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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 01/12/2025, n. 2681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2681 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice Onorario del Tribunale di Torre Annunziata, II Sezione Civile, in funzione di giudice monocratico, dott. Luigi Ambrosino, ha pronunziato la seguente S E N T E N Z A Nella causa civile n. 3581 ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, avente ad OGGETTO: danno da cose in custodia ex art 2051 c.c. T R A elettivamente domiciliata in Vico Equense Parte_1
(NA), alla Piazza Marconi, 3 presso lo studio dell'Avv. Lucia Ercolano che la rappresenta e difende come da procura allegata
ATTRICE E
in persona del Sindaco p.t., ed Controparte_1 so la Casa Comunale sita in Vico Equense alla Via Filangieri, e rappresentato e difeso dall' Avv. Emilia Dubbioso come da procura rilasciata da determina allegata CONVENUTO MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione notificato in data 10.07.2020,
[...] conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Pt_1
Annunziata, il , in persona del Sindaco Controparte_1
p.t., chiedendo la condanna al risarcimento dei danni personali subiti dalla stessa in occasione del sinistro, oltre al pagamento delle spese di lite con attribuzione a favore del procuratore antistatario. A tal fine, l'attrice assumeva che, in data 3 marzo 2019, alle ore 17.45 circa, mentre percorreva a piedi la via R. Bosco, nei pressi del civico 258/260, inciampava sul marciapiede e rovinava al suolo a causa di 'una sconnessione ovvero una buca, precisamente mancava un pezzo di marciapiedi'. A seguito di detta caduta, l'attrice veniva ricoverata presso il Pronto Soccorso di Sorrento ove le veniva diagnosticata 'frattura di colles polso dx, con prognosi di 20 giorni. Si costituiva in giudizio l' comunale, in persona del Sindaco CP_2 pro tempore, il quale i nava e contestava la domanda, chiedendone il rigetto ed eccependo l'assoluta nullità dell'atto di citazione, oltre difetto di legittimazione/titolarità passiva, poiché, la strada in questione, costituita dalla , Controparte_3 veniva assegnata dalla Regione Campania all'Amministrazione Provinciale di Napoli, come da delibera n. 5634 del 27.10. 2001.
1 Assegnati su richiesta di parte i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c., disposta l'istruttoria con l'assunzione di prova testimoniale e consulenza medico legale, la causa sulle conclusioni delle parti veniva rimessa in decisione con i termini di legge all'udienza del 1.7.2025. Orbene, ed in primo luogo, va dichiarata la giusta legittimazione delle parti, compiutamente prospettata e la effettiva titolarità giuridica provata dalla documentazione offerta dalle parti non specificatamente impugnata, dovendosi ricordare il disconoscimento della documentazione prodotta dalla controparte per esplicare la sua efficacia, deve essere effettuato in modo specifico (Cass. Civ. n. 15856/2004; n. 1609/2006 - Cass. n. 3574/2008 e 1591/2002; 28096/09 -12715/98; 1862/96). Nel caso di specie il tratto di strada, teatro del sinistro, rientra nel territorio del comune convenuto poiché trasferite come da verbale del 16.10.2013 (cfr. stradario città metropolitana 2016), pertanto l'eccezione sollevata è priva di pregio. Va anche respinta l'eccezione di nullità dell'atto di citazione proposta dal convenuto, per genericità della stessa, CP_1 ovvero per la violazione dell'art. 163, comma 3 n. 4 c.p.c. Le ragioni di fatto e diritto poste a fondamento della domanda appaiono sufficienti e idonee a consentire alla convenuta di articolare le proprie difese. Nell'atto introduttivo, invero, sono indicati chiaramente sia il petitum (inteso, sotto il profilo formale, come provvedimento giurisdizionale richiesto, e, sotto il profilo materiale, come bene della vita di cui si chiede il riconoscimento) che la causa petendi (ovvero la ragione in base alla quale si ritiene di avere una determinata pretesa e di poter, quindi, ottenere un determinato provvedimento), avendo chiesto l'attore la condanna della parte convenuta al risarcimento dei danni conseguenti al sinistro verificatosi nelle circostanze ivi descritte. Passando al merito, la domanda proposta dall'attrice è fondata nei limiti che seguono e va accolta per i seguenti motivi Va premesso che la fattispecie in esame deve essere correttamente inquadrata sotto l'ambito di operatività dell'art2051 c.c., secondo il più recente e, oramai, prevalente orientamento della Suprema Corte. Invero, a tale riguardo, deve osservarsi che l'applicabilità della menzionata disposizione nei confronti della pubblica amministrazione, allorché si tratti -come nel caso di specie- di danni cagionati a terzi da beni di notevoli dimensioni ovvero oggetto di uso generale e diretto da parte dei cittadini, e che appartengono al demanio o al patrimonio indisponibile, è stata- ed è tuttora- fonte di vivaci dibattiti dottrinali e di contrasti giurisprudenziali.
