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9 febbraio 1909
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4 marzo 1919
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3 novembre 1940
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18 agosto 1960
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20 dicembre 1974
20 dicembre 1974
Art. 10.
L'Amministrazione demaniale e' autorizzata a vendere a trattativa privata e per licitazione privata e senza previo esperimento di pubblico incanto, i beni immobili disponibili il cui valore di stima non superi le lire 6.000.000. Quando concorrono speciali circostanze di convenienza o di utilita' generale, da indicarsi nel decreto di approvazione del contratto, l'Amministrazione e' autorizzata a vendere i beni disponibili a trattativa privata o per licitazione privata fino al limite massimo del valore di stima di lire 15.000.000.
Se il valore di stima oltrepassi le lire 4.500.000, dovra' essere sentito il Consiglio di Stato sul progetto di contratto.
((7)) --------------- AGGIORNAMENTO (7)
La L. 14 ottobre 1974, n. 629 , nel modificare l'articolo unico della L. 19 luglio 1960, n. 757 , ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "I limiti di somma, previsti dalla legge 19 luglio 1960, n. 757 , per la vendita a trattativa privata di beni patrimoniali dello Stato e per la permuta dei medesimi, sono quintuplicati. Sul progetto di contratto deve essere sentito il parere del Consiglio di Stato, qualora il valore di stima superi i limiti di somma stabiliti con regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , e successive modificazioni".
L'Amministrazione demaniale e' autorizzata a vendere a trattativa privata e per licitazione privata e senza previo esperimento di pubblico incanto, i beni immobili disponibili il cui valore di stima non superi le lire 6.000.000. Quando concorrono speciali circostanze di convenienza o di utilita' generale, da indicarsi nel decreto di approvazione del contratto, l'Amministrazione e' autorizzata a vendere i beni disponibili a trattativa privata o per licitazione privata fino al limite massimo del valore di stima di lire 15.000.000.
Se il valore di stima oltrepassi le lire 4.500.000, dovra' essere sentito il Consiglio di Stato sul progetto di contratto.
((7)) --------------- AGGIORNAMENTO (7)
La L. 14 ottobre 1974, n. 629 , nel modificare l'articolo unico della L. 19 luglio 1960, n. 757 , ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "I limiti di somma, previsti dalla legge 19 luglio 1960, n. 757 , per la vendita a trattativa privata di beni patrimoniali dello Stato e per la permuta dei medesimi, sono quintuplicati. Sul progetto di contratto deve essere sentito il parere del Consiglio di Stato, qualora il valore di stima superi i limiti di somma stabiliti con regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , e successive modificazioni".
Commentario • 1
- 1. Circolare del 23/04/1998 n. 112 - Min. Finanze - Dip. Territorio Demanio Uff. del Dir. CentraleMin. Finanze · 23 aprile 1998 · 9.549941
[…] La risposta al quesito comporta un esame puntuale del quadro normativo che regola la materia. L\'articolo 10 della legge 24 dicembre 1908 n. 783 e il relativo Regolamento di attuazione, consentivano all\'Amministrazione demaniale di vendere bene immobili a trattativa privata, senza previo esperimento di
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