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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 03/12/2025, n. 854 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 854 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 740/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Sezione Civile
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Anna Martelli Presidente
Dott. Antonio Mondini Giudice relatore estensore
Dott.ssa Giulia Nicolai Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 740/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. GIUSEPPINA Parte_1 C.F._1
LETIZIA presso il cui studio è elettivamente domiciliata a Castel VO (CE) in Via B.
Celentano n. 2, come da procura in atti;
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. ANDREA CP_1 C.F._2
PARDUCCI, presso il cui studio è elettivamente domiciliato ad Altopascio (LU), Piazza Tripoli
n. 12, come da procura in atti;
RESISTENTE
1 con la partecipazione di
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Come precisate dai procuratori delle parti nelle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 01.12.2025 con riferimento all'accordo dalle stesse versato in atti, da intendersi qui trascritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha depositato ricorso per separazione personale nei confronti del coniuge Parte_1
con il quale ha contratto matrimonio concordatario il 08.08.2001 a Castel CP_1
VO (CE), unione dalla quale sono nati a Lucca il 28.08.2002 a Lucca la figlia Per_1 maggiorenne ma non economicamente indipendente, e il 08.07.2007 a Pescia il figlio . Per_2
Ha concluso chiedendo pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, alle seguenti condizioni: affidare il figlio minore in via condivisa ad entrambi i genitori, con Per_2 collocamento prevalente presso di sé; assegnare a sé la casa coniugale di sua proprietà; porre a carico del convenuto l'obbligo di corrisponderle € 300,00 mensili a titolo di mantenimento, nonché € 600,00 mensili (€ 300,00 per ciascun figlio) a titolo di contributo al mantenimento dei figli, rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat, da versare entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie.
2. si è costituito in giudizio aderendo alla domanda di separazione avanzata dalla CP_1 ricorrente, ma contestandone le condizioni, concludendo come segue: nulla disporre in punto di affidamento del figlio , stante il raggiungimento della maggiore età prima della data Per_2 fissata per l'udienza di comparizione;
stabilire che entrambi i figli frequenteranno i genitori secondo le loro volontà; nulla disporre in favore della ricorrente a titolo di mantenimento, stante l'autosufficienza economica di ciascun coniuge;
porre a carico dello stesso l'obbligo di corrispondere alla ricorrente € 500,00 mensili (€ 250,00 per ciascun figlio) a titolo di contributo al mantenimento dei figli, rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat, da versare entro la fine di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie.
2 3. Rinviata la causa dall'udienza del 11.07.2025 per consentire alle parti di coltivare soluzioni conciliative, all'udienza del 06.08.2025 queste hanno raggiunto un accordo, successivamente allegato alle note scritte autorizzate depositate il 23.09.2025, secondo i termini che seguono:
- Dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
- Assegnare la casa coniugale alla Sig.ra , anche perché di sua proprietà, ove continuerà Pt_1 ad abitare insieme ai figli e;
Per_1 Per_2
- Nulla disporre in merito all'affido dei figli e , in quanto entrambi maggiorenni;
Per_1 Per_2
- Disporre a carico del Sig. l'obbligo di versare a titolo di contributo al mantenimento CP_1 la somma pari ad Euro 600,00 mensili (Euro 300,00 ciascuno), in favore dei figli entrambi maggiorenni ma economicamente non indipendenti, da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese, rivalutabili annualmente a decorrere dal mese di ottobre 2026, secondo gli indici ISTAT;
- Disporre che l'assegno unico, nella misura attualmente di € 233,50, venga interamente versato alla sig.ra Tuttavia, qualora l'assegno unico, in conseguenza del Parte_1 raggiungimento della maggiore età anche del secondo figlio, dovesse ridursi della metà circa, la somma versata da parte del convenuto all'attrice aumenterà ad € 700,00, ferma restando la presentazione del nuovo isee da parte della Sig.ra a seguito della separazione e Parte_1
l'obbligo di documentare l'importo dell'assegno unico percepito al coniuge.
