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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/11/2025, n. 8755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8755 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
III SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli in funzione di Giudice del lavoro dott. Paolo Coppola all' udienza del 26/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 27569 del R.G. anno 2024 tra nato a [...] il [...] rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale Biondi, Parte_1 giusta procura depositata telematicamente
RICORRENTE
Contro
con sede in Napoli, in persona dell'amministratore delegato e Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Antonella Loiacono, giusta procura depositata telematicamente
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISONE
Con ricorso depositato in data 13/12/2024 il ricorrente conveniva in giudizio Controparte_1
esponendo:
[...]
- di essere stato assunto dalla dal 03/02/2003 con contratto di lavoro Controparte_2 subordinato a tempo indeterminato nell'Area professionale 3ª - Area Operativa amministrazione e servizi, con qualifica di Collaboratore d'Ufficio (parametro 175) ai sensi del CCNL Autoferrotranvieri e mansioni di Addetto all'Area Ingegneria e Sicurezza;
- di essere stato incaricato di plurime attività nel corso della carriera, tra cui quella di responsabile del contratto di servizio di pulizie di tutti i siti (2005), nonché di CP_2 responsabile di esercizio degli impianti ad uso della tratta Vanvitelli - Materdei della Linea 1
(2004);
- di essere stato inquadrato con decorrenza dal 01/06/2006 nell'Area professionale 2ª - Area operativa amministrazione e servizi, con la qualifica di Coordinatore di Ufficio, parametro
205;
- di essere stato assegnato, con decorrenza dal 01/06/2012, al settore Manutenzione opere civili della struttura trasporti metropolitane e funicolari (TMEF);
- di essere nominato dal 12/07/2013 quale soggetto sub-responsabile ai sensi del D.lgs. 231/01, con proseguimento anche presso la convenuta subentrata per effetto della fusione per incorporazione di Controparte_2
- di essere stato nominato direttore di esecuzione per i contratti di manutenzione del verde per i siti metropolitane L1 e L6, delle 4 funicolari e di alcuni parcheggi, nonché direttore di esecuzione del contratto di derattizzazione e disinfestazione delle stesse, oltre ad essere responsabile di impianto per il contratto di pulizia per le stazioni ed impianti fissi di metropolitana per le linee L1 e L6;
- di aver sostituito in più occasioni altri responsabili di esercizio (comunicazioni del 7/06/2015
e 31/10/2017);
- che dal 14/06/2017, oltre a tali mansioni, aveva svolto anche le mansioni assegnate al collega avente parametro 230; Controparte_3
- che infatti con O.S. del 14/06/2017 era stato nominato Responsabile di impianto per la pulizia delle stazioni e degli impianti fissi di Metropolitane in sostituzione del collega, andato in pensione;
- di aver svolto attività di Direttore di Esecuzione del contratto n. 220092/22/C e
220764/2022/O (relativi al servizio di lavaggio delle gallerie della Linea 1, nonché ai servizi di bonifica, derattizzazione);
- di essere in possesso di abilitazione all'espletamento delle funzioni di Responsabile di
Esercizio di impianti di categoria C;
- di essere stato nominato dal Dirigente comunale il 29/11/2022 Direttore dell'Esecuzione del
Contratto (DEC), per il rinnovo degli impianti di sollevamento della tratta Vanvitelli-Piscinola della Linea 1 della metropolitana di Napoli;
- che in qualità di tecnico abilitato e Responsabile di Esercizio aveva effettuato le verifiche necessarie in data 19/12/2022 basandosi sulle prove e verifiche eseguite il giorno precedente dalla ditta manutentrice degli impianti;
- di essersi occupato di asseverare il buono stato di conservazione e di manutenzione degli impianti, nonché il funzionamento dei dispositivi di sicurezza (freni, segnaletica, comandi, ecc.), esprimendo il parere favorevole all'utilizzo in pubblico esercizio fino al 16/06/2023 degli impianti;
- che in considerazione delle responsabilità e delle attività svolte in relazione alla sicurezza degli impianti la convenuta aveva comunicato che a partire dal 01/12/2011, sarebbe stata corrisposta un'indennità di posizione mensile di 250 euro lordi, in via eccezionale e temporanea, in aggiunta alla retribuzione ordinaria;
- di aver percepito tale indennità;
- che tale erogazione era determinata dalla funzione di responsabile impianti di esercizio, dal Contr numero di impianti gestiti e al loro peso
- che con O.S. del 16/09/2015, la convenuta aveva disciplinato i compensi per i dipendenti con funzioni di "Responsabile di esercizio" o di "Assistente tecnico" per gli impianti di sollevamento;
- che la normativa vigente obbligava comunque alla nomina di "Responsabile di esercizio;
- che sul punto, il per gli impianti cittadini di proprietà, gestiti direttamente Controparte_5 aveva previsto un'indennità per il Responsabile di Esercizio in possesso della laurea in
Ingegneria pari al 20% dello stipendio contrattuale lordo, incrementabile al 70% dello stipendio contrattuale lordo se vengono gestiti n. 20 impianti;
- che pertanto doveva essere applicato tale trattamento ovvero quello di cui al Tariffario
Professionale dell' approvato dal Parte_2
il quale prevede una tariffa calcolata con una formula Controparte_6 che include una quota base, il rimborso spese e le vacazioni o diaria;
- che tale tariffario aveva previsto una quota base variabile in base alla categoria e dimensione dell'impianto e a diversi coefficienti correttivi (durata del servizio, complessità dell'impianto, numero di impianti gestiti, vetustà);
- di aver promosso reclamo gerarchico al fine di rivendicare il diritto all'assegnazione della qualifica di Professional (230) a decorrere dal 14 giugno 2017 ed al pagamento delle differenze nonché al fine di rivendicare, in virtù del principio di correttezza e buona fede nell'esecuzione dei rapporti contrattuali, il giusto compenso per le funzioni di responsabile di esercizio;
- di non aver ricevuto, tuttavia, alcuna risposta dall'azienda.
