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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 23/09/2025, n. 4088 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4088 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE QUARTA CIVILE
nella persona del Giudice dott. Francesco Moroni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 24692/2022, promoSA da:
(Partita Iva , in persona del legale rappresentante CP_1 P.IVA_1
Dott.SA , rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Fanelli ed Controparte_2
elettivamente domiciliata presso il cui Studio, in Torino, C.so AleSAndro Tassoni
n° 14, in forza di procura 25.11.2021 rilasciata con foglio a parte in calce all'istanza di mediazione di pari data;
-attrice-
Contro già (P.IVA Controparte_3 Controparte_4
gruppo BPER , in persona del suo procuratore speciale, Avv. P.IVA_2 CP_5
rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Rivellini ed elettivamente
[...]
domiciliata presso il suo studio del medesimo in Genova, Via Ceccardi 4/19 in forza di procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione;
-convenuta-
*****
Oggetto: Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie (art.2043 c.c. e norme speciali);
pagina 1 di 13 Udienza figurata di precisazione delle conclusioni: 15.05.2025
CONCLUSIONI
Per parte attrice (come da note scritte del 15.05.2025):
Voglia Codesto Ill.mo adito Tribunale;
Reiectis contrariis;
Previe le declaratorie di rito e del caso.
In via istruttoria:
Previa, occorrendo, ammissione dei capi di prova da 1) a 18), indicati in narrativa, sfrondati eventualmente da ogni osservazione ed affermazione valutativa, e preceduti dal rituale “Vero che”;
Nel merito:
Dichiarare tenuta e condannare la convenuta a titolo di Controparte_3
rimborso risarcitorio, al pagamento integrale della somma di € 423,26, oltre gli interessi moratori e la rivalutazione monetaria, dal giorno 22.03.2016; nonché, per lo stesso titolo, al pagamento della somma di € 1.493,24, oltre gli interessi moratori e la rivalutazione monetaria, dal giorno 07.02.2019, a favore della parte attrice
[...]
per le causali di cui in narrativa;
Dichiarare altresì tenuta e Parte_1
condannare la convenuta al risarcimento dei danni conseguenti CP_3
alla colpevole condotta bancaria posta in essere da , comportante Controparte_6
disagi economico/finanziari e lesione d'immagine conseguenti all'ingiusta segnalazione alla Centrale Rischi Interbancaria, liquidati secondo equità nella misura di € 7.000,00, ovvero nella misura maggiore od inferiore, ritenuta di giustizia. Con espreSA riserva di eventuale integrazione e precisazione delle conclusioni e di ogni istanza istruttoria, ai sensi dell'art. 183 c.p.c., nonché di risarcimento degli ulteriori danni.
Il tutto, in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di giudizio, comprensive del rimborso 15% ex lege, oltre accessori di legge.
pagina 2 di 13
Per parte convenuta (come da note scritte del 14.05.2025):
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza (anche istruttoria), azione, eccezione e deduzione reietta, previe le pronunce e le declaratorie tutte del caso, respingere integralmente, poiché inammissibili e/o infondate in fatto ed in diritto e/o improvate e/o come meglio, le domande tutte formulate da parte attrice, per i motivi di cui al presente atto, mandando per l'effetto completamente assolta la Banca odierna convenuta.
Con vittoria di spese, ivi compresi i compensi di avvocato, da liquidarsi ex D.M.
55/2014 e s.m.i.”.
*****
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto datato 13.12.2022 la (in precedenza CP_1 Controparte_7
ha convenuto in giudizio la per chiederne la condanna al CP_3
risarcimento dei danni patrimoniali dalla steSA patita, in particolare perché:
• nell'anno 2015 parte attrice ceSAva di fatto il suo rapporto bancario con la
(istituto di credito poi assorbito da a far data CP_6 CP_3
dal 28.11.2022);
• nel settembre 2017 il Direttore della Banca avvisava parte attrice dello CP_6
sconfinamento del conto corrente, risultando lo stesso passivo per l'ammontare di €810,85. All'incontro del 6.10.2017 il Direttore comunicava alla predetta che il passivo era stato accumulato nel tempo, in particolare dal 2015 per via del canone mensile dell'home banking e a causa di un assegno circolare emesso dalla medesima Banca convenuta;
• agli inizi del 2019 la veniva per la prima volta a conoscenza Controparte_7
dell'esistenza di una segnalazione di sofferenza alla Centrale Rischi
Interbancaria, proveniente dalla , che impediva alla steSA di CP_6
ottenere un qualsivoglia tipo di finanziamento;
pagina 3 di 13 • in data 07.02.2019 parte attrice saldava, quindi, alla l'importo CP_6
richiesto ai fini del ripianamento del debito per l'ammontare di € 1.493,24;
• sebbene fosse stato effettuato il ripianamento del debito da parte attrice nei confronti del predetto Istituto Bancario, la steSA lamenta il fatto che non poSA comunque ottenere finanziamenti per via della segnalazione effettuata a suo carico;
• , infine, non partecipava alla procedura di mediazione fiSAta in CP_6
data 22.12.2021;
Si costituiva in giudizio la ccependo: Controparte_3
• che non veniva effettuata alcuna comunicazione da parte attrice circa la sua volontà di voler recedere dal contratto di conto corrente, né veniva spedita a mezzo di raccomandata alcuna missiva di recesso, modalità peraltro prevista dal contratto stipulato dalla steSA parte attrice;
• che il contratto prevedeva altresì il pagamento inerente al servizio “ Parte_2
pattuendo il corrispettivo mensile unitario di € 25,00;
[...]
