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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 18/12/2025, n. 1034 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 1034 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
Il Giudice monocratico, dott.ssa Ada Gambardella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1086/2025 R.G., promossa
DA
con l'avv. MAGLIOCCHETTI ANGELO Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
in persona del , con l'avv. CP_1 Controparte_2
OS RI
RESISTENTE
Causa in punto di opposizione a ordinanza ingiunzione, decisa con emissione del dispositivo
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: annullare l'ordinanza ingiunzione RO/2025/113 del 30.4.2025 emessa dall Parte_2 notificata il 30/04/2025 dichiarando non essere dovute le
[...]
somme pretese. In via meramente subordinata, rideterminare la sanzione dovuta contenendola nei minimi edittali. Con vittoria di spese ed onorari.
Per parte resistente: 1) rigettare le domande spiegate da parte ricorrente perché infondate in fatto e in diritto per i motivi sopra esposti;
2) con vittoria di spese, diritti ed onorari;
ovvero in subordine con compensazione delle spese in caso di accoglimento della domanda ed in considerazione della materia trattata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
proponeva opposizione all'ordinanza ingiunzione notificatagli a Parte_1
mezzo PEC il 30.4.2025 e fondata sul richiamo al verbale di accertamento e contestazione di illecito amministrativo n. 7/2021/RG del 15/10/2021 che in violazione dell'art. 14 L 689/1981 non gli era mai stato notificato con conseguente nullità del titolo opposto. Deduceva a tal fine anche la nullità della notifica eseguita dal messo comunale, in quanto soggetto non abilitato che comunque avrebbe potuto eseguire la formalità solo nell'impossibilità di utilizzare il servizio postale o altre forme di notificazione previste dalla legge. Ancora. sosteneva che l'illecito contestato non fosse configurabile, perché le fonti normative citate e prevedenti gli illeciti e il conseguente sistema sanzionatorio non erano più applicabili. Quanto alla contestazione di aver omesso di comunicare la destinazione di 209 capi non presenti in allevamento, sosteneva che sarebbe stato compito dell'amministrazione provare che i bovini erano stati movimentati almeno 7 gg. prima della data di controllo e rilevava come fosse impossibile radunare tanti capi sparsi sul così vasto territorio aziendale senza congruo preavviso (rappresentava anche che il giorno dell'accesso era allettato per le sue condizioni di salute e che era stato presente il figlio che aveva ricevuto gli ispettori e chiesto il differimento delle operazioni di controllo, confluite in una check list inoltrata a soggetto terzo e con la falsa affermazione degli ispettori di aver rilasciato una copia al figlio presente all'ispezione). Lamentava anche la carenza di motivazione dell'ordinanza ingiunzione che si era limitata a fare riferimento al processo verbale quanto all'addebito e non aveva spiegato la quantificazione della sanzione, che in subordine chiedeva di rideterminare secondo il minimo edittale.
Si sostituiva che contrastava i motivi di opposizione, producendo Parte_3
gli atti relativi all'accertamento.
Previa istruttoria solo documentale la causa era avviata alla decisione ex artt. 127 ter e
420 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'ordinanza impugnata si riferisce al processo verbale di accertamento e contestazione di illecito amministrativo n. 7/2021 del 15/10/2021 (in relazione al Verbale di CU n.
002SA2021 del 22/11/2021 collegato a Check list I&R n. 2021041 del 15/10/2021) prodotto dallo stesso ricorrente che, tuttavia, ha affermato di averne avuto conoscenza solo in quanto lo stesso è stato allegato al titolo opposto.
In realtà, dalle produzioni della convenuta emerge che la notifica (anche questa contestata dall'opponente) è avvenuta tramite messo comunale, a cui le amministrazioni possono fare ricorso, quando non sia possibile l'impiego del servizio postale o altro mezzo, ai sensi dell'art. 10 legge 265 del 1999: il messo in tal modo riceve un mandato che trova fonte direttamente nella previsione di legge e che lo vede mantenere una posizione del tutto autonoma (così Cass. 20582 del 2017) da quella dell'amministrazione richiedente (che nel caso di specie è appunto la di Pt_3
mentre il messo intervenuto era incardinato nel Comune di Orune). Anche, poi, CP_1
a ritenere la notifica nulla, non ci si potrebbe esimere dall'esame della relata, dalla quale risulta che il plico è stato consegnato al coniuge dell'opponente che, tuttavia, ha rifiutato di firmare. Deve, dunque, ritenersi che gli atti siano regolarmente pervenuti nella sfera di conoscenza del trasgressore che, analogamente a quanto accade per la notifica a mezzo posta quando il plico è ricevuto da familiare convivente o altro soggetto atto a riceverlo, sarebbe stato onerato della prova della mancata consegna a lui, destinatario effettivo. A seguito della corretta notifica del verbale e altri atti deve affermarsi che è stata frutto di una scelta del ricorrente quella di non avvalersi della facoltà di articolare sue difese, facoltà di cui è stato bene edotto.
