Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza 13/01/2026, n. 646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 646 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00646/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00293/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 293 del 2024, proposto da Postepay s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Filippo Pacciani e Valerio Mosca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Filippo Pacciani in Roma, via di San Nicola Da Tolentino 67;
contro
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio fisico ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Tim s.p.a., OD IA s.p.a. e KY IA s.r.l., non costituiti in giudizio;
Wind Tre s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Sara Fiorucci e Roberto Santi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento:
- della delibera 268/23/CONS adottata da AGCOM in data 25 ottobre 2023 e pubblicata sul sito Internet www.agcom.it in data 8 novembre 2023, recante “ Rendiconto ex articolo 16, comma 4, del Decreto Legislativo 1 agosto 2003, n. 259 – anno 2022 ”;
- di tutti gli atti comunque connessi, presupposti o consequenziali;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - Roma e di Wind Tre s.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 22 dicembre 2025 la dott.ssa RI LI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’odierno ricorso Postepay s.p.a. ha impugnato la delibera 268/23/CONS, recante il Rendiconto per il 2022 (di seguito anche solo Rendiconto) redatto ai sensi dell’articolo 16, comma 4, del d.lgs. 259 del 2003, con il quale l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito AGCOM) ha identificato le entrate e le spese sostenute nell’anno 2022 per lo svolgimento delle attività di regolazione del settore delle comunicazioni elettroniche.
A fondamento del gravame parte ricorrente fa valere due motivi di ricorso come di seguito rubricati:
“ I. VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSIZIONE DI ONERI ECONOMICI AGLI OPERATORI DI COMUNICAZIONI ELETTRONICHE: VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 16 DELLA DIRETTIVA UE 2018/1972, DELL’ART. 16 D.LGS. 259/2003, DELL'ART. 1, COMMI 65 E 66, LEGGE 266/2005, DELLA SENTENZA CORTE DI GIUSTIZIA 18 LUGLIO 2013, C-228/12, E DELL’ORDINANZA CORTE DI GIUSTIZIA 29 APRILE 2020, C-399/19. ECCESSO DI POTERE IN TUTTE LE FIGURE SINTOMATICHE ED IN PARTICOLARE PER VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI PROPORZIONALITÀ E TRASPARENZA. DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE ”;
“ II. VIOLAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI RENDICONTAZIONE DEI COSTI E RETTFICA DELLA CONTRIBUZIONE ANNUALE: VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 16 DELLA DIRETTIVA UE 2018/1972, DELL’ART. 16 D.LGS. 259/2003. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 1, COMMI 65 E 66, DELLA LEGGE 266/2005. DIFETTO DI MOTIVAZIONE E DI ISTRUTTORIA. ECCESSO DI POTERE IN TUTTE LE FIGURE SINTOMATICHE, ED IN PARTICOLARE PER MANIFESTA ILLOGICITÀ ED IRRAGIONEVOLEZZA, VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI PROPORZIONALITÀ E TRASPARENZA, SVIAMENTO ”.
1.1. Con il primo motivo di ricorso Postepay evidenzia come nel rendiconto AGCOM abbia considerato come oggetto di finanziamento tramite la contribuzione annuale l’intero complesso delle attività dalla stessa svolte nel settore delle comunicazioni elettroniche (di seguito anche solo TLC) o anche solo indirettamente riconducibili a tale settore, anziché le sole attività di cui all’art. 16, comma 1, della Direttiva UE 2018/1972 che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (di seguito anche solo CECE), recepito, nel nostro ordinamento, dal d.lgs. 207/2021.
Parte ricorrente, a tal riguardo, contesta che AGCOM abbia ritenuto a carico del contributo TLC “ le attività relative alla tutela del consumatore, i pareri resi ad altre autorità amministrative, le attività connesse alla gestione e supervisione del Contact Center, alla sicurezza delle comunicazioni elettroniche ” e non invece le sole attività relative alla gestione, al controllo e all’applicazione del sistema di autorizzazione generale, dei diritti d’uso e degli obblighi specifici di cui all’articolo 13, paragrafo 2 del CECE.
