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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 21/01/2025, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 2720/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott. ssa Tania Vettore Presidente relatore ed estensore dott. Carlo Azzolini Giudice dott. Vincenzo Ciliberti Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2720 del ruolo generale V.G. per l'anno 2024 promossa con ricorso depositato in data 27.06.2024 da:
(C.F. , elettivamente domiciliata presso lo Studio Parte_1 C.F._1
dell'avv. Francesca Ricciardi, in Venezia - Mestre, Via Ca' Savorgnan n. 9 (pec:
, la quale la rappresenta e difende per procura allegata Email_1
telematicamente al ricorso introduttivo;
e
, (C.F. ), elettivamente domiciliato presso Parte_2 C.F._2
lo Studio dell'avv. Alessandro Lison in Venezia - Mestre, Via Pepe n. 100, (pec:
, il quale lo rappresenta e difende per procura allegata Email_2
telematicamente al ricorso introduttivo;
ricorrenti
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO intervenuto in punto: scioglimento del matrimonio
Il Giudice delegato, lette le note di trattazione scritta depositate ex art 127 ter e 473 bis. 51 c.p.c. in data 20.11.2024 – 25.11.2024, in sostituzione dell'udienza del 03.12.202, si è riservato di riferire al
Collegio sulle seguenti conclusioni: per i ricorrenti congiuntamente, come da ricorso e confermate nelle note di trattazione scritta depositate in data 20.11.2024 – 25.11.2024 che di seguito si riproducono: “pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni 1) i coniugi vivranno separati di tetto e di mensa fissando la rispettiva residenza ove loro pare, con espresso impegno da parte del signor
a spostare la residenza formale dall'abitazione di via Catullo 24 entro mesi 2 dal Parte_2
deposito del presente ricorso;
2) entro mesi 2 dalla data di udienza fissata per la comparizione dei coniugi il signor si impegna a trasferire l'intera quota di sua proprietà dell'immobile Parte_2
sito in Mestre -Venezia (VE), via Catullo 24 così identificato: -al Catasto Fabbricati, Comune di
Venezia, foglio 137 particella 941 subalterno 16 ed al Catasto Terreni, Comune di Venezia, Foglio
137, particella 941, cat C/6 mq 21, nonché l'immobile - Catasto Fabbricati, Comune di Venezia,
Foglio 137, particella 941 subalterno 26 ed al Catasto Terreni, Comune di Venezia, Foglio 137, particella 941 categoria A/2, Classe 2, vani 7,5,mq 145 (escluso aree scoperte 137 mq) e ciò ad estinzione di ogni debito maturato nei confronti della signora (come sopra Parte_1
individuati) ed a titolo di una tantum per il residuo valore e quindi a totale regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra coniugi, con atto da sottoscriversi avanti il notaio che verrà individuato dalla signora nel termine sopra indicato. 3) dichiararsi lo scioglimento del matrimonio Pt_1
celebrato con atto trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Venezia al n.
56/p.1/uff.8/1985; 4) Ordinarsi alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Venezia affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
5) Null'altro reciprocamente dovuto e/o preteso tra i coniugi;
6) spese di lite compensate tra le parti”
Per il P.M. intervenuto: “accoglimento del ricorso in relazione alla domanda di cui all'oggetto.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso in epigrafe descritto i ricorrenti espongono che, dopo aver in data 29.06.1985 contratto matrimonio con rito civile in Venezia, era tra loro intervenuta separazione personale protrattasi ininterrottamente per sei mesi a far tempo dal 03.05.1990, data dell'avvenuta comparizione avanti il Presidente del Tribunale di Venezia nella procedura di separazione consensuale RG. 682/1990, conclusasi con decreto di omologa del 18.07.1990, dep. 28.07.1990.
Tanto premesso, i ricorrenti hanno congiuntamente proposto – sulla base dei presupposti di legge – domanda diretta alla dichiarazione dello scioglimento del matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia.
E di tali conclusioni essi hanno chiesto concordemente l'accoglimento nelle note scritte depositate in data 20.11.2024 – 25.11.2024, in sostituzione dell'udienza del 03.12.2024 fissata per la comparizione delle parti avanti al Giudice delegato.
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione si è protratta ininterrottamente per sei mesi a far tempo dal 03.05.1990, data dell'avvenuta comparizione avanti il Presidente del Tribunale di Venezia nella procedura di separazione consensuale RG. 682/1990, conclusasi con decreto di omologa del 18.07.1990, dep. 28.07.1990.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi, non potrà che andare accolta con le conseguenti annotazioni di legge.
P.Q.M.
- Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 29.06.1985 fra e Parte_1
, iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Venezia al Parte_2
n. 56, parte I, uff.8, dell'anno 1985;
- Ordina all'ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto. - Ratifica le conclusioni tutte esposte dai ricorrenti nella loro domanda e da aversi qui integralmente riprodotte.
- Compensa fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 16.12.2024.
