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Ordinanza 15 marzo 2025
Ordinanza 15 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, ordinanza 15/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 15 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2024/4451
Il TRIBUNALE DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati: dott. Concetta Maiore Presidente dott. Domenico Stilo Giudice dott. Alessia Romeo Giudice rel.
Ha emesso la seguente
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 4451/2024 promossa da:
(C.F. ), con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. ZIRONE NICOLA , elettivamente domiciliato nel suo studio in Indirizzo
Telematico.
RECLAMANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
RAUDINO GIOVANNI, elettivamente domiciliato in Via Silvio Spaventa n.2 piano I° 96017
NOTO presso il difensore avv. RAUDINO GIOVANNI
RECLAMATO
Reclamo proposto avverso l'ordinanza del G.U. del Tribunale di Siracusa, depositata in data
18.12.2024, con la quale il G.D. ha accolto il ricorso possessorio proposto da Controparte_1
nei confronti Parte_1 sentite le parti all'udienza dell'13 marzo 2025, all'uopo fissata dal Presidente;
sciogliendo la riserva di cui alla predetta udienza;
sentito il relatore ha emesso la seguente
ORDINANZA
Pagina 1 Con ricorso depositato in data 2 agosto 2024 premesso di essere Controparte_1
comproprietaria, per successione ereditaria, unitamente ai fratelli e Controparte_2 [...]
, dell'immobile sito Pachino, in Via Principe Amedeo n. 95 piano primo, Parte_1
ha chiesto di essere reintegrata nel possesso del suddetto immobile. A tal fine l'odierna reclamata ha dedotto di avere avuto, sino al 15.1.2024, libero accesso all'immobile per cui è causa, avendone le chiavi e avendo riposto all'interno dell'immobile i propri effetti personali. E' accaduto che nel giugno 2024, allorquando la sig.ra ha cercato di accedere all'immobile con le proprie CP_1
chiavi, ha appreso che il proprio fratello ha sostituito la Parte_1
serratura della portone di accesso della casa sita al primo piano in via Principe Amedeo n. 95. Per tali ragioni l'odierna reclamata, dopo avere sporto denuncia-querela, ha agito in sede possessoria a tutela delle proprie ragioni, chiedendo di essere reintegrata nel possesso dell'immobile.
Radicatosi il contraddittorio, ha contestato che la Parte_1
ricorrente avesse il compossesso dell'immobile per cui è causa sito al primo piano del medesimo stabile, avendo il possesso del solo immobile sito a pian terreno. In particolare, ha dedotto che la sorella ha trascorso nell'immobile per cui è causa esclusivamente le vacanze del mese di dicembre
2023 per ragioni di mera ospitalità.
Assunti i testi informatori, con l'ordinanza oggi impugnata depositata in data 18.12.2024, il giudice di prime cure ha accolto il ricorso reintegrando nel compossesso Controparte_1
dell'immobile ed ordinando a di consegnare alla ricorrente copia Parte_1
delle chiavi della porta di ingresso, consentendo alla ricorrente di continuare ad accedere al detto immobile nonchè astenendosi dal frapporre qualunque ostacolo all'utilizzo del bene da parte della ricorrente.
Con ricorso depositato in data 30 dicembre 2024, ha Parte_1
proposto reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. avverso la suddetta ordinanza, rilevando che non ha dato prova del compossesso dell'immobile posto al primo piano della Controparte_1
Via Principe Amedeo n. 95, Pachino (SR) e che non può essere assicurata alcuna tutela a chi ha goduto per ragioni di mera cortesia solo per alcuni giorni dell'immobile per cui è causa.
Per le esposte argomentazioni, il reclamante ha chiesto a questo Tribunale di revocare integralmente l'ordinanza impugnata. si è costituita per resistere al proposto reclamo, insistendo sulla Controparte_1
domanda proposta in primo grado, contestando integralmente le avverse censure e chiedendo, pertanto, il rigetto del reclamo e la conferma dell'ordinanza impugnata, con vittoria di spese e compensi.
Pagina 2 Così succintamente ricostruita la vicenda, ritiene questo Tribunale che il reclamo non meriti accoglimento e che debba, di conseguenza, essere confermata l'ordinanza impugnata.
