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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XIII, sentenza 13/01/2026, n. 266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 266 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 266/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 13, riunita in udienza il 09/07/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
PASSERO GIULIANA, Presidente NOVELLI PAOLO, Relatore BRUNETTI ROMEO, Giudice
in data 09/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 3826/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3 - Via Marcello Boglione 63 00100 Roma RM
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 8070/2015 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ROMA sez. 7 e pubblicata il 16/04/2015 1 Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130296924654 IVA-ALTRO 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2167/2025 depositato il 23/07/2025
Svolgimento del processo La Società Ricorrente_1 con sede legale in Ciampino (RM), Indirizzo_1 , P.IVA_1c.f. , ha riassunto il giudizio in seguito alla sentenza n. 5872/2023 pronunciata dalla Corte Suprema di Cassazione, il 22 novembre 2023 e pubblicata il 09 gennaio 2024, che ha cassato la sentenza n. 4189/16 depositata il 27 giugno 2016 dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, rinviato altresì la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Premette in fatto che in data 5.01.2012, l'Ufficio Territoriale dell'Agenzia delle Entrate di Albano Ricorrente_1Laziale, notificava alla un avviso di irregolarità della dichiarazione modello UNICO 2011 (anno d'imposta 2010), ex art. 36 bis del D.P.R. n. 600//1973 e 54 bis del D.P.R. n. 633/1972 (La Società ricorrente svolge l'attività di commercio all'ingrosso di camicie, biancheria intima, maglieria e simili). L'avviso di accertamento de quo rilevava un omesso versamento dell'IVA per un importo complessivo di € 223.878,00. In effetti, la Società constatava che nell'elaborazione del modello iva il programma aveva erroneamente considerato (contrassegnando la casella 3 nel rigo VF30 della dichiarazione iva) la vendita di un immobile, effettuata nel 2010 per il corrispettivo di euro 1.028.000,00 in regime naturale di esenzione – ex art. 10, comma 1 n. 8 ter del D.P.R. n. 633/1972, come rilevante ai fini del calcolo del pro-rata del 76%. La dichiarazione, invece, avrebbe dovuto essere correttamente compilata riportando la citata operazione di vendita dell'immobile come occasionale (compilando invece il rigo VF53 colonna 1), in quanto non rientrante nell'attività tipica della Società. Tale pro-rata di detraibilità aveva generato il ricalcolo, in fase di dichiarazione, dell'intera Iva reale pari ad € 88.396,00, così come risultante dalla comunicazione annuale dei dati Iva presentata in data 28 febbraio 2011 (cfr doc. n. 4 allegato al ricorso di primo grado). Per questo motivo, la Società, in data 11 febbraio 2013, presentava istanza parziale di annullamento in autotutela (doc. n. 6 allegato al ricorso di primo grado) dell'avviso di irregolarità producendo nuovamente, al fine di comprovare l'errore commesso, l'atto notarile relativo alla vendita dell'immobile, gli estratti dei registri IVA, la predetta comunicazione annuale dei dati iva presentata il 28 febbraio 2011, da cui emergeva, in effetti, con un debito iva reale pari ad € 88.939,00. L'Agenzia delle Entrate rigettava l'istanza contestando che:
-la presentazione della dichiarazione integrativa e/o rettificativa è preclusa nei casi in cui sia stato già notificato al contribuente un avviso di accertamento o qualsiasi comunicazione in rettifica della dichiarazione;
- le motivazioni dedotto per l'annullamento in autotutela avevano natura sostanziale prescindendo dal mero controllo formale ex art 36 bis del DPR 600/1973. In data 20.11.2013 la Società ricorrente riceveva la cartella di pagamento n. 09720130296924654,
2 recante la somma complessiva di € 340.950,84, in relazione ad omessi versamento periodici ivs conseguenti l'errore formale sopra specificato. La cartella era impugnata davanti alla CTP di Roma, chiedendo l'annullamento della cartella di pagamento e, in via subordinata, la rideterminazione dell'imposta dovuta in euro 88.939,00, così come risultante dalla dichiarazione regolarmente rettificata. Inoltre, la Società ricorrente chiedeva la riduzione di un terzo delle sanzioni irrogate per gli altri omessi versamenti periodici contestati, non avendo potuto beneficiare della rateizzazione degli importi richiesti con l'avviso bonario. Con la sentenza n. 8070/7/15 pronunciata il 16.01.2015 e depositata il 16.04.2015, la Commissione