2 In particolare, la tesi tradizionalmente sostenuta in giurisprudenza, con riguardo a danni subiti da utenti di strade aperte al pubblico transito, anche se, eventualmente, a pagamento, escludeva che potesse trovare applicazione la responsabilità per danni cagionati da cose in custodia ex art. 2051 c.c., nei confronti della pubblica amministrazione, proprietaria della strada (ovvero, in caso di strade a pagamento, del concessionario della medesima), trattandosi di beni la cui estensione non consentiva una vigilanza ed un controllo idonei ad evitare l'insorgenza di situazioni di pericolo. Si affermava, pertanto da un lato, che il danneggiato poteva agire per il risarcimento del danno soltanto in base al principio del neminem laedere sancito dall'art. 2043 c.c., alla cui stregua l'ente proprietario della strada aperta al pubblico transito era tenuto a far sì che essa non presentasse per l'utente una situazione di pericolo occulto (cosiddetta insidia o trabocchetto), caratterizzata congiuntamente dall'elemento obiettivo della non visibilità e da quello subiettivo della non prevedibilità dell'evento (in questo senso, tra le tantissime, ad esempio, Cass. 4 dicembre 1998, n. 12314, nonché Cass. 7 ottobre 1998, n. 9915; Cass. 25 giugno 1997, n. 5670; Cass., sez. un., 23 aprile 1997, n. 3567; Cass. 28 aprile 1997, n. 3630); dall'altro, si riteneva che la parte danneggiata, in presenza di un fatto storico qualificabile come illecito ai sensi dell'art. 2043 c.c., aveva l'onere della prova degli elementi costitutivi di tale fatto, e, per l'effetto, della esistenza dell'insidia non visibile e non prevedibile, del nesso di causalità, del danno ingiusto e della imputabilità soggettiva, mentre l'ente pubblico, preposto alla sicurezza degli utenti della strada e detentore del dovere di vigilanza sulle modalità di realizzazione e di conservazione della strada, aveva l'onere di dimostrare o il concorso di colpa dell'utente, o la presenza di un caso fortuito che interrompeva la relazione di causalità tra l'evento ed il comportamento colposamente omissivo dell'ente stesso (in questa ottica ad esempio, Cass. 6 luglio 2006, n. 15383; Cass. 30 luglio 2002, n. 11250; Cass. 24 gennaio 1995, n. 809 tra le tantissime). Tale orientamento è stato abbandonato dalla più recente e prevalente giurisprudenza secondo la quale l'art. 2051 c.c. deve trovare applicazione anche in tema di danni cagionati da beni pubblici di rilevanti dimensioni ovvero soggetti ad uso generale, considerata l'innegabile assenza di indici rivelatori di una peculiarità di trattamento da riservare alla P.A., quando questa rivesta la qualità di custode di una cosa (cfr. tra le prime Cass., 1.10.2004, n. 19653; Cass. civ., 15.1.2003, n. 488; Cass., 21.5.1996, n. 4673, Cass., 20.11.1998, n. 11749; 27.1.1988 n. 723; 3.6.1982 n. 3392). Si è sostenuto quindi che la demanialità o patrimonialità del bene, l'essere esso adibito ad uso generale e diretto (sia pure
3 mediato da provvedimento ammissivo della P.A. o da stipulazione di un vero e proprio rapporto contrattuale con essa) e la sua notevole estensione non comportano di per sé l'esclusione dell'applicabilità della norma dell'art. 2051, ma implicano soltanto che, nell'applicazione di tale norma e, quindi, nell'individuazione delle condizioni alle quali la P.A. può ritenersi esente da responsabilità in base ad essa, quelle caratteristiche debbano indurre una particolare valutazione delle condizioni normativamente previste per tale applicazione, in modo che venga considerata la possibilità che la situazione pericolosa originatasi dal bene può determinarsi in vari modi, i quali non si rapportano tutti alla stessa maniera con le implicazioni che comporta il dovere di custodia della P.A. in relazione al bene di cui trattasi e particolarmente quello di vigilare affinché dalla cosa o sulla cosa non si origini quella situazione. Si è così sottolineato (in riferimento alle autostrade, ma con rilievi che possono ritenersi generalizzabili allorché ricorrano le succitate caratteristiche del bene e delle modalità di godimento da parte dei cives) che al riguardo deve farsi un diverso apprezzamento delle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze del bene demaniale o patrimoniale di cui trattasi e di quelle che invece possano originarsi da comportamenti riferibili agli utenti ovvero ad una repentina od imprevedibile alterazione dello stato della cosa. In particolare, in relazione alle situazioni pericolose del primo tipo, cioè immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze del bene dovrà spingersi alla dimostrazione dell'espletamento da parte dell'ente di tutta la normale attività di vigilanza e manutenzione, esigibile in relazione alla specificità della cosa, di modo che tale dimostrazione possa anche in via indiretta, cioè per presunzione, giustificare la conclusione che la situazione pericolosa si sia originata in modo assolutamente imprevedibile ed inevitabile attraverso il corretto e compiuto assolvimento della custodia e, dunque, per un caso fortuito, ancorché lo specifico evento ricollegabile a tale nozione risulti non identificato. In relazione alle situazioni del secondo tipo, l'essere stata la situazione pericolosa determinata dagli utenti o da un'alterazione della cosa assolutamente repentina ed imprevedibile, comporta che l'assolvimento della prova liberatoria attraverso la dimostrazione del caso fortuito si sposti tutto sul versante della verifica della esigibilità o della inesigibilità di un intervento dell'ente, nell'espletamento della custodia, volto a rimuovere la situazione pericolosa o a segnalarla agli utenti, nel lasso di tempo fra il verificarsi della situazione pericolosa e l'evento dannoso, sì che possa concludersi che quest'ultimo è dipeso da caso fortuito, nel senso che il bene sia stato solo occasione e non concausa dell'evento,