Sotto altro profilo lamenta che AGCOM non abbia indicato i costi delle attività afferenti al settore delle comunicazioni elettroniche ma non ricomprese nell’ambito dell’art. 16, comma 1, CECE, escludendo di fatto l’esistenza di tali costi.
AGCOM con la delibera impugnata sarebbe dunque incorsa:
- nel divieto di imposizione di oneri eccedenti la mera copertura dei costi di cui all’art. 16 del CECE (già art. 12 della Direttiva 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, c.d. Direttiva autorizzazioni);
- nella violazione dell’obbligo di stretta correlazione tra costi imputati e attività strettamente riconducibili al regime di autorizzazione generale di cui all’art. 16 del CECE, poiché AGCOM avrebbe contabilizzato, quali costi dell’autorizzazione generale, una pluralità di attività non pertinenti.
1.1.1. Parte ricorrente prospetta inoltre che “ gli effetti irragionevoli e distorsivi della posizione sostenuta da Agcom nel Rendiconto 2022 sono resi ancor più evidenti dai dati di sintesi in esso contenuti, che confermano come Agcom ottenga dal contributo annuale proventi addirittura superiori rispetto all’intero complesso dei costi riconducibili al settore delle comunicazioni elettroniche. In particolare:
a) il saldo tra i proventi della contribuzione annuale nel 2022 (Euro 33.409.000) e i costi sostenuti da Agcom nel 2022 nel settore delle comunicazioni elettroniche (Euro 35.392.000) è positivo per Euro 1.983.000 (par. 109);
b) il saldo complessivo (calcolato su tutte le annualità a partire dal 2013) tra proventi della contribuzione annuale e costi sostenuti da Agcom nel settore delle comunicazioni elettroniche è giunto nel 2022 ad essere positivo per Euro 32.155000, in significativa crescita rispetto all’analogo dato del 2021, ossia + Euro 30.961.000 (par. 113 )”.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso, Postepay sostiene che la scelta di AGCOM di quantificare “ non già i soli costi delle attività regolamentari indicate dall’art. 16 Direttiva UE 2018/1972, bensì l’intero complesso dei costi derivanti da tutte le attività direttamente e indirettamente rientranti nel settore delle comunicazioni elettroniche ”, comporti anche la violazione dell’articolo 16, comma 2, del CECE e dell’art. 16, comma 4, del d.lgs. 259/2003, il quale onera AGCOM di apportare le opportune rettifiche “ in base alle eventuali differenze tra l'importo totale dei diritti e i costi amministrativi ”.
La rettifica, evidenzia parte ricorrente, “ a prescindere dal suo ammontare, sarà comunque viziata in radice, in quanto basata su un ammontare dei costi sostenuti da Agcom calcolato sull’intero complesso delle sue attività nel settore delle comunicazioni elettroniche ”.
2. Si sono costituiti in giudizio per resistere al gravame AGCOM e Wind Tre s.p.a..
3. All’esito dell’udienza pubblica del 22 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
4. In via preliminare occorre esaminare le eccezioni di inammissibilità e improcedibilità del ricorso sollevate dalla difesa di AGCOM.
AGCOM, in particolare, sostiene che:
- l’annullamento, ormai definitivo, della delibera impositiva n. 376/21/CONS per l’annualità 2022 (per effetto della sentenza n. 6411/2023 di questo Tribunale, confermata, in appello, da Consiglio di Stato n. 1635/2023) avrebbe già integralmente soddisfatto l’interesse sostanziale dell’operatore, privando di autonoma attitudine lesiva il Rendiconto impugnato in questa sede;
- il Rendiconto, avendo natura meramente ricognitiva, sarebbe privo di un contenuto precettivo autonomo e non inciderebbe direttamente sulla sfera giuridica dei contribuenti, in quanto inidoneo a far sorgere obblighi di pagamento.
Le eccezioni preliminari non meritano condivisione per le considerazioni di seguito esposte.