• che il predetto contratto prevedeva in caso di notifica di sequestri e pignoramenti presso terzi che la fosse autorizzata a vincolare quanto CP_6
presente sui predetti rapporti fino alla concorrenza del complessivo importo pignorato e/o sequestrato;
• che la , ricevendo la notifica di un pignoramento presso terzi promosso da CP_6
altra società, in data 23.06.2015 rilasciava la dichiarazione di terzo ex. art 547
c.p.c., attestando l'esistenza di un credito a favore dell'allora Controparte_7
di € 605,75 pari al saldo attivo del conto corrente. La Banca convenuta in data
24.05.2016 emetteva, quindi, un assegno circolare in favore del creditore procedente per la somma di € 605,75;
• che a causa di quest'ultimo addebito, nonché di ulteriori addebiti dovuti dalle commissioni contrattualmente previste a carico della parte attrice, il conto pagina 4 di 13 corrente della medesima iniziava a registrare saldi periodici negativi e a partire dal II trimestre 2016 si chiudeva con uno scoperto di € 332,26;
• che nel corso del 2017 il personale della Filiale di Rivoli contattava la invitandola a ripianare la sua posizione debitoria al fine di evitare CP_7
la classificazione a sofferenza della posizione e le conseguenti segnalazioni alla
Centrale Rischi di Banca d'Italia. Tuttavia, la società attrice - mancando di effettuare il ripianamento della somma ormai lievitata ad € 1.493,24 - veniva segnalata dall'istituto bancario alla predetta Centrale di Rischi;
CP_6
• che solo in data 07.02.2019 la provvedeva a saldare il dovuto CP_7
pagamento versando la predetta somma;
• che la convenuta a seguito del pagamento provvedeva alla chiusura della CP_6
summenzionata segnalazione subito dopo il ripianamento del debito da parte della Controparte_7
Con ordinanza del 11.03.2024 il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha disposto udienza di precisazione delle conclusioni ex art. 127 ter c.p.c. assegnando alle parti il termine perentorio del 15.05.2025.
Quindi, con provvedimento del 19.05.2025 il Giudice ha assegnato i termini di cui all'art 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusioni e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito la domanda è infondata e va rigettata.
In primo luogo, è da ritenersi priva di qualsivoglia fondamento l'affermazione di parte attrice circa la presunta ceSAzione del rapporto bancario tra la società
(oggi e la sin dall'anno Controparte_7 CP_1 Controparte_6
2015.
Si osserva, infatti, così come evidenziato da parte convenuta, che il contratto di conto corrente bancario datato 18.03.2010, in particolare l'art. 31 alla voce pagina 5 di 13 “Recesso” prevede che “il Cliente e la Banca hanno diritto di recedere in qualsiasi momento, dandone comunicazione per iscritto e con il preavviso di cinque giorni, dal contratto di conto corrente e/o dalla inerente convenzione di assegno, nonché di esigere il pagamento di tutto quanto sia reciprocamente dovuto. Il recesso dal contratto provoca la chiusura del conto” (p. 8).
Nel caso in esame parte attrice non ha allegato alcun documento scritto e inoltrato alla Banca convenuta dal quale sia possibile ricavare la sua volontà circa la ceSAzione del rapporto di conto corrente bancario con l'istituto , in CP_6
particolare, la steSA non ha specificato le modalità con le quali avrebbe manifestato la sua decisione di recedere dal contratto in esame.
Sulla scorta di quanto previsto dalla clausola contrattuale precedentemente riportata è evidente che la mera condotta del correntista circa l'inutilizzabilità del conto corrente non si è dimostrata né adeguata né sufficiente ai fini della chiusura dello stesso da parte dell'istituto bancario, il quale legittimamente ha mantenuto attivo il rapporto con il correntista Controparte_7
Vieppiù si evidenzia che nel gennaio 2015 la riceveva la notifica di un CP_6
pignoramento presso terzi nei confronti della (debitrice esecutata, in CP_1
allora che veniva iscritto a ruolo presso il Tribunale di Torino e Controparte_7
a cui faceva seguito l'ordinanza di assegnazione (doc. 8 parte convenuta).
Se ne desume che la predetta procedura giudiziaria, che vedeva coinvolta, da un lato, la in qualità di terzo pignorato e, dall'altro, la CP_6 Controparte_7
quale debitore esecutato, metteva comunque a conoscenza quest'ultimo con riguardo al proprio conto corrente attivo presso la prima eliminandone, dunque, qualsivoglia potenziale dubbio circa la sua esistenza.
In secondo luogo, parte attrice ha contestato l'addebito della somma di € 605,75 effettuato in data 24.05.2015 sul c.c. n. 118280 da parte della CP_6
tramite assegno circolare.
pagina 6 di 13 Sul punto si richiama nuovamente quanto previsto dal contratto di conto corrente stipulato con la e, in particolare, l'art. 13 alla voce “Pignoramenti e sequestri CP_6
presso terzi” che prevede “quando esistono tra la Banca ed il Cliente rapporti o conti di qualsiasi genere e natura cointestati, e venga notificato alla Banca un atto di pignoramento od un sequestro presso terzi nei confronti di anche uno solo dei cointestatari, la è autorizzata a vincolare ad ordine di giustizia quanto CP_6
presente sui predetti rapporti fino alla concorrenza del complessivo importo pignorato e/o sequestrato” (p. 6).
Si osserva poi che dal giorno del ricevimento della predetta notifica il terzo pignorato viene ad assumere la posizione di custode relativamente alle somme da lui dovute e nei limiti dell'importo del credito precettato aumentato della metà, secondo quanto previsto dalla fattispecie di cui all'art. 546 c.p.c.
La ratio legis va ricavata nella necessità di assicurare al creditore procedente, nonché a quelli intervenuti nella procedura espropriativa, la fruttuosità della azione esecutiva intrapresa impedendo in tal senso atti di disposizione del terzo debitore con riguardo alle somme dovute che cagionerebbero un pregiudizio ai danni dei creditori.
