Sentenza breve 21 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza breve 21/04/2026, n. 243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 243 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00243/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00133/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 133 del 2026, proposto da
ER RR, rappresentata e difesa dagli avvocati Rosalinda Paolini e Mario Ciafrè, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Alba Adriatica, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Enrico Costanzo, con domicilio eletto presso il suo studio in Teramo, viale G. Mazzini, n. 6;
nei confronti
NI OZ, SI CR, DA TO PA, CA UN, SI CI e DI Di FE, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia:
- del bando pubblico per l’assegnazione dei posteggi nel mercato settimanale del lunedì, riservato agli operatori concessionari di posteggio presenti nel mercato, approvato con determina dirigenziale n. 53 del 8/9/2025 (r.g. 463/2025) e comunicato con nota Prot. Par 0026453 del 0809-2025;
- della determina del Responsabile dell’U.O. Area amministrativa- Ufficio 4 n. 66 del 10-112025 (R.G. n. 575), avente ad oggetto "Spostamento mercato settimanale del lunedi'. Approvazione- graduatoria e scelta dei posteggi"; delle graduatorie degli operatori commerciali allegate alla predetta determina;
- della comunicazione Prot. Par 0033638 del 12-11-2025, nella parte in cui, pur sospendendo le graduatorie e rinviando la riunione, non dispone l'annullamento in autotutela del bando presupposto;
- di ogni altro atto presupposto, connesso, conseguente e/o comunque lesivo dei diritti e degli interessi della ricorrente, ancorché non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Alba Adriatica;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 la dott.ssa IA DE;
Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
La ricorrente è titolare di due concessioni di posteggio per il commercio di beni alimentari su aree pubbliche (n. 797/2024 e n. 798/2024 valide fino al 31/12/2032), relative ai posteggi n. 158 e n. 159 del mercato che si tiene ogni lunedì del Comune di Alba Adriatica.
Con deliberazione consiliare n. 11 del 14/04/2025, il Comune ha approvato il "Regolamento per la disciplina dello svolgimento dell’attività commerciale sulle aree pubbliche", disponendo una nuova localizzazione e planimetria per il mercato settimanale del lunedì, cui ha fatto seguito la deliberazione di Giunta del n. 207 del 29.7.2025 che ha demandato agli uffici competenti la " riassegnazione dei posteggi in concessione a seguito dello spostamento del mercato del lunedì ", e l’aggiornamento della graduatoria.
In data 8.9.2025 il competente ufficio comunale ha indetto un bando pubblico " riservato agli operatori concessionari di posteggio presenti nel mercato ", fissando in trenta giorni il termine perentorio per la presentazione dell’istanza di assegnazione dei posti della nuova area destinata al mercato settimanale.
A causa di un disguido tecnico la ricorrente non è riuscita a presentare tempestivamente la domanda di adesione al bando e pertanto è risultata collocata in coda alla graduatoria n. 66 del 10.11.2025 che stabilisce l’ordine di scelta dei nuovi posteggi.
La ricorrente, con ricorso straordinario trasposto in questa sede giurisdizionale a seguito di opposizione del Comune, ha impugnato il bando e la graduatoria, anche nella parte in cui il Comune non ha dato riscontro all’annullamento in autotutela della procedura richiesto con istanza del 10.12.2025, per violazione dell’art.13 del regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche, dell’art. 99 l.r. Abruzzo n. 23/2018 e per vizi di eccesso di potere, sostenendo, in estrema sintesi:
- che il regolamento comunale non prevede, nel caso di delocalizzazione dell’area di mercato, l’indizione di un concorso per la riassegnazione dei parcheggi ai concessionari;
- di non aver partecipato alla selezione esclusivamente perché la sua domanda non è pervenuta a destinazione per un disguido tecnico indipendente dalla sua volontà.
Il Comune di Alba Adriatica ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per carenza d’interesse perché, con la presentazione della domanda, sebbene non andata a buon fine, la ricorrente avrebbe manifestato piena acquiescenza alla stessa indizione del bando, precludendosi anche l’impugnazione della graduatoria in via derivata.