L’art. 16, comma 4, del d.lgs. n. 259/2003 configura la rendicontazione annuale quale fase autonoma e strutturalmente inserita nel meccanismo di finanziamento dell’Autorità. Essa, difatti, non si esaurisce in una mera rappresentazione contabile dei dati dell’esercizio, ma è preordinata a verificare, in un’ottica consuntiva, la corrispondenza tra i costi amministrativi effettivamente sostenuti e i contributi riscossi, nonché a consentire l’adozione delle eventuali rettifiche rese necessarie dagli scostamenti rispetto alle previsioni. Il rendiconto assolve dunque una funzione di controllo e riequilibrio ex post , distinta e non sovrapponibile a quella, eminentemente previsionale, propria della deliberazione contributiva a monte.
In tale prospettiva, come chiarito dalla sesta sezione del Consiglio di Stato, “ la rendicontazione è un atto formalmente e sostanzialmente distinto dalla deliberazione a monte (benché si inserisca nella medesima seriazione procedimentale) ed ha una funzione diversa (di verifica ex post della effettiva correttezza della stima anche nell’ottica dell’effettuazione di eventuali rettifiche) ” (Cons. Stato, sez. VI, 7 dicembre 2023, n. 10635). Ne consegue che l’annullamento della delibera contributiva n. 376/21/CONS, pur incidendo sul profilo delle entrate e rendendo non dovuti i contributi per l’annualità 2022 nei termini in cui erano stati originariamente determinati, non priva il rendiconto di autonoma rilevanza giuridica. Se è vero, infatti, che la caducazione dell’atto impositivo travolge il presupposto giuridico delle entrate previste per l’esercizio di riferimento, non altrettanto può dirsi per la rendicontazione delle attività svolte e delle spese effettivamente sostenute, la quale costituisce il parametro imprescindibile per la verifica dell’equilibrio complessivo del sistema di finanziamento dell’Autorità. È proprio sulla base dei dati risultanti dal rendiconto consuntivo, difatti, che l’Autorità è chiamata a valutare l’eventuale sussistenza di scostamenti tra costi effettivi e contributi riscossi e, conseguentemente, a stabilire se e in quale misura debbano essere adottate rettifiche compensative negli esercizi successivi, al fine di assicurare il rispetto del principio di corrispondenza tra oneri amministrativi e prelievo contributivo. Pertanto, anche a fronte dell’annullamento della deliberazione contributiva a monte, il rendiconto conserva una propria autonoma attitudine lesiva, in quanto idoneo a influenzare l’assetto complessivo del meccanismo contributivo e a produrre effetti giuridici mediati ma effettivi sulle posizioni degli operatori negli anni successivi.
5. Nel merito il ricorso è solo parzialmente fondato nei termini di seguito precisati.
6. I motivi di ricorso possono essere trattati congiuntamente per ragioni di connessione e assorbimento.
6.1. Ai fini dello scrutinio dei motivi di ricorso è opportuno dare atto che la questione relativa alla tipologia dei costi finanziabili da parte degli operatori di comunicazione elettronica è stata esaminata dalla Corte di Giustizia della Unione europea, dapprima con sentenza del 18 luglio 2013, C-228/12, OD IT NV e altri contro AGCOM e più di recente con l’ordinanza 29 aprile 2020, causa C-399/19.
