Articolo 3 della Legge 16 aprile 1987, n. 183
Articolo 2Articolo 4
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28 maggio 1987
Art. 3. (Bilancio e programmazione comunitari) 1. Il comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), entro il 30 giugno di ogni anno, determina, con riferimento anche al progetto preliminare di bilancio generale delle Comunita' europee, le linee di fabbisogno finanziario, statale e regionale, connesso all'attuazione in Italia delle politiche comunitarie, indicando le relative norme vigenti e le rispettive quote finanziarie di massima sulla base delle informazioni contabili fornite dal fondo di rotazione, di cui all'articolo 5.
2. Il comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), entro il 31 ottobre di ogni anno, definisce il programma degli interventi finanziari da effettuarsi nel corso dell'anno successivo con il concorso comunitario, a tal fine coordinando fra loro i programmi statali e regionali in materia.
Entrata in vigore il 28 maggio 1987
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