L'altro motivo di opposizione riguarda l'insussistenza della violazione, in quanto a detta del ricorrente il Regolamento europeo 1760/2000 e il D.M. 31.1.2002 e ss. mm. sono stati abrogati dal Regolamento n. 653/2014, il cui art. 4 ha fatto riferimento a mezzi di identificazione dei capi di bestiame che non sono mai stati distribuiti secondo modalità definite dall'autorità competente. Neppure il D.M. 31.1.2002 in materia di funzionamento dell'anagrafe bovina sarebbe mai stato adeguato alle disposizioni del
Regolamento europeo del 2014. L'opponente ha anche osservato come l'art. 1 del
D.lgs. 58 del 2004 sia stato, poi, abrogato dal D.lgs. 134 del 2022.
Deve chiarirsi al riguardo che in materia di illeciti e sanzioni amministravi operano i principi di legalità, di cui all'art. 1 comma I della Legge 689 del 1981, e di irretroattività
(Cass. 15323 del 2023); che non si applica anche il principio penalistico di retroattività delle disposizioni sanzionatorie più favorevoli, visto il comma II dell'art. 1 citato che dispone che le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati;
che il principio del favor rei, in assenza di una specifica disposizione normativa, non si estende alle sanzioni amministrative, soggette al principio del tempus regit actum (Cass. n. 27443 del 2024 e n. 24375 del 2023).
Tanto conduce a ritenere che al caso di specie debba farsi riferimento alla disciplina vigente al momento della contestazione delle violazioni, risalenti al 15.10.2021. A quella data il D.lgs. 134 del 2002 non era ancora vigente, mentre lo era il Regolamento
1760 del 2000, solo modificato e non abrogato dal Regolamento 653 del 2014, così come era ancora era vigente il D.P.R. 437 del 2000 che stabiliva una serie di precisi obblighi in capo al detentore di animali di specie bovina ai fini del loro tracciamento, obblighi a cui, mancando la marca auricolare su 3 capi, il ha dimostrato di non Pt_1
aver adempiuto. Era, inoltre, vigente l'art. del D.lgs. 58 del 2004. Quanto all'altro rilievo per cui è stata contestata l'assenza in azienda di 209 capi bovini per i quali non sarebbe stato osservato l'adempimento di cui al comma 18 dell'art. 7 dell'anzidetto D.P.R. 437, si osserva come sia indubbio che l'estensione dell'azienda può non aver reso facile il raduno dei capi di bestiame;
ma è anche vero che, come risulta dalla check list, il ricevette un preavviso telefonico di 48 ore e che Pt_1
neppure nel follow up si è reso disponibile a chiarire la sua posizione e ad ottemperare alla prescrizioni imposte. Inoltre, sulla scorta delle circostanze di cui ai capi di prova dedotti può anche ritenersi che il sia stato allettato il 15.10.2025 per motivi di Pt_1
salute (che si sarebbero meglio provati con documentazione sanitaria); ma a queste non ha evidentemente fatto cenno nel corso del preavviso telefonico del 13.10.2025; ancora, i problemi di salute dovevano essere stati risolti nel giro di qualche giorno, visto che il stesso ha potuto recarsi il 2.11.2025 presso la Stazione dei Pt_1
Carabinieri di Orune per formalizzare la denuncia di diversi capi di bovini, capi che – nonostante la medesima significativa estensione dell'azienda – egli è stato in grado di individuare con precisione, tanto da allegarne i numeri identificativi in una serie di fogli allegati alla denuncia. Né' il ricorrente ha reso possibile l'ulteriore controllo di cui all'accesso del 3.11.25, data ugualmente (quanto inutilmente) con lui concordata, come emerge dal verbale controllo ufficiale. E' andata persa, così, anche l'ulteriore occasione per procedere al raduno del bestiame e consentire di accertare la presenza dei capi che nel primo accesso non sono stati rivenuti. Pur essendo, quindi,
l'Amministrazione onerata della prova dei fatti costitutivi dell'illecito, la complessa valutazione della documentazione in atti deve far ritenere raggiunta la contezza delle violazioni: la mancanza dei capi nell'azienda e dunque l'inosservanza dell'obbligo di comunicazione del loro trasferimento.
