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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 15/12/2025, n. 2686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2686 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TARANTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO
- Seconda Sezione Civile-
Il GIUDICE, GOP, Dott.ssa. Claudia Giannotte, definitivamente pronunziando, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. 1576 iscritta al Ruolo Generale Contenzioso Civile dell'anno 2024
TRA
, in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Luigi Anelli e Angelo Airò, giusta mandato in atti
ATTRICE
CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Controparte_1
dall'Avv. Vito Rizzi, dal quale è rappresentata e difesa come da mandato in atti
CONVENUTA
CONCLUSIONI: Come da verbale del 15 Dicembre 2025.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, la società attrice conveniva in causa CP_1
rassegnando le seguenti conclusioni: 1) In via principale accertare e dichiarare
[...]
1 l'assenza di responsabilità contrattuale o extra-contrattuale, relativamente all'allaccio
abusivo accertato presso il locale commerciale sito in Taranto al Viale Magna Grecia, 329,
codice Pod n. IT 001 E0459 6451 e, per l'effetto, dichiarare non dovuta la somma indicata
nella fattura n. 4354689005 di € 22.920,18, emessa da . 2) In subordine CP_1
rideterminare l'importo della fattura n. 4354689005 e comunque ridurlo nei limiti di quanto
effettivamente dovuto dalla odierna attrice, per i consumi di energia elettrica effettivamente
prodotti nel periodo di occupazione del locale commerciale sito in Taranto al Viale Magna
Grecia, 329; 3) Condannare, in ogni caso, la , in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese e competenze tutte del presente giudizio,
comprensive di spese generali e CAP e quant'altro successivamente occorra fino al soddisfo,
da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore il quale si dichiara antistatario delle spese e
dei compensi della sola fase giudiziale. Deduceva l'attrice che, in data 01.03.2022,
sottoscriveva un contratto di locazione ad uso commerciale relativo al locale sito in Taranto, al
Viale Magna Grecia n. 329, per esercitarvi attività di macelleria. Sosteneva che il suddetto locale non necessitava di alcun intervento di ristrutturazione e/o di adeguamento tecnico con riferimento agli impianti esistenti, compreso quello elettrico, in quanto era stato utilizzato dal precedente locatario per svolgere sempre l'attività di macelleria. Per l'avvio dell'esercizio commerciale aveva sottoscritto con un contratto di fornitura di energia elettrica, CP_1
ma dopo pochi mesi, e precisamente il 24.08.22, a causa di difficoltà gestionali, cedeva il punto vendita a tale In data 21.07.2023 richiedeva, a titolo di Persona_1 CP_1
conguaglio, il pagamento della somma di € 22.920,18, avendo accertato, attraverso la verifica del gruppo di misura, che era stato effettuato un consumo di energia elettrica pari a 48.123 Kwh,
notevolmente superiore a quello già pagato dall'attrice. Dopo avere chiesto chiarimenti all'
[...]
quest'ultima comunicava che in seguito alla verifica del 24.11.2022, E-Distribuzione CP_1
aveva accertato che, a decorrere dal mese di dicembre 2010, c'era stato un prelievo irregolare
2 di energia elettrica effettuato mediante l'utilizzo di un bypass realizzato con 4 cavi da 16 mmq in rame, per effetto del quale la società di distribuzione avrebbe proceduto al ricalcolo del maggior consumo a far data dal 10 marzo 2018. Ritenuta la propria estraneità al prelievo fraudolento dell'energia e considerata, quindi, non dovuta la somma chiesta da CP_1
azionava il presente giudizio rassegnando le conclusioni sopra specificate.
[...]
Si costituiva la quale impugnava e contestava la domanda attrice, in quanto Controparte_1
totalmente infondata in fatto ed in diritto essendo i calcoli effettuati corretti e commisurati al periodo in cui la società attrice aveva svolto la propria attività.
La causa, istruita con l'ausilio della consulenza tecnica, veniva rinviata all'udienza del 15
dicembre 2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale, ex art. 281 sexies c.p.c..
Dalla produzione documentale versata in atti risulta che, in seguito ad accertamento eseguito dal personale di E.Distribuzione sulla linea elettrica e sul contatore che alimentava il locale ove la società attrice aveva esercitato l'attività di macelleria, c'era stato un prelievo irregolare di energia elettrica effettuato mediante l'utilizzo di un bypass realizzato con 4 cavi da 16 mmq in rame e che in seguito al detto accertamento era scaturita la fattura n. 4354689005, per €
22.920,18, per i consumi di energia elettrica nel periodo febbraio 2022/ settembre 2022
addebitata all'attrice ed oggetto di contestazione.
Parte attrice ha sostenuto negli scritti difensivi di non avere posto in essere le condotte illecite e di conseguenza di non dovere nulla di quanto richiesto dalla convenuta, o in subordine di effettuare un ricalcolo di quanto effettivamente consumato.
Appare opportuno premettere e precisare che, se pure non è stata accertata alcuna responsabilità
penale in capo a , quale rappresentante legale della società attrice, nella Parte_1
manomissione del contatore della luce, così come emerso dal provvedimento di archiviazione
3 N. 2023/6820 NOTI R.G.N.R. 2025/5095 NOTI G.I.P., reso dal Tribunale di Taranto, la società
istante ha comunque usufruito, per il periodo in cui ha svolto nel locale la propria attività, di una riduzione del consumo elettrico e che, conseguentemente, sotto tale aspetto legittima appare la richiesta avanzata da , se pure da accertare nell'esatto ammontare (come peraltro Controparte_1
richiesto dalla stessa parte attrice sub 2 delle sue conclusioni).
