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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 03/02/2025, n. 98 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 98 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
TERZA SEZIONE CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dott.ssa Anna BONFILIO PRESIDENTE dott.ssa Paola FERRARI BRAVO CONSIGLIERE dott.ssa Angela LABANCA CONSIGLIERE RELATORE, Pt_1
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 1381/2023, trattenuta in decisione con ordinanza del 10.10.2024, promossa da:
(P.I. ) in persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte_2 P.IVA_1 Parte_3
, con sede legale in Verbania, via Intra Premeno n. 69, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Stefano
[...]
Monteleone (C.F. – pec: e Luca Siletti (C.F. CodiceFiscale_1 Email_1 [...]
pec: elettivamente domiciliata presso lo studio dei medesimi in Biella, C.F._2 Email_2
via Aldo Moro n. 3/A, come da procura allegata all'atto di citazione di primo grado
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. nato a [...] il [...] e ivi domiciliato Controparte_1 CodiceFiscale_3
in via Marcello II, rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Fiorentino del Foro di Lamezia Terme (C.F.
[...]
– pec: elettivamente domiciliato presso lo studio del C.F._4 Email_3
medesimo in Pianopoli (CZ) via Cosentini n. 2, come da procura allegata alla comparsa di costituzione di primo grado
APPELLATO
°°° °°° °°°
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE: per parte appellante, Parte_2 Previa rimessione in istruttoria del giudizio con ammissione delle seguenti istanze istruttorie:
Ammettersi CTU volta a verificare la congruità delle prestazioni che eventualmente risultassero essere state effettivamente rese dal Dott. alla luce dell'istruttoria di primo grado, con la tariffa CP_1
professionale vigente.
In via principale di merito
Riformare integralmente, per i motivi esposti con l'atto di appello, la sentenza nr. 119/2023 pronunciata in data 28.03.2023 e pubblicata in data 11.04.23, nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 866/2020 del Tribunale di Verbania, prima civile, in composizione monocratica nella persona del GOT dott. Katia
Ruzza, nonché, conseguentemente, accogliere le domande di primo grado dell'esponente dichiarando che nulla è dovuto all'appellato in forza del decreto ingiuntivo telematico n. 216/2020 –RG 608/2020 che dovrà quindi essere revocato e, per l'effetto, condannare il dott. alla restituzione delle CP_1
somme nel frattempo pagate dall'esponente in forza della provvisoria esecutorietà della sentenza di primo grado, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria, dalla domanda al saldo.
In ogni caso.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre IVA e CPA come per legge, sia di primo che del presente grado di giudizio;
per parte appellata, : Controparte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- preliminarmente, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'atto di appello proposto, per le ragioni specificate in narrativa;
- gradatamente, nel merito, rigettare comunque l'appello proposto, in quanto infondato in fatto ed in diritto;
- in ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente grado di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 22.05.2020, il dott. chiedeva e otteneva dal Tribunale di CP_1
Verbania, a carico della l'emissione del decreto ingiuntivo n. 216/2020, notificato in data Parte_2
25.05.2020, per l'importo di € 6.848,76=, oltre interessi e spese, di cui alla fattura n. 35 del 18.11.2019, relativa a prestazioni svolte dal ricorrente in qualità di Consulente del lavoro.
Con atto di citazione la promuoveva opposizione avverso tale provvedimento, Parte_2
convenendo in giudizio il dott. chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo. CP_1 La negava di aver richiesto e ricevuto l'esecuzione delle prestazioni portate dalla fattura e Parte_2
rilevava che per le attività relative alle paghe, alla consulenza del lavoro, alle dichiarazioni fiscali e a tutto quanto relativo al personale dipendente, aveva corrisposto il dovuto alla società società Controparte_2
riconducibile al dott. CP_1
Si costituiva con comparsa di costituzione e risposta il dott. nel giudizio di primo grado, CP_1
radicato al n. R.G. 866/2020, confermando la domanda ingiuntiva e chiedendo la concessione della provvisoria esecutorietà.
Esponeva il che la nell'atto di citazione aveva riconosciuto le attività effettuate, CP_1 Controparte_3
confondendo, tuttavia, l'operato del ricorrente con quello svolto dalla società che si Controparte_2
occupava esclusivamente dell'elaborazione delle buste paga.
