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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Crotone, sez. I, sentenza 19/02/2026, n. 96 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Crotone |
| Numero : | 96 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 96/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CROTONE Sezione 1, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
IS NG NT, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 874/2024 depositato il 21/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Area Srl - CF Ente di Riscossione
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_2 - CF Resistente 2
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 20495833 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 88/2026 depositato il 16/02/2026 Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato al Associazione_1 e alla società Area srl, il sig. Ricorrente_1
, nato a [...] il Data , residente in [...]alla Indirizzo_1 , (c.f.: CF_Ricorrente_1), rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1 ed elettivamente domiciliato in Luogo, in Indirizzo_2, impugnava l'avviso di accertamento numero 20495833 pervenuto tramite messo notificatore del Comune di Strongoli in data 10 maggio 2024 e contenente la richiesta di pagamento dell'importo complessivo di €. 990,24, relativo a quota consortile riferita all'anno 2024,
Allegava il ricorrente l'inesistenza del beneficio fondiario e il difetto di motivazione dell'atto impugnato e concludeva chiedendo l'annullamento di tale atto, con vittoria di spese e distrazione al difensore antistatario.
Si costituiva solo la società Area srl, con sede legale in Luogo, Indirizzo_3, CF Ente di Riscossione, in persona del suo amministratore delegato e legale rappresentante Dott.ssa Nominativo_1, nata ad [...] il Data (C.F. CF_1) rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_2, presso il cui Studio, sito in Luogo al Indirizzo_4, eleggeva anche domicilio, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva.
All'esito dell'udienza del 13 febbraio 2026 la causa veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
il ricorso è fondato per l'assorbente motivo di cui appresso;
lamenta il ricorrente la mancanza del beneficio fondiario;
a seguito della sentenza 188/2018 della Corte Costituzionale ( la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 23, comma 1, lettera a), della legge della Regione Calabria 23 luglio
2003, n. 11 (Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale. Ordinamento dei Consorzi di
Bonifica), nella parte in cui prevede che il contributo consortile di bonifica, quanto alle spese afferenti il conseguimento dei fini istituzionali dei Consorzi, è dovuto «indipendentemente dal beneficio fondiario
» invece che «in presenza del beneficio») la pretesa impositiva deve avere sempre quale presupposto indefettibile la sussistenza di un beneficio fondiario ( “ il beneficio per il consorziato-contribuente deve necessariamente sussistere per legittimare l'imposizione fiscale;
esso però consiste non solo nella fruizione, ma anche nella fruibilità, comunque concreta e non già meramente astratta, dell'attività di bonifica, che, in ragione del miglioramento che deriva all'immobile del consorziato, assicura la capacità contributiva che giustifica l'imposizione di una prestazione obbligatoria di natura tributaria”; così Corte
Cost citata); beneficio che deve essere provato dal Consorzio tutte le volte in cui quest'ultimo non motivi la sua pretesa sulla base di un piano di classifica, la cui sussistenza deve essere, nel caso di contestazione, dimostrata in giudizio ( Cass SS UU 11722/2010 ); nel caso in esame l'avviso di accertamento risulta motivato sul piano di classifica, per cui era onere del ricorrente provare l'assenza del beneficio;
quest'ultimo ha assolto a tale onere producendo in atti dettagliata perizia giurata, con allegata documentazione fotografica, dalla quale emerge l'assenza di interventi di manutenzione del
Consorzio sui due corsi d'acqua che attraversano il fondo gravato e che tale situazione ha anche provocato danni al fondo in questione.
In conclusione il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento dell'atto impugnato
Infine le spese;
queste, attesa la complessità delle questioni affrontate, si compensano parzialmente tra le parti, liquidandosi, per il resto, a carico dei resistenti, in solido, e in favore del ricorrente, con distrazione al difensore, in €.300,00 per compenso professionale, oltre contributo unificato, Iva , se dovuta, cpa e accessori;
al riguardo non può essere accolta la richiesta della resistente Resistente_1 di essere tenuta indenne dalla spese del giudizio, perché, per come recentemente affermato dalla Suprema Corte: “ nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale relativa al pagamento di sanzione amministrativa, anche quando l'impugnazione sia riconducibile al vizio di notifica del verbale di accertamento presupposto, eseguita dall'ente impositore l'esattore deve rispondere delle spese processuali nei confronti dell'opponente vittorioso, in base al principio di causalità, che informa quello della soccombenza, perché comunque la lite trae origine dalla notificazione della cartella di pagamento, sebbene eseguita dall'esattore in esecuzione del rapporto che ha ad oggetto il servizio di riscossione, e tenendo peraltro conto che l'esattore, proprio perché ha una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato, ai sensi dell'art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999, deve rispondere dell'esito della lite pure con riguardo alle spese processuali" ( così Cass. 7047/2018 e cass 19856/2020); principio questo che, seppure enunciato in relazione a opposizione a cartella relativa a sanzioni amministrative, è applicabile anche al caso in esame, per identità di riferimenti normativi.
Stando così le cose si provvede per come in dispositivo
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato. Compensa per metà tra le parti le spese del giudizio, liquidandole per il resto a carico dei resistenti, in solido, e in favore del ricorrente, con distrazione al difensore, in €.300,00 per compenso professionale, oltre contributo unificato, Iva, se dovuta, cpa e accessori.
