Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 29/01/2025, n. 435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 435 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
All'udienza del 28.01.2025 viene aperto il verbale e il Giudice accerta la regolare comunicazione alle parti del verbale di udienza del 26.11.2024, con cui è stata disposta la trattazione scritta mediante il deposito di note.
Prende atto delle note conclusive e delle note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. dalle parti,
queste ultime da valere come presenza all'udienza.
IL G.O.P.
Dopo camera di consiglio, provvede come di seguito, ad ore 15.30.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo - III Sezione Civile
in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario Dott.ssa Francesca Taormina, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 16645 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2020
TRA
in persona del legale rappresentante pro-tempore, (Avv. Francesco Parte_1
Todaro)
opponente
E
, in persona del legale rappresentante pro-tempore Controparte_1
(Avv. Massimo Sidoti)
opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Il Tribunale di Palermo - III Sezione Civile, in persona del giudice onorario, ogni contraria istanza ed eccezione respinta e definitivamente pronunziando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
- Revoca il decreto ingiuntivo n. 5508/2020, emesso, su ricorso della Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, dal Tribunale di Palermo
[...]
12.876,75, oltre interessi come liquidati nel d.i.;
- Condanna l'opponente alla rifusione in favore dell'opposta delle spese della fase monitoria,
liquidate come nel d.i., e di quelle della presente fase del giudizio, liquidate d'ufficio in complessivi € 2.958,00, oltre Iva e Cpa come per legge e spese generali nella misura del
15% del compenso totale della prestazione, oltre che delle spese di ctu, liquidate come da decreto in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il decreto ingiuntivo opposto, emesso su istanza della il Controparte_1
Tribunale di Palermo ha ingiunto alla il pagamento della complessiva Parte_1
somma di € 15.292,33 a saldo delle fatture nn. 12 e 13 del 15.10.2018 emesse per la fornitura di uva
, oltre interessi e spese della fase monitoria. Parte_2
Con l'atto di opposizione del 22.12.2020 la ha contestato la debenza delle somme Parte_1
ingiunte sia sotto il profilo dell'an che del quantum, la natura biologica dell'uva venduta e la congruità della somma già corrisposta di € 9.500,00; parte opponente ha, poi, eccepito la compensazione delle somme pretese dalla ricorrente con un proprio asserito controcredito di €
14.786,40, portato dalle fatture nn. 369 del 28.12.2018 e 373 del 29.12.2018, per l'imbottigliamento di n. 1320 bottiglie di vino grillo e per la fornitura di vino bianco e rosso sfuso.
Resistendo all'opposizione, parte opposta ha affermato la debenza delle poste ingiunte e chiesto il rigetto dell'opposizione, rappresentando di avere eseguito correttamente le prestazioni oggetto delle fatture e negando l'esecuzione delle prestazioni oggetto del credito eccepito in compensazione.
Ciò detto, mette conto osservare, preliminarmente, che l'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio (artt. 633 e segg. c.p.c.), si svolge nel contraddittorio delle parti e secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 cpv c.p.c.).
Ne consegue che il giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunziare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni proposte ex adverso.
Secondo granitica giurisprudenza di legittimità, nella struttura del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non si verifica, infatti, alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che l'attore in senso sostanziale è indubbiamente l'opposto mentre il ruolo di convenuto in senso sostanziale è recitato dall'opponente; e, dunque, esplicando ciò i suoi effetti sia in ordine ai poteri ed alle preclusioni di ordine processuale rispettivamente previsti per ciascuna delle due parti, sia nell'ambito dell'onere della prova, grava sull'opposto l'onere della prova dei fatti costitutivi della domanda proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo e sull'opponente quella degli eventuali fatti estintivi dell'obbligazione (Cass. Civ., sez. III, n.
5071/09; sez. II, n. 13272/04; sez. lav., n. 3156/02; sez. I, n. 8718/00).
Ed allora, facendo applicazione dei surriportati principi generali posti in tema di onere della prova nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, è da dire che parte ingiungente ha sufficientemente provato l'esistenza del credito azionato con il d.i.
Invero, parte opposta non ha soltanto prodotto in giudizio, nella fase monitoria, le due fatture azionate, la n. 12, per la fornitura di uva fresca per il complessivo importo di € Parte_2
20.961,60 (i.i.) e la n. 13, per la fornitura di uva fresca per il complessivo importo di € Pt_2
3.830,75 (i.i.) – emesse entrambe il 15.10.2018 –, ma anche i relativi documenti di trasporto, ovvero i ddt nn. 8, 9 e 19 del 20.09.2018 e 21.09.2018 per il primo documento e il ddt n. 10 del 21.09.2018
per il secondo, tutti regolarmente sottoscritti dal destinatario con sottoscrizioni mai tempestivamente disconosciute.