4 perché esso ha contribuito a determinarlo senza assumere rilievo, in dipendenza dell'indicato fattore temporale, in quanto bene soggetto a relazione di custodia (in questo senso, in motivazione, Cass. n. 298 del 2003; e in senso pressoché analogo la coeva Cass. n. 488 del 2003; nella stessa logica si pone, altresì, sostanzialmente sempre in motivazione anche Cass. n. 11446 del 2003). In sostanza, come emerge dalle decisioni appena richiamate, il più recente orientamento della Suprema Corte non considera la combinazione delle tre caratteristiche della demanialità o patrimonialità del bene, dell'uso diretto da parte della collettività e della sua estensione automaticamente idonee ad escludere l'astratta applicabilità dell'art. 2051 c.c., bensì come circostanze, le quali, in ragione delle implicazioni che determinano sull'espletamento della vigilanza connessa alla indubbia ricorrenza della relazione di custodia del bene, possono svolgere rilievo ai fini dell'individuazione del caso fortuito e, quindi, dell'onere che la p.a., una volta configurata applicabile la norma e ritenuta l'esistenza del nesso causale, deve assolvere per sottrarsi alla responsabilità. Ancorché le citate pronunce non lo abbiano affermato expressis verbis, le suddette caratteristiche finiscono, in sostanza, per giocare soltanto un rilievo ai fini dell'operare della prova liberatoria. Ciò premesso, se da un canto il superamento del tradizionale orientamento fondato sulla risarcibilità del danno ex art. 2043 c.c. è stato quasi unanime avendo la prevalente giurisprudenza aderito all'indirizzo giurisprudenziale da ultimo citato, d'altro canto sono sorti nuovi contrasti interpretativi con riferimento alla prova liberatoria di cui all'art. 2051 c.c. ed in particolare all'esigibilità dell'obbligo di custodia posto a carico della pubblica amministrazione. Difatti, secondo un primo orientamento l'art. 2051 c.c., sarebbe applicabile nei confronti della P.A., per le categorie di beni demaniali quali le strade pubbliche, solamente quando, per le ridotte dimensioni, ne sarebbe possibile un efficace controllo ed una costante vigilanza da parte della P.A., tale da impedire l'insorgenza di cause di pericolo per gli utenti (Cass. 26settembre 2006, n. 20827; Cass. 12 luglio 2006, n. 15779; Cass. 6 luglio 2006, n. 15383). La giurisprudenza più recente, cui aderisce questo giudice, ha però affermato il diverso principio secondo il quale la responsabilità da cosa in custodia presuppone che il soggetto al quale la si imputi sia in grado di esplicare riguardo alla cosa stessa un potere di sorveglianza, di modificarne lo stato e di escludere che altri vi apporti modifiche. S'è precisato in tal senso: a) che per le strade aperte al traffico l'ente proprietario si trova in questa situazione una volta
5 accertato che il fatto dannoso si è verificato a causa di una anomalia della strada stessa o per un'anomalia relativa agli strumenti di protezione istallati;
b) che è comunque configurabile la responsabilità dell'ente pubblico custode, salvo che quest'ultimo non dimostri di non avere potuto far nulla per evitare il danno;
c) che l'ente proprietario supera la presunzione di colpa quando la situazione che provoca il danno si determina non come conseguenza di un precedente difetto di diligenza nella sorveglianza della strada, ma in maniera improvvisa, atteso che solo quest'ultima - al pari della eventuale colpa esclusiva dello stesso danneggiato in ordine al verificarsi del fatto - integra il caso fortuito previsto dall'art. 2051 c.c., quale scriminante della responsabilità del custode. Si deve ritenere, in buona sostanza, che agli enti pubblici proprietari di strade aperte al pubblico transito è applicabile l'art. 2051 c.c., in riferimento alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, indipendentemente dalla sua estensione (cfr. Cassazione civile, sez. III 22/03/2011 n. 6537; Cassazione civile, sez. III 20/11/2009 n. 24529; Cassazione civile, sez. III 25/07/2008 n. 20427). Ritenuta l'applicabilità dell'art. 2051 c.c. alla pubblica amministrazione, mette conto evidenziare in ogni caso che è rilevante, sia nell'ipotesi che la fattispecie rientri nell'art. 2043 c.c., sia che rientri nell'art. 2051 c.c., e va perciò valutato, l'eventuale comportamento colposo del danneggiato, poiché esso incide sul nesso causale, potendo escluderlo o ridurne l'apporto in relazione ai danni subiti, secondo la regola di cui all'art. 1227 c.c., espressione del principio che esclude la possibilità di considerare danno risarcibile quello che ciascuno procura a se stesso (cfr. Cassazione civile, sez. III, 08/05/2012, n. 6903). In particolare, la condotta del danneggiato, che entra in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. Ne consegue che, quanto più la situazione di possibili danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di
6 regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (cfr. Cassazione civile sez. VI, 04/03/2022, n.7173; Cassazione civile sez. VI, 17/11/2021, n.34886; Cassazione civile, sez. III, 13/01/2015, n. 287 Cassazione civile, sez. III, 18/04/2012, n. 6065). Orbene, tanto premesso in generale, nel caso di specie, dalla prova testimoniale espletata è risultato che, all'udienza del 17.5.2022, , ha così riferito: ero a bordo Testimone_1 della mia m do in direzione Moiano, quindi stavo salendo, allorquando ho visto la signora cadere in avanti, la signora stava scendendo e dietro di lei c'era un'altra signora, il marciapiedi è stretto, quindi camminavano una avanti e l'altra indietro, ho accostato la macchina e mi sono avvicinata, la signora si lamentava del dolore al polso destro, la signora che era dietro di lei ha chiamato la figlia, avvicinandomi ho visto che nel punto in cui era caduta c'era un pezzo di marciapiedi tolto ricoperto da foglie, non c'erano segnalazioni del dissesto. Anche l'altro teste, ha riferito: “…..ho assistito ai Testimone_2 fatti per cui è causa, io mi trovavo sull'altro lato della strada e stavo andando a prendere la macchina nel mio parcheggio, la signora stava camminando dal parcheggio verso la ristopescheria che io gestisco, camminando sul marciapiedi opposto a quello sul quale io mi trovavo, eravamo alla stessa altezza e procedevamo sui due lati opposti della strada allorquando ho visto la signora cadere, mi sono avvicinato Pt_1 per soccorrerla e ella si lamen r il dolore al polso destro, nel punto in cui la signora è caduta ci mancava un pezzo di marciapiedi e c'erano delle foglie per terra….”.infine anche
[...]
