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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 18/12/2025, n. 5138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5138 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
Alla udienza del 18.12.25 ore 11.00 sono presenti gli avv.ti Antonio
IO per parte opponente e RO AC in sostituzione dell'avv.
Badalucco per la ditta opposta. L'avv. AC preliminarmente rappresenta che per mero errore sono state depositate delle bozze errate di note conclusive afferenti ad altro procedimento, ragion per cui si è provveduto in data odierna a depositare le note corrette nel fascicolo telematico. I procuratori discutono la causa.
L'avv. IO nulla osserva in ordine all'odierno deposito, ma rileva, con riguardo a dette note e in particolare alla natura giuridica del contratto che controparte asserisce trattarsi di una semplice vendita di merci come se l'oggetto del contratto fosse un bene preconfezionato già definito prima ancora dell'ordine di acquisto, che nella specie si trattava di realizzare un nuovo manufatto sulla base di un nuovo disegno progettuale, fattispecie che corrisponde per l'appunto al tipico contratto di appalto;
controparte stessa, d'altronde, prosegue l'avv. IO, ha ammesso che la fattura a saldo è stata emessa dopo l'esecuzione dei lavori;
conclude, pertanto, riportandosi alle note autorizzate, contestando quelle avversarie. L'avv. AC chiede in via preliminare il richiamo del C.T.U. o la rinnovazione della consulenza alla luce delle osservazioni già formulate a corredo della relazione definitiva;
in ulteriore subordine, insiste nelle domande e difese già spiegate.
Il G.O.P.
conferma i provvedimenti precedentemente emessi e dopo Camera di Consiglio provvede come di
seguito ad ore 16:10.
1 Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Il Tribunale di Palermo - III Sezione Civile
in composizione monocratica, in persona del G.O.P. dott. Davide Romeo, all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281sexies c.p.c.) la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 5000/2021 R.G. vertente tra
, in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1
( avv. Antonio IO )
Opponente
e :
in persona del titolare sig. CP_1 CP_2
( avv. Eros G. Badalucco )
Opposto
Il Tribunale di Palermo - III Sezione Civile,
in persona del G.O.P. dr. Davide Romeo, in funzione di Giudice monocratico ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti sulle domande formulate dalla con atto di citazione notificato nei Parte_1
confronti della in data 31.03.21, così provvede: CP_1
- in accoglimento dell'opposizione proposta dalla con atto di Parte_1
2 citazione notificato in data 31.03.21, revoca il decreto ingiuntivo n. 787/21, emesso dal
Tribunale di Palermo in data 16.02.21, su ricorso della CP_1
- dichiara risolto il contratto intercorso tra le parti in causa;
- condanna la alla restituzione in favore della CP_1 Parte_1 Parte_1
della complessiva somma di € 4.000,00;
- condanna la ditta opposta alla rifusione in favore di parte avversa delle spese processuali che si liquidano in complessivi € 5.077,00, oltre oneri accessori come per legge;
le spese della fase monitoria e quelle di C.T.U. ( liquidate come da decreti in atti ) vanno poste definitivamente a carico dell'opposto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Com'è noto, l'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione che sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio ( artt. 633 e segg. c.p.c. ) si svolge nel contraddittorio delle parti e secondo le norme del procedimento ordinario
( art. 645 cpv c.p.c. ). Ne consegue che il giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunziare sulla pretesa fatta valere con la domanda d'ingiunzione e sulle eccezioni proposte ex
adverso.
Va poi sottolineato che, in tema di procedimento per ingiunzione, per effetto dell'opposizione non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto.
Ciò premesso, la ha agito in sede monitoria per ottenere dalla CP_1 Parte_1
il pagamento della complessiva somma di € 9.125,60 ( oltre interessi di mora e spese
[...]
della fase monitoria ), a titolo di corrispettivo a saldo per fornitura e posa in opera di struttura in alluminio come da fattura n. 226/20 depositata in detta fase sommaria ( v. produzione in atti ).