Tributaria Provinciale di Roma rigettava il ricorso. La Società Ricorrente_1 proponeva appello avverso la sentenza di primo grado, ribadendo le ragioni già esposte nel giudizio di prime cure, precisando altresì di aver provveduto a presentare una dichiarazione integrativa il 9.09.2015 al fine di correggere l'errore formale compiuto, circostanza non contestata dall'Ufficio. Con la sentenza n. 4189/14/16, emessa il 21.06.2016 e pubblicata in pari data l'allora Commissione Tributaria Regionale di Roma, rigettava l'appello proposto motivando come segue: «Dall'esame degli atti emerge con chiarezza che il controllo automatizzato, effettuato in base all'art. 36 bis del DPR n. 600/1973, si presenta legittimo in quanto fondato su dati dichiarati dalla ricorrente e sulle risultanze del calcolo dell'Anagrafe Tributaria. Non può sorgere dubbio al riguardo che la Società avrebbe dovuto correggere l'errore commesso in sede di compilazione della dichiarazione integrativa entro il termine previsto dall'art. 2, comma 8 bis, del DPR 322/98 (ex art. 2, comma, lett. e del DPR n. 435/2001), ossia entro il periodo d'imposta successivo e, comunque, prima della notifica degli avvisi di accertamento o comunicazioni emessi a rettifica dei dati dichiarati. Né può avere rilievo, ai presenti fini, la dichiarazione IVA, successiva di ravvedimento presentata in data 9.9.15, ai sensi dell'art. 1, comma 637, della legge n. 190/14, trattandosi di un evento posteriore al deposito della sentenza di prima cure, avvenuto in data 16.4.15. Per i suesposti motivi, il ricorso non merita accoglimento». Ricorrente_1Avverso la predetta sentenza la Società proponeva impugnazione innanzi alla Suprema Corte di Cassazione avente il seguente oggetto: la questione dell'emendabilità della dichiarazione dei redditi e dell'iva sollevata in sede di impugnazione dell'iscrizione a ruolo n. 2013/003347 di cui alla cartella di pagamento n. 09720130296924654000 emessa a seguito di controllo automatico – ex art. 36 bis del DPR 600/1973 e 54 bis del DPR 633/1972 – della dichiarazione modello Unico 2011 (periodo d'imposta 2010), dal quale è risultato, tra l'altro, un'iva a debito pari ad euro 223.878,00 (oltre interessi e sanzioni), dovuta ad un errore commesso in sede di dichiarazione, per aver considerato la vendita di un immobile effettuato in regime naturale di esenzione – ex art. 10, comma 1 n. 8 – ter del D.P.R. n. 633/1972, anziché come operazione occasionale poiché non rientrante nell'attività tipica della Società. La Suprema Corte, con la sentenza n. 5872/2023 emessa il 22.11.2023 e pubblicata il 09.01.2024, accoglieva il ricorso ritenendo i motivi dedotti fondati. In particolare, il giudice di legittimità richiamava il precedente costituito dalla decisione della Corte di Cassazione, SS.UU. n. 13378 del 30.06.2016, che aveva stabilito sul tema che: “in caso di errori od omissioni nella dichiarazione dei redditi, la dichiarazione integrativa può essere presentata non oltre i termini di cui all'art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 se diretta ad evitare un danno per la P.A. (art. 2, comma 8, del d.P.R.n. 322 del 1998), mentre, se intesa, ai sensi del successivo comma 8 bis, ad
3 emendare errori od omissioni in danno del contribuente, incontra il termine per la presentazione della dichiarazione per il periodo d'imposta successivo, con compensazione del credito eventualmente risultante, fermo restando che il contribuente può chiedere il rimborso entro quarantotto mesi dal versamento ed, in ogni caso, opporsi, in sede contenziosa, alla maggiore pretesa tributaria dell'Amministrazione Finanziaria”. Nel merito, la Suprema Corte rilevava al paragrafo 3.5. e seguenti: «Le Sezioni Unite, dunque, con la sentenza n. 13378 del 30 giugno 2016, chiamate a decidere sul contrasto tra i diversi orientamenti formatisi sulla emendabilità della dichiarazione, hanno affermato il principio per il quale occorre distinguere il diverso piano sul quale operano le norme in materia di accertamento e riscossione, cui si applicano i termini previsti dall'art. 2, commi 8 e 8 bis, del d.p.r. 322/1998, rispetto a quelle che governano il processo tributario e ciò in quanto oggetto del contenzioso giurisdizionale è l'accertamento circa la legittimità della pretesa impositiva, quand'anche fondata sulla base di dati forniti dal contribuente. Dunque, in tal caso, non si verte in tema di <> ex art. 2, comma 8, del D.P.R. n. 322 del 1998, o richiesta di rimborso ex art. 38 del d.p.r. 602/73 e sussiste il diritto del contribuente a contestare il provvedimento impositivo, fornendo prova delle circostanze, quali anche errori o omissioni presenti nella dichiarazione