A fondamento e prova delle prestazioni rese, il epositava documentazione riguardante le attività CP_1
dallo stesso eseguite.
La causa veniva istruita con l'ammissione delle prove orali e rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 25.10.2022, dove veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini per il deposito delle difese finali.
Con sentenza n. 119/2023 del 28.03.2023, pubblicata in data 11.04.2023, il Tribunale di Verbania si pronunciava, respingendo l'opposizione della che condannava alla refusione delle spese, Parte_2
confermando il decreto ingiuntivo opposto.
Nella motivazione della sentenza, il Giudice di prime cure riteneva che, tramite la documentazione in atti e l'esito delle prove testimoniali assunte, fosse stato provato che le attività inerenti la redazione dei contratti di lavoro, proroghe licenziamenti e relative comunicazioni, costituenti l'oggetto del credito di cui alla fattura azionata in giudizio, erano effettivamente state effettuate dal dott. n proprio, quale CP_1
Consulente del Lavoro.
Al contempo, in ordine alla contestazione sollevata dalla sulla estinzione del debito, avendo la Parte_2
stessa pagato le fatture emesse dalla società il Tribunale di Verbania rilevava che tali note Controparte_2
facevano riferimento esclusivamente all'attività di elaborazione paghe e autoliquidazione Inail, quindi, non ricomprendevano le attività oggetto della domanda monitoria, tra l'altro non specificamente contestate dall'opponente.
Con atto di citazione in appello notificato in data 08.11.2023, la proponeva impugnazione Parte_2
avverso la sentenza del Tribunale di Verbania, lamentando l'erroneità della stessa nella ricostruzione in fatto e in diritto e nella valutazione delle prove esperite. Argomentava l'appellante che il Giudice di primo grado aveva ritenuto erroneamente provato il rapporto negoziale e la sua esecuzione, sulla base di ritenute ammissioni della contenute negli atti difensivi, Parte_2
mentre non vi era mai stato il riconoscimento di alcun incarico, né accordo circa lo svolgimento delle prestazioni per cui il veva azionato il decreto ingiuntivo. CP_1
Anche l'esecuzione di tali attività era stata contestata e, di conseguenza, il vrebbe dovuto fornire CP_1
la relativa prova, tanto più che non risultava essere stato adempiuto da quest'ultimo neppure l'obbligo di aver redatto preventivo scritto sull'attività da svolgersi.
Argomentava la che quanto dalla stessa affermato nell'atto di citazione di primo grado: “per tutta Parte_2
l'attività relativa alle paghe, alla consulenza del lavoro, alle dichiarazioni mod. 770 ed a tutto quanto relativo al personale dipendente, ha sempre saldato tutto il dovuto alla società , doveva essere Controparte_2
interpretato in modo diverso da quanto ritenuto dal Giudice di prime cure, ovvero, non intendendosi che le prestazioni in questione fossero state effettuate dal pagate alla , ma che, per esse, CP_1 CP_2
non fosse stato conferito alcun incarico al CP_1
L'appellante deduceva ancora che, contrariamente a quanto sostenuto dal Giudice di prime cure, le attività relative all'inquadramento INPS (comunicazioni relative ad assunzioni, licenziamenti, ecc.) erano state pagate alla , come si evinceva dalla descrizione inserita nelle fatture emesse da quest'ultima. CP_2
L'errore interpretativo in cui era incorso il Giudice di prime cure, secondo l'appellante, aveva gravato l'esito del giudizio, con conseguente erronea applicazione dell'onere della prova.
Infatti, la lamentava che il Giudice di primo grado avesse addossato l'onere di provare la fonte Parte_2
negoziale delle obbligazioni e l'avvenuta esecuzione delle prestazioni ad essa opponente;
questo, sebbene l'appellante in tutto il primo grado avesse esposto che non era mai stato conferito nessun mandato al dott. né era esistito un accordo in relazione al prezzo delle supposte prestazioni. CP_1
Inoltre, secondo la la documentazione prodotta dal n causa era insufficiente, avendo egli Parte_2 CP_1
depositato stampati generici che non avevano alcuna rilevanza probatoria, non essendo, né originali, né sottoscritti e non riportando alcuna data certa che li potesse mettere in relazione alle attività effettivamente svolte. Tali documenti, secondo l'appellante, potevano essere stati realizzati anche successivamente all'introduzione del giudizio, non risultando essere copie di contratti effettivamente sottoscritti o inviati.