Tanto premesso e richiamate le norme di settore, D.M. 18 settembre 1975, D.M. 18 febbraio 20111 e
D.M. nn. 1533 e 23 del 1985, chiedeva che questo Giudice volesse:
• Accertare e dichiarare che il ricorrente, dal 14/06/2017 o dal diverso periodo accertato ad oggi, ha espletato ed espleta le mansioni corrispondenti al superiore profilo professionale di
“Professional” (parametro 230) di cui al CCNL Autoferrotranvieri applicato in azienda;
• Accertare e dichiarare, altresì, il diritto della ricorrente all'inquadramento, ai sensi del comma 1° dell'art. 18 dell'All. A al R.D. n. 148/1931, a decorrere dal 14/12/2017, o dal diverso periodo dichiarato di giustizia, nel superiore profilo professionale di “Professional” (parametro 230) di cui al CCNL Autoferrotranvieri applicato in azienda;
• Per l'effetto condannare la parte resistente al pagamento in favore dell'istante delle differenze tra la retribuzione spettante in virtù dell'espletamento delle mansioni superiori di “Professional”
(parametro 230) di cui al CCNL Autoferrotranvieri applicato in azienda e la retribuzione di fatto percepita dall'istante, da liquidarsi in separata sede, oltre gli interessi nella misura legale e il maggior danno subito dall'istante per la diminuzione di valore del suo credito, a norma dell'art. 429 c.p.c.;
• Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire un compenso proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato come Responsabile di Esercizio e per l'effetto condannare la parte resistente a pagare al ricorrente la somma di € 115.459,20 oltre interessi e rivalutazione, in applicazione del Tariffario Professionale dell' Parte_2
approvato dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri, che disciplina la tariffa
[...] professionale da applicare ai Direttori di Esercizio, ai Responsabili di Esercizio e agli assistenti
Tecnici di Impianti ascensori e scale mobili in servizio pubblico. Parte_2
• Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA ed attribuzione ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto avvocato, che ne è creditore.
La convenuta si costituiva in giudizio con memoria depositata in data 28.02.2025 con la quale, previa illustrazione della storia societaria e delle attività svolte nel periodo precedente a quello oggetto di causa, resisteva alle opposte pretese eccependo la prescrizione quinquennale stante la stabilità reale del rapporto, e deducendo nel merito:
- che il ricorrente dal 2017 si era limitato a dare esecuzione ai contratti, ossia redigere i verbali di consegna, comunicare con i reparti operativi per effettuare gli interventi, comunicare la sospensione del servizio, curare lo svolgimento delle attività previste da ciascuno di essi entro i tempi e le fasi previste;
- che il ricorrente era stato nominato Direttore di Esecuzione per i contratti di derattizzazione e disinfestazione e i contratti di manutenzione del verde, mentre per i contratti di pulizia il ricorrente era responsabile di impianto con attività di supporto al Direttore di Esecuzione,
(Ing. ), responsabile delle decisioni;
Per_1
- che i contratti di servizio avevano una durata di 1-2 anni e il ricorrente aveva svolto solo un'attività di verifica della regolarità degli interventi, senza alcun potere decisionale e svolgendo un'attività di mera esecuzione;
- che il ricorrente, dal mese di settembre 2021, aveva organizzato e autorizzato lo svolgimento dell'attività di controllo del dipendente , mansione prevista dal parametro 205, profilo Pt_3
Coordinatore di Ufficio, CCNL Autoferrotranvieri 27.11.2000;
- che l'incarico formale di “responsabile di esercizio” di specifici impianti di sollevamento non aveva rilevanza ai fini dell'inquadramento contrattuale, quanto piuttosto le mansioni concretamente svolte;
- che l'indennità mensile di € 250,00 corrisposta dall'1.12.2011 poi aumentata a € 400,00 dal
2023 era volta a compensare la responsabilità formale derivante dalla designazione di
“responsabile di esercizio” delegato per i vari impianti di sollevamento, la reperibilità gli è invece sempre stata retribuita a parte;
- che la nomina di “sostituto responsabile di esercizio” dell'Ing. , per le scale mobili Per_2
e gli ascensori della stazione Municipio, si inquadra nell'obbligo di legge ex art. 91 d.P.R.