Quanto al difetto di motivazione si richiama l'orientamento giurisprudenziale cui qui si aderisce (per tutte Cass. 3128 del 2010 e Cass. 16316 del 2020) per cui l'ordinanza- ingiunzione di una sanzione amministrativa può essere motivata con il richiamo al verbale di accertamento (contenuto nell'atto oggetto del giudizio) con il solo limite della necessità di ulteriore presa di posizione su eventuali difese fatte pervenire dal trasgressore che, tuttavia, nel caso di specie non sono mai state trasmesse. Si osserva come nell'ordinanza ingiunzione emessa contro il siano stati richiamati tutti gli Pt_1
accertamenti svolti e in sua conoscenza (per effetto della notifica ricevuta materialmente dal coniuge, ma anche perché egli fu in tempo reale informato telefonicamente dal figlio presente al primo acceso).
Il sistema della motivazione per relationem deve trovare spazio, per coerenza dell'ordinamento e della sua applicazione, anche nella determinazione della sanzione.
Ora, l'ordinanza ha conferma l'importo di Euro 21.650,00, determinato in base al verbale di contestazione per la prima violazione in Euro 750,00 e la seconda in Euro
20.900,00. Ora, essendo entrambe le sanzioni conteggiate al minimo edittale, deve ritenersi che – assodati, per quanto sopra detto, gli illeciti amministrativi – non sia richiesta una particolare motivazione di cui vi sarebbe, invece, stata ben più stringente necessità laddove l'amministrazione avesse voluto discostarsi (in peius per il trasgressore) dal minimo anzidetto. Ovvio, insomma, che accertato l'illecito, va applicata la sanzione almeno nel minimo: ogni innalzamento va, invece, motivato.
Conclusivamente, l'opposizione deve essere rigettata con conseguente conferma dell'ordinanza ingiunzione RO/2025/113 del 30.4.2025.
Le spese di lite, liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma l'ordinanza ingiunzione
RO/2025/113 del 30.4.2025;
- condanna alla rifusione in favore di delle spese Parte_1 Pt_3 CP_1
di lite, liquidate in Euro 2.540,00, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge.
Sassari, 18/12/2025
Il Giudice dott.ssa Ada Gambardella
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
Il Giudice monocratico, dott.ssa Ada Gambardella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1086/2025 R.G., promossa
DA
con l'avv. MAGLIOCCHETTI ANGELO Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
in persona del , con l'avv. CP_1 Controparte_2
OS RI
RESISTENTE
Causa in punto di opposizione a ordinanza ingiunzione, decisa con emissione del dispositivo
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: annullare l'ordinanza ingiunzione RO/2025/113 del 30.4.2025 emessa dall Parte_2 notificata il 30/04/2025 dichiarando non essere dovute le
[...]
somme pretese. In via meramente subordinata, rideterminare la sanzione dovuta contenendola nei minimi edittali. Con vittoria di spese ed onorari.
Per parte resistente: 1) rigettare le domande spiegate da parte ricorrente perché infondate in fatto e in diritto per i motivi sopra esposti;
2) con vittoria di spese, diritti ed onorari;
ovvero in subordine con compensazione delle spese in caso di accoglimento della domanda ed in considerazione della materia trattata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
proponeva opposizione all'ordinanza ingiunzione notificatagli a Parte_1
mezzo PEC il 30.4.2025 e fondata sul richiamo al verbale di accertamento e contestazione di illecito amministrativo n. 7/2021/RG del 15/10/2021 che in violazione dell'art. 14 L 689/1981 non gli era mai stato notificato con conseguente nullità del titolo opposto. Deduceva a tal fine anche la nullità della notifica eseguita dal messo comunale, in quanto soggetto non abilitato che comunque avrebbe potuto eseguire la formalità solo nell'impossibilità di utilizzare il servizio postale o altre forme di notificazione previste dalla legge. Ancora. sosteneva che l'illecito contestato non fosse configurabile, perché le fonti normative citate e prevedenti gli illeciti e il conseguente sistema sanzionatorio non erano più applicabili. Quanto alla contestazione di aver omesso di comunicare la destinazione di 209 capi non presenti in allevamento, sosteneva che sarebbe stato compito dell'amministrazione provare che i bovini erano stati movimentati almeno 7 gg. prima della data di controllo e rilevava come fosse impossibile radunare tanti capi sparsi sul così vasto territorio aziendale senza congruo preavviso (rappresentava anche che il giorno dell'accesso era allettato per le sue condizioni di salute e che era stato presente il figlio che aveva ricevuto gli ispettori e chiesto il differimento delle operazioni di controllo, confluite in una check list inoltrata a soggetto terzo e con la falsa affermazione degli ispettori di aver rilasciato una copia al figlio presente all'ispezione). Lamentava anche la carenza di motivazione dell'ordinanza ingiunzione che si era limitata a fare riferimento al processo verbale quanto all'addebito e non aveva spiegato la quantificazione della sanzione, che in subordine chiedeva di rideterminare secondo il minimo edittale.