In capo all'istituto bancario, a cui è stato notificato l'atto di pignoramento presso terzi, sussiste l'obbligo giuridico di dichiarare l'esistenza del credito precisando la sua entità e, nello specifico, la predetta dichiarazione si deve riferire alla situazione debitoria esistente al momento in cui viene resa, secondo quanto previsto dal dettato normativo di cui all'art. 547 c.p.c.
Ora, nel caso in esame la , a seguito del ricevimento della notifica del CP_6
pignoramento presso terzi rilasciava la dichiarazione di terzo ai sensi dell'art. 547
c.p.c. attestando l'esistenza di un credito in favore dell'allora di € Controparte_7
605,75 corrispondente al saldo attivo del conto corrente n. 118280 alla data del
24.05.2016.
pagina 7 di 13 La steSA ha, infatti, allegato in atti gli estratti del conto corrente n. 118280 al
30.06.2016 dal quale è possibile ricavare che alla data del 24.05.2016 lo stesso presentava un saldo attivo di € 605,75.
Come previsto dalla normativa l'istituto bancario convenuto diveniva, quindi, dalla data di notifica del pignoramento presso terzi custode della somma dalla steSA indicata rappresentante l'attivo del conto corrente ai sensi dell'art. 546 c.p.c.
Al termine della procedura di esecuzione forzata iscritta al ruolo sub n. 686/2015 il Tribunale di Torino emetteva così un'ordinanza di assegnazione somme nei confronti della , tramite cui assegnava in pagamento del creditore CP_6
procedente le somme che la aveva precedentemente indicato ex art. 547 CP_6
c.p.c.
Secondo la giurisprudenza prevalente “In tema di esecuzione mobiliare presso terzi,
l'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 553 c.p.c., assegna in pagamento al creditore procedente la somma di cui il terzo pignorato si è dichiarato debitore nei confronti del debitore espropriato costituisce titolo esecutivo nei confronti del terzo ed a favore dell'assegnatario...” (Cass. civ. n. 9390/2016).
Pertanto, risulta evidente che, in capo alla nel ruolo di terzo CP_6
pignorato, sussisteva l'obbligo giuridico di adempiere a quanto previsto dalla predetta ordinanza e, dunque, di trasferire al creditore assegnatario la titolarità del credito pignorato.
A ben vedere il debitore esecutato - ovvero la - nella Controparte_7
consapevolezza di un procedimento di pignoramento a suo carico, avrebbe potuto attivarsi eventualmente impugnando l'ordinanza di assegnazione in esame.
Pertanto, considerato che, al momento della dichiarazione di cui all'art. 547 c.p.c., la cifra indicata dalla era effettivamente presente sul conto corrente nr CP_6
118280, non può essere condivisa l'affermazione della secondo Controparte_7
cui la convenuta avrebbe messo a disposizione una somma superiore rispetto a quella presente sul predetto conto.
pagina 8 di 13 In terzo luogo, in relazione alla illegittimità delle spese di conto corrente contestate da parte attrice si richiama quanto previsto dal contratto per il servizio
“ sottoscritto unitamente al contratto di conto corrente n. Parte_2
118280, ove vi erano elencati una serie di servizi forniti al cliente al prezzo di €
25,00.
Si riporta, quindi, quanto previsto dal summenzionato contratto e, in particolare dall'art. 5 “quale corrispettivo di adesione a “Carige stile affari”, gli intestatari si impegnano al pagamento alla Banca in via posticipata di quanto riportato nel presente contratto autorizzandone sin d'ora l'addebito sul conto corrente sopra indicato. Il corrispettivo mensile di adesione a “Carige stile affari” per ciascun conto intereSAto relativo ai prodotti e servizi offerti consente di accedere ai prodotti e servizi a condizioni agevolate” (p. 5) e dall'art. 6 “ciascuno dei soggetti muniti di pieni poteri ad operare sul conto ha facoltà di recedere dall'adesione a “Carige stile affari” in qualsiasi momento mediante raccomandata a.r. Il recesso ha effetto a partire dal giorno successivo a quello in cui la ne viene a conoscenza mediante CP_6
ricezione della raccomandata di cui sopra e, pertanto, a partire da tale data, non sarà dovuto il corrispettivo mensile di adesione a “ stile affari” di cui al CP_6
precedente art.
5. In caso di recesso, le condizioni di tenuta conto vengono regolate secondo le condizioni previste dalla adesione a “ stile affari” fino al giorno di CP_6
recesso. Il recesso da “Carige stile affari” non comporta la risoluzione del contratto di conto corrente e dei contratti relativi ai prodotti e servizi collegati che saranno soggettati alle condizioni standard. Analoga facoltà di recesso spetta alla Banca la quale è tenuta a darne comunicazione agli intestatari” (p. 5, 6).
Alla luce di quanto riportato nella predetta clausola contrattuale si osserva che la non ha allegato alcuna raccomandata da cui sia possibile Controparte_7
evincere la sua volontà di recesso dal pacchetto di servizi sottoscritto con la CP_8
e, dunque, la risoluzione del medesimo contratto.
[...]
pagina 9 di 13 Pertanto, si ritiene che, come previsto dall'accordo intercorso tra le parti, l'istituto bancario convenuto abbia legittimamente addebitato le somme relative alle spese dei servizi “ sul c.c. nr 118280 e che, a causa dell'omesso Parte_2
pagamento del debito da parte dell'attrice, il rapporto bancario si sia trovato nella condizione di sofferenza indicata da parte convenuta.
Infine, circa la legittimità della segnalazione a sofferenza della parte attrice alla
Centrale dei Rischi Interbancaria va, anzitutto, richiamata la Circolare di Banca
Italia n. 139 dell'11.02.1991-XV aggiornamento di giugno 2016, avente ad oggetto
“Centrale dei Rischi- Istruzione per gli intermediari creditizi” che, al punto “Soglie di censimento”, prevede che “Le segnalazioni sono dovute se, alla data di riferimento, ricorre almeno una delle seguenti condizioni relative all'intestatario della posizione di rischio (persona fisica, persona giuridica, organismi, cointestazioni, fondi comuni d'investimento)”, tra cui “la posizione del cliente è in sofferenza per un valore nominale, al netto delle perdite, pari o superiore a 250 €”
(p. 37).