In queste sentenze la Corte di Giustizia ha chiarito che i costi delle Autorità nazionali della regolazione che possono essere coperti da un diritto in forza dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), della Direttiva 2002/20/CE (oggi art. 16, comma 1, CECE) sono non l’insieme delle spese di funzionamento delle Autorità ma i costi amministrativi complessivi relativi alle tre categorie di attività di cui a detta disposizione, vale a dire:
i) le attività di gestione, controllo e applicazione del regime di autorizzazione generale ai sensi dell’articolo 3 della Direttiva autorizzazioni, il quale comprende le condizioni che possono corredare l’autorizzazione generale elencate all’allegato, parte A, di tale Direttiva;
ii) le attività di gestione, controllo e applicazione dei diritti d’uso di radiofrequenze e di numeri di cui all’articolo 5 della Direttiva autorizzazioni e delle condizioni che possono corredare tali diritti, elencate all’allegato, parti B e C, di tale Direttiva;
iii) le attività di gestione, controllo e applicazione degli obblighi specifici di cui all’articolo 6, paragrafo 2, della Direttiva autorizzazioni, che comprendono gli obblighi che possono essere imposti ai fornitori di reti e di servizi di comunicazione elettronica ai sensi dell’articolo 5, paragrafi 1 e 2, e degli articoli 6 e 8 della Direttiva accesso o in forza dell’articolo 17 della Direttiva servizio universale, nonché gli obblighi che possono essere imposti ai fornitori designati per la fornitura di un servizio universale conformemente a quest’ultima Direttiva. In detta terza categoria deve essere ricompresa anche la cd. regolazione ex ante del mercato, intesa come imposizione ai fornitori dei citati obblighi.
Inoltre, possono essere ricompresi nei costi amministrativi complessivi relativi a tali tre categorie di attività i costi di cooperazione internazionale, di armonizzazione e di standardizzazione, di analisi di mercato, di sorveglianza del rispetto delle disposizioni e di altri controlli di mercato, nonché di preparazione e di applicazione del diritto derivato e delle decisioni amministrative, quali le decisioni in materia di accesso e interconnessione.
Per quanto riguarda le funzioni delle Autorità relative alla regolazione, alla vigilanza, alla composizione delle controversie e sanzionatorie, la Corte rileva che queste derivano dalle attività di gestione, controllo e applicazione del regime di autorizzazione generale, dei diritti d’uso o degli obblighi specifici, di modo tale che i costi sostenuti per le medesime possono essere coperti dai diritti amministrativi imposti conformemente all’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), della Direttiva autorizzazioni.
La giurisprudenza nazionale (cfr. sentenze del Consiglio di Stato, sez. VI, 12 luglio 2023, n. 6828 e 7 luglio 2023, n. 10635), nel recepire le indicazioni fornite in sede di rinvio pregiudiziale dalla Corte di Giustizia UE, ha affermato, in ordine alla perimetrazione delle attività (e quindi dei costi) finanziabili:
- sul piano generale, che l’Autorità è tenuta ad esplicitare “ in modo chiaro e compiuto le ragioni che conducono ad inserire le attività [da finanziare] nell’alveo della previsione di cui all’art. 12 della Direttiva autorizzazioni (ora art. 16 della Direttiva del 2018 )” e a “ riferire ai diritti amministrativi i soli costi per i quali risulti in modo chiaro, evidente e trasparente il nesso con le attività di cui all’art. 12 della Direttiva autorizzazioni secondo, quindi, un criterio di stretta pertinenza e, comunque, con modalità improntate a prudenza e trasparenza (così da minimizzare i costi amministrativi aggiuntivi e gli oneri associati), da esplicitare con congrua ed adeguata motivazione ”;
- con specifico riferimento alle attività in materia di tutela del consumatore, che esse non possono a priori espungersi dall’ambito applicativo della Direttiva autorizzazioni – e quindi non possono considerarsi, in astratto, estranee all’ambito dei costi finanziabili – a condizione che l’Autorità osservi l’onere di indicare “ in sede di motivazione della delibera di stima [e, a fortiori, in quella di Rendiconto], secondo le coordinate illustrate al precedente punto 8., le ragioni per cui ciascuna delle funzioni rientra nell’ambito di quelle effettivamente finanziabili ”.
