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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 27/10/2025, n. 2994 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2994 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in persona del giudice on. dott.ssa Maria Paola
Sanghez, ha emesso la seguente
SENTENZA
Resa contestualmente, previa discussione ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c. anche mediante il rinvio alle note conclusionali, all'udienza del 27.10.2025, nella causa civile iscritta al n.6500/23 R.G.
Trib.
TRA
Parte_1
Rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Umberto Mele e Marco
Castellano, in virtù di procura alle liti del 29.9.2023 rilasciata su foglio separato, da intendersi in calce al ricorso introduttivo, procuratore domiciliatario l'avv.to Umberto Mele
- ricorrente–
CONTRO
in persona del suo legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore,
Rappresentata e difesa dall'avv.to Ivan Russo, in virtù di procura su foglio separato versata nel fascicolo telematico e, quindi, da considerarsi in uno con la comparsa di costituzione e risposta, procuratore domiciliatario
-resistente-
MOTIVAZIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 cod. proc. civ., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma
1 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69, trattandosi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 58, comma 2, di quest'ultima legge, di disposizione normativa suscettibile di trovare applicazione con riguardo ai giudizi che, alla data della suddetta entrata in vigore (4 luglio 2009), risultino ancora pendenti in primo grado, così come quello in esame.
Pertanto, devono, all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti (ricorso promosso da , comparsa di Parte_1 costituzione e risposta depositata dalla società , sia i verbali di causa, le Controparte_1 memorie istruttorie e le note conclusionali. Del resto, trattandosi di disposizione normativa dettata con evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi che essa consenta al giudice di pronunciare quest'ultima, senza dover premettere la concisa esposizione dello svolgimento del processo, precedentemente richiesta dal comma secondo dell'art. 132 cod. proc. civ., la quale risulta, peraltro, agevolmente suscettibile di essere desunta dalla lettura degli atti introduttivi e di costituzione delle parti, dai verbali delle udienze e dalle note di trattazione scritta in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa, nonché dalle note conclusionali, con la conseguenza che non potrà, pertanto, considerarsi affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga la concisa esposizione dei fatti e, dunque, dello svolgimento del processo (cfr., in tal senso, sia pure con riguardo all'ipotesi analoga ma non identica prevista dall'art. 281-sexies cod. proc. civ., Cass. 19 ottobre 2006, n. 22409).
Instauratosi il contraddittorio tra le parti, assegnati i termini per le memorie ex art.281 duodecies 4 comma c.p.c., con ordinanza emessa all'udienza del 8.4.2024, veniva rigettata l'eccezione preliminare relativa alla clausola compromissoria ed ammesso l'interrogatorio formale del legale rappresentante della società resistente.
Dopo l'espletamento dell'interrogatorio formale, con ordinanza emessa all'udienza del 14.10.2024, veniva ammessa la prova testimoniale del geometra che veniva ascoltato all'udienza del Tes_1
3.12.2024, all'esito della quale, la causa si rinviava per la discussione ex art.281 sexies c.p.c, dapprima all'udienza del 20.5.2025, poi rinviata d'ufficio all'udienza del 27.10.2025, con termine alle parti per note conclusive.
In data odierna, dopo la discussione anche mediante il rinvio alle note conclusive, il giudice ha deciso la causa con sentenza contestuale inviata telematicamente.
DECISIONE
Ritiene questo giudice che la domanda sia fondata e meriti accoglimento nei limiti di cui appresso.
Preliminarmente, sulle eccezioni sollevate da parte resistente, il giudice si riporta a quanto deciso con l'ordinanza del 8.4.2024, confermandola.
2 E' doveroso precisare che, a parere del giudicante, essere proprietario di alcuni immobili non equivale ad essere imprenditore, come sostenuto dalla società ricorrente nei riguardi del Pt_1
Sebbene questo giudice confermi l'ordinanza di rigetto dell'eccezione di parte resistente, tuttavia il contratto di appalto sottoscritto dalle parti non si può considerare concluso mediante la sottoscrizione di moduli o formulari in quanto da un attenta lettura dello stesso si evince che il contenuto e le clausole in esso contenute, siano state modellate sulle richieste del o, per Pt_1 meglio dire, a suo vantaggio. Pertanto non si tratta di formule standard ma di clausole concordate tra le parti.
Nel merito, con particolare riferimento al riparto dell'onere probatorio, il committente che chiede, in giudizio, l'accertamento dell'inadempimento dell'appaltatore deve dimostrare unicamente l'origine contrattuale degli obblighi, mentre grava sull'appaltatore l'onere di provare di aver adempiuto esattamente ai suoi doveri.