Dirimente, ai fini della contabilizzazione dei consumi posti in contestazione, è apparsa la relazione tecnica espletata nel corso del giudizio dal nominato CTU, che appare chiara, precisa ed esaustiva ed alla quale, pertanto, si fa più ampio e compiuto riferimento e ci si riporta. Ad
espletamento dell'incarico ricevuto, ed in risposta ai quesiti posti, il consulente ha eseguito il calcolo del consumo di energia elettrica riferita al periodo in contestazione tenendo conto delle apparecchiature elettriche necessarie per lo svolgimento dell'attività di macelleria.
IL CTU ha dichiarato che la ricostruzione dei consumi debba essere eseguita mediante l'utilizzo
degli effettivi apparati elettrici presenti nel locale dei fratelli e Parte_1
; da quanto si è potuto riscontrare dalle foto di facebook e dalla fattura agli atti del Parte_1
precedente conduttore le attrezzature elettriche si ritengono in linea per il Parte_2
normale espletamento dell'attività di macelleria. La cella frigo principale per la conservazione
dei prodotti che deve avere una temperatura di servizio di 0-1 °C; il banco frigo per
l'esposizione dei prodotti di vendita limitato all'apertura al pubblico;
il mobile frigo di
esposizione dei prodotti di vendita limitato all'apertura al pubblico;
affettatrice Minerva
Omega con disco da 370 mm;
tritacarni Atom posizione lato vendita;
Parte_3
tritacarne Cgt posizione preparazione prodotti;
servizi: insegna esterna, illuminazione interna
locale, sistema videosorveglianza, router, TV led, macchina sottovuoto alimenti, bilancia
elettronica, lettore POS, eliminacode display, confezionatrice Minneapolis ed infine sistema di
climatizzazione. Un locale uso macelleria utilizza un tempo pari a mezz'ora al mattino ed un'
ora al pomeriggio per la preparazione dei prodotti prima dell'effettiva apertura al pubblico
4 del locale;
quindi per la stima dei consumi delle apparecchiature elettrica si terrà conto della
potenza dall'utilizzatore espressa in kW, ore di accensione al giorno ed un fattore medio di
utilizzo (KU fattore di utilizzo è dato dal rapporto tra la potenza di targa dell'apparato elettrico
diviso la potenza effettiva assorbita dell'utilizzatore). Dalle tabelle allegate il sottoscritto CTU
esegue una possibile stima dei consumi di energia del locale uso macelleria dei fratelli
. Dalla suddetta stima si ricava un consumo di energia elettrica pari a 14.637,00 Parte_1
kWh per il periodo di esercizio dell'attività di 205 giorni (vedi tabella stima dei consumi).
Il consulente ha, quindi, eseguito il calcolo della materia prima per l'energia stimata al netto di quella già versata e ha accertato che dato da un PUN mediato del periodo di fatturazione ha
3.247 kWh dalla tabella stima dei consumi si ha 14.637,00 kWh dalla tabella PUN Mediato si
ha PUNM = 0,335228 €/kWh per differenza si ha 14.637,00-3247 = 11.390,0 kWh Mprima =
0,335228 * 11.390,0 = 3.818.25 € che, con il calcolo dell'IVA al 22%, diventano € 4.658,26.
Da quanto accertato nel corso del giudizio, quindi, la domanda attrice merita parziale accoglimento essendo emerso, dai calcoli effettuati dal CTU secondo un criterio oggettivo (e comunque ex art. 1226 c.c.) che la società attrice, se pure il rappresentante non è risultato responsabile della condotta illecita, si era, comunque, avvantaggiata della situazione, pagando un minor consumo e, quindi, avendo ricevuto un risparmio sul consumo elettrico pari ad €
4.658,26, cifra nettamente inferiore rispetto a quella chiesta con la fattura n. 4354689005, per
€ 22.920,18.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo tenuto di quanto effettivamente accertato e dovuto dalla società attrice rispetto a quanto chiesto dalla convenuta.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Taranto II Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , nei confronti di Parte_4 [...]
[..
[...] così provvede: CP_2
1) Accoglie per quanto di ragione la domanda attorea e per l'effetto, operato il ricalcolo delle somme dovute, condanna la stessa società attrice al pagamento in favore di Controparte_1
della minor somma rideterminata in complessivi € 4.658,26, oltre interessi dalla domanda al soddisfo;
2) Condanna la società convenuta a rifondere in favore della società attrice le spese del giudizio,
che liquida in complessive € 2.816,00, di cui € 264,00 per spese ed € 2.552,00 per onorario,
oltre al 15% di spese generali, CNAP e IVA se e nella misura in cui siano per legge spettanti,
il tutto da distrarre in prededuzione in favore dell'Avv. Luigi Anelli, difensore della società
attrice dichiaratosi antistatario.
Pone definitivamente il costo della CTU, nella misura del 50%, a carico di ciascuna delle parti.
Così deciso in Taranto in data 15.12.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Claudia Giannotte
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