Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 23/12/2025, n. 2149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 2149 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02149/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00080/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 80 del 2025, proposto da
IU RD, rappresentato e difeso dagli avvocati Marcello Nardi, Caterina RD, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
- della sentenza pronunciata dalla Corte d’Appello di Catanzaro in data 28 novembre 2014, n. 1713;
- del decreto ingiuntivo emesso da Giudice di Pace di Cosenza in data 5 settembre 2016, n. 898.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 il dott. FR AL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- con sentenza del 28 novembre 2014, n. 1713., la Corte d’Appello di Catanzaro ha condannato l’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza alla rifusione, in favore di IU RD, delle spese di lite, liquidate nella somma di € 5.994,00, oltre a rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
- la sentenza non è stata impugnata, è passata in giudicato, come da attestazione della Cancelleria, e il titolo esecutivo è stato notificato in data 29 luglio 2016;
- con decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo del 5 settembre 2016, n. 898, il Giudice di Pace di Cosenza ha intimato all’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza il pagamento, in favore di IU RD, della complessiva somma di € 1.658,90 (di cui € 1.562,92 quale capitale ed € 95,94 a titolo di interessi legali dal 7 marzo 2012 alla data di presentazione del ricorso già maturati), oltre interessi legali sulla detta somma capitale dal dì del decreto e sino all’effettivo soddisfo del credito, nonché, le spese e competenze della presente procedura che ha liquidato in complessive € 396,00 di cui € 320,00 per onorario ed € 76,00 per spese oltre IVA, CPA e rimborso forfetario delle spese generali al 15% come per legge;
- il decreto non è stato opposto, divenendo definitivamente esecutivo, come da attestazione della Cancelleria, e il titolo esecutivo è stato notificato in data 20 settembre 2016;
- con ricorso notificato in data 22 gennaio 2025, depositato nella Segreteria in pari data, il creditore ha adito questo Tribunale Amministrativo Regionale per l’esecuzione dei due titoli, chiedendo che sia ordinato all’amministrazione, tutt’ora inadempiente, il pagamento delle somme ivi indicate;
- parte ricorrente avanza, altresì, richiesta di ulteriore condanna dell’amministrazione al pagamento di una somma determinata ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a. per il successivo ritardo;
- l’amministrazione non si è costituita in giudizio;
Considerato che:
- l’amministrazione ha l’obbligo di adempiere integralmente la pretesa creditoria della parte ricorrente, basata sulle decisioni giurisdizionali di cui sopra;
- l’amministrazione non ha dato prova, come era suo onere, di avere dato esecuzione ai provvedimenti giurisdizionali;
- sussistono, pertanto, tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 ss. del c.p.a.;
- per quanto concerne la ulteriore domanda di condanna ex art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a., deve riconoscersene l’ammissibilità anche nelle ipotesi, come quella in esame, in cui l’ottemperanza concerne sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro (cfr. dapprima Cons. Stato, Ad. Plen., 25 giugno 2014 n. 15 e di seguito l’art. 114 co. 4 lett. e) c.p.a. per come novellato dal comma 781 dell’art. 1 l n. 208 del 2015);
- non sussistendo iniquità o altre cause ostative, può essere riconosciuta e determinata nella misura degli interessi legali la somma che l’amministrazione dovrà corrispondere in favore della parte ricorrente a titolo di penalità di mora, per ogni mese (o frazione di mese), e ciò in aggiunta – stante il carattere sanzionatorio dell’istituto - agli interessi legali dovuti ex lege o disposti nella medesima condanna;
- tale ulteriore importo va corrisposto a far data dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella presente sentenza di ottemperanza (cfr. art. 114 co. 4 lett. e) c.p.a.), e sino all’adempimento spontaneo da parte dell’amministrazione o, in mancanza, sino alla data dell’insediamento del Commissario ad acta ;
Ritenuto pertanto che:
- in accoglimento del ricorso in esame, va dichiarato l’obbligo dell’amministrazione intimata di ottemperare integralmente al giudicato nascente dalla decisione innanzi richiamata, detratto quanto già eventualmente pagato;
- è opportuno, al riguardo, assegnare all’amministrazione il termine di giorni 60 per l’adempimento, decorrente dalla data di notifica della presente sentenza;
- in caso di inerzia dell’amministrazione oltre il predetto termine, a tanto debba provvedere, quale Commissario ad acta , il Prefetto di Cosenza, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del suo Ufficio, che, avvalendosi dei poteri a ciò necessari, provvederà, scaduto il termine di 60 giorni, a seguito di istanza della parte ricorrente, a dare integrale esecuzione al giudicato di cui è questione, nonché a corrispondere le spese liquidate con la presente sentenza;
- in caso di intervento del Commissario ad acta , il compenso a quest’ultimo spettante, sarà liquidato, dietro sua richiesta, con separato decreto, e dovrà essere posto a carico dell’amministrazione inadempiente;
- deve essere accolta la domanda ex art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a. nei termini di cui in dispositivo;
- le spese di giudizio, liquidate nella misura fissata in dispositivo e distratte in favore del costituito procuratore, debbano essere poste, come già anticipato, a carico dell’amministrazione inadempiente;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto:
a) dichiara l’obbligo dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza di provvedere, entro 60 giorni dalla notificazione a cura della ricorrente della presente sentenza, all’esecuzione del giudicato nascente dai provvedimenti di cui in epigrafe mediante pagamento delle somme in essi indicate, al netto delle somme già corrisposte;
b) determina nella misura degli interessi legali l’ulteriore somma che l’amministrazione dovrà corrispondere in favore della parte ricorrente a titolo di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a., per ogni mese (o frazione di mese) di ritardo nel pagamento, con le decorrenze indicate in motivazione;
c) nomina Commissario ad acta il Prefetto di Cosenza, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del suo Ufficio, affinché provveda a quanto previsto sub a) , scaduto il termine di 60 giorni, entro i successivi 90 giorni decorrenti da apposita istanza della parte ricorrente, ove l’amministrazione non abbia provveduto;
d) condanna l’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza al pagamento, in favore di parte ricorrente, e con distrazione in favore del costituito procuratore, di spese e competenze del presente giudizio che liquida in € 1.286,00, oltre al rimborso del contributo unificato e delle spese generali nella misura del 15%, nonché oltre a IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IV EA, Presidente
FR AL, Consigliere, Estensore
Federico Baffa, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| FR AL | IV EA |
IL SEGRETARIO