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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 25/09/2025, n. 2540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2540 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 2927/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Adriana Cassano Cicuto Presidente relatore
Dott. Antonio Corte Consigliere
Dott. Elena Mara Grazioli Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con citazione in riassunzione a seguito di ordinanza n. 20601/2024 della Suprema Corte di
Cassazione pubblicata il 24/07/2024,
TRA
(C.F. ) Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Smedile ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Milano viale Caldara 49
-APPELLANTE
CONTRO
( rappresentato e difeso dall'Avv. Paola Controparte_1 C.F._1
Maria Cavallaro ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo pec
Email_1
-APPELLATO-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Lodi n. 548/2019, pubblicata il
26/06/2019, in materia di “altri rapporti condominiali”.
CONCLUSIONI:
PER : Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, Giudice del rinvio, in accoglimento della domanda del ed applicando i principi di diritto Parte_1 pagina 1 di 6 enunciati dalla Suprema Corte con la Sentenza n.12520/2024, rigettando ogni contraria istanza:
• Nel merito: accertata e dichiarata l'infondatezza dell'opposizione svolta da controparte, rigettare ogni domanda svolta dal signor in quanto infondata in fatto ed in diritto, CP_1 confermando la validità della delibera dell'assemblea condominiale del 27 marzo 2017 punto 1 e per l'effetto, riformare tutte le parti impugnate della Sentenza n.548/2019 del Tribunale di Lodi con conseguente integrale conferma del decreto n.1014/2017 RG n.1833/2017 del Tribunale di Lodi con ogni più ampia pronuncia;
• In ogni caso, accertata e dichiarata l'infondatezza dell'opposizione svolta da controparte, confermata la validità della delibera dell'assemblea condominiale del 27 marzo 2017 punto 1, confermata la validità ed efficacia del decreto n.1014/2017 RG n.1833/2017 del Tribunale di Lodi condannare il sig. CP_1
- al pagamento in favore del c.f. Parte_1
, in persona dell'amministratore pro tempore, dell'importo di euro 17.668,55 P.IVA_1 di cui all'atto di precetto notificato in data 18/09/2017 unitamente al decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 1014/2017;
- al pagamento e/o alla restituzione, in favore del Parte_1
c.f. in persona dell'amministratore pro tempore,
[...] P.IVA_1
• delle spese di lite di primo grado liquidate in complessivi euro 7.200,35,
• delle spese di lite di secondo grado liquidate in complessivi euro 5.511,10,
• della tassa di registro della Sentenza di primo grado di euro 421,30,
• della tassa di registro della Sentenza di secondo grado di euro 208,75,
• della tassa di registro del decreto ingiuntivo n. 1014/2017 di euro 508,65, Il tutto per complessivi euro 34.076,38 nonché condannare il sig. : CP_1
- al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione, la cui quantificazione è stata demandata dalla Suprema Corte alla presente Corte d'Appello di rinvio, oltre Iva, Cassa Avvocati e spese generali del 15% e
- al pagamento delle spese del presente giudizio di rinvio, oltre Iva, Cassa Avvocati e spese generali del 15%.
