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Sentenza 15 febbraio 2024
Sentenza 15 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 15/02/2024, n. 6808 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6808 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ON RC nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 13/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA;
lette le conclusioni ex art. 611 c.p.p.del PG in perssona del Sostituto Proc. Gen. IU EL che ha chiesto il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 6808 Anno 2024 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: PEZZELLA VINCENZO Data Udienza: 24/01/2024 RITENUTO IN FATTO 1. EL ON ricorre a questa Corte chiedendo l'annullamento dell'or- dinanza emessa in data 13/14/6/2023 dalla Corte di Appello di Napoli che, deci- dendo in sede di rinvio disposto dalla Corte di cassazione con sentenza pronunciata il 9/3/2021, ha rigettato l'istanza di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629 bis cod. proc della sentenza emessa il 27/9/2019 dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, divenuta irrevocabile l'11/2/2020, con la quale il ricorrente è stato condannato alla pena di anni due di reclusione per i reati di cui agli artt. 10 bis e 10 ter D.Igs. n. 74/2000. 2. Il ON lamenta violazione degli artt. 627, co. 3, cod. proc. pen. e 420 bis cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione. Secondo quanto si legge in ricorso, la motivazione dell'ordinanza della Corte di Appello violerebbe quanto stabilito con estrema chiarezza del giudice di legitti- mità, che aveva invitato il giudice del rinvio a «indicare specificamente le condotte attive comprovanti la volontà da parte del condannato di sottrarsi alla conoscenza del processo», e al contempo traviserebbe il dato probatorio acquisito;
per di più sarebbe illogica, e tale vizio emergerebbe dallo stesso provvedimento impugnato. Per il ricorrente i dati presi in considerazione dalla Corte di Appello per riget- tare l'istanza del condannato erano già passati al vaglio della Corte di legittimità che li aveva ritenuti non sufficienti per una motivazione di rigetto, per cui aveva annullato con rinvio la precedente ordinanza. La Corte di Appello - prosegue il ricorso- ha introdotto come elemento di novità e quindi a base della motivazione dell'ordinanza, la circostanza non vera che ON UC fosse "convivente" del padre ON EL. Da dove abbia tratto questa circostanza il ricorrente dichiara non comprendersi in quanto dal certificato di residenza del figlio risulta che il 5/7/2017 ON UC abitava in Lusciano (CE) alla via Manzoni n. 88 con la propria compagna MA OR, che è poi divenuta la moglie il 28/1/2022. Nello stesso periodo (e già dal 13/7/2009, così come dalla documentazione anagrafica acquisita dalla Corte) Can- tone EL abitava in Lusciano (CE) alla via Manzoni n. 90, in altro apparta- mento e da molti anni i due - padre e figlio - non erano più conviventi. Quindi quale circostanza non vera ("contrariamente alla verità") abbia dichia- rato ON UC alla Polizia Municipale non sarebbe dato comprendere. Ma, se anche così fosse, per il ricorrente non si riesce a comprendere ai fini della va- lutazione del comportamento del condannato, che non versasse in una situazione di colpevole mancata conoscenza del processo, la circostanza che ON UC «abbia certamente informato della visita ricevuta il padre per la notifica dell'atto giudiziario». 2 Si tratterebbe di una mera presunzione. Ci si duole che, in realtà, la Corte distrettuale riafferma la precedente deci- sione, annullata, prima su di un presupposto non vero e cioè la convivenza dei due nuclei familiari;
