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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 24/10/2025, n. 413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 413 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 947/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per separazione consensuale iscritto al n. v.g. 947/2025 promosso dai coniugi:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
TI IA
e
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. DE FRANCESCO CP_1 C.F._2
EMANUELA
Con l'intervento del P.M. in sede
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto, formulato ai sensi dell'art. 473 -bis 51 c.p.c., i coniugi in epigrafe indicati hanno chiesto all'intestato Tribunale di omologare le condizioni di separazione di cui al ricorso medesimo. Hanno premesso di aver contratto matrimonio in Pontedera (PI), il 27 settembre 2020, con atto iscritto nei registri dello stato civile del Comune di Pontedera (PI), Anno 2020, Parte I, n°17 e che, dalla loro unione, è nata la figlia, il 20 agosto 2019. Hanno, quindi, allegato il venir Per_1 meno tra loro coniugi della comunione materiale e spirituale tanto da spingerli ad introdurre il presente giudizio di separazione personale.
Nelle more dell'udienza di comparizione personale delle parti, fissata in modalità cartolare, la signora ha revocato il proprio consenso all'accordo di separazione consensuale e ha, pertanto, domandato che il giudizio procedesse previo mutamento del rito come separazione giudiziale. È stata, dunque, fissata udienza per instaurare il contraddittorio tra le parti in ordine alla procedibilità del ricorso per separazione consensuale in assenza del consenso di una delle due parti e, all'esito, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
-.-.-.-.-.-
La questione relativa agli effetti della revoca del consenso di una delle parti all'accordo di separazione consensuale è stata sottoposta alle parti, le quali hanno prospettato soluzioni differenti.
Il ricorrente, invero, in ossequio all'orientamento giurisprudenziale prevalente, ha ritenuto improduttiva di effetti la revoca del consenso da parte della UR e ha, quindi, chiesto che il Tribunale procedesse ad omologare la separazione personale alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
All'opposto, parte resistente ha ritenuto ammissibile la revoca anzidetta facendone derivare, quale conseguenza, la prosecuzione della causa nelle forme della separazione giudiziale.
Ritiene questo Tribunale di far proprio l'orientamento – sinora, per vero, minoritario – che fa discendere dalla revoca del consenso di una delle parti all'accordo l'improcedibilità del ricorso congiunto.
Come condivisibilmente rilevato, sul punto, dal Tribunale di Venezia, sez. II, nella sentenza n. 343 del 31 marzo 2025, a seguito della proposizione del ricorso congiunto e della fissazione dell'udienza,
i coniugi devono comparire (o, se l'udienza è fissata in modalità cartolare, depositare note) per confermare la volontà di separarsi alle condizioni di cui al ricorso, dovendo, così, rinnovare anche dinnanzi al giudice il loro consenso a che sia pronunciata la separazione personale tra loro alle condizioni concordate.
La giurisprudenza di legittimità ha a più riprese ribadito come le pattuizioni dei coniugi in sede di separazione abbiano natura di negozio bilaterale (in questo senso, si v. Cass. Civile, S.U., n. 21761/21
e Cass. Civile, n. 15169/22), che acquistano efficacia verso l'esterno solo laddove vengano omologate dal giudice il quale, in ogni caso, deve recepire e verificare la permanenza della volontà espressa dai coniugi nel ricorso. L'atto di omologazione, in altri termini, non assolve ad una funzione sostitutiva o integrativa della volontà delle parti, ma rappresenta una condizione di efficacia dell'accordo tra i coniugi. Se i coniugi stessi, dunque, non compaiono dinnanzi al giudice per confermare il loro consenso a che l'accordo venga omologato nei termini di cui al ricorso congiunto, la domanda deve essere dichiarata improcedibile.
Nel caso de quo, come detto, la signora ha revocato il consenso a procedere all'omologa dell'accordo di separazione consensuale per cui, non ricorrendo i presupposti per l'omologa stessa, essendo venuto meno l'accordo negoziale intercorso tra i coniugi, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.
-.-.-.-.-.-
Le spese di lite, considerato l'esito del giudizio e la particolarità della questione trattata,
l'orientamento giurisprudenziale sin ora prevalente, nonché la novità delle questioni conseguenti al nuovo rito famiglia introdotto con d.lgs. n. 149/2022, vengono integralmente compensate tra le parti ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
DICHIARA improcedibile il ricorso per separazione consensuale proposto da Parte_1
e .