, teste di parte attrice, conferma la dinamica del sinistro Tes_3 ndo: “……camminavamo una avanti e l'altra indietro poiché il marciapiedi è stretto, all'improvviso l'ho vista cadere, verso quell'ora non c'era più tanta luce, è caduta a faccia a terra con la mano destra avanti, avvicinandomi ho visto che ci mancava un pezzetto di marciapiedi, ha inizio a Pt_1 gridare, si è fermata una macchina, p vvicinata una ragazza e si è avvicinato un ragazzo che stava sull'altro lato della strada, mi hanno aiutata ad alzarla e io ho chiamato la figlia che l'ha portata in ospedale… ”. Deve allora ritenersi che parte attrice abbia assolto il suo onere probatorio avendo fornito la prova della esistenza di un'anomalia nella strada di proprietà dell'ente convenuto (presenza di una buca sul manto stradale), nonché il nesso di causalità tra tale anomalia ed il danno riportato, come da documentazione fotografica allegata. Ma è anche vero che l'attrice aveva piena conoscenza dei luoghi dove è avvenuto il sinistro avendo la stessa residenza in via R. Bosco n. 260, nei pressi della strada dove è avvenuto il sinistro, come si evince dal certificato di
7 residenza allegato alla memoria ex art. 183, c.6, cpc – II termine. Come si è infatti rilevato, in considerazione delle circostanze di tempo e di luogo dell'incidente deve osservarsi che la caduta poteva essere in parte evitata con una condotta più attenta. Si deve aggiungere altresì che dalle foto allegate il manto stradale è visibilmente dissestato. A causa dei suddetti motivi ritiene il giudicante che il danneggiato abbia concorso ex art. 1227 per un 50% nella causazione del sinistro. Tanto premesso sull'an, relativamente al quantum possono essere condivise dal giudicante le risultanze della c.t.u. in quanto risultano sviluppate con corretti criteri logici e tecnici, sulla base della documentazione sanitaria e della visita della danneggiata e possono essere poste a base della liquidazione dei danni subito. In particolare, il c.t.u. dott. , ha evidenziato che, Persona_1
l'attrice all'epoca del sinistro aveva 66 anni, e riportava trauma conclusivo e distorsivo del polso destro con frattura di Colles trattata chirurgicamente e complicata dalla algodistrofia. Tenuto conto di tale quadro clinico, ben può condividersi la conclusione del c.t.u., il quale, con esposizione logica ed immune da censure, ha quantificato detti postumi permanenti rilevanti sotto il profilo del solo cd. “danno biologico”, nella misura del 5% (cinque per cento). L'inabilità temporanea totale (ITT) è durata complessivamente 5 (Cinque) giorni. L'inabilità temporanea parziale (ITP) è durata complessivamente 90 (novanta) giorni di cui 30 (trenta) valutabili al 75%; 30 (trenta) valutabili al 50% e 30 (trenta) valutabili al 25%. Pertanto, il danno non patrimoniale subito dall'attrice può essere liquidato sulla base dei criteri fissati dalle Tabelle Milanesi aggiornate al 2024 in Danno biologico permanente € 5.878,00, per Invalidità temporanea totale € 575,00 per Invalidità temporanea parziale al 75% € 2.587,50 per Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.725,00 per Invalidità temporanea parziale al 25% € 862,50 per un totale danno biologico temporaneo pari a € 5.750,00 per un totale complessivo riconosciuto pari a € 11.628,00. Somma che va ridotta ad € 5.814,00 per il dichiarato pari concorso di colpa. Infine, alcuna somma può essere riconosciuta a titolo di danno morale attesa l'esiguità della documentazione allegata da parte attrice, inidonea tra l'altro a provare conseguenze tali da incidere negativamente sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali, e in genere sulla qualità di vita dell'istante. Sulle somme così ottenute vanno riconosciuti gli interessi dalla pronuncia della presente sentenza al soddisfo. Pone le spese di CTU a carico delle parti del giudizio.
8 Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo sulla base dei DM 55/14 e 147/22, tenuto conto del valore della causa e con applicazione dei valori medi in ragione dell'attività espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata definitivamente pronunziando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie parzialmente la domanda, e per l'effetto dichiara la pari e concorrente responsabilità dell'attrice e del
[...]
, in persona del Sindaco pro tempore, CP_1 per cui è causa;
- per l'effetto condanna il , in persona Controparte_1 del sindaco pro tempore, al pagamento in favore dell'attrice, della somma di € 5.814,00 oltre interessi come in motivazione;
-condanna il , in persona del Controparte_1 CP_4
p.t., al paga attrice delle spe che liquida in € 2.552,00 per compensi, oltre iva e contributo cassa, se dovuti, ed oltre rimborso generale delle spese al 15%, in favore dell'avv. dichiaratosi antistatario.
- pone definitivamente a carico di entrambe le parti, nella misura del 50% ciascuna, le spese di CTU. Torre Annunziata, Il giudice onorario di Tribunale dott. Luigi Ambrosino
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (art. 1, lett. s, 21 e 24 d.lgs.
