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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 15/12/2025, n. 1063 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 1063 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4496/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO NELL'EMILIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Giudice, lette le note sostitutive di udienza, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., depositandola telematicamente.
Il Giudice dott. Laura Fioroni
N. R.G. 4496/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Reggio nell'Emilia
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Laura Fioroni ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4496/2023 promossa da:
C.F. ) con il patrocinio dell'avv. ARLOTTI FRANCESCO elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliato in VIA DELLA PREVIDENZA SOCIALE 2 42124 42124 REGGIO EMILIA presso il difensore avv. ARLOTTI FRANCESCO ATTORE contro pagina 1 di 5 (C.F. ) con il patrocinio dell'avv. BASSISSI FEDERICA Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in VIA P.C. CADOPPI, 6 42100 REGGIO NELL'EMILIA presso il difensore avv. BASSISSI FEDERICA CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte attrice: come da note conclusive
Per parte convenuta: come da foglio di p.c. del 29/10/2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha proposto tempestiva opposizione al decreto ingiuntivo n. 1466/2023 emesso il Parte_1
7/9/2023 dal Tribunale di Reggio Emilia, con il quale era stata condannata al pagamento in favore di della somma di € 27.673,20 oltre interessi legali e spese della procedura monitoria Controparte_1 quale saldo dei corrispettivi per le attività di redazione buste paga e di gestione degli adempimenti relativi ai dipendenti svolte in favore di Pt_1
In estrema sintesi l'opponente ha contestato l'esorbitanza degli importi richiesti da con la CP_1 fattura n. 115/2022 azionata con il procedimento monitorio, sia rispetto agli accordi che avevano regolato il rapporto tra le parti nel corso degli anni, nei quali l'opposta aveva svolto la medesima attività, sia in ogni caso rispetto ai prezzi di settore. Ha chiesto pertanto la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna di ai sensi dell'art. 96 c.p.c. CP_1
Si è costituita contestando la fondatezza dell'opposizione e chiedendone il rigetto. CP_1
L'opposta, in particolare, ha negato che tra le parti vi fossero accordi in ordine alle tariffe da applicarsi alle prestazioni, lamentando un'imposizione arbitraria, da parte di di un tariffario Pt_1 unilateralmente determinato. Ha assunto che ciò aveva comportato in data 29/9/2022 la disdetta, da parte dell'opposta, della fornitura dei servizi offerti, atteso il mancato accordo sull'adeguamento del compenso e l'applicazione, nella fattura contestata, delle tariffe previste dal Decreto Ministero del
Lavoro e Delle Politiche Sociali 21 febbraio 2013.
Fallito il tentativo di conciliazione, la causa è stata istruita documentalmente e mediante CTU, quindi rinviata per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
L'opposizione è parzialmente fondata e va accolta nei limiti di cui si dirà.
In primo luogo, va ribadito il giudizio negativo in ordine all'ammissione delle prove orali dedotte dalle parti e per il cui ingresso esse hanno insistito in sede di precisazione delle conclusioni, atteso che tali istanze appaiono superflue alla luce della documentazione in atti ed essendo comunque stati acquisiti pagina 2 di 5 sufficienti elementi per la decisione.
E' circostanza pacifica che ha svolto per diversi anni, in favore della società CP_1 Pt_1 attività di redazione delle buste paga e di gestione degli adempimenti relativi ai dipendenti.
E' altresì documentale che per l'attività svolta, l'importo complessivo richiesto da CP_1 ammontava nell'anno 2019 a € 17.700,00 oltre iva, di cui € 10.000,00 oltre iva versati come acconto nel mese di Febbraio 2019; per l'attività svolta nell'anno 2020 a € 18.879,00 oltre iva, di cui €
10.000,00 oltre iva versati come acconto nel mese di Febbraio 2020; per l'attività svolta nell'anno 2021
a € 17.416,00 oltre iva, di cui € 10.000,00 oltre iva versati come acconto nel mese di Febbraio
2021(doc. 4, 5 e 6 parte opponente); per l'attività svolta nell'anno 2022 € 12.000,00 oltre iva a titolo di acconto.
Risulta inoltre documentalmente che, con comunicazione in data 29/9/2022 (doc. 7 parte opponente), ha inviato all'opponente “Disdetta fornitura dei servizi offerti, ivi inclusi quelli di CP_1 elaborazione LUL e di assistenza in materia di lavoro” comunicando l'interruzione dei servizi a decorrere dal 1/2/2023 “in correlazione al mancato accordo attinente (a) l'adeguamento del compenso per i servizi forniti e (b) le modalità di fatturazione e pagamento”, emettendo in seguito la fattura 115 del 31/12/2022.
