TAR Milano, sez. II, sentenza 20/03/2026, n. 1371
TAR
Sentenza 20 marzo 2026

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  • Accolto
    Violazione dell'obbligo di pubblicizzazione dell'istanza

    L'omessa pubblicizzazione dell'istanza, ai sensi dell'art. 44, comma 5, del D.Lgs. n. 259/2003, costituisce un vizio sostanziale del procedimento, in quanto viola i principi di trasparenza e partecipazione democratica. La pubblicazione sul portale 'impresainungiorno.gov.it' non è ritenuta idonea a garantire la conoscibilità da parte dei cittadini. Il vizio non è sanabile ai sensi dell'art. 21-octies della L. 241/1990, non potendosi escludere a priori l'utilità degli apporti partecipativi.

  • Accolto
    Violazione dei termini procedurali della conferenza di servizi accelerata

    La Corte ha ritenuto fondata l'eccezione relativa all'errata applicazione dei termini procedurali della conferenza di servizi accelerata, ma ha assorbito tale motivo in seguito all'accoglimento del primo motivo relativo alla mancata pubblicizzazione.

  • Accolto
    Eccesso di potere per carenza di istruttoria e difetto di motivazione in relazione ai vincoli paesaggistici e storico-culturali

    La Corte ha ritenuto fondata l'eccezione relativa alla carenza di istruttoria in relazione ai vincoli, ma ha assorbito tale motivo in seguito all'accoglimento del primo motivo relativo alla mancata pubblicizzazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Milano, sez. II, sentenza 20/03/2026, n. 1371
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
    Numero : 1371
    Data del deposito : 20 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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