Art. 1. 1. A decorrere dal 1 gennaio 2002, ai componenti di nomina statale delle Commissioni paritetiche previste dagli Statuti delle regioni a statuto speciale spetta una indennita' mensile lorda determinata con decreto dal Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, comprensiva della partecipazione alle riunioni e delle connesse attivita' di studio e consulenza. Al segretario delle suddette Commissioni spetta un gettone di presenza determinato con il medesimo decreto, per ogni riunione. Ai medesimi spettano altresi' il rimborso delle spese e l'indennita' di trasferta secondo le disposizioni riguardanti i pubblici impiegati. Per le finalita' del presente articolo e' autorizzata la spesa annua di 258.228 euro a decorrere dal 2002.
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31 agosto 2002
31 agosto 2002
Giurisprudenza • 2
- 1. CGUE, n. C-451/24, Sentenza della Corte, Kwizda Pharma GmbH contro Landeshauptmann von Wien, 04/09/2025Provvedimento: SENTENZA DELLA CORTE (Nona Sezione) 4 settembre 2025 ( *1 ) «Rinvio pregiudiziale – Prodotti farmaceutici – Prodotto che può rientrare contemporaneamente nella definizione di “medicinale” e nella definizione di “prodotto disciplinato da un'altra normativa comunitaria” – Contesto normativo applicabile – Direttiva 2001/83/CE – Articolo 2, paragrafo 2 – Criterio di priorità – Portata – Effetto utile – Autonomia procedurale degli Stati membri – Articolo 4, paragrafo 3, TUE – Principio di leale cooperazione» Nella causa C-451/24, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dal Verwaltungsgericht IE (Tribunale amministrativo …Leggi di più...
- giurisprudenza costante·
- art. 267 TFUE·
- art. 26 direttiva 2001/83·
- normativa comunitaria·
- art. 4 regolamento 609/2013·
- tutela sanità pubblica·
- art. 4 TUE·
- principio di leale cooperazione·
- art. 6 direttiva 2001/83·
- art. 38 AVG·
- medicinali·
- art. 1 paragrafo 6 regolamento 2·
- effetto utile·
- competenza Corte·
- autonomia procedurale Stati membri