Orbene, tale fattura a saldo dell'attività svolta per il 2022, reca un importo di € 22.682,95 oltre iva, già al netto dell'acconto precedentemente versato pari ad € 12.000,00 oltre iva.
Ciò comporta la richiesta di compenso complessivo per l'anno 2022 di € 34.682,95 oltre iva, a fronte di un importo totale medio applicato negli anni precedenti pari a circa € 18.000,00 annui oltre iva.
Orbene, il Tribunale ritiene che sussistesse tra le parti, contrariamente a quanto sostenuto dall'opposta, un accordo relativo al compenso, che le parti hanno applicato negli anni 2019, 2020 e 2021, come si evince anche dalle fatture regolarmente emesse da che riportano il prezzo accordato per CP_1 ogni prestazione.
Il compenso per le prestazioni, pur stimato dall'opposta inferiore rispetto al giusto prezzo per il lavoro svolto, come lamentato da nelle e-mail in atti, è stato tuttavia da quest'ultima accettato, e, CP_1 per anni, applicato.
Deve ritenersi pertanto non corretto il comportamento assunto dall'opposta a seguito della disdetta del contratto del 29/9/2022 di fronte alla indisponibilità di di procedere alla rinegoziazione del Pt_1 prezzo.
Fermo il diritto di di non proseguire, poiché legittimamente valutato non conveniente, il CP_1 rapporto professionale con a partire dal gennaio 2023, come dalla stessa dichiarato nella Pt_1 comunicazione di disdetta, l'opposta non era legittimata, in assenza del raggiungimento di un accordo pagina 3 di 5 sull'adeguamento dei prezzi, circostanza questa pacifica, a procedere unilateralmente alla maggiorazione del prezzo per le attività svolte/in corso nell'anno 2022. Sul punto la CTU espletata nel presente giudizio ha riportato le “differenze, in termini percentuali, occorse tra l'anno 2021 e il 2022, rilevando, in tal modo, diversi aumenti rispetto al periodo precedente, nell'ordine di un aumento medio dei prezzi del 128,10%”. Né peraltro può condividersi il criterio utilizzato dall'opposta per l'autoliquidazione dei propri compensi fondato sul D.M. 21 febbraio 2013 n. 46 che regolamenta i compensi dei professionisti iscritti all'Albo dei Consulenti del lavoro in difetto di accordo tra le parti, osservandosi, da un lato, che nel caso in esame l'accordo non può ritenersi inesistente e, dall'altro, che l'unico socio di non è iscritto al suddetto Albo. CP_1
Il CTU, pertanto, con motivazione che appare convincente e pienamente condivisibile e dalla quale il
Giudicante non ha motivo di discostarsi in quanto frutto di un iter logico ineccepibile e privo di vizi ha proceduto a rielaborare i compensi delle attività effettuate nell'anno 2022 da secondo i CP_1 prezzi in uso tra le parti, finanche nella fattura n. 7 del 28/2/2022, ovvero quelli per i quali - per tutto quanto sopra esposto - deve ritenersi esservi stato accordo tra le parti.
Il CTU poi, del tutto condivisibilmente, ha escluso dal calcolo alcune attività, accessorie a quelle individuate, atteso che dall'esame della documentazione in atti esse, negli anni precedenti, erano incluse nei costi richiesti per le attività principali.
Sulla scorta di quanto sopra, il Consulente ha quindi provveduto a quantificare il valore delle prestazioni erogate nell'anno 2022 in complessivi € 20.812,50. Tra le due ipotesi di calcolo rielaborate dal CTU il Tribunale ritiene tale quantificazione la più corretta e aderente al quesito formulato (si dà atto, a tal proposito, che il CTU ha altresì provveduto ad una seconda elaborazione volta a tenere conto dell'aumento dei prezzi intervenuto nel corso dell'anno 2022).
Ciò posto, alla luce delle somme già versata da all'opposta e segnatamente € 12.000,00 oltre iva Pt_1 come da fattura n. 11 del 28/2/2022 ed € 1.967,34 oltre iva (2.400,96) il 21/11/2023 (doc. 10 opponente) l'importo residuo spettante a come ricalcolato all'esito del giudizio, ammonta CP_1
a € 6.845,16, oltre iva.