Nel merito, giova premettere che legittimato ad invocare la tutela offerta dall'azione di reintegrazione ex artt. 1168 c.c., oltre al possessore nel godimento di una situazione corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà o di altro diritto reale, è altresì il detentore, tranne il caso della detenzione della cosa per ragioni di servizio o di ospitalità. La giurisprudenza che distingue tra detenzione qualificata o autonoma e detenzione non qualificata, in cui il potere sulla cosa è esercitato in nome e nell'interesse altrui, concede al detentore non qualificato una tutela solo in funzione dell'interesse di colui per conto del quale la cosa è detenuta.
Orbene, ai sensi dell'art. 2697 c.c., una volta dimostrato il concreto godimento di un immobile, da parte di chi assuma di esserne stato spogliato, incombe poi su chi contesti il possesso l'onere di provare che esso derivi da propri atti di tolleranza, i quali hanno fondamento nello spirito di condiscendenza, nei rapporti di amicizia, di buon vicinato o, come eccepito dal resistente, nella solidarietà familiare.
Ciò posto, nella fattispecie in esame non è contestato che abbia Parte_1
unilateralmente modificato la serratura di ingresso dell'appartamento sito al primo piano di Via
Principe Amedeo n. 95 all'insaputa di ciò che invece l'odierno reclamante Controparte_1
contesta è la situazione di fatto di compossesso della reclamata sull'immobile, in quanto la stessa avrebbe – secondo la prospettazione di parte- solo trascorso le vacanze di natale nel 2023 per essere stata ospitata dall'odierno reclamante.
La ricostruzione del reclamante, tuttavia, non risulta dimostrata ed in ogni caso è stata smentita dall'istruttoria svolta dinanzi al Giudice di prime cure. Ed infatti, occorre rilevare che il
Giudice di prime cure ha accolto il ricorso proposto dalla sulla base delle dichiarazioni CP_1
degli informatori sentiti all'udienza.
In particolare, l'informatrice ha riferito di aver visto Testimone_1 Controparte_1
occupare l'immobile tutte le volte che scendeva in Sicilia per le vacanze “Ad esempio a novembre
2023 e poi non ricordo esattamente quando ma ogni volta che scende in Sicilia, anche per le vacanze estive, occupava l'immobile. Specifico che parlo del primo piano Controparte_1 dell'immobile di via Principe Amedeo n 95. Nei periodi in cui non c'era la signora io CP_1 non frequentavo quella casa ma per sentito dire da mia sorella so che l'immobile era occupato da
. Vedevo aprire la casa con le chiavi ad esempio quando la venivo a Persona_1 CP_1 prendere alla fermata dell'autobus e la accompagnavo a casa. Io so che veniva in aereo da Treviso
e poi all'aeroporto di Catania prendeva il bus perché così mi diceva lei e vedevo che i bagagli avevano il biglietto della compagnia aerea. Certe volte sono andata a prenderla anche in
Pagina 3 aeroporto. Specifico che anche negli anni precedenti tipo nel 2022 l'ho vista” (Cfr. verbale del 24 ottobre 2024). Tali dichiarazioni, come evidenziato nell'ordinanza reclamata, devono ritenersi particolarmente attendibili, in quanto provenienti da soggetto terzo estraneo e disinteressato alla lite.
Le medesime circostanze sono state confermate anche dall'informatore il quale ha Testimone_2
dichiarato di conoscere l'immobile di Via Principe Amedeo n. 95 primo piano perché invitato a cena dalla e dal marito “Ricordo che una volta mi ha mostrato le foto del suo CP_1 CP_1 matrimonio e le ha prese dal primo piano”.
Di contro non appaiono significative le dichiarazioni dell'informatrice , la Controparte_2
quale, sentita all'udienza del 28.11.2024, ha riferito che dopo la morte dei genitori si è recata una sola volta nell'immobile per cui è causa “L'ultima volta l'ho vista nel 2022 quando è morto nostro padre da allora io non sono mai più andata in quella casa né agli altri piani con eccezione di una volta in cui ho pulito le finestre del primo piano. Era il luglio 2024 e sono stata in Sicilia per circa due settimane, in quella casa eravamo presenti solo io e mio fratello. In quel periodo mia sorella non era in Sicilia”.
In conclusione dall'istruttoria è emerso che avesse il compossesso Controparte_1
dell'immobile per cui è causa. Tale circostanza peraltro è dimostrata anche dal possesso che l'odierna reclamata aveva delle chiavi dell'immobile. Di contro, la prospettazione del reclamante è rimasta del tutto sfornita di prova, non avendo quest'ultimo in alcun modo dimostrato che la detenzione dell'immobile e delle chiavi era dovuta a ragioni transitorie di mera ospitalità.