Osserva il giudice che l'impresa ha dichiarato nelle premesse del contratto di appalto di avere la disponibilità di capitali e quant'altro per garantire l'esecuzione delle opere, e non ha subordinato l'esecuzione dei lavori all'ottenimento della cessione del credito da parte della banca. Pertanto la mancanza di disponibilità economica non può giustificare l'impresa per la Controparte_1 mancata esecuzione dei lavori che, pertanto, è inadempiente nell'esecuzione del contratto di appalto.
Alla luce di tali considerazioni il giudice dichiara la risoluzione del contratto di appalto intervenuto tra e la società con condanna della società Parte_1 Controparte_1 resistente alla restituzione dell'acconto versato dal e pari ad €.4.026,00, corrispondente al Pt_1
10% dell'importo dei lavori mai effettuati, oltre interessi legali dal dì della domanda al soddisfo.
Relativamente alla richiesta di risarcimento del danno il Tribunale di Torino, con la recente sentenza n. 2908/2023, condivisa da questo giudice, ha statuito che coloro i quali non hanno potuto beneficiare dei “Superbonus”(nel caso che ci occupa del bonus facciate) , a causa dell'inadempimento da parte dell'impresa esecutrice dei lavori, possono richiedere un risarcimento del danno subito a causa della c.d. “perdita di chance”, ossia una figura di matrice giurisprudenziale, oramai consolidata nel panorama italiano, la quale configura un danno risarcibile ogniqualvolta venga irrimediabilmente compromessa una possibilità concreta e attuale di conseguire un vantaggio economico. Tuttavia, l'importo del risarcimento sarà decurtato laddove il committente conservi una residua possibilità di accedere ad altre detrazioni fiscali di importo inferiore, a meno che non riesca a dimostrare il contrario.
Pertanto, in forza del compendio probatorio fornito, il Tribunale ha deciso di ridurre l'importo del risarcimento richiesto dal committente. Quest'ultimo sostiene che la perdita della possibilità di
3 accedere al bonus facciate al 90% gli avesse causato un danno pari all'importo della detrazione che avrebbe potuto ottenere se l'impresa avesse rispettato gli accordi. Tuttavia, si rileva che non è stata provata l'esistenza di preclusioni all'altra detrazione del 60% delle spese, ipotesi prevista dalla legge di bilancio 2022 (legge n. 234/2021) anche alle spese sostenute nel 2022, ipotesi che poteva essere ancora astrattamente percorribile dal committente presentando una nuova pratica edilizia ed usufruendo dei correlati benefici fiscali, tenuto conto che la con Controparte_1 pec del 11.11.2022 ha informato definitivamente il committente che non avrebbe potuto Pt_1 eseguire i lavori. Proprio per questo, l'ammontare del danno da risarcire è stato determinato in base alla differenza tra la detrazione che il committente avrebbe avuto diritto di ricevere (90%) e quella ancora disponibile nel 2022 del 60%.
Pertanto, in considerazione che il valore dei lavori che dovevano essere realizzati con il beneficio dello sconto in fattura del 90% era pari ad €.36.234,00, e tenuto conto della detrazione del 60% ancora percorribile nel 2022, la somma da liquidare quale risarcimento del danno sarà pari al 30% della somma e cioè pari ad €.14.493,60, oltre interessi legali dal dì della domanda al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in persona del giudice on. dott.ssa Maria Paola Sanghez, definitivamente decidendo sul ricorso proposto da nei confronti della società Parte_1 [...]
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, disattesa ogni altra azione, Controparte_1 istanza ed eccezione così decide:
1. Accoglie il ricorso di e dichiara che la società Parte_1 Controparte_1
è inadempiente nel contratto di appalto intervenuto tra le stesse.
[...]
2. Per l'effetto, condanna la società resistente in persona del suo Controparte_1 legale rappresentante pro-tempore, alla restituzione dell'importo di €.4.026,00, oltre interessi legali dal dì della domanda al soddisfo al ricorrente per le ragioni di cui in premessa. Pt_1
3. Condanna, inoltre, per le motivazioni si cui sopra, la società resistente Controparte_1
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, al pagamento della somma di
[...]
€.14.493,60, oltre interessi legali dal dì della domanda al soddisfo.
4. Condanna, infine, la società in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese del giudizio in favore dei procuratori costituiti antistatari avv.ti Umberto Mele e Marco Castellano e che si liquidano in €.3.500,00, oltre ad €.518,00 per spese vive, oltre alle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Lecce, 27.10.2025 ore 16.00
Il giudice on.