Il decreto ingiuntivo deve quindi essere revocato e va condannata al pagamento in favore di Pt_1 della somma di € 8.351,00, oltre interessi nella misura legale dal 16/10/2023 al saldo. CP_1
Deve da ultimo essere rigettata la domanda formulata dall'opponente di condanna della controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Il carattere temerario della lite, che costituisce presupposto della condanna al risarcimento dei danni, va, infatti, ravvisato nella coscienza della infondatezza della domanda e delle tesi sostenute, ovvero nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta consapevolezza, non già nella mera opinabilità del diritto fatto valere (così Cass. 21.7.2000 n. 9579), come nel caso in pagina 4 di 5 esame.
Ai fini della regolamentazione delle spese di lite deve considerarsi che, pur risultando le parti reciprocamente soccombenti, l'opposta ha rifiutato ingiustificatamente la proposta formulata dal
Giudice in sede di tentativo di conciliazione, accettata invece dall'opponente, in forza della quale il giudizio sarebbe stato definito con il pagamento da parte di della somma di € 9.000,00 e Pt_1 compensazione delle spese di lite.
Pertanto vanno poste a carico di ai sensi dell'art. 91 c.p.c., le spese di lite per il periodo CP_1 successivo alla formulazione della proposta conciliativa rifiutata, ovvero le spese inerenti le fasi istruttoria e decisionale, da liquidarsi in forza del d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 147/2022, nell'ammontare indicato in dispositivo, avuto riguardo ai parametri medi entro lo scaglione di valore in cui è racchiuso il decisum di causa, nonché le spese di CTU, liquidate come da separato decreto in atti.
Infine, vanno compensate tra le parti le spese di lite per le fasi di studio e introduttiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Revoca il decreto ingiuntivo n. 1466/2023 emesso il 7/9/2023 dal Tribunale di Reggio Emilia;
2. Condanna al pagamento in favore di della somma di € Parte_1 Controparte_1 8.351,00, oltre interessi nella misura legale dal 16/10/2023 al saldo;
3. Compensa tra le parti le spese delle fasi di studio e introduttiva della lite e condanna
[...] al pagamento in favore di delle spese relative alla fase istruttoria e CP_1 Parte_1 decisoria che si liquidano che in € 2.541,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. se dovuti e oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso;
4. Pone le spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto in atti, definitivamente a carico di
Controparte_2
Reggio nell'Emilia, 15 dicembre 2025 Il Giudice
dott. Laura Fioroni
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO NELL'EMILIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Giudice, lette le note sostitutive di udienza, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., depositandola telematicamente.
Il Giudice dott. Laura Fioroni
N. R.G. 4496/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Reggio nell'Emilia
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Laura Fioroni ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4496/2023 promossa da:
C.F. ) con il patrocinio dell'avv. ARLOTTI FRANCESCO elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliato in VIA DELLA PREVIDENZA SOCIALE 2 42124 42124 REGGIO EMILIA presso il difensore avv. ARLOTTI FRANCESCO ATTORE contro pagina 1 di 5 (C.F. ) con il patrocinio dell'avv. BASSISSI FEDERICA Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in VIA P.C. CADOPPI, 6 42100 REGGIO NELL'EMILIA presso il difensore avv. BASSISSI FEDERICA CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte attrice: come da note conclusive
Per parte convenuta: come da foglio di p.c. del 29/10/2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha proposto tempestiva opposizione al decreto ingiuntivo n. 1466/2023 emesso il Parte_1
7/9/2023 dal Tribunale di Reggio Emilia, con il quale era stata condannata al pagamento in favore di della somma di € 27.673,20 oltre interessi legali e spese della procedura monitoria Controparte_1 quale saldo dei corrispettivi per le attività di redazione buste paga e di gestione degli adempimenti relativi ai dipendenti svolte in favore di Pt_1
In estrema sintesi l'opponente ha contestato l'esorbitanza degli importi richiesti da con la CP_1 fattura n. 115/2022 azionata con il procedimento monitorio, sia rispetto agli accordi che avevano regolato il rapporto tra le parti nel corso degli anni, nei quali l'opposta aveva svolto la medesima attività, sia in ogni caso rispetto ai prezzi di settore. Ha chiesto pertanto la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna di ai sensi dell'art. 96 c.p.c. CP_1
Si è costituita contestando la fondatezza dell'opposizione e chiedendone il rigetto. CP_1
L'opposta, in particolare, ha negato che tra le parti vi fossero accordi in ordine alle tariffe da applicarsi alle prestazioni, lamentando un'imposizione arbitraria, da parte di di un tariffario Pt_1 unilateralmente determinato. Ha assunto che ciò aveva comportato in data 29/9/2022 la disdetta, da parte dell'opposta, della fornitura dei servizi offerti, atteso il mancato accordo sull'adeguamento del compenso e l'applicazione, nella fattura contestata, delle tariffe previste dal Decreto Ministero del
Lavoro e Delle Politiche Sociali 21 febbraio 2013.
