Articolo 112 del Codice delle comunicazioni elettroniche
Articolo 90Articolo 88
Versione
16 settembre 2003
Art. 112. Validita' 1. Le autorizzazioni generali hanno validita' non superiore a dieci anni, sono rinnovabili, e la loro scadenza coincide con il 31 dicembre dell'ultimo anno di validita'.
2. L'interessato puo' indicare nella dichiarazione un periodo inferiore, rispetto a quanto previsto nel comma 1; il rinnovo deve essere richiesto con sessanta giorni di anticipo rispetto alla scadenza, con le modalita' prescritte per le dichiarazioni dall'articolo 107.
3. Possono essere richieste autorizzazioni generali temporanee con validita' inferiore all'anno. Tali autorizzazioni sono assoggettate ai contributi di cui all'allegato n. 25.
Entrata in vigore il 16 settembre 2003
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