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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 01/07/2025, n. 807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 807 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
Sezione civile
in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Lorenza
Pedullà, all'udienza odierna (1 luglio 2025), esaurita la discussione, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato e pubblicato, dando lettura del provvedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1096 del Ruolo Generale Affari
Civili Contenziosi dell'anno 2024, vertente
tra
(P. IVA: , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con sede ad Alessandria (AL), in via della
Palazzina n. 72, elettivamente domiciliata a Catania, in via Cesare Vivante n.
69, presso e nello studio dell'Avv. Antonio Carmelo Toullier, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione;
- parte opponente -
e
P. IVA ), in persona Controparte_1 P.IVA_2 del legale rappresentante pro tempore dott. con sede Controparte_2 in Teramo (TE), Via del Baluardo n. 19, elettivamente domiciliata a Teramo, al C.so Cerulli n. 74, presso e nello studio dell'Avv. Vincenzo Grieci, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione;
- parte opposta -
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo di pagamento di somma di denaro.
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281-sexies c.p.c. odierna (1 luglio 2025), celebrata con le forme e le modalità previste dall'art. 127-ter c.p.c..
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 633 ss. c.p.c. depositato in data 9 febbraio 2024 al
Tribunale di Teramo, (d'ora in avanti, per Controparte_1 ragioni di mera comodità, anche solo “ ) ha chiesto ed Controparte_1 ottenuto il decreto ingiuntivo n. 268/2024 nei confronti di Parte_1
(d'ora in poi, breviter ), con cui è stato intimato a quest'ultima il Parte_1 pagamento della somma di € 10.675,00, oltre interessi e spese del procedimento, liquidate in € 145,50 per esborsi ed € 567,50 per compensi professionali, nonché rimborso forfettario 15%, IVA e CPA successive occorrende.
Avverso il predetto decreto ingiuntivo, emesso in data 5 marzo 2024, pubblicato in data 19 marzo 2024 e notificato a mezzo posta elettronica certificata in data 21 marzo 2024 da Parte_2
, quest'ultima ha spiegato opposizione mediante atto di citazione
[...] ritualmente notificato, con il quale, convenendo in giudizio la società ingiungente, ha chiesto “in via preliminare, accertare e dichiarare: 1) Il mancato adempimento della condizione di procedibilità da svolgersi con il procedimento di negoziazione assistita di cui all'3 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132.; 2)
l'incompetenza territoriale del Giudice del foro di Teramo, per indeterminatezza della clausola convenzionale di deroga al foro generale del convenuto e dichiarare la competenza territoriale del Foro di Alessandria e conseguentemente annullare
l'opposto decreto ingiuntivo rimettendo le parti dinanzi al Giudice Competente per territorio. - Nel merito e senza recesso dalla superiore eccezione di incompetenza per territorio, ritenere e dichiarare, in via gradata la nullità del contratto stipulato in data
1.10.2022 per indeterminatezza del suo contenuto. - in Via ulteriormente gradata accoglimento della eccezione riconvenzionale, l'inadempimento parziale della società opposta agli obblighi scaturenti dal contratto di prestazione di servizi stipulato in data
1.10.2022 e conseguentemente dichiarare non dovute le somme di cui al decreto ingiuntivo opposto e revocarlo, annullarlo o dichiararlo nullo e comunque privo di giuridico effetto;
- il tutto in ogni caso con vittoria di spese e competenze di giudizio.”.
2 A sostegno dell'opposizione, in particolare, , premesso di Parte_1 aver sottoscritto, in data 1 ottobre 2022, contratto per la prestazione di servizi con la società odierna opposta, per la fornitura, da parte di quest'ultima, di diverse tipologie di servizi e prodotti attinenti allo sviluppo di una rete franchising, dopo aver preliminarmente eccepito sia il mancato espletamento della procedura di negoziazione assistita obbligatoria quale condizione di procedibilità dell'azione (“I motivo”), sia l'incompetenza territoriale del giudice adito, non essendo l'art. 7 del contratto stipulato, nonostante rechi la doppia sottoscrizione, idoneo ad elevare il Tribunale di Teramo a foro esclusivo (“II motivo”), ha dedotto che il predetto contratto prevedeva una serie di stati di avanzamento e corrispondenti pagamenti rateali di € 1.525,00, più IVA per un importo finale complessivo di € 15.000,00, oltre IVA, e, dopo aver proceduto regolarmente agli iniziali pagamenti, non ha ricevuto dalla società prestatrice di servizi, odierna opposta, alcun riscontro, né una rendicontazione dell'attività svolta, per cui essa opponente ha deciso di sospendere i pagamenti.