L'appellante lamentava poi la quantificazione dell'importo richiesto dal quale corrispettivo, che CP_1
giudicava “spropositato” rispetto ai normali prezzi di mercato, onde per cui richiedeva l'ammissione della
CTU (non richiesta in primo grado) rientrando comunque nelle facoltà del Giudice disporla, anche in secondo grado. Infine, l'appellante impugnava il capo della sentenza relativa alla condanna alle spese del giudizio di primo grado, quale riflesso del gravame proposto.
Tali essendo i motivi dell'appello, nel giudizio avanti questa Corte si costituiva la parte appellata, dott.
con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 11.04.2024, chiedendo il rigetto CP_1
delle domande avversarie.
L'appellato eccepiva, in rito, l'inammissibilità dell'atto di appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. e, nel merito, la sua infondatezza.
A confutazione delle censure dell'appellante, il dott. richiamava le peculiarità e le specificità CP_1
dell'attività professionale svolta dal medesimo quale Consulente del Lavoro, diverse da quelle prestate dalla e riferite alla predisposizione delle buste paga. Controparte_2
Sul conferimento dell'incarico professionale, sulla prova dell'accordo e sullo svolgimento delle attività, il ichiamava, oltre alla documentazione in atti, l'esito dell'istruttoria del primo grado, elementi tutti CP_1
che, a suo dire, confutavano le tesi dell'appellante e confermavano la correttezza della sentenza impugnata.
In data 06.06.2024 si teneva l'udienza di prima comparizione, ove il Consigliere Istruttore, disponeva la rimessione della causa in decisione per l'udienza dell'10.10.2024, con assegnazione dei termini per il deposito degli atti difensivi conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, letti gli atti delle parti, esaminata la sentenza impugnata, valutati i documenti acquisiti al processo unitamente all'esito dell'istruttoria esperita in primo grado, osserva quanto segue.
Deve valutarsi preliminarmente l'ammissibilità del gravame, alla luce dell'eccezione sollevata dal CP_1
nelle relative conclusioni.
In ragione della Riforma Cartabia in vigore dal 28.02.2023, che ha modificato l'art. 342 c.p.c. i motivi di appello non devono più riportare “l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare”.
E' vero poi che l'atto deve esporre i capi della decisione che si intendono impugnare, le censure alla ricostruzione dei fatti e le violazioni di legge con precisazione della rilevanza ai fini della decisione impugnata, ma tali contenuti devono essere valutati nell'insieme dell'atto, senza formalismi, con l'effetto di poter ritenere ammissibile il gravame, laddove siano individuabili le questioni e i punti contestati della sentenza appellata, secondo i canoni interpretativi già affermati dalla Corte di legittimità con riferimento al testo previgente (Cass. SS.UU. n. 27199/2017, nonché Cass.
3.11.2020 n. 24262 e 14.07.2021 n. 20066). In considerazione di quanto suesposto, rilevato che i punti della sentenza sottoposti a critica sono individuati nell'atto di appello e le censure appaiono esposte in modo sufficiente, consentendo di determinare l'ambito del giudizio di gravame, l'impugnazione deve ritenersi ammissibile.
Procedendo alla disamina dei motivi di merito dedotti dall'appellante, questa Corte ne rileva, tuttavia,
l'infondatezza.