Alla camera di consiglio del 14.4.2026, il collegio, rilevata la regolare costituzione del contraddittorio e la possibilità di definire il giudizio con sentenza in forma semplifica, ne ha dato avviso alle parti che non hanno espresso riserva di ulteriori gravami e ha trattenuto la causa in decisione.
Il ricorso è infondato e può quindi essere evitato l’esame dell’eccezione preliminare.
L’art. 6 della l. r. Abruzzo 135/1999, per quanto di rilievo ai fini della decisione, stabilisce:
“ In caso di nuova istituzione di mercati o in caso di ampliamenti di mercati esistenti, o in caso di posteggi resisi disponibili, il Comune pubblica, sull'albo pretorio un regolare bando contenente l'elenco dei posteggi disponibili, di quelli resisi liberi e di quelli disponibili a seguito di ampliamento del mercato (comma 1).. Il Comune assegna i posteggi resisi liberi e quelli disponibili a seguito di ampliamento del mercato sulla base di una graduatoria formulata secondo i seguenti criteri in ordine prioritario :
a) maggior numero di presenze effettive maturate nell'ambito del mercato;
b) anzianità dell'attività maturata corre iscrizione nel Registro delle Imprese per l'attività di commercio su aree pubbliche;
c) ulteriori criteri stabiliti dai comuni, sentite le organizzazioni di categoria dei commercianti, inseriti nel regolamento comunale (comma 3) …
Prima della pubblicazione del bando di cui al comma 1, i comuni sono tenuti ad espletare, fra tutti gli operatori del mercato o dei mercati già concessionari di posteggio, una procedura di riassegnazione dei posteggi fra tutti i soggetti interessati che ne facciano domanda con l'applicazione dei criteri di cui al comma 3. I residui posteggi rimasti liberi dopo l'espletamento di detta procedura saranno posti in assegnazione a mezzo bando” (comma 5).
Preliminarmente, deve darsi atto che la disposizione volta a regolare l’assetto del mercato comunale nei casi di nuova istituzione e di ampliamento del mercato esistente si applica per analogia all’ipotesi, che ricorre in specie, di spostamento del mercato in area diversa da quella originaria.
Il bando, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, non è lesivo delle prerogative dei concessionari già assegnatari di un posto nella precedente area di esercizio del mercato, come dimostra il fatto che si rivolge solo ai titolari di concessione affinché scelgano, fra i posti individuati nella nuova localizzazione, secondo l’ordine di iscrizione in graduatoria da redigersi nel rispetto degli stessi criteri indicati nel comma 3 “ per l’assegnazione dei posteggi resisi liberi e quelli disponibili a seguito di ampliamento del mercato ”.
Si tratta all’evidenza proprio della “ procedura di riassegnazione ” prioritaria dei posteggi fra tutti gli operatori del mercato o dei mercati già concessionari di posteggio “ che ne facciano domanda ”, da espletarsi, ai sensi del comma 5 del citato art. 6, prima dell’indizione del bando per l’assegnazione dei posti che risulteranno vacanti e disponibili all’esito della fase riservata ai concessionari.
Pertanto, perché la ricorrente potesse scegliere quale posto occupare nella nuova area destinata al mercato settimanale, con priorità rispetto ad altri concessionari con minor numero di presenze e anzianità nell’attività di vendita nel mercato, era necessario che la stessa presentasse domanda di adesione al bando, con ciò aderendo alla nuova localizzazione del mercato e manifestandovi interesse, non certo che il Comune provvedesse d’ufficio a redigere la graduatoria dei soggetti già titolari di concessione, come sostenuto infondatamente con il primo motivo di ricorso.
L’iscrizione della ricorrente in coda nella graduatoria, quale titolare di concessione, è stata quindi la legittima conseguenza della mancata presentazione della domanda nel termine perentorio stabilito dal bando.
Il ricorso pertanto deve essere respinto.
Il collegio ritiene opportuno compensare le spese di lite in considerazione delle dimensioni e caratteristiche dell’azienda di cui la ricorrente è titolare.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (L’AQUILA), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
IA UZ, Presidente
IA DE, Consigliere, Estensore
SI Baraldi, Consigliere
| L'OR | IL PRESIDENTE |
| IA DE | IA UZ |
IL SEGRETARIO