Fallito il tentativo di conciliazione, la causa è stata istruita documentalmente e mediante CTU, quindi rinviata per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
L'opposizione è parzialmente fondata e va accolta nei limiti di cui si dirà.
In primo luogo, va ribadito il giudizio negativo in ordine all'ammissione delle prove orali dedotte dalle parti e per il cui ingresso esse hanno insistito in sede di precisazione delle conclusioni, atteso che tali istanze appaiono superflue alla luce della documentazione in atti ed essendo comunque stati acquisiti pagina 2 di 5 sufficienti elementi per la decisione.
E' circostanza pacifica che ha svolto per diversi anni, in favore della società CP_1 Pt_1 attività di redazione delle buste paga e di gestione degli adempimenti relativi ai dipendenti.
E' altresì documentale che per l'attività svolta, l'importo complessivo richiesto da CP_1 ammontava nell'anno 2019 a € 17.700,00 oltre iva, di cui € 10.000,00 oltre iva versati come acconto nel mese di Febbraio 2019; per l'attività svolta nell'anno 2020 a € 18.879,00 oltre iva, di cui €
10.000,00 oltre iva versati come acconto nel mese di Febbraio 2020; per l'attività svolta nell'anno 2021
a € 17.416,00 oltre iva, di cui € 10.000,00 oltre iva versati come acconto nel mese di Febbraio
2021(doc. 4, 5 e 6 parte opponente); per l'attività svolta nell'anno 2022 € 12.000,00 oltre iva a titolo di acconto.
Risulta inoltre documentalmente che, con comunicazione in data 29/9/2022 (doc. 7 parte opponente), ha inviato all'opponente “Disdetta fornitura dei servizi offerti, ivi inclusi quelli di CP_1 elaborazione LUL e di assistenza in materia di lavoro” comunicando l'interruzione dei servizi a decorrere dal 1/2/2023 “in correlazione al mancato accordo attinente (a) l'adeguamento del compenso per i servizi forniti e (b) le modalità di fatturazione e pagamento”, emettendo in seguito la fattura 115 del 31/12/2022.
Orbene, tale fattura a saldo dell'attività svolta per il 2022, reca un importo di € 22.682,95 oltre iva, già al netto dell'acconto precedentemente versato pari ad € 12.000,00 oltre iva.
Ciò comporta la richiesta di compenso complessivo per l'anno 2022 di € 34.682,95 oltre iva, a fronte di un importo totale medio applicato negli anni precedenti pari a circa € 18.000,00 annui oltre iva.
Orbene, il Tribunale ritiene che sussistesse tra le parti, contrariamente a quanto sostenuto dall'opposta, un accordo relativo al compenso, che le parti hanno applicato negli anni 2019, 2020 e 2021, come si evince anche dalle fatture regolarmente emesse da che riportano il prezzo accordato per CP_1 ogni prestazione.
Il compenso per le prestazioni, pur stimato dall'opposta inferiore rispetto al giusto prezzo per il lavoro svolto, come lamentato da nelle e-mail in atti, è stato tuttavia da quest'ultima accettato, e, CP_1 per anni, applicato.
Deve ritenersi pertanto non corretto il comportamento assunto dall'opposta a seguito della disdetta del contratto del 29/9/2022 di fronte alla indisponibilità di di procedere alla rinegoziazione del Pt_1 prezzo.
Fermo il diritto di di non proseguire, poiché legittimamente valutato non conveniente, il CP_1 rapporto professionale con a partire dal gennaio 2023, come dalla stessa dichiarato nella Pt_1 comunicazione di disdetta, l'opposta non era legittimata, in assenza del raggiungimento di un accordo pagina 3 di 5 sull'adeguamento dei prezzi, circostanza questa pacifica, a procedere unilateralmente alla maggiorazione del prezzo per le attività svolte/in corso nell'anno 2022. Sul punto la CTU espletata nel presente giudizio ha riportato le “differenze, in termini percentuali, occorse tra l'anno 2021 e il 2022, rilevando, in tal modo, diversi aumenti rispetto al periodo precedente, nell'ordine di un aumento medio dei prezzi del 128,10%”. Né peraltro può condividersi il criterio utilizzato dall'opposta per l'autoliquidazione dei propri compensi fondato sul D.M. 21 febbraio 2013 n. 46 che regolamenta i compensi dei professionisti iscritti all'Albo dei Consulenti del lavoro in difetto di accordo tra le parti, osservandosi, da un lato, che nel caso in esame l'accordo non può ritenersi inesistente e, dall'altro, che l'unico socio di non è iscritto al suddetto Albo. CP_1
Il CTU, pertanto, con motivazione che appare convincente e pienamente condivisibile e dalla quale il
Giudicante non ha motivo di discostarsi in quanto frutto di un iter logico ineccepibile e privo di vizi ha proceduto a rielaborare i compensi delle attività effettuate nell'anno 2022 da secondo i CP_1 prezzi in uso tra le parti, finanche nella fattura n. 7 del 28/2/2022, ovvero quelli per i quali - per tutto quanto sopra esposto - deve ritenersi esservi stato accordo tra le parti.