D'altro canto il possesso tutelabile con l'azione di spoglio non presuppone l'effettiva e continua utilizzazione della cosa in ogni sua parte, essendo sufficiente una relazione con il bene unitariamente considerato, anche se si concreti, per le particolari esigenze del possessore, in forme di godimento limitato, come nel caso di specie in determinati periodi dell'anno.
Dimostrato il compossesso in capo a , deve ritenersi sussistente il Controparte_1
presupposto oggettivo della tutela possessoria invocata, perchè le azioni possessorie spettano anche ai possessori nei confronti dei loro compossessori che abbiano alterato o violato senza il consenso e in pregiudizio degli altri lo stato di fatto o la destinazione della cosa oggetto del comune possesso, in modo da impedire o restringere il godimento spettante a ciascun compossessore sulla cosa medesima (cfr. Cass. 10363/1994; 10406/2001).
Quindi deve ritenersi che il compossessore che escluda l'altro dall'utilizzo di un bene comune commetta spoglio e che quest'ultimo possa agire a tutela del proprio diritto a continuare a godere dell'immobile, sebbene non in via esclusiva.
Alla luce delle suesposte considerazioni, l'ordinanza impugnata va confermata e, attesa la soccombenza, il reclamante va condannato al pagamento, in favore di delle Controparte_1
Pagina 4 spese processuali di questa fase del procedimento, nella misura indicata in dispositivo.
È infine applicabile anche al procedimento di reclamo il disposto dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, secondo cui «Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso».
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo sul reclamo proposto da , rigetta il reclamo e Parte_1
condanna il reclamante al pagamento, in favore di delle spese processuali di Controparte_1 questa fase del procedimento, che liquida in complessivi € 2627,00, per compensi avvocato, oltre
IVA e C.P.A. come per legge ed al rimborso forfetario su detti compensi ex art. 2 DM 55/2014.
Dichiara tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di Parte_1
contributo unificato pari a quello dovuto per l'odierno reclamo.
Così deciso in Siracusa, il 13/03/2025, nella camera di consiglio della seconda sezione civile del tribunale.
Il PRESIDENTE
dott. Concetta Maiore
Pagina 5
Il TRIBUNALE DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati: dott. Concetta Maiore Presidente dott. Domenico Stilo Giudice dott. Alessia Romeo Giudice rel.
Ha emesso la seguente
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 4451/2024 promossa da:
(C.F. ), con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. ZIRONE NICOLA , elettivamente domiciliato nel suo studio in Indirizzo
Telematico.
RECLAMANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
RAUDINO GIOVANNI, elettivamente domiciliato in Via Silvio Spaventa n.2 piano I° 96017
NOTO presso il difensore avv. RAUDINO GIOVANNI
RECLAMATO
Reclamo proposto avverso l'ordinanza del G.U. del Tribunale di Siracusa, depositata in data
18.12.2024, con la quale il G.D. ha accolto il ricorso possessorio proposto da Controparte_1
nei confronti Parte_1 sentite le parti all'udienza dell'13 marzo 2025, all'uopo fissata dal Presidente;
sciogliendo la riserva di cui alla predetta udienza;
sentito il relatore ha emesso la seguente
ORDINANZA
Pagina 1 Con ricorso depositato in data 2 agosto 2024 premesso di essere Controparte_1
comproprietaria, per successione ereditaria, unitamente ai fratelli e Controparte_2 [...]
, dell'immobile sito Pachino, in Via Principe Amedeo n. 95 piano primo, Parte_1
ha chiesto di essere reintegrata nel possesso del suddetto immobile. A tal fine l'odierna reclamata ha dedotto di avere avuto, sino al 15.1.2024, libero accesso all'immobile per cui è causa, avendone le chiavi e avendo riposto all'interno dell'immobile i propri effetti personali. E' accaduto che nel giugno 2024, allorquando la sig.ra ha cercato di accedere all'immobile con le proprie CP_1
chiavi, ha appreso che il proprio fratello ha sostituito la Parte_1
serratura della portone di accesso della casa sita al primo piano in via Principe Amedeo n. 95. Per tali ragioni l'odierna reclamata, dopo avere sporto denuncia-querela, ha agito in sede possessoria a tutela delle proprie ragioni, chiedendo di essere reintegrata nel possesso dell'immobile.