La segnalazione a sofferenza, di regola, viene effettuata dalla a seguito di CP_6
una fase istruttoria e solo in caso di esito negativo della valutazione in termini di possibilità di recupero procede ad effettuare la predetta segnalazione.
Nel caso in esame, come affermato anche da parte attrice, il personale della Filiale di Rivoli di provvedeva a contattare la , nel mese di settembre CP_6 CP_7
2017, al fine di rappresentargli la condizione del proprio conto corrente, nonché la necessità di ripianamento del debito maturato in quel momento di € 810,85.
Nella steSA occasione la provvedeva a comunicare a parte attrice che, in CP_6
caso di omesso pagamento del debito, si sarebbe trovata nella condizione di dover segnalare la steSA alla Centrale dei Rischi Interbancaria.
Ancora la parte convenuta ha allegato la missiva inoltrata in data 26.01.2018 alla con la quale, da un lato, dava atto di aver disposto assegno Controparte_7
circolare a seguito dell'ordinanza di assegnazione emeSA dal Tribunale di Torino
pagina 10 di 13 e, dall'altro, segnalava la presenza di spese relative al canone mensile per i servizi forniti dal pacchetto sottoscritto “ . Parte_2
Parte attrice ha lamentato di non aver mai ricevuto detta comunicazione avendo trasferito diversi anni prima la propria sede in Santena (TO), via Circonvallazione
n. 168.
Si evidenzia, tuttavia, che tale eccezione non può trovare accoglimento, poiché la avrebbe dovuto comunicare il proprio trasferimento alla Banca Controparte_7
convenuta sussistendo un proprio interesse nel ricevere le relative comunicazioni.
Si afferma, infatti, che in capo al titolare di un conto corrente bancario incombono obblighi specifici tra i quali comunicare all'istituto bancario di riferimento eventuali variazioni anagrafiche, nonché verificare gli estratti conto del relativo conto corrente
Inoltre, anche a voler sostenere il contrario, il mancato ricevimento della comunicazione effettuata dalla nei confronti di parte attrice non può essere CP_6
considerato elemento dirimente nel caso in questione, stante la conoscenza della circa la procedura di pignoramento e le spese legate al predetto Controparte_7
canone.
Infine, parte attrice ha allegato un prospetto ricavato dall'archivio centrale dei rischi (doc. 2) ove la risultava qualificata “in sofferenza” nel Controparte_7
periodo intercorrente dalla data del 01.12.2018 al 17.01.2019.
Tuttavia, parte convenuta ha eccepito di aver provveduto alla cancellazione della predetta segnalazione in data 08.02.2019 ovverosia non appena rilasciata la quietanza di pagamento a favore della steSA per l'importo di € CP_7
1.493,24. La ha, infatti, allegato la schermata avente ad oggetto CP_6
“flusso di ritorno” per la posizione di parte attrice da cui è possibile ricavare che la segnalazione veniva effettuata in data 09.01.2019 mentre la chiusura della steSA riportava la data del 08.02.2019 (doc. 10 parte convenuta).
pagina 11 di 13 Ora, si evidenzia che parte attrice non ha allegato alcun prospetto successivo alla data del ripianamento del debito e della asserita cancellazione da parte di CP_6
in data 08.02.2019; pertanto, non è risultato possibile accertare se la
[...]
segnalazione a carico della sia stata effettivamente cancellata. Controparte_7
Ancora, preme sottolineare che anche nell'ipotesi in cui la segnalazione a carico di parte attrice dovesse risultare ancora in essere, non sarebbe comunque possibile imputarne una responsabilità in capo alla la quale, dal canto suo, ha CP_8
agito per la cancellazione della segnalazione così come riportato dalla comunicazione dalla steSA allegata (doc. 10); pertanto, la mancata cancellazione potrebbe dipendere da condizioni esterne e non governabili e, dunque, non imputabili alla responsabilità della Banca segnalante.
Infine, si evidenzia che la prospettava a parte attrice che in caso di mancato CP_6
ripianamento del debito relativa al conto corrente nr 118280 avrebbe dovuto segnalare la sofferenza dello stesso agli organi di competenza.
È noto che la segnalazione in esame provoca nei confronti del soggetto segnalato una reazione a catena dai risvolti negativi nel sistema bancario, tra cui la possibilità di precludere l'accesso a nuovi fidi da parte degli istituti bancari.
Pertanto, è nell'interesse del soggetto, a maggior ragione se persona giuridica a cui
è richiesta una diligenza professionale, attivarsi per tempo affinché la segnalazione non venga effettuata per evitarne i riflessi negativi.
*****
La decisione sulle spese di lite segue la soccombenza ex art. 91 cpc, sicché eSA vengono poste a carico di parte attrice.
La liquidazione delle spese avviene come in dispositivo, in applicazione del d.m.
55/2014, tenuto conto del valore della domanda, dell'attività difensiva svolta
(studio, introduttiva, istruttoria, decisoria) e della contenuta complessità della causa che giustifica una riduzione dei valori medi dello scaglione di riferimento (€
5.201 - € 26.000), ossia in € 5.077,00 (€ 919 per fase di studio, € 777 per fase pagina 12 di 13 introduttiva, € 1.680 per trattazione, € 1.701 per fase decisoria), oltre rimborso forfettario del 15%, iva e cpa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta:
Rigetta la domanda attorea.
Condanna la a rimborsare in favore della parte convenuta CP_1 [...]
le spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in € 5.077,00, CP_3
oltre rimborso forfettario del 15%, iva e cpa.
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva tra le parti nei termini di cui in motivazione.