Dal canto suo, la società opponente, al fine di paralizzare la pretesa creditoria avversaria, ha formulato eccezione di inadempimento in ragione dei vizi riscontrati, a seguito del montaggio, nel manufatto e segnatamente della difformità dello stesso rispetto al disegno di progetto e della sua non rispondenza alla regola d'arte.
3 Ora, mette conto evidenziare in termini generali che il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto ( e, se previsto, del termine di scadenza ), mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione
( cfr. Cassazione Sezioni Unite Civili n. 13533 del 30 ottobre 2001 ).
Ora, in applicazione dei superiori principi ( che non soffrono deroga in caso di opposizione a decreto ingiuntivo ) venendo al caso di specie, va osservato come, in difetto di contestazione in ordine alla sussistenza di una fonte negoziale del rapporto inter partes e a fronte della allegazione offerta dalla società opponente in punto di sussistenza di vizi da intendersi quali difformità del manufatto rispetto al disegno di progetto e sua non rispondenza alla regola d'arte, parte opposta abbia dedotto che il manufatto era stato interamente accettato senza riserve ex adverso con riguardo sia alla tipologia dei beni che alla sua realizzazione secondo la descrizione contenuta nel preventivo della ditta e tuttavia tale allegazione è da ritenersi destituita di fondamento, non CP_1
potendo esser ancorata alla pretesa di detta parte di attribuire gli effetti giuridici della dichiarazione di accettazione di un'opera ( peraltro non ancora definita, così come risulta ex actis ) alla firma della bolla di trasporto dei materiali pervenuti in cantiere, né al pagamento di un acconto, intervenuto prima della definizione dell'opera, quando i lavori necessari per la posa del manufatto non erano ancora iniziati, tenuto altresì conto della mancata consegna ( come ammesso dallo stesso opposto ) in contraddittorio tra le parti, previa verifica della sua conformità e dell'assenza di vizi del lavoro eseguito.
D'altro canto, non coglie nel segno l'eccezione di decadenza mossa dalla ditta opposta essendo stato, secondo la sua prospettazione, consegnato il manufatto il 17.09.20, laddove la prima comunicazione di denuncia dei vizi risale alla data del 21.10.20: difatti, dovendo nella specie esser sussunta la fattispecie contrattuale di cui si discute nell'alveo applicativo di cui all'art. 1655 e ss. cc.
4 in tema di appalto ( trattasi di esecuzione di un'opera in conformità ad un disegno progettuale predisposto dal committente ed accettato dalla ditta realizzatrice ), con conseguente operatività del termine decadenziale per la denuncia delle difformità e dei vizi di cui all'art. 1667 c.c. ( 60 gg. ) evidentemente nel caso in esame non spirato.
Ciò posto, le allegazioni offerte da parte opponente hanno trovato riscontro nelle risultanze cui è
pervenuto il C.T.U. nominato in corso di giudizio.
L'esperto ha provveduto, previa effettuazione in sede di appositi sopralluoghi di rilievi tecnici,
planimetrici fotografici e analisi della documentazione in atti, alla redazione di elaborato lineare e logicamente sviluppato, le cui conclusioni ( comprensive di risposta alle osservazioni di parte )
devono in questa sede ritenersi condivisibili. In particolare, per il C.T.U. “è stato possibile
accertare che, in generale, i vizi e/o difetti lamentati da parte opponente sono stati riscontrati. In particolare, la porzione inferiore degli infissi, quella relativa all'apertura delle porte e/o ante, ovvero quella cui viene demandata la funzionalità di ogni singolo infisso della fornitura, oltre a
essere difforme rispetto alle previsioni pattizie, presenta non conformità che non rendono gli infissi idonei per l'utilizzo cui sono preposti con evidenti problemi di tenuta, funzionamento e soprattutto di sicurezza. Tenuto conto delle difformità e dei vizi riscontrati nel corso delle operazioni peritali,
nonché che una parte della fornitura può comunque ritenersi conforme e priva di problematiche
(…) si ritiene, in via equitativa, che l'entità dei difetti riscontrati è pari al 80% del valore della fornitura”.