Radicatosi il contraddittorio, ha contestato che la Parte_1
ricorrente avesse il compossesso dell'immobile per cui è causa sito al primo piano del medesimo stabile, avendo il possesso del solo immobile sito a pian terreno. In particolare, ha dedotto che la sorella ha trascorso nell'immobile per cui è causa esclusivamente le vacanze del mese di dicembre
2023 per ragioni di mera ospitalità.
Assunti i testi informatori, con l'ordinanza oggi impugnata depositata in data 18.12.2024, il giudice di prime cure ha accolto il ricorso reintegrando nel compossesso Controparte_1
dell'immobile ed ordinando a di consegnare alla ricorrente copia Parte_1
delle chiavi della porta di ingresso, consentendo alla ricorrente di continuare ad accedere al detto immobile nonchè astenendosi dal frapporre qualunque ostacolo all'utilizzo del bene da parte della ricorrente.
Con ricorso depositato in data 30 dicembre 2024, ha Parte_1
proposto reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. avverso la suddetta ordinanza, rilevando che non ha dato prova del compossesso dell'immobile posto al primo piano della Controparte_1
Via Principe Amedeo n. 95, Pachino (SR) e che non può essere assicurata alcuna tutela a chi ha goduto per ragioni di mera cortesia solo per alcuni giorni dell'immobile per cui è causa.
Per le esposte argomentazioni, il reclamante ha chiesto a questo Tribunale di revocare integralmente l'ordinanza impugnata. si è costituita per resistere al proposto reclamo, insistendo sulla Controparte_1
domanda proposta in primo grado, contestando integralmente le avverse censure e chiedendo, pertanto, il rigetto del reclamo e la conferma dell'ordinanza impugnata, con vittoria di spese e compensi.
Pagina 2 Così succintamente ricostruita la vicenda, ritiene questo Tribunale che il reclamo non meriti accoglimento e che debba, di conseguenza, essere confermata l'ordinanza impugnata.
Nel merito, giova premettere che legittimato ad invocare la tutela offerta dall'azione di reintegrazione ex artt. 1168 c.c., oltre al possessore nel godimento di una situazione corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà o di altro diritto reale, è altresì il detentore, tranne il caso della detenzione della cosa per ragioni di servizio o di ospitalità. La giurisprudenza che distingue tra detenzione qualificata o autonoma e detenzione non qualificata, in cui il potere sulla cosa è esercitato in nome e nell'interesse altrui, concede al detentore non qualificato una tutela solo in funzione dell'interesse di colui per conto del quale la cosa è detenuta.
Orbene, ai sensi dell'art. 2697 c.c., una volta dimostrato il concreto godimento di un immobile, da parte di chi assuma di esserne stato spogliato, incombe poi su chi contesti il possesso l'onere di provare che esso derivi da propri atti di tolleranza, i quali hanno fondamento nello spirito di condiscendenza, nei rapporti di amicizia, di buon vicinato o, come eccepito dal resistente, nella solidarietà familiare.
Ciò posto, nella fattispecie in esame non è contestato che abbia Parte_1
unilateralmente modificato la serratura di ingresso dell'appartamento sito al primo piano di Via
Principe Amedeo n. 95 all'insaputa di ciò che invece l'odierno reclamante Controparte_1
contesta è la situazione di fatto di compossesso della reclamata sull'immobile, in quanto la stessa avrebbe – secondo la prospettazione di parte- solo trascorso le vacanze di natale nel 2023 per essere stata ospitata dall'odierno reclamante.
La ricostruzione del reclamante, tuttavia, non risulta dimostrata ed in ogni caso è stata smentita dall'istruttoria svolta dinanzi al Giudice di prime cure. Ed infatti, occorre rilevare che il
Giudice di prime cure ha accolto il ricorso proposto dalla sulla base delle dichiarazioni CP_1
degli informatori sentiti all'udienza.
