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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 02/07/2025, n. 1481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1481 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NOLA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona della Dott.ssa Daniela
Ammendola, ha pronunciato, a seguito di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., all'udienza di discussione del 02.07.2025, mediante concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 5939/2024 R.G.
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv.to Bifulco Fulvio Parte_1
Ricorrente
E
in persona del suo legale rappresentante p.t., difeso dall'avv.to Anna Oliva CP_1 RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: COME IN ATTI
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.09.2024 il ricorrente in epigrafe premetteva: di aver prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze della dal 01.10.2018 al Controparte_2
Con 12.07.2021; di essere stato assunto con contratto part-time dalla Sede Zonale Napoli Est in data
15.07.2021 e cessazione il 31.07.2021 per risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro da parte della Con
Sede Zonale Napoli Est;
di aver ottenuto il riconoscimento di ogni competenza economica, ivi compreso il TFR, nonché i rispettivi ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità; di versare, pertanto, in stato di disoccupazione per cause indipendenti dalla sua volontà; di aver presentato, in data 22.02.2022, domanda all' ai fini del riconoscimento in via anticipata dell'indennità di CP_1 disoccupazione (NASpI); di aver avuto notizia, da parte dell' , della reiezione della domanda con CP_1 provvedimento del 08.11.2022; di aver presentato ricorso in via amministrativa in data 11.01.2023 senza, tuttavia, alcun riscontro. Tutto ciò premesso, evocava in giudizio l' , in persona del rappresentante p.t., dinanzi al CP_1
Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del Lavoro, per far accertare e, per l'effetto, condannare,
l' , in persona del legale rapp.te p.t. alla corresponsione dell'indennità di disoccupazione NASpI CP_1 in un'unica soluzione, il tutto con vittoria delle spese di lite con attribuzione.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' , in persona del Direttore CP_1
Generale e Legale Rapp.te p.t., il quale, chiedeva dichiararsi la cessata materia del contendere stante l'intervenuta liquidazione in favore del ricorrente della dovuta indennità di disoccupazione in data
22.05.2025, come da pagamento telematico allegato agli atti.
Con note depositate per l'odierna udienza il procuratore di parte ricorrente si associava alla richiesta di cessata materia del contendere con vittoria delle spese di lite, ed il Gl, all'udienza del 02.07.2025 svoltasi con le modalità di cui all'art 127-ter c.p.c., decideva la causa con sentenza contestuale, le cui motivazioni di seguito si illustrano.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata la cessata materia del contendere.
La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nelle forme disciplinate dal codice di rito. I suoi eventi generatori possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (come, ad esempio, nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali.
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice.
Come pacificamente affermato, affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve, infine, trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte.
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio, deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni.
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, il riconoscimento parziale del diritto azionato successivamente alla proposizione del presente ricorso determina la cessazione parziale della materia del contendere per il venir meno, in parte qua, della posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Nella fattispecie in esame è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia, essendo intervenuto in sede amministrativa la liquidazione dell'indennità di disoccupazione NASpI con provvedimento del 15.05.2025 e conseguente pagamento dell'importo dovuto a tale titolo in data 22.05.2025 dall'Istituto previdenziale, come da pagamento telematico allegato agli atti.
Residua la questione delle spese da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere.
Considerato che la prestazione è stata posta in pagamento il 22.05.2025, dopo la notifica del ricorso
(31.03.2025) ma che tuttavia, l' , con la sua condotta collaborativa ha comunque consentito CP_1 una celere definizione del presente giudizio, le spese di lite sono compensate per metà con condanna dell' al pagamento delle spese di lite nella misura residua liquidata in dispositivo CP_1 in applicazione dei parametri minimi e senza conteggiare l'attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, Dott.ssa Daniela Ammendola, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1. dichiara la cessazione della materia del contendere;
2. compensa per metà le spese di lite e condanna l' al pagamento delle stesse nella CP_1 misura residua che liquida in euro 932,50 oltre ad Iva e Cpa come per legge e rimborso forfettario spese generali in misura pari al 15% con attribuzione in favore del procuratore della parte ricorrente antistatario.
Così deciso in Nola, lì 02.07.2025 Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Daniela Ammendola