753/1980, ma non consisteva in una sostituzione nello svolgimento delle mansioni assegnategli;
- che la sostituzione di un lavoratore avente diritto alla conservazione del posto non determinava l'inquadramento superiore ex art. 2103 c.c. e art. 18 All. A R.D. 148/1931;
- che la responsabilità dell'esercizio del trasporto pubblico ferroviario era imputata alla dirigenza pro tempore, indipendentemente dagli incarichi formali conferiti ai sottoposti in forma delegata;
- che il Responsabile di Esercizio era preposto agli ascensori e alle scale mobili, ossia impianti di livello inferiore (di categoria C e D) ai sensi dell'art. 2 comma 15 D.M.18.2.2011;
- che per quanto riguarda l'indennità di posizione, la resistente essendo una società di diritto privato, non applicava i regolamenti comunali come previsto dall'art. 19 D.Lgs. 175/2016; - che il superiore inquadramento nel parametro 230 dei colleghi di lavoro indicati in ricorso
(come il EO. ) era dipeso unicamente dalla maggiore ampiezza e rilevanza CP_3 delle mansioni svolte dagli stessi rispetto a quelle assegnate al ricorrente;
- che soltanto alcune delle mansioni svolte dal geom. erano svolte dall'istante, dal CP_3 momento della quiescenza;
- che in realtà non si comprendeva quali fossero le mansioni concretamente riconducibili al parametro 230, trattandosi, quella in ricorso, di mera elencazione;
- che nell'ambito degli appalti pubblici il Direttore dell'Esecuzione, svolgeva mere funzioni esecutive-operative, e in particolare in data a 27.11.2017 l'Ing. aveva ricevuto Pt_1 Contr dall'allora Amministratore Unico di il nulla osta per lo svolgimento dell'incarico di
Direttore di Esecuzione del contratto n.170634/2017/C per la manutenzione delle aree verdi;
- che in particolare l'istante si era occupato del coordinamento degli interventi, interfacciandosi con le aziende appaltatrici, senza alcun margine di autonomia o di decisione;
- che tanto poteva dirsi per il contratto di lavaggio delle gallerie;
- che in questo caso, il compito del Direttore di Esecuzione era emettere gli ordini di servizio necessari affinché gli uffici operativi delle singole stazioni potessero permettere l'effettuazione delle attività di lavaggio previste dal contratto;
- che pertanto il parametro 205 era più che congruo rispetto al superiore parametro 230, caratterizzato da ampia autonomia per la soluzione di problemi di notevole complessità, i quali non risultavano neppure allegati;
- che la domanda di differenze retributive per aver ricoperto la qualifica di Responsabile di
Esercizio dal 2004 era infondata posto che si tratta di figura diversa da quella del Direttore di
Esercizio, in quanto, nel secondo caso, la responsabilità è relativa soltanto ad impianti di
Categoria D, nello specifico scale mobili e ascensori;
- che quello di Responsabile di Esercizio era un ruolo inferiore, in quanto, inoltre, la previsione dell'art. 4, comma 4 D.M.18.2.2011 aveva previsto che le funzioni di Responsabile dell'Esercizio potevano essere svolte anche da un dipendente con le funzioni di macchinista;
- che il ricorrente, ove indicato formalmente quale “responsabile di esercizio” di un impianto di sollevamento, doveva preoccuparsi esclusivamente di monitorarne il corretto funzionamento e di segnalare, all'occorrenza, le eventuali necessità manutentive agli enti aziendali preposti, proprio al fine di evitare l'interruzione del relativo servizio;
- che rispetto al compenso, lo stesso non poteva essere parametrato sulla base di un tariffario per liberi professionisti essendo il ricorrente un lavoratore subordinato;
- che, pur anche riconoscendo il parametro 230, l'istante non aveva interesse ad agire in quanto l'indennità di posizione percepita dal 2015 a maggio 2023, nella misura di 250,00 euro lordi per 14 mensilità, nonché quella percepita da giugno 2023 pari a 400,00 euro lordi per 14 mensilità, aveva superato la differenza retributiva esistente tra il parametro 205 e il parametro
230.
Tanto premesso concludeva per l'integrale rigetto del ricorso con vittoria di spese e competenze del giudizio. Alla udienza del 26/11/2025 questo Giudice pronunciava sentenza con lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto alle parti presenti in udienza.
*****
L'istante propone due domande, l'una per il riconoscimento dell'espletamento e del diritto alle mansioni superiori, dal parametro 205 al 230 (dal 14/06/2017) e l'altra per ottenere l'indennità di posizione secondo quanto liquidato dal ovvero secondo il Tariffario Professionale Controparte_5 dell' (che sarebbe più favorevole rispetto alla Parte_2 Contr tariffa applicata da ), quantificata in ricorso.
La seconda è palesemente da rigettare: infatti fa riferimento a mansioni ed attività previste dal D.
Min. Trasporti 05/06/1985, n. 1533 e la tariffa pretesa (doc 30 del ricorrente) testualmente indica
(punto 3) che retribuisce attività indicate nel suddetto decreto. Invero tale decreto è abrogato a decorrere dal 15.3.11 posto che il Decreto 18 febbraio 2011 del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, pubblicato in GU Serie Generale n.48 del 28-02-2011 ha previsto all'art 21 detta abrogazione.