Infatti, nel merito, ha espressamente censurato la “nullità del contratto per indeterminatezza del contenuto contrattuale” (“III motivo”), osservando al riguardo che, “Riguardo agli elementi essenziali. Sul contratto non è esplicitato chi ha il potere di firma e chi è il referente decisionale che si interfaccia durante il rapporto di collaborazione, con il fornitore del servizio. Riguardo all'oggetto del contratto.
L'obbligazione deve essere descritta in modo dettagliato e nello stesso tempo deve essere utilizzato un linguaggio chiaro, accessibile e trasparente. I servizi forniti devono essere ben specificati. (…) Riguardo al corrispettivo. Poiché il contratto di fornitura di servizi di web marketing è un contratto di durata, a fronte della genericità e indeterminatezza delle obbligazioni del prestatore, come precedentemente analizzato e mancando qualsiasi azione di controparte che configuri un'attività di esecuzione della controprestazione.”. Ha inoltre censurato la “illegittimità ed infondatezza della pretesa di pagamento per inadempimento della parte opposta” (“IV motivo”), la quale non avrebbe dimostrato di aver dato seguito ad attività che possano far pensare ad un puntuale adempimento nella esecuzione dell'incarico e quindi di adempimento delle controprestazioni di facere richieste, per questo, dopo i primi pagamenti rateali, essa opponente ha chiesto alla società opposta la consegna di documentazione idonea a dimostrare l'adempimento dei servizi specificati in contratto, ricevendo risposte non soddisfacenti, da cui è derivata
3 la decisione di sospensione della controprestazione di pagamento ai sensi dell'art. 1460 c.c..
Con comparsa del 5 luglio 2024, si è costituita in giudizio la società
che ha chiesto al Tribunale di rigettare sia l'eccezione relativa Controparte_1 al difetto di procedibilità della domanda sia l'eccezione di incompetenza territoriale, oltre che la reiezione dell'opposizione, in quanto infondata in fatto ed in diritto, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Alla prima udienza di comparizione delle parti celebrata il giorno 4 novembre 2024, il Tribunale, in ragione della richiesta congiunta delle parti di differimento della causa per pendenza di trattative volto al bonario componimento della controversia, l'ha rinviata all'udienza del 7 gennaio 2025, celebrata con le forme e le modalità previste dall'art. 127-ter c.p.c., al cui esito, constatato il fallimento delle trattive di bonario componimento, il Tribunale,
“ritenuto che l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dall'opponente in citazione possa essere decisa unitamente al merito;
ritenuta non suscettibile di accoglimento l'eccezione, parimenti sollevata da parte opponente, relativa al mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita, posto che la stessa, per espressa previsione di legge, non si eleva a condizione di procedibilità “nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione” (art. 3, comma III, lettera a) del D.L. 132/2014)”
e preso atto della mancata articolazione di richieste istruttorie, ha fissato per la precisazione delle conclusioni e per la discussione ex art. 281-sexies c.p.c.
l'udienza odierna (1 luglio 2025), assegnando alle parti termine sino al 10 giugno 2025 per il deposito di sintetiche memorie conclusive;
pertanto, alla predetta udienza, lette le memorie conclusive e le note di trattazione scritta depositate, la causa è stata decisa come di seguito.
Sulla scorta delle risultanze processuali acquisite, l'opposizione spiegata deve essere rigettata, con conseguente integrale conferma dell'ingiunzione di pagamento di cui al decreto n. 268/2024.
Come già rilevato in sede di udienza del 7 gennaio 2025, l'eccezione di improcedibilità sollevata dalla parte opponente per mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita deve essere rigettata, in quanto questa tipologia di procedimento, per espressa previsione di legge, in particolare in base all'art. 3, comma III, lettera a) del D.L. 132/2014, non si eleva a condizione di procedibilità “nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione”, quale è
4 l'odierno giudizio.