Si sostituiva che contrastava i motivi di opposizione, producendo Parte_3
gli atti relativi all'accertamento.
Previa istruttoria solo documentale la causa era avviata alla decisione ex artt. 127 ter e
420 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'ordinanza impugnata si riferisce al processo verbale di accertamento e contestazione di illecito amministrativo n. 7/2021 del 15/10/2021 (in relazione al Verbale di CU n.
002SA2021 del 22/11/2021 collegato a Check list I&R n. 2021041 del 15/10/2021) prodotto dallo stesso ricorrente che, tuttavia, ha affermato di averne avuto conoscenza solo in quanto lo stesso è stato allegato al titolo opposto.
In realtà, dalle produzioni della convenuta emerge che la notifica (anche questa contestata dall'opponente) è avvenuta tramite messo comunale, a cui le amministrazioni possono fare ricorso, quando non sia possibile l'impiego del servizio postale o altro mezzo, ai sensi dell'art. 10 legge 265 del 1999: il messo in tal modo riceve un mandato che trova fonte direttamente nella previsione di legge e che lo vede mantenere una posizione del tutto autonoma (così Cass. 20582 del 2017) da quella dell'amministrazione richiedente (che nel caso di specie è appunto la di Pt_3
mentre il messo intervenuto era incardinato nel Comune di Orune). Anche, poi, CP_1
a ritenere la notifica nulla, non ci si potrebbe esimere dall'esame della relata, dalla quale risulta che il plico è stato consegnato al coniuge dell'opponente che, tuttavia, ha rifiutato di firmare. Deve, dunque, ritenersi che gli atti siano regolarmente pervenuti nella sfera di conoscenza del trasgressore che, analogamente a quanto accade per la notifica a mezzo posta quando il plico è ricevuto da familiare convivente o altro soggetto atto a riceverlo, sarebbe stato onerato della prova della mancata consegna a lui, destinatario effettivo. A seguito della corretta notifica del verbale e altri atti deve affermarsi che è stata frutto di una scelta del ricorrente quella di non avvalersi della facoltà di articolare sue difese, facoltà di cui è stato bene edotto.
L'altro motivo di opposizione riguarda l'insussistenza della violazione, in quanto a detta del ricorrente il Regolamento europeo 1760/2000 e il D.M. 31.1.2002 e ss. mm. sono stati abrogati dal Regolamento n. 653/2014, il cui art. 4 ha fatto riferimento a mezzi di identificazione dei capi di bestiame che non sono mai stati distribuiti secondo modalità definite dall'autorità competente. Neppure il D.M. 31.1.2002 in materia di funzionamento dell'anagrafe bovina sarebbe mai stato adeguato alle disposizioni del
Regolamento europeo del 2014. L'opponente ha anche osservato come l'art. 1 del
D.lgs. 58 del 2004 sia stato, poi, abrogato dal D.lgs. 134 del 2022.
Deve chiarirsi al riguardo che in materia di illeciti e sanzioni amministravi operano i principi di legalità, di cui all'art. 1 comma I della Legge 689 del 1981, e di irretroattività
(Cass. 15323 del 2023); che non si applica anche il principio penalistico di retroattività delle disposizioni sanzionatorie più favorevoli, visto il comma II dell'art. 1 citato che dispone che le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati;
che il principio del favor rei, in assenza di una specifica disposizione normativa, non si estende alle sanzioni amministrative, soggette al principio del tempus regit actum (Cass. n. 27443 del 2024 e n. 24375 del 2023).
