Art. 10.
Spetta alla Commissione di cui all'articolo precedente:
1) ricevere e provvedere in merito alle domande di iscrizione nell'elenco degli spedizionieri;
2) determinare la cauzione che deve essere versata per la iscrizione medesima e che non puo' essere inferiore a L. 500, ne' superiore a L. 25.000. ((1))
Per lo ditte che all'entrata in vigore della presente legge esercitano gia' l'attivita' di spedizioniere, la misura effettiva della cauzione, entro i limiti predetti, sara' determinata tenendo conto dell'imponibile di ricchezza mobile accertato per le ditte stesse;
3) ricevere e provvedere in merito alle domande di cancellazione dall'elenco, fermo restando il disposto delle leggi e dei regolamenti doganali per le operazioni di dogana;
4) provvedere alla pubblicazione dell'elenco;
5) provvedere alle eventuali sanzioni disciplinari a carico degli iscritti nell'elenco, ferma restando la sanzione disciplinare attribuita dalle leggi doganali alla Regia intendenza di finanza, e fermi restando i poteri disciplinari attribuiti dalle vigenti leggi alle autorita' preposte alla discipina del lavoro portuale, salva anche la facolta' di revoca o sospensione delle licenze di cui all'art. 115 della legge di pubblica sicurezza da parte del questore, per violazione delle norme concernenti l'esercizio della concessione di polizia;
6) esaminare in sede amministrativa i reclami di ogni materia attinente ai rapporti di ordine professionale tra spedizionieri ovvero tra spedizionieri ed utenti;
7) provvedere in base ai reclami di cui al precedente comma 6 alla determinazione delle eventuali sanzioni di cui all'articolo successivo.
------------ AGGIORNAMENTO (1)
La L. 15 dicembre 1949, n. 1138 , ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I limiti del minimo e del massimo della cauzione, che, ai sensi dell' art. 10, n. 2, della legge 14 novembre 1941, n. 1442 , lo spedizioniere deve versare per la prima, iscrizione negli elenchi autorizzati a garanzia delle obbligazioni nascenti dall'esercizio della sua attivita' sono aumentati rispettivamente a L. 10.000 e a L.
500.000".
Spetta alla Commissione di cui all'articolo precedente:
1) ricevere e provvedere in merito alle domande di iscrizione nell'elenco degli spedizionieri;
2) determinare la cauzione che deve essere versata per la iscrizione medesima e che non puo' essere inferiore a L. 500, ne' superiore a L. 25.000. ((1))
Per lo ditte che all'entrata in vigore della presente legge esercitano gia' l'attivita' di spedizioniere, la misura effettiva della cauzione, entro i limiti predetti, sara' determinata tenendo conto dell'imponibile di ricchezza mobile accertato per le ditte stesse;
3) ricevere e provvedere in merito alle domande di cancellazione dall'elenco, fermo restando il disposto delle leggi e dei regolamenti doganali per le operazioni di dogana;
4) provvedere alla pubblicazione dell'elenco;
5) provvedere alle eventuali sanzioni disciplinari a carico degli iscritti nell'elenco, ferma restando la sanzione disciplinare attribuita dalle leggi doganali alla Regia intendenza di finanza, e fermi restando i poteri disciplinari attribuiti dalle vigenti leggi alle autorita' preposte alla discipina del lavoro portuale, salva anche la facolta' di revoca o sospensione delle licenze di cui all'art. 115 della legge di pubblica sicurezza da parte del questore, per violazione delle norme concernenti l'esercizio della concessione di polizia;
6) esaminare in sede amministrativa i reclami di ogni materia attinente ai rapporti di ordine professionale tra spedizionieri ovvero tra spedizionieri ed utenti;
7) provvedere in base ai reclami di cui al precedente comma 6 alla determinazione delle eventuali sanzioni di cui all'articolo successivo.
------------ AGGIORNAMENTO (1)
La L. 15 dicembre 1949, n. 1138 , ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I limiti del minimo e del massimo della cauzione, che, ai sensi dell' art. 10, n. 2, della legge 14 novembre 1941, n. 1442 , lo spedizioniere deve versare per la prima, iscrizione negli elenchi autorizzati a garanzia delle obbligazioni nascenti dall'esercizio della sua attivita' sono aumentati rispettivamente a L. 10.000 e a L.
500.000".