Parimenti da rigettare è l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da in favore del Tribunale di Alessandria (quale foro Parte_1 dell'opponente): infatti si ravvisa in maniera pacifica e cristallina nella clausola cristallizzata all'art.
7 - recante la doppia sottoscrizione ex art. 1341, co. II c.c. - del regolamento contrattuale (a tenore della quale “In caso di controversia, il foro competente esclusivo è quello di Teramo”) la dichiarazione espressa ed inequivoca da cui risulta la concorde volontà dei paciscenti di elevare il Tribunale di
Teramo a foro esclusivo, escludendo la competenza di tutti i fori ordinari. Per completezza d'indagine, si aggiunga che, anche a voler prescindere dalla dirimente osservazione appena effettuata, in ogni caso l'obbligazione contrattuale in capo alla società opponente consiste nella consegna di una somma di denaro liquida e determinata, fondata su uno specifico titolo negoziale (il contratto del 1 ottobre 2022), per cui, tale obbligazione rientra tra quelle da adempiersi al domicilio del creditore ex art. 1182, comma III c.c. (c.d. obbligazioni “portables”) (Cass. civ., Sez. Un. n. 17989/2016) e, come noto, la nozione di obbligazione portabile di cui all'art. 1182, co. III c.c. rileva (anche) ai fini della individuazione del forum destinatae solutionis di cui all'art. 20 c.p.c., con il corollario per cui, avendo la società sede legale a Controparte_1
Teramo, in ogni caso, anche a voler - per mera ipotesi - prescindere dall'art. 7 del regolamento contrattuale, la competenza è stata correttamente individuata nel foro di Teramo ai sensi del comb. disp. artt. 1182 c.c. e 20 c.p.c..
Passando dunque al merito, al fine di comprendere le ragioni della reiezione dell'opposizione interposta da , si ritiene utile Parte_1 rammentare che, come è noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo origina un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice è investito del potere/dovere di accertare la fondatezza della pretesa fatta valere con la richiesta di ingiunzione dalla parte opposta, la quale assume la posizione sostanziale di attore, mentre la parte opponente, che formalmente introduce il giudizio di cognizione ma che assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso monitorio, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (cfr. ex multis Cass. Civ. n. 6091/2020); il giudizio di opposizione, infatti, altro non è che la prosecuzione e la
5 trasformazione in un giudizio a cognizione piena della precedente fase sommaria, rappresentando una fase meramente eventuale, rimessa alla iniziativa del debitore ingiunto, il quale voglia evitare di trovarsi di fronte alla formazione di un giudicato circa il credito azionato con decreto ingiuntivo.
Di conseguenza, in applicazione del principio generale sancito dall'art. 2697 c.c., l'ingiungente, sebbene convenuto nel giudizio di opposizione
(essendo parte opposta), deve fornire, in virtù della veste sostanziale che ricopre, la prova dei fatti costitutivi del credito asseritamente ventato, dovendo invece il debitore ingiunto (parte opponente) dimostrare, nella sua veste sostanziale di convenuto, i fatti su cui si fonda la sua eventuale eccezione di inefficacia, modificazione o estinzione del diritto di credito di controparte.
Chiarita così la distribuzione dell'onere della prova nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo e venendo al caso per cui è processo, mentre la società opposta, attrice in senso sostanziale, ha efficacemente dimostrato la fonte del proprio diritto, producendo in giudizio - sin dalla fase monitoria - il titolo contrattuale (il negozio stipulato in data 1 ottobre 2022 con la società opponente) e le relative fatture emesse (corredate dagli estratti autentici notarili) e non saldate, la società , dal canto suo, al fine di Parte_1 paralizzare la pretesa avversaria, ha denunziato la nullità del negozio stipulato con la società “per indeterminatezza del contenuto contrattuale” Controparte_1 ed inoltre ha sollevato eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c..
Ebbene, entrambe le eccezioni, formulate oltretutto in maniera oltremodo generica, non colgono nel segno.
La prima, infatti, è smentita dalla semplice lettura del regolamento contrattuale, da cui è facilmente evincibile come siano stati perfettamente delineati sia l'oggetto, che le obbligazioni in capo a ciascuna parte, sullo sfondo degli “obiettivi”, parimenti esplicitati, tesi a strutturare un format/modello da utilizzare affinché la società opponente potesse far conoscere la propria attività sul mercato estero ed eventualmente intraprendere rapporti di affiliazione commerciale con terzi.