PER Controparte_1
Nel merito: previa dichiarazione della nullità della delibera assembleare del 27.3.2017, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall'opponente al condominio, dichiarare nullo e revocare il decreto ingiuntivo opposto. Condannare il condominio opposto per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., nonché alle spese e competenze di lite di tutti i gradi di giudizio;
In caso di accoglimento delle conclusioni formulate da compensare integralmente tra le Parte_1 parti, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., le spese di tutti i gradi di giudizio e delle relative tasse di registro.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
I giudizi di primo e secondo grado:
, proprietario di un immobile sito nel Condominio di Controparte_1 Parte_1
, conveniva in giudizio avanti il Tribunale di Milano il predetto
[...] Parte_1
Condominio opponendosi al decreto ingiuntivo n.1014/17 per il pagamento delle spese condominiali assumendo che nulla fosse dovuto dall'opponente e chiedendo la sospensione dell'esecutività dello stesso. pagina 2 di 6 Si costituiva il chiedendo il rigetto dell'opposizione . Parte_1
Negata la sospensione del decreto il Tribunale, con sentenza n.548/2019 pubblicata il 26.6.2019 e resa ex art. 281 sexies c.p.c., accoglieva l'opposizione revocando il decreto ingiuntivo e dichiarava nulla la delibera assembleare che attribuiva all'attore oneri non dovuti, condannando infine il per le spese. Parte_1
Avverso la suddetta sentenza interponeva appello il deducendo i seguenti motivi Parte_1 di gravame:
1. nullità della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. per violazione del diritto di difesa;
2. vizio di ultrapetizione;
3. violazione art. 1137 c.c., motivi di annullabilità e non di nullità della delibera;
4. mancata applicazione procedimento tipizzato art. 1137 con impossibilità di utilizzare altre disposizioni;
Si costituiva il nstando per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo CP_1 grado.
Con sentenza n. 1427/20219 la Corte d'Appello di Milano rigettava l'appello e condannava il al pagamento delle spese processuali. Parte_1
L'ordinanza n.20601/2024 della Corte di Cassazione
Avverso tale sentenza, il proponeva ricorso per Cassazione Parte_1 deducendo cinque motivi di impugnazione.
Il si costituiva in giudizio con controricorso chiedendo il rigetto del ricorso. Controparte_2
Con ordinanza n. 20601/2024 la Corte di Cassazione accoglieva quattro motivi del ricorso cassando la sentenza della Corte di Appello e rinviando la causa, anche per le spese di giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione.
Il presente giudizio di riassunzione
A seguito di tale ordinanza il ha Parte_1 tempestivamente introdotto l'odierno giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c avanti la Corte d'Appello di Milano al fine di ottenere la riforma della sentenza di primo grado ed il rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo in applicazione del principio di diritto sancito dalla Suprema Corte e per l'effetto la riforma della sentenza del Tribunale di Milano.
Si è costituito in giudizio il condomino hiedendo di rigettare tutte le domande spiegate CP_1 dall'appellante in riassunzione in quanto infondate infondate.
All'udienza del 20.5.2025 la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito di conclusionali e repliche. La causa veniva decisa nella camera di consiglio del 15.9.2025.
***
pagina 3 di 6 Va preliminarmente rilevato che oggetto del giudizio di rinvio è la decisione della causa nei capi cassati della sentenza di merito e in quelli eventualmente dipendenti.
Il principio di diritto enunciato dalla Corte non ha soltanto forza persuasiva o di autorevole orientamento, dal quale il giudice potrebbe, motivatamente, dissentire, ma anche forza vincolante, con effetto preclusivo sia nell'ambito del processo in corso, sia in un eventuale futuro processo.
In applicazione dunque del principio di diritto espresso dalla Cassazione, questa Corte non può che ritenere che la delibera assembleare del 27 marzo 2017, posta alla base del decreto ingiuntivo n.1014/17 di pagamento della somma di € 16.359,86 opposto dal resistente CP_1 successivamente revocato dal Tribunale di Lodi, sia annullabile e non nulla.
Sul punto la Suprema Corte, richiamando il consolidato orientamento delle Sezioni Unite ( Cass 9839/21 e Cass. S.U.4806/05) ha affermato il seguente principio di diritto, direttamente applicabile al caso di specie: “le delibere condominiali di ripartizione delle spese di gestione, emanate in violazione dei criteri normativi (legali o negoziali), sono nulle solo se l'assemblea (a maggioranza) abbia manifestato l'intendimento di modificarli programmaticamente per il futuro. [...] non esorbita dalle proprie attribuzioni l'assemblea che (come in questo caso) si limiti a ripartire le spese condominiali per il caso oggetto della delibera, anche se la ripartizione venga effettuata (consapevolmente) in violazione dei criteri legali o negoziali. Una delibera di quest'ultimo tipo non ha carattere normativo [...], né è contraria a norme imperative. Pertanto, tale delibera è semplicemente annullabile e pertanto ha da essere impugnata, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di trenta giorni ex art. 1137 co. 2 c.c.”.