Così deciso in Torino, il 22.09.2025
Il Giudice
dott. Francesco Moroni
pagina 13 di 13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE QUARTA CIVILE
nella persona del Giudice dott. Francesco Moroni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 24692/2022, promoSA da:
(Partita Iva , in persona del legale rappresentante CP_1 P.IVA_1
Dott.SA , rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Fanelli ed Controparte_2
elettivamente domiciliata presso il cui Studio, in Torino, C.so AleSAndro Tassoni
n° 14, in forza di procura 25.11.2021 rilasciata con foglio a parte in calce all'istanza di mediazione di pari data;
-attrice-
Contro già (P.IVA Controparte_3 Controparte_4
gruppo BPER , in persona del suo procuratore speciale, Avv. P.IVA_2 CP_5
rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Rivellini ed elettivamente
[...]
domiciliata presso il suo studio del medesimo in Genova, Via Ceccardi 4/19 in forza di procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione;
-convenuta-
*****
Oggetto: Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie (art.2043 c.c. e norme speciali);
pagina 1 di 13 Udienza figurata di precisazione delle conclusioni: 15.05.2025
CONCLUSIONI
Per parte attrice (come da note scritte del 15.05.2025):
Voglia Codesto Ill.mo adito Tribunale;
Reiectis contrariis;
Previe le declaratorie di rito e del caso.
In via istruttoria:
Previa, occorrendo, ammissione dei capi di prova da 1) a 18), indicati in narrativa, sfrondati eventualmente da ogni osservazione ed affermazione valutativa, e preceduti dal rituale “Vero che”;
Nel merito:
Dichiarare tenuta e condannare la convenuta a titolo di Controparte_3
rimborso risarcitorio, al pagamento integrale della somma di € 423,26, oltre gli interessi moratori e la rivalutazione monetaria, dal giorno 22.03.2016; nonché, per lo stesso titolo, al pagamento della somma di € 1.493,24, oltre gli interessi moratori e la rivalutazione monetaria, dal giorno 07.02.2019, a favore della parte attrice
[...]
per le causali di cui in narrativa;
Dichiarare altresì tenuta e Parte_1
condannare la convenuta al risarcimento dei danni conseguenti CP_3
alla colpevole condotta bancaria posta in essere da , comportante Controparte_6
disagi economico/finanziari e lesione d'immagine conseguenti all'ingiusta segnalazione alla Centrale Rischi Interbancaria, liquidati secondo equità nella misura di € 7.000,00, ovvero nella misura maggiore od inferiore, ritenuta di giustizia. Con espreSA riserva di eventuale integrazione e precisazione delle conclusioni e di ogni istanza istruttoria, ai sensi dell'art. 183 c.p.c., nonché di risarcimento degli ulteriori danni.
Il tutto, in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di giudizio, comprensive del rimborso 15% ex lege, oltre accessori di legge.
pagina 2 di 13
Per parte convenuta (come da note scritte del 14.05.2025):
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza (anche istruttoria), azione, eccezione e deduzione reietta, previe le pronunce e le declaratorie tutte del caso, respingere integralmente, poiché inammissibili e/o infondate in fatto ed in diritto e/o improvate e/o come meglio, le domande tutte formulate da parte attrice, per i motivi di cui al presente atto, mandando per l'effetto completamente assolta la Banca odierna convenuta.
Con vittoria di spese, ivi compresi i compensi di avvocato, da liquidarsi ex D.M.
55/2014 e s.m.i.”.
*****
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto datato 13.12.2022 la (in precedenza CP_1 Controparte_7
ha convenuto in giudizio la per chiederne la condanna al CP_3
risarcimento dei danni patrimoniali dalla steSA patita, in particolare perché:
• nell'anno 2015 parte attrice ceSAva di fatto il suo rapporto bancario con la
(istituto di credito poi assorbito da a far data CP_6 CP_3
dal 28.11.2022);
• nel settembre 2017 il Direttore della Banca avvisava parte attrice dello CP_6
sconfinamento del conto corrente, risultando lo stesso passivo per l'ammontare di €810,85. All'incontro del 6.10.2017 il Direttore comunicava alla predetta che il passivo era stato accumulato nel tempo, in particolare dal 2015 per via del canone mensile dell'home banking e a causa di un assegno circolare emesso dalla medesima Banca convenuta;
• agli inizi del 2019 la veniva per la prima volta a conoscenza Controparte_7
dell'esistenza di una segnalazione di sofferenza alla Centrale Rischi
Interbancaria, proveniente dalla , che impediva alla steSA di CP_6
ottenere un qualsivoglia tipo di finanziamento;
pagina 3 di 13 • in data 07.02.2019 parte attrice saldava, quindi, alla l'importo CP_6
richiesto ai fini del ripianamento del debito per l'ammontare di € 1.493,24;
• sebbene fosse stato effettuato il ripianamento del debito da parte attrice nei confronti del predetto Istituto Bancario, la steSA lamenta il fatto che non poSA comunque ottenere finanziamenti per via della segnalazione effettuata a suo carico;
• , infine, non partecipava alla procedura di mediazione fiSAta in CP_6
data 22.12.2021;
Si costituiva in giudizio la ccependo: Controparte_3
• che non veniva effettuata alcuna comunicazione da parte attrice circa la sua volontà di voler recedere dal contratto di conto corrente, né veniva spedita a mezzo di raccomandata alcuna missiva di recesso, modalità peraltro prevista dal contratto stipulato dalla steSA parte attrice;
• che il contratto prevedeva altresì il pagamento inerente al servizio “ Parte_2
pattuendo il corrispettivo mensile unitario di € 25,00;
[...]