In particolare, l'informatrice ha riferito di aver visto Testimone_1 Controparte_1
occupare l'immobile tutte le volte che scendeva in Sicilia per le vacanze “Ad esempio a novembre
2023 e poi non ricordo esattamente quando ma ogni volta che scende in Sicilia, anche per le vacanze estive, occupava l'immobile. Specifico che parlo del primo piano Controparte_1 dell'immobile di via Principe Amedeo n 95. Nei periodi in cui non c'era la signora io CP_1 non frequentavo quella casa ma per sentito dire da mia sorella so che l'immobile era occupato da
. Vedevo aprire la casa con le chiavi ad esempio quando la venivo a Persona_1 CP_1 prendere alla fermata dell'autobus e la accompagnavo a casa. Io so che veniva in aereo da Treviso
e poi all'aeroporto di Catania prendeva il bus perché così mi diceva lei e vedevo che i bagagli avevano il biglietto della compagnia aerea. Certe volte sono andata a prenderla anche in
Pagina 3 aeroporto. Specifico che anche negli anni precedenti tipo nel 2022 l'ho vista” (Cfr. verbale del 24 ottobre 2024). Tali dichiarazioni, come evidenziato nell'ordinanza reclamata, devono ritenersi particolarmente attendibili, in quanto provenienti da soggetto terzo estraneo e disinteressato alla lite.
Le medesime circostanze sono state confermate anche dall'informatore il quale ha Testimone_2
dichiarato di conoscere l'immobile di Via Principe Amedeo n. 95 primo piano perché invitato a cena dalla e dal marito “Ricordo che una volta mi ha mostrato le foto del suo CP_1 CP_1 matrimonio e le ha prese dal primo piano”.
Di contro non appaiono significative le dichiarazioni dell'informatrice , la Controparte_2
quale, sentita all'udienza del 28.11.2024, ha riferito che dopo la morte dei genitori si è recata una sola volta nell'immobile per cui è causa “L'ultima volta l'ho vista nel 2022 quando è morto nostro padre da allora io non sono mai più andata in quella casa né agli altri piani con eccezione di una volta in cui ho pulito le finestre del primo piano. Era il luglio 2024 e sono stata in Sicilia per circa due settimane, in quella casa eravamo presenti solo io e mio fratello. In quel periodo mia sorella non era in Sicilia”.
In conclusione dall'istruttoria è emerso che avesse il compossesso Controparte_1
dell'immobile per cui è causa. Tale circostanza peraltro è dimostrata anche dal possesso che l'odierna reclamata aveva delle chiavi dell'immobile. Di contro, la prospettazione del reclamante è rimasta del tutto sfornita di prova, non avendo quest'ultimo in alcun modo dimostrato che la detenzione dell'immobile e delle chiavi era dovuta a ragioni transitorie di mera ospitalità.
D'altro canto il possesso tutelabile con l'azione di spoglio non presuppone l'effettiva e continua utilizzazione della cosa in ogni sua parte, essendo sufficiente una relazione con il bene unitariamente considerato, anche se si concreti, per le particolari esigenze del possessore, in forme di godimento limitato, come nel caso di specie in determinati periodi dell'anno.
Dimostrato il compossesso in capo a , deve ritenersi sussistente il Controparte_1
presupposto oggettivo della tutela possessoria invocata, perchè le azioni possessorie spettano anche ai possessori nei confronti dei loro compossessori che abbiano alterato o violato senza il consenso e in pregiudizio degli altri lo stato di fatto o la destinazione della cosa oggetto del comune possesso, in modo da impedire o restringere il godimento spettante a ciascun compossessore sulla cosa medesima (cfr. Cass. 10363/1994; 10406/2001).
Quindi deve ritenersi che il compossessore che escluda l'altro dall'utilizzo di un bene comune commetta spoglio e che quest'ultimo possa agire a tutela del proprio diritto a continuare a godere dell'immobile, sebbene non in via esclusiva.
Alla luce delle suesposte considerazioni, l'ordinanza impugnata va confermata e, attesa la soccombenza, il reclamante va condannato al pagamento, in favore di delle Controparte_1
Pagina 4 spese processuali di questa fase del procedimento, nella misura indicata in dispositivo.
È infine applicabile anche al procedimento di reclamo il disposto dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, secondo cui «Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso».
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo sul reclamo proposto da , rigetta il reclamo e Parte_1
condanna il reclamante al pagamento, in favore di delle spese processuali di Controparte_1 questa fase del procedimento, che liquida in complessivi € 2627,00, per compensi avvocato, oltre
IVA e C.P.A. come per legge ed al rimborso forfetario su detti compensi ex art. 2 DM 55/2014.
Dichiara tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di Parte_1
contributo unificato pari a quello dovuto per l'odierno reclamo.
Così deciso in Siracusa, il 13/03/2025, nella camera di consiglio della seconda sezione civile del tribunale.
Il PRESIDENTE
dott. Concetta Maiore
Pagina 5