Nel dettaglio, l'attività di società che si occupa di Controparte_1 reazione ed espansione di reti franchising in tutti settori merceologici, concerne tutte le fasi preliminari allo sviluppo dell'impresa cliente (nel caso di specie SP
Consulting) e/o comunque ausiliarie all'eventuale affiliazione commerciale
6 della stessa con terzi e si sostanzia in una serie di “servizi”, che sono dettagliatamente individuati dalla lettera a) alla lettera h) del contratto versato in atti (esemplificativamente: “a) Breve studio di mercato e focus sulle tendenze;
b)
Definizione del posizionamento strategico e della proposta di valore;
c) Definizione del mix marketing (protodonti, prezzo, layout, posizione) del modello di business;
d)
Definizione delle linee operative (…)), all'interno di altrettanto individuate macro aree (“strategy, brand identitiy, economics, franchising”). Parimenti, anche il corrispettivo spettante alla società opposta è precisamente delineato sia nell'ammontare, che nella periodicità con cui effettuare i versamenti.
Allo stesso modo, l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., formulata in maniera tautologica e oltremodo generica dall'opponente, è in ogni caso smentita dalla produzione documentale di che ha Controparte_1 dimostrato di aver eseguito i servizi di cui al contratto intercorso con la controparte, provando, in particolare, di aver trasmesso, già in data 28 novembre 2022, una prima bozza delle procedure operative relative all'organizzazione, all'allestimento, alla gestione e alla campagna web e marketing del marchio che l'opponente era intenzionata a lanciare (cfr. doc. nn.
3 e 3bis recante e-mail del 28 novembre 2022 e relativi allegati), cui è seguito l'invio di un progetto relativo all'allestimento da utilizzare nei locali con affiliazione commerciale a marchio “Youtarget” e l'invio del logo inerente al marchio stesso (cfr. doc. nn. 4, 4 bis recante e-mail del 17 gennaio 2023 e relativo allegato;
cfr. doc. nn. 5 e 5 bis e-mail del 18 gennaio 2023 e relativo allegato), cui
è seguito ancora l'invio, in data 23 gennaio 2023, di tutto il materiale aggiornato, unitamente al modello di contratto da utilizzare con gli affiliati
(doc. nn. 6 e 6 bis recante e-mail del 23 gennaio 2023), con il corollario per cui l'eccezione ex art. 1460 c.c. sollevata dall'opponente deve essere rigettata.
Di conseguenza, sulla base delle considerazioni sin qui svolte, deve essere rigettata l'opposizione spiegata da , con conseguente Parte_1 integrale conferma del decreto monitorio oggetto della stessa.
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, facendo applicazione dei criteri di cui al D.M. 10 marzo
2014, n. 55 e succ. mod., in rapporto peraltro allo scaglione minimo per tutte le fasi, in ragione della limitatissima attività istruttoria espletata (di natura esclusivamente documentale), dell'attività difensiva in concreto svolta e dalla
7 non particolare complessità delle questioni giuridiche involte.
Il criterio della soccombenza, inoltre, governa anche le spese sostenute nel procedimento monitorio, con il corollario per cui parte opponente, risultata totalmente soccombente nell'odierno giudizio di opposizione, deve essere condannata anche alla rifusione delle spese del procedimento monitorio, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 653 c.p.c., liquidate per € 567,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nella causa civile contraddistinta dal R.G. n. 1906/2024 fra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così decide:
1. RIGETTA l'opposizione spiegata da e per Parte_1
l'effetto CONFERMA il decreto ingiuntivo n. 268/2024 (emesso dal
Tribunale di Teramo nell'ambito del giudizio rubricato al R.G. n.
295/2024) oggetto della presente opposizione, da considerare, pertanto, definitivamente esecutivo;
2. CONDANNA in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, alla refusione, in favore di
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, delle Controparte_1 spese di lite del presente giudizio, che si liquidano nell'importo di €
2.540,00, oltre il rimborso delle spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, nonché alla rifusione delle spese sostenute nel procedimento monitorio per € 567,00.
Così deciso in Teramo, ex art. 281-sexies c.p.c., all'esito della camera di consiglio del 1 luglio 2025.