Peraltro, la produzione dell'opposta non fa che smentire clamorosamente la tesi dell'ingiunta,
secondo cui parte ricorrente non avrebbe eseguito nessuna fornitura in proprio favore, non avendo le fatture prodotte in fase monitoria alcuna pregnanza probatoria in questa fase di cognizione e difettando – a suo dire – la prova della fornitura in assenza dei ddt, che la Controparte_1
ha, invece, allegato al fascicolo di cognizione.
[...]
Non può non rinvenirsi nell'impostazione difensiva dell'opponente un'intima contraddittorietà, laddove, se, da un lato, essa nega l'esistenza di un rapporto contrattuale avente ad oggetto la fornitura di cui alle fatture de quibus; dall'altro, riconosce di avere parzialmente pagato l'importo dovuto per le uve oggetto delle fatture con la corresponsione di € 9.500,00, ritenendola satisfattiva,
in base al valore commerciale del prodotto, e ne contesta la qualità rispetto alla richiesta.
L'opponente lamenta, invero, l'esorbitanza del prezzo chiesto in considerazione del fatto che le uve sono state “spacciate” in fatture come biologiche ma, in realtà, prive di certificazione. E tuttavia, sul punto, basti dire che la qualità del prodotto è stata indicata nei ddt sottoscritti dall'opposta come biologica, sia per le uve che per le uve , senza che il Parte_2 Pt_2
destinatario sollevasse obiezione alcuna: tanto non si evince dai documenti, che non riportano alcuna informazione in tal senso.
Né sembra che alcuna contestazione sia mai stata agitata dalle nel corso del Parte_1
(lungo) rapporto commerciale con la , se non per la prima volta con l'opposizione al d.i. CP_1
È logico opinare che, ove il prodotto non fosse stato corrispondente alla qualità richiesta, parte ingiunta avrebbe certamente contestato la fornitura, insorgendo di fronte alle richieste di pagamento, che avrebbe dovuto percepire come ingiuste, piuttosto che pagare – come ha ammesso di avere fatto – la somma di € 9.500,00 e attendere la notifica del d.i. per eccepire la mancanza di qualità certificata delle uve acquistate.
D'altra parte, incaricato di accertare la congruità del prezzo di vendita di cui alle fatture nn. 12 e 13 del 15.10.2018 emesse dall' il nominato Ctu ha concluso nel Controparte_1
senso che “il prezzo dell'uva è ritenuto congruo;
sottostimato invece il prezzo Parte_3
Par dell' ”. Parte_4
Deve, pertanto, reputarsi fondata la domanda avanzata dall'opposta con il d.i. nella misura oggetto della sua prospettazione.
A questo punto, va esaminata l'eccezione di compensazione formulata dall'opponente.
Assume la di essere creditrice nei confronti dell' Parte_1 Controparte_1
dell'importo complessivo di € 14.786,40, di cui alle fatture n. 369 del 28.12.2018 e 373 del
29.12.2018 per l'imbottigliamento di n. 1320 bottiglie di vino grillo e per fornitura di vino bianco e rosso sfuso.
Ebbene, se il credito portato dalla fattura n. 373 appare sufficientemente dimostrato, tanto non è a dirsi di quello eccepito in compensazione per la fornitura di vino sfuso portato dalla fattura n. 369.
Ora, la svolta attività istruttoria ha confermato che effettivamente l'opponente provvide all'imbottigliamento di vino Grillo di cui alla fattura n. 373.
Le dichiarazioni dei testi escussi sono, sul punto, sufficientemente univoche.
Il teste , premettendo di essere stato un dipendente dell'opponente fino al 2019 e di Testimone_1
conoscere anche l'opposta “perché imbottigliavamo il vino con l'uva che la portava alle CP_1 Fattorie”, ha dichiarato che “io stesso mi occupai personalmente dell'imbottigliamento insieme al mio collega ”; a detta del , si trattava dell'imbottigliamento di 1320 bottiglie di Testimone_2 Tes_1
vino bianco ( ). Pt_2
Ancor più specificatamente, il teste ha soggiunto di avere consegnato al – marito della Per_1
– delle scatole con bottiglie di vino bianco “con le etichette di cui ho parlato prima”, id CP_1
est etichette di colore blu con la scritta “bollè” e il nome . CP_1
Anche il teste , collega del , corroborando le affermazioni di quest'ultimo, ha Testimone_2 Tes_1
confermato di essersi occupato “dell'imbottigliamento e confezionamento del vino”, precisando che si trattava di un vino bianco di qualità Grillo.
D'altra parte, la circostanza ha trovato significativa conferma nelle dichiarazioni di S_
, teste addotto dall'opposta, che, seppure evidentemente interessato alla vicenda – il teste è,
[...]
invero, il coniuge della e, per sua stessa ammissione, attivamente coinvolto nell'attività CP_1
della moglie (che aiutava nella gestione dell'azienda “per guardare gli interesse di mia moglie”) e diretto contraddittore del , con cui prese gli accordi –, ha confermato di avere ricevuto dalla Tes_2
società opponente circa 1000 bottiglie di vino bianco, recanti un'etichetta di colore blu, “con la dicitura che era l'etichetta dell'azienda ”. Per_2 CP_1
Sul punto, il Ctu ha rappresentato che “il prezzo dell'imbottigliamento è assolutamente congruo”.