e secondo su una presunta intuizione che non ha alcun riscontro e cioè l'informazione data dal UC al padre EL in merito all'atto da no- tificare. Chiede, pertanto, l'annullamento con o senza rinvio dell'ordinanza impugnata. 3. Il PG presso questa Corte ha reso le conclusioni scritte riportate in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il motivo sopra illustrato è infondato e, pertanto, il proposto ricorso va rigettato. 2. Ed invero, in premessa, va rilevato che la Corte partenopea, nel tenere conto delle esposte coordinate ermeneutiche, ha fatto buon governo del principio di diritto secondo cui il giudice del rinvio deve ritenersi vincolato unicamente ai principi ed alle questioni di diritto decise con la sentenza di annullamento, con esclusione di ogni altra restrizione derivabile da eventuali passaggi di natura ar- gomentativa contenuti nella motivazione della sentenza di legittimità, soprattutto ove riferibile a questioni di mero fatto attinenti il giudizio di merito. Correttamente, dunque, i giudici napoletani hanno attivato i propri poteri istruttori - sollecitati, peraltro, anche in sede rescindente - al fine di acquisire il certificato storico di famiglia di ON EL e il certificato di residenza di ON UC: e da tali atti è emerso che - contrariamente a quanto dichiarato da ON UC alla Polizia Municipale - alla data della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini del 5 luglio 2017 il predetto ON UC conviveva con il genitore nella residenza di famiglia. Da ciò la Corte territoriale ha dedotto:
1. che non è giustificata la mancata ricezione da parte di ON UC (che, come detto, in quell'occasione ebbe a riferire una circostanza contraria al vero, ovvero di non essere convivente del ge- nitore) della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini per conto del padre destinatario di detta notifica;
2. che risulta ragionevole ritenere che della visita della Polizia Municipale a fini di notifica il predetto UC abbia riferito al genitore, stante l'accertata condizione di convivenza;
3. che siffatta condotta, palesemente non collaborativa, conferma che ON EL si è volontariamente reso ir- reperibile nel domicilio eletto. Ad avviso della Corte territoriale, dunque, la nuova circostanza emersa non solo si rivela altamente significativa nel senso indicato ma si aggiunge vieppiù alle ulteriori circostanze già precedentemente emerse nel giudizio e con esse realizza 3 un insieme di "condotte positive" tali da far ritenere che l'imputato abbia voluto sottrarsi alla conoscenza del processo. 3. In proposito ritiene il Collegio che sia stato rispettato il monito della sen- tenza rescindente, che, come ricorda il ricorrente, aveva sollecitato il giudice del rinvio, ai fini della dimostrazione della "colpevole ignoranza", a rifuggire da pre- sunzioni essendo necessario, al fine di ritenere che l'agente abbia voluto sottrarsi alla conoscenza del processo, indicare le condotte positive tenute, evidenziando anche il coefficiente psicologico a sostegno di esse. Va richiamato in toto, per ragioni di sintesi, il condivisibile dictum di Sez. 4, n. 13236 del 23/3/2022, Piunti, Rv. 283019 - 01, cui si rimanda per l'evoluzione giurisprudenziale in tema di rescissione del giudicato, in particolare attraverso le pronunce delle Sezioni Unite degli anni 2019 e 2020 (Sez. U. n. 28912 del 28/2/2019, Innaro, Rv. 275716; Sez. U. n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, SM, Rv. 279420; Sez. U. n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Lovric, Rv. 280931). Ebbene, l'art. 420bis, per la difesa dai "finti inconsapevoli", valorizza, quale unica ipotesi in cui possa procedersi pur se la parte ignori la vocatio in ius, la volontaria sottrazione «alla conoscenza del procedimento o di atti del procedi- mento». Evidentemente, come spiegano ancora SS SM, si deve trattare di condotte positive, rispetto alle quali si rende necessario un accertamento in fatto, anche quanto al coefficiente psicologico della condotta. E l'art. 420-bis cod. proc. pen. non "tipizza" e non consente di tipizzare alcuna condotta particolare che possa ritenersi tale;
quindi non possono farsi rientrare automaticamente in tale ambito le situazioni comuni quali l'irreperibilità, il domicilio eletto etc. Certamente la manifesta mancanza diligenza informativa, l'indicazione di un domicilio falso, pur se apparentemente valido ed altro, potranno essere circostanze valutabili nei casi concreti, ma non possono essere di per sé deterrninanti, su di un piano solo astratto, per potere affermare la ricorrenza della "volontaria sottrazione". Orbene, tale valutazione appare operata dalla Corte partenopea, che, in sede di rinvio ha fornito adeguata risposta a quanto richiestogli dal giudice di legittimità indicando analiticamente le condotte attive tenute, personalmente o per interposta