IL GIUDICE
dott.ssa Lorenza Pedullà
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
Sezione civile
in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Lorenza
Pedullà, all'udienza odierna (1 luglio 2025), esaurita la discussione, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato e pubblicato, dando lettura del provvedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1096 del Ruolo Generale Affari
Civili Contenziosi dell'anno 2024, vertente
tra
(P. IVA: , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con sede ad Alessandria (AL), in via della
Palazzina n. 72, elettivamente domiciliata a Catania, in via Cesare Vivante n.
69, presso e nello studio dell'Avv. Antonio Carmelo Toullier, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione;
- parte opponente -
e
P. IVA ), in persona Controparte_1 P.IVA_2 del legale rappresentante pro tempore dott. con sede Controparte_2 in Teramo (TE), Via del Baluardo n. 19, elettivamente domiciliata a Teramo, al C.so Cerulli n. 74, presso e nello studio dell'Avv. Vincenzo Grieci, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione;
- parte opposta -
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo di pagamento di somma di denaro.
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281-sexies c.p.c. odierna (1 luglio 2025), celebrata con le forme e le modalità previste dall'art. 127-ter c.p.c..
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 633 ss. c.p.c. depositato in data 9 febbraio 2024 al
Tribunale di Teramo, (d'ora in avanti, per Controparte_1 ragioni di mera comodità, anche solo “ ) ha chiesto ed Controparte_1 ottenuto il decreto ingiuntivo n. 268/2024 nei confronti di Parte_1
(d'ora in poi, breviter ), con cui è stato intimato a quest'ultima il Parte_1 pagamento della somma di € 10.675,00, oltre interessi e spese del procedimento, liquidate in € 145,50 per esborsi ed € 567,50 per compensi professionali, nonché rimborso forfettario 15%, IVA e CPA successive occorrende.
Avverso il predetto decreto ingiuntivo, emesso in data 5 marzo 2024, pubblicato in data 19 marzo 2024 e notificato a mezzo posta elettronica certificata in data 21 marzo 2024 da Parte_2
, quest'ultima ha spiegato opposizione mediante atto di citazione
[...] ritualmente notificato, con il quale, convenendo in giudizio la società ingiungente, ha chiesto “in via preliminare, accertare e dichiarare: 1) Il mancato adempimento della condizione di procedibilità da svolgersi con il procedimento di negoziazione assistita di cui all'3 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132.; 2)
l'incompetenza territoriale del Giudice del foro di Teramo, per indeterminatezza della clausola convenzionale di deroga al foro generale del convenuto e dichiarare la competenza territoriale del Foro di Alessandria e conseguentemente annullare
l'opposto decreto ingiuntivo rimettendo le parti dinanzi al Giudice Competente per territorio. - Nel merito e senza recesso dalla superiore eccezione di incompetenza per territorio, ritenere e dichiarare, in via gradata la nullità del contratto stipulato in data
1.10.2022 per indeterminatezza del suo contenuto. - in Via ulteriormente gradata accoglimento della eccezione riconvenzionale, l'inadempimento parziale della società opposta agli obblighi scaturenti dal contratto di prestazione di servizi stipulato in data
1.10.2022 e conseguentemente dichiarare non dovute le somme di cui al decreto ingiuntivo opposto e revocarlo, annullarlo o dichiararlo nullo e comunque privo di giuridico effetto;
- il tutto in ogni caso con vittoria di spese e competenze di giudizio.”.
2 A sostegno dell'opposizione, in particolare, , premesso di Parte_1 aver sottoscritto, in data 1 ottobre 2022, contratto per la prestazione di servizi con la società odierna opposta, per la fornitura, da parte di quest'ultima, di diverse tipologie di servizi e prodotti attinenti allo sviluppo di una rete franchising, dopo aver preliminarmente eccepito sia il mancato espletamento della procedura di negoziazione assistita obbligatoria quale condizione di procedibilità dell'azione (“I motivo”), sia l'incompetenza territoriale del giudice adito, non essendo l'art. 7 del contratto stipulato, nonostante rechi la doppia sottoscrizione, idoneo ad elevare il Tribunale di Teramo a foro esclusivo (“II motivo”), ha dedotto che il predetto contratto prevedeva una serie di stati di avanzamento e corrispondenti pagamenti rateali di € 1.525,00, più IVA per un importo finale complessivo di € 15.000,00, oltre IVA, e, dopo aver proceduto regolarmente agli iniziali pagamenti, non ha ricevuto dalla società prestatrice di servizi, odierna opposta, alcun riscontro, né una rendicontazione dell'attività svolta, per cui essa opponente ha deciso di sospendere i pagamenti.