fiscale. Ciò posto, nel caso in esame, come emerge a pag. 2 della sentenza impugnata, < richiesto a titolo di saldo IVA in quanto derivato da un errore nella compilazione della dichiarazione nella quale era stata indicata un'operazione relativa alla vendita di un immobile quale soggetta al calcolo della pro-rata e non come operazione occasionale, per cui la corretta rideterminazione dell'IVA dovuta doveva essere quantificata secondo la contribuente in euro 88.939,00>>; non è condivisibile, dunque, la prospettazione erariale fondata, peraltro, sul richiamo della sentenza di questa Corte n. 20415 del 26 settembre 2014, difforme rispetto alla sentenza delle Sezioni Unite, più volte richiamata, n. 13378 del 30 giugno 2016». Conclude la Corte:”…
P.Q.M
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità”. Ciò posto, la società richiama le contestazioni e le eccezioni mosse sin dal primo grado dalla Società ricorrente, sulla illegittimità della cartella di pagamento 09720130296924654. Conclude chiedendo di:
-Accogliere l'appello e, per l'effetto, annullare la cartella di pagamento impugnata;
-eventualmente, in via subordinata, rideterminare correttamente l'imposta da versare indicata la punto 9 della tabella in € 88.939,00, adeguando contestualmente gli interessi legali ad essa collegati al punto 10 e 12 nonché la sanzione pecuniaria indicata al punto 11. Considerato il danno che il ricorrente ha subito per l'impossibilità di versare, tramite rateizzazione dell'avviso, l'imposta richiesta dall'Agenzia delle Entrate, si chiede di rideterminare le sanzioni indicate nei punti 1, 3, 5, 71 13 riducendole nella misura di 1/3, oltre all'annullamento dei compensi di riscossione ed interessi di mora richiesti ingiustamente dal concessionario in quanto se il contenzioso fosse stato risolto mediante autotutela non ci sarebbe stata la necessità di procedere con il ricorso.
-Condannare l'Ufficio alla rifusione delle spese, competenze ed onorari di tutti e tre i gradi di giudizio, considerando che solo per il presente giudizio dovranno essere liquidate in favore dell'avv. Difensore_1 dichiaratosi antistatario. Si è costituita l'Agenzia delle Entrate, DP III di Roma.
4 Nel merito l'Ufficio ribadisce le proprie argomentazioni di merito a difesa della correttezza del proprio operato con particolare riferimento alla procedura di controllo automatizzato dalla quale è scaturito l'esito contestato, procedura che deve necessariamente tenersi distinta dal controllo sostanziale della posizione debitoria della ricorrente. Ribadisce che tale tipo di accertamento esula dal controllo automatizzato della dichiarazione ed esclude l'accoglimento dell'istanza di annullamento della cartella avanzata dalla ricorrente, anche alla luce dell'atto notarile che qualifica l'operazione di vendita quale attività esente IVA ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n. 633/72. Pertanto, ritiene che l'accoglimento delle doglianze di parte sarebbe precluso dal tipo di controllo utilizzato in quanto, trattandosi di controllo automatizzato, e che la società avrebbe dovuto correggere l'errore commesso in sede di compilazione della dichiarazione mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa entro il termine previsto dall'art. 2, comma 8-bis del D.P.R. n. 322/1998 vigente ratione temporis, il quale dispone che la presentazione della dichiarazione integrativa con esito a favore al contribuente debba avvenire entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo e, comunque, prima della notifica di avvisi di accertamento o comunicazioni emessi a rettifica dei dati dichiarati. Ciò non esclude che tale accertamento, in ossequio al principio di diritto espresso dalla Suprema Corte, non possa farlo il giudice di merito a seguito dell'impugnazione della cartella, atteso che la prova dell'errore ben può essere fornita anche nel corso del processo tributario, che è il contesto privilegiato nel quale l'esigenza della giusta imposizione trova la sua armonica realizzazione, a prescindere da moduli procedimentali diretti a garantire ed agevolare l'azione amministrativa. Evidenzia che la società non contesta le sanzioni e gli interessi per i mancati versamenti IVA mensili che sono, pertanto, dovuti. Inoltre, pur contestando la determinazione dell'imposta a saldo iscritta in cartella, ammette di non aver versato l'IVA risultante dalle liquidazioni annuali per un importo pari ad € 88.939,69; tale importo risulta, quindi, legittimamente iscritto a ruolo. Ne consegue che, anche laddove la Corte dovesse accogliere la doglianza di controparte, dalla cartella impugnata dovranno essere scomputati gli importi non oggetto di contestazione.