6.2. Premesso quanto sopra, il Collegio rileva che la delibera di Rendiconto 2022, nel suo impianto generale, risulta sostanzialmente corretta e conforme al quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, segnando una significativa discontinuità rispetto alle precedenti deliberazioni. L’impostazione metodologica adottata si concretizza, infatti, nei seguenti aspetti:
- le attività dell’Autorità sono state individuate preventivamente e censite in modo analitico negli allegati A, B e C del Rendiconto, articolate in termini di atti, procedimenti, output e funzioni concrete. In particolare, l’allegato A riporta l’elenco delle principali attività e dei relativi output direttamente riconducibili alle competenze settoriali ex articolo 16 CECE, l’allegato B individua le attività svolte dall’Autorità in settori differenti dalle comunicazioni elettroniche, mentre l’allegato C elenca le principali attività e gli output delle unità organizzative che svolgono funzioni trasversali, di indirizzo, coordinamento o supporto, necessarie al funzionamento dell’Autorità e alla realizzazione delle finalità istituzionali;
- in coerenza con le indicazioni fornite dall’ordinanza della Corte di Giustizia UE del 29 aprile 2020, le attività settoriali sono state ricondotte alle tre macro-categorie CE-1, CE-2 e CE-3, rispettivamente: le attività di gestione, controllo e applicazione del regime di autorizzazione generale (CE-1); le attività di gestione, controllo e applicazione dei diritti d’uso di radiofrequenze e numeri (CE-2); le attività di gestione, controllo e applicazione degli obblighi specifici prescritti alle imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica o ai soggetti designati per la fornitura del servizio universale (CE-3). Tale classificazione consente di collocare ciascuna attività nel perimetro delle funzioni di gestione, controllo e applicazione del sistema di autorizzazioni, diritti d’uso e obblighi specifici, limitando la finanziabilità delle spese a quelle strettamente funzionali alle finalità settoriali dell’articolo 16 CECE;
- l’attribuzione dei costi è stata effettuata distinguendo tra unità core e unità non core . Le unità core comprendono le strutture direttamente impegnate nello svolgimento delle attività settoriali ex articolo 16 CECE, mentre le unità non core svolgono funzioni trasversali di indirizzo, coordinamento e supporto, indispensabili per garantire il regolare funzionamento dell’Autorità;
- ai fini della valorizzazione dei costi delle risorse umane, è stata utilizzata la Consistenza media annuale (CMA) che attribuisce a ciascuna risorsa un valore proporzionale alla frazione di anno effettivamente assegnata a una specifica struttura, consentendo di rappresentare in modo realistico l’impiego effettivo delle risorse e su questa base è stato calcolato il Costo delle risorse umane (CRU), che comprende le retribuzioni, gli oneri fiscali e previdenziali, le indennità, i premi e le spese specifiche, valorizzando economicamente l’effettivo apporto di ciascuna risorsa in funzione della CMA;
- per le unità non core , i costi complessivi sono ripartiti indirettamente sulle diverse linee di intervento attraverso un driver basato sul rapporto tra le risorse core impiegate per ciascuna linea settoriale e il totale delle risorse core disponibili. Questo metodo consente di attribuire in modo proporzionale ai settori competenti i costi delle funzioni trasversali, necessarie al funzionamento complessivo dell’Autorità, come gestione del personale, attività contrattualistica, consulenza legale, programmazione finanziaria, gestione contabile e controlli interni.
Alla luce di quanto precede, le doglianze con cui si contesta, in termini generali, l’impostazione metodologica adottata dall’Autorità sono infondate. Diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, il Rendiconto 2022 non si limita a computare genericamente l’intero fabbisogno del settore delle comunicazioni elettroniche, ma individua in modo analitico le attività effettivamente riconducibili alle specifiche competenze settoriali ex art. 16 CECE, riconducendole alle tre macro-categorie individuate dalla giurisprudenza europea. L’attribuzione dei costi alle diverse aree di intervento avviene inoltre secondo criteri proporzionali e trasparenti, basati sulle risorse effettivamente impiegate.
6.3. Tuttavia, pur riconoscendo la sostanziale correttezza dell’impianto generale, il Collegio rileva che il Rendiconto continui a presentare, con riguardo a specifiche poste, un deficit motivazionale in ordine al nesso di strumentalità tra le attività contestate e le funzioni tassativamente elencate dall’articolo 16 del CECE.
