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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 21/05/2025, n. 2575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2575 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Angelo Del Franco Consigliere estensore
Dott. Ing. Luigi Vinci Giudice tecnico riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 4047/2020 R.G, avente ad oggetto “controversie di competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche”, riservata in decisione all'esito delle note scritte delle parti, depositate, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., all'udienza collegiale del 2.4.2025,
TRA
(C.F.: , titolare Parte_1 C.F._1 dell'omonima ditta (P.IVA : ), rappresentato e difesa, come da P.IVA_1 procura in atti, dall'avv. Ermanno De Nicola, (C.F.: ed C.F._2 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Nocera Inferiore, alla Via G.
Matteotti n. 14
-RICORRENTE-
CONTRO
(C.F.: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura generale alle liti per notar di Barano d'Ischia del 14.3.2018 Persona_1 rep. 33646 racc. 15752 e decreto dirigenziale regionale n. 94 del 4.2.2021, dall'Avv. Paola Parente (C.F.: ), con cui elettivamente C.F._3 domicilia presso la sede regionale in Napoli, alla Via Santa Lucia n. 81
-RESISTENTE-
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto introduttivo del giudizio notificato in data 24.9.2020 alla CP_1
(di seguito “ ”) e rinotificato, ai sensi dell'art. 176 R.D.
[...] CP_1
1775/1933, il 13.1.2021, ha premesso: Parte_1
-di essere titolare dell'omonima azienda agricola e di svolgere l'attività di coltivatore diretto, specializzato nell'allevamento di lumache e chiocciole e nella commercializzazione dei derivati dalla predetta coltura, nonché nella produzione e vendita di colture biologiche;
- di svolgere la sua attività su un fondo rustico, sito in agro di Faicchio, identificato in Catasto Terreni del Comune di Faicchio al foglio 31 particella
332, con estensione complessiva di mq 19.140, in virtù di contratto di affittanza agraria intercorso con le proprietarie e Parte_2
, datato 20.12.2016 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate Persona_2 di Benevento il 27.12.2016 al n. 2971, serie 3;
- sul fondo descritto, ubicato in prossimità della foce del fiume OL, è allocato un impianto elicicolo della specie Helix Aspresa Muller, che occupa una superficie di circa mq 6.000, mentre la restante parte è adibita a colture ortive con il metodo biologico;
- l'allevamento è recintato per tutto il perimetro con fogli di lamiera fuori terra per una altezza di 70 cm, al fine di evitare l'ingresso di gran parte dei predatori ed è diviso in due settori di estensione diversa: il 40% del terreno è destinato alla riproduzione delle lumache, il rimanente 60% all'ingrasso delle nuove chioccioline nate;
- l'impianto è composto da otto recinti di riproduzione e dodici recinti per l'ingrasso ed è strutturato in modo tale che il ciclo della riproduzione si ripeta sempre nei recinti a ciò destinati, dopo che è avvenuto il rinnovamento stagionale della vegetazione e dopo l'introduzione dei nuovi riproduttori:
l'ingrasso dura mediamente 6 mesi di tempo, periodo in cui la chiocciola utilizza gli alimenti del pascolo ed eventuali alimenti integrativi portati dall'esterno ed è in questo periodo di tempo che le chiocciole raggiungono una determinata pezzatura commerciale e può iniziare così la raccolta del prodotto;
- le piogge precipitate durante il giorno 21 dicembre 2017 nel Comune di
Faicchio, hanno causato, per l'aumento della portata delle acque, la rottura dell'argine del Fiume OL (in corrispondenza dell'intersezione dello stesso con il torrente ER) e la sua esondazione. Le sue acque, altamente inquinate, miste a melma e detriti, hanno invaso l'area circostante, incluso l'appezzamento di terreno del ricorrente, causando ingenti danni all'impianto elicicolo ed alle colture in atto;
- agli inizi del mese di febbraio dell'anno 2018, poi, il fiume OL esondava nuovamente, determinando un ulteriore allagamento del fondo condotto dal ricorrente, causando gravi ed ulteriori danni al terreno ed alle colture ed impianti ivi esistenti, danneggiando irrimediabilmente il predetto impianto e distruggendo tutto il processo produttivo, con perdita delle chiocciole;
- la rottura dell'argine e le esondazioni del fiume, si sono verificate per le condizioni di totale abbandono e mancanza di manutenzione del letto e delle sponde da parte degli Enti preposti con totale assenza di opere di difesa spondale, presenza di una fitta vegetazione e di detriti lungo il corso fluviale, quest'ultimi provenienti anche dalla rottura di una soglia della strada provinciale SP122 che ha determinato il sovralluvionamento e creato delle barre di foce, ovvero un ostacolo al deflusso naturale delle acque;
-i fatti descritti sono stati accertati dai tecnici incaricati dalla Provincia di
Benevento, da quelli designati dall'Autorità di Bacino Distretto dell'Appennino
Meridionale, dal Consorzio di Bonifica del Sannio Alifano, dalla CP_1
e dal Comune di Faicchio, come documentato;
[...]
- i danni subiti dal ricorrente sono decritti nell'elaborato peritale predisposto dal dott. e sono stati quantificati in € 139.990,00 complessivi, di cui Per_3 euro 38.880,00 per danni per mancata produzione lumache, euro 44.520,00, per danni da mancata produzione ortaggi, euro 22.790,00, per i danni all'impianto elicicolo, euro 800,00, per ripristinare la fertilità del suolo;
- le autorità competenti, benché a conoscenza della necessità di intervenire sin dall'anno 2013, mediante la realizzazione e posa in opera di scogliere poste a protezione lungo gli argini e le sponde del fiume, la pulitura e tagli delle alberature, la rimozione degli ostacoli, il ripristino e configurazione delle sponde fluviali danneggiate, non hanno mai eseguito le opere necessarie;
-il fiume OL e il torrente ER sono corsi d'acqua naturale e pubblici facenti parte del demanio necessario dello Stato, per cui i compiti di manutenzione e di polizia idraulica spettano alla . Controparte_1
Tanto premesso, non avendo avuto riscontro positivo i tentativi di comporre bonariamente la controversia, il ricorrente ha chiesto di dichiarare la responsabile dell'evento dannoso descritto e il condannare Controparte_1 dell'Ente al risarcimento dei danni in suo favore per l'importo di € 139.990,00
,come quantificati nella perizia di parte, oltre accessori di legge.
*
Si è costituita la con comparsa del 23.3.2021 ed ha concluso per il CP_1 rigetto del ricorso. A tal fine, ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, indicando come Enti responsabili dei danni lamentati dal ricorrente, in relazione alle rispettive competenze, l'Amministrazione Provinciale di
Benevento, il Consorzio di Bonifica Sannio Alifano, l'Autorità di Bacino
Distrettuale e il Comune territorialmente competente. In particolare, nel richiamare una nota dell'Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino
Meridionale prot. N 433 del 14/1/2019 di Bacino ha evidenziato che i tecnici avevano verificato “…lo stato di officiosità idraulica del Fiume ER, tributario del F. OL, accertando condizioni di squilibrio diffuso lungo le sponde, erosioni laterali anche per lunghi tratti e punti di particolare sovralluvionamento. È stata rilevata la rottura di una soglia immediatamente a valle del ponte della strada provinciale SP122 a seguito della quale l'intero deposito ciottoloso, trattenuto a tergo della stessa è stato trasportato verso valle dove poi si è depositato creando fenomeni di sovralluvionamento alquanto ingenti. In particolar modo il sovralluvionamento dell'alveo di ER
è cospicuo in prossimità della confluenza con il Fiume OL dove si sono create delle barre di foce”. Quindi, stante la riscontrata presenza di una fitta vegetazione e di detriti lungo il corso fluviale, provenienti anche dalla rottura di una soglia della strada provinciale SP122, la ha dedotto, anzitutto, CP_1 la sussistenza della competenza e responsabilità della Provincia di Benevento ai sensi dell'art. 12 del R.D. n. 523/1904 nonché la responsabilità degli altri
Enti indicati come deputati alla manutenzione/gestione/vigilanza, nei limiti delle rispettive competenze. Ha eccepito, altresì, l'infondatezza della domanda ex art. 2043 e 2051 cc, il concorso del fatto colposo dell'attore ex art 1227, comma 1° e 2 °, c.c. Ha contestato, inoltre, la quantificazione dei danni come prospettata dal ricorrente.
*
Ammessa la prova per testi, come da ordinanza del 2.3.2021, con delega, ai sensi degli artt. 203 c.p.c. e 170 R.D. 1775/33, al Tribunale di Benevento, ed espletato il mezzo istruttorio, le conclusioni sono state rassegnate all'udienza dell'8.11.2022.
Depositate dalle parti le difese conclusive, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza collegiale del 2.4.2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare di merito, deve essere riconosciuta la legittimazione attiva del ricorrente, come risultante dalla documentazione versata in atti, allegata al ricorso introduttivo (contratto di affittanza agraria intercorso con le proprietarie e , datato 20.12.2016 e Parte_2 Persona_2 registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Benevento il 27.12.2016 al n. 2971, serie 3): inoltre, la legittimazione risulta provata anche mediante le dichiarazioni dei testi escussi che hanno confermato la circostanza per cui il deteneva il fondo per lo svolgimento delle attività di coltivazione Parte_1 orticola e di elicicoltura.