persona, da ON EL: /. ON EL in data 22 giugno 2017, in occasione della notifica del decreto di sequestro emesso dal Gip il 23/5/2017, ha dichiarato domicilio presso gli uffici della società Consulting srl che già in quel momento era già inesistente, avendo egli pochi giorni prima, il 19 maggio, proceduto alla modifica della deno- minazione e della sede. 4 2. Tale condotta è stata significativamente tenuta in epoca immediatamente successiva all'accertamento della GdF compiuto presso la sede della Consulting srl nel mese di marzo, accertamento nel corso del quale il ON fu avvisato di essere sottoposto ad indagine per i reati di cui agli artt. 10bis e 10ter Dlgs 74/2000 e provvide ad eleggere domicilio presso la sede della società; 3. A tali condotte strettamente personali si aggiunge, poi, la condotta tenuta dal figlio convivente UC il quale il 5 luglio 2017, a seguito di dichiarazione non veritiera (il fatto che non convivesse con il padre) si rifiutava di ricevere la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini presso il domicilio eletto;
e ha dato conto e ragione del perché esse comprovino la volontà del condan- nato di sottrarsi alla conoscenza del processo, essendo tutte volte a realizzare una situazione di ignoranza meramente apparente. La decisione impugnata, dunque, appare immune dalle proposte censure di legittimità. Né con essa il ricorrente si confronta criticamente limitandosi a contestare le risultanze dei certificati anagrafici in atti e ad osservare che rappresenterebbe una mera presunzione ritenere che ON UC abbia reso edotto il genitore della visita ricevuta dalla Polizia Municipale per la notifica dell'atto giudiziario. Al riguardo è sufficiente ribadire che il ragionamento posto a base dell'opzione decisionale si fonda sull'accertata sussistenza di una serie di elementi di fatto tutti tra loro logicamente convergenti i quali, complessivamente intesi, realizzano una piattaforma probatoria idonea a fornire dimostrazione della volontaria irreperibilità del ricorrente presso il domicilio eletto e, per l'effetto, della sua consapevole sot- trazione alla conoscenza del processo. 4. Al rigetto del ricorso consegue, ex lege, la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proces- suali. Così deciso in Roma il 24 gennaio 2024 Il Con liere esten ere Il Pres' ente
lette le conclusioni ex art. 611 c.p.p.del PG in perssona del Sostituto Proc. Gen. IU EL che ha chiesto il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 6808 Anno 2024 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: PEZZELLA VINCENZO Data Udienza: 24/01/2024 RITENUTO IN FATTO 1. EL ON ricorre a questa Corte chiedendo l'annullamento dell'or- dinanza emessa in data 13/14/6/2023 dalla Corte di Appello di Napoli che, deci- dendo in sede di rinvio disposto dalla Corte di cassazione con sentenza pronunciata il 9/3/2021, ha rigettato l'istanza di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629 bis cod. proc della sentenza emessa il 27/9/2019 dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, divenuta irrevocabile l'11/2/2020, con la quale il ricorrente è stato condannato alla pena di anni due di reclusione per i reati di cui agli artt. 10 bis e 10 ter D.Igs. n. 74/2000. 2. Il ON lamenta violazione degli artt. 627, co. 3, cod. proc. pen. e 420 bis cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione. Secondo quanto si legge in ricorso, la motivazione dell'ordinanza della Corte di Appello violerebbe quanto stabilito con estrema chiarezza del giudice di legitti- mità, che aveva invitato il giudice del rinvio a «indicare specificamente le condotte attive comprovanti la volontà da parte del condannato di sottrarsi alla conoscenza del processo», e al contempo traviserebbe il dato probatorio acquisito;