Tale vizio emerge, in primo luogo, con riferimento ai pareri resi all’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) in materia di pratiche commerciali scorrette. Il Rendiconto non consente infatti di cogliere, con la necessaria evidenza, le ragioni della loro riconduzione nell’alveo applicativo del citato art. 16; l’ipotesi di illegittimità appare ancor più manifesta laddove l’attività consultiva afferisca a procedimenti avviati nei confronti di soggetti estranei al mercato delle comunicazioni elettroniche (come nel caso delle delibere nn. 25/22/CONS e 26/22/CONS, citate dalla parte ricorrente, relative a operatori dei settori energetico e bancario).
Sul punto, giova ribadire che la generica finalità di tutela del consumatore non costituisce, di per sé, titolo idoneo a giustificare la traslazione dei costi di funzionamento dell’Autorità sugli operatori. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, i costi per la tutela del consumatore sono addebitabili solo a condizione che l’Autorità espliciti le ragioni della loro inerenza funzionale alle finalità di cui all’articolo 16 del CECE. Ebbene, mentre tale nesso di strumentalità deve ritenersi sussistente sia con riguardo al contenzioso tra operatori e utenti - in quanto funzionale al regime di autorizzazione generale (cfr. Corte di Giustizia, ordinanza 29 aprile 2020, C-399/19) - sia con riguardo alle decisioni sulla qualità del servizio (QoS) offerto agli utenti finali (le quali, come chiarito in delibera e non oggetto di contestazione, costituiscono “ condizioni imposte alle imprese in virtù dell’autorizzazione generale ” ai sensi dell’art. 98-sexiesdecies del CECE), altrettanto non può dirsi per la predetta attività consultiva.
Analoghe considerazioni valgono per l’inclusione nel perimetro dei costi del “ Tavolo Telco e consumatori ”, della “ gestione e supervisione del Contact Center multicanale ” e della “ gestione delle richieste di informazioni di cittadini ed Enti ”. Si tratta, infatti, di attività non direttamente sussumibili nelle categorie di cui all’art. 16 CECE, rispetto alle quali l’Autorità non ha esplicitato — neppure in sede difensiva — l’esistenza di un nesso funzionale retto da un criterio di stretta pertinenza.
Ne discende che la concreta finanziabilità di tali voci tramite i diritti amministrativi resta subordinata all’assolvimento di un onere motivazionale rafforzato, che deve articolarsi:
- nell’individuazione della specifica fonte normativa (legislativa o regolamentare) attributiva del potere esercitato da AGCOM;
- nella puntuale esplicitazione delle ragioni per le quali l'esercizio di tale potere sia direttamente riconducibile alle fattispecie di cui all’art. 16 del CECE.
6.4. Quanto all’ulteriore profilo del primo motivo di ricorso, con cui si lamenta la mancata valorizzazione dei costi per attività non ricomprese nell’ambito dell’art. 16, comma 1, del CECE, si osserva che la ragione di tale omissione risiede nella scelta dell’Autorità di qualificare l’integralità delle proprie funzioni di settore come riconducibili alla citata previsione legislativa.
Tale mancata specificazione non integra, di per sé, un autonomo vizio di legittimità, ben potendo AGCOM — in linea astratta — svolgere esclusivamente attività ricadenti nell'alveo dell'art. 16 del CECE; resta tuttavia fermo l’onere per l’Amministrazione di fornire specifica evidenza del nesso di correlazione tra funzioni esercitate e costi addebitati.
In proposito, deve rilevarsi che le censure di parte ricorrente, se da un lato hanno colto un effettivo deficit motivazionale in relazione ad alcune delle attività indicate nel Rendiconto, nei limitati termini indicati, dall’altro non hanno offerto elementi probatori sufficientemente analitici per indurre questo Collegio a concludere per la radicale esclusione di tali voci dai costi finanziabili. Tale onere di allegazione e di prova spettava alla parte ricorrente, non potendo il Giudice sostituirsi all’Amministrazione in valutazioni tecniche non adeguatamente smentite in punto di fatto.