Ora, non si ritiene che i superiori esiti peritali possano essere idoneamente confutati dalle risultanze testimoniali acquisite e ciò in ragione della sostanziale inattendibilità delle dichiarazioni rese dai testi di parte opposta, per aver costoro partecipato, l'uno in veste di serramentista ( ), Per_1
l'altro quale dipendente della ditta ( ) alla realizzazione del manufatto di cui CP_1 Per_2
sono state contestate le qualità.
Ciò posto, acclarato l'inadempimento della ditta opposta e la fondatezza della relativa eccezione mossa ex art. 1460 c.c. da parte opponente per paralizzare la pretesa creditoria avversaria e revocato, per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto, venendo alla domanda formulata in via riconvenzionale da parte opponente, alla luce della valutazione operata dal C.T.U. in ordine all'entità dei difetti riscontrati tale da esser pari all'80% del valore della fornitura e, pertanto,
5 integrare gli estremi della non scarsa importanza dell'inadempimento ex art. 1455 c.c., legittima dovrà ritenersi la richiesta di risoluzione contrattuale avanzata dalla ,, Parte_1
di guisa che, dichiarato risolto il contratto, la andrà condannata alla restituzione CP_1
dell'acconto versato da parte avversa per la fornitura e la posa in opera della struttura in alluminio pari ad € 4.000,00.
Non appare viceversa meritevole di accoglimento la domanda risarcitoria formulata da parte opponente, poiché ancorata ad un'allegazione, invero stringata e generica, tale da risultare inidonea ad attivare un serio percorso valutativo ai fini di una tutela risarcitoria, in difetto di elementi anche solo embrionalmente suscettibili di rendere la relativa deduzione almeno plausibilmente fondata.
Conclusivamente, stante l'accoglimento dell'opposizione, per il principio della soccombenza, la dovrà rifondere a parte avversa le spese processuali nella misura liquidata in CP_1
dispositivo; quelle della fase monitoria e quelle di C.T.U. ( liquidate come da decreti in atti ) vanno poste definitivamente a carico dell'opposto che le ha anticipate.
■
Così deciso in Palermo alla udienza odierna del 17.12.2025.
Il Giudice
( dott. Davide Romeo )
6
IO per parte opponente e RO AC in sostituzione dell'avv.
Badalucco per la ditta opposta. L'avv. AC preliminarmente rappresenta che per mero errore sono state depositate delle bozze errate di note conclusive afferenti ad altro procedimento, ragion per cui si è provveduto in data odierna a depositare le note corrette nel fascicolo telematico. I procuratori discutono la causa.
L'avv. IO nulla osserva in ordine all'odierno deposito, ma rileva, con riguardo a dette note e in particolare alla natura giuridica del contratto che controparte asserisce trattarsi di una semplice vendita di merci come se l'oggetto del contratto fosse un bene preconfezionato già definito prima ancora dell'ordine di acquisto, che nella specie si trattava di realizzare un nuovo manufatto sulla base di un nuovo disegno progettuale, fattispecie che corrisponde per l'appunto al tipico contratto di appalto;
controparte stessa, d'altronde, prosegue l'avv. IO, ha ammesso che la fattura a saldo è stata emessa dopo l'esecuzione dei lavori;
conclude, pertanto, riportandosi alle note autorizzate, contestando quelle avversarie. L'avv. AC chiede in via preliminare il richiamo del C.T.U. o la rinnovazione della consulenza alla luce delle osservazioni già formulate a corredo della relazione definitiva;
in ulteriore subordine, insiste nelle domande e difese già spiegate.
Il G.O.P.
conferma i provvedimenti precedentemente emessi e dopo Camera di Consiglio provvede come di
seguito ad ore 16:10.