Il CTU poi, del tutto condivisibilmente, ha escluso dal calcolo alcune attività, accessorie a quelle individuate, atteso che dall'esame della documentazione in atti esse, negli anni precedenti, erano incluse nei costi richiesti per le attività principali.
Sulla scorta di quanto sopra, il Consulente ha quindi provveduto a quantificare il valore delle prestazioni erogate nell'anno 2022 in complessivi € 20.812,50. Tra le due ipotesi di calcolo rielaborate dal CTU il Tribunale ritiene tale quantificazione la più corretta e aderente al quesito formulato (si dà atto, a tal proposito, che il CTU ha altresì provveduto ad una seconda elaborazione volta a tenere conto dell'aumento dei prezzi intervenuto nel corso dell'anno 2022).
Ciò posto, alla luce delle somme già versata da all'opposta e segnatamente € 12.000,00 oltre iva Pt_1 come da fattura n. 11 del 28/2/2022 ed € 1.967,34 oltre iva (2.400,96) il 21/11/2023 (doc. 10 opponente) l'importo residuo spettante a come ricalcolato all'esito del giudizio, ammonta CP_1
a € 6.845,16, oltre iva.
Il decreto ingiuntivo deve quindi essere revocato e va condannata al pagamento in favore di Pt_1 della somma di € 8.351,00, oltre interessi nella misura legale dal 16/10/2023 al saldo. CP_1
Deve da ultimo essere rigettata la domanda formulata dall'opponente di condanna della controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Il carattere temerario della lite, che costituisce presupposto della condanna al risarcimento dei danni, va, infatti, ravvisato nella coscienza della infondatezza della domanda e delle tesi sostenute, ovvero nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta consapevolezza, non già nella mera opinabilità del diritto fatto valere (così Cass. 21.7.2000 n. 9579), come nel caso in pagina 4 di 5 esame.
Ai fini della regolamentazione delle spese di lite deve considerarsi che, pur risultando le parti reciprocamente soccombenti, l'opposta ha rifiutato ingiustificatamente la proposta formulata dal
Giudice in sede di tentativo di conciliazione, accettata invece dall'opponente, in forza della quale il giudizio sarebbe stato definito con il pagamento da parte di della somma di € 9.000,00 e Pt_1 compensazione delle spese di lite.
Pertanto vanno poste a carico di ai sensi dell'art. 91 c.p.c., le spese di lite per il periodo CP_1 successivo alla formulazione della proposta conciliativa rifiutata, ovvero le spese inerenti le fasi istruttoria e decisionale, da liquidarsi in forza del d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 147/2022, nell'ammontare indicato in dispositivo, avuto riguardo ai parametri medi entro lo scaglione di valore in cui è racchiuso il decisum di causa, nonché le spese di CTU, liquidate come da separato decreto in atti.
Infine, vanno compensate tra le parti le spese di lite per le fasi di studio e introduttiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Revoca il decreto ingiuntivo n. 1466/2023 emesso il 7/9/2023 dal Tribunale di Reggio Emilia;
2. Condanna al pagamento in favore di della somma di € Parte_1 Controparte_1 8.351,00, oltre interessi nella misura legale dal 16/10/2023 al saldo;
3. Compensa tra le parti le spese delle fasi di studio e introduttiva della lite e condanna
[...] al pagamento in favore di delle spese relative alla fase istruttoria e CP_1 Parte_1 decisoria che si liquidano che in € 2.541,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. se dovuti e oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso;
4. Pone le spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto in atti, definitivamente a carico di
Controparte_2
Reggio nell'Emilia, 15 dicembre 2025 Il Giudice
dott. Laura Fioroni
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