La legittimazione passiva della verrà, invece, delibata infra, CP_1 trattandosi di verificare la fondatezza della pretesa dei ricorrenti, sotto il profilo della astratta configurabilità di una responsabilità risarcitoria in capo all'Ente convenuto a fronte del pregiudizio lamentato. Invero, il concetto di legittimazione passiva risulta impropriamente invocato dalla in CP_1 quanto, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità cui questo Tribunale ritiene di aderire (cfr., da ultimo, Cass., SS.UU., sent. n. 2951/16), la legittimazione ad agire od a contraddire difetta solo laddove dalla stessa prospettazione della domanda emerga che l'attore non sia titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione ovvero il convenuto non sia titolare della relativa posizione passiva, attenendo di contro al merito della causa la questione relativa all'effettiva titolarità delle posizioni attive e passive prospettate nella domanda.
*
La domanda risulta fondata per quanto si esporrà di seguito.
I testi escussi - , e - Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 della cui attendibilità non vi è motivo per dubitare, hanno confermato le circostanze di fatto rappresentate nel ricorso, riportate nei paragrafi superiori ed articolate come capi di prova, ovvero che il fondo in questione ha un'estensione di circa 19.140,00 mq, di cui circa 6000 mq erano destinati all'impianto elicicolo mentre la restante parte era destinata a colture ortive praticate secondo il metodo biologico. Hanno confermato, altresì, che le piogge verificatesi nel Comune di Faicchio in data 21.12.2017 e nei primi giorni del mese di febbraio 2018 hanno causato, per l'aumento della portata delle acque, la rottura dell'argine e l'esondazione del fiume OL (in corrispondenza dell'intersezione dello stesso con il torrente ER) con conseguente danneggiamento del fondo, distruzione delle strutture dell'impianto elicicolo e delle coltivazioni ivi esistenti.
ha aggiunto: “..è vero, mi sono recata sul posto subito dopo Testimone_1 le piogge del 21/12/2017 per aiutare il ricorrente a “salvare il salvabile” ma l'acqua arrivava al ginocchio, le chioccioline galleggiavano, anche le uova galleggiavano nell'acqua, inoltre il fiume era inquinato, quindi c'erano anche fango, detriti, resti di alberi cortecce…” e ancora “... Il recinto di lamiera che chiudeva tutti luoghi recinti è stato completamente distrutto”. “Il fondo non confina con il fiume. Successivamente, si sono verificati altri episodi di esondazione. Addirittura, una volta le forze dell'ordine sono dovute intervenire per soccorrere dall'esondazione le persone che abitano in zona, prima non si erano verificati episodi del genere. L'attività del ricorrente è iniziata nell'anno
2017”.
Il teste ha precisato: “… posso dire però che era veramente Testimone_2 un impianto innovativo e ben strutturato;
sono andato sul posto subito dopo l'esondazione, quando sono arrivato già l'acqua aveva inondato tutto, la recinzione era stata divelta o abbattuta, l'acqua era stata troppo forte e solo qualcosa si è salvato, c'erano detriti di ogni genere, carcasse di frigorifero, tronchi e piante. Non ho mai visto pulire gli argini del fiume… è vero ricordo che ci sono state più esondazioni …”.
Il teste “… sono andato sul posto subito dopo ho fatto Testimone_3 anche delle foto era il periodo in cui il ciclo delle uova era in atto non siamo riusciti a salvare nulla le lumache galleggiavano sull'acqua anche l'impianto è stato danneggiato sia le lastre perimetrali di recinsione… pure la coltivazione è andata distrutta… le esondazioni sono state causate dalla rottura dell'argine,
c'era un'ostruzione alla foce ho fatto anche le foto…”.
Inoltre, lo stato di degrado degli argini dei detti corpi idrici emerge dal ripetersi di tali fenomeni inondativi, attestati dagli altri giudizi promossi in diversi anni da altri proprietari dei fondi limitrofi.
A tal proposito, si dà atto che il ricorrente ha prodotto due sentenze di questo
Tribunale, ovvero la sentenza n. 1226/23 e la sentenza n. 1610/23. Nel corso dei rispettivi giudizi, riferiti a richieste risarcitorie per danni arrecati a fondi vicini a quelli dell'attuale ricorrente, era stata disposta una CTU ed era stato accertato, in ciascuno dei procedimenti, che l'esondazione e la rottura dell'argine erano state determinate esclusivamente a causa dell'omessa manutenzione del letto e delle sponde con la presenza di una fitta vegetazione e di detriti lungo il corso fluviale che avevano determinato il sovralluvionamento e creato delle barre di foce, ovvero un ostacolo al deflusso naturale delle acque.
Sulla scorta delle dichiarazioni testimoniali e della documentazione prodotta, ivi comprese le fotografie dei luoghi successive all'evento dannoso, si può, quindi, ritenere provato che il 21.12.2017 e nei primi giorni di febbraio
2018 il fondo detenuto dal ricorrente, su cui insisteva un impianto di elicicoltura e colture ortive biologiche, ha subito danni a causa dell'esondazione del Fiume OL.
La circostanza che l'acqua mista a detriti provenisse dal torrente ER e dal fiume OL rende evidente che l'ente custode, responsabile degli eventi dannosi in contestazione, sia la . Controparte_1
Ebbene, nella specie la sostiene che la responsabilità dell'evento vada CP_1 ascritta, nell'ordine, all'Amministrazione Provinciale di Benevento, al Consorzio di Bonifica Sannio Alifano, all'Autorità di Bacino Distrettuale e al Comune territorialmente competente, che non sono stati convenuti in giudizio dal ricorrente né sono stati chiamati in causa dalla . CP_1
Sul punto, si precisa che questo Tribunale ha già avuto modo di affermare, in altri giudizi aventi ad oggetto domande di risarcimento danni per altri eventi esondativi, che la è l'Ente istituzionalmente preposto (insieme ad altri CP_1 enti, in relazione alle rispettive competenze) alla custodia dei corsi d'acqua in questione.
Deve, quindi, ritenersi sussistente la responsabilità della Controparte_1 per la mancata manutenzione del fiume OL e torrente ER, in quanto non vi è dubbio che i corsi d'acqua in questione siano di natura demaniale, ragion per cui la loro tutela e manutenzione rientra tra le competenze della
. Controparte_1
Ed infatti, ai sensi degli artt. 2, lett. e) del D.P.R. 8/72, 89 e 90 del D.P.R.
616/77 sono state trasferite alle regioni le competenze, prima appartenenti allo Stato, in materia di acque pubbliche e di opere idrauliche con particolare riguardo all'attività di manutenzione. Anche l'art. 10, lett. f), della legge
18.5.89 n. 183 attribuiva, alle Regioni funzioni di polizia delle acque e di gestione, manutenzione e conservazione dei beni, delle opere e degli impianti idraulici ed ogni iniziativa ritenuta necessaria in materia di tutela ed uso delle acque nei bacini idrografici di competenza. Sebbene tale norma sia stata abrogata, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 152/06, può ritenersi, ai sensi degli artt. 141 e ss. del richiamato decreto e dell'art. 86 D.Lgs. 112/98
(nonché della normativa precedentemente richiamata), che competa comunque alle regioni l'attività di manutenzione dei beni facenti parte del demanio idrico.
In capo alla pur dopo la legge regionale n. 4/2003, Controparte_1 permane certamente il compito di controllo della regimentazione delle acque pubbliche nonché quello della sistemazione degli alvei e del contenimento delle acque dei grandi colatori.
Ne consegue che, ove mai fosse stata riscontrata la responsabilità di terzi, seppur a titolo diverso, va ribadito che, nel caso di specie, gli altri Enti indicati dalla come responsabili, non sono stati evocati in giudizio dal CP_1 ricorrente, né chiamati in causa dalla parte convenuta;
pertanto, qualsiasi delibazione circa la loro responsabilità è priva di rilievo, tanto più se si considera che l'eventuale responsabilità di altri Enti non esclude (come invece sostiene la nella sua comparsa di costituzione) bensì si aggiunge a CP_1 quella della come ribadito dal TSAP nella sentenza Controparte_1
n.110/2019), in cui si è affermato che la è effettivamente titolare CP_1 passiva dell'obbligazione risarcitoria relativamente ai danni da esondazione cagionati dal demanio idrico regionale, senza distinzioni fra corsi d'acqua naturali e artificiali, siano essi inclusi o meno in comprensori di bonifica.
In particolare, il fiume OL (nel quale confluisce il torrente ER) è un corso d'acqua naturale che attraversa per un lungo tratto il territorio della
Regione: sicché, per quanto gli alvei in questione rientrino nel demanio idrico statale ai sensi dell'articolo 822 c.c., pur in assenza di trasferimento al patrimonio regionale, la relativa manutenzione e conservazione in buono stato di efficienza spetta in generale alla Regione (cfr. TRAP Napoli sent. n.
484/2018).
Nondimeno, si ritiene non provata la sussistenza di un concorso di colpa del ricorrente nella determinazione dell'evento in virtù del dedotto mancato rispetto della fascia di rispetto fluviale prevista dall'art. 96 lett. f) R.D.
