenerle con sé quando lo desidera, ma comunque previo accordo con la madre e compatibilmente con le esigenze delle bambine e dei genitori;
3 - in ipotesi di disaccordo tra i genitori, le parti concordano che il padre possa tenere con sé le figlie ogni mercoledì pomeriggio, compatibilmente con le esigenze scolastiche delle figlie dalle ore 14:00 alle ore 23:00.
Le bambine trascorreranno inoltre i fine settimana alternativamente con ciascuno dei genitori. Nei fine settimana in cui staranno col papà, egli avrà diritto ad averle con sé dall'uscita da scuola del venerdì, con pernotto, sino alla mattina del lunedì, quando egli le riaccompagnerà a scuola.
Le bambine trascorreranno le festività natalizie ad anni alterni con ciascun genitore per sette giorni consecutivi, da intendersi dal 22 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio.
Le vacanze pasquali ed i lunedì dell'Angelo verranno trascorsi ad anni alterni con ciascuno dei genitori, da concordarsi entro il primo di aprile di ogni anno.
Quanto alle vacanze estive, le bambine staranno con ciascun genitore per
15 giorni consecutivi, previo accordo da stabilirsi entro il 30 giugno di ogni anno. Resta comunque inteso che è facoltà delle parti di modificare queste modalità di visita in modo consensuale e con congruo preavviso.
6) Il sig. corrisponderà alla signora Parte_3 Parte_2
a titolo di partecipazione al mantenimento della prole, la somma
[...]
mensile di Euro 400,00 (quattrocento/00) con rivalutazione annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'Istat nella misura del
100%. Il versamento avverrà mediante bonifico bancario sul seguente
IBAN: IT09 A034 4003 2160 0000 8158 900, con valuta entro il giorno 10 di ogni mese. Il sig. ontribuirà inoltre al 50% delle Parte_3
spese straordinarie, mediche (non assicurate dal SSN), di istruzione e sportive, determinate sulla base del vigente protocollo in uso al Tribunale di Roma.
4 7) L'assegno unico e l'assegno di invalidità destinato alla piccola
[...]
rimarranno nella disponibilità della madre che li utilizzerà Persona_2
nell'esclusivo interesse della prole.
8) Con la sottoscrizione del presente accordo, le parti dichiarano di aver definito ogni questione sorta in merito alla loro relazione sino ad oggi intercorsa, anche con riferimento alle condotte pregiudizievoli che il sig. nel ricorso introduttivo del predetto Giudizio R.G.N. 31026/2024, Pt_1 asserisce essere state poste in essere dalla signora nei confronti Parte_2
suoi, delle figlie e della propria compagna. Riguardo a ciò, pertanto, le parti rinunciano ad ogni relativa azione e/o pretesa.
9) Le parti si impegnano a depositare nella predetta procedura pendente innanzi al Tribunale di Roma - Sezione Prima - Giudice Dottoressa Roberta
Nocella - R.G.N. 31026/2024 un'istanza congiunta per la conversione del rito da giudiziale in consensuale ed omologa delle presenti condizioni, prevedendo la compensazione delle spese legali dovute ai rispettivi avvocati.
10) Per tutto quanto qui non definito, le parti fanno espresso rinvio a quanto previsto dal Protocollo sottoscritto dal Tribunale Civile di Roma il
17.12.2014, in quanto applicabile ai loro futuri rapporti.
11) Le parti si prestano sin da ora il consenso per il rilascio e il rinnovo del passaporto delle figlie”
Gli accordi raggiunti tra le parti devono essere fatti propri dal Tribunale in quanto non contrari a norme imperative di legge e non contrastanti con l'interesse della prole minore, né sul piano materiale né sul piano affettivo.
Spese compensate attesa la natura e l'esito del giudizio.
Per questi motivi
5 il Tribunale, definitivamente pronunciando, dispone in conformità a quanto indicato dalle parti nell'accordo dalle stesse raggiunto, le cui condizioni sono riportate in parte motiva;
spese della lite compensate.