Infatti, nel merito, ha espressamente censurato la “nullità del contratto per indeterminatezza del contenuto contrattuale” (“III motivo”), osservando al riguardo che, “Riguardo agli elementi essenziali. Sul contratto non è esplicitato chi ha il potere di firma e chi è il referente decisionale che si interfaccia durante il rapporto di collaborazione, con il fornitore del servizio. Riguardo all'oggetto del contratto.
L'obbligazione deve essere descritta in modo dettagliato e nello stesso tempo deve essere utilizzato un linguaggio chiaro, accessibile e trasparente. I servizi forniti devono essere ben specificati. (…) Riguardo al corrispettivo. Poiché il contratto di fornitura di servizi di web marketing è un contratto di durata, a fronte della genericità e indeterminatezza delle obbligazioni del prestatore, come precedentemente analizzato e mancando qualsiasi azione di controparte che configuri un'attività di esecuzione della controprestazione.”. Ha inoltre censurato la “illegittimità ed infondatezza della pretesa di pagamento per inadempimento della parte opposta” (“IV motivo”), la quale non avrebbe dimostrato di aver dato seguito ad attività che possano far pensare ad un puntuale adempimento nella esecuzione dell'incarico e quindi di adempimento delle controprestazioni di facere richieste, per questo, dopo i primi pagamenti rateali, essa opponente ha chiesto alla società opposta la consegna di documentazione idonea a dimostrare l'adempimento dei servizi specificati in contratto, ricevendo risposte non soddisfacenti, da cui è derivata
3 la decisione di sospensione della controprestazione di pagamento ai sensi dell'art. 1460 c.c..
Con comparsa del 5 luglio 2024, si è costituita in giudizio la società
che ha chiesto al Tribunale di rigettare sia l'eccezione relativa Controparte_1 al difetto di procedibilità della domanda sia l'eccezione di incompetenza territoriale, oltre che la reiezione dell'opposizione, in quanto infondata in fatto ed in diritto, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Alla prima udienza di comparizione delle parti celebrata il giorno 4 novembre 2024, il Tribunale, in ragione della richiesta congiunta delle parti di differimento della causa per pendenza di trattative volto al bonario componimento della controversia, l'ha rinviata all'udienza del 7 gennaio 2025, celebrata con le forme e le modalità previste dall'art. 127-ter c.p.c., al cui esito, constatato il fallimento delle trattive di bonario componimento, il Tribunale,
“ritenuto che l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dall'opponente in citazione possa essere decisa unitamente al merito;
ritenuta non suscettibile di accoglimento l'eccezione, parimenti sollevata da parte opponente, relativa al mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita, posto che la stessa, per espressa previsione di legge, non si eleva a condizione di procedibilità “nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione” (art. 3, comma III, lettera a) del D.L. 132/2014)”
e preso atto della mancata articolazione di richieste istruttorie, ha fissato per la precisazione delle conclusioni e per la discussione ex art. 281-sexies c.p.c.
l'udienza odierna (1 luglio 2025), assegnando alle parti termine sino al 10 giugno 2025 per il deposito di sintetiche memorie conclusive;
pertanto, alla predetta udienza, lette le memorie conclusive e le note di trattazione scritta depositate, la causa è stata decisa come di seguito.
Sulla scorta delle risultanze processuali acquisite, l'opposizione spiegata deve essere rigettata, con conseguente integrale conferma dell'ingiunzione di pagamento di cui al decreto n. 268/2024.
Come già rilevato in sede di udienza del 7 gennaio 2025, l'eccezione di improcedibilità sollevata dalla parte opponente per mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita deve essere rigettata, in quanto questa tipologia di procedimento, per espressa previsione di legge, in particolare in base all'art. 3, comma III, lettera a) del D.L. 132/2014, non si eleva a condizione di procedibilità “nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione”, quale è
4 l'odierno giudizio.