per di più sarebbe illogica, e tale vizio emergerebbe dallo stesso provvedimento impugnato. Per il ricorrente i dati presi in considerazione dalla Corte di Appello per riget- tare l'istanza del condannato erano già passati al vaglio della Corte di legittimità che li aveva ritenuti non sufficienti per una motivazione di rigetto, per cui aveva annullato con rinvio la precedente ordinanza. La Corte di Appello - prosegue il ricorso- ha introdotto come elemento di novità e quindi a base della motivazione dell'ordinanza, la circostanza non vera che ON UC fosse "convivente" del padre ON EL. Da dove abbia tratto questa circostanza il ricorrente dichiara non comprendersi in quanto dal certificato di residenza del figlio risulta che il 5/7/2017 ON UC abitava in Lusciano (CE) alla via Manzoni n. 88 con la propria compagna MA OR, che è poi divenuta la moglie il 28/1/2022. Nello stesso periodo (e già dal 13/7/2009, così come dalla documentazione anagrafica acquisita dalla Corte) Can- tone EL abitava in Lusciano (CE) alla via Manzoni n. 90, in altro apparta- mento e da molti anni i due - padre e figlio - non erano più conviventi. Quindi quale circostanza non vera ("contrariamente alla verità") abbia dichia- rato ON UC alla Polizia Municipale non sarebbe dato comprendere. Ma, se anche così fosse, per il ricorrente non si riesce a comprendere ai fini della va- lutazione del comportamento del condannato, che non versasse in una situazione di colpevole mancata conoscenza del processo, la circostanza che ON UC «abbia certamente informato della visita ricevuta il padre per la notifica dell'atto giudiziario». 2 Si tratterebbe di una mera presunzione. Ci si duole che, in realtà, la Corte distrettuale riafferma la precedente deci- sione, annullata, prima su di un presupposto non vero e cioè la convivenza dei due nuclei familiari;
e secondo su una presunta intuizione che non ha alcun riscontro e cioè l'informazione data dal UC al padre EL in merito all'atto da no- tificare. Chiede, pertanto, l'annullamento con o senza rinvio dell'ordinanza impugnata. 3. Il PG presso questa Corte ha reso le conclusioni scritte riportate in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il motivo sopra illustrato è infondato e, pertanto, il proposto ricorso va rigettato. 2. Ed invero, in premessa, va rilevato che la Corte partenopea, nel tenere conto delle esposte coordinate ermeneutiche, ha fatto buon governo del principio di diritto secondo cui il giudice del rinvio deve ritenersi vincolato unicamente ai principi ed alle questioni di diritto decise con la sentenza di annullamento, con esclusione di ogni altra restrizione derivabile da eventuali passaggi di natura ar- gomentativa contenuti nella motivazione della sentenza di legittimità, soprattutto ove riferibile a questioni di mero fatto attinenti il giudizio di merito. Correttamente, dunque, i giudici napoletani hanno attivato i propri poteri istruttori - sollecitati, peraltro, anche in sede rescindente - al fine di acquisire il certificato storico di famiglia di ON EL e il certificato di residenza di ON UC: e da tali atti è emerso che - contrariamente a quanto dichiarato da ON UC alla Polizia Municipale - alla data della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini del 5 luglio 2017 il predetto ON UC conviveva con il genitore nella residenza di famiglia. Da ciò la Corte territoriale ha dedotto:
1. che non è giustificata la mancata ricezione da parte di ON UC (che, come detto, in quell'occasione ebbe a riferire una circostanza contraria al vero, ovvero di non essere convivente del ge- nitore) della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini per conto del padre destinatario di detta notifica;
2. che risulta ragionevole ritenere che della visita della Polizia Municipale a fini di notifica il predetto UC abbia riferito al genitore, stante l'accertata condizione di convivenza;
3. che siffatta condotta, palesemente non collaborativa, conferma che ON EL si è volontariamente reso ir- reperibile nel domicilio eletto. Ad avviso della Corte territoriale, dunque, la nuova circostanza emersa non solo si rivela altamente significativa nel senso indicato ma si aggiunge vieppiù alle ulteriori circostanze già precedentemente emerse nel giudizio e con esse realizza 3 un insieme di "condotte positive" tali da far ritenere che l'imputato abbia voluto sottrarsi alla conoscenza del processo. 