Conclude chiedendo di rigettare il ricorso in riassunzione e confermare la legittimità della cartella di pagamento impugnata con condanna della ricorrente alle spese per tutti i gradi di giudizio. All'udienza odierna sono comparsi i rappresentanti delle parti che, dopo aver discusso la causa, hanno confermato le proprie conclusioni. Motivi della decisione L'appello della società deve essere accolto nei termini che di seguito si vengono ad esporre. Preliminarmente, si osserva che la contestazione, contenuta nell'ambito del controllo automatico era in sé legittima;
ma la possibilità di emendare o comunque correggere ed integrare la dichiarazione con maggior debito a proprio carico anche in pendenza di contestazione è stata chiarita specialmente dalla richiamata decisione resa a SS.UU. della Cassazione nel 2016. Infatti, la S.C., nell'ordinanza di rinvio ne fa ampio richiamo e sottolinea che, comunque, il giudice in sede contenziosa deve verificare la richiesta del contribuente. In questi termini deve intendersi il vincolo posto a questo giudice del rinvio, sicchè non possono in alcun caso condividersi le obiezioni dell'Agenzia che, sostenendo che in concreto la tipologia di controllo e la sostanzialità dell'errore precluderebbero la possibilità di successiva dichiarazione integrativa, di fatto verrebbero a inficiare
5 l'effettività della decisione della S.C. che di tali aspetti, accogliendo il ricorso, ha evidentemente tenuto conto. In tal senso, alla luce di quanto affermato dalla S.C., è palese invece l'errore dei giudici di primo e secondo grado che, invece, si sono limitati a ritenere inammissibile la dichiarazione integrativa. Quindi, nel merito l'appello deve essere parzialmente accolto nel senso che il controllo automatico era legittimo ma che il contribuente poteva comunque chiedere il ricalcolo con sanzioni ed interessi, con istanza di autotutela ed anche in sede contenziosa, come in effetti ha fatto. Pertanto, alla luce delle stesse prospettazioni e del ricalcolo effettuato dal contribuente nella dichiarazione integrativa, il debito deve essere determinato in euro 88.939,00 in ragione delle motivazioni addotte dalla società contribuente e che non sono state minimamente contestate dall'Ufficio nel merito;
tenendo peraltro conto che tale importo è indicato come dovuto da parte dello stesso contribuente e non risulta versato. A tale rideterminazione della sorte segue anche il ricalcolo degli interessi legali ad essa collegati al punto 10 e 12 nonché la sanzione pecuniaria indicata al punto 11, non potendosi condividere che si trattasse di poste non oggetto di impugnazione, in quanto, come osservato dalla società contribuente, esse devono ritenersi connesse e inscindibili dal tributo contestato con la cartella di pagamento n. 09720130296924654. Deve essere anche accolta la domanda della società contribuente di ridurre le sanzioni ad un terzo, considerato il pregiudizio che il ricorrente ha subito per l'impossibilità di versare, tramite rateizzazione dell'avviso, l'imposta richiesta dall'agenzia delle entrate, oltre all'annullamento dei compensi di riscossione ed interessi di mora richiesti dal concessionario, in quanto se il contenzioso fosse stato risolto mediante autotutela non ci sarebbe stata la necessità di procedere con il ricorso. Le spese del giudizio, compresa la fase di legittimità sono liquidate come in dispositivo. Stante il parziale accoglimento del ricorso e la sopravvenienza della sentenza delle SS.UU. nel 2016, quindi a ricorso già pendente, le spese addossate all'agenzia possono essere compensate per un terzo.
P.Q.M.