- Disporre che il Sig. contribuisca nella misura del 50% alle spese straordinarie, CP_1 eventualmente occorrenti ai figli, secondo il Protocollo del Tribunale di Lucca;
al riguardo si rappresenta che le spese extra anticipate dalle parti e di cui si richiede il rimborso del 50% siano corrisposte entro e non oltre il 30.11.2025 mentre per tutte le spese occorrenti a partire dal
01.10.2025 verranno rimborsate nel mese successivo in concomitanza del mantenimento mensile;
- Disporre che la somma di € 600,00 venga corrisposta a partire dal raggiungimento dell'accordo avvenuto all'udienza del 06.08.2025”.
4. In esito all'udienza a trattazione cartolare del 01.12.2025, il Giudice ha rimesso la causa al
Collegio per la decisione.
***
3 5.Osserva il Collegio che sussistono i presupposti per dare corso alla pronuncia di separazione personale delle parti, apparendo allo stato insanabile la frattura determinatasi tra i coniugi, come risulta dalla volontà dagli stessi espressa negli atti difensivi e nelle conclusioni congiuntamente rassegnate.
6.Venendo a statuire sulle condizioni della separazione, ritiene il Tribunale che debba essere recepito l'accordo raggiunto tra le parti.
In particolare, in punto di statuizioni patrimoniali, tenuto conto delle rispettive condizioni economiche dei coniugi e della pacifica assenza della condizione di autosufficienza economica in capo ai figli maggiorenni e , entrambi studenti e abitanti insieme alla madre, deve Per_1 Per_2 osservarsi che la soluzione indicata dagli stessi appare congrua e viene pertanto recepita dal
Collegio, come da parte dispositiva.
7. Le spese processuali, in ragione dell'esito concordato della lite, vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca così provvede:
I) Pronuncia la separazione personale tra , nata a [...] il Parte_1
05.06.1979 e nato a [...] il [...], uniti in matrimonio a Castel VO CP_1
(CE) il 08.08.2001 con atto trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del predetto Comune all'atto n. 15, p. II, seria A, anno 2001, alle condizioni congiuntamente rassegnate dalle parti nelle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 01.12.2025 con riferimento all'accordo dalle stesse versato in atti, da intendersi qui trascritte;
II) Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Castel VO (CE) di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle consequenziali ulteriori incombenze;
III) Compensa le spese processuali tra le parti.
Così deciso a Lucca nella camera di consiglio del 3.12.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Antonio Mondini Dott.ssa Anna Martelli
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Sezione Civile
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Anna Martelli Presidente
Dott. Antonio Mondini Giudice relatore estensore
Dott.ssa Giulia Nicolai Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 740/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. GIUSEPPINA Parte_1 C.F._1
LETIZIA presso il cui studio è elettivamente domiciliata a Castel VO (CE) in Via B.
Celentano n. 2, come da procura in atti;
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. ANDREA CP_1 C.F._2
PARDUCCI, presso il cui studio è elettivamente domiciliato ad Altopascio (LU), Piazza Tripoli
n. 12, come da procura in atti;
RESISTENTE
1 con la partecipazione di
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Come precisate dai procuratori delle parti nelle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 01.12.2025 con riferimento all'accordo dalle stesse versato in atti, da intendersi qui trascritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha depositato ricorso per separazione personale nei confronti del coniuge Parte_1
con il quale ha contratto matrimonio concordatario il 08.08.2001 a Castel CP_1
VO (CE), unione dalla quale sono nati a Lucca il 28.08.2002 a Lucca la figlia Per_1 maggiorenne ma non economicamente indipendente, e il 08.07.2007 a Pescia il figlio . Per_2
Ha concluso chiedendo pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, alle seguenti condizioni: affidare il figlio minore in via condivisa ad entrambi i genitori, con Per_2 collocamento prevalente presso di sé; assegnare a sé la casa coniugale di sua proprietà; porre a carico del convenuto l'obbligo di corrisponderle € 300,00 mensili a titolo di mantenimento, nonché € 600,00 mensili (€ 300,00 per ciascun figlio) a titolo di contributo al mantenimento dei figli, rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat, da versare entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie.
2. si è costituito in giudizio aderendo alla domanda di separazione avanzata dalla CP_1 ricorrente, ma contestandone le condizioni, concludendo come segue: nulla disporre in punto di affidamento del figlio , stante il raggiungimento della maggiore età prima della data Per_2 fissata per l'udienza di comparizione;
stabilire che entrambi i figli frequenteranno i genitori secondo le loro volontà; nulla disporre in favore della ricorrente a titolo di mantenimento, stante l'autosufficienza economica di ciascun coniuge;
porre a carico dello stesso l'obbligo di corrispondere alla ricorrente € 500,00 mensili (€ 250,00 per ciascun figlio) a titolo di contributo al mantenimento dei figli, rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat, da versare entro la fine di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie.