Venendo alle mansioni superiori, l'interesse ad agire lo stesso palesemente sussiste posto che l'inquadramento in mansioni superiori non ha reflessi meramente economici, ma attiene al diritto allo svolgimento delle stesse e consente la tutela del minimo retributivo connesso all'inquadramento anche in ipotesi di eliminazione di indennità, superminimi e/o maggiorazioni retributive che dir sui voglia.
Quanto alla prescrizione, la Corte di cassazione con sentenza n. 15540/2016 ha risolto la questione relativa al campo di applicazione della disciplina in esame, pur dando atto della non omogeneità delle decisioni intervenute circa la permanenza o meno della disciplina speciale stabilita per il settore degli autoferrotranviari di cui al detto R.D. n. 148 del 1931.
Ad avviso della Corte: “… emerge… un quadro di insieme assai composito, non sempre coerente, in cui si privilegia ora un'interpretazione restrittiva, che riconosce e accentua la "specialità" del rapporto per affermare l'applicazione tout court delle norme del regio decreto, ora un'interpretazione evolutiva e "storicamente adeguata" che, pur continuando ad affermare la sopravvivenza nel nostro ordinamento del regio decreto, ne attenua le differenze rispetto alla disciplina generale, per sottoporre a quest'ultima il rapporto di lavoro degli autoferrotranviari".
Invero il principio secondo il quale la disciplina del rapporto di lavoro del personale autoferrotranviario, di cui al citato R.D. n. 118 del 1931, per le garanzie di stabilità e di congrua retribuzione assicurate ai lavoratori, in certo qual modo assimilati ai dipendenti pubblici (Cfr. al riguardo Cass. 9 agosto 2002 n. 12119) costituisce un corpus compiuto ed organico ha subito una progressiva "devitalizzazione" ( Cass. S.U. 13 gennaio 2005 n. 460) per effetto di vari interventi legislativi succedutisi nel tempo.
Tra questi interventi si possono annotare, tra quelli più incisivi, la legge 22.9.1960 n. 1054 che ha previsto per le aziende di modeste dimensioni con meno di 26 dipendenti l'operatività, in materia disciplinare degli autoferrotranviari, del regime privatistico;
la trasformazione dell'azienda delle
Ferrovie dello Stato prima in ente pubblico economico e poi in società per azioni;
la legge 12 luglio
1988 n. 270 il cui art. 1, c. 2 la quale ha stabilito che a decorrere dal novantesimo giorno dalla sua entrata in vigore "...le disposizioni contenute nel regolamento allegato al R.D. 8 gennaio 1931, n.
148, ivi comprese le norme di legge modificative, sostitutive od aggiuntive a tale regolamento potevano essere derogate dalla contrattazione nazionale di categoria ed i regolamenti d'azienda non potevano derogare ai contratti collettivi"; l'art. 6, comma 17 0 , del d.l. 20 maggio 1993, n. 148, convertito in legge 19 luglio 1993, n. 236, nel testo risultante dalla modifica introdotta dall'art. 7 del d.l. 23 ottobre 1996, n. 542, convertito in legge 23 dicembre 1996, n. 649, che ha aggiunto nell'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, il comma 4-bis, il quale ha previsto che "Le disposizioni in materia di mobilità ed il trattamento relativo si applicano anche al personale il cui rapporto sia disciplinato dal r.d. 8 gennaio 1931, n. 148, che sia stato licenziato da imprese dichiarate fallite, o poste in liquidazione, successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge"; la c.d. privatizzazione del pubblico impiego con la connessa sua contrattualizzazione;
la legge del 15 maggio 1997 n. 127 che ha sancito la possibilità, per gli enti locali, di trasformare, con procedure semplificate, l'azienda "speciale" costituita ai sensi della legge n. 142 del 1990, in società per azioni.
A fronte di questo avvicinamento legislativo della regolamentazione del rapporto di lavoro degli autoferrotranviari al regime privatistico è corrisposto un orientamento giurisprudenziale sempre meno ancorato al regime speciale previsto dal R.D. n. 148 del 1931 di cui è espressione emblematica la pronuncia di queste Sezioni Unite del 13 gennaio 2005 n. 460 cit. che, nel dichiarare la giurisdizione del giudice ordinario nelle controversie relative alle sanzioni disciplinari per gli addetti al servizio pubblico di trasporto in concessione, attribuite al giudice amministrativo dall'art. 58 del R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, allegato A), hanno affermato l'implicita abrogazione per incompatibilità, sin dall'operatività della disposizione originaria dell'art. 68 del D.Lgs. 3 febbraio
1993, n. 29, della giurisdizione del giudice amministrativo prevista dal citato art. 58, hanno, altresì, sottolineato, come rimarcato nella ordinanza di rimessione n. 13825 del 2015 cit., come la
"disomogeneità" o "incoerenza" del sistema "non riguarda solo la giurisdizione in materia disciplinare, ma l'intero rapporto di lavoro, ancora disciplinato da un corpus di norme che sembra aver resistito a qualunque riforma e modificazione, pur notevole, intervenuta nel nostro ordinamento giuridico dal lontano 1931 per concludere, poi, che non è "più attuale l'esigenza di far convivere- attraverso la predisposizione di un'unica disciplina - la tutela degli interessi generali, collegati al buon funzionamento del servizio, con quelli particolari, propri del contratto di lavoro che legittimava la previsione di una duplice competenza giurisdizionale".
