Articolo 6 della Legge 12 agosto 1962, n. 1391
Articolo 5Articolo 7
Versione
12 ottobre 1962
Art. 6.
Le somme da iscrivere negli stati di previsione della spesa delle singole Amministrazioni per l'esercizio finanziario 1962-63 in dipendenza di speciali disposizioni legislative restano stabilite nell'importo degli stanziamenti autorizzati con gli stati di previsione medesimi.
Entrata in vigore il 12 ottobre 1962