La Suprema Corte infatti ritiene non condivisibile la soluzione della Corte d'Appello di fondare la nullità della delibera sulla pretesa impossibilità dell'oggetto in quanto adottata in violazione dei criteri normativi di ripartizione delle spese, poichè la maggioranza dell'assemblea non può incidere sulla misura degli obblighi dei singoli condomini, ove tale misura sia fissata da un'espressa disposizione, in questo caso legislativa.
Il Giudice d'appello sulla base di tale principio conduce a dichiarare la nullità della delibera per violazione dell'art. 63 co.4 disp. Att. C.c., norma definita inderogabile dall'art. 72 delle medesime disposizioni di attuazione.
Va tuttavia rilevato che il vizio originario del ragionamento della Corte è quello relativo alla errata lettura della portata di tale inderogabilità (destinata unicamente ai Regolamenti Condominiali).
Invero l'art. 72 disp. att. c.c. stabilisce che i “regolamenti di Condominio” non possono derogare alla disciplina contenuta nell'art. 63.
La norma, quindi, pone un limite all'autonomia regolamentare del impedendo che Parte_1
l'assemblea, con le maggioranze qualificate, possa stabilire, in via generale e astratta, per il futuro, un criterio di ripartizione delle spese, per il subentro nella proprietà, diverso da quello legale.
pagina 4 di 6 L'inderogabilità alla quale la Corte si riferisce è destinata ai Regolamenti di Condominio, come si legge chiaramente nella norma, ma certamente non alla delibera che, come nel caso di specie, non ha in alcun modo modificato il Regolamento di Condominio.
La stessa non ha infatti introdotto una nuova regola di ripartizione delle spese condominiali valida per il futuro, in deroga all'art. 63 disp. Att. C.c., ma si è limitata ad approvare un rendiconto che in caso di errore avrebbe dovuto condurre il Condomino all'impugnazione della stessa in quanto meramente annullabile, evenienza che non è verificata.
Peraltro l'assemblea, nell'adozione della predetta delibera, si è limitata ad esercitare una delle proprie attribuzioni gestionali ( attribuzione di un rendiconto) che il condòmino avrebbe potuto censurare solo con l'impugnazione della stessa ex art. 1137 c.c. nel termine perentorio di trenta giorni
In assenza di impugnazione la delibera è pertanto divenuta inoppugnabile e costituisce titolo valido ed idoneo per la pretesa creditoria vantata dal nel decreto ingiuntivo. Parte_1
La Suprema Corte ha altresì accolto anche il motivo di ricorso relativo alla inammissibile mutatio libelli operata dal nel giudizio di primo grado laddove solo con la memoria ex CP_1 art. 183 comma I c.p.c. ha modificato la domanda originaria di nullità del decreto ingiuntivo in domanda di accertamento di nullità della delibera.
Riprendendo l'orientamento granitico della giurisprudenza secondo il quale “nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo: l'opponente assume la posizione sostanziale di convenuto, egli può contestare il diritto azionato con il ricorso per decreto ingiuntivo anche per via di proposizione di una domanda riconvenzionale, ma – prosegue Cass. SU 9839/2021, p. 20 - ha l'onere di farlo, a pena di decadenza, con l'atto introduttivo del giudizio di opposizione, che corrisponde alla comparsa di risposta del convenuto ex art. 167 c.p.c.”, la Corte ha ritenuta erroneo il mancato rilievo da parte della Corte d'appello del carattere di novità della domanda di nullità della delibera.
