CGT1
Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIV, sentenza 23/02/2026, n. 3160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3160 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3160/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 14, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
CICCARELLA ANTONELLA, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 20394/2025 depositato il 25/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 Liquidatore Coobbligato Della Societa' Società_1 S.r.l. - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Napoli - Piazza Municipio 80100 Napoli NA
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 166512 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2470/2026 depositato il 10/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: chiede l'annullamento dell'avviso di accertamento TARI 2023 e, in via subordinata, la rideterminazione del tributo fino alla data di cessazione della detenzione dell'immobile. Resistente: non costituito.
Svolgimento del processo Ricorrente_1 Società_1Il ricorrente, , nella qualità di liquidatore della società S.r.l. in liquidazione, impugnava l'avviso di accertamento esecutivo TARI anno 2023, Prot. n. 166512/16266 del 26 giugno 2025, notificato il 4 settembre 2025, relativo all'immobile sito in Napoli alla Indirizzo_1 , deducendo la non debenza del tributo per intervenuta cessazione dell'attività sociale e, in via subordinata, la risoluzione anticipata del contratto di locazione dell'immobile con decorrenza 20 novembre 2023.
La società concessionaria Società_2 S.r.l., pur ritualmente evocata, non si costituiva.
All'udienza del 9 febbraio 2026 la Corte, all'esito della discussione, decideva come da dispositivo riservandosi per la motivazione.
Motivi della decisione Il ricorso è infondato e va rigettato.
Si osserva come appaia irrilevante, ai fini della debenza del tributo per l'anno 2023, che la società sia stata posta in liquidazione e successivamente cancellata dal registro delle imprese nel 2024.
La TARI ha natura di tributo annuale correlato alla detenzione o occupazione di locali idonei alla produzione di rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, commi 639 e ss., L. 147/2013. Il presupposto impositivo si è integralmente realizzato nel corso dell'anno 2023, quando la società era pienamente operativa e deteneva l'immobile.
La cancellazione dal registro delle imprese costituisce evento successivo e non estintivo delle obbligazioni tributarie già maturate. La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che la cancellazione della società non elimina i debiti tributari pregressi, ma incide esclusivamente sul regime della responsabilità dei soggetti successori (Cass., SS.UU., n. 6070/2013; Cass. n. 9094/2017).
Il ricorrente, ha inoltre , dedotto che il contratto di locazione dell'immobile sarebbe stato risolto con decorrenza 20 novembre 2023.
Anche tale eccezione è infondata.
La normativa TARI prevede un obbligo dichiarativo in capo al contribuente: la cessazione dell'occupazione o detenzione dell'immobile produce effetti ai fini tributari solo se comunicata all'ente impositore mediante apposita dichiarazione. L'art. 1, comma 684, L. 147/2013 stabilisce che la dichiarazione di cessazione ha effetto dalla data in cui si verifica l'evento solo se presentata nei termini previsti;
in mancanza, gli effetti decorrono dall'anno successivo.
La Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato che la mera cessazione di fatto dell'occupazione non è sufficiente ad escludere il tributo, essendo necessaria la relativa denuncia al Comune (Cass. n. 18022/2016; Cass. n. 5078/2019; Cass. n. 31460/2021).
Nel caso di specie il ricorrente non ha fornito alcuna prova della comunicazione al Comune della cessazione della detenzione dell'immobile. La sola risoluzione del contratto di locazione, priva della prescritta dichiarazione tributaria, è giuridicamente inidonea a determinare il venir meno dell'obbligazione per l'anno 2023.
L'accertamento impugnato risulta pertanto legittimo.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese di giudizio, stante la mancata costituzione della parte resistente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.
Napoli, 9 febbraio 2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 14, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
CICCARELLA ANTONELLA, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 20394/2025 depositato il 25/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 Liquidatore Coobbligato Della Societa' Società_1 S.r.l. - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Napoli - Piazza Municipio 80100 Napoli NA
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 166512 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2470/2026 depositato il 10/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: chiede l'annullamento dell'avviso di accertamento TARI 2023 e, in via subordinata, la rideterminazione del tributo fino alla data di cessazione della detenzione dell'immobile. Resistente: non costituito.
Svolgimento del processo Ricorrente_1 Società_1Il ricorrente, , nella qualità di liquidatore della società S.r.l. in liquidazione, impugnava l'avviso di accertamento esecutivo TARI anno 2023, Prot. n. 166512/16266 del 26 giugno 2025, notificato il 4 settembre 2025, relativo all'immobile sito in Napoli alla Indirizzo_1 , deducendo la non debenza del tributo per intervenuta cessazione dell'attività sociale e, in via subordinata, la risoluzione anticipata del contratto di locazione dell'immobile con decorrenza 20 novembre 2023.
La società concessionaria Società_2 S.r.l., pur ritualmente evocata, non si costituiva.
All'udienza del 9 febbraio 2026 la Corte, all'esito della discussione, decideva come da dispositivo riservandosi per la motivazione.
Motivi della decisione Il ricorso è infondato e va rigettato.
Si osserva come appaia irrilevante, ai fini della debenza del tributo per l'anno 2023, che la società sia stata posta in liquidazione e successivamente cancellata dal registro delle imprese nel 2024.
La TARI ha natura di tributo annuale correlato alla detenzione o occupazione di locali idonei alla produzione di rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, commi 639 e ss., L. 147/2013. Il presupposto impositivo si è integralmente realizzato nel corso dell'anno 2023, quando la società era pienamente operativa e deteneva l'immobile.
La cancellazione dal registro delle imprese costituisce evento successivo e non estintivo delle obbligazioni tributarie già maturate. La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che la cancellazione della società non elimina i debiti tributari pregressi, ma incide esclusivamente sul regime della responsabilità dei soggetti successori (Cass., SS.UU., n. 6070/2013; Cass. n. 9094/2017).
Il ricorrente, ha inoltre , dedotto che il contratto di locazione dell'immobile sarebbe stato risolto con decorrenza 20 novembre 2023.
Anche tale eccezione è infondata.
La normativa TARI prevede un obbligo dichiarativo in capo al contribuente: la cessazione dell'occupazione o detenzione dell'immobile produce effetti ai fini tributari solo se comunicata all'ente impositore mediante apposita dichiarazione. L'art. 1, comma 684, L. 147/2013 stabilisce che la dichiarazione di cessazione ha effetto dalla data in cui si verifica l'evento solo se presentata nei termini previsti;
in mancanza, gli effetti decorrono dall'anno successivo.
La Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato che la mera cessazione di fatto dell'occupazione non è sufficiente ad escludere il tributo, essendo necessaria la relativa denuncia al Comune (Cass. n. 18022/2016; Cass. n. 5078/2019; Cass. n. 31460/2021).
Nel caso di specie il ricorrente non ha fornito alcuna prova della comunicazione al Comune della cessazione della detenzione dell'immobile. La sola risoluzione del contratto di locazione, priva della prescritta dichiarazione tributaria, è giuridicamente inidonea a determinare il venir meno dell'obbligazione per l'anno 2023.
L'accertamento impugnato risulta pertanto legittimo.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese di giudizio, stante la mancata costituzione della parte resistente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.
Napoli, 9 febbraio 2026