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Sentenza 14 giugno 2025
Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 14/06/2025, n. 603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 603 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3018/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di BOLZANO - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona della Giudice Elena Covi, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° grado iscritta al n. R.G. 3018/2024 promossa da:
opponente:
, in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante , con gli avv. dom. Annamaria Gagliardi e Matteo Di Narda Parte_1
di Bolzano, giusta procura depositata,
contro
opposta:
, , con gli avv. dom. Francesca Quartana e Massimo Parte_2 P.IVA_2
Fontana Ros di Bolzano, giusta procura allegata al ricorso per decreto ingiuntivo,
In punto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 838/2024;
CONCLUSIONI
dell'opponente:
cfr. note depositate il 04.04.2025; pagina 1 di 6 dell'opposta:
cfr. note depositate il 28.03.2025.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. oppone il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. Controparte_1
838/2024 del 12.07.2024, emesso per l'importo capitale di € 19.520,00, ed avente per oggetto il prezzo per la vendita di un veicolo, da parte di Parte_2
Instaurato il contraddittorio in merito alla richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione,
con ordinanza del 22.11.2024 l'istanza è stata rigettata.
Depositate le memorie integrative, la causa è stata rimessa in decisione, previa assegnazione dei termini per conclusioni e scritti difensivi.
2. La soc. ha venduto alla soc. l'automezzo Parte_2 Controparte_1
FL520BE, al prezzo di € 16.000,00 oltre Iva, per un totale di € 19.520,00, giusta fattura del
10.01.2024. Mediante accordo di pagamento di pari data le parti hanno convenuto un pagamento mensile rateale (doc. 3 opposta), cui la società opponente non si è attenuta.
La soc. non contesta l'avvenuta consegna del mezzo da essa acquistato, Controparte_1
né il mancato pagamento del prezzo, e pertanto la domanda azionata in via monitoria risulta fondata, per il principio di non contestazione codificato dall'art. 115 c.p.c.
3. oppone un asserito credito di € 8.841,68, per il mancato integrale Controparte_1
pagamento di somme a lei dovute a titolo di corrispettivo di servizi di trasporto effettuati quale subvettore per la società opposta. Afferma, in particolare, che il prezzo pattuito è di € 1,30 per ciascuno chilometro, correttamente calcolato fino a marzo 2023, quando avrebbe Parte_2
applicato minori corrispettivi chilometrici, applicando indebite decurtazioni. Inoltre, Pt_2
avrebbe calcolate detrazioni nella misura del 3%, per un totale di € 3.641,12; la fattura n.
11/2024 per € 4.561,34 non le sarebbe stata pagata;
ancora, la avrebbe conteggiato Pt_2
pagina 2 di 6 24.000 km in meno, con € 31.200,00 a lei dovuti. Infine, i pedaggi autostradali vanno imputati alla controparte, per € 30.272,81. In totale essa chiede il pagamento di € 58,996,95.
4. Le domande riconvenzionali dell'opponente ineriscono il “contratto di trasporto di merci su
strada per pluralità di prestazioni da parte di sub-vettore”, concluso il 03.08.2022 (doc. 2
opponente). Il rapporto instaurato tra le parti va qualificato quale appalto di servizi di trasporto,
trattandosi di una serie di trasporti, a carattere continuativo, eseguiti dalla CP_1
(si rimanda a Cass., ord. 06.03.2020 n. 6449: “È configurabile un appalto di servizi
[...]
di trasporto (e non un mero contratto di trasporto) ove le parti abbiano pianificato, con una
disciplina ed un corrispettivo unitario e con l'apprestamento di idonea organizzazione da parte
del trasportatore, l'esecuzione di una serie di trasporti aventi carattere di prestazioni
continuative in vista del raggiungimento di un risultato complessivo rispondente alle esigenze
del committente. (Nella specie, la S.C. ha confermato sul punto la decisione di merito che, in
conformità al principio di cui alla massima, aveva riqualificato come appalto di servizi
di trasporto il rapporto negoziale, denominato dalle parti contratto di sub-trasporto, in
considerazione di elementi di fatto tali da farlo ritenere non limitato all'esecuzione di singole e
sporadiche prestazioni di trasporto, ma rientrante nell'ambito di un'unitaria e sistematica
strategia di "outsourcing")”. Tale conclusione s'impone anche alla luce della pattuizione,
secondo cui “il sub-vettore si obbliga ad eseguire direttamente, con la propria organizzazione
imprenditoriale, le prestazioni oggetto del contratto di trasporto…è libero di programmare la
sua attività…senza che possa interferire nell'esecuzione di tali programmi, ed il primo Pt_2
è responsabile esclusivamente del risultato della sua opera che svolge in piena autonomia”
(art. 8).
La prima lagnanza riguarda l'asserito minore corrispettivo chilometrico applicato dalla soc.
a partire da marzo 2023, rispetto al compenso chilometrico pattuito in € 1,30. Pt_2
pagina 3 di 6 Scrutinando le previsioni contrattuali, le parti hanno pattuito l'invio mensile, da parte di al subvettore, del resoconto dei chilometri percorsi, individuati tramite “google maps”; Pt_2
emette pertanto la fattura sulla base del resoconto inviato;
, infine, paga la CP_1 Pt_2
fattura, “esclusivamente previo ricevimento da parte del subvettore dei relativi documenti di trasporto regolarmente firmati e timbrati” (art. 9). È evidente che le fatture emesse da sulla base del resoconto inviato da e da quest'ultima pagate dopo aver CP_1 Pt_2
ricevuto i documenti di trasporto, non possono essere successivamente contestate. La procedura condivisa, contrattualmente stabilita, impone invero un'immediata verifica di chilometraggio/compenso chilometrico, posto che l'avvenuta fatturazione, da parte del subvettore, di quanto indicato dalla controparte, ne comporta l'accettazione.
Analogo discorso va fatto per le presunte indebite decurtazioni del 3% e per i chilometri complessivi, che sarebbero in numero superiore.
Parte opposta ammette di non avere pagato la fattura n. 11/2024, il cui importo va pertanto detratto da quanto recato dal decreto ingiuntivo.
Infine, all'opponente non spetta il rimborso dei pedaggi autostradale. Da un lato, il contratto nulla dispone in tal senso;
dall'altro, la qualità di appaltatore, di parte opponente, comporta che essa deve fornire le prestazioni “con la propria organizzazione imprenditoriale” (art. 8), i cui costi non possono che ricadere in capo ad essa.
5. L'opposizione va quindi in parte accolta, revocandosi il decreto ingiuntivo. Operando la compensazione dei rispettivi crediti (19.520 – 4.561,34), ne residua un credito, in capo a
, di € 14.958,66, che è tenuta a pagarle. Su tale somma decorrono gli Pt_2 CP_1
interessi, come da decreto ingiuntivo, non essendovi contestazione sul punto.
6. Le spese del presente procedimento possono essere compensate per la quota di un quarto;
la restante parte è addossata all'opponente, per la prevalente soccombenza. Sono liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri minimi dello scaglione da € 52.000,00 ad €
pagina 4 di 6 260.000,00, essendo il valore di lite di poco superiore al minimo ed in considerazione della semplicità delle questioni trattate.
Non va accolta la domanda di condanna per responsabilità aggravata, non ravvisandosi la sussistenza degli stringenti presupposti previsti (si rinvia a Cass., ordinanza del 30.09.2021 n.
26545: “La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. richiede un accertamento – da effettuarsi
caso per caso e in base al parametro indefettibile della correttezza, distinto da quella della
lealtà – dell'esercizio ad opera della parte soccombente delle sue prerogative processuali in
modo abusivo, cioè senza tener conto degli interessi confliggenti in gioco, sacrificandoli
ingiustificatamente o sproporzionatamente in relazione all'utilità effettivamente conseguibile,
da desumersi in termini oggettivi dagli atti del processo o dalle condotte processuali e senza
che il giudizio sulla antigiuridicità della condotta processuale possa farsi derivare
automaticamente dal rigetto della domanda o dalla inammissibilità o dall'infondatezza della
impugnazione”).
P.Q.M.
Il Tribunale di Bolzano, ogni diversa istanza ed eccezione rigettata, assorbita o dichiarata inammissibile, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da CP_1
al decreto ingiuntivo n. 838/2024, di pagamento della somma di € 19.520,00 oltre
[...]
interessi e spese,
1) accoglie parzialmente l'opposizione, revocando il decreto ingiuntivo;
2) disponendo la compensazione dei rispettivi crediti delle parti, per € 19.520,00 in capo a e per € 4.561,34 in capo a condanna l'opponente Parte_2 Controparte_1
a pagare all'opposta la differenza di € 14.958,66, Controparte_1 Parte_2
oltre interessi come da decreto ingiuntivo;
4) respinge le ulteriori domande riconvenzionali di Controparte_1
pagina 5 di 6 5) condanna l'opponente a pagare all'opposta la quota Controparte_1 Parte_2
di tre quarti (¾) delle spese di lite, che compensa per la restante parte e che liquida, per l'intero,
come segue: € 7.052,00, per compenso di avvocato, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15%, oltre Iva e Cap come per legge, oltre spese successive necessarie;
6) respinge la domanda ex art. 96 c.p.c. di parte opposta.
Bolzano, 13/06/2025
la Giudice
Elena Covi
pagina 6 di 6