Roma, 19 giugno 2025
Il Giudice estensore
FA AB
Il Presidente
RT IE
6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto: RT IE Presidente
Filomena Albano Giudice
FA AB Giudice relatore
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 31026/2024, vertente tra
Parte_1 nata il [...] a [...] con il patrocinio dell'avv. Andrea Cipriani e
Parte_2 nata il [...] a [...] con il patrocinio dell'avv. Andrea De Matteis
-ricorrenti- nonché con l'intervento del Pubblico Ministero
-interventore ex lege-
OGGETTO: regolamentazione delle condizioni sull'esercizio della responsabilità genitoriale sulle figlie minori (classe 2013) e Persona_1
(classe 2018). Persona_2
Ragioni di fatto e di diritto della decisione ha chiesto all'intestato Tribunale di regolamentare le Parte_1
condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale sulle figlie minori
1 e , nate dalla relazione more uxorio intrattenuta con Per_1 Persona_2
la resistente.
costituitasi in giudizio, ha rappresentato Parte_2
preliminarmente di aver raggiunto con il un'intesa in ordine alle Pt_1
modalità di affidamento e gestione delle figlie minori, chiedendo dunque di omologare le condizioni di cui all'accordo intervenuto tra le parti in data 16 aprile 2025.
Le parti, con le note scritte in sostituzione dell'udienza del 5 giugno 2025 hanno confermato le loro conclusioni congiunte e che di seguito si trascrivono:
“PREMESSO CHE
1. le parti, senza mai contrarre matrimonio, hanno convissuto more-uxorio dall'anno 2010 al mese di settembre del 2022 e dalla loro unione sono nate a Roma TI AP il 26 maggio 2013 (C.F. ), C.F._1 oggi di 11 anni, e il 12 aprile 2018 (C.F. Per_2 Persona_2
, oggi di 7 anni. C.F._2
2. Le parti hanno da sempre vissuto a Roma, stabilendo la loro casa familiare in via Paolo Ferrari n. 22, di proprietà della madre del sig.
la signora dove hanno sempre Parte_3 Controparte_1
vissuto anche le figlie, sin dalla loro nascita.
3. Successivamente, essendo sorti tra loro dei problemi relazionali ed essendo finita l'unione sentimentale, i genitori hanno deciso di separarsi e quindi non vivono più insieme dal mese di settembre del 2022, avendo il sig. trasferito la propria residenza in Roma, Via Magnago Parte_1
n. 29.
4. Con ricorso del 22 luglio 2024, il sig. a adito il Tribunale Parte_1
Ordinario di Roma affinché provvedesse a regolare l'affidamento, il diritto di visita ed il mantenimento delle figlie. È stato dunque incardinato un
2 procedimento innanzi alla Sezione Prima - Giudice Dottoressa Roberta
Nocella - R.G.N. 31026/2024, con prima udienza di comparizione delle parti fissata per il giorno 8 maggio 2025.
5. Detto ricorso, unitamente al relativo Decreto di fissazione di udienza è stato notificato alla signora il 7 settembre 2024. Tutto Parte_2
ciò premesso, le parti, assistiti dai rispettivi procuratori, hanno concordato di regolare i loro futuri rapporti e quelli con le loro figlie alle seguenti
CONDIZIONI
1) Le premesse formano parte integrante del presente accordo.
2) I signori e provvederanno Parte_2 Parte_3
autonomamente al proprio mantenimento, essendo entrambi economicamente autosufficienti e percependo redditi simili.
3) Le figlie oggi minorenni e rimarranno Persona_2 Persona_1
affidate ad entrambi i genitori, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per ciò che riguarda le questioni di ordinaria amministrazione e congiunto per le questioni di straordinaria amministrazione.
4) Le figlie resteranno collocate prevalentemente presso la madre, nella casa che è sempre stata la loro dimora familiare di proprietà della madre del sig. la signora sita in Parte_3 Controparte_1
Roma, via Paolo Ferrari n. 22, ove le minori manterranno la propria residenza abituale.