Società_1Accoglie l'appello di s.r.l. come in motivazione e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, ridetermina l'imposta da versare in euro 88.939,00, con conseguente ricalcolo di interessi legali e sanzioni, stabilite nella misura di un terzo;
annulla i compensi di riscossione ed interessi di mora. Condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese legali in favore della società ricorrente, liquidate in euro 5.000,00 quanto al primo grado, in euro 6,000,00 quanto all'appello, in euro 4.000,00 quanto alla fase di legittimità ed in euro 6.000,00 quanto al giudizio di rinvio;
somme tutte da aumentarsi per rimborso spese documentate, 15 per cento spese generali, IVA e CPA. Spese compensate per un terzo. Somme da distrarsi in favore dell'avv. Difensore_1 dichiaratosi antistatario, limitatamente agli importi relativi al giudizio di rinvio. Così deciso nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2025. L'estensore (dott. P. Novelli) La Presidente (avv. G. Passero)
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Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 13, riunita in udienza il 09/07/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
PASSERO GIULIANA, Presidente NOVELLI PAOLO, Relatore BRUNETTI ROMEO, Giudice
in data 09/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 3826/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3 - Via Marcello Boglione 63 00100 Roma RM
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 8070/2015 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ROMA sez. 7 e pubblicata il 16/04/2015 1 Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130296924654 IVA-ALTRO 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2167/2025 depositato il 23/07/2025
Svolgimento del processo La Società Ricorrente_1 con sede legale in Ciampino (RM), Indirizzo_1 , P.IVA_1c.f. , ha riassunto il giudizio in seguito alla sentenza n. 5872/2023 pronunciata dalla Corte Suprema di Cassazione, il 22 novembre 2023 e pubblicata il 09 gennaio 2024, che ha cassato la sentenza n. 4189/16 depositata il 27 giugno 2016 dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, rinviato altresì la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Premette in fatto che in data 5.01.2012, l'Ufficio Territoriale dell'Agenzia delle Entrate di Albano Ricorrente_1Laziale, notificava alla un avviso di irregolarità della dichiarazione modello UNICO 2011 (anno d'imposta 2010), ex art. 36 bis del D.P.R. n. 600//1973 e 54 bis del D.P.R. n. 633/1972 (La Società ricorrente svolge l'attività di commercio all'ingrosso di camicie, biancheria intima, maglieria e simili). L'avviso di accertamento de quo rilevava un omesso versamento dell'IVA per un importo complessivo di € 223.878,00. In effetti, la Società constatava che nell'elaborazione del modello iva il programma aveva erroneamente considerato (contrassegnando la casella 3 nel rigo VF30 della dichiarazione iva) la vendita di un immobile, effettuata nel 2010 per il corrispettivo di euro 1.028.000,00 in regime naturale di esenzione – ex art. 10, comma 1 n. 8 ter del D.P.R. n. 633/1972, come rilevante ai fini del calcolo del pro-rata del 76%. La dichiarazione, invece, avrebbe dovuto essere correttamente compilata riportando la citata operazione di vendita dell'immobile come occasionale (compilando invece il rigo VF53 colonna 1), in quanto non rientrante nell'attività tipica della Società. Tale pro-rata di detraibilità aveva generato il ricalcolo, in fase di dichiarazione, dell'intera Iva reale pari ad € 88.396,00, così come risultante dalla comunicazione annuale dei dati Iva presentata in data 28 febbraio 2011 (cfr doc. n. 4 allegato al ricorso di primo grado). Per questo motivo, la Società, in data 11 febbraio 2013, presentava istanza parziale di annullamento in autotutela (doc. n. 6 allegato al ricorso di primo grado) dell'avviso di irregolarità producendo nuovamente, al fine di comprovare l'errore commesso, l'atto notarile relativo alla vendita dell'immobile, gli estratti dei registri IVA, la predetta comunicazione annuale dei dati iva presentata il 28 febbraio 2011, da cui emergeva, in effetti, con un debito iva reale pari ad € 88.939,00. L'Agenzia delle Entrate rigettava l'istanza contestando che:
-la presentazione della dichiarazione integrativa e/o rettificativa è preclusa nei casi in cui sia stato già notificato al contribuente un avviso di accertamento o qualsiasi comunicazione in rettifica della dichiarazione;
- le motivazioni dedotto per l'annullamento in autotutela avevano natura sostanziale prescindendo dal mero controllo formale ex art 36 bis del DPR 600/1973. In data 20.11.2013 la Società ricorrente riceveva la cartella di pagamento n. 09720130296924654,