523/1904. Ed infatti, è ben vero che detta norma è inderogabile, essendo posta a tutela dell'interesse pubblico di garantire un agevole accesso agli argini in caso di interventi da effettuare su di essi e di non creare ostacoli al deflusso delle acque nel caso di esondazioni (v. TSAP sent. n. 146/2003); tuttavia, la convenuta, pur in tal senso onerata (v. Cass. sent. n. CP_1
23148/2014), non ha dimostrato quali e quanti danni il ricorrente avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza, essendosi limitata ad asserire, in linea del tutto astratta, l'impossibilità di porre in essere l'attività di coltivazione all'interno della fascia di rispetto, senza fornire nemmeno un principio di prova circa la concreta violazione da parte del ricorrente del divieto di esercizio di attività agricole (e di costruzione) all'interno della fascia di rispetto dagli alvei e dalle sponde. Generiche, quindi inammissibili e, comunque, infondate sono anche le eccezioni di violazione dell'obbligo di manutenzione delle sponde degli argini, l'obbligo di rimozione degli ingombri formatisi sulla superficie di un rivo, colatoio o alveo, o l'obbligo generale di diligenza, prudenza e di intervento al fine di scongiurare lesioni del nemin laedere consistente nell'informare gli Enti competenti (Consorzio e Comune) della sussistenza della situazione di pericolo determinata
Dunque, tali eccezioni, oltre a configurarsi assolutamente generiche – quindi, inammissibili – sono anche infondate in quanto non provate mediante testi o altro mezzo di prova.
SUL QUANTUM DEBEATUR
Accertati quindi:
- il verificarsi, a carico del fondo del ricorrente, degli eventi dannosi oggetto di ricorso (conseguenti alla rottura dell'argine e alle esondazioni del 21.12.2017 e dei primi giorni di febbraio 2018);
- l'imputabilità di tali eventi dannosi alla parte convenuta, in quanto, come ampiamente illustrato, custode dell'alveo, dovendosi presumere, ai sensi dell'art. 2051 c.c. ed in mancanza di prova del caso fortuito, che essi siano ascrivibili ad un difetto di manutenzione del corpo idrico, del suo alveo e dei suoi argini;
resta da quantificare il cosiddetto danno conseguenza, e cioè i danni patrimoniali subiti dai ricorrenti in ragione dell'evento di cui si discute.
Sul punto va evidenziato che, in considerazione del tempo trascorso dagli eventi dannosi, è apparso inutile disporre una consulenza tecnica d'ufficio per l'accertamento dei danni.
Pertanto, per l'individuazione e per la quantificazione dei danni subiti non ci si potrà che rifare, nei limiti del consentito, a quanto emerso dalla prova testimoniale, dalla documentazione in atti e dalla consulenza di parte.
Rispetto a tale ultimo aspetto, va, infatti, sottolineato che vi è agli atti, prodotta da parte ricorrente, una consulenza tecnica a firma dell'agronomo dottor con allegate fotografie e documentazione, incluse alcune Persona_4 fatture riferite a lavori di intervento sull'impianto elicicolo.
Tuttavia, la consulenza di parte, anche se avente la forma della perizia giurata, non è dotata di efficacia probatoria, nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, non essendo prevista dall'ordinamento la precostituzione fuori del giudizio di un siffatto mezzo di prova;
ad essa si può solo riconoscere valore di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, il cui apprezzamento è affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito, il quale non è però obbligato in nessun caso a tenerne conto.
Nella perizia allegata, il consulente di parte, che annota di aver svolto le operazioni peritali in data 2.3.2018, con accesso presso il fondo in questione, alla presenza del signor dopo la descrizione dello stato dei luoghi, Parte_1 con indicazione dell'estensione del fondo di circa mq 19.140, ha effettuato una stima dei danni subiti.
Più segnatamente, il CTP ha specificato che il fondo si presentava invaso da alberi, residui di varia natura ed è evidenziato che gli eventi alluvionali avevano danneggiato in modo irreparabile soprattutto l'impianto elicicolo, realizzato pochi mesi prima delle inondazioni con i contributi comunitari a valere del PSR Regione Campania 2014/20 misura 4.1.2. e misura 6.1.1.
In particolare, il perito di parte ha riportato nell'elaborato peritale che circa
6000 mq risultavano destinati all'impianto di elicicolo della specie Helix
Aspersa Muller, mentre la restante parte era stata adibita a colture ortive coltivate con metodo biologico.
Il CTP ha riferito che le recinzioni perimetrali dell'allevamento di lumache erano state distrutte e che l'impianto di irrigazione a pioggia con relativi collegamenti, realizzato per le esigenze delle colture ortive e delle lumache, era stato danneggiato.
Per i danni subiti alla struttura dell'impianto elicicolo, il CTP ha considerato:
- la necessità di ripristinare la recinzione perimetrale dell'allevamento di lumache di 6000 mq con lamiera zincata elettrificata antifuga interrata 30 cm fuori terra 70 cm stimata in € 5.152,74 ;
-la palificazione necessaria al sostegno della lamiera con paletti in legno, stimata in € 987,50 ;
-le recinzioni interne in rete atossica antibava e antifuga per € 5.547,15;
-i paletti di legno per i recinti Helitex al costo di € 3.633,00
-l'impianto di irrigazione a pioggia nebulizzata stimato in € 1.273,50
-le spese per la sistemazione del terreno preimpianto(aratura fresatura baulatura livellamento del terreno apertura di buche concimazione e interramento tubi per l'irrigazione) stimato in € 6.193,21 In totale , questa tipologia di danno è stata quantificata in € 22.790, facendo riferimento alle fatture allegate e quietanzate.
Dopo aver descritto il processo produttivo delle lumache, poi, il CTP ha stimato i danni per la mancata produzione di lumache, bava e ortaggi e i costi necessari per ripristinare lo stato dei luoghi.
Ha stimato che siano morti 18.000 elementi inseriti nell'impianto nella primavera del 2017 ed ha calcolato che: a) per ogni riproduttore vi sono 80 uova e di cui circa 20 arrivano alla maturazione per cui la produzione potenziale era di 360.000 lumache con un peso medio di 13 gr. ciascuna, di cui 342.000 destinate al commercio e 18.000 utilizzate nuovamente come future riproduttrici: b) ha considerato il prezzo medio di lumache vendute all'ingrosso è di 6 € al chilo e che un chilo di lumache è costituito da circa 80 esemplari per cui il danno subito per il 2018 è stato così quantificato: 360.000 lumache: 80 elementi per ogni chilo = 4500 chili;
4500 kg per 6 € al chilo uguale € 27.000; a questo importo ha detratto i mancati costi di produzione e commercializzazione pari a circa il 20% della produzione lorda vendibile e, quindi, € 27.000 X 20% = € 5400 ; quindi € 27.000 - € 5400 = € 21.600 quale danno per l'annualità 2018. Ha, poi, calcolato € 32.400 per la perdita di produzione per i successivi 18 mesi, necessari per la ripresa dell'allevamento.
b)Per la produzione di bava certificata, poi, il CTP ha calcolato un danno di €
25.920,00 per l'annualità 2018 ed € 38.880,00 per la perdita di bava per i successivi 18 mesi necessari per la ripresa dell'allevamento.
In particolare, ha ritenuto che ogni lumaca produca in un anno circa due grammi di bava ottenuti da due cicli di sbavatura annui che moltiplicato per le
360.000 potenziali lumache presenti nell'allevamento ci dà una produzione di circa 720.000 grammi di bava rispondenti a 720 chilogrammi a considerato che la bava filtrata biologica viene venduta all'ingrosso ad un prezzo medio di euro
40 al chilo per cui ha ritenuto che la perdita complessiva ammonti ad euro
28.800. Da questo importo ha detratto i mancati costi di produzione e commercializzazione che ammontano a circa il 10% della produzione lorda vendibile e, quindi: € 28.000 -10% ( € 2.880,00)= 25.920,00 ( per l'anno
2018). Ha ritenuto, poi, che la perdita di produzione verificatasi nel 2018 si ripercuota negativamente anche per la metà dell'annualità successiva 2019 e quindi ha ritenuto che, sommando il danno per l'annualità successiva, il danno stimato per la mancata produzione di bava di lumache sia complessivamente pari ad € 38.800,00.
c)Per la produzione di ortaggi su un'estensione di circa 13.000 mq, il CTP ha calcolato una produzione di 200 q./ha e stimato un danno per mancata produzione di ortaggi autunno vernini come segue: 265 q X 100 €/q = €
26.500,00. Per gli ortaggi primaverili/estivi: 265 q.X 140,00€ = € 37.100 totale
63.600. Detratti i costi di spese non sostenuti pari al 30%, ovvero € 19.080, ha ritenuto che vi sia stata una perdita di € 44.520,00.
e)Per il ripristino della fertilità del suolo, infine, ha stimato una spesa di €
800,00 per 10 giornate lavorative ad 80 € al giorno.
Orbene, questo Tribunale rileva, innanzitutto, che i testi hanno confermato l'evento dannoso, la presenza di un impianto elicicolo su circa 6000 mq di terreno e la presenza di colture sul fondo per la sua residua estensione.
Tuttavia, con riferimento ai danni arrecati all'impianto elicicolo, si rileva innanzitutto, che dagli stimati danni al detto impianto, che il CTP quantifica in
€ 22.790,00 complessivi, va espunto l'importo calcolato con riferimento all'impianto di irrigazione, pari ad € 1.273,50, poiché non vi è prova del danno e dell'acquisto di un nuovo impianto o di una eventuale sua riparazione.