7.3.2005 n-82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35 comma 1 D.M. 21.2.2011 n.44, come modificato dal D.M. 15.10.2012 n. 209.
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(NA), alla Piazza Marconi, 3 presso lo studio dell'Avv. Lucia Ercolano che la rappresenta e difende come da procura allegata
ATTRICE E
in persona del Sindaco p.t., ed Controparte_1 so la Casa Comunale sita in Vico Equense alla Via Filangieri, e rappresentato e difeso dall' Avv. Emilia Dubbioso come da procura rilasciata da determina allegata CONVENUTO MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione notificato in data 10.07.2020,
[...] conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Pt_1
Annunziata, il , in persona del Sindaco Controparte_1
p.t., chiedendo la condanna al risarcimento dei danni personali subiti dalla stessa in occasione del sinistro, oltre al pagamento delle spese di lite con attribuzione a favore del procuratore antistatario. A tal fine, l'attrice assumeva che, in data 3 marzo 2019, alle ore 17.45 circa, mentre percorreva a piedi la via R. Bosco, nei pressi del civico 258/260, inciampava sul marciapiede e rovinava al suolo a causa di 'una sconnessione ovvero una buca, precisamente mancava un pezzo di marciapiedi'. A seguito di detta caduta, l'attrice veniva ricoverata presso il Pronto Soccorso di Sorrento ove le veniva diagnosticata 'frattura di colles polso dx, con prognosi di 20 giorni. Si costituiva in giudizio l' comunale, in persona del Sindaco CP_2 pro tempore, il quale i nava e contestava la domanda, chiedendone il rigetto ed eccependo l'assoluta nullità dell'atto di citazione, oltre difetto di legittimazione/titolarità passiva, poiché, la strada in questione, costituita dalla , Controparte_3 veniva assegnata dalla Regione Campania all'Amministrazione Provinciale di Napoli, come da delibera n. 5634 del 27.10. 2001.
1 Assegnati su richiesta di parte i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c., disposta l'istruttoria con l'assunzione di prova testimoniale e consulenza medico legale, la causa sulle conclusioni delle parti veniva rimessa in decisione con i termini di legge all'udienza del 1.7.2025. Orbene, ed in primo luogo, va dichiarata la giusta legittimazione delle parti, compiutamente prospettata e la effettiva titolarità giuridica provata dalla documentazione offerta dalle parti non specificatamente impugnata, dovendosi ricordare il disconoscimento della documentazione prodotta dalla controparte per esplicare la sua efficacia, deve essere effettuato in modo specifico (Cass. Civ. n. 15856/2004; n. 1609/2006 - Cass. n. 3574/2008 e 1591/2002; 28096/09 -12715/98; 1862/96). Nel caso di specie il tratto di strada, teatro del sinistro, rientra nel territorio del comune convenuto poiché trasferite come da verbale del 16.10.2013 (cfr. stradario città metropolitana 2016), pertanto l'eccezione sollevata è priva di pregio. Va anche respinta l'eccezione di nullità dell'atto di citazione proposta dal convenuto, per genericità della stessa, CP_1 ovvero per la violazione dell'art. 163, comma 3 n. 4 c.p.c. Le ragioni di fatto e diritto poste a fondamento della domanda appaiono sufficienti e idonee a consentire alla convenuta di articolare le proprie difese. Nell'atto introduttivo, invero, sono indicati chiaramente sia il petitum (inteso, sotto il profilo formale, come provvedimento giurisdizionale richiesto, e, sotto il profilo materiale, come bene della vita di cui si chiede il riconoscimento) che la causa petendi (ovvero la ragione in base alla quale si ritiene di avere una determinata pretesa e di poter, quindi, ottenere un determinato provvedimento), avendo chiesto l'attore la condanna della parte convenuta al risarcimento dei danni conseguenti al sinistro verificatosi nelle circostanze ivi descritte. Passando al merito, la domanda proposta dall'attrice è fondata nei limiti che seguono e va accolta per i seguenti motivi Va premesso che la fattispecie in esame deve essere correttamente inquadrata sotto l'ambito di operatività dell'art2051 c.c., secondo il più recente e, oramai, prevalente orientamento della Suprema Corte. Invero, a tale riguardo, deve osservarsi che l'applicabilità della menzionata disposizione nei confronti della pubblica amministrazione, allorché si tratti -come nel caso di specie- di danni cagionati a terzi da beni di notevoli dimensioni ovvero oggetto di uso generale e diretto da parte dei cittadini, e che appartengono al demanio o al patrimonio indisponibile, è stata- ed è tuttora- fonte di vivaci dibattiti dottrinali e di contrasti giurisprudenziali.