Tanto conduce a ritenere che al caso di specie debba farsi riferimento alla disciplina vigente al momento della contestazione delle violazioni, risalenti al 15.10.2021. A quella data il D.lgs. 134 del 2002 non era ancora vigente, mentre lo era il Regolamento
1760 del 2000, solo modificato e non abrogato dal Regolamento 653 del 2014, così come era ancora era vigente il D.P.R. 437 del 2000 che stabiliva una serie di precisi obblighi in capo al detentore di animali di specie bovina ai fini del loro tracciamento, obblighi a cui, mancando la marca auricolare su 3 capi, il ha dimostrato di non Pt_1
aver adempiuto. Era, inoltre, vigente l'art. del D.lgs. 58 del 2004. Quanto all'altro rilievo per cui è stata contestata l'assenza in azienda di 209 capi bovini per i quali non sarebbe stato osservato l'adempimento di cui al comma 18 dell'art. 7 dell'anzidetto D.P.R. 437, si osserva come sia indubbio che l'estensione dell'azienda può non aver reso facile il raduno dei capi di bestiame;
ma è anche vero che, come risulta dalla check list, il ricevette un preavviso telefonico di 48 ore e che Pt_1
neppure nel follow up si è reso disponibile a chiarire la sua posizione e ad ottemperare alla prescrizioni imposte. Inoltre, sulla scorta delle circostanze di cui ai capi di prova dedotti può anche ritenersi che il sia stato allettato il 15.10.2025 per motivi di Pt_1
salute (che si sarebbero meglio provati con documentazione sanitaria); ma a queste non ha evidentemente fatto cenno nel corso del preavviso telefonico del 13.10.2025; ancora, i problemi di salute dovevano essere stati risolti nel giro di qualche giorno, visto che il stesso ha potuto recarsi il 2.11.2025 presso la Stazione dei Pt_1
Carabinieri di Orune per formalizzare la denuncia di diversi capi di bovini, capi che – nonostante la medesima significativa estensione dell'azienda – egli è stato in grado di individuare con precisione, tanto da allegarne i numeri identificativi in una serie di fogli allegati alla denuncia. Né' il ricorrente ha reso possibile l'ulteriore controllo di cui all'accesso del 3.11.25, data ugualmente (quanto inutilmente) con lui concordata, come emerge dal verbale controllo ufficiale. E' andata persa, così, anche l'ulteriore occasione per procedere al raduno del bestiame e consentire di accertare la presenza dei capi che nel primo accesso non sono stati rivenuti. Pur essendo, quindi,
l'Amministrazione onerata della prova dei fatti costitutivi dell'illecito, la complessa valutazione della documentazione in atti deve far ritenere raggiunta la contezza delle violazioni: la mancanza dei capi nell'azienda e dunque l'inosservanza dell'obbligo di comunicazione del loro trasferimento.
Quanto al difetto di motivazione si richiama l'orientamento giurisprudenziale cui qui si aderisce (per tutte Cass. 3128 del 2010 e Cass. 16316 del 2020) per cui l'ordinanza- ingiunzione di una sanzione amministrativa può essere motivata con il richiamo al verbale di accertamento (contenuto nell'atto oggetto del giudizio) con il solo limite della necessità di ulteriore presa di posizione su eventuali difese fatte pervenire dal trasgressore che, tuttavia, nel caso di specie non sono mai state trasmesse. Si osserva come nell'ordinanza ingiunzione emessa contro il siano stati richiamati tutti gli Pt_1
accertamenti svolti e in sua conoscenza (per effetto della notifica ricevuta materialmente dal coniuge, ma anche perché egli fu in tempo reale informato telefonicamente dal figlio presente al primo acceso).
Il sistema della motivazione per relationem deve trovare spazio, per coerenza dell'ordinamento e della sua applicazione, anche nella determinazione della sanzione.
Ora, l'ordinanza ha conferma l'importo di Euro 21.650,00, determinato in base al verbale di contestazione per la prima violazione in Euro 750,00 e la seconda in Euro
20.900,00. Ora, essendo entrambe le sanzioni conteggiate al minimo edittale, deve ritenersi che – assodati, per quanto sopra detto, gli illeciti amministrativi – non sia richiesta una particolare motivazione di cui vi sarebbe, invece, stata ben più stringente necessità laddove l'amministrazione avesse voluto discostarsi (in peius per il trasgressore) dal minimo anzidetto. Ovvio, insomma, che accertato l'illecito, va applicata la sanzione almeno nel minimo: ogni innalzamento va, invece, motivato.
Conclusivamente, l'opposizione deve essere rigettata con conseguente conferma dell'ordinanza ingiunzione RO/2025/113 del 30.4.2025.
Le spese di lite, liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma l'ordinanza ingiunzione
RO/2025/113 del 30.4.2025;
- condanna alla rifusione in favore di delle spese Parte_1 Pt_3 CP_1
di lite, liquidate in Euro 2.540,00, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge.
Sassari, 18/12/2025
Il Giudice dott.ssa Ada Gambardella