1 Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Il Tribunale di Palermo - III Sezione Civile
in composizione monocratica, in persona del G.O.P. dott. Davide Romeo, all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281sexies c.p.c.) la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 5000/2021 R.G. vertente tra
, in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1
( avv. Antonio IO )
Opponente
e :
in persona del titolare sig. CP_1 CP_2
( avv. Eros G. Badalucco )
Opposto
Il Tribunale di Palermo - III Sezione Civile,
in persona del G.O.P. dr. Davide Romeo, in funzione di Giudice monocratico ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti sulle domande formulate dalla con atto di citazione notificato nei Parte_1
confronti della in data 31.03.21, così provvede: CP_1
- in accoglimento dell'opposizione proposta dalla con atto di Parte_1
2 citazione notificato in data 31.03.21, revoca il decreto ingiuntivo n. 787/21, emesso dal
Tribunale di Palermo in data 16.02.21, su ricorso della CP_1
- dichiara risolto il contratto intercorso tra le parti in causa;
- condanna la alla restituzione in favore della CP_1 Parte_1 Parte_1
della complessiva somma di € 4.000,00;
- condanna la ditta opposta alla rifusione in favore di parte avversa delle spese processuali che si liquidano in complessivi € 5.077,00, oltre oneri accessori come per legge;
le spese della fase monitoria e quelle di C.T.U. ( liquidate come da decreti in atti ) vanno poste definitivamente a carico dell'opposto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Com'è noto, l'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione che sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio ( artt. 633 e segg. c.p.c. ) si svolge nel contraddittorio delle parti e secondo le norme del procedimento ordinario
( art. 645 cpv c.p.c. ). Ne consegue che il giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunziare sulla pretesa fatta valere con la domanda d'ingiunzione e sulle eccezioni proposte ex
adverso.
Va poi sottolineato che, in tema di procedimento per ingiunzione, per effetto dell'opposizione non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto.
Ciò premesso, la ha agito in sede monitoria per ottenere dalla CP_1 Parte_1
il pagamento della complessiva somma di € 9.125,60 ( oltre interessi di mora e spese
[...]
della fase monitoria ), a titolo di corrispettivo a saldo per fornitura e posa in opera di struttura in alluminio come da fattura n. 226/20 depositata in detta fase sommaria ( v. produzione in atti ).
Dal canto suo, la società opponente, al fine di paralizzare la pretesa creditoria avversaria, ha formulato eccezione di inadempimento in ragione dei vizi riscontrati, a seguito del montaggio, nel manufatto e segnatamente della difformità dello stesso rispetto al disegno di progetto e della sua non rispondenza alla regola d'arte.
3 Ora, mette conto evidenziare in termini generali che il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto ( e, se previsto, del termine di scadenza ), mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione
( cfr. Cassazione Sezioni Unite Civili n. 13533 del 30 ottobre 2001 ).
Ora, in applicazione dei superiori principi ( che non soffrono deroga in caso di opposizione a decreto ingiuntivo ) venendo al caso di specie, va osservato come, in difetto di contestazione in ordine alla sussistenza di una fonte negoziale del rapporto inter partes e a fronte della allegazione offerta dalla società opponente in punto di sussistenza di vizi da intendersi quali difformità del manufatto rispetto al disegno di progetto e sua non rispondenza alla regola d'arte, parte opposta abbia dedotto che il manufatto era stato interamente accettato senza riserve ex adverso con riguardo sia alla tipologia dei beni che alla sua realizzazione secondo la descrizione contenuta nel preventivo della ditta e tuttavia tale allegazione è da ritenersi destituita di fondamento, non CP_1
potendo esser ancorata alla pretesa di detta parte di attribuire gli effetti giuridici della dichiarazione di accettazione di un'opera ( peraltro non ancora definita, così come risulta ex actis ) alla firma della bolla di trasporto dei materiali pervenuti in cantiere, né al pagamento di un acconto, intervenuto prima della definizione dell'opera, quando i lavori necessari per la posa del manufatto non erano ancora iniziati, tenuto altresì conto della mancata consegna ( come ammesso dallo stesso opposto ) in contraddittorio tra le parti, previa verifica della sua conformità e dell'assenza di vizi del lavoro eseguito.
D'altro canto, non coglie nel segno l'eccezione di decadenza mossa dalla ditta opposta essendo stato, secondo la sua prospettazione, consegnato il manufatto il 17.09.20, laddove la prima comunicazione di denuncia dei vizi risale alla data del 21.10.20: difatti, dovendo nella specie esser sussunta la fattispecie contrattuale di cui si discute nell'alveo applicativo di cui all'art. 1655 e ss. cc.