3. In proposito ritiene il Collegio che sia stato rispettato il monito della sen- tenza rescindente, che, come ricorda il ricorrente, aveva sollecitato il giudice del rinvio, ai fini della dimostrazione della "colpevole ignoranza", a rifuggire da pre- sunzioni essendo necessario, al fine di ritenere che l'agente abbia voluto sottrarsi alla conoscenza del processo, indicare le condotte positive tenute, evidenziando anche il coefficiente psicologico a sostegno di esse. Va richiamato in toto, per ragioni di sintesi, il condivisibile dictum di Sez. 4, n. 13236 del 23/3/2022, Piunti, Rv. 283019 - 01, cui si rimanda per l'evoluzione giurisprudenziale in tema di rescissione del giudicato, in particolare attraverso le pronunce delle Sezioni Unite degli anni 2019 e 2020 (Sez. U. n. 28912 del 28/2/2019, Innaro, Rv. 275716; Sez. U. n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, SM, Rv. 279420; Sez. U. n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Lovric, Rv. 280931). Ebbene, l'art. 420bis, per la difesa dai "finti inconsapevoli", valorizza, quale unica ipotesi in cui possa procedersi pur se la parte ignori la vocatio in ius, la volontaria sottrazione «alla conoscenza del procedimento o di atti del procedi- mento». Evidentemente, come spiegano ancora SS SM, si deve trattare di condotte positive, rispetto alle quali si rende necessario un accertamento in fatto, anche quanto al coefficiente psicologico della condotta. E l'art. 420-bis cod. proc. pen. non "tipizza" e non consente di tipizzare alcuna condotta particolare che possa ritenersi tale;
quindi non possono farsi rientrare automaticamente in tale ambito le situazioni comuni quali l'irreperibilità, il domicilio eletto etc. Certamente la manifesta mancanza diligenza informativa, l'indicazione di un domicilio falso, pur se apparentemente valido ed altro, potranno essere circostanze valutabili nei casi concreti, ma non possono essere di per sé deterrninanti, su di un piano solo astratto, per potere affermare la ricorrenza della "volontaria sottrazione". Orbene, tale valutazione appare operata dalla Corte partenopea, che, in sede di rinvio ha fornito adeguata risposta a quanto richiestogli dal giudice di legittimità indicando analiticamente le condotte attive tenute, personalmente o per interposta persona, da ON EL: /. ON EL in data 22 giugno 2017, in occasione della notifica del decreto di sequestro emesso dal Gip il 23/5/2017, ha dichiarato domicilio presso gli uffici della società Consulting srl che già in quel momento era già inesistente, avendo egli pochi giorni prima, il 19 maggio, proceduto alla modifica della deno- minazione e della sede. 4 2. Tale condotta è stata significativamente tenuta in epoca immediatamente successiva all'accertamento della GdF compiuto presso la sede della Consulting srl nel mese di marzo, accertamento nel corso del quale il ON fu avvisato di essere sottoposto ad indagine per i reati di cui agli artt. 10bis e 10ter Dlgs 74/2000 e provvide ad eleggere domicilio presso la sede della società; 3. A tali condotte strettamente personali si aggiunge, poi, la condotta tenuta dal figlio convivente UC il quale il 5 luglio 2017, a seguito di dichiarazione non veritiera (il fatto che non convivesse con il padre) si rifiutava di ricevere la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini presso il domicilio eletto;
e ha dato conto e ragione del perché esse comprovino la volontà del condan- nato di sottrarsi alla conoscenza del processo, essendo tutte volte a realizzare una situazione di ignoranza meramente apparente. La decisione impugnata, dunque, appare immune dalle proposte censure di legittimità. Né con essa il ricorrente si confronta criticamente limitandosi a contestare le risultanze dei certificati anagrafici in atti e ad osservare che rappresenterebbe una mera presunzione ritenere che ON UC abbia reso edotto il genitore della visita ricevuta dalla Polizia Municipale per la notifica dell'atto giudiziario. Al riguardo è sufficiente ribadire che il ragionamento posto a base dell'opzione decisionale si fonda sull'accertata sussistenza di una serie di elementi di fatto tutti tra loro logicamente convergenti i quali, complessivamente intesi, realizzano una piattaforma probatoria idonea a fornire dimostrazione della volontaria irreperibilità del ricorrente presso il domicilio eletto e, per l'effetto, della sua consapevole sot- trazione alla conoscenza del processo. 4. Al rigetto del ricorso consegue, ex lege, la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proces- suali. Così deciso in Roma il 24 gennaio 2024 Il Con liere esten ere Il Pres' ente