2 recante la somma complessiva di € 340.950,84, in relazione ad omessi versamento periodici ivs conseguenti l'errore formale sopra specificato. La cartella era impugnata davanti alla CTP di Roma, chiedendo l'annullamento della cartella di pagamento e, in via subordinata, la rideterminazione dell'imposta dovuta in euro 88.939,00, così come risultante dalla dichiarazione regolarmente rettificata. Inoltre, la Società ricorrente chiedeva la riduzione di un terzo delle sanzioni irrogate per gli altri omessi versamenti periodici contestati, non avendo potuto beneficiare della rateizzazione degli importi richiesti con l'avviso bonario. Con la sentenza n. 8070/7/15 pronunciata il 16.01.2015 e depositata il 16.04.2015, la Commissione Tributaria Provinciale di Roma rigettava il ricorso. La Società Ricorrente_1 proponeva appello avverso la sentenza di primo grado, ribadendo le ragioni già esposte nel giudizio di prime cure, precisando altresì di aver provveduto a presentare una dichiarazione integrativa il 9.09.2015 al fine di correggere l'errore formale compiuto, circostanza non contestata dall'Ufficio. Con la sentenza n. 4189/14/16, emessa il 21.06.2016 e pubblicata in pari data l'allora Commissione Tributaria Regionale di Roma, rigettava l'appello proposto motivando come segue: «Dall'esame degli atti emerge con chiarezza che il controllo automatizzato, effettuato in base all'art. 36 bis del DPR n. 600/1973, si presenta legittimo in quanto fondato su dati dichiarati dalla ricorrente e sulle risultanze del calcolo dell'Anagrafe Tributaria. Non può sorgere dubbio al riguardo che la Società avrebbe dovuto correggere l'errore commesso in sede di compilazione della dichiarazione integrativa entro il termine previsto dall'art. 2, comma 8 bis, del DPR 322/98 (ex art. 2, comma, lett. e del DPR n. 435/2001), ossia entro il periodo d'imposta successivo e, comunque, prima della notifica degli avvisi di accertamento o comunicazioni emessi a rettifica dei dati dichiarati. Né può avere rilievo, ai presenti fini, la dichiarazione IVA, successiva di ravvedimento presentata in data 9.9.15, ai sensi dell'art. 1, comma 637, della legge n. 190/14, trattandosi di un evento posteriore al deposito della sentenza di prima cure, avvenuto in data 16.4.15. Per i suesposti motivi, il ricorso non merita accoglimento». Ricorrente_1Avverso la predetta sentenza la Società proponeva impugnazione innanzi alla Suprema Corte di Cassazione avente il seguente oggetto: la questione dell'emendabilità della dichiarazione dei redditi e dell'iva sollevata in sede di impugnazione dell'iscrizione a ruolo n. 2013/003347 di cui alla cartella di pagamento n. 09720130296924654000 emessa a seguito di controllo automatico – ex art. 36 bis del DPR 600/1973 e 54 bis del DPR 633/1972 – della dichiarazione modello Unico 2011 (periodo d'imposta 2010), dal quale è risultato, tra l'altro, un'iva a debito pari ad euro 223.878,00 (oltre interessi e sanzioni), dovuta ad un errore commesso in sede di dichiarazione, per aver considerato la vendita di un immobile effettuato in regime naturale di esenzione – ex art. 10, comma 1 n. 8 – ter del D.P.R. n. 633/1972, anziché come operazione occasionale poiché non rientrante nell'attività tipica della Società. La Suprema Corte, con la sentenza n. 5872/2023 emessa il 22.11.2023 e pubblicata il 09.01.2024, accoglieva il ricorso ritenendo i motivi dedotti fondati. In particolare, il giudice di legittimità richiamava il precedente costituito dalla decisione della Corte di Cassazione, SS.UU. n. 13378 del 30.06.2016, che aveva stabilito sul tema che: “in caso di errori od omissioni nella dichiarazione dei redditi, la dichiarazione integrativa può essere presentata non oltre i termini di cui all'art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 se diretta ad evitare un danno per la P.A. (art. 2, comma 8, del d.P.R.n. 322 del 1998), mentre, se intesa, ai sensi del successivo comma 8 bis, ad
3 emendare errori od omissioni in danno del contribuente, incontra il termine per la presentazione della dichiarazione per il periodo d'imposta successivo, con compensazione del credito eventualmente risultante, fermo restando che il contribuente può chiedere il rimborso entro quarantotto mesi dal versamento ed, in ogni caso, opporsi, in sede contenziosa, alla maggiore pretesa tributaria dell'Amministrazione Finanziaria”. Nel merito, la Suprema Corte rilevava al paragrafo 3.5. e seguenti: «Le Sezioni Unite, dunque, con la sentenza n. 13378 del 30 giugno 2016, chiamate a decidere sul contrasto tra i diversi orientamenti formatisi sulla emendabilità della dichiarazione, hanno affermato il principio per il quale occorre distinguere il diverso piano sul quale operano le norme in materia di accertamento e riscossione, cui si applicano i termini previsti dall'art. 2, commi 8 e 8 bis, del d.p.r. 322/1998, rispetto a quelle che governano il processo tributario e ciò in quanto oggetto del contenzioso giurisdizionale è l'accertamento circa la legittimità della pretesa impositiva, quand'anche fondata sulla base di dati forniti dal contribuente. Dunque, in tal caso, non si verte in tema di <> ex art. 