Inoltre, si rileva che le fatture allegate non specificano esattamente a quali tipologie di lavori si riferiscano, limitandosi a far riferimento a lavori eseguiti su immobili aziendali e all' impianto di elicicoltura, per cui non è possibile accertare se le dette fatture si riferiscano o meno e in tutto o in parte ad interventi eseguiti per rimediare ai danni subiti per effetto della esondazione di cui in ricorso.
Questo Tribunale, quindi, ritiene che dovrà procedersi in via equitativa, anche con l'ausilio della componente tecnica da cui è costituito, prendendo quale punto di partenza anche i parametri indicati dal perito di parte e discostandosi da essi ove non risultino condivisibili,
Dunque, per i danni all'impianto elicicolo, occorre procedere ad una riduzione in via equitativa della misura del 60% rispetto a quanto indicato nella perizia di parte.
Quindi: € 22.790,00 – € 1.273,50= € 21.516,50 - 60% = € 8.606,6. Con riguardo ai danni per mancata produzione di lumache, tenuto conto che in perizia è indicata la presenza quanto meno di 18.000 esemplari, indicazione ritenuta attendibile in base all'estensione del terreno dedicato all'allevamento ma considerato il prezzo di € 4/kg al produttore e non all'ingrosso di € 6,00, si può così contabilizzare il danno:
4.500 kg per 4 € al chilo uguale euro 18.000 – 20% per i mancati costi di produzione e commercializzazione pari a circa il 20% della produzione lorda vendibile = euro 14.400,00.
Considerato, poi che non risulta indicata dal CTP la modalità di calcolo delle riferite 18000 lumache riproduttrici e che non risulta provato che le medesime siano tutte morte, occorre applicare una ulteriore riduzione in via equitativa pari al 20% = euro 11.520.
In merito poi alla mancata produzione di lumache per il 2019, essa non può essere riconosciuta ai fini della quantificazione dei danni.
Ed invero, se pochi mesi prima era impiantato un allevamento, il risarcimento per la mancata produzione per il 2018 già consente di risarcisce integralmente il danno per mancata produzione di lumache, in quanto la necessità di attendere 18 mesi nell'anno 2019, affinché l'allevamento possa ritornare produttivo, rientra nella fisiologia del tipo di allevamento, dopo che sono state commercializzate le lumache giunte allo stato di maturazione necessaria.
Anche l'asserito danno per mancata produzione di bava certificata non deve essere riconosciuto, in assenza di documentazione attestante i redditi precedenti e in assenza della prova della commercializzazione della bava certificata e che l'impianto fosse organizzato per l'estrazione della bava certificata.
Con riguardo ai danni richiesti in relazione alla mancata produzione di ortaggi, si rileva che: il ricorso appare generico nella individuazione della loro tipologia e dell'estensione della coltivazione;
i testimoni hanno confermato la presenza di una coltivazione di ortaggi sul terreno del ricorrente ma non hanno indicato la loro tipologia, né l'estensione della inondazione o l'entità dei danni subiti dalle colture.
Inoltre, nessun elemento particolarmente utile si trae dalla perizia di parte.
Infatti, il consulente di parte, in merito alla quantificazione di tali danni si è limitato a rappresentare i criteri generali di calcolo adottati che, per come formulati, potrebbero essere applicati aprioristicamente a qualsiasi fattispecie risarcitoria, non risultando riferiti in modo concreto al caso di specie, senza nemmeno allegare alla perizia i listini dei prezzi risultanti dal Prezziario della
Camera di Commercio e senza nessun riferimento a documenti aziendali idonei ad attestare la quantità delle colture presenti, di guisa che la CTP, in proposito, non può costituire prova dell'effettiva consistenza di tali danni.
La richiesta di danni, inoltre, non è supportata da altro tipo di prova documentale mancando agli atti il cd. quaderno di campagna, rectius registro dei trattamenti fitosanitari (obbligatorio ai sensi dell'art. 42, comma 3, del DPR
290/2001 per tutte le aziende agricole che utilizzano prodotti fitosanitari per la difesa delle colture agrarie, tranne per quelle che utilizzano prodotti fitosanitari in orti o giardini familiari il cui raccolto è destinato all'autoconsumo), le fatture, le autofatture, obbligatorie anche per le aziende agricole in regime di esonero
Iva, ovvero altri documenti atti a dimostrare l'entità della produzione realizzata negli anni precedenti l'esondazione e quella degli anni successivi. Tali documenti avrebbero consentito, infatti, di ricostruire presuntivamente la qualità e quantità delle colture presenti al momento delle inondazioni mediante l'esame degli omologhi dati relativi alle produzioni delle annualità precedenti. Né, infine, la prova della consistenza dei danni può ricavarsi dalla produzione fotografica allegata alla perizia di parte, da cui si percepisce chiaramente l'allagamento del terreno in oggetto (in ogni caso ricavabile dal concorde riferimento dei testi), ma non lo stato preesistente del fondo agricolo e il danneggiamento delle colture, così come indicato nel ricorso e nell'elaborato peritale.
In ogni caso, si osserva che il CTP avrebbe dovuto applicare il listino dei prezzi al produttore, in quanto non è stato provato in giudizio che il ricorrente si occupasse, oltre che della produzione, anche della commercializzazione diretta dei suoi prodotti.
Similmente non vi è prova dell'effettiva quantità delle colture andate perse, atteso che non vi è documentazione alcuna di un eventuale smaltimento in discarica, né vi sono fotografie che mostrino il raccolto ammassato e lasciato seccare, per poi essere smaltito anche all'interno stesso del fondo. Per tali ragioni, i danni da mancato raccolto devono essere conseguentemente ridotti in via equitativa della misura del 60% rispetto a quanto indicato nella perizia di parte. Pertanto, tenuto conto che il CTP ha stimato un danno di €
44.520,00 si avrà: 44.520,00 – 60% = € 17.808 quale danno per le colture.
Per i lavori eseguiti per ripristinare il suolo, poi, in assenza di documentazione comprovante l'esborso di € 800,00, si ritiene che essi siano stati eseguiti in economia, per cui è opportuno procedere ad una riduzione equitativa al 60% di quanto indicato dal CTU: € 800,00 - 40% (€ 320,00)= €
480,00.
In definitiva, il totale danno liquidato in via equitativa, sommando tutti gli importi sopra elencati, è pari ad: € 38.414,60.
Trattandosi di debito di valore, la somma indicata deve essere sottoposte a rivalutazione monetaria dalla prima esondazione (quindi, dal 21.12.2017) fino alla data della presente sentenza;
inoltre, su tale somma vanno riconosciuti, quale lucro cessante, gli interessi (che nel caso di specie si ritiene equo determinare nella misura legale), anch'essi decorrenti dalla data del fatto illecito fino alla data della presente sentenza (cfr., tra le tante, Cass., sez. 1,
n° 12961 del 24/05/2018).
E', infatti, pacifico che ai debiti di valore si applichi il cumulo della rivalutazione monetaria e degli interessi, l'una e gli altri assolvendo a funzioni diverse, giacché la prima mira a ripristinare la situazione patrimoniale del danneggiato ponendolo nella condizione, al momento della liquidazione finale, in cui si sarebbe trovato se l'evento pregiudizievole non si fosse verificato (danno emergente), mentre i secondi hanno natura compensativa e servono a ristorare il lucro cessante (rispondendo alla finalità di compensare il danneggiato dal pregiudizio derivatogli dal mancato conseguimento dell'equivalente monetario del danno sin dal momento del fatto illecito;
si tratta di un danno che, benché debba essere provato dal creditore, può essere riconosciuto dal giudice anche mediante criteri presuntivi ed equitativi), con la conseguenza che le due misure sono giuridicamente compatibili e che, pertanto, sulla somma risultante dalla rivalutazione debbono essere corrisposti gli interessi, il cui calcolo va effettuato con riferimento ai singoli momenti in relazione ai quali la somma s'incrementa nominalmente (in altri termini, dal momento dell'illecito gli interessi verranno corrisposti prima sulla somma capitale e poi sulla stessa somma capitale così come di anno in anno progressivamente rivalutata, fino alla data della sentenza).
Competono inoltre, sul capitale interamente rivalutato, gli interessi al tasso legale dalla data della presente sentenza al saldo.
Le spese di lite, stante il parziale non accoglimento della domanda, seguono la soccombenza nella misura della metà, che si liquidano ai minimi tabellari sulla base dello scaglione economico del valore della causa, stante la non complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di
Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti della Parte_1 CP_1
disattesa ogni ulteriore eccezione, deduzione ed istanza, così
[...] provvede:
• accoglie in parte la domanda e, per l'effetto, condanna la , Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni nella misura complessiva di € 38.414,60 in favore di Parte_1
, oltre rivalutazione monetaria, da calcolarsi dal 21.12.2017, come
[...] specificato in parte motiva, fino alla data della presente decisione, oltre interessi al tasso legale, da calcolarsi sulle somme rivalutata di anno in anno fino alla data della presente sentenza e, successivamente, sul solo capitale interamente rivalutato, fino al saldo;
• condanna la , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, al pagamento in favore del ricorrente delle Parte_1 spese legali riferite al presente giudizio, come specificato in motivazione, che liquida per spese vive in 393,00, per compensi professionali in € 2.500,00, oltre spese generali del 15%, CPA e IVA, se dovute, con distrazione al difensore che ne ha fatto richiesta avv. Ermanno De Nicola.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 2-4-2025.
