TRIB
Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 08/04/2025, n. 1007 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1007 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Laura Romeo in esito all'udienza del 7 aprile 2025, a trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nei procedimenti iscritti al n. 3797/2024 R.G. e al n. 2211/2023 R.G., riuniti, vertenti
TRA
, nata a [...] il [...] C.F. , nella qualità Parte_1 C.F._1
di genitore esercente la patria potestà sulla figlia minore , nata a [...] il Persona_1
5.11.2010 ed ivi residente in Ctr. , rappresentata e difesa dall'avv. Viviana GUERRIERI Pt_2
giusta procura in calce al ricorso. RICORRENTE
CONTRO
, c.f. Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, via Ciro il P.IVA_1
Grande n. 21, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Fazio, in virtù di procura generale alle liti rep. 37875/7313 del 22.3.2024, a rogito del Notaio in Roma. Persona_2
RESISTENTE
OGGETTO: indennità di frequenza
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso ex art. 445bis comma 6 c.p.c. depositato in data 11.7.2024 Parte_1
n.q. di genitore esercente la potestà sulla figlia minore esponeva di aver Persona_1
presentato, in data 13.1.2023, domanda al fine di aver riconosciuto in favore della propria figlia lo status invalidante utile per godere del diritto all'indennità di frequenza e lamentava che il CP_ competente Centro Medico Legale dell' di Messina, a seguito della visita eseguita il
1 17.2.2023, aveva riconosciuto la minore “non invalida”; pertanto, in data 24.4.2023, con ricorso per accertamento tecnico preventivo, incoato presso questo Tribunale al n. R.G. 2211/2023, aveva chiesto l'accertamento della sussistenza del requisito sanitario utile al conseguimento dello dell'indennità di frequenza a favore della figlia minore ma che, disposta c.t.u. medico legale, il consulente nominato non aveva riconosciuto le condizioni sanitarie utili alla concessione del beneficio richiesto;
aveva depositato, in data 17.6.2024, dichiarazione di dissenso. Evidenziava che, in sede di visita peritale, il nominato c.t.u aveva richiesto la produzione della certificazione medica rilasciata dal neuropsichiatra infantile e da Struttura
Pubblica al fine di accertare il grado delle minorazioni cui era affetta la minore. Sottolineava che, a causa della tempistica del SSN e della prassi prodromica al rilascio della relazione
(anticipata da diverse sedute psicologiche), non era stato possibile offrire in produzione la suddetta relazione al c.t.u. nel rispetto dei termini assegnati. Rilevava che era pervenuta nel possesso della relazione neuropsichiatrica della propria figlia, rilasciata dall'UOC di
Neuropsichiatria infantile del Policlinico di Messina, in data 10.7.2024, dalla quale si evinceva il seguente quadro morboso: "Deficit cognitivo di grado lieve. Disturbo della sfera emozionale
(inibizione emotiva-affettiva). Disturbo evolutivo delle abilità scolastiche NAS. coD tcD 1.0 Codi F93 F81..9. Necessita pertanto di adeguata terapia cognitivo-comportamentale (2v/sett)”.
Chiedeva, pertanto, previo rinnovo della c.t.u. medico-legale, pertanto, il riconoscimento del diritto dell'indennità di frequenza con condanna dell' alla corresponsione della sopra CP_1
indicata prestazione nella misura di legge e con la dovuta decorrenza, oltre agli interessi legali a far data dalla domanda amministrativa od anche da momento successivo alla stessa, con vittoria e spese di lite da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del proprio procuratore dichiaratosi anticipatario.
2.- L' , costituendosi in giudizio con memoria depositata in data 20.8.2024, eccepiva in CP_1
via preliminare l'inammissibilità della domanda di condanna dell'Istituto al pagamento della prestazione. Nel merito, contestava la fondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto, con vittoria di spese e compensi.
3.- Veniva disposto il rinnovo della c.t.u.
