Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 09/04/2025, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
V.G. n. 1/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MARSALA
S E Z I O N E C I V I L E
in composizione collegiale costituito dai dottori:
V I T O M A R C E L L O S A L A D I N O P R E S . E E Pt_1
Parte S E R E R E Pt_2 Pt_3 Parte_5
L G I U D I C E Pt_6 Pt_7 Pt_8
r i u n i t o i n c a m e r a d i c o n s i g l i o h a e m e s s o l a s e g u e n t e
S E N T E N Z A
nel procedimento per separazione consensuale promosso con ricorso congiunto dei coniugi e rappresentati e difesi dall'avvocato GROSSO Parte_9 Parte_10
ANTONIETTA MARCELLA per mandato in atti.
R A G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E letta la domanda con cui le parti hanno chiesto congiuntamente, ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., pronunciarsi la separazione consensuale alle condizioni ivi previste;
lette le note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 14 marzo 2025, con le quali le parti hanno confermato la domanda, escludendo la volontà di riconciliarsi;
rilevato che il comportamento processuale di entrambe le parti attesta l'impossibilità di una riconciliazione ed è sintomatico della cessazione di qualsiasi comunione morale e materiale tra i coniugi, dovendosi sul punto valutare le deduzioni contenute nel ricorso congiunto;
considerato che
dall'unione coniugale sono nate le figlie e (entrambe Persona_1 Per_2 maggiorenni ed economicamente indipendenti), nonché le figlie (maggiorenne ma non Per_3 economicamente autosufficiente) e ancora minorenne), e che le condizioni previste dalle parti Per_4 con riferimento all'affido e al mantenimento della minore nonché al mantenimento di non Per_3 contrastano con i principi generali dell'ordinamento;
ritenuto che
nulla osta alla conferma del regime concordato dai coniugi in sede di ricorso congiunto che appare conforme ai principi di diritto;
ritenuto di dover compensare le spese di lite in ragione della proposizione congiunta della domanda;
Il Tribunale, sulla domanda proposta, prende atto e omologa gli accordi intervenuti e, per l'effetto:
- dichiara la separazione dei coniugi e i quali Parte_9 Parte_10 hanno contratto matrimonio in Mazara del Vallo il 02/10/1996 trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Mazara del Vallo al n. 280, parte II, serie A, anno 1996, alle condizioni indicate nel ricorso congiunto;
- dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello Stato Civile del comune di Mazara del
Vallo;
- compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in Marsala in data 9/4/2025.
I L P R E S I D E N T E E S T E N S O R E
V i t o M a r c e l l o S a l a d i n o