4 Dott.ssa Maria Paola Sanghez
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in persona del giudice on. dott.ssa Maria Paola
Sanghez, ha emesso la seguente
SENTENZA
Resa contestualmente, previa discussione ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c. anche mediante il rinvio alle note conclusionali, all'udienza del 27.10.2025, nella causa civile iscritta al n.6500/23 R.G.
Trib.
TRA
Parte_1
Rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Umberto Mele e Marco
Castellano, in virtù di procura alle liti del 29.9.2023 rilasciata su foglio separato, da intendersi in calce al ricorso introduttivo, procuratore domiciliatario l'avv.to Umberto Mele
- ricorrente–
CONTRO
in persona del suo legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore,
Rappresentata e difesa dall'avv.to Ivan Russo, in virtù di procura su foglio separato versata nel fascicolo telematico e, quindi, da considerarsi in uno con la comparsa di costituzione e risposta, procuratore domiciliatario
-resistente-
MOTIVAZIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 cod. proc. civ., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma
1 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69, trattandosi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 58, comma 2, di quest'ultima legge, di disposizione normativa suscettibile di trovare applicazione con riguardo ai giudizi che, alla data della suddetta entrata in vigore (4 luglio 2009), risultino ancora pendenti in primo grado, così come quello in esame.
Pertanto, devono, all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti (ricorso promosso da , comparsa di Parte_1 costituzione e risposta depositata dalla società , sia i verbali di causa, le Controparte_1 memorie istruttorie e le note conclusionali. Del resto, trattandosi di disposizione normativa dettata con evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi che essa consenta al giudice di pronunciare quest'ultima, senza dover premettere la concisa esposizione dello svolgimento del processo, precedentemente richiesta dal comma secondo dell'art. 132 cod. proc. civ., la quale risulta, peraltro, agevolmente suscettibile di essere desunta dalla lettura degli atti introduttivi e di costituzione delle parti, dai verbali delle udienze e dalle note di trattazione scritta in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa, nonché dalle note conclusionali, con la conseguenza che non potrà, pertanto, considerarsi affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga la concisa esposizione dei fatti e, dunque, dello svolgimento del processo (cfr., in tal senso, sia pure con riguardo all'ipotesi analoga ma non identica prevista dall'art. 281-sexies cod. proc. civ., Cass. 19 ottobre 2006, n. 22409).
Instauratosi il contraddittorio tra le parti, assegnati i termini per le memorie ex art.281 duodecies 4 comma c.p.c., con ordinanza emessa all'udienza del 8.4.2024, veniva rigettata l'eccezione preliminare relativa alla clausola compromissoria ed ammesso l'interrogatorio formale del legale rappresentante della società resistente.
Dopo l'espletamento dell'interrogatorio formale, con ordinanza emessa all'udienza del 14.10.2024, veniva ammessa la prova testimoniale del geometra che veniva ascoltato all'udienza del Tes_1
3.12.2024, all'esito della quale, la causa si rinviava per la discussione ex art.281 sexies c.p.c, dapprima all'udienza del 20.5.2025, poi rinviata d'ufficio all'udienza del 27.10.2025, con termine alle parti per note conclusive.
In data odierna, dopo la discussione anche mediante il rinvio alle note conclusive, il giudice ha deciso la causa con sentenza contestuale inviata telematicamente.
DECISIONE
Ritiene questo giudice che la domanda sia fondata e meriti accoglimento nei limiti di cui appresso.
Preliminarmente, sulle eccezioni sollevate da parte resistente, il giudice si riporta a quanto deciso con l'ordinanza del 8.4.2024, confermandola.
2 E' doveroso precisare che, a parere del giudicante, essere proprietario di alcuni immobili non equivale ad essere imprenditore, come sostenuto dalla società ricorrente nei riguardi del Pt_1
Sebbene questo giudice confermi l'ordinanza di rigetto dell'eccezione di parte resistente, tuttavia il contratto di appalto sottoscritto dalle parti non si può considerare concluso mediante la sottoscrizione di moduli o formulari in quanto da un attenta lettura dello stesso si evince che il contenuto e le clausole in esso contenute, siano state modellate sulle richieste del o, per Pt_1 meglio dire, a suo vantaggio. Pertanto non si tratta di formule standard ma di clausole concordate tra le parti.
Nel merito, con particolare riferimento al riparto dell'onere probatorio, il committente che chiede, in giudizio, l'accertamento dell'inadempimento dell'appaltatore deve dimostrare unicamente l'origine contrattuale degli obblighi, mentre grava sull'appaltatore l'onere di provare di aver adempiuto esattamente ai suoi doveri.