5) Il diritto del padre di far visita alle figlie verrà regolato come segue:
- il padre avrà diritto di averle e tenerle con sé quando lo desidera, ma comunque previo accordo con la madre e compatibilmente con le esigenze delle bambine e dei genitori;
3 - in ipotesi di disaccordo tra i genitori, le parti concordano che il padre possa tenere con sé le figlie ogni mercoledì pomeriggio, compatibilmente con le esigenze scolastiche delle figlie dalle ore 14:00 alle ore 23:00.
Le bambine trascorreranno inoltre i fine settimana alternativamente con ciascuno dei genitori. Nei fine settimana in cui staranno col papà, egli avrà diritto ad averle con sé dall'uscita da scuola del venerdì, con pernotto, sino alla mattina del lunedì, quando egli le riaccompagnerà a scuola.
Le bambine trascorreranno le festività natalizie ad anni alterni con ciascun genitore per sette giorni consecutivi, da intendersi dal 22 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio.
Le vacanze pasquali ed i lunedì dell'Angelo verranno trascorsi ad anni alterni con ciascuno dei genitori, da concordarsi entro il primo di aprile di ogni anno.
Quanto alle vacanze estive, le bambine staranno con ciascun genitore per
15 giorni consecutivi, previo accordo da stabilirsi entro il 30 giugno di ogni anno. Resta comunque inteso che è facoltà delle parti di modificare queste modalità di visita in modo consensuale e con congruo preavviso.
6) Il sig. corrisponderà alla signora Parte_3 Parte_2
a titolo di partecipazione al mantenimento della prole, la somma
[...]
mensile di Euro 400,00 (quattrocento/00) con rivalutazione annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'Istat nella misura del
100%. Il versamento avverrà mediante bonifico bancario sul seguente
IBAN: IT09 A034 4003 2160 0000 8158 900, con valuta entro il giorno 10 di ogni mese. Il sig. ontribuirà inoltre al 50% delle Parte_3
spese straordinarie, mediche (non assicurate dal SSN), di istruzione e sportive, determinate sulla base del vigente protocollo in uso al Tribunale di Roma.
4 7) L'assegno unico e l'assegno di invalidità destinato alla piccola
[...]
rimarranno nella disponibilità della madre che li utilizzerà Persona_2
nell'esclusivo interesse della prole.
8) Con la sottoscrizione del presente accordo, le parti dichiarano di aver definito ogni questione sorta in merito alla loro relazione sino ad oggi intercorsa, anche con riferimento alle condotte pregiudizievoli che il sig. nel ricorso introduttivo del predetto Giudizio R.G.N. 31026/2024, Pt_1 asserisce essere state poste in essere dalla signora nei confronti Parte_2
suoi, delle figlie e della propria compagna. Riguardo a ciò, pertanto, le parti rinunciano ad ogni relativa azione e/o pretesa.
9) Le parti si impegnano a depositare nella predetta procedura pendente innanzi al Tribunale di Roma - Sezione Prima - Giudice Dottoressa Roberta
Nocella - R.G.N. 31026/2024 un'istanza congiunta per la conversione del rito da giudiziale in consensuale ed omologa delle presenti condizioni, prevedendo la compensazione delle spese legali dovute ai rispettivi avvocati.
10) Per tutto quanto qui non definito, le parti fanno espresso rinvio a quanto previsto dal Protocollo sottoscritto dal Tribunale Civile di Roma il
17.12.2014, in quanto applicabile ai loro futuri rapporti.
11) Le parti si prestano sin da ora il consenso per il rilascio e il rinnovo del passaporto delle figlie”
Gli accordi raggiunti tra le parti devono essere fatti propri dal Tribunale in quanto non contrari a norme imperative di legge e non contrastanti con l'interesse della prole minore, né sul piano materiale né sul piano affettivo.
Spese compensate attesa la natura e l'esito del giudizio.
Per questi motivi
5 il Tribunale, definitivamente pronunciando, dispone in conformità a quanto indicato dalle parti nell'accordo dalle stesse raggiunto, le cui condizioni sono riportate in parte motiva;
spese della lite compensate.
Roma, 19 giugno 2025
Il Giudice estensore
FA AB
Il Presidente
RT IE
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