2 3. Rinviata la causa dall'udienza del 11.07.2025 per consentire alle parti di coltivare soluzioni conciliative, all'udienza del 06.08.2025 queste hanno raggiunto un accordo, successivamente allegato alle note scritte autorizzate depositate il 23.09.2025, secondo i termini che seguono:
- Dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
- Assegnare la casa coniugale alla Sig.ra , anche perché di sua proprietà, ove continuerà Pt_1 ad abitare insieme ai figli e;
Per_1 Per_2
- Nulla disporre in merito all'affido dei figli e , in quanto entrambi maggiorenni;
Per_1 Per_2
- Disporre a carico del Sig. l'obbligo di versare a titolo di contributo al mantenimento CP_1 la somma pari ad Euro 600,00 mensili (Euro 300,00 ciascuno), in favore dei figli entrambi maggiorenni ma economicamente non indipendenti, da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese, rivalutabili annualmente a decorrere dal mese di ottobre 2026, secondo gli indici ISTAT;
- Disporre che l'assegno unico, nella misura attualmente di € 233,50, venga interamente versato alla sig.ra Tuttavia, qualora l'assegno unico, in conseguenza del Parte_1 raggiungimento della maggiore età anche del secondo figlio, dovesse ridursi della metà circa, la somma versata da parte del convenuto all'attrice aumenterà ad € 700,00, ferma restando la presentazione del nuovo isee da parte della Sig.ra a seguito della separazione e Parte_1
l'obbligo di documentare l'importo dell'assegno unico percepito al coniuge.
- Disporre che il Sig. contribuisca nella misura del 50% alle spese straordinarie, CP_1 eventualmente occorrenti ai figli, secondo il Protocollo del Tribunale di Lucca;
al riguardo si rappresenta che le spese extra anticipate dalle parti e di cui si richiede il rimborso del 50% siano corrisposte entro e non oltre il 30.11.2025 mentre per tutte le spese occorrenti a partire dal
01.10.2025 verranno rimborsate nel mese successivo in concomitanza del mantenimento mensile;
- Disporre che la somma di € 600,00 venga corrisposta a partire dal raggiungimento dell'accordo avvenuto all'udienza del 06.08.2025”.
4. In esito all'udienza a trattazione cartolare del 01.12.2025, il Giudice ha rimesso la causa al
Collegio per la decisione.
***
3 5.Osserva il Collegio che sussistono i presupposti per dare corso alla pronuncia di separazione personale delle parti, apparendo allo stato insanabile la frattura determinatasi tra i coniugi, come risulta dalla volontà dagli stessi espressa negli atti difensivi e nelle conclusioni congiuntamente rassegnate.
6.Venendo a statuire sulle condizioni della separazione, ritiene il Tribunale che debba essere recepito l'accordo raggiunto tra le parti.
In particolare, in punto di statuizioni patrimoniali, tenuto conto delle rispettive condizioni economiche dei coniugi e della pacifica assenza della condizione di autosufficienza economica in capo ai figli maggiorenni e , entrambi studenti e abitanti insieme alla madre, deve Per_1 Per_2 osservarsi che la soluzione indicata dagli stessi appare congrua e viene pertanto recepita dal
Collegio, come da parte dispositiva.
7. Le spese processuali, in ragione dell'esito concordato della lite, vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca così provvede:
I) Pronuncia la separazione personale tra , nata a [...] il Parte_1
05.06.1979 e nato a [...] il [...], uniti in matrimonio a Castel VO CP_1
(CE) il 08.08.2001 con atto trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del predetto Comune all'atto n. 15, p. II, seria A, anno 2001, alle condizioni congiuntamente rassegnate dalle parti nelle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 01.12.2025 con riferimento all'accordo dalle stesse versato in atti, da intendersi qui trascritte;
II) Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Castel VO (CE) di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle consequenziali ulteriori incombenze;
III) Compensa le spese processuali tra le parti.
Così deciso a Lucca nella camera di consiglio del 3.12.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Antonio Mondini Dott.ssa Anna Martelli
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