TAR Brescia, sez. II, sentenza 28/01/2026, n. 87
TAR
Ordinanza collegiale 18 luglio 2025
>
TAR
Sentenza 28 gennaio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Accolto
    Disparità di trattamento tra aree estrattive

    La Corte ha ritenuto che la diversa disciplina urbanistica tra l'area della ricorrente (ATEg28.1) e l'area ATEg28.2 non sia giustificata da differenze di conformazione, storia dell'attività estrattiva, esigenze di rinaturalizzazione o criticità viabilistiche. La maggiore naturalità nell'area ATEg28.2 è frutto di interventi di recupero già effettuati, e non impedisce il mantenimento di attività produttive. Le criticità viabilistiche nell'area della ricorrente sono migliorabili con interventi puntuali e non giustificano una destinazione urbanistica radicalmente diversa. La scelta pianificatoria risulta basata su una non corretta valutazione della situazione di fatto, con evidenti aspetti di irragionevolezza e disparità di trattamento.

  • Rigettato
    Violazione dell'iter procedurale

    Il Tribunale ha ritenuto infondato questo motivo, affermando che il procedimento di variante al PGT è complesso e non soggetto a termini di conclusione perentori ai sensi dell'art. 2, comma 2, L. 241/1990. Pertanto, il procedimento poteva considerarsi unitario anche dopo una lunga interruzione, e l'approvazione definitiva poteva intervenire senza la necessità di avviare un nuovo procedimento.

  • Accolto
    Atto presupposto annullabile

    L'annullamento della deliberazione principale comporta l'annullamento degli atti presupposti non autonomamente impugnati.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Brescia, sez. II, sentenza 28/01/2026, n. 87
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
    Numero : 87
    Data del deposito : 28 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo