Sentenza 20 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza 20/03/2026, n. 1371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1371 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01371/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03388/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3388 del 2024, proposto da
CA SI, AR PA, EL LI, rappresentati e difesi dall'avvocato Francesca Guercio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Giovanni Pascoli n. 60;
contro
Comune di Lierna, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Campa, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, piazza del Duomo n. 20;
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio Province Co Lc Mb Pv So Va, Arpa Lombardia, non costituita in giudizio;
Comunita' Montana Valsassina Valvarrone Val D'Esino e Riviera, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giuliana Valagussa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero della Cultura, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
nei confronti
Zefiro Net S.r.l., rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Mangialardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Cellnex Italia S.p.A., rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Bellante, UI Ammirati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensiva, della determinazione di conclusione positiva della Conferenza di servizi decisoria ex art. 14, c.2, della Legge n. 241/90 e ex art. 44 D.Lgs n. 259/2003 e succ. mod e int. – condotta in forma semplificata in modalità asincrona, emessa dal Responsabile del SUAP gestione associata presso la Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val D’Esino e Riviera l’1 agosto 2024, comportante autorizzazione ex art. 44 D.Lgs n. 259/03, nonché di ogni altro atto presupposto o conseguente ritenuto necessario e al momento non noto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Lierna e di Zefiro Net S.r.l. e di Comunita' Montana Valsassina Valvarrone Val D'Esino e Riviera e di Cellnex Italia S.p.A. e di Ministero della Cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2026 il dott. UI TI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
In punto di fatto, i ricorrenti, proprietari di immobili residenziali nella frazione storica di Genico, nel Comune di Lierna, lamentano l’illegittimità della procedura che ha condotto all’autorizzazione e alla successiva installazione di una nuova Stazione Radio Base (SRB) con potenza superiore a 20 Watt, posta nelle immediate vicinanze delle loro abitazioni.
Il procedimento amministrativo ha avuto origine con l’istanza presentata in data 24 giugno 2024 da Cellnex Italia Spa, per conto anche di Zefiro Net Srl, presso lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Lierna. La gestione del SUAP è affidata in forma associata alla Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val D’Esino e Riviera.
In data 1° luglio 2024, il Responsabile del SUAP ha indetto una conferenza di servizi decisoria in forma semplificata e modalità asincrona, ai sensi dell’art. 14-bis della L. 241/90 e dell'art. 13 del D.L. n. 76/2020. Nella comunicazione di indizione, venivano fissati i seguenti termini:
- 8 giorni per la richiesta di integrazioni documentali;
- un termine perentorio di 23 giorni (con scadenza il 24 luglio 2024) per le amministrazioni coinvolte per rendere le proprie determinazioni;
- la data del 25 luglio 2024 per l’eventuale riunione in modalità sincrona.
Veniva inoltre specificato che la mancata comunicazione di un parere entro il termine perentorio sarebbe stata equiparata ad un assenso senza condizioni.
Entro il termine fissato, perveniva unicamente il parere tecnico positivo di ARPA Lombardia, relativo al rispetto dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici.
In data 1° agosto 2024, il Responsabile del SUAP, preso atto del silenzio-assenso delle altre amministrazioni, emetteva la determinazione di conclusione positiva della conferenza di servizi, qui impugnata, che costituisce titolo autorizzatorio per la realizzazione dell'impianto.
I ricorrenti espongono di essersi accorti dell’intervento solo a seguito dell’inizio dei lavori, avvenuto dopo la metà di ottobre 2024, e che l’antenna è stata eretta a fine ottobre. Sostengono che nessuna forma di pubblicità dell’istanza sia mai stata effettuata sul territorio comunale, venendo a conoscenza della procedura solo a “ fatto compiuto ”.
L’area interessata dall’installazione è soggetta a plurimi vincoli:
1. Vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 142, lett. c), del D.Lgs. n. 42/2004, in quanto ricadente entro la fascia di 150 metri dal torrente Brentalone.
2. Fascia di rispetto del “Sentiero del Viandante”, un percorso storico-pedonale di rilevante interesse. L’art. 26 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano delle Regole del PGT comunale prevede, per interventi che comportino scavi nel raggio di 20 metri da tale sentiero, l’obbligo di “ verifiche archeologiche preliminari ”. L’impianto risulta collocato all’interno di tale fascia di rispetto.
A fronte di ciò, i ricorrenti, con ricorso, munito d’istanza cautelare, notificato in data 13.12.2024 e depositato in data 20.12.2024, impugnano gli atti in epigrafe meglio precisati.
In punto di diritto e in via preliminare, i ricorrenti affermano la propria legittimazione ad agire, derivante dalla vicinanza delle loro abitazioni all'impianto di telecomunicazione. Tale vicinanza determinerebbe una lesione diretta, attuale e concreta, consistente in un apprezzabile danno alle condizioni di vita, alla godibilità delle visuali panoramiche sul lago e alla salubrità dell’ambiente, con conseguente potenziale deprezzamento del valore economico degli immobili. A sostegno di tale posizione, viene richiamata la giurisprudenza amministrativa che riconosce l’interesse a ricorrere in capo a chi si trovi in una situazione di stabile collegamento con l’area interessata da una trasformazione edilizia.
Il ricorso è quindi affidato ai seguenti motivi di illegittimità dell’atto impugnato:
1. Violazione dell’art. 44, comma 5, del D.Lgs n. 259 del 2003, violazione dell’art. 1, commi 1 e 2-bis, della L. 241 del 1990, nonché violazione dei principi di pubblicità e trasparenza, di collaborazione e buona fede.
Con il primo motivo di ricorso, i ricorrenti lamentano la totale omissione della pubblicizzazione dell’istanza da parte dello sportello locale, come invece prescritto dall’art. 44, comma 5, del Codice delle comunicazioni elettroniche. Secondo i ricorrenti, tale adempimento non sarebbe meramente formale, ma sostanziale, in quanto finalizzato a garantire la partecipazione dei cittadini interessati al processo decisionale. Viene evidenziato come la giurisprudenza (Cons. Stato, n. 8436/2023; TAR Campania, n. 3064/2024) abbia chiarito che la pubblicazione sul portale “ impresainungiorno.gov.it ” non sarebbe idonea a soddisfare tale obbligo, essendo necessari canali di comunicazione che garantiscano una facile conoscibilità da parte della popolazione locale. La gravità della violazione sarebbe confermata anche da dichiarazioni del Sindaco di Lierna, che avrebbe affermato di non essere stato a conoscenza della conferenza di servizi fino all’inizio dei lavori, come da documentazione allegata. Tale vizio procedimentale, incidendo sul principio di democraticità del processo decisionale, non sarebbe sanabile ai sensi dell’art. 21- octies della L. 241/1990, non potendosi formulare una prognosi postuma sull’irrilevanza degli apporti partecipativi che sarebbero potuti pervenire.
2. Violazione dell’art. 44 del D.Lgs n. 259 del 2003 sotto ulteriore profilo, dell’art. 14bis della L. 241 del 1990 e dell’art. 13 del DL n. 76/2020 convertito in L. n. 120/2020; violazione del principio del giusto procedimento.
Con il secondo motivo di ricorso, si contesta l’errata applicazione dei termini procedurali della conferenza di servizi accelerata. L’art. 13 del D.L. n. 76/2020, pur riducendo i termini ordinari, stabilisce un termine perentorio di 45 giorni per l’espressione dei pareri da parte delle amministrazioni preposte alla tutela di interessi sensibili (ambientale, paesaggistico-territoriale, beni culturali). Nel caso di specie, il Responsabile del SUAP avrebbe illegittimamente fissato un termine di soli 23 giorni. Tale abbreviazione avrebbe di fatto impedito alle amministrazioni competenti per la tutela del paesaggio (Comune e Soprintendenza) di svolgere un’adeguata istruttoria e di esprimere il proprio parere. Il Responsabile del procedimento avrebbe dovuto attendere la scadenza del termine legale di 45 giorni prima di considerare formato il silenzio-assenso e concludere positivamente la conferenza.
3. Violazione dell’art. 142, lett. c) D.Lgs 42/04; violazione dell’art. 9 della Costituzione, dell’art. 3 della L. 241/90 e dell’art. 26 delle Nta del Piano delle Regole. Eccesso di potere per carenza di istruttoria e difetto di motivazione, sia sotto il profilo paesaggistico, sia storico-culturale relativo al percorso del Viandante.
Con il terzo motivo di ricorso, viene dedotta la totale assenza di un’istruttoria adeguata in relazione ai vincoli gravanti sull’area.
Sotto il profilo paesaggistico, nonostante la presenza del vincolo ex art. 142, lett. c), D.Lgs. 42/2004, nessuna valutazione sulla compatibilità dell’intervento è stata effettuata. La relazione paesaggistica prodotta dalla società proponente è definita generica e stereotipata e le simulazioni fotografiche non veritiere. L’amministrazione competente e la Soprintendenza sarebbero rimaste inerti, omettendo la “valutazione più rigorosa” richiesta in aree vincolate.
Sotto il profilo storico-culturale, sarebbe stata completamente ignorata la previsione dell’art. 26 delle NTA del PGT, che impone verifiche archeologiche preliminari per gli interventi a ridosso del “Sentiero del Viandante”. Nessuna indagine in tal senso risulta essere stata condotta, denotando una carenza istruttoria anche su questo specifico aspetto.
In conclusione, si sostiene che la procedura si sarebbe svolta in modo passivo, senza alcun contemperamento degli interessi pubblici e privati coinvolti e con un appiattimento degli interessi primari (paesaggistici e culturali) a favore delle sole esigenze tecniche ed economiche del proponente.
Con atto di mera forma, in data 23.12.2024 si costituisce Zefiro Net Srl per chiedere il rigetto del ricorso.
In data 02.01.2025 si costituisce con atto di stile Cellnex Italia S.p.A, chiedendo il rigetto del ricorso avversario, in quanto inammissibile e infondato, con ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre, eccepire e produrre nei successivi termini di legge.
Con memoria di stile si costituisce in data 03.01.2024 anche la Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera, concludendo per il rigetto del ricorso avversario, in quanto inammissibile e infondato, con ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre, eccepire e produrre nei successivi termini di legge.
Si costituisce altresì in data 09.01.2025 il Ministero della Cultura opponendosi al ricorso.
Con memorie del 13.01.2025, integrative delle proprie argomentazioni difensive, Cellnex Italia S.p.A, Zefiro Net S.r.l. e la Comunità Montana eccepiscono l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione ad agire e di interesse al ricorso. Nel merito contestano la fondatezza di ciascun motivo di censura articolato nel ricorso introduttivo.
All’udienza camerale del 16.01.2025 i difensori chiedono un breve differimento della trattazione in ragione di trattative stragiudiziali tra le parti.
Alla nuova udienza del 28.01.2025, parte ricorrente rinuncia all’istanza cautelare.
In data 15.12.2025 si costituisce altresì il Comune di Lierna, opponendosi al ricorso.
In vista dell’udienza di trattazione del merito, le parti si scambiano memorie e repliche ex art. 73 c.p.a., eccependo altresì la tardività del ricorso introduttivo.
All’udienza del 12.02.2026 l’affare viene trattenuto in decisione
DIRITTO
In via preliminare, deve essere esaminata l’eccezione di irricevibilità del ricorso per tardività, sollevata dal Comune di Lierna, dalla Comunità Montana e dalla controinteressata Zefiro Net S.r.l.
L’eccezione è infondata e deve essere respinta.
Com’è noto, l’art. 29, comma 1, c.p.a. stabilisce che “ l’azione di annullamento per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere si propone nel termine di decadenza di sessanta giorni ”.
Il successivo art. 41, comma 2, del c.p.a. precisa che il termine di decadenza decorre “ dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge ”.
Nel caso specifico dell’impugnazione dei titoli rilasciati a terzi, rispetto ai quali non è prevista alcuna comunicazione o notificazione a coloro che potrebbero essere potenzialmente pregiudicati dal rilascio degli stessi, rileva la “ piena conoscenza ” dell’atto.
In tale prospettiva, il consolidato approdo giurisprudenziale afferma che il termine per l’impugnazione di un titolo edilizio da parte di un terzo decorre non dalla data di rilascio del provvedimento, ma dal momento in cui questi ne abbia acquisito la “ piena conoscenza ”. Essa non coincide necessariamente con la mera percezione dell'inizio dei lavori, ma si realizza quando la costruzione rivela in modo certo ed inequivoco le sue caratteristiche essenziali, la sua consistenza e la sua idoneità a ledere la sfera giuridica del terzo, rendendo così percepibile l’attualità dell’interesse ad agire (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 22 settembre 2014, n. 4756 e 28 maggio 2012 n. 3159).
La regola generale, secondo cui il dies a quo per l’impugnazione decorre dall’inizio dei lavori quando si contesta l’ an stesso dell'edificazione (ad esempio, in un’area a inedificabilità assoluta), deve essere modulata in base alla natura dei vizi denunciati.
Nel caso di specie, i ricorrenti hanno articolato il gravame principalmente su vizi di natura procedimentale, quali la violazione dell’obbligo di pubblicizzazione dell’istanza ai sensi dell’art. 44, comma 5, del D.Lgs. n. 259/2003 e la violazione dei termini procedurali della conferenza di servizi. Tali vizi, per loro natura, non sono immediatamente percepibili dalla mera osservazione esterna dell’avvio di un cantiere. La loro conoscenza presuppone necessariamente un’attività di approfondimento che si concretizza nell’accesso agli atti del procedimento amministrativo.
È documentalmente provato che l’avvio dei lavori è avvenuto in data 02.10.2024. I ricorrenti hanno documentato di aver preso contezza dell'intervento solo dopo la metà di ottobre 2024 e di aver compreso la natura e la portata lesiva dello stesso solo a seguito dell'accesso agli atti, richiesto il 17 ottobre 2024 e riscontrato con il rilascio della documentazione il 30 ottobre 2024.
Tale attivazione dimostra la diligenza dei ricorrenti, i quali, una volta sorto il sospetto sulla natura dell’intervento, si sono attivati per acquisire la documentazione necessaria a verificare la legittimità della procedura.
La giurisprudenza ha chiarito che, a fronte di vizi non immediatamente percepibili, il dies a quo non può farsi decorrere dall’inizio dei lavori, ma solo dalla piena conoscenza che i ricorrenti ne abbiano avuto, conoscenza che in questi casi coincide con l’esito dell'accesso documentale.
Inoltre, anche a voler considerare la percezione fisica dell’opera, i ricorrenti hanno evidenziato come solo con il posizionamento dell’antenna, avvenuto il 20 novembre 2024, sia stato possibile comprendere l’effettiva portata lesiva dell’intervento in termini di impatto visivo e paesaggistico. Anche computando il termine da tale data, il ricorso notificato il 13 dicembre 2024 risulterebbe ampiamente tempestivo.
Le parti resistenti non hanno fornito alcuna prova rigorosa del fatto che i ricorrenti avessero acquisito una conoscenza piena e completa del provvedimento autorizzativo e dei suoi vizi specifici in una data anteriore al 14 ottobre 2024 (ovvero 60 giorni prima della notifica del ricorso). Le affermazioni circa generiche “ richieste di chiarimenti ” durante una festa di paese o la mera presenza di un cantiere non sono sufficienti a integrare il presupposto della “piena conoscenza” richiesta dalla giurisprudenza per far decorrere il termine di impugnazione, specialmente a fronte di censure di carattere procedimentale.
Per le ragioni esposte, l’eccezione di irricevibilità per tardività del ricorso deve essere rigettata.
Anche le eccezioni di inammissibilità del ricorso sollevate dalle società controinteressate e dalle amministrazioni, per asserito difetto di legittimazione e carenza di interesse ad agire in capo ai ricorrenti, sono infondate e devono essere respinte.
Si eccepisce il difetto di legittimazione attiva, sostenendo che i ricorrenti non avrebbero fornito prova della loro stabile relazione con l’area interessata dall’installazione della Stazione Radio Base.
L’eccezione è infondata.
I ricorrenti, con documentazione ritualmente depositata in giudizio, hanno documentato di essere proprietari di immobili residenziali posti nelle immediate vicinanze dell’impianto contestato, fornendo i relativi dati catastali e i certificati di residenza. La titolarità di un diritto di proprietà su un immobile situato in prossimità dell’intervento edilizio contestato costituisce un titolo idoneo a radicare la legittimazione ad agire, integrando quel criterio della vicinitas o stabile collegamento con la zona, che differenzia la posizione dei ricorrenti da quella della generalità dei consociati, abilitandoli ad insorgere contro un atto che si assume lesivo.
Pertanto, la legittimazione a ricorrere deve essere riconosciuta.
Più articolata si presenta l’eccezione relativa alla carenza di interesse ad agire. Le società controinteressate sostengono che il pregiudizio lamentato dai ricorrenti – consistente nell’interferenza con la visuale panoramica e nel deprezzamento economico degli immobili – non integrerebbe una posizione giuridica soggettiva meritevole di tutela, richiamando un orientamento della giurisprudenza civile secondo cui non esisterebbe un diritto soggettivo alla conservazione della panoramicità del luogo (Cass. civ. Sez. II, 22 giugno 2023 n. 17922).
Anche tale eccezione non può trovare accoglimento.
È pur vero che, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, richiamato anche dalla Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (Ad. Plenaria, 09.12.2021, n.22), il solo criterio della vicinitas , pur radicando la legittimazione, non è di per sé sufficiente a dimostrare la sussistenza dell’interesse al ricorso, per il quale è invece necessaria l’allegazione e la prova di un pregiudizio specifico, concreto ed attuale derivante dall’atto impugnato.
Tuttavia, nel caso di specie, i ricorrenti non si sono limitati ad affermare la mera vicinanza all’opera, ma hanno dedotto uno specifico vulnus alla propria sfera giuridica, individuandolo nella compromissione della visuale panoramica e nella conseguente perdita di valore e godibilità dei propri immobili.
A tal proposito, la più recente e condivisibile giurisprudenza amministrativa, richiamata dalla difesa dei ricorrenti, ha avuto modo di precisare i contorni della tutela accordata in simili circostanze. Se è vero che non esiste un diritto soggettivo assoluto alla conservazione del panorama, è altrettanto vero che la sua compromissione può integrare quel pregiudizio differenziato che fonda l’interesse ad agire.
In particolare, il Consiglio di Stato ha chiarito che:
“ la visuale panoramica, anche se priva di una diretta protezione giuridica, può rappresentare una qualità che incide sulla migliore fruibilità dell’immobile e quindi sul suo valore economico e in questo senso, come ricordato dalla Adunanza plenaria, la sua compromissione può, in concreto, integrare i presupposti di un pregiudizio idoneo a configurare l’interesse a ricorrere, ma deve comunque trattarsi di un pregiudizio effettivo e “serio”: deve cioè trattarsi di una visuale effettivamente fruibile e connotata da evidenti, peculiari e qualificati profili di pregio, proprio per evitare che l’iniziativa giudiziaria finisca per essere piegata a fini meramente emulativi o comunque estesa sino a ricomprendere profili di danno meramente soggettivi, disancorati da dati di realtà (Consiglio di Stato, Sez. IV , 6 settembre 2024 n. 7464) ” (così Cons. Stato, Sez. IV, 25 settembre 2025 n. 7533).
Nel caso in esame, i ricorrenti hanno sufficientemente dimostrato, in punto di allegazione, la sussistenza di un simile pregiudizio “ serio ”. Hanno infatti evidenziato che l’antenna, alta circa 30 metri, si inserisce in un contesto paesaggistico di “ notevole bellezza ”, con affaccio diretto sul Lago di Como, peraltro in un’area sottoposta a vincolo paesaggistico ex lege ai sensi dell'art. 142, lett. c), del D.Lgs. n. 42/2004. La documentazione fotografica prodotta (docc. Ricorrenti nn.10, 15, 16, 17, 21, 22, 23) attesta in modo plastico l’intrusione visiva dell’imponente manufatto nel cono visuale goduto dalle loro abitazioni, alterando in maniera significativa la percezione di un paesaggio di riconosciuto pregio.
La lesione allegata non è dunque generica o astratta, ma si concretizza nella perdita di una qualità essenziale degli immobili dei ricorrenti, con potenziali e verosimili ricadute negative sia sulla loro godibilità sia sul loro valore di mercato. Come correttamente osservato dalla difesa dei ricorrenti, citando la giurisprudenza di questo stesso Tribunale, “ In considerazione della peculiarità e del riconosciuto pregio ambientale del luogo, deve ritenersi fonte di pregiudizio la diminuzione, per effetto di un’attività edilizia che si assume illegittima, del godimento della suggestiva visuale panoramica, che rappresenta, oltre a un bene in sé meritevole di tutela, anche un elemento di pregio e di maggior valore dell’immobile cui si riferisce ” (TAR Lombardia, Sez. IV, 28 marzo 2024 n. 938).
In questa prospettiva, non è necessario, in questa sede, accertare l’esatta intensità del pregiudizio, essendo sufficiente, ai fini della sussistenza dell'interesse a ricorrere, che la lesione sia stata prospettata in termini concreti e personali. In tale prospettiva: “ La circostanza che la compromissione del panorama avvenga anche solo in misura minima, parziale o marginale non vale a disconoscere la titolarità di un interesse da difendere in giudizio e, dunque, la stessa legittimazione ad agire, rilevando come unico valore la tutela del proprio bene, cui si correlano gli interessi giuridici di protezione che l’ordinamento riconosce a prescindere dalla consistenza materiale o economica dei medesimi ” (Cons. di Stato, Sez. IV, 02.07.2021, n. 5078).
In conclusione, i ricorrenti hanno adeguatamente allegato e documentato di subire un pregiudizio diretto, concreto e personale dall’atto impugnato, differenziando la propria posizione da quella della collettività e radicando così il proprio interesse all’annullamento del provvedimento autorizzativo.
Per le suesposte ragioni, le eccezioni preliminari di inammissibilità del ricorso devono essere respinte
Passando al merito, con il primo motivo di ricorso, i ricorrenti, in sintesi, lamentano la violazione dell’articolo 44, comma 5, del D.Lgs. n. 259 del 2003, nonché dei principi generali di pubblicità, trasparenza, collaborazione e buona fede di cui alla Legge n. 241 del 1990. Sostengono, in particolare, che l’amministrazione non avrebbe provveduto a pubblicizzare adeguatamente l’istanza di autorizzazione per la realizzazione della Stazione Radio Base, precludendo così alla popolazione locale e ai soggetti direttamente interessati la possibilità di partecipare al procedimento.
Il motivo è fondato e merita accoglimento.
L’articolo 44, comma 5, del Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. n. 259/2003), nel testo vigente all’epoca di adozione del provvedimento impugnato, stabiliva che “ Lo sportello locale competente provvede a pubblicizzare l'istanza, pur senza diffondere i dati caratteristici dell'impianto ”. Tale adempimento non costituisce una mera formalità procedimentale, bensì un presidio fondamentale posto a garanzia della trasparenza dell’azione amministrativa e del principio di partecipazione democratica al processo decisionale, specialmente in una materia di elevata sensibilità sociale come quella dell’installazione di impianti di telecomunicazione.
La giurisprudenza amministrativa ha costantemente affermato che la pubblicizzazione dell’istanza è un obbligo di natura sostanziale, la cui omissione inficia la legittimità del titolo autorizzativo conseguito. La ratio della norma è quella di consentire ai cittadini, e in particolare a coloro che per la loro prossimità all’impianto potrebbero subire un pregiudizio, di venire a conoscenza del procedimento e di apportare il proprio contributo partecipativo, presentando osservazioni o proponendo soluzioni alternative.
In tale prospettiva è stato chiarito che:
“ Nell’economia del procedimento di autorizzazione all’installazione delle infrastrutture per impianti radioelettrici, la pubblicizzazione dell’istanza non costituisce, infatti, un adempimento meramente formale, ma è funzionale all’attuazione di un principio di democraticità del processo decisionale che non consente deroghe di sorta .” (cfr. Cons. St., Sez. VI, 20.09.2023, n. 8436; Tar Campania, Napoli, Sez. VII, 13.05.2024 n. 3064).
Nel caso di specie, le amministrazioni resistenti non hanno fornito prova di aver posto in essere idonee forme di pubblicità. La difesa del Comune di Lierna, secondo cui la pubblicazione sarebbe avvenuta tramite il portale « impresainungiorno » del sito comunale (SUAP), non è dirimente. Come precisato da un consolidato orientamento giurisprudenziale, tale modalità di pubblicità non soddisfa il requisito di legge, in quanto il portale è primariamente destinato alle imprese per seguire l’iter delle proprie pratiche e non a consentire una facile consultazione da parte dei cittadini interessati. Il Consiglio di Stato ha infatti ritenuto inadeguata la pubblicazione su tale portale, argomentando che esso “ non è destinato a consentire l’eventuale partecipazione procedimentale ai cittadini interessati ” e che l’amministrazione avrebbe dovuto utilizzare “ canali che effettivamente avrebbero potuto essere consultati, senza particolari difficoltà, come la pubblicazione su quotidiani locali o su altri siti dell’Amministrazione liberamente consultabili ” (Cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. V ter , 30.05.2024, n.10960).
Né può trovare accoglimento la tesi difensiva delle parti resistenti e controinteressate, secondo cui il vizio sarebbe sanabile ai sensi dell'art. 21- octies , comma 2, della Legge n. 241/1990.
Ad avviso del Collegio, si tratta di norma non applicabile alla fattispecie, poiché non è possibile formulare una prognosi postuma sull’ irrilevanza dell'apporto partecipativo che i ricorrenti avrebbero potuto fornire. La mancata pubblicizzazione ha impedito ab origine qualsiasi forma di contraddittorio, rendendo impossibile stabilire se il contenuto del provvedimento finale avrebbe potuto essere diverso. La circostanza che i ricorrenti abbiano, seppur tardivamente, individuato siti alternativi dimostra la concretezza e la potenziale utilità del contributo che avrebbero potuto offrire se messi nelle condizioni di partecipare al procedimento. Come affermato dalla giurisprudenza, “ non è possibile formulare una sorta di prognosi postuma in ordine ai contenuti e alla valenza degli apporti partecipativi eventualmente garantiti da adeguate forme di pubblicità ” (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, n. 8436/23, cit.). Pertanto, l’omissione dell’obbligo di pubblicità si qualifica come un vizio sostanziale e non meramente formale del procedimento (Cons. di Stato, Sez. VI, 04.11.2025, n.8557)
Infine, risulta irrilevante il richiamo alla novella legislativa introdotta con la Legge n. 182 del 2025, che ha modificato l’art. 44, comma 5, del Codice, stabilendo che “ la mancata pubblicizzazione dell'istanza non è motivo di annullabilità del titolo autorizzativo espresso o tacito ” .Tale disposizione, entrata in vigore in data 18 dicembre 2025, è innovativa e successiva alla conclusione del procedimento autorizzativo in esame (avvenuta con determinazione del 1° agosto 2024) e, pertanto, non può trovare applicazione nel presente giudizio in ossequio al principio tempus regit actum . La legittimità dell’atto amministrativo deve essere valutata alla stregua della normativa vigente al momento della sua adozione.
Per le ragioni esposte, l’omessa pubblicizzazione dell'istanza costituisce un vizio di legittimità che determina l’annullamento del provvedimento impugnato.
Assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AB UN, Presidente
Giovanni Zucchini, Consigliere
UI TI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UI TI | AB UN |
IL SEGRETARIO