Parimenti da rigettare è l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da in favore del Tribunale di Alessandria (quale foro Parte_1 dell'opponente): infatti si ravvisa in maniera pacifica e cristallina nella clausola cristallizzata all'art.
7 - recante la doppia sottoscrizione ex art. 1341, co. II c.c. - del regolamento contrattuale (a tenore della quale “In caso di controversia, il foro competente esclusivo è quello di Teramo”) la dichiarazione espressa ed inequivoca da cui risulta la concorde volontà dei paciscenti di elevare il Tribunale di
Teramo a foro esclusivo, escludendo la competenza di tutti i fori ordinari. Per completezza d'indagine, si aggiunga che, anche a voler prescindere dalla dirimente osservazione appena effettuata, in ogni caso l'obbligazione contrattuale in capo alla società opponente consiste nella consegna di una somma di denaro liquida e determinata, fondata su uno specifico titolo negoziale (il contratto del 1 ottobre 2022), per cui, tale obbligazione rientra tra quelle da adempiersi al domicilio del creditore ex art. 1182, comma III c.c. (c.d. obbligazioni “portables”) (Cass. civ., Sez. Un. n. 17989/2016) e, come noto, la nozione di obbligazione portabile di cui all'art. 1182, co. III c.c. rileva (anche) ai fini della individuazione del forum destinatae solutionis di cui all'art. 20 c.p.c., con il corollario per cui, avendo la società sede legale a Controparte_1
Teramo, in ogni caso, anche a voler - per mera ipotesi - prescindere dall'art. 7 del regolamento contrattuale, la competenza è stata correttamente individuata nel foro di Teramo ai sensi del comb. disp. artt. 1182 c.c. e 20 c.p.c..
Passando dunque al merito, al fine di comprendere le ragioni della reiezione dell'opposizione interposta da , si ritiene utile Parte_1 rammentare che, come è noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo origina un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice è investito del potere/dovere di accertare la fondatezza della pretesa fatta valere con la richiesta di ingiunzione dalla parte opposta, la quale assume la posizione sostanziale di attore, mentre la parte opponente, che formalmente introduce il giudizio di cognizione ma che assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso monitorio, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (cfr. ex multis Cass. Civ. n. 6091/2020); il giudizio di opposizione, infatti, altro non è che la prosecuzione e la
5 trasformazione in un giudizio a cognizione piena della precedente fase sommaria, rappresentando una fase meramente eventuale, rimessa alla iniziativa del debitore ingiunto, il quale voglia evitare di trovarsi di fronte alla formazione di un giudicato circa il credito azionato con decreto ingiuntivo.
Di conseguenza, in applicazione del principio generale sancito dall'art. 2697 c.c., l'ingiungente, sebbene convenuto nel giudizio di opposizione
(essendo parte opposta), deve fornire, in virtù della veste sostanziale che ricopre, la prova dei fatti costitutivi del credito asseritamente ventato, dovendo invece il debitore ingiunto (parte opponente) dimostrare, nella sua veste sostanziale di convenuto, i fatti su cui si fonda la sua eventuale eccezione di inefficacia, modificazione o estinzione del diritto di credito di controparte.
Chiarita così la distribuzione dell'onere della prova nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo e venendo al caso per cui è processo, mentre la società opposta, attrice in senso sostanziale, ha efficacemente dimostrato la fonte del proprio diritto, producendo in giudizio - sin dalla fase monitoria - il titolo contrattuale (il negozio stipulato in data 1 ottobre 2022 con la società opponente) e le relative fatture emesse (corredate dagli estratti autentici notarili) e non saldate, la società , dal canto suo, al fine di Parte_1 paralizzare la pretesa avversaria, ha denunziato la nullità del negozio stipulato con la società “per indeterminatezza del contenuto contrattuale” Controparte_1 ed inoltre ha sollevato eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c..
Ebbene, entrambe le eccezioni, formulate oltretutto in maniera oltremodo generica, non colgono nel segno.
La prima, infatti, è smentita dalla semplice lettura del regolamento contrattuale, da cui è facilmente evincibile come siano stati perfettamente delineati sia l'oggetto, che le obbligazioni in capo a ciascuna parte, sullo sfondo degli “obiettivi”, parimenti esplicitati, tesi a strutturare un format/modello da utilizzare affinché la società opponente potesse far conoscere la propria attività sul mercato estero ed eventualmente intraprendere rapporti di affiliazione commerciale con terzi.