• che il predetto contratto prevedeva in caso di notifica di sequestri e pignoramenti presso terzi che la fosse autorizzata a vincolare quanto CP_6
presente sui predetti rapporti fino alla concorrenza del complessivo importo pignorato e/o sequestrato;
• che la , ricevendo la notifica di un pignoramento presso terzi promosso da CP_6
altra società, in data 23.06.2015 rilasciava la dichiarazione di terzo ex. art 547
c.p.c., attestando l'esistenza di un credito a favore dell'allora Controparte_7
di € 605,75 pari al saldo attivo del conto corrente. La Banca convenuta in data
24.05.2016 emetteva, quindi, un assegno circolare in favore del creditore procedente per la somma di € 605,75;
• che a causa di quest'ultimo addebito, nonché di ulteriori addebiti dovuti dalle commissioni contrattualmente previste a carico della parte attrice, il conto pagina 4 di 13 corrente della medesima iniziava a registrare saldi periodici negativi e a partire dal II trimestre 2016 si chiudeva con uno scoperto di € 332,26;
• che nel corso del 2017 il personale della Filiale di Rivoli contattava la invitandola a ripianare la sua posizione debitoria al fine di evitare CP_7
la classificazione a sofferenza della posizione e le conseguenti segnalazioni alla
Centrale Rischi di Banca d'Italia. Tuttavia, la società attrice - mancando di effettuare il ripianamento della somma ormai lievitata ad € 1.493,24 - veniva segnalata dall'istituto bancario alla predetta Centrale di Rischi;
CP_6
• che solo in data 07.02.2019 la provvedeva a saldare il dovuto CP_7
pagamento versando la predetta somma;
• che la convenuta a seguito del pagamento provvedeva alla chiusura della CP_6
summenzionata segnalazione subito dopo il ripianamento del debito da parte della Controparte_7
Con ordinanza del 11.03.2024 il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha disposto udienza di precisazione delle conclusioni ex art. 127 ter c.p.c. assegnando alle parti il termine perentorio del 15.05.2025.
Quindi, con provvedimento del 19.05.2025 il Giudice ha assegnato i termini di cui all'art 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusioni e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito la domanda è infondata e va rigettata.
In primo luogo, è da ritenersi priva di qualsivoglia fondamento l'affermazione di parte attrice circa la presunta ceSAzione del rapporto bancario tra la società
(oggi e la sin dall'anno Controparte_7 CP_1 Controparte_6
2015.
Si osserva, infatti, così come evidenziato da parte convenuta, che il contratto di conto corrente bancario datato 18.03.2010, in particolare l'art. 31 alla voce pagina 5 di 13 “Recesso” prevede che “il Cliente e la Banca hanno diritto di recedere in qualsiasi momento, dandone comunicazione per iscritto e con il preavviso di cinque giorni, dal contratto di conto corrente e/o dalla inerente convenzione di assegno, nonché di esigere il pagamento di tutto quanto sia reciprocamente dovuto. Il recesso dal contratto provoca la chiusura del conto” (p. 8).
Nel caso in esame parte attrice non ha allegato alcun documento scritto e inoltrato alla Banca convenuta dal quale sia possibile ricavare la sua volontà circa la ceSAzione del rapporto di conto corrente bancario con l'istituto , in CP_6
particolare, la steSA non ha specificato le modalità con le quali avrebbe manifestato la sua decisione di recedere dal contratto in esame.
Sulla scorta di quanto previsto dalla clausola contrattuale precedentemente riportata è evidente che la mera condotta del correntista circa l'inutilizzabilità del conto corrente non si è dimostrata né adeguata né sufficiente ai fini della chiusura dello stesso da parte dell'istituto bancario, il quale legittimamente ha mantenuto attivo il rapporto con il correntista Controparte_7
Vieppiù si evidenzia che nel gennaio 2015 la riceveva la notifica di un CP_6
pignoramento presso terzi nei confronti della (debitrice esecutata, in CP_1
allora che veniva iscritto a ruolo presso il Tribunale di Torino e Controparte_7
a cui faceva seguito l'ordinanza di assegnazione (doc. 8 parte convenuta).
Se ne desume che la predetta procedura giudiziaria, che vedeva coinvolta, da un lato, la in qualità di terzo pignorato e, dall'altro, la CP_6 Controparte_7
quale debitore esecutato, metteva comunque a conoscenza quest'ultimo con riguardo al proprio conto corrente attivo presso la prima eliminandone, dunque, qualsivoglia potenziale dubbio circa la sua esistenza.
In secondo luogo, parte attrice ha contestato l'addebito della somma di € 605,75 effettuato in data 24.05.2015 sul c.c. n. 118280 da parte della CP_6
tramite assegno circolare.
pagina 6 di 13 Sul punto si richiama nuovamente quanto previsto dal contratto di conto corrente stipulato con la e, in particolare, l'art. 13 alla voce “Pignoramenti e sequestri CP_6
presso terzi” che prevede “quando esistono tra la Banca ed il Cliente rapporti o conti di qualsiasi genere e natura cointestati, e venga notificato alla Banca un atto di pignoramento od un sequestro presso terzi nei confronti di anche uno solo dei cointestatari, la è autorizzata a vincolare ad ordine di giustizia quanto CP_6
presente sui predetti rapporti fino alla concorrenza del complessivo importo pignorato e/o sequestrato” (p. 6).
Si osserva poi che dal giorno del ricevimento della predetta notifica il terzo pignorato viene ad assumere la posizione di custode relativamente alle somme da lui dovute e nei limiti dell'importo del credito precettato aumentato della metà, secondo quanto previsto dalla fattispecie di cui all'art. 546 c.p.c.
La ratio legis va ricavata nella necessità di assicurare al creditore procedente, nonché a quelli intervenuti nella procedura espropriativa, la fruttuosità della azione esecutiva intrapresa impedendo in tal senso atti di disposizione del terzo debitore con riguardo alle somme dovute che cagionerebbero un pregiudizio ai danni dei creditori.
In capo all'istituto bancario, a cui è stato notificato l'atto di pignoramento presso terzi, sussiste l'obbligo giuridico di dichiarare l'esistenza del credito precisando la sua entità e, nello specifico, la predetta dichiarazione si deve riferire alla situazione debitoria esistente al momento in cui viene resa, secondo quanto previsto dal dettato normativo di cui all'art. 547 c.p.c.
