Art. 4.
L' articolo 2 della legge 15 settembre 1964, n. 765 , e sostituito dal seguente:
"In applicazione dell'articolo 11 della citata legge 18 ottobre 1961, n. 1048 , sono classificati comprensori di bonifica di prima categoria ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 , e successive modifiche e integrazioni, quei territori compresi nelle zone di operativita' dell'Ente entro i confini indicati nell'allegato B alla presente legge.
Sono estese al territorio cosi' classificato le provvidenze previste dagli articoli 7 e 44 delle norme sulla bonifica integrale approvate con regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 , e dalle leggi 2 giugno 1961, n. 454, e 27 ottobre 1966, n. 910 , in favore dei comprensori di prima categoria ricadenti nella Maremma toscana.
Ai comprensori di bonifica ricadenti nel territorio di operativita' dell'ente si applicano, inoltre, le norme di cui all' articolo 19 del regio decreto 26 luglio 1929, numero 1530 ".
L' articolo 2 della legge 15 settembre 1964, n. 765 , e sostituito dal seguente:
"In applicazione dell'articolo 11 della citata legge 18 ottobre 1961, n. 1048 , sono classificati comprensori di bonifica di prima categoria ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 , e successive modifiche e integrazioni, quei territori compresi nelle zone di operativita' dell'Ente entro i confini indicati nell'allegato B alla presente legge.
Sono estese al territorio cosi' classificato le provvidenze previste dagli articoli 7 e 44 delle norme sulla bonifica integrale approvate con regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 , e dalle leggi 2 giugno 1961, n. 454, e 27 ottobre 1966, n. 910 , in favore dei comprensori di prima categoria ricadenti nella Maremma toscana.
Ai comprensori di bonifica ricadenti nel territorio di operativita' dell'ente si applicano, inoltre, le norme di cui all' articolo 19 del regio decreto 26 luglio 1929, numero 1530 ".