Pertanto in applicazione dei principi espressi dalla Suprema Corte di Cassazione la sentenza del Tribunale di Lodi va integralmente riformata con rigetto dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1014/2017. L'appellato va pertanto condannato al Controparte_1 pagamento della somma di € 17.668,55 oltre interessi legali dalla data della domanda in sede monitoria al saldo.
Quanto alle spese processuali attesa la soccombenza di le stesse vanno Controparte_1 poste a carico dello stesso per tutti i gradi di giudizio, oltre alle spese documentate come liquidate in dispositivo ai sensi del DM 147/2022 e del valore della controversia.
P.Q.M
pagina 5 di 6 La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando nel giudizio in riassunzione promosso ex art. 392 c.p.c. da a seguito Parte_1 di ordinanza della Corte di Cassazione n.20601/2024 pubblicata il 24/7/2024, così provvede:
1. Accoglie la citazione in riassunzione proposta da Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Lodi n. 548/2019 e per l'effetto
[...] condanna al pagamento della somma di € 17.668,55 oltre accessori come Controparte_1 da motivazione;
2.Condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
delle spese processuali di tutti i gradi di giudizio e segnatamente: alle
[...] spese del giudizio di primo grado liquidate in complessivi € 7.200,35, delle spese di secondo grado liquidate in complessivi € 5.511,10, del giudizio avanti la Corte di Cassazione liquidate in complessivi Euro 3.082,00 per compensi, di cui Euro 1.276,00 per la fase di studio, Euro 1.134,00 per la fase introduttiva ed Euro 672,00 per la fase decisionale, oltre spese, oltre IVA e CPA secondo legge, oltre alle spese di registrazione delle sentenze di primo e secondo grado documentate;
4. Condanna al pagamento delle spese del presente giudizio di rinvio in Controparte_1 favore di liquidate in complessivi € 5.809,00 per Parte_1 compensi, di cui € 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva, € 1.843,00 per la fase di trattazione ed € 1.911,00 per la fase decisionale, oltre accessori di legge, IVA e CPA.
Così deciso in Milano, il 22.9.2025 Il Presidente est.
Dott. Adriana Cassano Cicuto
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Adriana Cassano Cicuto Presidente relatore
Dott. Antonio Corte Consigliere
Dott. Elena Mara Grazioli Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con citazione in riassunzione a seguito di ordinanza n. 20601/2024 della Suprema Corte di
Cassazione pubblicata il 24/07/2024,
TRA
(C.F. ) Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Smedile ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Milano viale Caldara 49
-APPELLANTE
CONTRO
( rappresentato e difeso dall'Avv. Paola Controparte_1 C.F._1
Maria Cavallaro ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo pec
Email_1
-APPELLATO-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Lodi n. 548/2019, pubblicata il
26/06/2019, in materia di “altri rapporti condominiali”.
CONCLUSIONI:
PER : Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, Giudice del rinvio, in accoglimento della domanda del ed applicando i principi di diritto Parte_1 pagina 1 di 6 enunciati dalla Suprema Corte con la Sentenza n.12520/2024, rigettando ogni contraria istanza:
• Nel merito: accertata e dichiarata l'infondatezza dell'opposizione svolta da controparte, rigettare ogni domanda svolta dal signor in quanto infondata in fatto ed in diritto, CP_1 confermando la validità della delibera dell'assemblea condominiale del 27 marzo 2017 punto 1 e per l'effetto, riformare tutte le parti impugnate della Sentenza n.548/2019 del Tribunale di Lodi con conseguente integrale conferma del decreto n.1014/2017 RG n.1833/2017 del Tribunale di Lodi con ogni più ampia pronuncia;
• In ogni caso, accertata e dichiarata l'infondatezza dell'opposizione svolta da controparte, confermata la validità della delibera dell'assemblea condominiale del 27 marzo 2017 punto 1, confermata la validità ed efficacia del decreto n.1014/2017 RG n.1833/2017 del Tribunale di Lodi condannare il sig. CP_1
- al pagamento in favore del c.f. Parte_1
, in persona dell'amministratore pro tempore, dell'importo di euro 17.668,55 P.IVA_1 di cui all'atto di precetto notificato in data 18/09/2017 unitamente al decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 1014/2017;
- al pagamento e/o alla restituzione, in favore del Parte_1
c.f. in persona dell'amministratore pro tempore,
[...] P.IVA_1
• delle spese di lite di primo grado liquidate in complessivi euro 7.200,35,
• delle spese di lite di secondo grado liquidate in complessivi euro 5.511,10,
• della tassa di registro della Sentenza di primo grado di euro 421,30,
• della tassa di registro della Sentenza di secondo grado di euro 208,75,
• della tassa di registro del decreto ingiuntivo n. 1014/2017 di euro 508,65, Il tutto per complessivi euro 34.076,38 nonché condannare il sig. : CP_1
- al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione, la cui quantificazione è stata demandata dalla Suprema Corte alla presente Corte d'Appello di rinvio, oltre Iva, Cassa Avvocati e spese generali del 15% e
- al pagamento delle spese del presente giudizio di rinvio, oltre Iva, Cassa Avvocati e spese generali del 15%.