Osserva il giudice che l'impresa ha dichiarato nelle premesse del contratto di appalto di avere la disponibilità di capitali e quant'altro per garantire l'esecuzione delle opere, e non ha subordinato l'esecuzione dei lavori all'ottenimento della cessione del credito da parte della banca. Pertanto la mancanza di disponibilità economica non può giustificare l'impresa per la Controparte_1 mancata esecuzione dei lavori che, pertanto, è inadempiente nell'esecuzione del contratto di appalto.
Alla luce di tali considerazioni il giudice dichiara la risoluzione del contratto di appalto intervenuto tra e la società con condanna della società Parte_1 Controparte_1 resistente alla restituzione dell'acconto versato dal e pari ad €.4.026,00, corrispondente al Pt_1
10% dell'importo dei lavori mai effettuati, oltre interessi legali dal dì della domanda al soddisfo.
Relativamente alla richiesta di risarcimento del danno il Tribunale di Torino, con la recente sentenza n. 2908/2023, condivisa da questo giudice, ha statuito che coloro i quali non hanno potuto beneficiare dei “Superbonus”(nel caso che ci occupa del bonus facciate) , a causa dell'inadempimento da parte dell'impresa esecutrice dei lavori, possono richiedere un risarcimento del danno subito a causa della c.d. “perdita di chance”, ossia una figura di matrice giurisprudenziale, oramai consolidata nel panorama italiano, la quale configura un danno risarcibile ogniqualvolta venga irrimediabilmente compromessa una possibilità concreta e attuale di conseguire un vantaggio economico. Tuttavia, l'importo del risarcimento sarà decurtato laddove il committente conservi una residua possibilità di accedere ad altre detrazioni fiscali di importo inferiore, a meno che non riesca a dimostrare il contrario.
Pertanto, in forza del compendio probatorio fornito, il Tribunale ha deciso di ridurre l'importo del risarcimento richiesto dal committente. Quest'ultimo sostiene che la perdita della possibilità di
3 accedere al bonus facciate al 90% gli avesse causato un danno pari all'importo della detrazione che avrebbe potuto ottenere se l'impresa avesse rispettato gli accordi. Tuttavia, si rileva che non è stata provata l'esistenza di preclusioni all'altra detrazione del 60% delle spese, ipotesi prevista dalla legge di bilancio 2022 (legge n. 234/2021) anche alle spese sostenute nel 2022, ipotesi che poteva essere ancora astrattamente percorribile dal committente presentando una nuova pratica edilizia ed usufruendo dei correlati benefici fiscali, tenuto conto che la con Controparte_1 pec del 11.11.2022 ha informato definitivamente il committente che non avrebbe potuto Pt_1 eseguire i lavori. Proprio per questo, l'ammontare del danno da risarcire è stato determinato in base alla differenza tra la detrazione che il committente avrebbe avuto diritto di ricevere (90%) e quella ancora disponibile nel 2022 del 60%.
Pertanto, in considerazione che il valore dei lavori che dovevano essere realizzati con il beneficio dello sconto in fattura del 90% era pari ad €.36.234,00, e tenuto conto della detrazione del 60% ancora percorribile nel 2022, la somma da liquidare quale risarcimento del danno sarà pari al 30% della somma e cioè pari ad €.14.493,60, oltre interessi legali dal dì della domanda al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in persona del giudice on. dott.ssa Maria Paola Sanghez, definitivamente decidendo sul ricorso proposto da nei confronti della società Parte_1 [...]
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, disattesa ogni altra azione, Controparte_1 istanza ed eccezione così decide:
1. Accoglie il ricorso di e dichiara che la società Parte_1 Controparte_1
è inadempiente nel contratto di appalto intervenuto tra le stesse.
[...]
2. Per l'effetto, condanna la società resistente in persona del suo Controparte_1 legale rappresentante pro-tempore, alla restituzione dell'importo di €.4.026,00, oltre interessi legali dal dì della domanda al soddisfo al ricorrente per le ragioni di cui in premessa. Pt_1
3. Condanna, inoltre, per le motivazioni si cui sopra, la società resistente Controparte_1
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, al pagamento della somma di
[...]
€.14.493,60, oltre interessi legali dal dì della domanda al soddisfo.
4. Condanna, infine, la società in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese del giudizio in favore dei procuratori costituiti antistatari avv.ti Umberto Mele e Marco Castellano e che si liquidano in €.3.500,00, oltre ad €.518,00 per spese vive, oltre alle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Lecce, 27.10.2025 ore 16.00
Il giudice on.
4 Dott.ssa Maria Paola Sanghez
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