Articolo 10 della Legge 14 novembre 1941, n. 1442
Articolo 9Articolo 11
Versione
24 gennaio 1942
>
Versione
16 marzo 1950
Art. 10.

Spetta alla Commissione di cui all'articolo precedente:

1) ricevere e provvedere in merito alle domande di iscrizione nell'elenco degli spedizionieri;

2) determinare la cauzione che deve essere versata per la iscrizione medesima e che non puo' essere inferiore a L. 500, ne' superiore a L. 25.000. ((1))

Per lo ditte che all'entrata in vigore della presente legge esercitano gia' l'attivita' di spedizioniere, la misura effettiva della cauzione, entro i limiti predetti, sara' determinata tenendo conto dell'imponibile di ricchezza mobile accertato per le ditte stesse;

3) ricevere e provvedere in merito alle domande di cancellazione dall'elenco, fermo restando il disposto delle leggi e dei regolamenti doganali per le operazioni di dogana;

4) provvedere alla pubblicazione dell'elenco;

5) provvedere alle eventuali sanzioni disciplinari a carico degli iscritti nell'elenco, ferma restando la sanzione disciplinare attribuita dalle leggi doganali alla Regia intendenza di finanza, e fermi restando i poteri disciplinari attribuiti dalle vigenti leggi alle autorita' preposte alla discipina del lavoro portuale, salva anche la facolta' di revoca o sospensione delle licenze di cui all'art. 115 della legge di pubblica sicurezza da parte del questore, per violazione delle norme concernenti l'esercizio della concessione di polizia;

6) esaminare in sede amministrativa i reclami di ogni materia attinente ai rapporti di ordine professionale tra spedizionieri ovvero tra spedizionieri ed utenti;

7) provvedere in base ai reclami di cui al precedente comma 6 alla determinazione delle eventuali sanzioni di cui all'articolo successivo.

------------ AGGIORNAMENTO (1)
La L. 15 dicembre 1949, n. 1138 , ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I limiti del minimo e del massimo della cauzione, che, ai sensi dell' art. 10, n. 2, della legge 14 novembre 1941, n. 1442 , lo spedizioniere deve versare per la prima, iscrizione negli elenchi autorizzati a garanzia delle obbligazioni nascenti dall'esercizio della sua attivita' sono aumentati rispettivamente a L. 10.000 e a L.
500.000".
Entrata in vigore il 16 marzo 1950