Sentenza 2 ottobre 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 02/10/2018, n. 43549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43549 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2018 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: OD LE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 03/07/2017 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PAOLO CANEVELLI che ha concluso chiedendo: «Inammissibilità del ricorso»; il difensore, Avv. Francesca Buonpane, sost. proc., si riporta ai motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Lecce, con sentenza del 3 luglio 2017, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Brindisi del 6 maggio 2016, ha assolto PR FE e MA NI dal reato loro ascritto al capo B dell'imputazione (art. 110, 633 e 639 bis, cod. pen.) perché il fatto non sussiste, e ha assolto gli stessi limitatamente alle condotte di realizzazione di due pali in ferro infissi al suolo per l'illuminazione lungo il confine e di otto pozzetti di ispezione sulla strada comunale di accesso, perché il fatto non sussiste, e ha, pertanto, rideterminato la pena per le residue condotte del capo A (art. 110, cod. pen., e 44, lettera B, d.P.R. 380/2001, accertato il 31 agosto 2012) in mesi 1 e giorni 15 di arresto ed C 5.000,00 di ammenda.
2. PR FE ha proposto ricorso per Cassazione, tramite il difensore di fiducia, per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2. 1. Intervenuta prescrizione dei reati. Come evidenziato dalla stessa /orte di appello il reato in accertamento deve ritenersi prescritto alla data del 31 agosto 2017, e cioè nel periodo in cui era ancora pendente il termine per il deposito della motivazione (termine scaduto il 1 ottobre 2017). 2. 2. Violazione di legge(art. 31, in relazione agli art. 3, comma 1, lettere El) ed E6); omessa o errata considerazione delle emergenze dibattimentali, illogicità della motivazione. I lavori eseguiti dal ricorrente consistono, per come contestati nell'imputazione, in una recinzione in totale difformità dal permesso di costruire, in blocchi di tufo con sovrastante rete metallica, chiusura mediante realizzazione di un pilastro del cancello di ingresso della strada di proprietà comunale per una lunghezza di metri 44,50 e larghezza di metri 3,50/4,00, muro sui confini dei lati sud ed est di altezza variabile fino a metri 3 (anziché 2, come da progetto). I lavori sono da considerare di natura pertinenziale (muro con recinzione metallica e muro di cinta) e in quanto tali non necessitano del permesso di costruire. Le opere infatti non hanno una loro autonomia o valore economico autonomo, essendo asservite al canile già esistente sul terreno. Va inoltre precisato che nel corso del giudizio è stato accertato che non esiste nella disciplina urbanistica del comune di Carovigno una norma che subordina l'intervento in oggetto al previo rilascio del permesso di costruire (anche attraverso l'esame del dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale, ing. Scatigna). L'art. 10 deve essere messo in relazione all'art. 3, d.P.R. 380/2001, e, quindi, per gli interventi pertinenziali non è necessario il permesso di costruire, se gli stessi non superano il 20% del volume dell'edificio principale (art. 3, comma 1, lettera E6, d.P.R. 380/2001). Conseguentemente la recinzione non può considerarsi nuova costruzione con necessità del permesso di costruire. Le mura di recinzione infatti non comportano volumetria. Né esiste normativa regionale , ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 10, citato, che impone il permesso di costruire, per le recinzioni. Nessun dubbio, inoltre, può sussistere sulla natura pertinenziale della recinzione, con blocchi di tufo e rete metallica, e del muro di cinta. 2. 2. 1. Nel corso del giudizio di primo grado è emerso che il fondo interessato dai lavori era a dislivello, e questo imponeva la costruzione del muro ad altezze variabili (in relazione all'andamento del piano di calpestio). L'accertamento è inoltre avvenuto in corso d'opera , a fondazioni aperte, che sarebbero state successivamente interrate per circa un metro. Conseguentemente il muro appariva di metri 3, ma in effetti coperte le fondazioni sarebbe risultato di metri 2, conforme all'autorizzazione. Ha chiesto pertanto l'annullamento della decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso è inammissibile, per manifesta infondatezza dei motivi e per genericità. Inoltre il ricorso, articolato in fatto, valutato nel suo complesso richiede alla Corte di Cassazione una rivalutazione del fatto non consentita in sede di legittimità. La decisione della Corte di appello (e la sentenza di primo grado, in doppia conforme) contiene adeguata motivazione, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità, sulla responsabilità del ricorrente, e sulla necessità del permesso di costruire per l'opera in oggetto, con accertamenti in fatto insindacabili in sede di legittimità. In tema di giudizio di Cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015 - dep. 27/11/2015, Musso, Rv. 265482). In tema di motivi di ricorso per Cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicit4dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo;