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
Dott. Angelo Del Franco dott. Fulvio Dacomo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Angelo Del Franco Consigliere estensore
Dott. Ing. Luigi Vinci Giudice tecnico riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 4047/2020 R.G, avente ad oggetto “controversie di competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche”, riservata in decisione all'esito delle note scritte delle parti, depositate, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., all'udienza collegiale del 2.4.2025,
TRA
(C.F.: , titolare Parte_1 C.F._1 dell'omonima ditta (P.IVA : ), rappresentato e difesa, come da P.IVA_1 procura in atti, dall'avv. Ermanno De Nicola, (C.F.: ed C.F._2 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Nocera Inferiore, alla Via G.
Matteotti n. 14
-RICORRENTE-
CONTRO
(C.F.: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura generale alle liti per notar di Barano d'Ischia del 14.3.2018 Persona_1 rep. 33646 racc. 15752 e decreto dirigenziale regionale n. 94 del 4.2.2021, dall'Avv. Paola Parente (C.F.: ), con cui elettivamente C.F._3 domicilia presso la sede regionale in Napoli, alla Via Santa Lucia n. 81
-RESISTENTE-
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto introduttivo del giudizio notificato in data 24.9.2020 alla CP_1
(di seguito “ ”) e rinotificato, ai sensi dell'art. 176 R.D.
[...] CP_1
1775/1933, il 13.1.2021, ha premesso: Parte_1
-di essere titolare dell'omonima azienda agricola e di svolgere l'attività di coltivatore diretto, specializzato nell'allevamento di lumache e chiocciole e nella commercializzazione dei derivati dalla predetta coltura, nonché nella produzione e vendita di colture biologiche;
- di svolgere la sua attività su un fondo rustico, sito in agro di Faicchio, identificato in Catasto Terreni del Comune di Faicchio al foglio 31 particella
332, con estensione complessiva di mq 19.140, in virtù di contratto di affittanza agraria intercorso con le proprietarie e Parte_2
, datato 20.12.2016 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate Persona_2 di Benevento il 27.12.2016 al n. 2971, serie 3;
- sul fondo descritto, ubicato in prossimità della foce del fiume OL, è allocato un impianto elicicolo della specie Helix Aspresa Muller, che occupa una superficie di circa mq 6.000, mentre la restante parte è adibita a colture ortive con il metodo biologico;
- l'allevamento è recintato per tutto il perimetro con fogli di lamiera fuori terra per una altezza di 70 cm, al fine di evitare l'ingresso di gran parte dei predatori ed è diviso in due settori di estensione diversa: il 40% del terreno è destinato alla riproduzione delle lumache, il rimanente 60% all'ingrasso delle nuove chioccioline nate;
- l'impianto è composto da otto recinti di riproduzione e dodici recinti per l'ingrasso ed è strutturato in modo tale che il ciclo della riproduzione si ripeta sempre nei recinti a ciò destinati, dopo che è avvenuto il rinnovamento stagionale della vegetazione e dopo l'introduzione dei nuovi riproduttori:
l'ingrasso dura mediamente 6 mesi di tempo, periodo in cui la chiocciola utilizza gli alimenti del pascolo ed eventuali alimenti integrativi portati dall'esterno ed è in questo periodo di tempo che le chiocciole raggiungono una determinata pezzatura commerciale e può iniziare così la raccolta del prodotto;
- le piogge precipitate durante il giorno 21 dicembre 2017 nel Comune di
Faicchio, hanno causato, per l'aumento della portata delle acque, la rottura dell'argine del Fiume OL (in corrispondenza dell'intersezione dello stesso con il torrente ER) e la sua esondazione. Le sue acque, altamente inquinate, miste a melma e detriti, hanno invaso l'area circostante, incluso l'appezzamento di terreno del ricorrente, causando ingenti danni all'impianto elicicolo ed alle colture in atto;
- agli inizi del mese di febbraio dell'anno 2018, poi, il fiume OL esondava nuovamente, determinando un ulteriore allagamento del fondo condotto dal ricorrente, causando gravi ed ulteriori danni al terreno ed alle colture ed impianti ivi esistenti, danneggiando irrimediabilmente il predetto impianto e distruggendo tutto il processo produttivo, con perdita delle chiocciole;
- la rottura dell'argine e le esondazioni del fiume, si sono verificate per le condizioni di totale abbandono e mancanza di manutenzione del letto e delle sponde da parte degli Enti preposti con totale assenza di opere di difesa spondale, presenza di una fitta vegetazione e di detriti lungo il corso fluviale, quest'ultimi provenienti anche dalla rottura di una soglia della strada provinciale SP122 che ha determinato il sovralluvionamento e creato delle barre di foce, ovvero un ostacolo al deflusso naturale delle acque;
-i fatti descritti sono stati accertati dai tecnici incaricati dalla Provincia di
Benevento, da quelli designati dall'Autorità di Bacino Distretto dell'Appennino
Meridionale, dal Consorzio di Bonifica del Sannio Alifano, dalla CP_1
e dal Comune di Faicchio, come documentato;
[...]
- i danni subiti dal ricorrente sono decritti nell'elaborato peritale predisposto dal dott. e sono stati quantificati in € 139.990,00 complessivi, di cui Per_3 euro 38.880,00 per danni per mancata produzione lumache, euro 44.520,00, per danni da mancata produzione ortaggi, euro 22.790,00, per i danni all'impianto elicicolo, euro 800,00, per ripristinare la fertilità del suolo;
- le autorità competenti, benché a conoscenza della necessità di intervenire sin dall'anno 2013, mediante la realizzazione e posa in opera di scogliere poste a protezione lungo gli argini e le sponde del fiume, la pulitura e tagli delle alberature, la rimozione degli ostacoli, il ripristino e configurazione delle sponde fluviali danneggiate, non hanno mai eseguito le opere necessarie;
-il fiume OL e il torrente ER sono corsi d'acqua naturale e pubblici facenti parte del demanio necessario dello Stato, per cui i compiti di manutenzione e di polizia idraulica spettano alla . Controparte_1
Tanto premesso, non avendo avuto riscontro positivo i tentativi di comporre bonariamente la controversia, il ricorrente ha chiesto di dichiarare la responsabile dell'evento dannoso descritto e il condannare Controparte_1 dell'Ente al risarcimento dei danni in suo favore per l'importo di € 139.990,00
,come quantificati nella perizia di parte, oltre accessori di legge.
*
Si è costituita la con comparsa del 23.3.2021 ed ha concluso per il CP_1 rigetto del ricorso. A tal fine, ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, indicando come Enti responsabili dei danni lamentati dal ricorrente, in relazione alle rispettive competenze, l'Amministrazione Provinciale di
Benevento, il Consorzio di Bonifica Sannio Alifano, l'Autorità di Bacino
Distrettuale e il Comune territorialmente competente. In particolare, nel richiamare una nota dell'Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino
Meridionale prot. N 433 del 14/1/2019 di Bacino ha evidenziato che i tecnici avevano verificato “…lo stato di officiosità idraulica del Fiume ER, tributario del F. OL, accertando condizioni di squilibrio diffuso lungo le sponde, erosioni laterali anche per lunghi tratti e punti di particolare sovralluvionamento. È stata rilevata la rottura di una soglia immediatamente a valle del ponte della strada provinciale SP122 a seguito della quale l'intero deposito ciottoloso, trattenuto a tergo della stessa è stato trasportato verso valle dove poi si è depositato creando fenomeni di sovralluvionamento alquanto ingenti. In particolar modo il sovralluvionamento dell'alveo di ER
è cospicuo in prossimità della confluenza con il Fiume OL dove si sono create delle barre di foce”. Quindi, stante la riscontrata presenza di una fitta vegetazione e di detriti lungo il corso fluviale, provenienti anche dalla rottura di una soglia della strada provinciale SP122, la ha dedotto, anzitutto, CP_1 la sussistenza della competenza e responsabilità della Provincia di Benevento ai sensi dell'art. 12 del R.D. n. 523/1904 nonché la responsabilità degli altri
Enti indicati come deputati alla manutenzione/gestione/vigilanza, nei limiti delle rispettive competenze. Ha eccepito, altresì, l'infondatezza della domanda ex art. 2043 e 2051 cc, il concorso del fatto colposo dell'attore ex art 1227, comma 1° e 2 °, c.c. Ha contestato, inoltre, la quantificazione dei danni come prospettata dal ricorrente.
*
Ammessa la prova per testi, come da ordinanza del 2.3.2021, con delega, ai sensi degli artt. 203 c.p.c. e 170 R.D. 1775/33, al Tribunale di Benevento, ed espletato il mezzo istruttorio, le conclusioni sono state rassegnate all'udienza dell'8.11.2022.
Depositate dalle parti le difese conclusive, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza collegiale del 2.4.2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare di merito, deve essere riconosciuta la legittimazione attiva del ricorrente, come risultante dalla documentazione versata in atti, allegata al ricorso introduttivo (contratto di affittanza agraria intercorso con le proprietarie e , datato 20.12.2016 e Parte_2 Persona_2 registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Benevento il 27.12.2016 al n. 2971, serie 3): inoltre, la legittimazione risulta provata anche mediante le dichiarazioni dei testi escussi che hanno confermato la circostanza per cui il deteneva il fondo per lo svolgimento delle attività di coltivazione Parte_1 orticola e di elicicoltura.