A siffatto pronunciamento sono seguite, poi, altre decisioni di legittimità che hanno per così dire portato avanti questa operazione di avvicinamento al regime privatistico.
Così si è sancito che: in virtù della forza espansiva di cui sono dotate, le disposizioni di cui all'art. 18 della legge 20 maggio 1970 n. 300 si applicano a tutte le ipotesi di invalidità del recesso del datore di lavoro, qualora non assoggettate ad una diversa e specifica disciplina e, quindi, anche al licenziamento degli autoferrotranvieri invalido per inosservanza delle norme di cui ai primi tre commi dell'art. 7 della suddetta legge, non essendo a ciò di ostacolo la speciale disciplina della destituzione, di cui all'art. 45 del r.d. n. 148 del 1931 ( Cass. 10 luglio 2012 n. 11547) … in ipotesi di svolgimento di mansioni superiori da parte di autoferrotranvieri, pur non applicandosi l'art. 2103 cod. civ. sulla cosiddetta promozione automatica, ma vigendo ancora l'art. 18 dell'allegato A del r.d. n. 148 del 1931, la pluriennale copertura del posto da parte del lavoratore con qualifica inferiore è elemento presuntivo della relativa vacanza, dell'assenza di una riserva datoriale di provvedervi mediante concorso e dell'idoneità del dipendente all'esercizio delle superiori mansioni con la conseguenza che, in linea con l'attenuazione della specialità del rapporto di lavoro in questione e col graduale avvicinamento della sua disciplina a quella del rapporto di lavoro privato, al lavoratore può riconoscersi, in ragione del suddetto elemento indiziario, il diritto al superiore inquadramento
(Cass.8 giugno 2012 n.9344).
Le richiamate e più significative decisioni di questa Corte intervenute nella materia in esame, pur affrontando, con riferimento ai singoli istituti trattati, il rapporto tra disciplina speciale e disciplina generale in maniera non omogenea, nel senso che accanto ad una tesi che muove dal presupposto di un superamento della specialità della disciplina di cui al R.D. n. 148 del 1931 vi è quella che si radica sull'esigenza di una integrazione della disciplina speciale attraverso il ricorso ai principi fondamentali acquisiti nel sistema strettamente privatistico, nel risolvere i casi concreti sostanzialmente si attengono alla regula iuris secondo la quale il richiamato regio decreto non può considerarsi abrogato se non nelle parti che regolamentano il rapporto di lavoro in maniera incompatibile con il sistema in generale…
Analogamente nella sentenza n. 11547 del 2012 si è ritenuta l'applicabilità della tutela reintegratoria al rapporto di lavoro di cui trattasi in virtù della forza espansiva di cui sono dotate le disposizioni di cui all'art. 18 della legge 20 maggio 1970 n. 300. Così anche nella richiamata pronuncia n. 11543 del 2012 si è predicata l'interpretazione dell' art. 53, comma 2, all. A del R. D.
n. 148 del 1931 alla stregua di quella che è allo stato la disciplina universalmente applicabile a tutti i rapporti di lavoro alle dipendenze sia di privati che di pubbliche amministrazioni, vale a dire l'art. 7, in particolare commi 2 e 3 della L. n. 300 del 1970, cui si è uniformato il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55 e poi l'art. 55-bis del medesimo legislativo post novella di cui al D.Lgs. n. 150 del 2009. Anche nella precitata decisione n.9344 del 2012, pur facendosi salva la speciale disciplina di cui l'art. 18 dell'allegato A del r.d. n. 148 del 1931, si è postulata una sua interpretazione alla luce dell'art. 2103 cod. civ. in materia di c.d. promozione automatica.
La giurisprudenza di questa Corte, che ha affrontato la problematica in esame, non postula, pertanto, un abrogazione tout court della speciale disciplina di cui al R.D. n. 148 del 1931, bensì la necessità di integrare o sostituire i singoli istituti nell'ipotesi in cui la relativa specifica regolamentazione risulti incompatibile con il sistema in generale e tanto proprio tenuto conto del progressivo avvicinamento del sistema dei trasporti pubblici e del relativo rapporto di lavoro al regime privatistico, della contrattualizzazione del pubblico impiego e, soprattutto, dall'immanenza nel nostro ordinamento giuridico, con riferimento al rapporto di lavoro, di principi fondamentali anche di livello comunitario che devono presiedere nell'esegesi delle norme disciplinanti qualsiasi rapporto di lavoro…
Di tal che, dall'esame della disciplina di settore permane un metus in capo al lavoratore autoferrotranviere per effetto delle modifiche dell'art. 18 St. lav.
Ciò comporta l'applicazione del consolidato orientamento di cui alla sentenza n. 26246 del 06/9/2022 della Corte di cassazione (e nn. 29831/2022; 30957/2022; 30958/2022; 30957/2022; 36066/2022 e n. 36108/2022) posto che il rapporto di lavoro non è assistito da un regime di stabilità, sicché, il termine di prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro, il quale è tutt'ora in corso.