per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento. (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015 - dep. 31/03/2015, 0., Rv. 262965). In tema di impugnazioni, il vizio di motivazione non può essere utilmente dedotto in Cassazione solo perché il giudice abbia trascurato o disatteso degli elementi di valutazione che, ad avviso della parte, avrebbero dovuto o potuto dar luogo ad una diversa decisione, poiché ciò si tradurrebbe in una rivalutazione del fatto preclusa in sede di legittimità. (Sez. 1, n. 3385 del 09/03/1995 - dep. 28/03/1995, Pischedda ed altri, Rv. 200705). La sentenza impugnata (e la decisione di primo grado) con motivazione adeguata, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità, con corretta applicazione dei principi espressi da questa Corte di Cassazione evidenzia la commissione dei fatti, da parte dei ricorrenti, nelle rispettive qualità individuate nell'imputazione, ovvero la realizzazione di una «recinzione in blocchi di tufo con sovrastante rete metallica lungo il confine nord, cancello di ingresso metallico montato su due colonne in cemento armato [..] chiusura mediante realizzazione di un pilastro del cancello di ingresso della strada di proprietà comunale per una lunghezza di metroi 44,50 e larghezza di m. 3,50/4, muro sui confini dei lati sud e est di altezza variabile fino a m. 3 (anziché m. 2, come da progetto)». La decisione quindi risulta conforme alla giurisprudenza di questa Corte che ritiene per le recinzioni necessario il permesso a costruire, quando la struttura, e l'estensione dell'area relativa, modifica l'assetto urbanistico: "In tema di reati edilizi, la realizzazione di un muro di recinzione necessita del previo rilascio del permesso a costruire nel caso in cui, avuto riguardo alla sua struttura e all'estensione dell'area relativa, lo stesso sia tale da modificare l'assetto urbanistico del territorio, così rientrando nel novero degli "interventi di nuova costruzione" di cui all'art. 3, lett. e), del d.P.R. n. 380 del 2001. (Fattispecie relativa a muro in cemento armato avente spessore di cm. 25 ed un'altezza di circa metri 1,80)" (Sez. 3, n. 52040 del 11/11/2014 - dep. 15/12/2014, Langella e altro, Rv. 26152101; vedi anche Sez. 3, n. 35898 del 14/05/2008 - dep. 19/09/2008, Russo e altro, Rv. 24107501, e Sez. 3, n. 41518 del 22/10/2010 - dep. 24/11/2010, Bove, Rv. 24874401). 4. 1. La tesi del ricorrente, della considerazione pertinenziale delle opere, deve ritenersi smentita dagli accertamenti in fatto, delle sentenze di merito, che rilevano l'entità delle opere incompatibile con la previsione normativa di pertinenza. Infatti la pertinenza è riferibile solo ad opere di modesta entità, e non ad opere, come quella in oggetto, di rilevanza non modesta (recinzione e muri per oltre 50 metri, con cancello e colonne in cemento armato). Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera E6, del d.P.R. 380/2001 deve ritenersi pertinenza (che non necessita di permesso di costruire) solo quella di ridotta dimensione, senza un autonomo valore di mercato, di accessione ad un edificio preesistente edificato (vedi sul concetto di pertinenza urbanistica - diversa da quella civile - Cons. Stato Sez. VI n. 51280/2017: «La qualifica di pertinenza urbanistica è applicabile soltanto ad opere di modesta entità e accessorie rispetto ad un'opera principale, quali ad esempio i piccoli manufatti per il contenimento di impianti tecnologici et similia, ma non anche ad opere che, dal punto di vista delle dimensioni e della funzione, si connotino per una propria autonomia rispetto all'opera cosiddetta principale e non siano coessenziali alla stessa, tale, cioè, che non ne risulti possibile alcuna diversa utilizzazione economica»).
7. Alla data della decisione impugnata (3 luglio 2017) la prescrizione non era maturata;
il reato risulta accertato il 31 agosto 2012, quindi la prescrizione - come ritenuto nel ricorso introduttivo -, si configurerebbe al 31 agosto 2017: «Ai fini del computo della prescrizione rileva il momento della lettura del dispositivo della sentenza di condanna e non quello successivo del deposito della stessa. (In applicazione del principio, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso che deduceva l'intervenuta estinzione del reato per decorso del termine della prescrizione, essendo il medesimo maturato dopo la pronuncia della sentenza, anche se prima della data di notificazione dell'estratto della decisione all'imputato contumace)» (Sez. 1, n. 20432 del 27/01/2015 - dep. 18/05/2015, Lione, Rv. 26336501). L'inammissibilità del riscorso esclude la valutazione della prescrizione eventualmente maturata dopo la sentenza impugnata. "L'inammissibilità del ricorso per Cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (Nella specie la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso)" (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000 - dep. 21/12/2000, D. L, Rv. 217266). Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 2.000,00, per ogni ricorrente, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile cl ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proc