4 in tema di appalto ( trattasi di esecuzione di un'opera in conformità ad un disegno progettuale predisposto dal committente ed accettato dalla ditta realizzatrice ), con conseguente operatività del termine decadenziale per la denuncia delle difformità e dei vizi di cui all'art. 1667 c.c. ( 60 gg. ) evidentemente nel caso in esame non spirato.
Ciò posto, le allegazioni offerte da parte opponente hanno trovato riscontro nelle risultanze cui è
pervenuto il C.T.U. nominato in corso di giudizio.
L'esperto ha provveduto, previa effettuazione in sede di appositi sopralluoghi di rilievi tecnici,
planimetrici fotografici e analisi della documentazione in atti, alla redazione di elaborato lineare e logicamente sviluppato, le cui conclusioni ( comprensive di risposta alle osservazioni di parte )
devono in questa sede ritenersi condivisibili. In particolare, per il C.T.U. “è stato possibile
accertare che, in generale, i vizi e/o difetti lamentati da parte opponente sono stati riscontrati. In particolare, la porzione inferiore degli infissi, quella relativa all'apertura delle porte e/o ante, ovvero quella cui viene demandata la funzionalità di ogni singolo infisso della fornitura, oltre a
essere difforme rispetto alle previsioni pattizie, presenta non conformità che non rendono gli infissi idonei per l'utilizzo cui sono preposti con evidenti problemi di tenuta, funzionamento e soprattutto di sicurezza. Tenuto conto delle difformità e dei vizi riscontrati nel corso delle operazioni peritali,
nonché che una parte della fornitura può comunque ritenersi conforme e priva di problematiche
(…) si ritiene, in via equitativa, che l'entità dei difetti riscontrati è pari al 80% del valore della fornitura”.
Ora, non si ritiene che i superiori esiti peritali possano essere idoneamente confutati dalle risultanze testimoniali acquisite e ciò in ragione della sostanziale inattendibilità delle dichiarazioni rese dai testi di parte opposta, per aver costoro partecipato, l'uno in veste di serramentista ( ), Per_1
l'altro quale dipendente della ditta ( ) alla realizzazione del manufatto di cui CP_1 Per_2
sono state contestate le qualità.
Ciò posto, acclarato l'inadempimento della ditta opposta e la fondatezza della relativa eccezione mossa ex art. 1460 c.c. da parte opponente per paralizzare la pretesa creditoria avversaria e revocato, per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto, venendo alla domanda formulata in via riconvenzionale da parte opponente, alla luce della valutazione operata dal C.T.U. in ordine all'entità dei difetti riscontrati tale da esser pari all'80% del valore della fornitura e, pertanto,
5 integrare gli estremi della non scarsa importanza dell'inadempimento ex art. 1455 c.c., legittima dovrà ritenersi la richiesta di risoluzione contrattuale avanzata dalla ,, Parte_1
di guisa che, dichiarato risolto il contratto, la andrà condannata alla restituzione CP_1
dell'acconto versato da parte avversa per la fornitura e la posa in opera della struttura in alluminio pari ad € 4.000,00.
Non appare viceversa meritevole di accoglimento la domanda risarcitoria formulata da parte opponente, poiché ancorata ad un'allegazione, invero stringata e generica, tale da risultare inidonea ad attivare un serio percorso valutativo ai fini di una tutela risarcitoria, in difetto di elementi anche solo embrionalmente suscettibili di rendere la relativa deduzione almeno plausibilmente fondata.
Conclusivamente, stante l'accoglimento dell'opposizione, per il principio della soccombenza, la dovrà rifondere a parte avversa le spese processuali nella misura liquidata in CP_1
dispositivo; quelle della fase monitoria e quelle di C.T.U. ( liquidate come da decreti in atti ) vanno poste definitivamente a carico dell'opposto che le ha anticipate.
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Così deciso in Palermo alla udienza odierna del 17.12.2025.
Il Giudice
( dott. Davide Romeo )
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