Esaminando la motivazione della sentenza appellata emerge che, per quanto concerne la prova del rapporto contrattuale intercorso con il dott. , il Giudice di prime cure ha ritenuto raggiunta CP_1
tale prova sulla base di plurimi elementi valutati in modo coordinato tra loro, rappresentati non solo dai riconoscimenti attribuiti alla nei propri atti difensivi, ma dall'esito delle prove orali assunte Parte_2
(vedasi la testimonianza del socio di e di riportate Parte_2 Testimone_1 Testimone_2
dettagliatamente) unitamente ai documenti depositati dal fin dalla costituzione nel giudizio di CP_1
primo grado (questi ultimi rappresentati al n. 1, dai contratti di lavoro redatti dal nell'interesse CP_1
della al n. 2, dai moduli di assunzione redatti e inviati per n. 6 lavoratori, al n. 3, da delega Parte_2
sottoscritta dalla legale rappresentante della in favore del dott. al n. 4, dal Parte_2 CP_1
CP_ prospetto delle attività svolte dal dott. al n. 5, dall'apertura della posizione Inail e per n. 6 CP_1
lavoratori) che la ha contestato solo genericamente in ordine alla loro formazione e datazione, Parte_2
ma non nel contenuto, né nelle circostanze affermate.
La prova dell'incarico, che il Giudice di prime cure non ha affatto addossato alla odierna appellante, è stata, quindi, considerata raggiunta sulla base di una pluralità di elementi probatori, documentali e circostanziali, esposti nella decisione impugnata, rispetto ai quali la non ha proposto, nelle Parte_2
censure, una interpretazione alternativa, con l'effetto di indurre questa Corte a confermare la motivazione addotta dal Tribunale, secondo cui i documenti versati in causa e l'istruttoria esperita sono sufficienti a ricostruire i rapporti intercorsi tra le parti, individuando le differenti attività e funzioni espletate rispettivamente dal dott. dalla in base alle rispettive e diverse competenze. CP_1 Controparte_2
Come rilevato dal Giudice di primo grado, nessuna prova è emersa in causa neppure in ordine alla duplicazione dei compensi, stante la differenza delle prestazioni oggetto di ingiunzione rispetto a quelle che assume di aver pagato alla società quale si evince dalle relative Parte_2 Controparte_2
causali.
Per quanto attiene il quantum, si osserva che, da un lato, la fattura del Consulente è stata oggetto di asseverazione dal relativo Ordine Professionale, dall'altro, la contestazione dell'importo, formulata dall'appellante solo nel presente grado, risulta tardiva quanto generica, senza alcuna specificazione critica sulle voci applicate dal Professionista. L'appello deve, pertanto, essere respinto nella sua interezza.
Tutto ciò premesso, in ragione dell'esito del presente giudizio, che vede l'appellante soccombente nei confronti dell'appellato, , la Corte dispone che le spese del grado, in ossequio agli ordinari CP_1
principi che regolano la soccombenza, siano imputate alla prima e liquidate a favore del secondo.
Ne determina l'importo secondo i valori tariffari medi del DM 55/2014 e succ. mod. stabiliti secondo il valore della controversia.
La liquidazione è compiuta seguendo i parametri del D.M. 10 marzo 2014 n. 55, come modificati dal D.M.
13 agosto 2022 n. 147.
Il prospetto riassuntivo che segue, illustra i criteri adottati nella liquidazione delle spese.
Valore della causa (da € 5.201,00.= a € 26.000,00.=): fase di studio della controversia 1.134,00 fase introduttiva del giudizio 921,00 fase decisionale 1.911,00 totale compenso dovuto 3.966,00
In ultimo, richiamata la disposizione di cui all'art. 13 comma 1/quater, del decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, secondo cui:
“Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma dell'articolo 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e
l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”, essendo l'appello proposto da
[...]
integralmente respinto, la Corte provvede in conformità alla ridetta disposizione, con Parte_2
conseguente addebito dei relativi oneri a carico della parte indicata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Terza Sezione Civile, respinta ogni contraria istanza, eccezione e domanda, definitivamente pronunciando:
a) rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 119/2023, emessa dal Parte_2
Tribunale di Verbania in data 28.03.2023, che conferma;
b) condanna l'appellante, a rifondere all'appellato dott. le spese del Parte_2 CP_1
presente giudizio, liquidate in complessivi € 3.966,00.=, oltre al rimborso forfettario in misura del
15%, nonché oltre IVA e CPA come per legge;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater, primo periodo DPR
30.05.2002 n. 115, a carico dell'appellante ( . Parte_2
Così deciso, nella Camera di Consiglio tenuta il 23.12.2024 in videoconferenza mediante collegamento telematico su Teams.