Il Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Tania Vettore
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott. ssa Tania Vettore Presidente relatore ed estensore dott. Carlo Azzolini Giudice dott. Vincenzo Ciliberti Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2720 del ruolo generale V.G. per l'anno 2024 promossa con ricorso depositato in data 27.06.2024 da:
(C.F. , elettivamente domiciliata presso lo Studio Parte_1 C.F._1
dell'avv. Francesca Ricciardi, in Venezia - Mestre, Via Ca' Savorgnan n. 9 (pec:
, la quale la rappresenta e difende per procura allegata Email_1
telematicamente al ricorso introduttivo;
e
, (C.F. ), elettivamente domiciliato presso Parte_2 C.F._2
lo Studio dell'avv. Alessandro Lison in Venezia - Mestre, Via Pepe n. 100, (pec:
, il quale lo rappresenta e difende per procura allegata Email_2
telematicamente al ricorso introduttivo;
ricorrenti
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO intervenuto in punto: scioglimento del matrimonio
Il Giudice delegato, lette le note di trattazione scritta depositate ex art 127 ter e 473 bis. 51 c.p.c. in data 20.11.2024 – 25.11.2024, in sostituzione dell'udienza del 03.12.202, si è riservato di riferire al
Collegio sulle seguenti conclusioni: per i ricorrenti congiuntamente, come da ricorso e confermate nelle note di trattazione scritta depositate in data 20.11.2024 – 25.11.2024 che di seguito si riproducono: “pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni 1) i coniugi vivranno separati di tetto e di mensa fissando la rispettiva residenza ove loro pare, con espresso impegno da parte del signor
a spostare la residenza formale dall'abitazione di via Catullo 24 entro mesi 2 dal Parte_2
deposito del presente ricorso;
2) entro mesi 2 dalla data di udienza fissata per la comparizione dei coniugi il signor si impegna a trasferire l'intera quota di sua proprietà dell'immobile Parte_2
sito in Mestre -Venezia (VE), via Catullo 24 così identificato: -al Catasto Fabbricati, Comune di
Venezia, foglio 137 particella 941 subalterno 16 ed al Catasto Terreni, Comune di Venezia, Foglio
137, particella 941, cat C/6 mq 21, nonché l'immobile - Catasto Fabbricati, Comune di Venezia,
Foglio 137, particella 941 subalterno 26 ed al Catasto Terreni, Comune di Venezia, Foglio 137, particella 941 categoria A/2, Classe 2, vani 7,5,mq 145 (escluso aree scoperte 137 mq) e ciò ad estinzione di ogni debito maturato nei confronti della signora (come sopra Parte_1
individuati) ed a titolo di una tantum per il residuo valore e quindi a totale regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra coniugi, con atto da sottoscriversi avanti il notaio che verrà individuato dalla signora nel termine sopra indicato. 3) dichiararsi lo scioglimento del matrimonio Pt_1
celebrato con atto trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Venezia al n.
56/p.1/uff.8/1985; 4) Ordinarsi alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Venezia affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
5) Null'altro reciprocamente dovuto e/o preteso tra i coniugi;
6) spese di lite compensate tra le parti”
Per il P.M. intervenuto: “accoglimento del ricorso in relazione alla domanda di cui all'oggetto.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso in epigrafe descritto i ricorrenti espongono che, dopo aver in data 29.06.1985 contratto matrimonio con rito civile in Venezia, era tra loro intervenuta separazione personale protrattasi ininterrottamente per sei mesi a far tempo dal 03.05.1990, data dell'avvenuta comparizione avanti il Presidente del Tribunale di Venezia nella procedura di separazione consensuale RG. 682/1990, conclusasi con decreto di omologa del 18.07.1990, dep. 28.07.1990.
Tanto premesso, i ricorrenti hanno congiuntamente proposto – sulla base dei presupposti di legge – domanda diretta alla dichiarazione dello scioglimento del matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia.
E di tali conclusioni essi hanno chiesto concordemente l'accoglimento nelle note scritte depositate in data 20.11.2024 – 25.11.2024, in sostituzione dell'udienza del 03.12.2024 fissata per la comparizione delle parti avanti al Giudice delegato.
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione si è protratta ininterrottamente per sei mesi a far tempo dal 03.05.1990, data dell'avvenuta comparizione avanti il Presidente del Tribunale di Venezia nella procedura di separazione consensuale RG. 682/1990, conclusasi con decreto di omologa del 18.07.1990, dep. 28.07.1990.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi, non potrà che andare accolta con le conseguenti annotazioni di legge.
P.Q.M.
- Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 29.06.1985 fra e Parte_1
, iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Venezia al Parte_2
n. 56, parte I, uff.8, dell'anno 1985;
- Ordina all'ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto. - Ratifica le conclusioni tutte esposte dai ricorrenti nella loro domanda e da aversi qui integralmente riprodotte.
- Compensa fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 16.12.2024.
Il Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Tania Vettore