Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIV, sentenza 23/02/2026, n. 3160
CGT1
Sentenza 23 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Non debenza del tributo per cessazione attività sociale

    La Corte ha ritenuto irrilevante la messa in liquidazione e la cancellazione della società ai fini della debenza del tributo per l'anno in cui l'attività era operativa e l'immobile detenuto. Il presupposto impositivo si è realizzato nel corso del 2023. La cancellazione non estingue le obbligazioni tributarie pregresse.

  • Rigettato
    Risoluzione anticipata del contratto di locazione

    La Corte ha ritenuto infondata l'eccezione, poiché la cessazione dell'occupazione o detenzione produce effetti ai fini tributari solo se comunicata all'ente impositore mediante apposita dichiarazione. La mera risoluzione del contratto di locazione, priva della prescritta dichiarazione tributaria, è inidonea a far venir meno l'obbligazione per l'anno in corso. Il ricorrente non ha fornito prova della comunicazione al Comune.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIV, sentenza 23/02/2026, n. 3160
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 3160
    Data del deposito : 23 febbraio 2026

    Testo completo