PER Controparte_1
Nel merito: previa dichiarazione della nullità della delibera assembleare del 27.3.2017, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall'opponente al condominio, dichiarare nullo e revocare il decreto ingiuntivo opposto. Condannare il condominio opposto per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., nonché alle spese e competenze di lite di tutti i gradi di giudizio;
In caso di accoglimento delle conclusioni formulate da compensare integralmente tra le Parte_1 parti, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., le spese di tutti i gradi di giudizio e delle relative tasse di registro.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
I giudizi di primo e secondo grado:
, proprietario di un immobile sito nel Condominio di Controparte_1 Parte_1
, conveniva in giudizio avanti il Tribunale di Milano il predetto
[...] Parte_1
Condominio opponendosi al decreto ingiuntivo n.1014/17 per il pagamento delle spese condominiali assumendo che nulla fosse dovuto dall'opponente e chiedendo la sospensione dell'esecutività dello stesso. pagina 2 di 6 Si costituiva il chiedendo il rigetto dell'opposizione . Parte_1
Negata la sospensione del decreto il Tribunale, con sentenza n.548/2019 pubblicata il 26.6.2019 e resa ex art. 281 sexies c.p.c., accoglieva l'opposizione revocando il decreto ingiuntivo e dichiarava nulla la delibera assembleare che attribuiva all'attore oneri non dovuti, condannando infine il per le spese. Parte_1
Avverso la suddetta sentenza interponeva appello il deducendo i seguenti motivi Parte_1 di gravame:
1. nullità della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. per violazione del diritto di difesa;
2. vizio di ultrapetizione;
3. violazione art. 1137 c.c., motivi di annullabilità e non di nullità della delibera;
4. mancata applicazione procedimento tipizzato art. 1137 con impossibilità di utilizzare altre disposizioni;
Si costituiva il nstando per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo CP_1 grado.
Con sentenza n. 1427/20219 la Corte d'Appello di Milano rigettava l'appello e condannava il al pagamento delle spese processuali. Parte_1
L'ordinanza n.20601/2024 della Corte di Cassazione
Avverso tale sentenza, il proponeva ricorso per Cassazione Parte_1 deducendo cinque motivi di impugnazione.
Il si costituiva in giudizio con controricorso chiedendo il rigetto del ricorso. Controparte_2
Con ordinanza n. 20601/2024 la Corte di Cassazione accoglieva quattro motivi del ricorso cassando la sentenza della Corte di Appello e rinviando la causa, anche per le spese di giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione.
Il presente giudizio di riassunzione
A seguito di tale ordinanza il ha Parte_1 tempestivamente introdotto l'odierno giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c avanti la Corte d'Appello di Milano al fine di ottenere la riforma della sentenza di primo grado ed il rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo in applicazione del principio di diritto sancito dalla Suprema Corte e per l'effetto la riforma della sentenza del Tribunale di Milano.