2 In particolare, la tesi tradizionalmente sostenuta in giurisprudenza, con riguardo a danni subiti da utenti di strade aperte al pubblico transito, anche se, eventualmente, a pagamento, escludeva che potesse trovare applicazione la responsabilità per danni cagionati da cose in custodia ex art. 2051 c.c., nei confronti della pubblica amministrazione, proprietaria della strada (ovvero, in caso di strade a pagamento, del concessionario della medesima), trattandosi di beni la cui estensione non consentiva una vigilanza ed un controllo idonei ad evitare l'insorgenza di situazioni di pericolo. Si affermava, pertanto da un lato, che il danneggiato poteva agire per il risarcimento del danno soltanto in base al principio del neminem laedere sancito dall'art. 2043 c.c., alla cui stregua l'ente proprietario della strada aperta al pubblico transito era tenuto a far sì che essa non presentasse per l'utente una situazione di pericolo occulto (cosiddetta insidia o trabocchetto), caratterizzata congiuntamente dall'elemento obiettivo della non visibilità e da quello subiettivo della non prevedibilità dell'evento (in questo senso, tra le tantissime, ad esempio, Cass. 4 dicembre 1998, n. 12314, nonché Cass. 7 ottobre 1998, n. 9915; Cass. 25 giugno 1997, n. 5670; Cass., sez. un., 23 aprile 1997, n. 3567; Cass. 28 aprile 1997, n. 3630); dall'altro, si riteneva che la parte danneggiata, in presenza di un fatto storico qualificabile come illecito ai sensi dell'art. 2043 c.c., aveva l'onere della prova degli elementi costitutivi di tale fatto, e, per l'effetto, della esistenza dell'insidia non visibile e non prevedibile, del nesso di causalità, del danno ingiusto e della imputabilità soggettiva, mentre l'ente pubblico, preposto alla sicurezza degli utenti della strada e detentore del dovere di vigilanza sulle modalità di realizzazione e di conservazione della strada, aveva l'onere di dimostrare o il concorso di colpa dell'utente, o la presenza di un caso fortuito che interrompeva la relazione di causalità tra l'evento ed il comportamento colposamente omissivo dell'ente stesso (in questa ottica ad esempio, Cass. 6 luglio 2006, n. 15383; Cass. 30 luglio 2002, n. 11250; Cass. 24 gennaio 1995, n. 809 tra le tantissime). Tale orientamento è stato abbandonato dalla più recente e prevalente giurisprudenza secondo la quale l'art. 2051 c.c. deve trovare applicazione anche in tema di danni cagionati da beni pubblici di rilevanti dimensioni ovvero soggetti ad uso generale, considerata l'innegabile assenza di indici rivelatori di una peculiarità di trattamento da riservare alla P.A., quando questa rivesta la qualità di custode di una cosa (cfr. tra le prime Cass., 1.10.2004, n. 19653; Cass. civ., 15.1.2003, n. 488; Cass., 21.5.1996, n. 4673, Cass., 20.11.1998, n. 11749; 27.1.1988 n. 723; 3.6.1982 n. 3392). Si è sostenuto quindi che la demanialità o patrimonialità del bene, l'essere esso adibito ad uso generale e diretto (sia pure
3 mediato da provvedimento ammissivo della P.A. o da stipulazione di un vero e proprio rapporto contrattuale con essa) e la sua notevole estensione non comportano di per sé l'esclusione dell'applicabilità della norma dell'art. 2051, ma implicano soltanto che, nell'applicazione di tale norma e, quindi, nell'individuazione delle condizioni alle quali la P.A. può ritenersi esente da responsabilità in base ad essa, quelle caratteristiche debbano indurre una particolare valutazione delle condizioni normativamente previste per tale applicazione, in modo che venga considerata la possibilità che la situazione pericolosa originatasi dal bene può determinarsi in vari modi, i quali non si rapportano tutti alla stessa maniera con le implicazioni che comporta il dovere di custodia della P.A. in relazione al bene di cui trattasi e particolarmente quello di vigilare affinché dalla cosa o sulla cosa non si origini quella situazione. Si è così sottolineato (in riferimento alle autostrade, ma con rilievi che possono ritenersi generalizzabili allorché ricorrano le succitate caratteristiche del bene e delle modalità di godimento da parte dei cives) che al riguardo deve farsi un diverso apprezzamento delle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze del bene demaniale o patrimoniale di cui trattasi e di quelle che invece possano originarsi da comportamenti riferibili agli utenti ovvero ad una repentina od imprevedibile alterazione dello stato della cosa. In particolare, in relazione alle situazioni pericolose del primo tipo, cioè immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze del bene dovrà spingersi alla dimostrazione dell'espletamento da parte dell'ente di tutta la normale attività di vigilanza e manutenzione, esigibile in relazione alla specificità della cosa, di modo che tale dimostrazione possa anche in via indiretta, cioè per presunzione, giustificare la conclusione che la situazione pericolosa si sia originata in modo assolutamente imprevedibile ed inevitabile attraverso il corretto e compiuto assolvimento della custodia e, dunque, per un caso fortuito, ancorché lo specifico evento ricollegabile a tale nozione risulti non identificato. In relazione alle situazioni del secondo tipo, l'essere stata la situazione pericolosa determinata dagli utenti o da un'alterazione della cosa assolutamente repentina ed imprevedibile, comporta che l'assolvimento della prova liberatoria attraverso la dimostrazione del caso fortuito si sposti tutto sul versante della verifica della esigibilità o della inesigibilità di un intervento dell'ente, nell'espletamento della custodia, volto a rimuovere la situazione pericolosa o a segnalarla agli utenti, nel lasso di tempo fra il verificarsi della situazione pericolosa e l'evento dannoso, sì che possa concludersi che quest'ultimo è dipeso da caso fortuito, nel senso che il bene sia stato solo occasione e non concausa dell'evento,