IL CONSIGLIERE AUS. REL. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Angela LABANCA Dott.ssa Anna BONFILIO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
TERZA SEZIONE CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dott.ssa Anna BONFILIO PRESIDENTE dott.ssa Paola FERRARI BRAVO CONSIGLIERE dott.ssa Angela LABANCA CONSIGLIERE RELATORE, Pt_1
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 1381/2023, trattenuta in decisione con ordinanza del 10.10.2024, promossa da:
(P.I. ) in persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte_2 P.IVA_1 Parte_3
, con sede legale in Verbania, via Intra Premeno n. 69, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Stefano
[...]
Monteleone (C.F. – pec: e Luca Siletti (C.F. CodiceFiscale_1 Email_1 [...]
pec: elettivamente domiciliata presso lo studio dei medesimi in Biella, C.F._2 Email_2
via Aldo Moro n. 3/A, come da procura allegata all'atto di citazione di primo grado
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. nato a [...] il [...] e ivi domiciliato Controparte_1 CodiceFiscale_3
in via Marcello II, rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Fiorentino del Foro di Lamezia Terme (C.F.
[...]
– pec: elettivamente domiciliato presso lo studio del C.F._4 Email_3
medesimo in Pianopoli (CZ) via Cosentini n. 2, come da procura allegata alla comparsa di costituzione di primo grado
APPELLATO
°°° °°° °°°
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE: per parte appellante, Parte_2 Previa rimessione in istruttoria del giudizio con ammissione delle seguenti istanze istruttorie:
Ammettersi CTU volta a verificare la congruità delle prestazioni che eventualmente risultassero essere state effettivamente rese dal Dott. alla luce dell'istruttoria di primo grado, con la tariffa CP_1
professionale vigente.
In via principale di merito
Riformare integralmente, per i motivi esposti con l'atto di appello, la sentenza nr. 119/2023 pronunciata in data 28.03.2023 e pubblicata in data 11.04.23, nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 866/2020 del Tribunale di Verbania, prima civile, in composizione monocratica nella persona del GOT dott. Katia
Ruzza, nonché, conseguentemente, accogliere le domande di primo grado dell'esponente dichiarando che nulla è dovuto all'appellato in forza del decreto ingiuntivo telematico n. 216/2020 –RG 608/2020 che dovrà quindi essere revocato e, per l'effetto, condannare il dott. alla restituzione delle CP_1
somme nel frattempo pagate dall'esponente in forza della provvisoria esecutorietà della sentenza di primo grado, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria, dalla domanda al saldo.
In ogni caso.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre IVA e CPA come per legge, sia di primo che del presente grado di giudizio;
per parte appellata, : Controparte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- preliminarmente, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'atto di appello proposto, per le ragioni specificate in narrativa;
- gradatamente, nel merito, rigettare comunque l'appello proposto, in quanto infondato in fatto ed in diritto;
- in ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente grado di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 22.05.2020, il dott. chiedeva e otteneva dal Tribunale di CP_1
Verbania, a carico della l'emissione del decreto ingiuntivo n. 216/2020, notificato in data Parte_2
25.05.2020, per l'importo di € 6.848,76=, oltre interessi e spese, di cui alla fattura n. 35 del 18.11.2019, relativa a prestazioni svolte dal ricorrente in qualità di Consulente del lavoro.
Con atto di citazione la promuoveva opposizione avverso tale provvedimento, Parte_2
convenendo in giudizio il dott. chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo. CP_1 La negava di aver richiesto e ricevuto l'esecuzione delle prestazioni portate dalla fattura e Parte_2
rilevava che per le attività relative alle paghe, alla consulenza del lavoro, alle dichiarazioni fiscali e a tutto quanto relativo al personale dipendente, aveva corrisposto il dovuto alla società società Controparte_2
riconducibile al dott. CP_1
Si costituiva con comparsa di costituzione e risposta il dott. nel giudizio di primo grado, CP_1
radicato al n. R.G. 866/2020, confermando la domanda ingiuntiva e chiedendo la concessione della provvisoria esecutorietà.
Esponeva il che la nell'atto di citazione aveva riconosciuto le attività effettuate, CP_1 Controparte_3
confondendo, tuttavia, l'operato del ricorrente con quello svolto dalla società che si Controparte_2
occupava esclusivamente dell'elaborazione delle buste paga.