Ora, nel caso in esame la , a seguito del ricevimento della notifica del CP_6
pignoramento presso terzi rilasciava la dichiarazione di terzo ai sensi dell'art. 547
c.p.c. attestando l'esistenza di un credito in favore dell'allora di € Controparte_7
605,75 corrispondente al saldo attivo del conto corrente n. 118280 alla data del
24.05.2016.
pagina 7 di 13 La steSA ha, infatti, allegato in atti gli estratti del conto corrente n. 118280 al
30.06.2016 dal quale è possibile ricavare che alla data del 24.05.2016 lo stesso presentava un saldo attivo di € 605,75.
Come previsto dalla normativa l'istituto bancario convenuto diveniva, quindi, dalla data di notifica del pignoramento presso terzi custode della somma dalla steSA indicata rappresentante l'attivo del conto corrente ai sensi dell'art. 546 c.p.c.
Al termine della procedura di esecuzione forzata iscritta al ruolo sub n. 686/2015 il Tribunale di Torino emetteva così un'ordinanza di assegnazione somme nei confronti della , tramite cui assegnava in pagamento del creditore CP_6
procedente le somme che la aveva precedentemente indicato ex art. 547 CP_6
c.p.c.
Secondo la giurisprudenza prevalente “In tema di esecuzione mobiliare presso terzi,
l'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 553 c.p.c., assegna in pagamento al creditore procedente la somma di cui il terzo pignorato si è dichiarato debitore nei confronti del debitore espropriato costituisce titolo esecutivo nei confronti del terzo ed a favore dell'assegnatario...” (Cass. civ. n. 9390/2016).
Pertanto, risulta evidente che, in capo alla nel ruolo di terzo CP_6
pignorato, sussisteva l'obbligo giuridico di adempiere a quanto previsto dalla predetta ordinanza e, dunque, di trasferire al creditore assegnatario la titolarità del credito pignorato.
A ben vedere il debitore esecutato - ovvero la - nella Controparte_7
consapevolezza di un procedimento di pignoramento a suo carico, avrebbe potuto attivarsi eventualmente impugnando l'ordinanza di assegnazione in esame.
Pertanto, considerato che, al momento della dichiarazione di cui all'art. 547 c.p.c., la cifra indicata dalla era effettivamente presente sul conto corrente nr CP_6
118280, non può essere condivisa l'affermazione della secondo Controparte_7
cui la convenuta avrebbe messo a disposizione una somma superiore rispetto a quella presente sul predetto conto.
pagina 8 di 13 In terzo luogo, in relazione alla illegittimità delle spese di conto corrente contestate da parte attrice si richiama quanto previsto dal contratto per il servizio
“ sottoscritto unitamente al contratto di conto corrente n. Parte_2
118280, ove vi erano elencati una serie di servizi forniti al cliente al prezzo di €
25,00.
Si riporta, quindi, quanto previsto dal summenzionato contratto e, in particolare dall'art. 5 “quale corrispettivo di adesione a “Carige stile affari”, gli intestatari si impegnano al pagamento alla Banca in via posticipata di quanto riportato nel presente contratto autorizzandone sin d'ora l'addebito sul conto corrente sopra indicato. Il corrispettivo mensile di adesione a “Carige stile affari” per ciascun conto intereSAto relativo ai prodotti e servizi offerti consente di accedere ai prodotti e servizi a condizioni agevolate” (p. 5) e dall'art. 6 “ciascuno dei soggetti muniti di pieni poteri ad operare sul conto ha facoltà di recedere dall'adesione a “Carige stile affari” in qualsiasi momento mediante raccomandata a.r. Il recesso ha effetto a partire dal giorno successivo a quello in cui la ne viene a conoscenza mediante CP_6
ricezione della raccomandata di cui sopra e, pertanto, a partire da tale data, non sarà dovuto il corrispettivo mensile di adesione a “ stile affari” di cui al CP_6
precedente art.
5. In caso di recesso, le condizioni di tenuta conto vengono regolate secondo le condizioni previste dalla adesione a “ stile affari” fino al giorno di CP_6
recesso. Il recesso da “Carige stile affari” non comporta la risoluzione del contratto di conto corrente e dei contratti relativi ai prodotti e servizi collegati che saranno soggettati alle condizioni standard. Analoga facoltà di recesso spetta alla Banca la quale è tenuta a darne comunicazione agli intestatari” (p. 5, 6).
Alla luce di quanto riportato nella predetta clausola contrattuale si osserva che la non ha allegato alcuna raccomandata da cui sia possibile Controparte_7
evincere la sua volontà di recesso dal pacchetto di servizi sottoscritto con la CP_8
e, dunque, la risoluzione del medesimo contratto.
[...]
pagina 9 di 13 Pertanto, si ritiene che, come previsto dall'accordo intercorso tra le parti, l'istituto bancario convenuto abbia legittimamente addebitato le somme relative alle spese dei servizi “ sul c.c. nr 118280 e che, a causa dell'omesso Parte_2
pagamento del debito da parte dell'attrice, il rapporto bancario si sia trovato nella condizione di sofferenza indicata da parte convenuta.
Infine, circa la legittimità della segnalazione a sofferenza della parte attrice alla
Centrale dei Rischi Interbancaria va, anzitutto, richiamata la Circolare di Banca
Italia n. 139 dell'11.02.1991-XV aggiornamento di giugno 2016, avente ad oggetto
“Centrale dei Rischi- Istruzione per gli intermediari creditizi” che, al punto “Soglie di censimento”, prevede che “Le segnalazioni sono dovute se, alla data di riferimento, ricorre almeno una delle seguenti condizioni relative all'intestatario della posizione di rischio (persona fisica, persona giuridica, organismi, cointestazioni, fondi comuni d'investimento)”, tra cui “la posizione del cliente è in sofferenza per un valore nominale, al netto delle perdite, pari o superiore a 250 €”
(p. 37).