Depositata la relazione di consulenza tecnica, l'udienza del 7.4.2025 veniva sostituita dal deposito di note scritte, in esito al deposito di esse, veniva disposta la riunione al presente giudizio del procedimento relativo alla fase sommaria iscritto al n. 2211/2023 R.G. e la causa veniva decisa.
2 4.- La domanda attorea è meritevole di accoglimento.
Le risultanze della consulenza espletata nella presente fase di merito non lasciano dubbi sulla sussistenza dei requisiti sanitari richiesti per la concessione del beneficio invocato con decorrenza dalla data della domanda amministrativa. Ed invero, il consulente ha accertato, sulla base di un'attenta indagine, sulla cui completezza ed accuratezza non è sorta contestazione, che la minore è affetta dalle seguenti infermità: “Disturbo evolutivo delle abilità Persona_1 scolastiche nas in soggetto con lieve deficit cognitivo ed inibizione emotivo-affettiva.”; ha quindi accertato che tali patologie sono tali da determinare la concessione dell'indennità di frequenza a far data dalla domanda amministrativa del 13.2.2023.
Le conclusioni cui è pervenuto il c.t.u. sono sorrette da congrua motivazione e sono basate su considerazioni medico-legali che appaiono immuni da vizi logici e giuridici.
5.- Sulla base delle considerazioni che precedono, in accoglimento della domanda, va pertanto dichiarato che possiede il requisito sanitario utile al conseguimento Persona_1 dell'indennità di frequenza a decorrere dalla domanda amministrativa.
6.- La natura di mero accertamento del presente giudizio preclude ogni altra indagine e impedisce la pronunzia di condanna dell' al pagamento dei ratei. CP_1
7.- Le spese di lite relative alla fase sommaria seguono la soccombenza e si liquidano in favore di parte ricorrente come da dispositivo ex D.M. n.55/2014, modificato dal D.M. n.
147/2022, tenuto conto della natura e del valore della controversia ed applicando i minimi tariffari considerate la semplicità delle questioni affrontate e la durata del giudizio. Il limitato accoglimento delle domande relative alla fase di merito (avuto riguardo alla dichiarata inammissibilità della domanda diretta al pagamento dei ratei) giustifica la compensazione di un terzo delle spese giudiziali;
la restante, per la soccombenza, si pone a carico dell' , liquidata CP_1
come da dispositivo, ex D.M. n. 55/2014 e ss.mm. Va concessa la chiesta distrazione ai sensi dell'art.93 c.p.c. in favore del difensore antistatario avv. Viviana GUERRIERI, sussistendo le dichiarazioni di rito.
Gli esborsi relativi alle c.t.u., liquidati con separati decreti, si pongono in via definitiva a carico dell' CP_1
P. Q. M.
Definitivamente pronunciando sulle domande proposte da n.q. di genitore Parte_1
esercente la potestà sulla figlia minore con ricorso ex art. 445 bis comma VI Persona_1
3 c.p.c. depositato in data 24.4.2023 e con ricorso ex art. 445 bis comma I c.p.c. depositato in data
11.7.2024, riuniti, nei confronti dell' , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- in accoglimento delle domande, dichiara che possiede il requisito Persona_1 sanitario utile al conseguimento dell'indennità di frequenza a decorrere dalla domanda amministrativa del 13.1.2023;
- condanna l' alla rifusione delle spese giudiziali relative alla fase sommaria in CP_1
favore di parte ricorrente, che liquida in euro 1.168,50 per compensi professionali oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali, e che distrae ex art.93 c.p.c. in favore del procuratore anticipatario avv. Viviana GUERRIERI;
- condanna l' alla rifusione di due terzi delle spese giudiziali relative alla fase di CP_1
merito in favore di parte ricorrente, che liquida – già ridotte - in euro 1.797,66 per compensi professionali oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali, e che distrae ex art.93 c.p.c. in favore del procuratore anticipatario avv. Viviana GUERRIERI, compensando la restante quota;
- pone a carico dell' gli esborsi relativi alle c.t.u., liquidati con separato decreto. CP_1
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Messina, lì 8 aprile 2025 Il Giudice del Lavoro
Laura Romeo
4