[...] CP_1
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Pisa, 24.10.2025
Il Presidente relatore dott.ssa Santa Spina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per separazione consensuale iscritto al n. v.g. 947/2025 promosso dai coniugi:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
TI IA
e
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. DE FRANCESCO CP_1 C.F._2
EMANUELA
Con l'intervento del P.M. in sede
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto, formulato ai sensi dell'art. 473 -bis 51 c.p.c., i coniugi in epigrafe indicati hanno chiesto all'intestato Tribunale di omologare le condizioni di separazione di cui al ricorso medesimo. Hanno premesso di aver contratto matrimonio in Pontedera (PI), il 27 settembre 2020, con atto iscritto nei registri dello stato civile del Comune di Pontedera (PI), Anno 2020, Parte I, n°17 e che, dalla loro unione, è nata la figlia, il 20 agosto 2019. Hanno, quindi, allegato il venir Per_1 meno tra loro coniugi della comunione materiale e spirituale tanto da spingerli ad introdurre il presente giudizio di separazione personale.
Nelle more dell'udienza di comparizione personale delle parti, fissata in modalità cartolare, la signora ha revocato il proprio consenso all'accordo di separazione consensuale e ha, pertanto, domandato che il giudizio procedesse previo mutamento del rito come separazione giudiziale. È stata, dunque, fissata udienza per instaurare il contraddittorio tra le parti in ordine alla procedibilità del ricorso per separazione consensuale in assenza del consenso di una delle due parti e, all'esito, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
-.-.-.-.-.-
La questione relativa agli effetti della revoca del consenso di una delle parti all'accordo di separazione consensuale è stata sottoposta alle parti, le quali hanno prospettato soluzioni differenti.
Il ricorrente, invero, in ossequio all'orientamento giurisprudenziale prevalente, ha ritenuto improduttiva di effetti la revoca del consenso da parte della UR e ha, quindi, chiesto che il Tribunale procedesse ad omologare la separazione personale alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
All'opposto, parte resistente ha ritenuto ammissibile la revoca anzidetta facendone derivare, quale conseguenza, la prosecuzione della causa nelle forme della separazione giudiziale.
Ritiene questo Tribunale di far proprio l'orientamento – sinora, per vero, minoritario – che fa discendere dalla revoca del consenso di una delle parti all'accordo l'improcedibilità del ricorso congiunto.
Come condivisibilmente rilevato, sul punto, dal Tribunale di Venezia, sez. II, nella sentenza n. 343 del 31 marzo 2025, a seguito della proposizione del ricorso congiunto e della fissazione dell'udienza,
i coniugi devono comparire (o, se l'udienza è fissata in modalità cartolare, depositare note) per confermare la volontà di separarsi alle condizioni di cui al ricorso, dovendo, così, rinnovare anche dinnanzi al giudice il loro consenso a che sia pronunciata la separazione personale tra loro alle condizioni concordate.
La giurisprudenza di legittimità ha a più riprese ribadito come le pattuizioni dei coniugi in sede di separazione abbiano natura di negozio bilaterale (in questo senso, si v. Cass. Civile, S.U., n. 21761/21
e Cass. Civile, n. 15169/22), che acquistano efficacia verso l'esterno solo laddove vengano omologate dal giudice il quale, in ogni caso, deve recepire e verificare la permanenza della volontà espressa dai coniugi nel ricorso. L'atto di omologazione, in altri termini, non assolve ad una funzione sostitutiva o integrativa della volontà delle parti, ma rappresenta una condizione di efficacia dell'accordo tra i coniugi. Se i coniugi stessi, dunque, non compaiono dinnanzi al giudice per confermare il loro consenso a che l'accordo venga omologato nei termini di cui al ricorso congiunto, la domanda deve essere dichiarata improcedibile.
Nel caso de quo, come detto, la signora ha revocato il consenso a procedere all'omologa dell'accordo di separazione consensuale per cui, non ricorrendo i presupposti per l'omologa stessa, essendo venuto meno l'accordo negoziale intercorso tra i coniugi, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.
-.-.-.-.-.-
Le spese di lite, considerato l'esito del giudizio e la particolarità della questione trattata,
l'orientamento giurisprudenziale sin ora prevalente, nonché la novità delle questioni conseguenti al nuovo rito famiglia introdotto con d.lgs. n. 149/2022, vengono integralmente compensate tra le parti ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
DICHIARA improcedibile il ricorso per separazione consensuale proposto da Parte_1
e .
[...] CP_1
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Pisa, 24.10.2025
Il Presidente relatore dott.ssa Santa Spina