Con riferimento alle mansioni superiori i dipendenti di imprese esercenti pubblici servizi di trasporto in concessione sono tuttora assoggettati alla speciale disciplina prevista dal regolamento di cui all'all.
A al R.D. n. 148 del 08/01/1931 (cfr. anche Cass. sent. 11263/2001 e più di recente Cass. sent.
n.17630/2015).
Ai sensi dell'art 18 del regolamento di cui al R.D. 148/31 I1 direttore dell'azienda può adibire temporaneamente gli agenti stabili a funzioni di grado superiore a quello di cui sono provvisti, ma è tenuto, dopo trascorsi sei mesi di reggenza in un anno, a deliberare la promozione effettiva, sempre che vi sia la vacanza del posto.
Durante la reggenza è dovuta un'indennità pari alla differenza tra la paga o stipendio inerente alla qualifica del grado superiore e la paga o stipendio effettivamente percepito dall'agente.
…..
Per i posti da coprirsi mediante esame, 1a reggenza non dà diritto alla nomina e deve essere limitata al periodo strettamente necessario per l'espletamento del concorso.
Ne deriva che la reggenza può essere prevista per mesi 6, necessita di provvedimento formale, vuole la promozione obbligatoria decorsi sei mesi ove vi sia vacanza in organico. Detta disposizione è derogabile dalla contrattazione collettiva (Le disposizioni dell'Allegato A (artt. 1 e 18) al r.d. 8 gennaio 1931, n. 148, che, in tema di rapporto di lavoro degli addetti a pubblici servizi di trasporto, condizionano il diritto alla promozione del dipendente addetto a mansioni superiori, alla sussistenza dell'ordine scritto del direttore dell'azienda, non sono state abrogate dall'art. 1 della legge 12 luglio
1988, n. 270, essendosi tale norma limitata a prevederne la derogabilità ad opera di disposizioni della disciplina collettiva nazionale di categoria: Sez. L, Sentenza n. 12871 del 12/07/2004; Sez. L,
Sentenza n. 20010 del 17/10/2005).
Sul punto la giurisprudenza (Cass. Sez. Lavoro, sent. n. 9344/2012) ha affermato che nell'ambito del rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri il lavoratore, il quale rivendica una qualifica superiore in ragione delle mansioni svolte di fatto, ha l'onere di dimostrare la ricorrenza delle condizioni previste dall'art. 18, all. A al R.D. n. 148 del 1931, ovvero dall'art. 9, legge n. 30 del 1978, e cioè, rispettivamente: l'esistenza della vacanza del posto e di un ordine scritto del direttore dell'azienda di svolgere dette mansioni, ovvero il superamento di una prova selettiva, cui, a tutela della unità strutturale ed organica della stessa azienda, è subordinata la promozione.
Inoltre, un'eventuale “pluriennale copertura del posto da parte del lavoratore con qualifica inferiore
è elemento presuntivo della relativa vacanza, dell'assenza di una riserva datoriale di provvedervi mediante concorso e dell'idoneità del dipendente all'esercizio delle superiori mansioni. Ne consegue che, in linea con l'attenuazione della specialità del rapporto di lavoro in questione e col graduale avvicinamento della sua disciplina a quella del rapporto di lavoro privato, al lavoratore può riconoscersi, in ragione del suddetto elemento indiziario, il diritto al superiore inquadramento” (cfr. anche Cass. sent. n. 7702/2003; Cass. sent. n. 5795/2013; n. 27859/2013; n. 14476/2013).
Nel caso di specie aver ricoperto e di ricoprire all'attualità il ruolo di responsabile di esercizio (che non è previsto dal CCNL richiamato bensì dal DPR 753/1980 e dal decreto ministeriale 1533 del 1985, integrato e sostituito dal D.M. 18.02.2011) non comporta di per sé la collocazione in un inquadramento contrattuale superiore, se questa funzione non integra le mansioni che sono espressamente previste per il livello contrattuale rivendicato, ovvero per il parametro 230, caratterizzato da un attività avente “ampi margini di autonomia per la soluzione di problemi di notevole complessità”.
Il parametro Professional (230) del CCNL in atti comprende i “Lavoratori che, con un'elevata competenza professionale, operano con ampi margini di autonomia per la soluzione di problemi di notevole complessità. Capo unità organizzativa amm./tecnica (230) Lavoratori che gestiscono, con margini di discrezionalità ed autonomia, strutture organizzative e relative risorse, pianificando attività ed interventi, controllando l'andamento degli stessi e dei relativi risultati con notevoli competenze in merito alla soluzione di problemi connessi alla gestione delle risorse umane, tecniche e/o finanziarie a loro affidate.
Di contro il parametro 205 è previsto nell'area professionale 2°. In essa vo sono i lavoratori che svolgono mansioni di coordinamento e specialistiche ovvero i lavoratori che svolgono attività richiedenti competenze tecnico/specialistiche e/o gestionali finalizzate alla realizzazione di processi produttivi. Tali attività possono essere svolte sia attraverso il coordinamento di specifiche unità organizzative sia attraverso l'applicazione di competenze tecnico/specialistiche che richiedono un adeguato livello di professionalità.
All'interno di questa area professionale è prevista l'Area operativa: Amministrazione e Servizi.