6.5. Tanto chiarito, deve osservarsi, a fini di completezza, che la circostanza che il saldo tra i proventi della contribuzione annuale nel 2022 e i costi sostenuti da AGCOM risulti positivo e che sussista un cospicuo avanzo di cassa, non è idoneo a provare, ex se , l’illegittimità della stima dei costi effettuata dall’Autorità. Ed invero, l’eventualità di entrate superiori ai costi è contemplata dallo stesso articolo 16, comma 4, del d.lgs. n. 259 del 2003 il quale, recependo l’articolo 16, comma 2, della Direttiva UE 2018/1972, ha previsto il meccanismo delle rettifiche proprio per garantire l'equilibrio finanziario nel tempo.
Del resto, il Consiglio di Stato (Sez. VI, sentenza n. 10635/2023), già chiamato a scrutinare un’analoga censura, ha chiarito - con valutazioni che questa Sezione condivide - che “ non può pretendersi, in ossequio al principio contabile di prudenza (che pure impone la creazione di appositi fondi rischi per far fronte ad esborsi non preventivati), che il risultato di amministrazione sia assunto a parametro rigido secondo una logica di perfetto pareggio ”.
In altri termini, l’avanzo costituisce uno strumento di prudenza contabile, finalizzato a fronteggiare eventuali oneri imprevisti o scostamenti tra previsioni e spese effettive, e non un criterio immediato per contestare la congruità dei contributi. Eventuali differenze tra previsioni e consuntivi rientrano nella fisiologica logica del sistema di rettifiche e adeguamenti ex post previsto dalla normativa, coerente con la finalità di garantire l’adeguatezza e la proporzionalità del contributo nel lungo periodo.
Occorre inoltre evidenziare che, nel caso di specie, parte ricorrente non ha fornito elementi concreti in grado di dimostrare che l’Autorità abbia determinato i contributi in maniera svincolata dai risultati gestionali e finanziari, né ha evidenziato in quale misura eventuali errori di stima delle singole voci di spesa abbiano effettivamente inciso sulla formazione dell’avanzo.
Alla luce di quanto precede, anche il suesposto profilo di doglianza va respinto.
6.6. Per quanto riguarda il secondo motivo di ricorso, va rilevato che nel presente contenzioso parte ricorrente non fornisce una quantificazione alternativa delle somme da destinare a rettifiche, né un diverso criterio di calcolo delle stesse ma si limita ad osservare che la quantificazione delle rettifiche, “a prescindere” dal loro “ammontare”, sarà comunque “ viziata in radice, in quanto basata su un ammontare dei costi sostenuti da AGCOM calcolato sull’intero complesso delle sue attività nel settore delle comunicazioni elettroniche ”.
Considerato che con il presente motivo parte ricorrente si limita a far valere un profilo di illegittimità, riguardante la quantificazione del valore delle rettifiche, che deriva dal vizio “madre” denunciato con il primo profilo (erronea perimetrazione dei costi finanziabili con il contributo TLC), lo stesso resta assorbito dall’esame del primo motivo, di cui segue le sorti.
6.7. La portata conformativa dell’accoglimento dei vizi innanzi accertati si traduce nell’obbligo per l’Amministrazione di individuare, per ogni singola attività per cui viene richiesto il contributo, quale delle funzioni indicate dall’articolo 16 del CECE essa mira ad assolvere, con l’indicazione della norma legislativa o regolamentare nazionale disciplinante la singola funzione. AGCOM dovrà conseguentemente espungere dal computo dei costi addebitabili le sole attività per le quali, all'esito di tale rinnovata istruttoria, non riesca a dimostrare la stretta strumentalità all’attuazione del citato quadro normativo europeo e nazionale.
7. La complessità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte, nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto, dispone l’annullamento in parte qua degli atti impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
7
CO EL, Presidente
RI LI, Primo Referendario, Estensore
Giuseppe Grauso, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI LI | CO EL |
IL SEGRETARIO