Si è costituito in giudizio il condomino hiedendo di rigettare tutte le domande spiegate CP_1 dall'appellante in riassunzione in quanto infondate infondate.
All'udienza del 20.5.2025 la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito di conclusionali e repliche. La causa veniva decisa nella camera di consiglio del 15.9.2025.
***
pagina 3 di 6 Va preliminarmente rilevato che oggetto del giudizio di rinvio è la decisione della causa nei capi cassati della sentenza di merito e in quelli eventualmente dipendenti.
Il principio di diritto enunciato dalla Corte non ha soltanto forza persuasiva o di autorevole orientamento, dal quale il giudice potrebbe, motivatamente, dissentire, ma anche forza vincolante, con effetto preclusivo sia nell'ambito del processo in corso, sia in un eventuale futuro processo.
In applicazione dunque del principio di diritto espresso dalla Cassazione, questa Corte non può che ritenere che la delibera assembleare del 27 marzo 2017, posta alla base del decreto ingiuntivo n.1014/17 di pagamento della somma di € 16.359,86 opposto dal resistente CP_1 successivamente revocato dal Tribunale di Lodi, sia annullabile e non nulla.
Sul punto la Suprema Corte, richiamando il consolidato orientamento delle Sezioni Unite ( Cass 9839/21 e Cass. S.U.4806/05) ha affermato il seguente principio di diritto, direttamente applicabile al caso di specie: “le delibere condominiali di ripartizione delle spese di gestione, emanate in violazione dei criteri normativi (legali o negoziali), sono nulle solo se l'assemblea (a maggioranza) abbia manifestato l'intendimento di modificarli programmaticamente per il futuro. [...] non esorbita dalle proprie attribuzioni l'assemblea che (come in questo caso) si limiti a ripartire le spese condominiali per il caso oggetto della delibera, anche se la ripartizione venga effettuata (consapevolmente) in violazione dei criteri legali o negoziali. Una delibera di quest'ultimo tipo non ha carattere normativo [...], né è contraria a norme imperative. Pertanto, tale delibera è semplicemente annullabile e pertanto ha da essere impugnata, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di trenta giorni ex art. 1137 co. 2 c.c.”.
La Suprema Corte infatti ritiene non condivisibile la soluzione della Corte d'Appello di fondare la nullità della delibera sulla pretesa impossibilità dell'oggetto in quanto adottata in violazione dei criteri normativi di ripartizione delle spese, poichè la maggioranza dell'assemblea non può incidere sulla misura degli obblighi dei singoli condomini, ove tale misura sia fissata da un'espressa disposizione, in questo caso legislativa.
Il Giudice d'appello sulla base di tale principio conduce a dichiarare la nullità della delibera per violazione dell'art. 63 co.4 disp. Att. C.c., norma definita inderogabile dall'art. 72 delle medesime disposizioni di attuazione.
Va tuttavia rilevato che il vizio originario del ragionamento della Corte è quello relativo alla errata lettura della portata di tale inderogabilità (destinata unicamente ai Regolamenti Condominiali).
Invero l'art. 72 disp. att. c.c. stabilisce che i “regolamenti di Condominio” non possono derogare alla disciplina contenuta nell'art. 63.
La norma, quindi, pone un limite all'autonomia regolamentare del impedendo che Parte_1
l'assemblea, con le maggioranze qualificate, possa stabilire, in via generale e astratta, per il futuro, un criterio di ripartizione delle spese, per il subentro nella proprietà, diverso da quello legale.
pagina 4 di 6 L'inderogabilità alla quale la Corte si riferisce è destinata ai Regolamenti di Condominio, come si legge chiaramente nella norma, ma certamente non alla delibera che, come nel caso di specie, non ha in alcun modo modificato il Regolamento di Condominio.