La legittimazione passiva della verrà, invece, delibata infra, CP_1 trattandosi di verificare la fondatezza della pretesa dei ricorrenti, sotto il profilo della astratta configurabilità di una responsabilità risarcitoria in capo all'Ente convenuto a fronte del pregiudizio lamentato. Invero, il concetto di legittimazione passiva risulta impropriamente invocato dalla in CP_1 quanto, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità cui questo Tribunale ritiene di aderire (cfr., da ultimo, Cass., SS.UU., sent. n. 2951/16), la legittimazione ad agire od a contraddire difetta solo laddove dalla stessa prospettazione della domanda emerga che l'attore non sia titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione ovvero il convenuto non sia titolare della relativa posizione passiva, attenendo di contro al merito della causa la questione relativa all'effettiva titolarità delle posizioni attive e passive prospettate nella domanda.
*
La domanda risulta fondata per quanto si esporrà di seguito.
I testi escussi - , e - Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 della cui attendibilità non vi è motivo per dubitare, hanno confermato le circostanze di fatto rappresentate nel ricorso, riportate nei paragrafi superiori ed articolate come capi di prova, ovvero che il fondo in questione ha un'estensione di circa 19.140,00 mq, di cui circa 6000 mq erano destinati all'impianto elicicolo mentre la restante parte era destinata a colture ortive praticate secondo il metodo biologico. Hanno confermato, altresì, che le piogge verificatesi nel Comune di Faicchio in data 21.12.2017 e nei primi giorni del mese di febbraio 2018 hanno causato, per l'aumento della portata delle acque, la rottura dell'argine e l'esondazione del fiume OL (in corrispondenza dell'intersezione dello stesso con il torrente ER) con conseguente danneggiamento del fondo, distruzione delle strutture dell'impianto elicicolo e delle coltivazioni ivi esistenti.
ha aggiunto: “..è vero, mi sono recata sul posto subito dopo Testimone_1 le piogge del 21/12/2017 per aiutare il ricorrente a “salvare il salvabile” ma l'acqua arrivava al ginocchio, le chioccioline galleggiavano, anche le uova galleggiavano nell'acqua, inoltre il fiume era inquinato, quindi c'erano anche fango, detriti, resti di alberi cortecce…” e ancora “... Il recinto di lamiera che chiudeva tutti luoghi recinti è stato completamente distrutto”. “Il fondo non confina con il fiume. Successivamente, si sono verificati altri episodi di esondazione. Addirittura, una volta le forze dell'ordine sono dovute intervenire per soccorrere dall'esondazione le persone che abitano in zona, prima non si erano verificati episodi del genere. L'attività del ricorrente è iniziata nell'anno
2017”.
Il teste ha precisato: “… posso dire però che era veramente Testimone_2 un impianto innovativo e ben strutturato;
sono andato sul posto subito dopo l'esondazione, quando sono arrivato già l'acqua aveva inondato tutto, la recinzione era stata divelta o abbattuta, l'acqua era stata troppo forte e solo qualcosa si è salvato, c'erano detriti di ogni genere, carcasse di frigorifero, tronchi e piante. Non ho mai visto pulire gli argini del fiume… è vero ricordo che ci sono state più esondazioni …”.
Il teste “… sono andato sul posto subito dopo ho fatto Testimone_3 anche delle foto era il periodo in cui il ciclo delle uova era in atto non siamo riusciti a salvare nulla le lumache galleggiavano sull'acqua anche l'impianto è stato danneggiato sia le lastre perimetrali di recinsione… pure la coltivazione è andata distrutta… le esondazioni sono state causate dalla rottura dell'argine,
c'era un'ostruzione alla foce ho fatto anche le foto…”.
Inoltre, lo stato di degrado degli argini dei detti corpi idrici emerge dal ripetersi di tali fenomeni inondativi, attestati dagli altri giudizi promossi in diversi anni da altri proprietari dei fondi limitrofi.
A tal proposito, si dà atto che il ricorrente ha prodotto due sentenze di questo
Tribunale, ovvero la sentenza n. 1226/23 e la sentenza n. 1610/23. Nel corso dei rispettivi giudizi, riferiti a richieste risarcitorie per danni arrecati a fondi vicini a quelli dell'attuale ricorrente, era stata disposta una CTU ed era stato accertato, in ciascuno dei procedimenti, che l'esondazione e la rottura dell'argine erano state determinate esclusivamente a causa dell'omessa manutenzione del letto e delle sponde con la presenza di una fitta vegetazione e di detriti lungo il corso fluviale che avevano determinato il sovralluvionamento e creato delle barre di foce, ovvero un ostacolo al deflusso naturale delle acque.
Sulla scorta delle dichiarazioni testimoniali e della documentazione prodotta, ivi comprese le fotografie dei luoghi successive all'evento dannoso, si può, quindi, ritenere provato che il 21.12.2017 e nei primi giorni di febbraio
2018 il fondo detenuto dal ricorrente, su cui insisteva un impianto di elicicoltura e colture ortive biologiche, ha subito danni a causa dell'esondazione del Fiume OL.
La circostanza che l'acqua mista a detriti provenisse dal torrente ER e dal fiume OL rende evidente che l'ente custode, responsabile degli eventi dannosi in contestazione, sia la . Controparte_1
Ebbene, nella specie la sostiene che la responsabilità dell'evento vada CP_1 ascritta, nell'ordine, all'Amministrazione Provinciale di Benevento, al Consorzio di Bonifica Sannio Alifano, all'Autorità di Bacino Distrettuale e al Comune territorialmente competente, che non sono stati convenuti in giudizio dal ricorrente né sono stati chiamati in causa dalla . CP_1
Sul punto, si precisa che questo Tribunale ha già avuto modo di affermare, in altri giudizi aventi ad oggetto domande di risarcimento danni per altri eventi esondativi, che la è l'Ente istituzionalmente preposto (insieme ad altri CP_1 enti, in relazione alle rispettive competenze) alla custodia dei corsi d'acqua in questione.
Deve, quindi, ritenersi sussistente la responsabilità della Controparte_1 per la mancata manutenzione del fiume OL e torrente ER, in quanto non vi è dubbio che i corsi d'acqua in questione siano di natura demaniale, ragion per cui la loro tutela e manutenzione rientra tra le competenze della
. Controparte_1
Ed infatti, ai sensi degli artt. 2, lett. e) del D.P.R. 8/72, 89 e 90 del D.P.R.
616/77 sono state trasferite alle regioni le competenze, prima appartenenti allo Stato, in materia di acque pubbliche e di opere idrauliche con particolare riguardo all'attività di manutenzione. Anche l'art. 10, lett. f), della legge
18.5.89 n. 183 attribuiva, alle Regioni funzioni di polizia delle acque e di gestione, manutenzione e conservazione dei beni, delle opere e degli impianti idraulici ed ogni iniziativa ritenuta necessaria in materia di tutela ed uso delle acque nei bacini idrografici di competenza. Sebbene tale norma sia stata abrogata, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 152/06, può ritenersi, ai sensi degli artt. 141 e ss. del richiamato decreto e dell'art. 86 D.Lgs. 112/98
(nonché della normativa precedentemente richiamata), che competa comunque alle regioni l'attività di manutenzione dei beni facenti parte del demanio idrico.
In capo alla pur dopo la legge regionale n. 4/2003, Controparte_1 permane certamente il compito di controllo della regimentazione delle acque pubbliche nonché quello della sistemazione degli alvei e del contenimento delle acque dei grandi colatori.
Ne consegue che, ove mai fosse stata riscontrata la responsabilità di terzi, seppur a titolo diverso, va ribadito che, nel caso di specie, gli altri Enti indicati dalla come responsabili, non sono stati evocati in giudizio dal CP_1 ricorrente, né chiamati in causa dalla parte convenuta;
pertanto, qualsiasi delibazione circa la loro responsabilità è priva di rilievo, tanto più se si considera che l'eventuale responsabilità di altri Enti non esclude (come invece sostiene la nella sua comparsa di costituzione) bensì si aggiunge a CP_1 quella della come ribadito dal TSAP nella sentenza Controparte_1
n.110/2019), in cui si è affermato che la è effettivamente titolare CP_1 passiva dell'obbligazione risarcitoria relativamente ai danni da esondazione cagionati dal demanio idrico regionale, senza distinzioni fra corsi d'acqua naturali e artificiali, siano essi inclusi o meno in comprensori di bonifica.
In particolare, il fiume OL (nel quale confluisce il torrente ER) è un corso d'acqua naturale che attraversa per un lungo tratto il territorio della
Regione: sicché, per quanto gli alvei in questione rientrino nel demanio idrico statale ai sensi dell'articolo 822 c.c., pur in assenza di trasferimento al patrimonio regionale, la relativa manutenzione e conservazione in buono stato di efficienza spetta in generale alla Regione (cfr. TRAP Napoli sent. n.
484/2018).
Nondimeno, si ritiene non provata la sussistenza di un concorso di colpa del ricorrente nella determinazione dell'evento in virtù del dedotto mancato rispetto della fascia di rispetto fluviale prevista dall'art. 96 lett. f) R.D.