In tale area operativa è previsto, al Parametro 205, il profilo professionale di Coordinatore di ufficio:
Lavoratori che, in possesso di adeguate competenze gestionali, coordinano con margini di discrezionalità ed iniziativa unità operative funzionali di tipo tecnico/amministrativo con relativa responsabilità sui risultati.
Nel medesimo parametro è inquadrato il Capo Unità Tecnica (area manutenzione, impianti ed officine) ovvero “Lavoratori che, in possesso di adeguate competenze tecniche e gestionali, con margini di discrezionalità e di iniziativa e con relativa responsabilità sui risultati, gestiscono unità operative di tipo tecnico, fornendo anche un contributo operativo diretto”.
Invero la differenza tra i due parametri consiste nella esistenza per il solo parametro 230, di gestione con margini di autonomia (non solo con discrezionalità) di strutture organizzative e non unità operative, con pianificazione di attività ed interventi (il controllo dei risultati è insito in entrambe le figure), con competenze in merito alla soluzione di problemi connessi alla gestione delle risorse umane, tecniche e/o finanziarie a loro affidate
Venendo alla prova testimoniale, il teste dipendente della convenuta dal Testimone_1
1997, tecnico operativo addetto alla struttura opere civili diretto dal ricorrente, in tale struttura dall'1/10/2021, ha riferito che il ricorrente si occupa delle ditte che vengono ad operare sulle linee 1
e 6 della metropolitana, ed in specie ditte di pulizia, derattizzazione e cura del verde. A tal fine invia me ed un altro collega a verificare l'andamento degli appalti. In ipotesi di interventi non realizzati ad opera d'arte da parte delle ditte ovvero di necessità specifiche avvisiamo il ricorrente che si interfaccia con le ditte e con gli enti preposti alle autorizzazioni (ad es. taglio alberi) per risolvere il problema. Anche in caso di necessità di applicare penali comunichiamo con il ricorrente, ma non so come proceda poi la pratica. Il ricorrente si occupa anche degli impianti di sollevamento delle stazioni ed in particolare viene avvisato di eventuali anomalie e necessità di interventi. A seguito di ciò mi è capitato di vedere il ricorrente recarsi sugli impianti, dialogare con i tecnici della manutenzione che lui ha avvisato. Se l'impianto è rotto il ricorrente dispone il blocco dello stesso.
Ho visto il ricorrente scrivere capitolati d'appalto, ma non so dire questa redazione in cosa consistesse”.
Orbene il dialogo con le ditte e la applicazione di penali non realizza pianificazione di attività ed interventi bensì solo margini di discrezionalità tecnica con responsabilità dei risultai (della verifica degli appalti).
Il teste , dipendente della convenuta dal 2003, responsabile delle opere Testimone_2 civili dal 2006/2007, ha riferito: Il ricorrente è nel mio settore e si occupa del settore pulizie, derattizzazione, verde. Per la gestione di tali settori però dipende direttamente dal direttore dei servizi. Il ricorrente si occupa altresì di opere civili ed in particolare di manufatti delle stazioni, gallerie e viadotti. Il ricorrente si occupa di ispezioni di stazioni, gallerie e viadotti coadiuvandomi in questa attività. In particolare, le ispezioni le facciamo assieme dividendoci i pezzi di manufatti da verificare. Redigiamo un verbale a doppia firma che inviamo al direttore di esercizio;
ogni tre anni il verbale è firmato anche dall'organo ministeriale di controllo che verifica assieme a noi i manufatti. In ipotesi emergano necessità di lavori il verbale ha una corsia accelerata. Se sono lavori urgenti verifichiamo assieme l'urgenza ed io effettuo un ordine di esercizio che chiamiamo “RDA”
(richiesta di acquisto) che effettuo sentito il direttore di esercizio. A volte il geometra che è alle mie dipendenze coadiuva il ricorrente nella sua attività connessa al verde, derattizzazione e impianti di sollevamento. Il ricorrente redige per queste attività il capitolato tecnico dell'appalto e tiene la contabilità dei lavori redigendo e firmando i vari SAL mensili. Per gli impianti di sollevamento il ricorrente dispone il fermo in ipotesi di rotture, dispone i lavori da svolgere e firma le RDA”. Orbene la ispezione di stazioni , gallerie e viadotti non realizza pianificazione di attività ed interventi bensì solo margini di discrezionalità tecnica con responsabilità dei risultai (della verifica degli appalti); analoghe sono le conclusioni, come appare evidente, per contabilità dei lavori e SAL. Per la redazione dei capitolati tecnici degli appalti si dirà in appresso. Contr
Il teste dipendente della convenuta dal 2013 transitato in da Tes_3 CP_2 impiegato addetto alla manutenzione opere civili ha riferito che il ricorrente è il suo superiore gerarchico., come capo unità. Ha ricordato che attualmente, vi sono 6 unità sottoposte gerarchicamente al ricorrente. Da circa il 2014 sono nell'unità dove c'è il ricorrente. Quando io sono arrivato in questa unità per 5-6 mesi c'era anche il sig. che aveva un profilo di CP_3 quadro intermedio ed era superiore gerarchico del ricorrente. Al pensionamento del CP_3 la attività dello stesso è stata svolta dal ricorrente anche con firma della medesima tipologia di atti.