La stessa non ha infatti introdotto una nuova regola di ripartizione delle spese condominiali valida per il futuro, in deroga all'art. 63 disp. Att. C.c., ma si è limitata ad approvare un rendiconto che in caso di errore avrebbe dovuto condurre il Condomino all'impugnazione della stessa in quanto meramente annullabile, evenienza che non è verificata.
Peraltro l'assemblea, nell'adozione della predetta delibera, si è limitata ad esercitare una delle proprie attribuzioni gestionali ( attribuzione di un rendiconto) che il condòmino avrebbe potuto censurare solo con l'impugnazione della stessa ex art. 1137 c.c. nel termine perentorio di trenta giorni
In assenza di impugnazione la delibera è pertanto divenuta inoppugnabile e costituisce titolo valido ed idoneo per la pretesa creditoria vantata dal nel decreto ingiuntivo. Parte_1
La Suprema Corte ha altresì accolto anche il motivo di ricorso relativo alla inammissibile mutatio libelli operata dal nel giudizio di primo grado laddove solo con la memoria ex CP_1 art. 183 comma I c.p.c. ha modificato la domanda originaria di nullità del decreto ingiuntivo in domanda di accertamento di nullità della delibera.
Riprendendo l'orientamento granitico della giurisprudenza secondo il quale “nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo: l'opponente assume la posizione sostanziale di convenuto, egli può contestare il diritto azionato con il ricorso per decreto ingiuntivo anche per via di proposizione di una domanda riconvenzionale, ma – prosegue Cass. SU 9839/2021, p. 20 - ha l'onere di farlo, a pena di decadenza, con l'atto introduttivo del giudizio di opposizione, che corrisponde alla comparsa di risposta del convenuto ex art. 167 c.p.c.”, la Corte ha ritenuta erroneo il mancato rilievo da parte della Corte d'appello del carattere di novità della domanda di nullità della delibera.
Pertanto in applicazione dei principi espressi dalla Suprema Corte di Cassazione la sentenza del Tribunale di Lodi va integralmente riformata con rigetto dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1014/2017. L'appellato va pertanto condannato al Controparte_1 pagamento della somma di € 17.668,55 oltre interessi legali dalla data della domanda in sede monitoria al saldo.
Quanto alle spese processuali attesa la soccombenza di le stesse vanno Controparte_1 poste a carico dello stesso per tutti i gradi di giudizio, oltre alle spese documentate come liquidate in dispositivo ai sensi del DM 147/2022 e del valore della controversia.
P.Q.M
pagina 5 di 6 La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando nel giudizio in riassunzione promosso ex art. 392 c.p.c. da a seguito Parte_1 di ordinanza della Corte di Cassazione n.20601/2024 pubblicata il 24/7/2024, così provvede:
1. Accoglie la citazione in riassunzione proposta da Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Lodi n. 548/2019 e per l'effetto
[...] condanna al pagamento della somma di € 17.668,55 oltre accessori come Controparte_1 da motivazione;
2.Condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
delle spese processuali di tutti i gradi di giudizio e segnatamente: alle
[...] spese del giudizio di primo grado liquidate in complessivi € 7.200,35, delle spese di secondo grado liquidate in complessivi € 5.511,10, del giudizio avanti la Corte di Cassazione liquidate in complessivi Euro 3.082,00 per compensi, di cui Euro 1.276,00 per la fase di studio, Euro 1.134,00 per la fase introduttiva ed Euro 672,00 per la fase decisionale, oltre spese, oltre IVA e CPA secondo legge, oltre alle spese di registrazione delle sentenze di primo e secondo grado documentate;
4. Condanna al pagamento delle spese del presente giudizio di rinvio in Controparte_1 favore di liquidate in complessivi € 5.809,00 per Parte_1 compensi, di cui € 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva, € 1.843,00 per la fase di trattazione ed € 1.911,00 per la fase decisionale, oltre accessori di legge, IVA e CPA.
Così deciso in Milano, il 22.9.2025 Il Presidente est.
Dott. Adriana Cassano Cicuto
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