523/1904. Ed infatti, è ben vero che detta norma è inderogabile, essendo posta a tutela dell'interesse pubblico di garantire un agevole accesso agli argini in caso di interventi da effettuare su di essi e di non creare ostacoli al deflusso delle acque nel caso di esondazioni (v. TSAP sent. n. 146/2003); tuttavia, la convenuta, pur in tal senso onerata (v. Cass. sent. n. CP_1
23148/2014), non ha dimostrato quali e quanti danni il ricorrente avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza, essendosi limitata ad asserire, in linea del tutto astratta, l'impossibilità di porre in essere l'attività di coltivazione all'interno della fascia di rispetto, senza fornire nemmeno un principio di prova circa la concreta violazione da parte del ricorrente del divieto di esercizio di attività agricole (e di costruzione) all'interno della fascia di rispetto dagli alvei e dalle sponde. Generiche, quindi inammissibili e, comunque, infondate sono anche le eccezioni di violazione dell'obbligo di manutenzione delle sponde degli argini, l'obbligo di rimozione degli ingombri formatisi sulla superficie di un rivo, colatoio o alveo, o l'obbligo generale di diligenza, prudenza e di intervento al fine di scongiurare lesioni del nemin laedere consistente nell'informare gli Enti competenti (Consorzio e Comune) della sussistenza della situazione di pericolo determinata
Dunque, tali eccezioni, oltre a configurarsi assolutamente generiche – quindi, inammissibili – sono anche infondate in quanto non provate mediante testi o altro mezzo di prova.
SUL QUANTUM DEBEATUR
Accertati quindi:
- il verificarsi, a carico del fondo del ricorrente, degli eventi dannosi oggetto di ricorso (conseguenti alla rottura dell'argine e alle esondazioni del 21.12.2017 e dei primi giorni di febbraio 2018);
- l'imputabilità di tali eventi dannosi alla parte convenuta, in quanto, come ampiamente illustrato, custode dell'alveo, dovendosi presumere, ai sensi dell'art. 2051 c.c. ed in mancanza di prova del caso fortuito, che essi siano ascrivibili ad un difetto di manutenzione del corpo idrico, del suo alveo e dei suoi argini;
resta da quantificare il cosiddetto danno conseguenza, e cioè i danni patrimoniali subiti dai ricorrenti in ragione dell'evento di cui si discute.
Sul punto va evidenziato che, in considerazione del tempo trascorso dagli eventi dannosi, è apparso inutile disporre una consulenza tecnica d'ufficio per l'accertamento dei danni.
Pertanto, per l'individuazione e per la quantificazione dei danni subiti non ci si potrà che rifare, nei limiti del consentito, a quanto emerso dalla prova testimoniale, dalla documentazione in atti e dalla consulenza di parte.
Rispetto a tale ultimo aspetto, va, infatti, sottolineato che vi è agli atti, prodotta da parte ricorrente, una consulenza tecnica a firma dell'agronomo dottor con allegate fotografie e documentazione, incluse alcune Persona_4 fatture riferite a lavori di intervento sull'impianto elicicolo.
Tuttavia, la consulenza di parte, anche se avente la forma della perizia giurata, non è dotata di efficacia probatoria, nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, non essendo prevista dall'ordinamento la precostituzione fuori del giudizio di un siffatto mezzo di prova;
ad essa si può solo riconoscere valore di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, il cui apprezzamento è affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito, il quale non è però obbligato in nessun caso a tenerne conto.
Nella perizia allegata, il consulente di parte, che annota di aver svolto le operazioni peritali in data 2.3.2018, con accesso presso il fondo in questione, alla presenza del signor dopo la descrizione dello stato dei luoghi, Parte_1 con indicazione dell'estensione del fondo di circa mq 19.140, ha effettuato una stima dei danni subiti.
Più segnatamente, il CTP ha specificato che il fondo si presentava invaso da alberi, residui di varia natura ed è evidenziato che gli eventi alluvionali avevano danneggiato in modo irreparabile soprattutto l'impianto elicicolo, realizzato pochi mesi prima delle inondazioni con i contributi comunitari a valere del PSR Regione Campania 2014/20 misura 4.1.2. e misura 6.1.1.
In particolare, il perito di parte ha riportato nell'elaborato peritale che circa
6000 mq risultavano destinati all'impianto di elicicolo della specie Helix
Aspersa Muller, mentre la restante parte era stata adibita a colture ortive coltivate con metodo biologico.
Il CTP ha riferito che le recinzioni perimetrali dell'allevamento di lumache erano state distrutte e che l'impianto di irrigazione a pioggia con relativi collegamenti, realizzato per le esigenze delle colture ortive e delle lumache, era stato danneggiato.
Per i danni subiti alla struttura dell'impianto elicicolo, il CTP ha considerato:
- la necessità di ripristinare la recinzione perimetrale dell'allevamento di lumache di 6000 mq con lamiera zincata elettrificata antifuga interrata 30 cm fuori terra 70 cm stimata in € 5.152,74 ;
-la palificazione necessaria al sostegno della lamiera con paletti in legno, stimata in € 987,50 ;
-le recinzioni interne in rete atossica antibava e antifuga per € 5.547,15;
-i paletti di legno per i recinti Helitex al costo di € 3.633,00
-l'impianto di irrigazione a pioggia nebulizzata stimato in € 1.273,50
-le spese per la sistemazione del terreno preimpianto(aratura fresatura baulatura livellamento del terreno apertura di buche concimazione e interramento tubi per l'irrigazione) stimato in € 6.193,21 In totale , questa tipologia di danno è stata quantificata in € 22.790, facendo riferimento alle fatture allegate e quietanzate.
Dopo aver descritto il processo produttivo delle lumache, poi, il CTP ha stimato i danni per la mancata produzione di lumache, bava e ortaggi e i costi necessari per ripristinare lo stato dei luoghi.
Ha stimato che siano morti 18.000 elementi inseriti nell'impianto nella primavera del 2017 ed ha calcolato che: a) per ogni riproduttore vi sono 80 uova e di cui circa 20 arrivano alla maturazione per cui la produzione potenziale era di 360.000 lumache con un peso medio di 13 gr. ciascuna, di cui 342.000 destinate al commercio e 18.000 utilizzate nuovamente come future riproduttrici: b) ha considerato il prezzo medio di lumache vendute all'ingrosso è di 6 € al chilo e che un chilo di lumache è costituito da circa 80 esemplari per cui il danno subito per il 2018 è stato così quantificato: 360.000 lumache: 80 elementi per ogni chilo = 4500 chili;
4500 kg per 6 € al chilo uguale € 27.000; a questo importo ha detratto i mancati costi di produzione e commercializzazione pari a circa il 20% della produzione lorda vendibile e, quindi, € 27.000 X 20% = € 5400 ; quindi € 27.000 - € 5400 = € 21.600 quale danno per l'annualità 2018. Ha, poi, calcolato € 32.400 per la perdita di produzione per i successivi 18 mesi, necessari per la ripresa dell'allevamento.
b)Per la produzione di bava certificata, poi, il CTP ha calcolato un danno di €
25.920,00 per l'annualità 2018 ed € 38.880,00 per la perdita di bava per i successivi 18 mesi necessari per la ripresa dell'allevamento.
In particolare, ha ritenuto che ogni lumaca produca in un anno circa due grammi di bava ottenuti da due cicli di sbavatura annui che moltiplicato per le
360.000 potenziali lumache presenti nell'allevamento ci dà una produzione di circa 720.000 grammi di bava rispondenti a 720 chilogrammi a considerato che la bava filtrata biologica viene venduta all'ingrosso ad un prezzo medio di euro
40 al chilo per cui ha ritenuto che la perdita complessiva ammonti ad euro
28.800. Da questo importo ha detratto i mancati costi di produzione e commercializzazione che ammontano a circa il 10% della produzione lorda vendibile e, quindi: € 28.000 -10% ( € 2.880,00)= 25.920,00 ( per l'anno
2018). Ha ritenuto, poi, che la perdita di produzione verificatasi nel 2018 si ripercuota negativamente anche per la metà dell'annualità successiva 2019 e quindi ha ritenuto che, sommando il danno per l'annualità successiva, il danno stimato per la mancata produzione di bava di lumache sia complessivamente pari ad € 38.800,00.
c)Per la produzione di ortaggi su un'estensione di circa 13.000 mq, il CTP ha calcolato una produzione di 200 q./ha e stimato un danno per mancata produzione di ortaggi autunno vernini come segue: 265 q X 100 €/q = €
26.500,00. Per gli ortaggi primaverili/estivi: 265 q.X 140,00€ = € 37.100 totale
63.600. Detratti i costi di spese non sostenuti pari al 30%, ovvero € 19.080, ha ritenuto che vi sia stata una perdita di € 44.520,00.
e)Per il ripristino della fertilità del suolo, infine, ha stimato una spesa di €
800,00 per 10 giornate lavorative ad 80 € al giorno.
Orbene, questo Tribunale rileva, innanzitutto, che i testi hanno confermato l'evento dannoso, la presenza di un impianto elicicolo su circa 6000 mq di terreno e la presenza di colture sul fondo per la sua residua estensione.
Tuttavia, con riferimento ai danni arrecati all'impianto elicicolo, si rileva innanzitutto, che dagli stimati danni al detto impianto, che il CTP quantifica in
€ 22.790,00 complessivi, va espunto l'importo calcolato con riferimento all'impianto di irrigazione, pari ad € 1.273,50, poiché non vi è prova del danno e dell'acquisto di un nuovo impianto o di una eventuale sua riparazione.