La segnalazione a sofferenza, di regola, viene effettuata dalla a seguito di CP_6
una fase istruttoria e solo in caso di esito negativo della valutazione in termini di possibilità di recupero procede ad effettuare la predetta segnalazione.
Nel caso in esame, come affermato anche da parte attrice, il personale della Filiale di Rivoli di provvedeva a contattare la , nel mese di settembre CP_6 CP_7
2017, al fine di rappresentargli la condizione del proprio conto corrente, nonché la necessità di ripianamento del debito maturato in quel momento di € 810,85.
Nella steSA occasione la provvedeva a comunicare a parte attrice che, in CP_6
caso di omesso pagamento del debito, si sarebbe trovata nella condizione di dover segnalare la steSA alla Centrale dei Rischi Interbancaria.
Ancora la parte convenuta ha allegato la missiva inoltrata in data 26.01.2018 alla con la quale, da un lato, dava atto di aver disposto assegno Controparte_7
circolare a seguito dell'ordinanza di assegnazione emeSA dal Tribunale di Torino
pagina 10 di 13 e, dall'altro, segnalava la presenza di spese relative al canone mensile per i servizi forniti dal pacchetto sottoscritto “ . Parte_2
Parte attrice ha lamentato di non aver mai ricevuto detta comunicazione avendo trasferito diversi anni prima la propria sede in Santena (TO), via Circonvallazione
n. 168.
Si evidenzia, tuttavia, che tale eccezione non può trovare accoglimento, poiché la avrebbe dovuto comunicare il proprio trasferimento alla Banca Controparte_7
convenuta sussistendo un proprio interesse nel ricevere le relative comunicazioni.
Si afferma, infatti, che in capo al titolare di un conto corrente bancario incombono obblighi specifici tra i quali comunicare all'istituto bancario di riferimento eventuali variazioni anagrafiche, nonché verificare gli estratti conto del relativo conto corrente
Inoltre, anche a voler sostenere il contrario, il mancato ricevimento della comunicazione effettuata dalla nei confronti di parte attrice non può essere CP_6
considerato elemento dirimente nel caso in questione, stante la conoscenza della circa la procedura di pignoramento e le spese legate al predetto Controparte_7
canone.
Infine, parte attrice ha allegato un prospetto ricavato dall'archivio centrale dei rischi (doc. 2) ove la risultava qualificata “in sofferenza” nel Controparte_7
periodo intercorrente dalla data del 01.12.2018 al 17.01.2019.
Tuttavia, parte convenuta ha eccepito di aver provveduto alla cancellazione della predetta segnalazione in data 08.02.2019 ovverosia non appena rilasciata la quietanza di pagamento a favore della steSA per l'importo di € CP_7
1.493,24. La ha, infatti, allegato la schermata avente ad oggetto CP_6
“flusso di ritorno” per la posizione di parte attrice da cui è possibile ricavare che la segnalazione veniva effettuata in data 09.01.2019 mentre la chiusura della steSA riportava la data del 08.02.2019 (doc. 10 parte convenuta).
pagina 11 di 13 Ora, si evidenzia che parte attrice non ha allegato alcun prospetto successivo alla data del ripianamento del debito e della asserita cancellazione da parte di CP_6
in data 08.02.2019; pertanto, non è risultato possibile accertare se la
[...]
segnalazione a carico della sia stata effettivamente cancellata. Controparte_7
Ancora, preme sottolineare che anche nell'ipotesi in cui la segnalazione a carico di parte attrice dovesse risultare ancora in essere, non sarebbe comunque possibile imputarne una responsabilità in capo alla la quale, dal canto suo, ha CP_8
agito per la cancellazione della segnalazione così come riportato dalla comunicazione dalla steSA allegata (doc. 10); pertanto, la mancata cancellazione potrebbe dipendere da condizioni esterne e non governabili e, dunque, non imputabili alla responsabilità della Banca segnalante.
Infine, si evidenzia che la prospettava a parte attrice che in caso di mancato CP_6
ripianamento del debito relativa al conto corrente nr 118280 avrebbe dovuto segnalare la sofferenza dello stesso agli organi di competenza.
È noto che la segnalazione in esame provoca nei confronti del soggetto segnalato una reazione a catena dai risvolti negativi nel sistema bancario, tra cui la possibilità di precludere l'accesso a nuovi fidi da parte degli istituti bancari.
Pertanto, è nell'interesse del soggetto, a maggior ragione se persona giuridica a cui
è richiesta una diligenza professionale, attivarsi per tempo affinché la segnalazione non venga effettuata per evitarne i riflessi negativi.
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La decisione sulle spese di lite segue la soccombenza ex art. 91 cpc, sicché eSA vengono poste a carico di parte attrice.
La liquidazione delle spese avviene come in dispositivo, in applicazione del d.m.
55/2014, tenuto conto del valore della domanda, dell'attività difensiva svolta
(studio, introduttiva, istruttoria, decisoria) e della contenuta complessità della causa che giustifica una riduzione dei valori medi dello scaglione di riferimento (€
5.201 - € 26.000), ossia in € 5.077,00 (€ 919 per fase di studio, € 777 per fase pagina 12 di 13 introduttiva, € 1.680 per trattazione, € 1.701 per fase decisoria), oltre rimborso forfettario del 15%, iva e cpa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta:
Rigetta la domanda attorea.
Condanna la a rimborsare in favore della parte convenuta CP_1 [...]
le spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in € 5.077,00, CP_3
oltre rimborso forfettario del 15%, iva e cpa.
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva tra le parti nei termini di cui in motivazione.
Così deciso in Torino, il 22.09.2025
Il Giudice
dott. Francesco Moroni
pagina 13 di 13