A fondamento e prova delle prestazioni rese, il epositava documentazione riguardante le attività CP_1
dallo stesso eseguite.
La causa veniva istruita con l'ammissione delle prove orali e rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 25.10.2022, dove veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini per il deposito delle difese finali.
Con sentenza n. 119/2023 del 28.03.2023, pubblicata in data 11.04.2023, il Tribunale di Verbania si pronunciava, respingendo l'opposizione della che condannava alla refusione delle spese, Parte_2
confermando il decreto ingiuntivo opposto.
Nella motivazione della sentenza, il Giudice di prime cure riteneva che, tramite la documentazione in atti e l'esito delle prove testimoniali assunte, fosse stato provato che le attività inerenti la redazione dei contratti di lavoro, proroghe licenziamenti e relative comunicazioni, costituenti l'oggetto del credito di cui alla fattura azionata in giudizio, erano effettivamente state effettuate dal dott. n proprio, quale CP_1
Consulente del Lavoro.
Al contempo, in ordine alla contestazione sollevata dalla sulla estinzione del debito, avendo la Parte_2
stessa pagato le fatture emesse dalla società il Tribunale di Verbania rilevava che tali note Controparte_2
facevano riferimento esclusivamente all'attività di elaborazione paghe e autoliquidazione Inail, quindi, non ricomprendevano le attività oggetto della domanda monitoria, tra l'altro non specificamente contestate dall'opponente.
Con atto di citazione in appello notificato in data 08.11.2023, la proponeva impugnazione Parte_2
avverso la sentenza del Tribunale di Verbania, lamentando l'erroneità della stessa nella ricostruzione in fatto e in diritto e nella valutazione delle prove esperite. Argomentava l'appellante che il Giudice di primo grado aveva ritenuto erroneamente provato il rapporto negoziale e la sua esecuzione, sulla base di ritenute ammissioni della contenute negli atti difensivi, Parte_2
mentre non vi era mai stato il riconoscimento di alcun incarico, né accordo circa lo svolgimento delle prestazioni per cui il veva azionato il decreto ingiuntivo. CP_1
Anche l'esecuzione di tali attività era stata contestata e, di conseguenza, il vrebbe dovuto fornire CP_1
la relativa prova, tanto più che non risultava essere stato adempiuto da quest'ultimo neppure l'obbligo di aver redatto preventivo scritto sull'attività da svolgersi.
Argomentava la che quanto dalla stessa affermato nell'atto di citazione di primo grado: “per tutta Parte_2
l'attività relativa alle paghe, alla consulenza del lavoro, alle dichiarazioni mod. 770 ed a tutto quanto relativo al personale dipendente, ha sempre saldato tutto il dovuto alla società , doveva essere Controparte_2
interpretato in modo diverso da quanto ritenuto dal Giudice di prime cure, ovvero, non intendendosi che le prestazioni in questione fossero state effettuate dal pagate alla , ma che, per esse, CP_1 CP_2
non fosse stato conferito alcun incarico al CP_1
L'appellante deduceva ancora che, contrariamente a quanto sostenuto dal Giudice di prime cure, le attività relative all'inquadramento INPS (comunicazioni relative ad assunzioni, licenziamenti, ecc.) erano state pagate alla , come si evinceva dalla descrizione inserita nelle fatture emesse da quest'ultima. CP_2
L'errore interpretativo in cui era incorso il Giudice di prime cure, secondo l'appellante, aveva gravato l'esito del giudizio, con conseguente erronea applicazione dell'onere della prova.
Infatti, la lamentava che il Giudice di primo grado avesse addossato l'onere di provare la fonte Parte_2
negoziale delle obbligazioni e l'avvenuta esecuzione delle prestazioni ad essa opponente;
questo, sebbene l'appellante in tutto il primo grado avesse esposto che non era mai stato conferito nessun mandato al dott. né era esistito un accordo in relazione al prezzo delle supposte prestazioni. CP_1
Inoltre, secondo la la documentazione prodotta dal n causa era insufficiente, avendo egli Parte_2 CP_1
depositato stampati generici che non avevano alcuna rilevanza probatoria, non essendo, né originali, né sottoscritti e non riportando alcuna data certa che li potesse mettere in relazione alle attività effettivamente svolte. Tali documenti, secondo l'appellante, potevano essere stati realizzati anche successivamente all'introduzione del giudizio, non risultando essere copie di contratti effettivamente sottoscritti o inviati.