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CROTONE Sezione 1, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
IS NG NT, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 874/2024 depositato il 21/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Area Srl - CF Ente di Riscossione
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_2 - CF Resistente 2
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 20495833 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 88/2026 depositato il 16/02/2026 Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato al Associazione_1 e alla società Area srl, il sig. Ricorrente_1
, nato a [...] il Data , residente in [...]alla Indirizzo_1 , (c.f.: CF_Ricorrente_1), rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1 ed elettivamente domiciliato in Luogo, in Indirizzo_2, impugnava l'avviso di accertamento numero 20495833 pervenuto tramite messo notificatore del Comune di Strongoli in data 10 maggio 2024 e contenente la richiesta di pagamento dell'importo complessivo di €. 990,24, relativo a quota consortile riferita all'anno 2024,
Allegava il ricorrente l'inesistenza del beneficio fondiario e il difetto di motivazione dell'atto impugnato e concludeva chiedendo l'annullamento di tale atto, con vittoria di spese e distrazione al difensore antistatario.
Si costituiva solo la società Area srl, con sede legale in Luogo, Indirizzo_3, CF Ente di Riscossione, in persona del suo amministratore delegato e legale rappresentante Dott.ssa Nominativo_1, nata ad [...] il Data (C.F. CF_1) rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_2, presso il cui Studio, sito in Luogo al Indirizzo_4, eleggeva anche domicilio, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva.
All'esito dell'udienza del 13 febbraio 2026 la causa veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
il ricorso è fondato per l'assorbente motivo di cui appresso;
lamenta il ricorrente la mancanza del beneficio fondiario;
a seguito della sentenza 188/2018 della Corte Costituzionale ( la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 23, comma 1, lettera a), della legge della Regione Calabria 23 luglio
2003, n. 11 (Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale. Ordinamento dei Consorzi di
Bonifica), nella parte in cui prevede che il contributo consortile di bonifica, quanto alle spese afferenti il conseguimento dei fini istituzionali dei Consorzi, è dovuto «indipendentemente dal beneficio fondiario
» invece che «in presenza del beneficio») la pretesa impositiva deve avere sempre quale presupposto indefettibile la sussistenza di un beneficio fondiario ( “ il beneficio per il consorziato-contribuente deve necessariamente sussistere per legittimare l'imposizione fiscale;
esso però consiste non solo nella fruizione, ma anche nella fruibilità, comunque concreta e non già meramente astratta, dell'attività di bonifica, che, in ragione del miglioramento che deriva all'immobile del consorziato, assicura la capacità contributiva che giustifica l'imposizione di una prestazione obbligatoria di natura tributaria”; così Corte
Cost citata); beneficio che deve essere provato dal Consorzio tutte le volte in cui quest'ultimo non motivi la sua pretesa sulla base di un piano di classifica, la cui sussistenza deve essere, nel caso di contestazione, dimostrata in giudizio ( Cass SS UU 11722/2010 ); nel caso in esame l'avviso di accertamento risulta motivato sul piano di classifica, per cui era onere del ricorrente provare l'assenza del beneficio;
quest'ultimo ha assolto a tale onere producendo in atti dettagliata perizia giurata, con allegata documentazione fotografica, dalla quale emerge l'assenza di interventi di manutenzione del
Consorzio sui due corsi d'acqua che attraversano il fondo gravato e che tale situazione ha anche provocato danni al fondo in questione.
In conclusione il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento dell'atto impugnato
Infine le spese;
queste, attesa la complessità delle questioni affrontate, si compensano parzialmente tra le parti, liquidandosi, per il resto, a carico dei resistenti, in solido, e in favore del ricorrente, con distrazione al difensore, in €.300,00 per compenso professionale, oltre contributo unificato, Iva , se dovuta, cpa e accessori;
al riguardo non può essere accolta la richiesta della resistente Resistente_1 di essere tenuta indenne dalla spese del giudizio, perché, per come recentemente affermato dalla Suprema Corte: “ nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale relativa al pagamento di sanzione amministrativa, anche quando l'impugnazione sia riconducibile al vizio di notifica del verbale di accertamento presupposto, eseguita dall'ente impositore l'esattore deve rispondere delle spese processuali nei confronti dell'opponente vittorioso, in base al principio di causalità, che informa quello della soccombenza, perché comunque la lite trae origine dalla notificazione della cartella di pagamento, sebbene eseguita dall'esattore in esecuzione del rapporto che ha ad oggetto il servizio di riscossione, e tenendo peraltro conto che l'esattore, proprio perché ha una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato, ai sensi dell'art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999, deve rispondere dell'esito della lite pure con riguardo alle spese processuali" ( così Cass. 7047/2018 e cass 19856/2020); principio questo che, seppure enunciato in relazione a opposizione a cartella relativa a sanzioni amministrative, è applicabile anche al caso in esame, per identità di riferimenti normativi.
Stando così le cose si provvede per come in dispositivo
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato. Compensa per metà tra le parti le spese del giudizio, liquidandole per il resto a carico dei resistenti, in solido, e in favore del ricorrente, con distrazione al difensore, in €.300,00 per compenso professionale, oltre contributo unificato, Iva, se dovuta, cpa e accessori.