4 perché esso ha contribuito a determinarlo senza assumere rilievo, in dipendenza dell'indicato fattore temporale, in quanto bene soggetto a relazione di custodia (in questo senso, in motivazione, Cass. n. 298 del 2003; e in senso pressoché analogo la coeva Cass. n. 488 del 2003; nella stessa logica si pone, altresì, sostanzialmente sempre in motivazione anche Cass. n. 11446 del 2003). In sostanza, come emerge dalle decisioni appena richiamate, il più recente orientamento della Suprema Corte non considera la combinazione delle tre caratteristiche della demanialità o patrimonialità del bene, dell'uso diretto da parte della collettività e della sua estensione automaticamente idonee ad escludere l'astratta applicabilità dell'art. 2051 c.c., bensì come circostanze, le quali, in ragione delle implicazioni che determinano sull'espletamento della vigilanza connessa alla indubbia ricorrenza della relazione di custodia del bene, possono svolgere rilievo ai fini dell'individuazione del caso fortuito e, quindi, dell'onere che la p.a., una volta configurata applicabile la norma e ritenuta l'esistenza del nesso causale, deve assolvere per sottrarsi alla responsabilità. Ancorché le citate pronunce non lo abbiano affermato expressis verbis, le suddette caratteristiche finiscono, in sostanza, per giocare soltanto un rilievo ai fini dell'operare della prova liberatoria. Ciò premesso, se da un canto il superamento del tradizionale orientamento fondato sulla risarcibilità del danno ex art. 2043 c.c. è stato quasi unanime avendo la prevalente giurisprudenza aderito all'indirizzo giurisprudenziale da ultimo citato, d'altro canto sono sorti nuovi contrasti interpretativi con riferimento alla prova liberatoria di cui all'art. 2051 c.c. ed in particolare all'esigibilità dell'obbligo di custodia posto a carico della pubblica amministrazione. Difatti, secondo un primo orientamento l'art. 2051 c.c., sarebbe applicabile nei confronti della P.A., per le categorie di beni demaniali quali le strade pubbliche, solamente quando, per le ridotte dimensioni, ne sarebbe possibile un efficace controllo ed una costante vigilanza da parte della P.A., tale da impedire l'insorgenza di cause di pericolo per gli utenti (Cass. 26settembre 2006, n. 20827; Cass. 12 luglio 2006, n. 15779; Cass. 6 luglio 2006, n. 15383). La giurisprudenza più recente, cui aderisce questo giudice, ha però affermato il diverso principio secondo il quale la responsabilità da cosa in custodia presuppone che il soggetto al quale la si imputi sia in grado di esplicare riguardo alla cosa stessa un potere di sorveglianza, di modificarne lo stato e di escludere che altri vi apporti modifiche. S'è precisato in tal senso: a) che per le strade aperte al traffico l'ente proprietario si trova in questa situazione una volta
5 accertato che il fatto dannoso si è verificato a causa di una anomalia della strada stessa o per un'anomalia relativa agli strumenti di protezione istallati;
b) che è comunque configurabile la responsabilità dell'ente pubblico custode, salvo che quest'ultimo non dimostri di non avere potuto far nulla per evitare il danno;
c) che l'ente proprietario supera la presunzione di colpa quando la situazione che provoca il danno si determina non come conseguenza di un precedente difetto di diligenza nella sorveglianza della strada, ma in maniera improvvisa, atteso che solo quest'ultima - al pari della eventuale colpa esclusiva dello stesso danneggiato in ordine al verificarsi del fatto - integra il caso fortuito previsto dall'art. 2051 c.c., quale scriminante della responsabilità del custode. Si deve ritenere, in buona sostanza, che agli enti pubblici proprietari di strade aperte al pubblico transito è applicabile l'art. 2051 c.c., in riferimento alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, indipendentemente dalla sua estensione (cfr. Cassazione civile, sez. III 22/03/2011 n. 6537; Cassazione civile, sez. III 20/11/2009 n. 24529; Cassazione civile, sez. III 25/07/2008 n. 20427). Ritenuta l'applicabilità dell'art. 2051 c.c. alla pubblica amministrazione, mette conto evidenziare in ogni caso che è rilevante, sia nell'ipotesi che la fattispecie rientri nell'art. 2043 c.c., sia che rientri nell'art. 2051 c.c., e va perciò valutato, l'eventuale comportamento colposo del danneggiato, poiché esso incide sul nesso causale, potendo escluderlo o ridurne l'apporto in relazione ai danni subiti, secondo la regola di cui all'art. 1227 c.c., espressione del principio che esclude la possibilità di considerare danno risarcibile quello che ciascuno procura a se stesso (cfr. Cassazione civile, sez. III, 08/05/2012, n. 6903). In particolare, la condotta del danneggiato, che entra in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. Ne consegue che, quanto più la situazione di possibili danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di
6 regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (cfr. Cassazione civile sez. VI, 04/03/2022, n.7173; Cassazione civile sez. VI, 17/11/2021, n.34886; Cassazione civile, sez. III, 13/01/2015, n. 287 Cassazione civile, sez. III, 18/04/2012, n. 6065). Orbene, tanto premesso in generale, nel caso di specie, dalla prova testimoniale espletata è risultato che, all'udienza del 17.5.2022, , ha così riferito: ero a bordo Testimone_1 della mia m do in direzione Moiano, quindi stavo salendo, allorquando ho visto la signora cadere in avanti, la signora stava scendendo e dietro di lei c'era un'altra signora, il marciapiedi è stretto, quindi camminavano una avanti e l'altra indietro, ho accostato la macchina e mi sono avvicinata, la signora si lamentava del dolore al polso destro, la signora che era dietro di lei ha chiamato la figlia, avvicinandomi ho visto che nel punto in cui era caduta c'era un pezzo di marciapiedi tolto ricoperto da foglie, non c'erano segnalazioni del dissesto. Anche l'altro teste, ha riferito: “…..ho assistito ai Testimone_2 fatti per cui è causa, io mi trovavo sull'altro lato della strada e stavo andando a prendere la macchina nel mio parcheggio, la signora stava camminando dal parcheggio verso la ristopescheria che io gestisco, camminando sul marciapiedi opposto a quello sul quale io mi trovavo, eravamo alla stessa altezza e procedevamo sui due lati opposti della strada allorquando ho visto la signora cadere, mi sono avvicinato Pt_1 per soccorrerla e ella si lamen r il dolore al polso destro, nel punto in cui la signora è caduta ci mancava un pezzo di marciapiedi e c'erano delle foglie per terra….”.infine anche