Nel dettaglio, l'attività di società che si occupa di Controparte_1 reazione ed espansione di reti franchising in tutti settori merceologici, concerne tutte le fasi preliminari allo sviluppo dell'impresa cliente (nel caso di specie SP
Consulting) e/o comunque ausiliarie all'eventuale affiliazione commerciale
6 della stessa con terzi e si sostanzia in una serie di “servizi”, che sono dettagliatamente individuati dalla lettera a) alla lettera h) del contratto versato in atti (esemplificativamente: “a) Breve studio di mercato e focus sulle tendenze;
b)
Definizione del posizionamento strategico e della proposta di valore;
c) Definizione del mix marketing (protodonti, prezzo, layout, posizione) del modello di business;
d)
Definizione delle linee operative (…)), all'interno di altrettanto individuate macro aree (“strategy, brand identitiy, economics, franchising”). Parimenti, anche il corrispettivo spettante alla società opposta è precisamente delineato sia nell'ammontare, che nella periodicità con cui effettuare i versamenti.
Allo stesso modo, l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., formulata in maniera tautologica e oltremodo generica dall'opponente, è in ogni caso smentita dalla produzione documentale di che ha Controparte_1 dimostrato di aver eseguito i servizi di cui al contratto intercorso con la controparte, provando, in particolare, di aver trasmesso, già in data 28 novembre 2022, una prima bozza delle procedure operative relative all'organizzazione, all'allestimento, alla gestione e alla campagna web e marketing del marchio che l'opponente era intenzionata a lanciare (cfr. doc. nn.
3 e 3bis recante e-mail del 28 novembre 2022 e relativi allegati), cui è seguito l'invio di un progetto relativo all'allestimento da utilizzare nei locali con affiliazione commerciale a marchio “Youtarget” e l'invio del logo inerente al marchio stesso (cfr. doc. nn. 4, 4 bis recante e-mail del 17 gennaio 2023 e relativo allegato;
cfr. doc. nn. 5 e 5 bis e-mail del 18 gennaio 2023 e relativo allegato), cui
è seguito ancora l'invio, in data 23 gennaio 2023, di tutto il materiale aggiornato, unitamente al modello di contratto da utilizzare con gli affiliati
(doc. nn. 6 e 6 bis recante e-mail del 23 gennaio 2023), con il corollario per cui l'eccezione ex art. 1460 c.c. sollevata dall'opponente deve essere rigettata.
Di conseguenza, sulla base delle considerazioni sin qui svolte, deve essere rigettata l'opposizione spiegata da , con conseguente Parte_1 integrale conferma del decreto monitorio oggetto della stessa.
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, facendo applicazione dei criteri di cui al D.M. 10 marzo
2014, n. 55 e succ. mod., in rapporto peraltro allo scaglione minimo per tutte le fasi, in ragione della limitatissima attività istruttoria espletata (di natura esclusivamente documentale), dell'attività difensiva in concreto svolta e dalla
7 non particolare complessità delle questioni giuridiche involte.
Il criterio della soccombenza, inoltre, governa anche le spese sostenute nel procedimento monitorio, con il corollario per cui parte opponente, risultata totalmente soccombente nell'odierno giudizio di opposizione, deve essere condannata anche alla rifusione delle spese del procedimento monitorio, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 653 c.p.c., liquidate per € 567,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nella causa civile contraddistinta dal R.G. n. 1906/2024 fra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così decide:
1. RIGETTA l'opposizione spiegata da e per Parte_1
l'effetto CONFERMA il decreto ingiuntivo n. 268/2024 (emesso dal
Tribunale di Teramo nell'ambito del giudizio rubricato al R.G. n.
295/2024) oggetto della presente opposizione, da considerare, pertanto, definitivamente esecutivo;
2. CONDANNA in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, alla refusione, in favore di
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, delle Controparte_1 spese di lite del presente giudizio, che si liquidano nell'importo di €
2.540,00, oltre il rimborso delle spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, nonché alla rifusione delle spese sostenute nel procedimento monitorio per € 567,00.
Così deciso in Teramo, ex art. 281-sexies c.p.c., all'esito della camera di consiglio del 1 luglio 2025.
IL GIUDICE
dott.ssa Lorenza Pedullà
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