2, comma 8, del D.P.R. n. 322 del 1998, o richiesta di rimborso ex art. 38 del d.p.r. 602/73 e sussiste il diritto del contribuente a contestare il provvedimento impositivo, fornendo prova delle circostanze, quali anche errori o omissioni presenti nella dichiarazione fiscale. Ciò posto, nel caso in esame, come emerge a pag. 2 della sentenza impugnata, < richiesto a titolo di saldo IVA in quanto derivato da un errore nella compilazione della dichiarazione nella quale era stata indicata un'operazione relativa alla vendita di un immobile quale soggetta al calcolo della pro-rata e non come operazione occasionale, per cui la corretta rideterminazione dell'IVA dovuta doveva essere quantificata secondo la contribuente in euro 88.939,00>>; non è condivisibile, dunque, la prospettazione erariale fondata, peraltro, sul richiamo della sentenza di questa Corte n. 20415 del 26 settembre 2014, difforme rispetto alla sentenza delle Sezioni Unite, più volte richiamata, n. 13378 del 30 giugno 2016». Conclude la Corte:”…
P.Q.M
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità”. Ciò posto, la società richiama le contestazioni e le eccezioni mosse sin dal primo grado dalla Società ricorrente, sulla illegittimità della cartella di pagamento 09720130296924654. Conclude chiedendo di:
-Accogliere l'appello e, per l'effetto, annullare la cartella di pagamento impugnata;
-eventualmente, in via subordinata, rideterminare correttamente l'imposta da versare indicata la punto 9 della tabella in € 88.939,00, adeguando contestualmente gli interessi legali ad essa collegati al punto 10 e 12 nonché la sanzione pecuniaria indicata al punto 11. Considerato il danno che il ricorrente ha subito per l'impossibilità di versare, tramite rateizzazione dell'avviso, l'imposta richiesta dall'Agenzia delle Entrate, si chiede di rideterminare le sanzioni indicate nei punti 1, 3, 5, 71 13 riducendole nella misura di 1/3, oltre all'annullamento dei compensi di riscossione ed interessi di mora richiesti ingiustamente dal concessionario in quanto se il contenzioso fosse stato risolto mediante autotutela non ci sarebbe stata la necessità di procedere con il ricorso.
-Condannare l'Ufficio alla rifusione delle spese, competenze ed onorari di tutti e tre i gradi di giudizio, considerando che solo per il presente giudizio dovranno essere liquidate in favore dell'avv. Difensore_1 dichiaratosi antistatario. Si è costituita l'Agenzia delle Entrate, DP III di Roma.
4 Nel merito l'Ufficio ribadisce le proprie argomentazioni di merito a difesa della correttezza del proprio operato con particolare riferimento alla procedura di controllo automatizzato dalla quale è scaturito l'esito contestato, procedura che deve necessariamente tenersi distinta dal controllo sostanziale della posizione debitoria della ricorrente. Ribadisce che tale tipo di accertamento esula dal controllo automatizzato della dichiarazione ed esclude l'accoglimento dell'istanza di annullamento della cartella avanzata dalla ricorrente, anche alla luce dell'atto notarile che qualifica l'operazione di vendita quale attività esente IVA ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n. 633/72. Pertanto, ritiene che l'accoglimento delle doglianze di parte sarebbe precluso dal tipo di controllo utilizzato in quanto, trattandosi di controllo automatizzato, e che la società avrebbe dovuto correggere l'errore commesso in sede di compilazione della dichiarazione mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa entro il termine previsto dall'art. 2, comma 8-bis del D.P.R. n. 322/1998 vigente ratione temporis, il quale dispone che la presentazione della dichiarazione integrativa con esito a favore al contribuente debba avvenire entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo e, comunque, prima della notifica di avvisi di accertamento o comunicazioni emessi a rettifica dei dati dichiarati. Ciò non esclude che tale accertamento, in ossequio al principio di diritto espresso dalla Suprema Corte, non possa farlo il giudice di merito a seguito dell'impugnazione della cartella, atteso che la prova dell'errore ben può essere fornita anche nel corso del processo tributario, che è il contesto privilegiato nel quale l'esigenza della giusta imposizione trova la sua armonica realizzazione, a prescindere da moduli procedimentali diretti a garantire ed agevolare l'azione amministrativa. Evidenzia che la società non contesta le sanzioni e gli interessi per i mancati versamenti IVA mensili che sono, pertanto, dovuti. Inoltre, pur contestando la determinazione dell'imposta a saldo iscritta in cartella, ammette di non aver versato l'IVA risultante dalle liquidazioni annuali per un importo pari ad € 88.939,69; tale importo risulta, quindi, legittimamente iscritto a ruolo. Ne consegue che, anche laddove la Corte dovesse accogliere la doglianza di controparte, dalla cartella impugnata dovranno essere scomputati gli importi non oggetto di contestazione.
Conclude chiedendo di rigettare il ricorso in riassunzione e confermare la legittimità della cartella di pagamento impugnata con condanna della ricorrente alle spese per tutti i gradi di giudizio. All'udienza odierna sono comparsi i rappresentanti delle parti che, dopo aver discusso la causa, hanno confermato le proprie conclusioni. Motivi della decisione L'appello della società deve essere accolto nei termini che di seguito si vengono ad esporre. Preliminarmente, si osserva che la contestazione, contenuta nell'ambito del controllo automatico era in sé legittima;
ma la possibilità di emendare o comunque correggere ed integrare la dichiarazione con maggior debito a proprio carico anche in pendenza di contestazione è stata chiarita specialmente dalla richiamata decisione resa a SS.UU. della Cassazione nel 2016. Infatti, la S.C., nell'ordinanza di rinvio ne fa ampio richiamo e sottolinea che, comunque, il giudice in sede contenziosa deve verificare la richiesta del contribuente. In questi termini deve intendersi il vincolo posto a questo giudice del rinvio, sicchè non possono in alcun caso condividersi le obiezioni dell'Agenzia che, sostenendo che in concreto la tipologia di controllo e la sostanzialità dell'errore precluderebbero la possibilità di successiva dichiarazione integrativa, di fatto verrebbero a inficiare
5 l'effettività della decisione della S.C. che di tali aspetti, accogliendo il ricorso, ha evidentemente tenuto conto. In tal senso, alla luce di quanto affermato dalla S.C., è palese invece l'errore dei giudici di primo e secondo grado che, invece, si sono limitati a ritenere inammissibile la dichiarazione integrativa. Quindi, nel merito l'appello deve essere parzialmente accolto nel senso che il controllo automatico era legittimo ma che il contribuente poteva comunque chiedere il ricalcolo con sanzioni ed interessi, con istanza di autotutela ed anche in sede contenziosa, come in effetti ha fatto. Pertanto, alla luce delle stesse prospettazioni e del ricalcolo effettuato dal contribuente nella dichiarazione integrativa, il debito deve essere determinato in euro 88.939,00 in ragione delle motivazioni addotte dalla società contribuente e che non sono state minimamente contestate dall'Ufficio nel merito;
tenendo peraltro conto che tale importo è indicato come dovuto da parte dello stesso contribuente e non risulta versato. A tale rideterminazione della sorte segue anche il ricalcolo degli interessi legali ad essa collegati al punto 10 e 12 nonché la sanzione pecuniaria indicata al punto 11, non potendosi condividere che si trattasse di poste non oggetto di impugnazione, in quanto, come osservato dalla società contribuente, esse devono ritenersi connesse e inscindibili dal tributo contestato con la cartella di pagamento n. 09720130296924654. Deve essere anche accolta la domanda della società contribuente di ridurre le sanzioni ad un terzo, considerato il pregiudizio che il ricorrente ha subito per l'impossibilità di versare, tramite rateizzazione dell'avviso, l'imposta richiesta dall'agenzia delle entrate, oltre all'annullamento dei compensi di riscossione ed interessi di mora richiesti dal concessionario, in quanto se il contenzioso fosse stato risolto mediante autotutela non ci sarebbe stata la necessità di procedere con il ricorso. Le spese del giudizio, compresa la fase di legittimità sono liquidate come in dispositivo. Stante il parziale accoglimento del ricorso e la sopravvenienza della sentenza delle SS.UU. nel 2016, quindi a ricorso già pendente, le spese addossate all'agenzia possono essere compensate per un terzo.
P.Q.M.
Società_1Accoglie l'appello di s.r.l. come in motivazione e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, ridetermina l'imposta da versare in euro 88.939,00, con conseguente ricalcolo di interessi legali e sanzioni, stabilite nella misura di un terzo;
annulla i compensi di riscossione ed interessi di mora. Condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese legali in favore della società ricorrente, liquidate in euro 5.000,00 quanto al primo grado, in euro 6,000,00 quanto all'appello, in euro 4.000,00 quanto alla fase di legittimità ed in euro 6.000,00 quanto al giudizio di rinvio;
somme tutte da aumentarsi per rimborso spese documentate, 15 per cento spese generali, IVA e CPA. Spese compensate per un terzo. Somme da distrarsi in favore dell'avv. Difensore_1 dichiaratosi antistatario, limitatamente agli importi relativi al giudizio di rinvio. Così deciso nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2025. L'estensore (dott. P. Novelli) La Presidente (avv. G. Passero)
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