Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XIII, sentenza 13/01/2026, n. 266
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Sentenza 13 gennaio 2026

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  • Accolto
    Errore formale nella dichiarazione IVA

    La Corte di Cassazione ha stabilito che, in caso di errori in danno del contribuente, è possibile presentare una dichiarazione integrativa entro termini specifici, e che il giudice in sede contenziosa deve verificare la richiesta del contribuente. I giudici di primo e secondo grado hanno errato nel ritenere inammissibile la dichiarazione integrativa.

  • Accolto
    Ricalcolo dell'IVA dovuta

    Accolto in base al parziale accoglimento del ricorso e alla corretta determinazione dell'imposta come indicato dal contribuente e non contestato nel merito dall'Ufficio.

  • Accolto
    Riduzione sanzioni per impossibilità di rateizzazione

    Accolto in considerazione del pregiudizio subito dal ricorrente per l'impossibilità di versare l'imposta richiesta dall'Agenzia delle Entrate tramite rateizzazione.

  • Accolto
    Annullamento compensi e interessi di mora

    Accolto in quanto tali somme non sarebbero state necessarie se il contenzioso fosse stato risolto mediante autotutela.

  • Accolto
    Rifusione spese legali

    Condannata l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese legali, liquidate per i vari gradi di giudizio, con compensazione per un terzo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XIII, sentenza 13/01/2026, n. 266
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
    Numero : 266
    Data del deposito : 13 gennaio 2026

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