E dunque, sussistono sufficienti elementi per ritenere provato il credito dell'opponente per l'imbottigliamento del vino portato dalla fattura n. 373 di importo complessivo di € 2.415,60. Pt_2
Tanto non può dirsi, invece, in ordine alla fattura n. 369 dell'importo complessivo di € 12.370,80
(i.i.) emessa dall'opponente per la fornitura di vino bianco e vino rosso sfuso.
Invero, sostiene parte ingiunta che il vino oggetto della fattura sarebbe stato dalla stessa venduto alla . CP_1
In proposito, il teste ha riferito genericamente che “il veniva con una jeep a prendere Tes_1 Per_1
il vino e io stesso lo versavo nei bidoni che lui portava, mentre lo stesso andava in amministrazione
a firmare i ddt. Il veniva a ritirare per conto dell'azienda ” e che “riempivo i Per_1 CP_1
bidoni di vino che mi portava”. Per_1 Corroborando le affermazioni del collega , anche ha dichiarato di conoscere la Tes_1 Testimone_2
ditta opposta “perché veniva da noi a caricare il vino;
preciso che a caricare il vino veniva il marito della , ”. CP_1 Testimone_3
Nessuno dei due testi, però, è stato in grado di precisare se il vino “caricato” dal nei bidoni Per_1
che egli stesso forniva fosse stato venduto o reso dall'opponente all'opposta.
Sulla fattura n. 369 prodotta dall'opponente con l'atto di citazione, infatti, alla voce “descrizione” si legge “reso vino bianco generico” e “reso vino rosso generico lt 30”: sembra, quindi, che la fornitura sia stata prima acquistata dall'opponente e poi da questa restituita all'opposta, dovendosi così escludere che il vino sia stato venduto e, di conseguenza, che parte opponente abbia diritto al pagamento del prezzo.
Non si comprende, tuttavia, perché, nella fattura n. 369 del 28.12.2018, che l'opponente ha depositato in giudizio con la nota dell'08.10.2021, alla voce “descrizione” sia stata indicata la causale “vendita” e non più “reso”.
Peraltro, laddove il vino fosse stato reso all'opposta, l'opponente non avrebbe dovuto emettere una fattura ma ricevere una nota di credito in proprio favore.
Laddove, invece, fosse intercorsa una vendita, nessuna prova ha offerto l'opponente di avere eseguito la fornitura e quali fossero le condizioni contrattuali: essa si è limitata a produrre una fattura (anzi, due fatture – una attestante una vendita, l'altra attestante un reso), che, come anche recentemente ribadito dalla Suprema Corte, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale e alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito;
pertanto, quando tale rapporto sia contestato fra le parti, la fattura non può costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma può al massimo costituire un mero indizio (Cass. Civ., n 949/2024).
Non può neppure comprendersi perché l'opponente, pur vantando un credito consistente nei confronti dell'opposta per la asserita vendita del vino sfuso, non ne abbia mai sollecitato (o almeno di tanto non vi è prova in atti) il pagamento, attendendo la notifica del d.i. per sollevare l'eccezione di compensazione, senza però chiedere riconvenzionalmente il saldo della fattura. Discende da tanto che il credito che parte opponente assume di vantare nei confronti dell'opposta nella misura di € 12.370,80 non può dirsi certo né dimostrato.
L'esito di siffatto percorso argomentativo è che deve reputarsi sussistente il credito dell'opposta nella misura oggetto del d.i. e che lo stesso va compensato con il controcredito dimostrato dell'opponente pari ad € 2.415,60, residuando la somma di € 12.876,75 a credito dell'opposta.
Il d.i. impugnato va, dunque, revocato e l'opponente va condannata a pagare alla ricorrente la somma di € 12.876,75, oltre interessi per come liquidati nel d.i.
In ordine al governo delle spese di lite, tenuto conto del fatto che l'eccezione di compensazione dell'opponente è stata accolta soltanto in minima parte, le spese della fase monitoria, così come quantificate nel decreto, vanno poste a carico della stessa;
quelle della presente fase seguono la soccombenza e, liquidate, in difetto di notula, sulla base dei parametri introdotti (in attuazione dell'art. 13, VI co., L. 247/12) dal D.M. 55/14, aggiornati al D.M. n. 147/22 e applicabili a tutte le liquidazioni successive alla data di entrata in vigore (23.10.22), in complessivi € 2.958,00, oltre Iva
e Cpa come per legge e spese generali nella misura del 15% del compenso totale della prestazione,
vanno poste anch'esse a carico dell'opponente, a carico della quale vanno poste anche le spese di ctu, liquidate come da decreto in atti.
Così deciso in Palermo alla udienza odierna del 28 gennaio 2025
Il G.O.P.
Dr.ssa Francesca Taormina