Inoltre, si rileva che le fatture allegate non specificano esattamente a quali tipologie di lavori si riferiscano, limitandosi a far riferimento a lavori eseguiti su immobili aziendali e all' impianto di elicicoltura, per cui non è possibile accertare se le dette fatture si riferiscano o meno e in tutto o in parte ad interventi eseguiti per rimediare ai danni subiti per effetto della esondazione di cui in ricorso.
Questo Tribunale, quindi, ritiene che dovrà procedersi in via equitativa, anche con l'ausilio della componente tecnica da cui è costituito, prendendo quale punto di partenza anche i parametri indicati dal perito di parte e discostandosi da essi ove non risultino condivisibili,
Dunque, per i danni all'impianto elicicolo, occorre procedere ad una riduzione in via equitativa della misura del 60% rispetto a quanto indicato nella perizia di parte.
Quindi: € 22.790,00 – € 1.273,50= € 21.516,50 - 60% = € 8.606,6. Con riguardo ai danni per mancata produzione di lumache, tenuto conto che in perizia è indicata la presenza quanto meno di 18.000 esemplari, indicazione ritenuta attendibile in base all'estensione del terreno dedicato all'allevamento ma considerato il prezzo di € 4/kg al produttore e non all'ingrosso di € 6,00, si può così contabilizzare il danno:
4.500 kg per 4 € al chilo uguale euro 18.000 – 20% per i mancati costi di produzione e commercializzazione pari a circa il 20% della produzione lorda vendibile = euro 14.400,00.
Considerato, poi che non risulta indicata dal CTP la modalità di calcolo delle riferite 18000 lumache riproduttrici e che non risulta provato che le medesime siano tutte morte, occorre applicare una ulteriore riduzione in via equitativa pari al 20% = euro 11.520.
In merito poi alla mancata produzione di lumache per il 2019, essa non può essere riconosciuta ai fini della quantificazione dei danni.
Ed invero, se pochi mesi prima era impiantato un allevamento, il risarcimento per la mancata produzione per il 2018 già consente di risarcisce integralmente il danno per mancata produzione di lumache, in quanto la necessità di attendere 18 mesi nell'anno 2019, affinché l'allevamento possa ritornare produttivo, rientra nella fisiologia del tipo di allevamento, dopo che sono state commercializzate le lumache giunte allo stato di maturazione necessaria.
Anche l'asserito danno per mancata produzione di bava certificata non deve essere riconosciuto, in assenza di documentazione attestante i redditi precedenti e in assenza della prova della commercializzazione della bava certificata e che l'impianto fosse organizzato per l'estrazione della bava certificata.
Con riguardo ai danni richiesti in relazione alla mancata produzione di ortaggi, si rileva che: il ricorso appare generico nella individuazione della loro tipologia e dell'estensione della coltivazione;
i testimoni hanno confermato la presenza di una coltivazione di ortaggi sul terreno del ricorrente ma non hanno indicato la loro tipologia, né l'estensione della inondazione o l'entità dei danni subiti dalle colture.
Inoltre, nessun elemento particolarmente utile si trae dalla perizia di parte.
Infatti, il consulente di parte, in merito alla quantificazione di tali danni si è limitato a rappresentare i criteri generali di calcolo adottati che, per come formulati, potrebbero essere applicati aprioristicamente a qualsiasi fattispecie risarcitoria, non risultando riferiti in modo concreto al caso di specie, senza nemmeno allegare alla perizia i listini dei prezzi risultanti dal Prezziario della
Camera di Commercio e senza nessun riferimento a documenti aziendali idonei ad attestare la quantità delle colture presenti, di guisa che la CTP, in proposito, non può costituire prova dell'effettiva consistenza di tali danni.
La richiesta di danni, inoltre, non è supportata da altro tipo di prova documentale mancando agli atti il cd. quaderno di campagna, rectius registro dei trattamenti fitosanitari (obbligatorio ai sensi dell'art. 42, comma 3, del DPR
290/2001 per tutte le aziende agricole che utilizzano prodotti fitosanitari per la difesa delle colture agrarie, tranne per quelle che utilizzano prodotti fitosanitari in orti o giardini familiari il cui raccolto è destinato all'autoconsumo), le fatture, le autofatture, obbligatorie anche per le aziende agricole in regime di esonero
Iva, ovvero altri documenti atti a dimostrare l'entità della produzione realizzata negli anni precedenti l'esondazione e quella degli anni successivi. Tali documenti avrebbero consentito, infatti, di ricostruire presuntivamente la qualità e quantità delle colture presenti al momento delle inondazioni mediante l'esame degli omologhi dati relativi alle produzioni delle annualità precedenti. Né, infine, la prova della consistenza dei danni può ricavarsi dalla produzione fotografica allegata alla perizia di parte, da cui si percepisce chiaramente l'allagamento del terreno in oggetto (in ogni caso ricavabile dal concorde riferimento dei testi), ma non lo stato preesistente del fondo agricolo e il danneggiamento delle colture, così come indicato nel ricorso e nell'elaborato peritale.
In ogni caso, si osserva che il CTP avrebbe dovuto applicare il listino dei prezzi al produttore, in quanto non è stato provato in giudizio che il ricorrente si occupasse, oltre che della produzione, anche della commercializzazione diretta dei suoi prodotti.
Similmente non vi è prova dell'effettiva quantità delle colture andate perse, atteso che non vi è documentazione alcuna di un eventuale smaltimento in discarica, né vi sono fotografie che mostrino il raccolto ammassato e lasciato seccare, per poi essere smaltito anche all'interno stesso del fondo. Per tali ragioni, i danni da mancato raccolto devono essere conseguentemente ridotti in via equitativa della misura del 60% rispetto a quanto indicato nella perizia di parte. Pertanto, tenuto conto che il CTP ha stimato un danno di €
44.520,00 si avrà: 44.520,00 – 60% = € 17.808 quale danno per le colture.
Per i lavori eseguiti per ripristinare il suolo, poi, in assenza di documentazione comprovante l'esborso di € 800,00, si ritiene che essi siano stati eseguiti in economia, per cui è opportuno procedere ad una riduzione equitativa al 60% di quanto indicato dal CTU: € 800,00 - 40% (€ 320,00)= €
480,00.
In definitiva, il totale danno liquidato in via equitativa, sommando tutti gli importi sopra elencati, è pari ad: € 38.414,60.
Trattandosi di debito di valore, la somma indicata deve essere sottoposte a rivalutazione monetaria dalla prima esondazione (quindi, dal 21.12.2017) fino alla data della presente sentenza;
inoltre, su tale somma vanno riconosciuti, quale lucro cessante, gli interessi (che nel caso di specie si ritiene equo determinare nella misura legale), anch'essi decorrenti dalla data del fatto illecito fino alla data della presente sentenza (cfr., tra le tante, Cass., sez. 1,
n° 12961 del 24/05/2018).
E', infatti, pacifico che ai debiti di valore si applichi il cumulo della rivalutazione monetaria e degli interessi, l'una e gli altri assolvendo a funzioni diverse, giacché la prima mira a ripristinare la situazione patrimoniale del danneggiato ponendolo nella condizione, al momento della liquidazione finale, in cui si sarebbe trovato se l'evento pregiudizievole non si fosse verificato (danno emergente), mentre i secondi hanno natura compensativa e servono a ristorare il lucro cessante (rispondendo alla finalità di compensare il danneggiato dal pregiudizio derivatogli dal mancato conseguimento dell'equivalente monetario del danno sin dal momento del fatto illecito;
si tratta di un danno che, benché debba essere provato dal creditore, può essere riconosciuto dal giudice anche mediante criteri presuntivi ed equitativi), con la conseguenza che le due misure sono giuridicamente compatibili e che, pertanto, sulla somma risultante dalla rivalutazione debbono essere corrisposti gli interessi, il cui calcolo va effettuato con riferimento ai singoli momenti in relazione ai quali la somma s'incrementa nominalmente (in altri termini, dal momento dell'illecito gli interessi verranno corrisposti prima sulla somma capitale e poi sulla stessa somma capitale così come di anno in anno progressivamente rivalutata, fino alla data della sentenza).
Competono inoltre, sul capitale interamente rivalutato, gli interessi al tasso legale dalla data della presente sentenza al saldo.
Le spese di lite, stante il parziale non accoglimento della domanda, seguono la soccombenza nella misura della metà, che si liquidano ai minimi tabellari sulla base dello scaglione economico del valore della causa, stante la non complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di
Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti della Parte_1 CP_1
disattesa ogni ulteriore eccezione, deduzione ed istanza, così
[...] provvede:
• accoglie in parte la domanda e, per l'effetto, condanna la , Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni nella misura complessiva di € 38.414,60 in favore di Parte_1
, oltre rivalutazione monetaria, da calcolarsi dal 21.12.2017, come
[...] specificato in parte motiva, fino alla data della presente decisione, oltre interessi al tasso legale, da calcolarsi sulle somme rivalutata di anno in anno fino alla data della presente sentenza e, successivamente, sul solo capitale interamente rivalutato, fino al saldo;
• condanna la , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, al pagamento in favore del ricorrente delle Parte_1 spese legali riferite al presente giudizio, come specificato in motivazione, che liquida per spese vive in 393,00, per compensi professionali in € 2.500,00, oltre spese generali del 15%, CPA e IVA, se dovute, con distrazione al difensore che ne ha fatto richiesta avv. Ermanno De Nicola.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 2-4-2025.
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
Dott. Angelo Del Franco dott. Fulvio Dacomo