L'appellante lamentava poi la quantificazione dell'importo richiesto dal quale corrispettivo, che CP_1
giudicava “spropositato” rispetto ai normali prezzi di mercato, onde per cui richiedeva l'ammissione della
CTU (non richiesta in primo grado) rientrando comunque nelle facoltà del Giudice disporla, anche in secondo grado. Infine, l'appellante impugnava il capo della sentenza relativa alla condanna alle spese del giudizio di primo grado, quale riflesso del gravame proposto.
Tali essendo i motivi dell'appello, nel giudizio avanti questa Corte si costituiva la parte appellata, dott.
con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 11.04.2024, chiedendo il rigetto CP_1
delle domande avversarie.
L'appellato eccepiva, in rito, l'inammissibilità dell'atto di appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. e, nel merito, la sua infondatezza.
A confutazione delle censure dell'appellante, il dott. richiamava le peculiarità e le specificità CP_1
dell'attività professionale svolta dal medesimo quale Consulente del Lavoro, diverse da quelle prestate dalla e riferite alla predisposizione delle buste paga. Controparte_2
Sul conferimento dell'incarico professionale, sulla prova dell'accordo e sullo svolgimento delle attività, il ichiamava, oltre alla documentazione in atti, l'esito dell'istruttoria del primo grado, elementi tutti CP_1
che, a suo dire, confutavano le tesi dell'appellante e confermavano la correttezza della sentenza impugnata.
In data 06.06.2024 si teneva l'udienza di prima comparizione, ove il Consigliere Istruttore, disponeva la rimessione della causa in decisione per l'udienza dell'10.10.2024, con assegnazione dei termini per il deposito degli atti difensivi conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, letti gli atti delle parti, esaminata la sentenza impugnata, valutati i documenti acquisiti al processo unitamente all'esito dell'istruttoria esperita in primo grado, osserva quanto segue.
Deve valutarsi preliminarmente l'ammissibilità del gravame, alla luce dell'eccezione sollevata dal CP_1
nelle relative conclusioni.
In ragione della Riforma Cartabia in vigore dal 28.02.2023, che ha modificato l'art. 342 c.p.c. i motivi di appello non devono più riportare “l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare”.
E' vero poi che l'atto deve esporre i capi della decisione che si intendono impugnare, le censure alla ricostruzione dei fatti e le violazioni di legge con precisazione della rilevanza ai fini della decisione impugnata, ma tali contenuti devono essere valutati nell'insieme dell'atto, senza formalismi, con l'effetto di poter ritenere ammissibile il gravame, laddove siano individuabili le questioni e i punti contestati della sentenza appellata, secondo i canoni interpretativi già affermati dalla Corte di legittimità con riferimento al testo previgente (Cass. SS.UU. n. 27199/2017, nonché Cass.
3.11.2020 n. 24262 e 14.07.2021 n. 20066). In considerazione di quanto suesposto, rilevato che i punti della sentenza sottoposti a critica sono individuati nell'atto di appello e le censure appaiono esposte in modo sufficiente, consentendo di determinare l'ambito del giudizio di gravame, l'impugnazione deve ritenersi ammissibile.
Procedendo alla disamina dei motivi di merito dedotti dall'appellante, questa Corte ne rileva, tuttavia,
l'infondatezza.
