Articolo 1 della Legge 2 agosto 2002, n. 183
Articolo 2
Versione
31 agosto 2002
Art. 1. 1. A decorrere dal 1 gennaio 2002, ai componenti di nomina statale delle Commissioni paritetiche previste dagli Statuti delle regioni a statuto speciale spetta una indennita' mensile lorda determinata con decreto dal Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, comprensiva della partecipazione alle riunioni e delle connesse attivita' di studio e consulenza. Al segretario delle suddette Commissioni spetta un gettone di presenza determinato con il medesimo decreto, per ogni riunione. Ai medesimi spettano altresi' il rimborso delle spese e l'indennita' di trasferta secondo le disposizioni riguardanti i pubblici impiegati. Per le finalita' del presente articolo e' autorizzata la spesa annua di 258.228 euro a decorrere dal 2002.
Entrata in vigore il 31 agosto 2002
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