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, teste di parte attrice, conferma la dinamica del sinistro Tes_3 ndo: “……camminavamo una avanti e l'altra indietro poiché il marciapiedi è stretto, all'improvviso l'ho vista cadere, verso quell'ora non c'era più tanta luce, è caduta a faccia a terra con la mano destra avanti, avvicinandomi ho visto che ci mancava un pezzetto di marciapiedi, ha inizio a Pt_1 gridare, si è fermata una macchina, p vvicinata una ragazza e si è avvicinato un ragazzo che stava sull'altro lato della strada, mi hanno aiutata ad alzarla e io ho chiamato la figlia che l'ha portata in ospedale… ”. Deve allora ritenersi che parte attrice abbia assolto il suo onere probatorio avendo fornito la prova della esistenza di un'anomalia nella strada di proprietà dell'ente convenuto (presenza di una buca sul manto stradale), nonché il nesso di causalità tra tale anomalia ed il danno riportato, come da documentazione fotografica allegata. Ma è anche vero che l'attrice aveva piena conoscenza dei luoghi dove è avvenuto il sinistro avendo la stessa residenza in via R. Bosco n. 260, nei pressi della strada dove è avvenuto il sinistro, come si evince dal certificato di
7 residenza allegato alla memoria ex art. 183, c.6, cpc – II termine. Come si è infatti rilevato, in considerazione delle circostanze di tempo e di luogo dell'incidente deve osservarsi che la caduta poteva essere in parte evitata con una condotta più attenta. Si deve aggiungere altresì che dalle foto allegate il manto stradale è visibilmente dissestato. A causa dei suddetti motivi ritiene il giudicante che il danneggiato abbia concorso ex art. 1227 per un 50% nella causazione del sinistro. Tanto premesso sull'an, relativamente al quantum possono essere condivise dal giudicante le risultanze della c.t.u. in quanto risultano sviluppate con corretti criteri logici e tecnici, sulla base della documentazione sanitaria e della visita della danneggiata e possono essere poste a base della liquidazione dei danni subito. In particolare, il c.t.u. dott. , ha evidenziato che, Persona_1
l'attrice all'epoca del sinistro aveva 66 anni, e riportava trauma conclusivo e distorsivo del polso destro con frattura di Colles trattata chirurgicamente e complicata dalla algodistrofia. Tenuto conto di tale quadro clinico, ben può condividersi la conclusione del c.t.u., il quale, con esposizione logica ed immune da censure, ha quantificato detti postumi permanenti rilevanti sotto il profilo del solo cd. “danno biologico”, nella misura del 5% (cinque per cento). L'inabilità temporanea totale (ITT) è durata complessivamente 5 (Cinque) giorni. L'inabilità temporanea parziale (ITP) è durata complessivamente 90 (novanta) giorni di cui 30 (trenta) valutabili al 75%; 30 (trenta) valutabili al 50% e 30 (trenta) valutabili al 25%. Pertanto, il danno non patrimoniale subito dall'attrice può essere liquidato sulla base dei criteri fissati dalle Tabelle Milanesi aggiornate al 2024 in Danno biologico permanente € 5.878,00, per Invalidità temporanea totale € 575,00 per Invalidità temporanea parziale al 75% € 2.587,50 per Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.725,00 per Invalidità temporanea parziale al 25% € 862,50 per un totale danno biologico temporaneo pari a € 5.750,00 per un totale complessivo riconosciuto pari a € 11.628,00. Somma che va ridotta ad € 5.814,00 per il dichiarato pari concorso di colpa. Infine, alcuna somma può essere riconosciuta a titolo di danno morale attesa l'esiguità della documentazione allegata da parte attrice, inidonea tra l'altro a provare conseguenze tali da incidere negativamente sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali, e in genere sulla qualità di vita dell'istante. Sulle somme così ottenute vanno riconosciuti gli interessi dalla pronuncia della presente sentenza al soddisfo. Pone le spese di CTU a carico delle parti del giudizio.
8 Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo sulla base dei DM 55/14 e 147/22, tenuto conto del valore della causa e con applicazione dei valori medi in ragione dell'attività espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata definitivamente pronunziando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie parzialmente la domanda, e per l'effetto dichiara la pari e concorrente responsabilità dell'attrice e del
[...]
, in persona del Sindaco pro tempore, CP_1 per cui è causa;
- per l'effetto condanna il , in persona Controparte_1 del sindaco pro tempore, al pagamento in favore dell'attrice, della somma di € 5.814,00 oltre interessi come in motivazione;
-condanna il , in persona del Controparte_1 CP_4
p.t., al paga attrice delle spe che liquida in € 2.552,00 per compensi, oltre iva e contributo cassa, se dovuti, ed oltre rimborso generale delle spese al 15%, in favore dell'avv. dichiaratosi antistatario.
- pone definitivamente a carico di entrambe le parti, nella misura del 50% ciascuna, le spese di CTU. Torre Annunziata, Il giudice onorario di Tribunale dott. Luigi Ambrosino
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (art. 1, lett. s, 21 e 24 d.lgs.
7.3.2005 n-82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35 comma 1 D.M. 21.2.2011 n.44, come modificato dal D.M. 15.10.2012 n. 209.
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