Esaminando la motivazione della sentenza appellata emerge che, per quanto concerne la prova del rapporto contrattuale intercorso con il dott. , il Giudice di prime cure ha ritenuto raggiunta CP_1
tale prova sulla base di plurimi elementi valutati in modo coordinato tra loro, rappresentati non solo dai riconoscimenti attribuiti alla nei propri atti difensivi, ma dall'esito delle prove orali assunte Parte_2
(vedasi la testimonianza del socio di e di riportate Parte_2 Testimone_1 Testimone_2
dettagliatamente) unitamente ai documenti depositati dal fin dalla costituzione nel giudizio di CP_1
primo grado (questi ultimi rappresentati al n. 1, dai contratti di lavoro redatti dal nell'interesse CP_1
della al n. 2, dai moduli di assunzione redatti e inviati per n. 6 lavoratori, al n. 3, da delega Parte_2
sottoscritta dalla legale rappresentante della in favore del dott. al n. 4, dal Parte_2 CP_1
CP_ prospetto delle attività svolte dal dott. al n. 5, dall'apertura della posizione Inail e per n. 6 CP_1
lavoratori) che la ha contestato solo genericamente in ordine alla loro formazione e datazione, Parte_2
ma non nel contenuto, né nelle circostanze affermate.
La prova dell'incarico, che il Giudice di prime cure non ha affatto addossato alla odierna appellante, è stata, quindi, considerata raggiunta sulla base di una pluralità di elementi probatori, documentali e circostanziali, esposti nella decisione impugnata, rispetto ai quali la non ha proposto, nelle Parte_2
censure, una interpretazione alternativa, con l'effetto di indurre questa Corte a confermare la motivazione addotta dal Tribunale, secondo cui i documenti versati in causa e l'istruttoria esperita sono sufficienti a ricostruire i rapporti intercorsi tra le parti, individuando le differenti attività e funzioni espletate rispettivamente dal dott. dalla in base alle rispettive e diverse competenze. CP_1 Controparte_2
Come rilevato dal Giudice di primo grado, nessuna prova è emersa in causa neppure in ordine alla duplicazione dei compensi, stante la differenza delle prestazioni oggetto di ingiunzione rispetto a quelle che assume di aver pagato alla società quale si evince dalle relative Parte_2 Controparte_2
causali.
Per quanto attiene il quantum, si osserva che, da un lato, la fattura del Consulente è stata oggetto di asseverazione dal relativo Ordine Professionale, dall'altro, la contestazione dell'importo, formulata dall'appellante solo nel presente grado, risulta tardiva quanto generica, senza alcuna specificazione critica sulle voci applicate dal Professionista. L'appello deve, pertanto, essere respinto nella sua interezza.
Tutto ciò premesso, in ragione dell'esito del presente giudizio, che vede l'appellante soccombente nei confronti dell'appellato, , la Corte dispone che le spese del grado, in ossequio agli ordinari CP_1
principi che regolano la soccombenza, siano imputate alla prima e liquidate a favore del secondo.
Ne determina l'importo secondo i valori tariffari medi del DM 55/2014 e succ. mod. stabiliti secondo il valore della controversia.
La liquidazione è compiuta seguendo i parametri del D.M. 10 marzo 2014 n. 55, come modificati dal D.M.
13 agosto 2022 n. 147.
Il prospetto riassuntivo che segue, illustra i criteri adottati nella liquidazione delle spese.
Valore della causa (da € 5.201,00.= a € 26.000,00.=): fase di studio della controversia 1.134,00 fase introduttiva del giudizio 921,00 fase decisionale 1.911,00 totale compenso dovuto 3.966,00
In ultimo, richiamata la disposizione di cui all'art. 13 comma 1/quater, del decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, secondo cui:
“Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma dell'articolo 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e
l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”, essendo l'appello proposto da
[...]
integralmente respinto, la Corte provvede in conformità alla ridetta disposizione, con Parte_2
conseguente addebito dei relativi oneri a carico della parte indicata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Terza Sezione Civile, respinta ogni contraria istanza, eccezione e domanda, definitivamente pronunciando:
a) rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 119/2023, emessa dal Parte_2
Tribunale di Verbania in data 28.03.2023, che conferma;
b) condanna l'appellante, a rifondere all'appellato dott. le spese del Parte_2 CP_1
presente giudizio, liquidate in complessivi € 3.966,00.=, oltre al rimborso forfettario in misura del
15%, nonché oltre IVA e CPA come per legge;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater, primo periodo DPR
30.05.2002 n. 115, a carico dell'appellante ( . Parte_2
Così deciso, nella Camera di Consiglio tenuta il 23.12.2024 in videoconferenza mediante collegamento telematico su Teams.
IL CONSIGLIERE AUS. REL. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Angela LABANCA Dott.ssa Anna BONFILIO