Si trattava di attività relativa a gestione amministrativa e contabile dei contratti di pulizia delle stazioni e di alcuni uffici come il deposito, pulizie dei giardini e servizi legati a disinfestazioni e derattizzazioni. Teneva la contabilità dei lavori, applicava le penali ai suddetti contratti, effettuava le contestazioni. Il ricorrente, ovvero qualcuno di noi dell'ufficio che veniva delegato, ci recavamo sui luoghi dell'appalto e verificavamo la corrispondenza dei lavori al capitolato tecnico. Se vi erano delle difformità le documentavamo e le inviavamo al ricorrente che procedeva come detto ad emettere le sanzioni o comunque per gli atti conseguenti. Il ricorrente si è occupato anche degli impianti di sollevamento delle stazioni o degli uffici. Il ricorrente quale responsabile di esercizio da il via libera al funzionamento degli impianti ed in genere degli apparati. In ipotesi di malfunzionamenti viene chiamata la ditta di manutenzione ma è comunque il ricorrente il responsabile dell'intervento, quale responsabile di esercizio. Per tale ragione si è anche recato sui cantieri, dialogando con i tecnici che intervenivano. è il ricorrente che statuisce se un impianto può funzionare o meno indipendentemente da chi abbia materialmente chiamato le ditte di manutenzione o sia interessato dall'esercizio dell'impianto. Il ricorrente aggiorna i capitolati tecnici della linea della metropolitana, che è in continua espansione alle mutate esigenze…”.
Orbene dare il via libera al funzionamento degli impianti ed in genere degli apparati contenendo in se una valutazione circa la sufficienza degli interventi che è attività tecnica discrezionale ma non di pianificazione degli interventi;
la attività di aggiornamento dei capitolati tecnici alle mutate esigenze impone, in linea generale, una attività di pianificazione insita nel parametro 230 ma, come si vedrà, la relativa responsabilità è in capo ad altri e, nello specifico, al teste , che adotta le determine. Per_1 Contr
Il teste , dipendente della convenuta dal 2013 transitato in da Testimone_4 Pa e prima ancora da ha riferito di occuparsi della gestione delle stazioni e circolazione CP_2 dei treni e di tutti i servizi connessi al front line. Ha dichiarato che prima del ricorrente occupava la sua posizione tal , che non aveva però la nomina a responsabile di esercizio degli CP_3 impianti di sollevamento. Il ricorrente ha tale nomina per una parte degli impianti di sollevamento.
Il ricorrente si occupa altresì della gestione dei contratti di appalto dei servizi di pulizia. Mi rivolgo al ricorrente specificamente per la abilitazione del personale che lavora in stazione per le manovre di soccorso agli impianti di sollevamento. È lui che quasi sempre effettua i corsi a detto personale relativamente agli impianti di sollevamento, certifica l'avvenuta prova di abilitazione e trasmette tale abilitazione al Ministero. Il ricorrente al momento si sta occupando anche del “rinnovamento” di alcuni impianti di sollevamento ovvero la sostituzione degli stessi avendo compiuto più di trenta anni.
Alcune attività relative agli appalti seguiti dal ricorrente non richiedono una programmazione specifica perché cicliche e standard. Altre attività richiedono una programmazione come, ad esempio, il taglio delle piante vicino alla linea e din questa attività chiede a me l'autorizzazione allo svolgimento”.
Il teste dipendente della convenuta dal 2013 transitato in ANM da Testimone_5 Pa e prima ancora da , il Dirigente della struttura operativa delle metropolitane, ha CP_2 riferito che il ricorrente è un suo collaboratore. Il ricorrente si occupa della gestione degli appalti relativi ai servizi di pulizia, derattizzazione, disinfestazione, pulizia dei giardini nonché responsabile di esercizio di alcuni impianti di sollevamento. Il ricorrente predispone nei contratti di appalto i capitolati e computi metrici. Io adotto la determina e l'impegno di spesa corrispondente e l'ufficio gara e contratti espleta la gara. Il ricorrente si occupa altresì della gestione esecutiva di tali contratti. In caso di necessità si reca sui luoghi degli appalti e solleva le eventuali contestazioni. I computi metrici vengono effettuati da lui o da qualche suo collaboratore ed il ricorrente verifica lo stato di avanzamento delle prestazioni. Il ricorrente controlla le scadenze manutentive, cura la formazione del personale, comunicando all'ente preposto il superamento delle prove, effettua le prove periodiche anche a seguito di manutenzioni particolarmente rilevanti, cura eventuali inchieste.
È il ricorrente che dispone la messa in esercizio dell'impianto”.
Anche detto teste evidenzia una notevole discrezionalità tecnica nella gestione esecutiva degli appalti a lui affidati ma senza potere di pianificazione di attività ed interventi.
Inoltre ed in generale non si evince, dal contesto organizzativo indicato dai testi, che l'istante fosse a capo di una struttura organizzativa, piuttosto che di una sola unità operativa.
Le spese di lite sono compensate posta la controvertibilità della decisione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) spese compensate
NAPOLI, lì 26/11/2025
IL GIUDICE
(Dott. Paolo Coppola)